Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche FLP SCUOLA

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1 Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche FLP SCUOLA SEGRETERIA PROVINCIALE CATANIA Via Campania Giarre (CT) flpscuolact@tiscali.it pec:flpscuolacatania@pec.it tel CONCORSO CON ESAME COLLOQUIO RISERVATO AI DOCENTI ABILITATI SCUOLE SECONDARIE ECCO COME SARANNO LE PROCEDURE, CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI STANDARD PROFESSIONALI IN ITINERE E FINALE EX ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017 N. 59 ANTICIPIAMO QUELLO CHE SARA IL CONTENUTO DEL DECRETO, PROSSIMO AD ESSERE PUBBLICATO (SI È IN ATTESA DEI PRESCRITTI PARERI), CON CUI IL MIUR DISCIPLINERA L ORGANIZZAZIONE DEL TERZO ANNO FIT E DEL PERCORSO ANNUALE PREVISTI DALLA LEGGE 59/2017. ALL INTERNO DELL ILLUSTRAZIONE ABBIAMO RITENUTO UTILE INSERIRE IL TESTO DEI RICHIAMI NORMATIVI (EVIDENZIATI IN ROSSO), AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIÙ COMPLETA LETTURA DI COME SARÀ SVOLTO IL CORSO FIT. I RELATIVI CONTENUTI NONCHÉ LE PROCEDURE D ESAME Con il decreto in corso d approvazione, il Miur individua, tenuto conto di quanto previsto dall art.13 del D.L.vo n.59/2017, N.B. SI TRASCRIVE IL CONTENUTO DEL PREDETTO ARTICOLO Il terzo anno del percorso FIT è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti e si conclude con una valutazione finale. Con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, da adottare entro 180 giorni dall entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale. Il terzo anno del percorso FIT non è ripetibile e, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107 le procedure ed i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale del terzo anno del percorso FIT, nonché del percorso annuale di cui all articolo 17, comma 5, del predetto decreto legislativo. N.B.SI TRASCRIVE IL CONTENUTO DEL PREDETTO COMMA 5 Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l ammissione diretta ad un percorso costituito da un unico anno disciplinato al pari del terzo anno del percorso FIT, ai sensi degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto anno sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli 10 e 11, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell articolo 13. L ammissione al citato percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento

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3 Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 2 Il terzo anno del percorso FIT e il percorso annuale assolvono alla finalità di verificare le competenze professionali del docente, osservate nell azione didattica svolta nelle classi e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell ambito delle dinamiche organizzative dell istituzione scolastica sede di servizio. I docenti avviati al terzo anno del percorso FIT e al percorso annuale coprono posti vacanti e disponibili con piena responsabilità didattica e il relativo contratto stabilirà le condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale. Svolgono altresì il progetto di ricerca-azione di cui agli articoli 10, comma 2, e 11, comma 2, del decreto legislativo. N.B. SI TRASCRIVONO : ART.10 COMMA 2 Il titolare di contratto FIT su posto comune, oltre alle attività di cui all articolo 8, comma 5, lettera d), è tenuto a predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario o accademico e coordinatore; è tenuto altresì ad acquisire 15 CFU/CFA complessivi nel biennio in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica, dei quali almeno 9 CFU/CFA di laboratorio. I laboratori possono essere frequentati anche dai docenti della scuola in cui il titolare di contratto FIT svolge l attività di insegnamento Art.11 COMMA 2 Il titolare di contratto FIT su posto di sostegno, oltre alle attività di cui all articolo 8, comma 5, lettera e), è tenuto a predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario o accademico e coordinatore, di cui all articolo 12, ed è tenuto altresì ad acquisire 40 CFU/ CFA complessivi nel biennio in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell inclusione, dei quali almeno 10 CFU/CFA di tirocinio indiretto e 20 CFU/CFA di laboratorio. I laboratori possono essere frequentati anche dai docenti della scuola in cui il titolare di contratto FIT svolge l attività di insegnamento. L ammissione ai predetti percorsi comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto. I docenti avviati al terzo anno del percorso FIT sono affiancati dai tutor di cui all articolo 12 del decreto legislativo. Per i partecipanti al percorso annuale è prevista la presenza del solo tutor scolastico. N.B. SI TRASCRIVE COMMA 2 ART.12 I tutor coordinatori hanno il compito di curare la progettualità, l organizzazione e il coordinamento delle attività di tirocinio indiretto e diretto, in collaborazione con il tutor scolastico e con il tutor universitario o accademico. I tutor coordinatori partecipano alle commissioni di esame per le valutazioni intermedie e fi nali del percorso FIT. I tutor scolastici sono docenti delle scuole in cui si realizzano i percorsi di tirocinio diretto e hanno il compito di coordinare le attività di tirocinio diretto nell istituzione scolastica. Partecipano alla defi nizione dei percorsi di tirocinio e fanno parte delle commissioni che valutano il terzo anno del percorso FIT. I tutor universitari sono individuati dalle università o dalle istituzioni AFAM e costituiscono il riferimento universitario, o accademico, per le attività formative previste nei piani di studio. Hanno il compito, in collaborazione con i tutor coordinatori, di curare l integrazione dei corsi di lezione e dei seminari con i laboratori e i tirocini svolti dai titolari di contratto FIT Il progetto di ricerca-azione per il percorso FIT è disciplinato con i decreti di cui agli articoli 10, comma 5, e 11, comma 5, del decreto legislativo, ED IN PARTICOLARE SECONDO QUANTO APPRESSO INDICATO: 2

4 Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 3 N.B. SI TRASCRIVONO ART.10 COMMA 5 Con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, sono disciplinati le modalità e i criteri della valutazione intermedia per il secondo anno di contratto FIT su posti comuni, nonché la composizione delle relative commissioni, ferma restando la presenza dei tutor universitario o accademici e del tutor coordinatore, di cui all articolo 12. ART.11 COMMA 5 Il decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, di cui all articolo 10, comma 5, disciplina altresì la valutazione in intermedia del secondo anno dei percorsi FIT per i posti di insegnamento di sostegno. Il progetto di ricerca-azione per il percorso annuale sarà strutturato in relazione a: a) analisi dei bisogni e delle esigenze di istruzione, formative ed educative sulla base dell analisi del contesto scolastico; b) individuazione degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, formativi ed educativi; c) pianificazione delle attività, dell ambiente di apprendimento, della gestione del gruppo, delle scelte didattiche e degli strumenti in coerenza con assunti e teorie sul processo di insegnamento-apprendimento; d) realizzazione dell attività progettata; e) osservazione delle azioni e individuazione degli strumenti per monitorare in itinere e alla fine del processo di apprendimento; f) documentazione e riflessione professionale in relazione al percorso e alla valutazione dei risultati. Il contenuto del progetto di ricerca-azione per il percorso annuale è proposto dal docente e dal tutor al dirigente scolastico. È coerente con l assegnazione del docente alle classi, alle attività didattiche e al Piano triennale dell Offerta Formativa, in particolare al curricolo, della specifica istituzione scolastica, oltre che alle Indicazioni nazionali per il primo ciclo e per i licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali. L attività di docenza svolta nel terzo anno del percorso FIT e nel percorso annuale è valutata al fine di verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti con riferimento ai seguenti aspetti: a) possesso e corretto esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti; b) possesso e corretto esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali; c) osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente. La valutazione ha altresì il fine di verificare gli obiettivi raggiunti dal progetto di ricerca-azione. Ai fini di cui alla lettera a), sono valutati la qualità dell insegnamento e del contributo al miglioramento dell istituzione scolastica, nonché il contributo al successo formativo e scolastico degli studenti. Sono valutati altresì le strategie inclusive e i risultati ottenuti dal docente in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell innovazione didattica e metodologica, nonché la collaborazione alla 3

5 Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 4 ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche. A tal fine il docente redige, assistito dai tutor, la progettazione annuale, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per gli alunni e di sviluppo delle eccellenze, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell azione didattica. La progettazione è correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, educativi e professionali, ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti e al piano dell offerta formativa. Ai fini di cui alla lettera b), sono valutate l attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l interazione con le famiglie e con il personale scolastico, la capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell istituzione scolastica. La valutazione del progetto di ricerca-azione è disciplinata, per il percorso FIT, con il decreto di cui agli articoli 10, comma 5, e 11, comma 5, del decreto legislativo. N.B. SOPRA RIPORTATI La valutazione del progetto di ricerca-azione per il percorso annuale è effettuata dalla commissione di cui all articolo 9. N.B. SI RIPORTA L ART. 9 COMMI 6 E 7 I criteri di composizione della commissione dell esame fi nale e i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai contrattisti sono stabiliti con il decreto di cui al comma 2. La commissione comprende comunque un dirigente scolastico dell ambito territoriale di riferimento e i tutor del titolare di contratto FIT. Ai componenti della commissione non spettano compensi, indennità e rimborsi spese. 7. Per i corsi di specializzazione di cui ai commi 1 e 3 sono previsti appositi organi collegiali, disciplinati dal decreto di cui al comma 2, con funzioni di programmazione e coordinamento, comunque comprendenti i docenti e i tutor del corso e i rappresentanti dei corsisti e di tutte le istituzioni che concorrono alla realizzazione delle attività formative. Ai componenti dell organo non spettano compensi, indennità, gettoni o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese a carico delle finanze pubbliche Saranno previste attività di osservazione in classe a cura dei tutor, finalizzate al miglioramento delle pratiche didattiche e alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell azione di insegnamento. Le osservazioni sono focalizzate sulle modalità di conduzione delle attività di insegnamento, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti. Le sequenze di osservazione saranno oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto e rielaborazione con il tutor e saranno oggetto di specifica relazione del docente partecipante al percorso FIT o al percorso annuale. Alle attività di osservazione sono dedicate almeno 12 ore. Nel corso del percorso FIT o del percorso FIT annuale, il docente curerà la predisposizione di un portfolio professionale, in formato digitale, che dovrà contenere: a) il curriculum formativo e professionale; b) il bilancio delle competenze, da redigersi all inizio e al termine del percorso; c) la progettazione didattica, le attività didattiche svolte, le azioni di verifica intraprese; 4

6 Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 5 d) il progetto di ricerca-azione; e) il piano di sviluppo professionale. La selezione e l attività dei tutor sarà disciplinata secondo quanto previsto con il decreto di cui all articolo 12, comma 1, del decreto legislativo. SI TRASCRIVE IL COMMA 1 DELL ART.12 Il tirocinio, diretto e indiretto, è parte integrante e obbligatoria del percorso FIT. Le attività di tirocinio sono svolte sotto la guida di un tutor scolastico, di un tutor coordinatore e di un tutor universitario o accademico con le risorse umane e fi nanziarie allo stato disponibili. Con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dall entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i contingenti dei tutor scolastici e coordinatori e ne sono disciplinate la modalità e i criteri di selezione, la durata dell incarico, la formazione specifi ca, i compiti; sono altresì defi niti i profi li ed i compiti del tutor universitario o accademico, fermo restando quanto previsto dalla legge 19 novembre 1990, n I tutor scolastico e coordinatore possono avvalersi dell esonero, integrale o parziale, dall insegnamento, nei limiti di cui all articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n Nelle more dell adozione del predetto decreto si applicherà quanto disposto dall art. 12 del decreto del Ministro 27 ottobre 2015, n N.B. SI RIPORTA IL TESTO ART.12 All inizio di ogni anno scolastico il dirigente scolastico, sentito il parere del collegio dei docenti, designa uno o più docenti con il compito di svolgere le funzioni di tutor per i docenti neo-assunti in servizio presso l istituto. Salvo motivata impossibilità nel reperimento di risorse professionali, un docente tutor segue al massimo tre docenti neo-assunti. 2. Il docente tutor appartiene, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, alla medesima classe di concorso dei docenti neo-assunti a lui affidati, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare. 3. Sono criteri prioritari per la designazione dei docenti tutor il possesso di uno o più tra i titoli previsti all allegato A, tabella 1 del decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca 11 novembre 2011 e il possesso di adeguate competenze culturali La commissione di valutazione finale per l accesso ai ruoli di cui all articolo 13 del decreto legislativo è presieduta dal dirigente scolastico della scuola ove il titolare di contratto FIT ha prestato servizio nel terzo anno del contratto medesimo. La commissione comprende altresì: a) per i docenti avviati ai percorsi FIT, sia i docenti delle università o istituzioni AFAM impegnati nei corsi di specializzazione di cui all articolo 9 del decreto legislativo, sia i tutor universitario o accademico e coordinatore dell interessato, nonché il tutor scolastico; b) per i docenti avviati al percorso annuale, i soggetti di cui all articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla legge 13 aprile 2015, n. 104, incluso il tutor scolastico. Il dirigente scolastico può altresì integrare la commissione includendovi professori universitari o ricercatori che abbiano svolto attività nell ambito di tirocini formativi attivi o percorsi abilitanti speciali nella specifica classe di concorso o tipologia di posto. La commissione ha il compito di individuare i criteri di verifica degli standard professionali di cui all articolo 5, tenuto conto delle verifiche in itinere di cui all articolo 6, nonché degli esiti del progetto di ricerca-azione. Saranno ammessi alla valutazione finale i docenti che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato, dei quali almeno 120 per l attività didattica. Costituisce altresì requisito di accesso lo svolgimento del progetto di 5

7 Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 6 ricerca-azione. Rimangono ferme le tutele previste dalla legge in caso di maternità, paternità o gravi malattie. L esame di valutazione finale consisterà in un colloquio, relativo alle attività svolte nel terzo anno di percorso FIT o nel percorso annuale. La commissione si avvale della documentazione contenuta nel portfolio professionale, trasmesso dal dirigente scolastico alla commissione almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio. Il colloquio si svolge nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche, compresi gli esami di qualifica e di Stato, e la conclusione dell anno scolastico nel quale si è svolto il percorso. Può essere rinviato una sola volta per gravi motivi di salute ed altri previsti da legge e deve svolgersi comunque non oltre il 30 giugno successivo. In tal caso, per un anno scolastico, il dirigente preposto all Ufficio scolastico regionale rende indisponibile per le immissioni in ruolo un posto nell ambito territoriale presso il quale il docente ha prestato servizio e l eventuale immissione in ruolo decorre giuridicamente ed economicamente dal primo settembre dell anno successivo a quello nel quale si è concluso il percorso. L assenza del candidato, non motivata comporta il mancato superamento del percorso. All esito del colloquio, la Commissione si riunisce per l espressione del parere. Il tutor scolastico presenta le risultanze emergenti dall istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte, al progetto di ricerca-azione ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all espressione del parere. In caso di valutazione finale positiva, il titolare del contratto di cui all articolo 3, comma 2, è assunto a tempo indeterminato, assegnato all ambito territoriale presso il quale ha prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli è attribuito un incarico triennale ai sensi dell articolo 1, commi dal 79 all 82, della legge 13 luglio 2015, n In caso di valutazione finale negativa, il contratto di cui all articolo 3, comma 2, è risolto. Il terzo anno del percorso FIT e il percorso annuale non sono ripetibili e, qualora valutati positivamente, assolvono agli obblighi di cui all articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n CATANIA, 21 novembre

8 Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche FLP SCUOLA SEGRETERIA PROVINCIALE CATANIA CONCORSO RISERVATO PER ACCESSO GRADUATORIA REGIONALE DI MERITO AI FINI DELL AMMISSIONE AL TERZO ANNO DI F.I.T E SUCCESSIVA IMMISSIONE IN RUOLO ORMAI PRONTO IL DECRETO MINISTERIALE CON CUI SARANNO ATTIVATE LE PROCEDURE CONCORSUALI PREVISTE DALL ART.17, COMMA 2, LETTERA B) E COMMI 3,4,5 E 6 DEL D.L.VO N.59. SI TRATTA DEL DECRETO CHE DISCIPLINERÀ IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO IN POSSESSO DEL TITOLO DI ABILITAZIONE ALL INSEGNAMENTO O DI SPECIALIZZAZIONE ALL INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO PER IL MEDESIMI GRADI DI ISTRUZIONE. PARTE GENERALE DEL DECRETO MINISTERIALE 1) Il concorso è indetto per titoli ed esami ed è riservato a: Soggetti in possesso del titolo di abilitazione all insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio I candidati che chiedono di partecipare alle procedure concorsuali per la classe di concorso A23 (Italiano L2) devono possedere i titoli di specializzazione previsti dal decreto del Ministro n. 92 del 23 febbraio Al fine di determinare a quali procedure,

9 Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 2 distinte per classe di concorso e tipologie di posto, possa partecipare ciascun candidato, si applicherà l articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, così come modificato dal decreto del Ministro 9 maggio 2017, n 259. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal Decreto del Ministro 10 marzo 2017, n Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all estero entro il 31 maggio 2017 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 2) Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché, in aggiunta, siano specializzati sul sostegno; 3) Sia il concorso sia le relative graduatorie sono organizzate su base regionale. 4) Sino all integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale, i soggetti che risulteranno iscritti sono ammessi al percorso di cui all articolo 4, comma 3, nel limite, per ciascun anno scolastico, classe di concorso e tipologia di posto, dei posti di cui all articolo 17, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo. 5) L ammissione al predetto percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto. 2

10 Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 3 6) Il concorso consiste in una SOLA PROVA ORALE E NELLA SUCCESSIVA VALUTAZIONE DEI TITOLI E IN UN PERCORSO ANNUALE DISCIPLINATO AI SENSI DI UN DECRETO DEL MINISTRO DELL ISTRUZIONE CHE SARA CONGIUNTAMENTE EMANATO; 7) Le graduatorie di merito regionali comprenderanno tutti coloro che, avendo proposto istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova orale I candidati sono inseriti nella predetta graduatoria sulla base della valutazione della prova orale e dei titoli posseduti 8) I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali sono ammessi annualmente, nel limite dei posti di cui all articolo 3, comma 2, ad un percorso di durata annuale finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali, che si conclude con una valutazione finale, 9) Per le classi di concorso alle quali partecipi un numero esiguo di candidati è possibile disporre l aggregazione territoriale delle procedure, ferma restando l approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione. 10) Non sono ammessi al concorso coloro che siano titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali. Sono ammessi con riserva i docenti che siano stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in forza di provvedimenti giudiziari non definitivi alla data termine per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso di cui al presente decreto e che abbiano, per tale ragione, stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato soggetto a condizione risolutiva, purché in possesso del titolo di abilitazione o di specializzazione di cui al comma 1. 11) Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi. 3

11 Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1) I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali posseggano i requisiti di cui all articolo 6. 2) Il candidato può concorrere per più classi di concorso o tipo di posto mediante la presentazione di un unica istanza con l indicazione delle classi di concorso o tipo di posto per cui intenda partecipare. 3) I candidati presentano l istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzoportale del Miur di istanze online; 4) I candidati indicano la lingua straniera, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco, oggetto della valutazione nell ambito della prova orale. PROVA ORALE 1) La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica. 2) La prova orale consiste in una lezione simulata e nell esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione. La commissione nell interlocuzione con il candidato accerta anche la conoscenza della lingua straniera 3) La prova orale per i posti comuni, distinta per ciascuna classe di concorso, ha per oggetto il programma di cui all Allegato A del DM n. 95 del 2016, limitatamente alle parti e per i contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, e valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare, anche mediante l utilizzo delle tecnologie dell informazione e della comunicazione. 4) La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per le classi di concorso di lingua straniera la prova orale si svolge interamente nella lingua stessa, inclusa 4

12 Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 5 l illustrazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari indicati dalla commissione. 5) La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al predetto Allegato A del DM n. 95 del 2016 applicato solo per le parti e per i contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno alla studentessa e allo studente con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche. 6) La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 7) Per la valutazione della prova orale e dei titoli, la Commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti. La prova orale non prevede un punteggio minimo. 8) La Commissione assegna alla valutazione, nell ambito della prova orale, della capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera, un punteggio massimo di 3 punti quale quota parte dei 40 disponibili. 9) La Commissione assegna alla valutazione, nell ambito della prova orale, delle competenze nell utilizzo delle tecnologie dell informazione e della comunicazione o nelle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, un punteggio massimo di 3 punti quale quota parte dei 40 disponibili. 10) La Commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, 11) La commissione giudicatrice, valutata la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito. 12) Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell avvio al percorso annuale FIT- III^ ANNO 5

13 Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 6 LE COMMISSIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 1) Le commissioni di valutazione dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un direttore di una istituzione AFAM o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti. 2) Ove non sia possibile affidare ai componenti della commissione l accertamento della capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dai candidati, si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della commissione, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell insegnamento delle lingue straniere, che svolgono le proprie funzioni limitatamente all accertamento delle competenze di lingua. 3) Ove non sia possibile affidare ai componenti effettivi della commissione l accertamento delle conoscenze e delle competenze informatiche, si procede alla nomina in qualità di membro aggregato, di un docente titolare dell insegnamento di informatica, che svolge le proprie funzioni limitatamente all accertamento delle competenze di informatica. 4) Per i concorsi a posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti: per i professori universitari e direttori AFAM appartenere al settore disciplinare coerente con la classe di concorso; per i dirigenti tecnici appartenere allo specifico settore; per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti attribuiti alla specifica classe di concorso o ambito disciplinare ovvero provenire dai relativi ruoli. 5) Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti; per i professori universitari, appartenere al settore scientifico disciplinare M-PED/02 ovvero aver espletato attività di insegnamento nell ambito dei percorsi preposti all acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno; per i dirigenti tecnici, appartenere al settore formativo del ciclo di istruzione cui si riferisce la procedura concorsuale; 6

14 Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 7 per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di I grado, secondaria di II grado. 6) Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: aver diretto master universitari di secondo livello in materia di dirigenza scolastica o aver insegnato nell ambito di tali master; aver insegnato o svolto attività di tutoraggio nelle scuole di specializzazione all insegnamento secondario, nei corsi di tirocini0 formativo attivo o nei percorsi abilitanti speciali. 7) I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto, devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella classe di concorso cui si riferisce il concorso. 8) I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nello specifico ruolo per almeno 5 anni. 9) I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l accesso ai ruoli del personale docente di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, devono essere in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità nonché aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo o di secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso. 10) I docenti componenti aggregati per l accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere previste devono avere, rispettivamente, i seguenti requisiti: 7

15 Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 8 a) aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nella classe di concorso A41 Scienze e tecnologie informatiche; b) aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nelle classi di concorso A-24 o A-25 per l insegnamento di una delle lingue previste. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento; b) essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui all articolo 401 del Testo Unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l abilitazione all insegnamento attraverso le scuole di specializzazione per l insegnamento secondario, o, per l AFAM, i bienni accademici di secondo livello; c) aver svolto attività di docente supervisore o tutor presso i bienni di specializzazione delle scuole superiori per l insegnamento secondario o presso i corsi accademici abilitanti di II livello o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti percorsi; d) aver svolto attività di tutor organizzatore, di tutor coordinatore o aver ricoperto incarichi di docenza presso i percorsi di cui al decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni; e) diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità; 8

16 Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 9 f) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell ambito dei bisogni educativi speciali; g) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell ambito delle tecnologie dell informazione e comunicazione; h) per il concorso a posti di sostegno, aver conseguito il titolo di specializzazione attraverso percorsi ordinamentali. 7. Ove non risulti possibile reperire commissari, il dirigente preposto all USR può prescindere dai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 4, ferma restando la conferma in ruolo, il possesso di 5 anni di servizio e quello dell abilitazione all insegnamento nella classe di concorso della specifica procedura concorsuale. Qualora non sia possibile reperire commissari nemmeno ai sensi del primo periodo, il dirigente preposto all USR può ricorrere, con proprio decreto motivato, alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale nello specifico settore. 8. I membri della commissione per l accesso ai ruoli delle classi di concorso A23-Lingua italiana per discenti di lingua straniera sono scelti tra i docenti del rispettivo grado di istruzione, in possesso dei requisiti di specializzazione previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale e con documentata esperienza nel settore. 9

17 Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 10 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI TIPOLOGIA PUNTEGGIO A Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale A.1 Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado (Massimo punti 34) A.1.1 Abilitazione specifica o titolo di abilitazione conseguito all estero riconosciuto dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito, Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 4,68 Punti - p 75: 0 punti - p > 75: punti, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi A.1.2 In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all estero e riconosciuta dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l attribuzione di ulteriori Punti 19 Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso per più classi di concorso contemporaneamente, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali. Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale A.2 Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti di sostegno alle classi con alunne ed alunni con disabilità (Massimo punti 34) 10

18 Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 11 A.2.1 Diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di istruzione o titolo di specializzazione estero riconosciuto valido dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito, Le specializzazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 4,68 Punti - p 75: 0 punti - p > 75: punti, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi A 2.2 In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all estero e riconosciuta dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l attribuzione di ulteriori Punti 19 Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso per più ambiti disciplinari di sostegno, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali. Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale. 11

19 Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 12 A.3 Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a insegnante tecnico pratico (massimo 34 punti) A.3.1 Abilitazione specifica o titolo di abilitazione conseguito all estero riconosciuto dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito, Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 4,68 Punti - p 75: 0 punti - p > 75: punti, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi A.3.2 In aggiunta al punteggio di cui al punto A.3.1, l abilitazione all insegnamento conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione post-diploma di durata almeno annuale, anche qualora conseguita all estero e riconosciuta dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l attribuzione di ulteriori Punti 19 Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso per più classi di concorso contemporaneamente, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali. Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale. B Punteggio per i titoli professionali, culturali e di servizio ulteriori rispetto al titolo di accesso (massimo punti 30) B.1 Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali a cattedra per la scuola secondaria di I e II grado. B.1.1 Ulteriore abilitazione sullo specifico posto per la specifica classe di concorso, anche ricompresa nell ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, per ciascun titolo, quando non sia già valutata ai sensi del punto B.5.1. Punti 6 12

20 Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 13 B.2 Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali a insegnante tecnico pratico B.2.1 B.2.2 B.2.3 Ulteriore abilitazione per la specifica classe di concorso, per ciascun titolo, quando non sia già valutata ai sensi del punto B.5.1. Diploma di Istituto tecnico superiore, dal contenuto strettamente inerente gli insegnamenti impartiti per la classe di concorso a insegnante tecnico pratico Per le graduatorie di B-02 Conversazione in lingua straniera, laurea conseguita nel Paese ove la lingua straniera è lingua ufficiale, purché ulteriore rispetto al titolo di abilitazione già fatto valere. Punti 6 Punti 4,5 Punti 6 B.5 Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale B.5.1 B.5.2 B.5.3 Superamento di tutte le prove di precedenti concorsi pubblici per esami: a) per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa, ovvero per un ambito disciplinare verticale che ricomprende la classe di concorso per la quale si partecipa b) per altra classe di concorso o tipologia di posto Dottorato di ricerca. Diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo Si valuta al massimo un titolo. Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, per ciascun titolo. a) Punti 15 b) Punti 5 Punti 15 Punti 6 B.5.4 Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n Punti 6 B.5.5 B.5.6 B.5.7 Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all abilitazione. Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (ad eccezione del diploma S.S.I.S, qualora usato come titolo di accesso al concorso). Si valuta al massimo un titolo. Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità (non valutabile per le procedure concorsuali sul sostegno). Punti 6 Punti 4,50 Punti 6 13

21 Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 14 B.5.8 B.5.9 Titolo di perfezionamento all insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell articolo 14 del DM 249/2010 ovvero per titolo abilitante all insegnamento in CLIL in un paese UE, sono attribuiti. Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno B2. Punti 6 Punti 3 B.5.10 B.5.11 Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto a) C1 b) C2 Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici a) punti 6 b) punti 9 Punti 1,50 B.5.12 Certificazione Glottodidattica di secondo livello Punti 1,50 B.5.13 C C.1.1 C.1.2 Abilitazione all esercizio della libera professione, purché la medesima abbia attinenza con una o più discipline di insegnamento ricomprese nella specifica classe di concorso Pubblicazioni (Massimo punti 9) Per ciascun libro o parte di libro, dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero le aree trasversali della pedagogia, della didattica e della didattica inclusiva o dell utilizzo delle Tecnologie per l informazione e la comunicazione nella didattica purché risulti evidente l apporto individuale del candidato Per ciascun articolo dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero le aree trasversali della pedagogia, della didattica e della didattica inclusiva o dell utilizzo delle Tecnologie per l informazione e la comunicazione nella didattica, pubblicato su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR Punti 1,50 Punti 3 Punti 0,60 14

22 Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 15 D D.1.1 Titoli di servizio (Massimo 30 punti) Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n L insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso. È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico Punti 2 Per i primi due anni di servizio Punti 5 dal terzo anno di servizio D.1.2 Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o tipologia di posto rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato. È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico Punti 0,80 Per i primi due anni di servizio Punti 2 dal terzo anno di servizio 15

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