In caso di contestazione del fermo amministrativo, chi è il soggetto legittimato passivo? L'agente della riscossione o l'ente creditore?

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1 Fermo amministrativo: l agente di riscossione è il legittimato passivo Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 07/05/2018 n di Beatrice Capitanucci Pubblicato il 13/06/2018 Il fermo amministrativo di beni mobili registrati è un procedimento cautelare che l'agente della riscossione può attivare decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il fermo deve essere preceduto da una comunicazione con la quale l'agente della riscossione avvisa il debitore che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro l'ulteriore termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari. In caso di contestazione del fermo amministrativo, chi è il soggetto legittimato passivo? L'agente della riscossione o l'ente creditore? A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezione VI-3 Civile, con l'ordinanza 7 maggio 2018, n La questione giuridica oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione attiene dunque all'individuazione del soggetto legittimato passivo nel giudizio di opposizione a fermo amministrativo. In particolare, il problema si è posto in ordine alla valutazione circa la necessità di chiamata in causa dell ente creditore unitamente all agente di riscossione. Equitalia Servizi di Riscossione SpA impugnava la sentenza di accoglimento dell opposizione del fermo amministrativo, emessa dal Giudice di Pace di Siderno, dinanzi al Tribunale di Locri, che rigettava l appello. La sentenza di rigetto emessa in appello dal Tribunale di Locri veniva impugnata con ricorso per Cassazione per le doglianze che seguono. Equitalia lamentava l omessa chiamata in causa dell ente impositore, da parte del presunto debitore, atteso che i vizi lamentati nell opposizione del fermo amministrativo riguardavano essenzialmente la maturazione della prescrizione del credito in un tempo

2 anteriore alla data di notifica della cartella esattoriale, se non già alla data di formazione del ruolo. La ricorrente lamentava pertanto anche la mancata integrazione del contraddittorio di cui all art. 101 c.p.c. La Suprema Corte ha provveduto a definire il caso proposto attraverso l estensione dei principi generali inerenti l impugnazione delle cartelle esattoriali, in base ai quali necessario legittimato passivo nel giudizio di opposizione al fermo amministrativo è proprio l agente di riscossione che ha avviato la procedura di fermo. Pertanto non è configurabile un litisconsorzio necessario con l ente impositore, che può essere chiamato in causa dall agente di riscossione esclusivamente al fine di escludere la propria responsabilità istituzionale in merito all attivazione della procedura di riscossione, in quanto atto integrante un dovere di ufficio. In tal senso con l ordinanza in oggetto, la Corte di Cassazione richiama i principi di diritto già sanciti dalla Corte di Cassazione con sentenza n del 25 febbraio 2016 e dalle Sezioni Unite con sentenza n del 2007 in tema di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale. Secondo tali pronunce infatti, i legittimati passivi del ricorso avverso un atto di Equitalia sono l agente di riscossione o l ente creditore, in base al vizio denunciato in atti dal contribuente. Se il vizio riguarda l attività di riscossione, legittimato passivo è l agente di riscossione; se, invece, il vizio riguarda il tributo in sé, legittimato passivo è l ente creditore. In ogni caso, la Corte afferma che l onere di integrare il contraddittorio, nei confronti dell ente creditore, spetta all agente di riscossione, nel caso di specie ad Equitalia e, ciò, ai soli fini di rivalsa. Alla luce delle considerazioni svolte, i giudici di legittimità concludono l ordinanza in oggetto con la statuizione del seguente principio di diritto: anche in un azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l agente della riscossione; da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio; dall altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione; residuando la sua facoltà di chiamare in causa l ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso perché manifestamente infondato. (Altalex, 13 giugno Nota di Beatrice Capitanucci) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Ordinanza 14 dicembre maggio 2018, n Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente - Dott. DE STEFANO Franco - rel. Consigliere - Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere - Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

3 Dott. D ARRIGO Cosimo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 296/2017 R.G. proposto da: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 121, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO COMITO, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO MARCHESE; - ricorrente - contro P.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 32, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CARNUCCIO, rappresentato e difeso dall'avvocato AURELIO PANETTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 547/2016 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il 16/06/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO. Svolgimento del processo - Motivi della decisione rilevato che: la Equitalia Servizi di Riscossione spa, presupposta la sua qualità di successore di Equitalia Sud spa, ricorre, affidandosi a non meno di due motivi e con atto notificato a mezzo p.e.c. il 07/12/2016, per la cassazione della sentenza n. 547 del 16/06/2016 del tribunale di Locri, con cui è stato rigettato l'appello da quella proposto avverso l'accoglimento - da parte del giudice di pace di Siderno con sua sentenza n. 72 del 05/04/2012 dell'impugnativa di P.G.F. contro il fermo amministrativo del 30/11/2010 (n. (OMISSIS), relativo alla sua autovettura tg. (OMISSIS)); resiste con controricorso il P., con richiesta di attribuzione delle spese; è formulata proposta di definizione - per inammissibilità - in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197; non è depositata memoria ai sensi del comma 2, ultima parte, del medesimo art. 380 bis; considerato che: il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata; la ricorrente si duole di: "violazione di norme di diritto; disapplicazione dell'art c.c. -

4 disapplicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86: mancata valutazione atti e documenti di causa assoluta legittimità del fermo amministrativo stante la rituale notifica della cartella sottesa"; e di "disapplicazione art c.c. - inversione dell'onere probatorio - disapplicazione art. 101 c.p.c.; chiamata in causa dell'ente impositore configurata quale onere a carico dell'agente della riscossione al fine di dimostrare la propria estraneità rispetto alla pretesa impositiva ed al maturarsi della prescrizione del credito già alla data di formazione del ruolo"; il ricorso è infondato; a prescindere dai vizi di inammissibilità del ricorso perchè affetto da commistione, in indifferenziate doglianze, di numerosi profili di censura, va subito rilevato, in primo luogo, come difetti l'interesse a riproporre la questione della ritualità della notifica della cartella, poichè essa è stata tralasciata nella qui gravata sentenza in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, sicchè sul punto non può sussistere una soccombenza dell'agente della riscossione; in secondo luogo, sono manifestamente infondate le doglianze relative alla maturazione della prescrizione in tempo anteriore alla notifica della cartella ed alla maturazione della prescrizione in data anteriore alla notifica della cartella, infrangendosi comunque sulla chiara ratio decidendi nella qualità di adiectus dell'agente di riscossione anche nel caso di opposizione a fermo amministrativo; al riguardo, benchè l'azione avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del disposto fermo amministrativo integri un'azione ordinaria di accertamento negativo (Cass. Sez. U del 2015), la peculiarità del suo oggetto mediato e l'identità della causa petendi consentono di estendere ad essa i principi elaborati in tema di impugnazione delle cartelle esattoriali, in base ai quali necessario legittimato passivo è proprio l'agente di riscossione, il quale ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, alla procedura di fermo con l'iscrizione della relativa formalità e a non altri che al quale dovrebbe essere impartito, ove fosse accolta la contestazione del debitore, l'ordine di cancellarla; pertanto, la chiamata in causa dell'ente creditore da parte dell'agente di riscossione non si configura affatto come onere per quest'ultimo ai fini di poter far valere la sua estraneità alla pretesa ed essere mandato assolto da ogni domanda dell'opponente vittorioso, ma solo quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità, non essendosi potuto esimere dal dovere di ufficio di attivare la procedura di riscossione (in tal senso, v. già Cass. 25/02/2016, n. 3707, appunto in tema di opposizione a cartella esattoriale); d'altra parte, non è allegato - mancando pure, in violazione dell'art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, un'adeguata trascrizione dei titoli azionati e di quelli richiamati nella cartella posta a base dell'impugnato provvedimento di fermo amministrativo - quale procedimento di impugnativa fosse stato onere dell'ingiunto attivare per evitare l'effetto della definitività di accertamento del credito: il quale ultimo parrebbe anzi - dai pochi cenni contenuti negli atti riscontrabili direttamente da questa Corte e comunque non constando alcuna impugnativa della qualificazione endoprocessuale espressa sul punto - di natura non tributaria e così normalmente suscettibile di formare oggetto di un'esecuzione esattoriale soltanto previa sua consacrazione in un titolo avente efficacia esecutiva o in altri casi specificamente previsti dalla legge, che qui neppure si allegano; va allora applicato il seguente principio di diritto: "anche in una azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione: da un lato, perchè esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della

5 misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio; dall'altro lato, perchè nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione; e residuando la sua facoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità"; il ricorso - inammissibile il primo motivo e manifestamente infondato l'altro - va pertanto rigettato e la soccombente ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, con la chiesta attribuzione al suo difensore per la sua richiesta in tal senso, necessariamente implicante la dichiarazione di averne fatto anticipo; infine, va dato atto - mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n ) - della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente e con attribuzione al suo difensore per dichiaratone anticipo, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da quella proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 14 dicembre Depositato in Cancelleria il 7 maggio ( da )

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