Disegno di legge concernente Disciplina della partecipazione della Regione, degli enti regionali e degli enti locali a società di capitali e consortil

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1 Disegno di legge concernente Disciplina della partecipazione della Regione, degli enti regionali e degli enti locali a società di capitali e consortili. Relazione Il disegno di legge reca disposizioni in materia di partecipazione della Regione, degli enti regionali e degli enti locali della Sardegna a società di capitali e consortili, e intende, attraverso un intervento legislativo organico e di riordino della materia, fornire all Amministrazione e agli organismi in parola una normativa di riferimento che consenta l implementazione di un efficace e uniforme sistema di gestione e controllo delle partecipazioni, contribuendo, al contempo, al perseguimento di obiettivi di contenimento della spesa pubblica e stabilizzazione finanziaria. L intervento legislativo in parola, ferma la potestà legislativa statale in materia di ordinamento civile, è riconducibile alla potestà legislativa regionale esclusiva di cui all articolo 3, primo comma, lettera a) dello Statuto, oltre che a quella concorrente, nella misura in cui è volto ad attuare le disposizioni di principio statali dettate in materia di coordinamento della finanza pubblica. La normativa proposta si articola in sette titoli, aventi ad oggetto: disposizioni generali (titolo I), presupposti per acquisire o conservare partecipazioni societarie (titolo II), governo delle partecipazioni e rapporti finanziari con le società partecipate (titolo III), composizione degli organi delle società e criteri per determinarne i compensi (titolo IV), disposizioni specifiche in materia di personale, spese di funzionamento, appalti e affidamenti in house (titolo V), norme in materia di trasparenza (titolo VI) e disposizioni transitorie e finali (titolo VII). L articolo 1 definisce l ambito oggettivo della disciplina legislativa, precisando che essa si applica alle partecipazioni dell amministrazione e degli enti regionali a società di capitali e società consortili, nonché, nei limiti di quanto previsto nell articolato normativo, alle partecipazioni societarie degli enti locali della Sardegna.L articolo 2 reca le finalità della legge, che consistono nel definire le modalità e le procedure di costituzione di nuove società e di partecipazione a società esistenti, definire le modalità di governo delle partecipazioni, razionalizzare le attività e contenere i costi delle società partecipate, semplificare la normativa regionale sulle società partecipate e incrementare la trasparenza del sistema. L articolo 3 contiene la definizione dei termini utilizzati nel testo per delineare, in relazione a ciascuna disposizione, l ambito soggettivo di riferimento. In particolare, si richiama il concetto di sistema Regione, già indicato dall art. 1, comma 2 bis della L.R. n. 31/1998, nonché quelli di enti regionali, enti locali, società partecipata, società controllata e società in house. 1/6

2 All articolo 4 sono indicati i principi di riferimento ai quali le amministrazioni del sistema Regione devono attenersi laddove intendano assumere o conservare partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza. Oltre alla coerenza della partecipazione con le finalità istituzionali dell ente e alla preliminare analisi dei benefici anche economici della stessa, è richiesto il rispetto dei criteri dettati in materia dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) nonché la coerenza della partecipazione con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti strategico programmatici. Con riferimento al procedimento di costituzione di nuove società e di assunzione di nuove partecipazioni, anche indirette, in società esistenti, l articolo 5 prescrive in conformità con quanto già previsto dal comma 43 dell articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n la preventiva autorizzazione legislativa, nel rispetto dei principi indicati nell articolo 4. L acquisizione di nuove partecipazioni è altresì soggetta ai limiti e alle condizioni prescritte dall articolo 13, comma 2 del disegno di legge, in continuità con quanto disposto nel comma 42 dell articolo 18 della suddetta L.R. n. 12/2011. L articolo 6 del disegno di legge dispone, in conformità con quanto previsto dalla normativa statale e europea, che la scelta dei soci di minoranza delle società di nuova costituzione, partecipate dall amministrazione regionale e dagli enti locali, deve avvenire mediante procedura di evidenza pubblica. Con l articolo 7 si prevede che la Giunta regionale valuti periodicamente, di regola all inizio di ogni legislatura, la permanenza in capo alle partecipate dall amministrazione regionale dei presupposti per la loro conservazione o dismissione. In tale valutazione periodica assume, infatti, primario rilievo il criterio dinamico indicato nell articolo 4, comma 2, che riguarda la coerenza della partecipazione con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti strategico programmatici. In ordine alle liquidazioni, fermo restando che la relativa disciplina si rintraccia nel codice civile, l articolo 8 del disegno di legge reca una norma volta a sollecitare le amministrazioni del sistema Regione e gli enti locali ad adottare gli atti utili ad accelerare le procedure liquidatorie e a contenerne gli oneri finanziari (a titolo esemplificativo, oltre ad indirizzi specifici all uopo impartiti ai liquidatori, possono ipotizzarsi operazioni di fusione per incorporazione di una società in liquidazione in un altra o operazioni di trasformazione per attribuire alla società una forma giuridica tale da consentire la semplificazione dei relativi organi). Nel titolo III, rubricato governo delle partecipazioni e rapporti finanziari con le società partecipate, l articolo 9 reca alcune disposizioni sulla formazione della volontà del socio Regione e sulle modalità attraverso le quali essa può essere espressa. In primo luogo sancisce che 2/6

3 l amministrazione regionale esercita le prerogative di socio nelle società partecipate tramite il Presidente della Regione o un suo delegato e che l eventuale atto di delegazione deve contenere le direttive vincolanti per l esercizio del potere da parte del delegato. Inoltre, riserva alle sole ipotesi in cui la volontà del socio deve esprimersi in assemblea straordinaria la necessità di una preventiva deliberazione della Giunta regionale, restando la stessa facoltativa negli altri casi. Le disposizioni successive recano le modalità attraverso le quali l amministrazione regionale gestisce le proprie partecipazioni e fanno riferimento a tre diversi possibili livelli di articolazione del rapporto tra l amministrazione regionale e la società. Un primo livello è quello che si configura allorquando la Regione detiene una partecipazione di minoranza o comunque tale da non poter svolgere nei confronti della partecipata alcuna attività di direzione e coordinamento ai sensi del codice civile; il secondo livello si configura, invece, quando l amministrazione è chiamata a svolgere la suddetta attività e ad esercitare funzioni di indirizzo e controllo; un terzo livello è quello richiesto dalla normativa statale e europea laddove impone all ente di esercitare il controllo analogo sulle società riconducibili al concetto di organismo in house. In tale prospettiva, l articolo 10 dispone in merito alla individuazione da parte della Giunta regionale della struttura deputata alla gestione di ciascuna partecipazione e, laddove ne sussistano i presupposti, all esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo o di controllo analogo, mentre l articolo 11 disciplina le modalità attraverso le quali l amministrazione regionale esercita le funzioni di indirizzo e controllo sulle società soggette alle attività di direzione e coordinamento, come previste dal codice civile, prevedendo, per le altre società partecipate, che le direttive in proposito adottate dalla Giunta regionale costituiscano, per quanto possibile, indirizzi di riferimento. L articolo 12, da ultimo, reca disposizioni sul controllo analogo delle società in house, anche a partecipazione pubblica plurima, e i contenuti minimi e generali della relativa disciplina, sulla quale anche gli enti regionali sono chiamati a provvedere, così come lo sono gli enti locali, compatibilmente con le proprie forme di autonomia. Con riferimento ai rapporti finanziari, in conformità con quanto previsto dalla normativa statale ed europea in materia di tutela della concorrenza, l articolo 13, riproponendo i contenuti del comma 42 dell articolo 18 della L.R. n. 12 del 2011, prescrive i casi e le modalità con le quali le amministrazioni del sistema Regione e gli enti locali possono trasferire risorse finanziarie alle proprie partecipate, nonché le deroghe possibili nel caso di trasferimenti per piani di salvataggio e ristrutturazione autorizzati dalla Commissione europea. Infine, con l articolo 14 si disciplina il sistema informativo delle partecipazioni regionali, disponendo che la struttura regionale che gestisce ciascuna società partecipata alimenti tale sistema, 3/6

4 comunicando le necessarie informazioni all Assessorato regionale competente per la predisposizione del Conto del patrimonio, con le modalità e la tempistica prevista con apposita deliberazione della Giunta regionale. In relazione agli organi delle società in house e delle società controllate dall amministrazione regionale gli articoli 15, 16, 18 e 19 disciplinano la composizione degli organi di amministrazione e di controllo nonché i criteri per determinarne i compensi. Gli articoli 15 e 16 del disegno di legge, in conformità con le esigenze di contenimento dei costi di funzionamento e in coerenza con gli esiti del referendum consultivo regionale tenutosi il 6 maggio 2012, dispongono che, laddove la normativa statale lo consenta e la Giunta regionale lo valuti opportuno sulla base di criteri di complessità organizzativa e finanziaria, gli organi di amministrazione e di controllo siano costituiti in composizione monocratica. L articolo 18 contiene i criteri per determinare i compensi degli amministratori delle partecipate, prevedendo un importo massimo annuo (aggiornabile dalla Giunta regionale ogni tre anni) per gli amministratori unici o gli amministratori con deleghe, e un importo, parametrato al primo, per gli eventuali amministratori non investiti di particolari cariche. Entro tali limiti massimi, sulla base di parametri prefissati dalla Giunta regionale e fermo l obbligo di conseguire i risparmi prescritti dalla normativa statale, sono determinati i compensi in concreto spettanti agli amministratori. In chiusura, l articolo 18 reca un ulteriore limite disponendo che l importo complessivo dei compensi spettanti a tutti gli amministratori non possa comunque essere superiore al doppio dell importo massimo di cui al comma 1 dell articolo e prevede anche le ipotesi nelle quali l amministratore con deleghe o l amministratore unico possa fruire di una indennità di risultato, fissandone l importo massimo, nonché le modalità per la determinazione dell eventuale rimborso spese. In proposito, si evidenzia che l importo lordo massimo previsto per gli organi di amministrazione con deleghe deriva dalla media della retribuzione fissa e di posizione dei direttori generali dell amministrazione regionale nel 2013 e che l indicazione di un parametro fisso è coerente con quello adottato dallo Stato nel D.M. n. 166 del 2013 e con quanto previsto all articolo 13 del decreto legge n. 66 del Negli stessi termini è configurato l articolo 19, in materia di compensi degli organi di controllo e revisione, giacché prevede un importo massimo annuo (coerente con quanto già previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del ), rispettivamente, per i presidenti e per i componenti degli organi di controllo, ovvero, laddove sia previsto, per il revisore unico. Entro tali limiti massimi, sulla base di parametri prefissati dalla Giunta regionale e fermo l obbligo di 4/6

5 conseguire i risparmi prescritti dalla normativa statale, sono determinati i compensi in concreto spettanti agli organi di controllo. È altresì previsto un incremento di tale importo laddove, come di regola dovrebbe avvenire, l organo di controllo sia incaricato della revisione legale dei conti della società. In termini innovativi si pongono, viceversa, le disposizioni contenute nell articolo 17 del disegno di legge, posto che le stesse introducono il divieto di cumulo di incarichi negli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate dall amministrazione del sistema Regione. Tali disposizioni, aventi la finalità di evitare conflitti di interesse e favorire la rotazione nell assunzione di tali incarichi, si applicano alle nomine e designazioni di competenza regionale nonché, nel rispetto delle relative forme di autonomia, a quelle di competenza degli enti locali. Il titolo V, riprendendo talune disposizioni già contenute sia in norme statali sia in norme regionali, disciplina, all articolo 20, la materia del reclutamento del personale da parte delle società in house e controllate e del contenimento della relativa spesa, estendendo i vincoli previsti per l amministrazione regionale e prevedendo appositi atti di indirizzo definiti dalla Giunta regionale. Per le medesime finalità di contenimento dei costi di funzionamento e per migliorare le performance di efficienza ed efficacia delle società partecipate dalle amministrazioni del sistema Regione, con l articolo 21 si prescrivono ulteriori misure di contenimento delle spese di funzionamento delle società, riproponendo il contenuto della disposizione dell art. 3 della legge regionale n. 7/2014 e prescrivendo, per gli amministratori delle società in house e controllate, l obbligo di predisporre ogni anno una proposta volta al contenimento delle predette spese. Anche tali disposizioni possono trovare applicazione alle partecipate degli enti locali, sulla base degli indirizzi ricevuti dall ente di riferimento e compatibilmente con i relativi strumenti di autonomia. L articolo 22 disciplina le acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte delle società partecipate dalle amministrazioni regionali, ribadendo quanto previsto dalla normativa statale e europea per le società riconducibili al concetto di amministrazioni aggiudicatrici o soggetti aggiudicatori in merito all obbligo di acquisire lavori, beni e servizi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. Infine, l articolo 23 del disegno di legge richiama i presupposti generali che le amministrazioni del sistema Regione e gli enti locali devono osservare per l affidamento delle attività alle proprie società in house, e, in particolare, prescrive che gli affidamenti siano preceduti da una verifica della convenienza sotto il profilo economico e dei tempi di esecuzione, nonché dalla valutazione della idoneità della società ad eseguire l attività sotto il profilo della struttura organizzativa e delle risorse disponibili. 5/6

6 Con riferimento al tema della trasparenza e della pubblicità, con l articolo 24 del disegno di legge si è inteso richiamare specificamente le norme statali applicabili in materia (di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33), onde agevolarne l individuazione da parte delle società partecipate dalle amministrazioni del sistema Regione e dagli enti locali. Anche in tal caso, si tratta della citazione di norme che devono trovare comunque applicazione, in quanto espressione, ai sensi dell art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, di competenza primaria dello Stato. Infine, nel titolo VII, recante le disposizioni transitorie e finali, si prescrive all articolo 25 che, entro novanta giorni dall entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sulla base dei principi previsti nell articolo 4, proceda ad una ricognizione delle partecipazioni detenute dall amministrazione regionale, prevedendone la conferma o la dismissione. La disposizione in parola prevede che, a tal fine, la Giunta proceda anche attraverso l aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute di cui all art. 1, comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Inoltre, l articolo 25 dispone che le norme relative agli organi delle società partecipate dettate nel titolo IV si applichino solo a decorrere dalla prima scadenza dell organo di amministrazione o di controllo successivo alla data di entrata in vigore della legge. L art. 26 reca, tra le disposizioni finali, la norma che prevede l estensione, per quanto compatibili con la normativa statale specifica che le disciplina, delle disposizioni della legge alle società in liquidazione partecipate dalle amministrazioni del sistema Regione e dagli enti locali, nonché la loro estensione agli organismi partecipati diversi dalle società, quali fondazioni, istituzioni, associazioni e organismi comunque denominati, compatibilmente con gli strumenti normativi che ne regolano il funzionamento e con la composizione e le caratteristiche dell organismo partecipato. Inoltre, prescrive l adeguamento della struttura organizzativa e degli uffici dell amministrazione regionale al fine di garantire la piena applicazione della legge. Concludono il disegno di legge, l articolo 27, che, nell ottica del riordino della materia indicato quale ratio dell intervento legislativo in parola, individua le norme oggetto di espressa abrogazione e reca una disposizione abrogativa delle norme incompatibili con la legge in parola, l articolo 28, che prevede che dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e l articolo 29 che stabilisce, in deroga all ordinaria vacatio legis, l entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. 6/6

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