REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 729 del O G G E T T O

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1 REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE n. 729 del O G G E T T O Adozione del nuovo Regolamento in materia di rapporto di lavoro a regime orario ad impegno ridotto personale della dirigenza medica e veterinaria a seguito dell entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 ad oggetto: Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n Proponente: Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali Anno Proposta: 2015 Numero Proposta: 847 Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2015/847 1

2 Il Direttore del Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali riferisce: Con deliberazione n. 732 del è stato approvato il regolamento in materia di rapporto di lavoro a regime orario ad impegno ridotto del personale della dirigenza medica e veterinaria. Il decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 ad oggetto: Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 nell intervenire, tra l altro sulle forme di lavoro flessibile, ha abrogato il decreto legislativo n. 61 del 2000 ad oggetto Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall UNICE, dal CEP, e dalla CES introducendo una nuova disciplina sul rapporto di lavoro a tempo parziale. Per questo motivo si rende necessario adeguare il predetto regolamento aziendale alla nuova disciplina, adottando un nuovo regolamento in materia di rapporto di lavoro a regime orario ad impegno ridotto nel testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante. Si ritiene di evidenziare alcuni aspetti conseguenti all adeguamento alla nuova disciplina. In primo luogo vengono mantenute le modalità di svolgimento del rapporto a regime orario ad impegno ridotto, pur non espressamente previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, ma contemplate nei contratti collettivi nazionali, ossia il regime orario ad impegno ridotto orizzontale, verticale e misto. In secondo luogo, nel primo anno di applicazione della nuova normativa, non vengono assoggettati alla disciplina del regolamento i casi nei quali è previsto il diritto del lavoratore alla trasformazione del rapporto di lavoro a regime orario ad impegno ridotto, con la conseguenza di non computare tali casi entro il contingente di posti determinato dal bando. Si tratta del caso dei dipendenti affetti da gravi patologie cronico degenerative ingravescenti per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l Azienda sanitaria locale territorialmente competente (che va ad aggiungersi al caso di dipendenti affetti da patologie oncologiche, già esclusi dal campo di applicazione del regolamento approvato nel 2013), nonché del caso dei dipendenti che chiedano, per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a regime orario ad impegno ridotto, purchè con una riduzione d orario non superiore al 50 per cento. La scelta di non assoggettare i casi citati alla disciplina del regolamento è motivata dal fatto che non è possibile prevedere quale possa essere l impatto di tali novità sull organizzazione, soprattutto con riferimento al caso del regime orario ad impegno ridotto in luogo del congedo parentale. Si precisa tuttavia che, trascorso il primo anno di applicazione delle norme di legge e di regolamento, qualora si registrassero esiti incompatibili con l organizzazione del lavoro, la disciplina del nuovo regolamento verrà rivista. Il medesimo Direttore ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia. I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza. Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2015/847 2

3 Sulla base di quanto sopra IL DIRETTORE GENERALE DELIBERA 1. di adottare per le motivazioni in premessa esposte, il nuovo Regolamento in materia di rapporto di lavoro regime orario ad impegno ridotto personale della dirigenza medica e veterinaria, a seguito dell entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 ad oggetto: Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, testo che si allega alla presente deliberazione, quale sua parte integrante; 2. di prevedere che, per le motivazioni di cui alle premesse, trascorso il primo anno di applicazione delle norme di legge e di regolamento di cui al punto n. 1, quest ultimo potrà essere rivisto, qualora si registrassero esiti incompatibili con l organizzazione del lavoro; 3. di pubblicare il presente atto all albo on-line dell Azienda. ***** Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2015/847 3

4 Parere favorevole, per quanto di competenza: Il Direttore Amministrativo (App.to Dr. Roberto Toniolo) Il Direttore Sanitario (App.to Dr. Ennio Cardone) Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (App.to Dr. Paolo Fortuna) IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Ing. Ermanno Angonese) Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione. Il presente atto è proposto per la pubblicazione all Albo on-line dell Azienda con le seguenti modalità: Oggetto e contenuto Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R , n. 56). IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI Vicenza, Copia conforme all originale, composta di n. amministrativo. Vicenza, fogli (incluso il presente), rilasciata per uso IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2015/847 4

5 Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 6 VICENZA Viale F. Rodolfi n VICENZA COD. REGIONE 050 COD. U.L.SS. 006 COD.FISC. E P.IVA REGOLAMENTO IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO A REGIME AD IMPEGNO RIDOTTO PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA Art. 1 Finalità Il presente regolamento, nel disciplinare i criteri e le modalità per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a regime orario ad impegno ridotto, si propone di contemperare le esigenze di servizio ed il generale dovere dell Azienda di mantenere un elevato livello qualitativo nella erogazione delle prestazioni in ogni contesto lavorativo, con l esigenza di favorire la possibilità di conciliare il tempo di lavoro e quello personale dei dipendenti, agevolando la permanenza in ambito lavorativo in caso di particolari e gravose situazioni personali e familiari. Art. 2 Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica a tutti i dirigenti dell area medica-veterinaria, con rapporto di lavoro esclusivo, dopo i primi sei mesi dall assunzione, e ai dirigenti a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a tre anni. Non è consentito l accesso al regime ad impegno ridotto ai dirigenti che siano titolari di incarico di direzione di struttura complessa, ovvero semplice (sia essa articolazione interna della struttura complessa o meno) o siano essi titolari di un incarico di alta specializzazione. Art. 3 Definizioni Per rapporto di lavoro a regime ad impegno ridotto si intende l attività lavorativa a carattere subordinato che si svolge con orario ridotto rispetto a quella a tempo pieno, fissato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Il rapporto di lavoro a regime ad impegno ridotto può essere realizzato: 1. con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (equivalente al tempo parziale orizzontale); 2. con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell anno (equivalente al tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); 3. con combinazione delle due modalità indicate ai punti 1) e 2). In presenza di particolari e motivate esigenze il dirigente può concordare con l azienda ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa, che contemperino le reciproche esigenze, nell ambito delle fasce orarie esistenti, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso l Azienda tenuto conto della natura dell attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nelle diverse Unità Operative. Art. 4 Contingenti L Azienda ammette i dirigenti al regime orario ad impegno ridotto in misura non superiore al 3% della dotazione organica complessiva dell area della dirigenza medica-veterinaria; la percentuale è arrotondata per eccesso per arrivare comunque all unità. Qualora le esigenze organizzative non lo permettano, non verrà concesso l accesso al regime orario ad impegno ridotto. 5

6 2 Il numero di posti che possono essere attribuiti per ciascuna Unità Operativa viene fissato nel seguente modo: Unità Operative fino a n. 9 dirigenti: 1 posto a regime orario ad impegno ridotto, Unità Operative con dirigenti tra n. 10 e n. 19: n. 2 posti di regime orario ad impegno ridotto, Unità Operative con oltre n. 20 dirigenti: n. 3 posti di regime orario ad impegno ridotto Art. 5 Forma, durata e decorrenza Per la costituzione del rapporto di lavoro a regime ad impegno ridotto è richiesta la forma scritta, ai fini della prova. L'atto scritto, contratto individuale di lavoro di trasformazione del rapporto, deve indicare le ore di lavoro da svolgere nell arco della settimana, la decorrenza della trasformazione oraria e il termine della trasformazione in parola. Tramite l intesa, allegata al contratto quale sua parte integrante, andrà definita l articolazione oraria settimanale. Il rapporto di lavoro ad impegno ridotto ha durata biennale, con decorrenza di norma dal 1 gennaio di ogni anno, ed è rinnovabile, sempre previa partecipazione all apposito avviso. Art. 6 Articolazione oraria L orario settimanale del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere articolato in 19 o 26 ore settimanali. Art. 7 Avviso per la trasformazione del rapporto di lavoro a regime orario ad impegno ridotto, domanda e graduatoria L Azienda, ogni due anni, entro il mese di Settembre, pubblica sul proprio sito INTRANET per la durata di 30 giorni l avviso per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a regime ad impegno ridotto, che avverrà con decorrenza dal 1 gennaio dell anno successivo. Il bando precisa il contingente di posti per i quali, è consentita la trasformazione del rapporto di lavoro, le modalità di presentazione delle domande, i criteri che saranno applicati ai fini della formulazione della graduatoria, secondo quanto previsto dal successivo articolo. Le graduatorie hanno validità biennale e vengono utilizzate per l attribuzione di eventuali nuovi posti che si rendono disponibili nel corso del biennio. Art. 8 Criteri per la trasformazione del rapporto di lavoro a regime ad impegno ridotto Qualora il numero delle domande ecceda i posti disponibili verrà data priorità a quanti si trovano nelle sotto riportate situazioni: a) dipendenti con coniuge, figli o genitori affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative ingravescenti; b) dipendenti che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che assuma connotazione di gravità ai sensi dell art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; c) 1. dipendenti con figli conviventi di età non superiore agli anni 13 (l età si intende raggiunta al compimento), in relazione al numero e alla minore età, con priorità in caso di genitore unico. Al fine dell attribuzione del regime orario in parola per genitore unico deve intendersi chi si trova nelle sotto elencate situazioni: morte dell altro genitore; abbandono del figlio da parte dell altro genitore; affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore risultante da provvedimento formale; grave infermità, anche temporanea, dell altro genitore; 6

7 3 mancato riconoscimento del figlio da parte dell altro genitore; genitore separato/divorziato, cui siano stati affidati i figli anche in via non esclusiva. Il genitore unico - tranne nel caso di grave infermità, anche temporanea, dell altro genitore - non ha nel proprio nucleo familiare altri soggetti che possono concorrere alla cura dei figli (come dimostrato dallo stato di famiglia). 2. dipendenti con un figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell art. 3 della legge 104/1992. A parità di situazioni, il criterio che verrà utilizzato sarà quello della maggiore anzianità di servizio. I dipendenti nella situazione di cui alle lettere a), b) e c) punto 2) sono tenuti a comunicare il venire meno della situazione che ha dato diritto alla priorità al fine di rivalutare la prosecuzione del regime ad impegno ridotto. Nella graduazione della priorità l Azienda terrà conto del compimento del 13 anno del figlio, qualora esso avvenga durante il corso del biennio, con conseguente possibilità che al dipendente che si trovi nella situazione di cui alla lettera c) punto 1) venga attribuita una frazione di biennio. Art. 9 Trattamento economico- normativo dei dirigenti ad impegno ridotto Ai dirigenti ad impegno ridotto, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di legge contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare nella misura massima del 10% della durata di lavoro concordata riferita a periodi non superiori al mese e da utilizzare nell arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale pari al 15%. Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale di 20 ore annue. Le ore di lavoro supplementare o straordinario di cui l azienda previo consenso del dirigente chieda occasionalmente lo svolgimento in eccedenza rispetto a quanto sopra sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale pari al 50%. Tali ore non possono superare il limite massimo individuale annuo di 20 ore. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale o verticale non possono svolgere servizio di pronta disponibilità. L attività libero professionale intramuraria è sospesa per la durata dell impegno ridotto. Art. 10 Casi particolari E comunque fatta salva, e non rientra nella disciplina del presente regolamento, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a regime ad impegno ridotto, nelle seguenti ipotesi: 1. dipendenti affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico degenerative ingravescenti per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l Azienda sanitaria locale territorialmente competente; 2. dipendenti che chiedano, per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, purchè con una riduzione d orario non superiore al 50 per cento; 7

8 4 3. su motivata richiesta del dipendente, in caso di situazioni eccezionali e particolarmente gravi, opportunamente documentate, previo parere favorevole del Direttore di area competente (Direttore Sanitario, Amministrativo, dei Servizi Sociali). La durata di tali trasformazioni sarà comunque temporanea, con possibilità di rinnovo su domanda del dipendente, e connessa alle concrete situazioni documentate. In queste fattispecie costituisce onere del dipendente comunicare tempestivamente e per iscritto al Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali la variazione della situazione che ha consentito la trasformazione del proprio rapporto di lavoro. ======================================================================= 8

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