SOMMARIO Titolo 1 SCOPO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE Art. 1. SCOPO DEL REGOLAMENTO

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1 SOMMARIO Titolo 1 SCOPO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE Art. 1. SCOPO DEL REGOLAMENTO Titolo 2 UNITA ORGANIZZATIVA ESPRESSIONE PARERI (art. 5, c 3, L. 1395/23) Art. 2. UNITA ORGANIZZATIVA Art. 3. RISORSE E FUNZIONI Titolo 3 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Art. 4. ASSEGNAZIONE DEL PROCEDIMENTO Art. 5. COMPITI DEL RUP Titolo 4 COMMISSIONE PARCELLE Sezione 1 NORME GENERALI Art. 6. CAMPO DI AZIONE Art. 7. COMMISSIONE PARCELLE Art. 8. NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE Art. 9. COMPITI E RESPONSABILITA Art. 10. OBBLIGO PRESENZA Art. 11. VALIDITA DELIBERAZIONI Art. 12. VIOLAZIONI CODICE DEONTOLOGICO Art. 13. DIRITTI RILASCIO PARERI Art. 14. CORRISPETTIVO Sezione 2 FUNZIONAMENTO COMMISSIONE Art. 15. DEPOSITO DOMANDA DI PARERE Art. 16. PROTOCOLLO DELLA DOMANDA E DEGLI ALLEGATI Art. 17. NOMINA RUP Art. 18. ACCETTAZIONE O RIGETTO DELLA DOMANDA Art. 19. RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI Art. 20. DESIGNAZIONE DEL RELATORE Art. 21. CRITERI DI VALUTAZIONE TABELLA A TABELLA B Art. 22. SVOLGIMENTO ISTRUTTORIA Art. 23. VERBALE DELLE SEDUTE Art. 24. PROPOSTA DI PARERE O DI ARCHIVIAZIONE Art. 25. EMANAZIONE PARERE Art. 26. COMUNICAZIONE PARERE Art. 27. RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Art. 28. DURATA DEL PROCEDIMENTO Art. 29. RINUNCIA DEL RICHIEDENTE Titolo 5 NORME TRANSITORIE Art. 30. ENTRATA IN VIGORE CP_2.0_REGOLAMENTO_ALLEGATI: M1_domanda di parere M2_autocertificazione M3_ comunicazione di avvio del procedimento CP_2.0_REGOLAMENTO_regolamento_R_v160222d1 1 / 10

2 CP_2.0_REGOLAMENTO Titolo 01 - SCOPO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE Art. 1. SCOPO REGOLAMENTO 1.1. Il Regolamento si applica alla attività del Consiglio dell Ordine di fornire a richiesta parere sulle controversie professionali di natura economica e sulla liquidazione di onorari e spese (Legge 24 giugno 1923, n 1395, art. 5, n 3) nonché per la liquidazione degli onorari ( art 7 comma 2, DLL 23/11/44 N 382) e per disciplinare gli aspetti che, in quell ambito, regolano la nomina e l attività del Responsabile Unico del Procedimento RUP (Legge 7 agosto 1990, n 241) e Commissione Parcelle dell Ordine. Titolo 02 UNITA ORGANIZZATIVA ESPRESSIONE PARERI ex L 1395/23 (art. 4, c 1,2, L 241/90) Art. 2. UNITA ORGANIZZATIVA 2.1. Il Consiglio dell Ordine determina, con propria deliberazione, l unità organizzativa responsabile istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale inerente la espressione dei pareri di cui all art. 1.1, siglata UOP (UNITA ORGANIZZATIVA PARERI) (art. 4, c 1,2, L 241/90) Art. 3. RISORSE FUNZIONI 3.1. Sono funzioni e compiti UOP : funzioni Responsabile UOP Responsabile Unico Procedimento Segreteria Commissione Parcelle (CP) Compiti verifica, propone, adotta tutte le azioni necessarie per un corretto funzionamento UOP provvede ad assegnare a sè o ad altro dipendente addetto alla UOP, le attività istruttorie ed ogni altro adempimento amministrativo inerente il singolo procedimento cfr. Art. 5 Supporta tutte le attività di segreteria UOP cfr. art 7 Titolo 03 - RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO Art. 4. ASSEGNAZIONE DEL PROCEDIMENTO 4.1. Agli effetti degli artt. 5 e 6 Legge 7 Agosto 1990, N 241 e s.m.i., il Responsabile UOP provvede ad identificare il RUP tra gli addetti alla UOP; al medesimo assegna la responsabilità istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento. Art. 5. COMPITI DEL RUP 5.1. Il RUP provvede a: Valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupi rilevanti per l emanazione del provvedimento Accertare d ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti all uopo necessari, adottando ogni misura per l adeguato e sollecito svolgimento dell istruttoria. Può chiedere il rilascio e la rettifica di dichiarazioni, di istanze erronee o incomplete, esperire accertamenti tecnici ed ispezioni, ordinare esibizioni documentali Proporre la convocazione commissione parcelle e, se del caso, medesima congiuntamente con l organo corrispondente presso l Ordine degli ingegneri Curare il controllo dei termini dur lo svolgimento del procedimento Curare le comunicazioni previste dalle leggi e dal Regolamento Trasmettere il verbale, contenente la bozza di parere conclusivo sul procedimento assegnatogli, al Consiglio per la adozione del provvedimento finale Avvalersi Commissione Parcelle quale proprio organo tecnico di supporto CP_2.0_REGOLAMENTO_regolamento_R_v160222d1 2 / 10

3 Titolo 04 - COMMISSIONE PARCELLE Sezione 01 NORME GENERALI Art. 6. CAMPO DI AZIONE 6.1. Il parere di cui all art. 5 n. 3 L del 24/6/1923 nonché per la liquidazione degli onorari (Art. 7, co 2, DLL 23/11/44 n 382), in presenza di domanda presentata ai sensi dell art. 15, è rilasciato per i professionisti o società professionali iscritte all Ordine ovvero per le prestazioni rese da professionista o società professionale relative ad opere realizzate nell ambito territoriale di competenza dell Ordine - a richiesta dell esecutore o del committente o di chiunque altro dimostri di avere uno specifico interesse, giuridicamente rilev, alla sua espressione Per le prestazioni eseguite da soggetti quali associazioni professionali, società di o tra professionisti, società di ingegneria o consorzi stabili, la domanda di rilascio del parere è presentata dal professionista che, avendo sottoscritto gli atti, ne ha assunto la responsabilità secondo la normativa vigente, ovvero dal Direttore Tecnico società o del consorzio Nel caso di raggruppamento temporaneo, il rilascio del parere è richiesto da uno dei componenti del raggruppamento: a. per la quota-parte del relativo alle proprie prestazioni, dandone comunicazione certificata agli altri componenti del raggruppamento; b. per l intera, purché la richiesta sia sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento, a patto che nessun altro vi abbia preventivamente provveduto presso altro ordine. Art. 7. COMMISSIONE PARCELLE 7.1. La CP, autonoma rispetto al Consiglio dell Ordine, è nominata dal medesimo cui risponde del proprio operato Svolge attività istruttoria a conclusione quale esprime la bozza di parere di cui all art 6.1 (Regolamento) 7.3. Supporta, quale organo tecnico, l attività del RUP 7.4. Ove incaricata dal Presidente del Consiglio dell Ordine e su richiesta delle parti, svolge funzioni di arbitro quale amichevole compositore delle controversie economiche (arbitrato irrituale), ovvero decide le controversie medesime (arbitrato rituale) 7.5. Rende, su sua richiesta, parere al Consiglio sulla interpretazione ed applicazione normativa concernente i compensi professionali. Art. 8. NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 8.1. La CP, nominata non oltre la quarta seduta dall insediamento del Consiglio, è formata da non meno di cinque membri, le cui competenze si estendano, almeno, nei seguenti ambiti: edilizia, urbanistica, impianti civili, ambiente, infrastrutture, opere pubbliche. Criteri e modi di nomina CP sono dettati dal Consiglio dell Ordine I membri CP scadono automaticamente allo scadere del mandato del Consiglio che li ha nominati e rimangono in carica, con pieni poteri operativi, sino alla nomina nuova commissione. L incarico può essere riconfermato 8.3. In casi particolari, ove fosse necessario ricorrere a specifiche competenze, la C.P. può avvalersi di consulenti esterni, previa autorizzazione del Presidente dell Ordine Sono ammessi alla partecipazione dei lavori C.P. uno o più uditori i quali potranno supportare il lavoro dei commissari, sotto la loro responsabilità, senza intervenire in alcuna fase di valutazione che resta compito esclusivo dei membri Commissione. Art. 9. COMPITI E RESPONSABILITA 9.1. Il Consiglio dell Ordine provvede alla assegnazione dei seguenti incarichi: Presidente interagisce con il Consiglio, il suo Presidente, il responsabile UOP, il RUP Definisce il calendario trimestrale delle sedute di commissione Convoca e presiede la C.P. Designa un relatore quale responsabile istruzione tecnica del singolo procedimento convalida il verbale finale istruttoria e trasmette al RUP la bozza di parere trasmette alla Commissione gli indirizzi e le decisioni del Consiglio e CP_2.0_REGOLAMENTO_regolamento_R_v160222d1 3 / 10

4 Segretario del RUP svolge la attività di relatore in sua assenza, le sue funzioni sono surrogate dal commissario più anziano nella carica Verbalizza le sedute di commissione Svolge la attività di relatore Commissario/i Svolge la attività di relatore Art. 10. OBBLIGO PRESENZA Tutti i Commissari assenti ingiustificati a tre sedute consecutive CP decadono dall incarico Il Presidente CP ne dà comunicazione scritta al Consiglio per la relativa sostituzione. Art. 11. VALIDITA DELIBERAZIONI La seduta di Commissione è valida in presenza di almeno la metà dei suoi componenti La C.P. delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi presiede la seduta. Art. 12. VIOLAZIONI DEL CODICE DEONTOLOGICO La CP, ove nel corso istruttoria per la emissione del parere rilevi eventuali infrazioni al Codice deontologico, ne fa segnalazione al Consiglio E vietata la partecipazione all istruzione del procedimento ed alla attività C.P. al Commissario che direttamente, per intera persona o per comunanza di interessi, sia partecipe dell esito richiesta di parere. La specifica assenza, giustificata, dalla Commissione deve risultare dal verbale seduta Tutti i Commissari sono tenuti alla più stretta riservatezza sulle attività Commissione. Ogni violazione riservatezza costituisce elemento valutabile ai fini del Codice deontologico. Art. 13. DIRITTI RILASCIO PARERI Gli importi, le modalità di calcolo ed i modi di pagamento dei diritti relativi al rilascio dei pareri di cui all art. 6.1 sono stabiliti, con specifica deliberazione, dal Consiglio dell Ordine che può intervenire, in ogni momento nel corso del mandato, per modificare e/o integrare le precedenti deliberazioni in materia La base di computo dei diritti relativi al rilascio dei pareri è individuata : a_prima emissione bozza di parere da parte CP : dall importo del (onorari + spese) indicato nella domanda di parere. b_dopo la emissione bozza di parere da parte CP : dall importo del (onorari + spese) indicato nella bozza di parere sul L'importo di acconto dei diritti per il rilascio del parere di cui all art. 6.1, da versare all atto presentazione domanda, è definito dalla specifica deliberazione del Consiglio dell Ordine In caso di rigetto dell'istanza presentata (ai sensi dell'art. 18), l'acconto versato verrà trattenuto a titolo di rimborso spese In caso di archiviazione di cui all art. 24 c2, all Ordine è dovuto, a titolo di rimborso spese, un importo commisurato allo stato di avanzamento procedura pari al 50% dell importo complessivo dovuto per i diritti di emissione del parere e, in ogni caso, di misura non inferiore all'acconto versato e non superiore a 10 volte l acconto versato In caso di emissione di parere di cui all art. 24, all Ordine è dovuto il versamento dell intero importo stabilito dal Consiglio dell Ordine, di cui al precedente punto 1, con la deduzione dell acconto precedentemente versato In caso di rinuncia volontaria di cui all art. 29, all Ordine è dovuto, a titolo di rimborso spese, un importo commisurato allo stato di avanzamento procedura e, in ogni caso, di misura non inferiore all'acconto versato: a_ in caso di rinuncia o di non ritiro del parere entro 60 gg dopo la emissione bozza di parere da parte Commissione Parcelle : è dovuto il versamento dell intero importo stabilito dal Consiglio dell Ordine, di cui al precedente punto 1, con la deduzione dell acconto precedentemente versato. b_in caso di rinuncia prima conclusione istruttoria da parte Commissione Parcelle : con un contributo pari al 75% dell importo dovuto in caso di procedura terminata In caso di rilascio di pareri in ambito di Arbitrato, irrituale e rituale sarà presentato, alle parti, un preventivo da parte del Consiglio dell Ordine. CP_2.0_REGOLAMENTO_regolamento_R_v160222d1 4 / 10

5 Art. 14. CORRISPETTIVO Il Consiglio dell Ordine delibera in materia di compenso per le prestazioni dei Commissari e degli eventuali consulenti. Sezione 02 - Funzionamento Commissione Parcelle Art. 15. DEPOSITO DOMANDA DI PARERE I soggetti di cui all art. 6, commi 6.1, 6.2 e 6.3, formulano domanda per il rilascio del parere al Presidente del Consiglio dell Ordine utilizzando l apposito modulo (Allegato M1 del REGOLAMENTO) Alla domanda, il richiedente deve allegare la seguente documentazione : a_ copia del d incarico sottoscritto dalle parti b_ in assenza di, autocertificazione attest l identità delle parti ed il contenuto del rapporto professionale (Allegato M2 del Regolamento), unitamente al deposito di eventuale documentazione esplicativa in proposito; c_ Qualora il richiedente sia un Professionista iscritto presso altro Ordine, dichiarazione di nulla-osta alla presentazione domanda rilasciata dal proprio Ordine di appartenenza; d_ Qualora il richiedente sia dipendente di una pubblica amministrazione, copia dell autorizzazione allo svolgimento rilasciata dal datore di lavoro; e_ relazione cronologica delle prestazioni svolte dal professionista ponendo in evidenza le circostanze che hanno caratterizzato l andamento, allegando eventuali precedenti pareri già emessi dall'ordine; f_ bozza di preventivo/consuntivo del compenso per le prestazioni rese comprensiva di tutte le voci di costo, spese, oneri e contributi nonché, se esistenti, copia /e notule professionali già trasmesse al o ricevute dal Committente; g_ documentazione, in copia, utile a comprovare la natura, la tipologia ed il livello di sviluppo delle prestazioni eseguite (ad es. copia del progetto, atti amministrativi connessi, ecc.); h_ Ricevuta dell avvenuto versamento dell importo di cui all art i_ elenco dettagliato documentazione depositata; l_ CD contenente tutti i documenti depositati a corredo domanda in formato PDF nonché elenco di detti files (con nome e numero del file, titolo del documento ed indicazione del contenuto). Il CD deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata che attesta che i documenti trasmessi su supporto informatico sono conformi a quelli cartacei depositati. Ogni integrazione degli allegati deve essere accompagnata da CD contenente i nuovi documenti e dalla dichiarazione di tra documento cartaceo e file contenuto nel CD. Art. 16. PROTOCOLLO DELLA DOMANDA E DEGLI ALLEGATI Il ricevente la domanda allo sportello UOP (Unità Organizzativa Pareri) controlla che essa sia compilata in tutte le sue parti e sia accompagnata da tutti gli allegati. Le domande incomplete o l assenza anche solo di uno dei documenti elencati a loro corredo impediscono il ricevimento domanda Il ricevente la domanda, eseguita positivamente la verifica suddetta, assegna alla medesima il numero di protocollo e provvede ad apporre timbro datario dell Ordine sulla domanda e su tutti gli elaborati allegati Il ricevente la domanda, all atto del suo deposito, ne rilascia copia al richiedente il parere con numero di protocollo e data di deposito. Art. 17. NOMINA RUP Agli effetti dell art. 3.1 e degli artt. 5 e 6 Legge 7 Agosto 1990, N 241 e s.m.i., il Responsabile UOP nomina il RUP, per lo svolgimento delle attività di cui all art E vietata la partecipazione all istruzione del procedimento, alla attività di emissione pareri, valutazioni tecniche o atti endoprocedimentali al RUP ed ai soggetti che con il medesimo collaborano nel caso in cui gli stessi siano direttamente, per intera persona o per comunanza di interessi, partecipi dell esito richiesta di parere. Costituisce obbligo dei soggetti predetti segnalare al responsabile UOP ogni situazione di conflitto, anche potenziale. (Art. 6bis, c 1, L 7/8/90, n 241) CP_2.0_REGOLAMENTO_regolamento_R_v160222d1 5 / 10

6 Art. 18. ACCETTAZIONE o RIGETTO DOMANDA Il RUP esamina la domanda e gli allegati ai fini sua accettazione Ogni domanda è accettata a condizione che: a. sia completa di tutti gli allegati di cui all art. 15 comma 15.2; b. qualora la domanda sia presentata da chi ha svolto la, il richiedente risulti in regola con il pagamento delle quote annuali di iscrizione all Ordine e abbia dichiarato di avere assolto gli obblighi di cui agli artt. 5 e 7 D.P.R. 137/2012 (assicurazione, formazione continua) c. Il richiedente la domanda sia titolare di specifico interesse giuridicamente rilev alla espressione del parere Qualora il RUP accerti l insussistenza di una delle condizioni di cui all art. 18.2, il procedimento di rilascio del parere è sospeso In tal caso, il RUP ne dà tempestiva e motivata comunicazione al richiedente invitandolo alla presentazione di osservazioni e documentazione anche integrativa domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento comunicazione, il richiedente provvede a dare seguito alla richiesta. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento; i termini iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle osservazioni integrative o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo in questo ultimo caso, il RUP trasmette al Consiglio la bozza di comunicazione di rigetto domanda, per la approvazione da parte del Consiglio stesso Il rigetto domanda comporta la conclusione del procedimento Dopo la approvazione del Consiglio, il RUP comunica al richiedente, con modalità che ne attestino il ricevimento, l esito e la conclusione del procedimento In caso di accettazione domanda, il RUP: a_ trasmette al Presidente CP la domanda e gli allegati. b_ Invia la comunicazione di inizio procedimento al richiedente il parere ed a tutti gli aventi diritto Art. 19. RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha la facoltà di intervenire nel procedimento Il diritto di accesso si esercita nelle forme e nei modi individuati dal regolamento di accesso agli atti adottato dal Consiglio dell Ordine La domanda di accesso agli atti, depositata presso il protocollo UOP, specifica l interesse giuridicamente rilev che la supporta Decorsi inutilmente trenta giorni dal deposito richiesta di accesso agli atti, essa si intende respinta. Art. 20. DESIGNAZIONE del RELATORE Esaurite le attività di cui all art. 18.4, il Presidente CP designa il Relatore tra i membri Commissione In caso di prestazioni complesse o multidisciplinari, il Relatore, su sua richiesta o su indicazioni del Presidente CP, può essere affiancato da uno o più membri Commissione ovvero avvalersi di consulenti esterni alla Commissione, previsto all art.8. Art. 21. CRITERI DI VALUTAZIONE Ove richiesta l espressione di parere di contenuto economico, la Commissione provvede a. ad inquadrare la fattispecie nell ambito delle diverse alternative di cui alle tabelle che seguono (A e B), e b. a svolgere la propria attività coerentemente con quelle indicazioni In applicazione delle tabelle A e B, il mandato professionale è: Conferito : a_in data corrispondente a quella sottoscrizione del b_ In assenza di, in data corrispondente a quella esecuzione prima azione professionale finalizzata al raggiungimento dell obiettivo oggetto dell incarico (caratterizzata da una data certa) : a_ quando si è esaurita, con termine certo, l ultima azione professionale prevista in o, comunque necessaria per la realizzazione dell obiettivo oggetto dell incarico espresso dalla committenza al momento del suo conferimento b_ Alla data del ricevimento comunicazione rinuncia/revoca dell incarico professionale CP_2.0_REGOLAMENTO_regolamento_R_v160222d1 6 / 10

7 TIPOLOGIA CORRISPETTIVI STRUMENTI DI VALUTAZIONE Casistica inerente il lavoro pubblico - TABELLA A Tipo lavoro PUBBLICO PUBBLICO PUBBLICO Codice PU_1 PU_2 PU_3 Data incarico 31/10/13 DM 31/10/13 DM 31/10/13 DM Tipologia contrattuale che prevede la definizione del con la applicazione del DM 04/04/01 che prevede calcolo con DM Contratto che prevede la definizione del con la applicazione del DM che prevede calcolo con DM 04/04/01 e/o altre pattuizioni (L 143/49 e altre pattuizioni contrattuali) Stato incarico / 31/10/13 DM 31/10/13 DM / 31/10/13 DM Linee guida controllo relazione a quanto convenuto nel relazione a quanto convenuto nel relazione a quanto convenuto nel Strumento analisi definizione del con la applicazione del DM 04/04/01 definizione del con la applicazione del DM definizione del valutato secondo i criteri previsti in CP_2.0_REGOLAMENTO_regolamento_R_v160222d1 7 / 10

8 TIPOLOGIA CORRISPETTIVI STRUMENTI DI VALUTAZIONE Casistica inerente il lavoro privato - TABELLA B Tipo lavoro Codice PR_1 PR_2 PR_3 PR_4 PR_5 P _6 PR_7i PR_7r Data incarico Con riferimento al DL n 1 del convertito in legge 27/12 con modifiche il 24/03/12 Tipologia contrattuale Stato incarico Con riferimento al DL n 1 del convertito in legge 27/12 con modifiche il 24/03/12 Linee guida controllo Strumento analisi con che prevede la modalità del calcolo del relazione a quanto convenuto nel emesso secondo i criteri previsti in Senza pattuizione contrattuale base agli elaborati prodotti emesso con la applicazione L 143/49 Senza pattuizione contrattuale base a quanto dichiarato in autocertifica zione e documentato ed in base allo schema di calcolo del compenso presentato allegato alla richiesta di parere (articolato definito nel art. 9, c 4, L 27/12) definito nel art. 9, c 4, L 27/12 con che prevede la modalità del calcolo del relazione a quanto convenuto nel emesso secondo i criteri previsti in Senza pattuizione contrattuale base a quanto dichiarato in autocertifica zione e documentato ed in base allo schema di calcolo del compenso presentato allegato alla richiesta di parere (articolato definito nel art. 9, c 4, L 27/12) definito nel art. 9, c 4, L 27/12 con che prevede la modalità del calcolo del base agli elaborati prodotti emesso secondo i criteri previsti in / senza/con ma con mandato delle parti al consiglio di definire in arbitrato irrituale la controversia base agli elaborati prodotti definito nel art. 9, c 4, L 27/12 / senza/con ma con mandato delle parti al consiglio di definire in arbitrato rituale la controversia base agli elaborati prodotti emesso con la applicazione DM 140/ E vietato l uso improprio di tariffe abrogate; a proposito dei parametri introdotti con legislazione successiva, il DM 140/12 regola i compensi professionali in sede di giudizio ed è vigente per le sole funzioni previste nel decreto mentre il DM regola i corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all architettura ed è vigente per le sole funzioni previste nel decreto (circolare CNA_Prot del 12/12/14) La CP emette il parere richiesto valutando CP_2.0_REGOLAMENTO_regolamento_R_v160222d1 8 / 10

9 la e svolta dal Professionista a quanto pattuito nel o dichiarato nella relazione - autocertificazione resa in mancanza di la completezza professionale, desumibile dagli elaborati progettuali e/o dai documenti depositati, in relazione a quanto definito nel o, in mancanza di esso, in relazione a quanto dichiarato nella relazione / autocertificazione Il riscontro mancata corrispondenza di e completezza fra le prestazioni pattuite o autocertificate e quelle e rilevate dalla documentazione prodotta dal richiedente il parere può comportare la riparametrazione del compenso Nel procedere alle predette valutazioni, la CP, ove non operi quale arbitro (rituale od irrituale), non può né deve: a_ valutare nel merito il livello qualitativo professionale se non ai fini applicazione dei criteri che precedono. b_ valutare gli aspetti pattuizione del, gli sconti o le maggiorazioni, i tempi e le forme di pagamento convenuti fra le parti o autocertificati. Art. 22. SVOLGIMENTO ISTRUTTORIA Nel corso istruttoria, il Relatore, ove lo ritenga opportuno, chiede alle parti integrazioni e/o chiarimenti, anche in forma scritta, sulla documentazione depositata, ovvero convocandole per la loro audizione Il Relatore compila il verbale delle attività svolte illustrando le sue proe alla CP nella prima seduta utile La CP, ove lo ritenga opportuno, invita il Relatore a svolgere ulteriore istruttoria, chiedendo alle parti integrazioni e/o chiarimenti, anche in forma scritta, sulla documentazione depositata, ovvero convocandole per la loro audizione davanti alla CP L eventuale richiesta di chiarimenti, integrazioni documentali e audizione delle parti, comunicate dal RUP, sospendono i termini del procedimento fino a un massimo di 30 giorni Qualora il richiedente non dovesse provvedere nei termini alle integrazioni documentali richieste o non si presentasse alla audizione alla quale sia stato convocato e la documentazione depositata risultasse comunque insufficiente ad esprimere il parere richiesto, il Presidente CP ne informa il RUP affinchè proponga al Consiglio dell Ordine di archiviare la pratica. Art. 23. VERBALE delle SEDUTE Il Segretario CP redige il verbale di ogni seduta, documentando: presenti, assenti giustificati e non giustificati; il nome di chi presiede la seduta; le istanze presentate, indicando in particolare i pareri emessi e quelli sospesi, con le motivazioni sospensione; eventuali problematiche e segnalazioni da inoltrare al Consiglio dell Ordine Art. 24. PROPOSTA DI PARERE O DI ARCHIVIAZIONE L istruttoria CP si conclude con la motivata formulazione bozza di parere o richiesta di archiviazione Il RUP trasmette al Consiglio dell Ordine il provvedimento di cui al comma 24.1 corredato da tutta la documentazione, presentata dalle parti o prodotta dalla CP, per l espressione del parere o del provvedimento di archiviazione. Art. 25. EMANAZIONE PARERE Il Consiglio dell Ordine emette il parere richiesto ovvero, qualora ritenga necessaria una integrazione di istruttoria, ne indica i contenuti e riconsegna al RUP la documentazione ricevuta In tale ultimo caso, i termini del procedimento ridecorrono ed il relatore provvede all espletamento integrazione istruttoria richiesta L'emanazione del parere da parte del Consiglio determina la conclusione del procedimento. Art. 26. COMUNICAZIONE PARERE Il RUP dà comunicazione al richiedente e agli altri aventi diritto dell'avvenuta emanazione del parere o del provvedimento di archiviazione evidenziando altresì la somma ancora dovuta a saldo dei diritti Il parere è completo di: a_ domanda di parere (Modulo 1), / autocertificazione (Modulo 2) b_ elenco dei documenti depositati numerati e timbrati, che ai fini riconducibilità al parere stesso costituisce un tutt'uno inscindibile con i documenti di cui all'elenco sopra riportato e non può essere utilizzato disgiunto dagli stessi All atto del ritiro del parere o del provvedimento di archiviazione, il richiedente esibisce ed allega la ricevuta dell avvenuto versamento del saldo dei diritti dovuti. CP_2.0_REGOLAMENTO_regolamento_R_v160222d1 9 / 10

10 Art. 27. RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Al termine del procedimento, tutta la documentazione depositata a corredo domanda va restituita a chi l ha prodotta Rimangono agli atti, nell'archivio dell'ordine, copia del parere emesso completo dell'elenco documentazione depositata ed il CD contenente i file in formato PDF di tutti i documenti trasmessi Art. 28. DURATA DEL PROCEDIMENTO Il procedimento per il rilascio del parere deve concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dal suo inizio, salvo le sospensioni previste per legge o dal Regolamento I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di protocollo domanda e si esauriscono con la delibera di Consiglio di cui all art I periodi di chiusura per ferie dell Ordine interrompono i termini per concludere il procedimento. Art. 29. RINUNCIA DEL RICHIEDENTE Il Richiedente può, con comunicazione scritta al Presidente dell Ordine, interrompere in ogni momento la procedura rinunciando alla richiesta di parere, fermo il suo obbligo di corrispondere i diritti dovuti. Titolo 5 NORME TRANSITORIE Art. 30. ENTRATA IN VIGORE Il Regolamento, adottato dal Consiglio in data 24 febbraio 2016 con delibera N 37/7, nella versione con codice OAT_) entra in vigore il 25 febbraio Ogni altra precedente deliberazione, documentazione, modulistica, prassi, codice precedentemente adottati o in uso presso il Consiglio dell Ordine, la CP, o i singoli iscritti sono abrogati e non più utilizzabili Eventuali modifiche e/o integrazioni del Regolamento e dei suoi allegati potranno essere adottate, in qualsiasi momento, con apposita delibera del Consiglio dell Ordine. CP_2.0_REGOLAMENTO_regolamento_R_v160222d1 10 / 10

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