MAMMAMIA. Linea Protezione. Patrimonio. Polizza di assistenza e protezione del nucleo familiare
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- Nicola Fantini
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1 MAMMAMIA Polizza di assistenza e protezione del nucleo familiare Linea Protezione Patrimonio Il presente Fascicolo Informativo, contenente: - Nota Informativa, comprensiva del Glossario - Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
2 Vaisuwww.asimoco.it ecliccasuaccediora AREARISERVATA ACCEDIORA POTRAIACCEDEREVELOCEMENTEA: STORICOESTATODIAVANZAMENTODEISINISTRI ATTESTATODIRISCHIODIGITALE COMUNICAZIONIDELLACOMPAGNIAINFORMATODIGITALE COPERTUREASSICURATIVEERELATIVECONDIZIONICONTRATTUALI STATODIPAGAMENTIESCADENZE VALOREDIRISCATTODELLEPOLIZZEVITA RIFERIMENTIDIRETTIDELLABANCAODELL AGENZIADIFIDUCIA Registra subito, èsemplicisimo! VAISUWWW.ASSIMOCO.IT CLICCASUACCEDIORA,QUINDIINSERISCINELFORM DIREGISTRAZIONEIL: CODICEFISCALEEILNUMERO DIUNAPOLIZZA. DOPO LACOMPILAZIONERICEVERAIUNA CONL INDICAZIONEDIUNA PASSWORDCHEDOVRAIMODIFICAREALPRIMO ACCESSO. SCOPRILATUAAREARISERVATA: SEMPLICE,VELOCEEATTIVA24ORESU24,7GIORNISU7 PERINFORMAZIONI
3 POLIZZA DI ASSISTENZA E PROTEZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE PRODOTTO MAMMAMIA IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: - NOTA INFORMATIVA, COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
4 Nota Informativa NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MAMMAMIA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto a preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. (i dati sono aggiornati al 01/05/2018) Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente nota informativa non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet. A) INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1) Informazioni generali Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo che appartiene al Gruppo DZ Bank AG e soggetta all attività di direzione e coordinamento di Finassimoco S.p.A.; Sede legale e direzione generale: via Cassanese n. 224, Centro Direzionale Milano Oltre Palazzo Giotto, SEGRATE (Mi) Italia - tel. 02/ fax 02/ , sito internet - PEC: assimoco@legalmail.it; Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 11 giugno 1979 Gazzetta Ufficiale n. 195 del 18 luglio Iscritta all Albo Imprese IVASS al n Società facente parte del Gruppo Assimoco iscritto all Albo IVASS n ) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Patrimonio netto: ,92 Capitale Sociale interamente versato: ,00 Riserve Patrimoniali: ,71 Indice di Solvibilità (*): 2,64 (*) tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati si riferiscono all ultimo bilancio approvato B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo. AVVERTENZA: In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o tramite messaggio di posta elettronica certificata all indirizzo assimoco@legalmail.it, inviata almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione: Art.9 Mod. D975 CG 01 Ed. 05/ Pag. 1 di 6
5 Nota Informativa Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni MAMMAMIA è un prodotto volto ad assicurare la persona fisica, il cui interesse è protetto dall Assicurazione ed i suoi conviventi come risultanti da Stato di famiglia, attraverso prestazioni di Assistenza elencate nelle Condizioni Generali di Assicurazione:art. 3 AVVERTENZA: il contratto prevede la presenza di Limitazioni ed Esclusioni che possono dar luogo alla mancata erogazione delle prestazioni. Per maggiori dettagli si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione: Artt. 3, 5 3) Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: le eventuali dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo come previsto agli Artt. 1892, 1893, e 1894 Codice Civile. Per maggiori dettagli si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 7. 4) Premio Il premio è sempre riferito a ciascun periodo assicurativo annuo del contratto. L Impresa e/o gli Intermediari Assicurativi possono ricevere l importo dovuto dal Contraente, a titolo di versamento del premio assicurativo, con addebito sul conto corrente con utilizzo della procedura SEPA. AVVERTENZA: non sono previsti sconti tecnici 5) Diritto di recesso AVVERTENZA: è prevista la facoltà di recesso, qualora nel nucleo familiare non vi siano più figli minorenni. Per maggiori dettagli si rimanda alla visione delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 9. 6) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell Art Codice Civile. 7) Legge applicabile al contratto Il contratto è regolato dalla Legge Italiana. 8) Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Le aliquote fiscali applicate sono: - 10,00% per la Garanzia Assistenza C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 9) Sinistri - Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: il contratto prevede degli obblighi da parte del Contraente relativamente alle modalità e termini per la denuncia dei sinistri. Per maggiori dettagli si rimanda alla visione delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 6. AVVERTENZA: le Prestazioni di cui all art. 3 saranno fornite dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, Milano. Mod. D975 CG 01 Ed. 05/ Pag. 2 di 6
6 Nota Informativa 10) Reclami Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE MI, in alternativa via fax al numero , o via all indirizzo: ufficioreclamipremi@assimoco.it. Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto Via Cassanese, SEGRATE MI, in alternativa via fax al numero , o via e- mail all indirizzo: ufficioreclamisinistri@assimoco.it. Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati. La funzione aziendale incaricata dell esame e della gestione dei reclami è l Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga: - il numero di polizza o il numero di sinistro; - il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - l individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si precisa che il trattamento dei dati sopra indicati avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. Sarà cura dell Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni. Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A.. Spetta, invece, all intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori, in particolare, quelli attuati in violazione delle regole di comportamento di cui agli artt. da 46 a 52 del Regolamento ISVAP n 5/2006. In questo caso, l esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento. È possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nel modello 7B che viene consegnato dall intermediario all atto della sottoscrizione del contratto di polizza. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di mancata risposta nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all Autorità di Vigilanza inoltrando il reclamo a: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, Roma, oppure trasmettendolo via fax al numero , o via certificata (PEC) all indirizzo; ivass@pec.ivass.it. Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere: - il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - l individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; - la copia del reclamo presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Mod. D975 CG 01 Ed. 05/ Pag. 3 di 6
7 Nota Informativa Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito alla sezione Guida ai Reclami, ove è anche possibile trovare il modulo che l esponente può utilizzare. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all IVASS secondo le modalità sopra indicate. Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. Rientrano tra i sistemi alternativi: Mediazione Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio. La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite. La richiesta di Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ( Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi. AVVERTENZA: Resta comunque ferma la possibilità dell Assicurato di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Mod. D975 CG 01 Ed. 05/ Pag. 4 di 6
8 Glossario-Nota Informativa GLOSSARIO Ai seguenti termini del contratto di assicurazione le parti attribuiscono il significato sotto esplicitato: ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. BULLISMO Il bullismo è una forma di comportamento sociale di tipo violento, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo CYBERBULLISMO Il cyberbullismo o ciberbullismo (ossia «bullismo online») è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l assicurazione. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società all Assicurato in caso di sinistro. INFORTUNIO Il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea. ISTITUTO DI CURA L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno. MALATTIA L'alterazione dello stato di salute che non dipende da un infortunio. POLIZZA Il documento che prova l assicurazione. RICOVERO La permanenza in un Istituto di cura che contempli almeno un pernottamento. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. SOCIETÀ ASSIMOCO S.p.A. STRUTTURA ORGANIZZATIVA La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l Assicurato, all organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza. Mod. D975 CG 01 Ed. 05/ Pag. 5 di 6
9 Glossario-Nota Informativa Assimoco S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa Martin Beste Amministratore delegato Assimoco S. p.a. Mod. D975 CG 01 Ed. 05/ Pag. 6 di 6
10 Condizioni Generali di Assicurazione CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Mod. D975 CG 01 - Ed. 05/ Aggiornamento al 01/05/2018 Articolo 01 SOGGETTI ASSICURATI E assicurata la persona fisica, residente e domiciliata in Italia, il cui interesse è protetto dall Assicurazione e i suoi conviventi come risultanti da stato di famiglia. Articolo 02- OGGETTO E OPERATIVITA DELL ASSICURAZIONE Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza. Articolo 03- PRESTAZIONI Si precisa che le consulenze telefoniche, considerate le modalità di prestazione del servizio, non costituiscono diagnosi medica e sono prestate esclusivamente sulla base delle informazioni fornite dall Assicurato. A) INVIO DI UNA BABY SITTER IN ITALIA Qualora uno dei genitori, in seguito ad infortunio e/o malattia (accertato tramite esibizione di certificato medico), si trovasse nell impossibilità di occuparsi di uno o più figli minori di anni 13, la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di una Baby sitter nella zona in cui si trova l'assicurato compatibilmente con le disponibilità locali mantenendo a proprio carico l onorario fino al massimo di 8 ore per sinistro. B) INVIO DI UN MEDICO - PEDIATRA A DOMICILIO IN ITALIA A seguito di infortunio del figlio minore e, successivamente ad una Consulenza Medica telefonica, l Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance l invio di un medico pediatra convenzionato. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento del minore in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi. Massimale: La Società terrà a proprio carico i costi di invio del medico o del trasferimento in ambulanza. C) TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO IN ITALIA Qualora il minore, a seguito di infortunio, risultasse affetto da una patologia che per caratteristiche obiettive venisse ritenuta dai medici della Struttura Organizzativa non curabile nell ambito dell organizzazione ospedaliera della regione di residenza dello stesso ed i medici di cui sopra, previa analisi del quadro clinico del minore, d intesa con il medico curante, riscontrino giustificati motivi per il trasferimento del minore in un Centro Ospedaliero adeguato alla cura della patologia da cui è affetto, la Struttura Organizzativa provvederà: - ad individuare e prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, il Centro Ospedaliero ritenuto più attrezzato per la patologia del minore; - ad organizzare il trasporto del minore con il mezzo più idoneo alle sue condizioni: aereo sanitario; Mod. D975 CG 01 Ed. 05/ Pag. 1 di 5
11 Condizioni Generali di Assicurazione aereo di linea, classe economica eventualmente barellato; treno, prima classe, e occorrendo vagone letto; autoambulanza senza limiti di percorso La Struttura Organizzativa utilizzerà l aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in paesi europei. Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. La Società terrà a proprio carico i relativi costi. La prestazione verrà fornita a seguito della certificata carenza da parte del Direttore Sanitario della struttura interessata degli strumenti clinici necessari e idonei alla cura, e dalle ore 24 del giorno di decorrenza della Garanzia per trasferimenti resi necessari da Infortunio. Sono escluse dalla prestazione: - le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate nell ambito dell Organizzazione Ospedaliera della Regione di Residenza; - le infermità o le lesioni che non sono curabili nell ambito dell Organizzazione Ospedaliera della Regione di Residenza per deficienze strutturali e/o organizzative dell Organizzazione Ospedaliera. La prestazione non opera nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie. Obblighi dell Assicurato L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il nome dell'eventuale medico curante e il recapito telefonico. D) RIENTRO DAL CENTRO OSPEDALIERO IN ITALIA Qualora, successivamente alla prestazione "Trasferimento in un Centro Ospedaliero in Italia", il minore venisse dimesso dopo la degenza e necessitasse di rientrare al proprio domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il rientro dello stesso con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa d intesa con i medici curanti riterranno più idoneo alle condizioni di salute dell assicurato: - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; - il treno prima classe e occorrendo il vagone letto; - l autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto verrà organizzato interamente dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'eventuale assistenza medica o infermieristica durante il viaggio ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa. E) INVIO DI UN INFERMIERE AL DOMICILIO IN ITALIA Qualora l'assicurato o uno dei suoi familiari (come da stato di famiglia), a seguito di infortunio con una prognosi superiore ai 3 giorni, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all Assicurato un infermiere. La Società terrà a proprio carico l onorario dell infermiere fino ad un massimo di 8 ore per sinistro. F) VIAGGIO DI UN FAMILIARE Qualora in seguito al ricovero di almeno 3 giorni per infortunio o malattia di uno dei figli minori che renda necessaria la presenza in ospedale di uno dei genitori, l Assicurato che si trovasse nell'impossibilità di occuparsi dell altro e/o degli altri figlio/i minore/i, e non voglia usufruire della prestazione "Invio della Baby sitter", la Struttura Organizzativa, fornirà con spese a carico della Società, un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare non convivente, residente in Italia, di raggiungere il/i minore/i. La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 500,00 per sinistro. Mod. D975 CG 01 Ed. 05/ Pag. 2 di 5
12 Condizioni Generali di Assicurazione G) SPESE DI ALBERGO Qualora, in seguito al ricovero di almeno 3 giorni per infortunio o malattia di uno dei figli minori ad oltre 100 km dalla residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo nei pressi della località di ricovero del minore. Sono garantiti i costi di pernottamento e prima colazione. La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 200,00 per sinistro. H) CONSULENZA MEDICA Qualora l'assicurato in caso di malattia e/o infortunio necessitasse di una valutazione del proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico. Si precisa che le consulenze telefoniche, considerate le modalità di prestazione del servizio non costituiscono diagnosi medica e sono prestate esclusivamente sulla base delle informazioni fornite dall Assicurato. I) CONSULENZA PEDIATRICA Qualora l Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio del proprio figlio minore, non riesca a reperire il proprio pediatra di base e necessiti di una consulenza telefonica urgente, potrà contattare direttamente i medici pediatri della Struttura Organizzativa Operativa. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta ed il recapito telefonico. Si precisa che le consulenze telefoniche, considerate le modalità di prestazione del servizio non costituiscono diagnosi medica e sono prestate esclusivamente sulla base delle informazioni fornite dall Assicurato. L) CONSULENZA PSICOLOGICA Qualora l Assicurato in caso di trauma psicologico a seguito di atti di bullismo(cyberbullismo) perpetrati nei suoi confronti, necessitasse di supporto psicologico, potrà contattare direttamente i medici psicologi della Struttura Organizzativa. Dietro richiesta della Struttura Organizzativa, l assicurato dovrà fornire apposita documentazione attestante il fatto. Si precisa che le consulenze telefoniche, considerate le modalità di prestazione del servizio non costituiscono diagnosi medica e sono prestate esclusivamente sulla base delle informazioni fornite dall Assicurato. M) CONSULENZA ALIMENTARE Qualora l'assicurato in caso di malattia necessitasse valutare una dieta adatta alla propria patologia, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e richiedere informazioni nutrizionali e dietologiche riguardanti una sana e corretta alimentazione. Si precisa che i consulti, considerate le modalità di prestazione del servizio non valgono quale diagnosi ed sono prestati sulla base delle informazioni acquisite dall Assicurato. Articolo 04 - ESTENSIONE TERRITORIALE Le prestazioni sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Città Stato del Vaticano. Articolo 05 - ESCLUSIONI L Assicurato non ha diritto all erogazione delle prestazioni di cui al precedente Art. 3 in tutti i seguenti casi: Mod. D975 CG 01 Ed. 05/ Pag. 3 di 5
13 Condizioni Generali di Assicurazione a. infortuni, malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto; b. infortuni e malattie causati da partecipazione dell assicurato a delitti dolosi; c. infortuni e malattie correlati alla infezione da HIV; d. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze; e. infortuni e malattie conseguenti all abuso di alcolici, all uso di allucinogeni e all uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti; f. infortuni e malattie causati da aborto volontario non terapeutico; g. infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall Assicurato; sono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell Assicurato stesso; h. infortuni derivanti da sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità; i. infortuni derivanti o imputabili ad attività che prevedono l'utilizzo di armi da fuoco; j. infortuni e malattie causati da guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni; k. infortuni e malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); l. soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura specializzate per malattie nervose e tubercolari, in case di soggiorno e convalescenza, case di riposo (ancorché qualificate come istituti di cure); Articolo 06 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l'assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, ai seguenti numeri: dall Italia al numero: dall estero al numero: In ogni caso l Assicurato dovrà comunicare con precisione: 1) Il tipo di assistenza di cui necessita 2) L indirizzo dell Abitazione 3) Nome e Cognome 4) Numero di polizza preceduto dal numero ASMM 5) Indirizzo del luogo in cui si trova 6) Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell assistenza. L intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l effettuazione. Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l Assicurato non si rivolga alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Mod. D975 CG 01 Ed. 05/ Pag. 4 di 5
14 Condizioni Generali di Assicurazione L'inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza dal diritto alla prestazione ai sensi dell art C.C.. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell assistenza. Articolo 07 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato e/o del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi di quanto disposto dagli Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Articolo 08 PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze ai sensi di quanto disposto dall Art.1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all intermediario al quale è assegnata la polizza. Articolo 09 DURATA E PROROGA DELL ASSICURAZIONE Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o tramite messaggio di posta elettronica certificata all indirizzo assimoco@legalmail.it, inviata almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Qualora nel nucleo familiare non vi siano più figli minorenni, l Assicurato potrà recedere dal contratto anche senza l osservanza dei termini previsti per la disdetta. Articolo 10 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Articolo 11 FORO COMPETENTE Foro competente deve intendersi quello stabilito dalle disposizioni di legge italiane. Articolo 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non diversamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge. Articolo 13 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Mod. D975 CG 01 Ed. 05/ Pag. 5 di 5
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