Paolo Terrone. ingegnere Piazza Pajetta, Vercelli TEL Comune di Trino Vercellese
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1 Piazza Pajetta, Vercelli TEL Comune di Trino Vercellese Progetto per la realizzazione di capannone e tettoia in Regione San Grato Committente RISERIA MARTINOTTI s.r.l. RELAZIONE DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI Prima stesura 11/10/2018 aggiornata il 24/12/2018 1
2 1) PREMESSE La presente relazione illustra gli interventi previsti per la realizzazione di un capannone e di una tettoia all interno dell area produttiva (Riseria Martinotti) sita in Regione San Grato a Trino V.se Gli interventi edilizi sono previsti all interno di un area produttiva con superficie catastale pari a mq ubicata all esterno dell abitato del Comune di Trino V.se. Il PRGC classifica l area come EE/p produttiva in ambito improprio area urbanistica n.802. Le costruzioni in progetto prevedono la parziale modifica dei parametri urbanistici, ossia l ampliamento della zona urbanistica al fine di ricondurre il perimetro urbanistico dell area alla particella di proprietà dell azienda, elevando al contempo il parametro afferente l indice fondiario di copertura da 0,25 a 0,35.. Il permesso di costruire che si richiede costituisce richiesta di variante semplificata ai sensi dell art. 17 bis, comma 4 della LR 56/77 e smi. Gli aspetti urbanistici sono trattati nelle relazioni ed elaborati a firma ing. Giorgio Sandrone, allegati alla pratica: - P1.1 Relazione illustrativa - P2.2/3 E P2.2/5 : Planimetria di progetto : territorio comunale, alla scala 1: P2.3/4 Planimetria di progetto: capoluogo, alla scala 1: P3.1 Norme tecniche di attuazione (stralcio) - RTV VAS Relazione Tecnica di Verifica di Assoggettabilità a VAS. Gli aspetti edilizi sono descritti nei seguenti elaborati, a mia firma: - Relazione illustrativa (aggiornata al 24/12/2018) - Tav.1 inquadramento (datata 11/10/2018) - Tav.2 - prospetti: stato di fatto (datata 11/10/2018) - Tav.3 - magazzino e confezionamento: pianta piano terra in progetto (aggiornata al 24/12/2018) - Tav.4 - magazzino e confezionamento: pianta copertura in progetto (aggiornata al 24/12/2018) - Tav.5 - tettoia silos : piante in progetto (datata 11/10/2018) - Tav.6 prospetti e sezioni in progetto (aggiornata al 24/12/2018) - Tav.7 elaborato tecnico di copertura (datata 11/10/2018) - Tav.8 progetto del verde (aggiornata al 24/12/2018) - Tav. 9 progetto delle facciate (datata 20/12/2018) - Tav.10 scarichi in acque superficiali (datata 24/12/2018, aggiornamento della tav.9 datata 11/10/2018 allegata al primo deposito) 2
3 Fanno inoltre parte del progetto edilizio: - Valutazione previsionale di impatto acustico: n. 1 relazione con integrazioni - Relazione geologica: n.1 relazione - Esame progetto Vigili del Fuoco: n.1 relazione (parere VV.FF) e n.1 tavola grafica - Progetto elettrico : n.1 relazione e n.1 tavola grafica - Modello 8: fattibilità strutturale (n.1 relazione) - Elaborati per ottenimento autorizzazione allo scarico in acque superficiali e concessione relativa (n.1 tavola grafica tav.10 - e n. 1 relazione con allegati entrambe del 24/12/2018)) 2) INDIVIDUAZIONE CATASTALE E PREVISIONI DI PIANO REGOLATORE Nella tavola grafica n.1 sono riportate le planimetrie catastali e le previsioni di piano regolatore attuali. L edificio è individuato al catasto fabbricati: foglio 43, particella 117 con superficie pari a mq Planimetria catastale 3
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5 Come anticipato nelle premesse, il PRGC vigente classifica l area come EE/P n.802 aree produttive in ambito improprio. La variante semplificata prevede incremento di edificazione rispetto all indice attuale e estensione della zona urbanistica a tutta la superficie catastale. Previsioni attuali di PRGC Nelle tavole e nelle relazioni redatte dall ing. Giorgio Sandrone sono riportate le previsioni di PRGC proposte dalla Variante Semplificata. 5
6 3) DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI Sono previsti i seguenti interventi edilizi: a) Realizzazione di un nuovo capannone prefabbricato destinato in parte a magazzino ed in parte a confezionamento. Sulla tavola grafica 1 è indicato con il numero (09), e siglato come C1 (magazzino) e C2 (confezionamento). Le tavole 03, 04 e 06 ne descrivono le caratteristiche dimensionali e tipologiche. b) Realizzazione di tettoia aperta a sbalzo in corrispondenza del limite sud del fabbricato silos. E siglata con il numero (08) nella tavola 1 : le tavole 05 e 06 ne riportano le caratteristiche in pianta e in prospetto. Il capannone prefabbricato destinato a magazzino e confezionamento è caratterizzato da struttura portante in cls armato (cao e cap) prefabbricata e da fondazioni gettate in opera. Come risulta dal modello 8) allegato alla pratica, la struttura è realizzabile in accordo alle normative vigenti (DM 14/01/2018 NTC 2018). I pannelli (sia perimetrali esterni che di separazione interna) sono prefabbricati e rispettano le prescrizioni riportate nel progetto depositato al Comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli dall ing. Franco Barosso. Nello specifico le strutture portanti avranno resistenza al fuoco minima R120, mentre le separazioni tra locali a diversa compartimentazione saranno EI 120. Entrambe i fabbricati (C1 e C2) rispettano le previsioni in termini di illuminazione e ventilazione naturale (le finestre sono tutte apribili a vasistas con angolazioni inferiori a 30 e vengono pertanto computate al 50% ai soli fini della ventilazione naturale). I pavimenti saranno in battuto di cemento per il magazzino e in gres (o resina epossidica) per il locale confezionamento. I fabbricati non sono riscaldati. Zona di futura collocazione fabbricato magazzino e confezionamento Si adotteranno (vedi tav.9) colori coerenti con il contesto naturale in cui si inserisce l intervento. Per i pannelli si adotteranno colori riconducibili alle cromie naturali dei marroni e dei verdi. I pilastri saranno tinteggiati con toni neutri compresi tra il grigio e il tortora chiari. I serramenti (in ferro) e la copertura (lastre di lamiera pre verniciata) assumeranno cromie simili a quelle dei pilastri ( tra il grigio e il tortora chiari) 6
7 Sulla copertura sono previsti tutti gli apprestamenti per procedere in sicurezza alle future manutenzioni (vedi tavola 07 Elaborato tecnico di copertura). Si allega alla pratica il progetto dell impianto elettrico ( in accordo alle previsioni del DM 37/2008). Per quanto riguarda le disposizioni di cui al DLGS 28/2011 sono state fatte salve le verifiche sulle potenze fotovoltaiche già presenti nell attività. Attualmente risultano installati : KW picco ( ,24) = KWpicco 192,24 Si allegano le convenzioni con GSE relative ai due impianti fv installati. L allegato 3 del DLGS 28/2011 prevede una potenza installata pari alla supoerficie lorda dei fabbricati, diviso per un coefficiente (dal 2017 vale 50). Anche considerando la superficie coperta totale (maggiore della superficie lorda in quanto comprende anche gli sbalzi), ed adottando il coefficiente 50, si richiedono KW picco (richiesti) = 6.021/50 = 120,42 < 192,24 La potenza attualmente disposta è superiore ed è posizionata su fabbricati della stessa attività. Non si prevede pertanto la realizzazione dell impianto da 30,64 KWpicco sulla copertura. Il posizionamento dei due nuovi fabbricati è strettamente legato alle esigenze produttive. 7
8 La tettoia metallica a sbalzo è un fabbricato semplice, aperto, con tipologia in continuità con la parte esistente. E indicato con il numero 8) nella tavola 1 ed è descritto nella tavola 05 (piante) e nella tav. 06 ( prospetti). Fronte sud del fabbricato silos dove verrà collocata futura tettoia aperta Sarà realizzato con struttura metallica (o in cls armato) e rivestito con pannelli identici a quelli esistenti (metallici colore bianco/grigio). 4) VERIFICA DEI PARAMETRI EDILIZI La verifica dei parametri edilizi è riportata nella tavola 01 inquadramento, in accordo alle previsioni della variante semplificata che si propone contestualmente al progetto edilizio. La superficie in area EE/P n. 802 è pari a : Sup. fondiaria : mq. I fabbricati attualmente presenti coprono una superficie pari a : S(cop_attuale)= mq I nuovi fabbricati comportano un aumento della superficie coperta pari a: S-cop-tettoia= mq. 90 S-cop-mag/conf= mq Complessivamente la superficie coperta sull attività aumenta di: S-cop-incremento= mq Pertanto, in accordo alle previsioni di progetto: S-cop-finale = mq. ( )= mq R-cop= 6.021/17.700= 0,3458 0,35 8
9 Ai fini della monetizzazione degli standards si sono quantificati (vedi sempre tav.1) : mq. 628 di aree da monetizzare. Il valore è stato ottenuto individuando la superficie fondiaria che genera l incremento di superficie coperta con indice 0,35, ossia: mq. 2197/0,35 = mq e applicando il coefficiente 0,10, da cui: 0,10 x = mq Le aree a parcheggio privato interno sono state valutate in accordo all articolo 5 del PRGC, ossia 1 posto auto per ogni addetto insediato (l altezza interpiano è superiore a 4,50 m). Essendo la superficie utile lorda pari a : Sul= mq Si hanno: n-addetti= 1532/50= 30,60 Si prevedono (vedi individuazione sulla tavola 1) n. 32 posti auto (dimensione ipotizzata m. 2,50 x 5). Le distanze dai confini rispettano le previsioni del PRGC, ossia sono superiori a m.5 minimi. L altezza massima è pari a m.12, in accordo alle previsioni del PRGC. La superficie permeabile in progetto è pari a: mq IP= 5811/ = 0,328 > 0,30 Contribuiscono a tale valore: aree verdi interne alla recinzione: mq aree a verde esterne alla recinzione: mq aree non pavimentate interne alla recinzione: mq ) ACCESSIBILITA ALL AREA L area produttiva della Riseria in Regione San Grato è già accessibile dai mezzi pesanti attraverso la viabilità esterna e il cancello carraio. Le dimensioni del cancello (circa 9 m) e la larghezza della zona antistante (m.10 circa) consentono l accesso e l uscita dei mezzi in sicurezza. Non sono richiesti nuovi accessi. 9
10 6) AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO L attività della Riseria in via San Grato non comporta scarichi di acque per l attività produttiva. Le uniche acque che vengono scaricate in corpo idrico superficiale (la pubblica fognatura si trova a circa 300 metri di distanza) sono le sole acque meteoriche. Per le acque dei servizi igienici dell abitazione del custode e del servizio igienico utilizzato dai dipendenti si prevede la realizzazione di n.2 vasche a tenuta stagna con svuotamento periodico (vedi tav. 10 del 24/12/2018). La planimetria allegata alla pratica (tav. 10 scarichi in acque superficiali) individua n.5 punti di scarico delle acque meteoriche, di cui 4 esistenti (da S1 a S4) e uno (S5) di nuova realizzazione. Per i 5 scarichi si richiede concessione all Associazione di Irrigazione Ovest Sesia considerando che le superfici complessivamente influenti sugli stessi sono: - mq di superficie coperta; - mq di superficie scoperta; - mq di superficie non impermeabilizzata La rete di scarico è realizzata in tubazioni di cemento. 7) PROGETTO DELLE OPERE A VERDE Nelle pagine a seguire le valutazioni sulle opere mitigative a verde sull area in oggetto. Gli elaborati grafici che le descrivono sono le tavole: - Tav.8: progetto del verde - Tav.9: progetto delle facciate La relazione che le descrive è riportata nel seguito. 10
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23 Vercelli, 24/12/2018 Allegate: convenzioni con GSE per i due impianti fotovoltaici già presenti 23
24 system_ CONVENZIONE TARIFFE FOTOVOLTAICO CONVENZIONE N L08F PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DEL E DELLA DELIBERA DELLA AUTORITÁ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS N. 90/07 Con la presente Convenzione tra il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a., con sede in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di ,00, interamente versato, iscritta al n /99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e Partita I.V.A , nella persona dell'ing. Gerardo Montanino nella qualità di Direttore della Direzione Operativa, in seguito denominata per brevità "GSE" e RISERIA GIUSEPPE MARTINOTTI S.R.L. con sede in VIA TRIESTE, 6 Comune TRINO (VC), codice fiscale e partita iva , rappresentata da MARTINOTTI GIUSEPPE nato a TRINO (VC) il 07/05/1942 nella qualità di Rappresentante Legale, in qualità di soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente Convenzione, in seguito denominato per brevità "Produttore"; nel loro insieme denominate anche "le Parti", premesso - che con richiesta, come da protocollo GSE del 21/07/2010, è stata inoltrata domanda di concessione della "tariffa incentivante" di cui al D.M per l'impianto fotovoltaico denominato FV RISERIA GIUSEPPE MARTINOTTI, di potenza nominale pari a 126 kw, ubicato nel sito di VIA SAN GRATO n. 482, Comune di TRINO (VC); - che tale domanda di concessione è stata dal GSE identificata con il n ,01; - che il GSE, con propria lettera ha comunicato al Produttore il valore della tariffa incentivante, riconosciuta all'impianto fotovoltaico di cui sopra, pari a 0,4430 /kwh; - che il Produttore (Produttore o Soggetto Responsabile) risulta essere il soggetto responsabile dell'impianto, indicato al precedente alinea, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h) del D.M ; - che l'impianto fotovoltaico è entrato in esercizio in data 25/06/2010 individuata come prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le condizioni, elencate nel seguito, come previsto dall'art. 2, comma 1, lett.g) del DM : i. l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico; ii. risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete; iii. risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica; iv. risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti; - che trattasi di impianto fotovoltaico realizzato con un intervento di nuova costruzione di cui all'art. 2 del D.M ; - che trattasi di impianto fotovoltaico integrato di cui all'art. 2 del D.M ; - che l'impianto fotovoltaico rientra nei casi (tra di loro non cumulabili) di incremento della tariffa indicati nell'art. 6, comma 4, del D.M ; - che l'impianto fotovoltaico opera in regime di scambio sul posto ; - che il soggetto responsabile ha dichiarato di non incorrere, per l'impianto fotovoltaico oggetto della presente convenzione, nelle condizioni che, ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4, del D.M , comportano la non applicabilità o la non cumulabilità con le tariffe di cui all'art. 6 e con il premio di cui all'art. 7 del D.M , in particolare: per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non ha usufruito e non usufruirà di incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo di investimento i. la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non ha usufruito e non usufruirà di incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo di investimento ii. l'energia elettrica prodotta dell'impianto fotovoltaico non beneficia e non beneficerà: dei certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 387/2003; dei titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 79/99 e dell'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 164/2000; iii. per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non è stata e non sarà richiesta la detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della legge 289/2002, ivi incluse le proroghe e modificazioni della medesima detrazione; che il soggetto responsabile per l'impianto fotovoltaico oggetto della presente convenzione chiede di usufruire dell'incremento di cui all'art. 6, comma 4, del D.M e a tal fine dichiara che: rientra nella condizione di cui all'art. 6, comma 4, lettera c), del D.M trattandosi di un impianto integrato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b3), in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto; si stipula quanto segue:
25 le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Articolo 1 Oggetto della Convenzione La presente Convenzione ha per oggetto il riconoscimento, da parte del GSE al Produttore, del contributo spettante all'energia elettrica prodotta dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica e incentivata ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 387/03, del D.M. del e della delibera n. 90/07. Articolo 2 Decorrenza e valore dell'incentivazione Per un periodo di venti anni a decorrere dal 25/06/2010 la tariffa incentivante, costante in moneta corrente, da riconoscere all'impianto fotovoltaico oggetto della presente Convenzione è pari a 0,4430 /kwh comprensivo dell'incremento di cuiall'art. 6, comma 4 lettera c). Articolo 3 Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti Il pagamento delle tariffe incentivanti verrà effettuato dal GSE sulla base delle misure previste della delibera dell'a.e.e.g. n. 88/07 e in conformità alle modalità di erogazione disciplinate dalla delibera n. 90/07. Con riferimento agli art. 3 e 4 della delibera n. 88/07 il Produttore è il soggetto che ha la responsabilità della rilevazione, registrazione e comunicazione al GSE delle misure dell'energia fotovoltaica incentivata. Il GSE dispone il pagamento delle tariffe incentivanti con valuta l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento delle misure ("Data di Pagamento"). Nel caso in cui la "Data di Pagamento" ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo. Il GSE provvederà al pagamento delle tariffe incentivanti accreditando gli importi sul conto corrente bancario indicato dal Produttore nella "scheda dati anagrafici ai fini dell'erogazione delle tariffe incentivanti" di cui alle premesse. Articolo 4 Cessione dei crediti Il GSE provvederà ad adempiere la propria obbligazione di pagamento dei crediti verso il cessionario dei medesimi subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni: (a) che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE; (b) che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario; (c) che l'atto di cessione dei crediti: (i.) sia stipulato in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione; (ii.) sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE ( il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte; (iii.) abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n del 1923, e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; (iv.) riporti in allegato la presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale dell'accordo di cessione; (v.) in occasione della notifica al GSE, sia accompagnato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del cedente - come previsto dall'art.23 del d.lgs. 30 giugno 2003, n affinchè il GSE possa procedere ad una verifica in capo al cedente, per assolvere alle finalità indicate dall'art bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche al momento della notifica della cessione; (d) che la verifica di cui al precedente punto c (v) dia esito positivo (ovvero che non vi siano inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali); (e) che la cessione dei crediti sia espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al cedente ed al cessionario. L'accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà di GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. L'eventuale retrocessione dell'intero credito residuo all'originario cedente dovrà: (a.1) avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti, vale a dire (i.) con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio; e (ii.) utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito internet del GSE ( il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte; (b.1) essere sottoscritta da entrambe le parti; (c.1) essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche l'indicazione delle coordinate del nuovo conto corrente bancario sul quale effettuare i pagamenti dei crediti; (d.1) espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ad entrambe le parti. Anche in caso di retrocessione dei crediti residui, il GSE si riserva la facoltà di opporre all'originario cedente la compensazione che avrebbe potuto opporre al cessionario. Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo alla accettazione della retrocessione dei crediti. Alcuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti dell'originario cedente e del cessionario nel caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell'atto di retrocessione dei crediti. Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di successiva cessione operata dal cessionario
26 dei crediti a beneficio di terzi con l'esclusione del punto c (ii) e a.1 (ii). Le condizioni di cui al primo capoverso, ad eccezione di quanto previsto al punto c (ii), e al terzo capoverso, ad eccezione di quanto previsto al punto a.1 (ii), del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di: (a.2) conferimento a terzi del mandato all'incasso (revocabile/irrevocabile) dei crediti; (b.2) conferimento dazione in pegno dei crediti. Articolo 5 Responsabilità Il GSE non potrà essere considerato responsabile per danni di qualsiasi natura derivanti dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure di cui al precedente articolo 3, da parte del Produttore, soggetto responsabile della rilevazione, registrazione e comunicazione delle misure al GSE. Articolo 6 Documentazione Il Produttore si impegna a procurare a propria cura e spese e a consegnare al GSE, su semplice richiesta, e nel rispetto delle scadenze e/o cadenze fissate, ogni documentazione relativa all'impianto fotovoltaico di cui alla presente Convenzione, alle sue caratteristiche di funzionamento e alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della delibera n. 90/07, il Produttore, nel caso in cui uno o più pannelli e/o convertitori della corrente continua in corrente alternata che compongono l'impianto, vengano sostituiti con altri di pari potenza, a causa di danni o avarie non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, comunica tempestivamente al GSE i nuovi numeri di matricola a sostituzione di quelli precedenti. Oltre alle specifiche modalità previste dall'articolo 4 il Produttore si impegna ad inviare al GSE, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale variazione dei dati riportati nella "scheda anagrafica ai fini dell'erogazione delle tariffe incentivanti". Nel caso di comunicazioni di variazione delle coordinate bancarie di domiciliazione dei pagamenti delle tariffe incentivanti, tale variazione sarà resa operativa dal GSE nel secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione medesima da parte del GSE. Il soggetto responsabile si impegna a trasmettere al GSE, ai fini del monitoraggio tecnologico di cui all'art. 15, comma 1 del DM , i dati e le informazioni previsti dall'art. 11 della delibera 90/07, secondo la cadenza temporale ivi prevista e le modalità indicate dal GSE. Articolo 7 Verifiche e controlli Il GSE si riserva in ogni momento la facoltà di effettuare sopralluoghi sull'impianto fotovoltaico, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, al fine di accertare il diritto alle tariffe incentivanti da parte del Produttore, o la permanenza del diritto medesimo, anche tramite verifiche e controlli sulle caratteristiche dei componenti di impianto e sulle apparecchiature di misura al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, nonchè la loro conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento. Il GSE comunicherà al Produttore la data di effettuazione del sopralluogo sull'impianto fotovoltaico. Nel corso delle attività di verifica, il Produttore potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale il Produttore dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo ed i riferimenti per eventuali comunicazioni. L'esito dei controlli viene comunicato al Produttore e, in caso di esito negativo, determinerà le conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, della delibera n. 90/07. Articolo 8 Decorrenza e durata della Convenzione La presente Convenzione ha decorrenza dal 25/06/2010 e scadenza il 24/06/2030. La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Produttore incorra in una delle ipotesi di decadenza previste dall'art. 10 della legge 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè si verifichi la fattispecie individuata dall'art. 10, comma 3 della delibera n. 90/07. Articolo 9 Giurisdizione Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione e alla esecuzione della presente Convenzione e degli atti da essa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma. Articolo 10 Perfezionamento della Convenzione Ai fini del perfezionamento della Convenzione il Produttore è tenuto a stampare tramite il portale informatico l'apposita Dichiarazione di Accettazione e a inviarla al GSE debitamente sottoscritta allegando fotocopia del proprio documento in corso di validità. La presente Convenzione è perfezionata nel momento in cui il GSE procede alla accettazione della suddetta Dichiarazione rendendo disponibile sul portale informatico la copia per il Produttore sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante. Successivamente alla attivazione della Convenzione, eventuali accordi modificativi o integrativi del contenuto della presente Convenzione dovranno essere convenuti per iscritto a pena di nullità. Le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione derivante dalla presente Convenzione è resa ai sensi del D.P.R. 445/00. Letto, approvato e sottoscritto. 03/09/2010
27 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93, convalidata digitalmente) Ai sensi e per gli effetti degli artt e 1342 Codice Civile, le Parti approvano specificamente, dopo attenta lettura, gli articoli 2 "Decorrenza e valore dell'incentivazione", 3 "Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti " 4 "Cessione dei crediti", 5 "Responsabilità",9 "Giurisdizione" e 10 "Perfezionamento della convenzione" della presente Convenzione. 03/09/2010 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93, convalidata digitalmente)
28 system_ CONVENZIONE N L08I PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA CONVERSIONE FOTOVOLTAICA DELLA FONTE SOLARE ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 387/03, del D.M , e della delibera dell'autorità per l'energia elettrica e gas ARG/elt 181/10 Con la presente Convenzione tra il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di , interamente versato, iscritta al n /99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e Partita I.V.A , nella persona dell'ing. Gerardo Montanino in qualità di Direttore pro tempore della Divisione Operativa, giusta procura rilasciata dall'amministratore Delegato in data 14 luglio 2009 rep e RISERIA GIUSEPPE MARTINOTTI S.R.L. con sede in VIA TRIESTE, 6 Comune TRINO (VC) Codice fiscale , partita iva , nella qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto, nella persona del suo legale rappresentante MARTINOTTI GIUSEPPE, nato a TRINO (VC) il 07/05/1942, Codice fiscale MRTGPP42E07L429X nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati "la Parte" o "le Parti", premesso che la domanda di ammissione alla tariffa incentivante, identificata dal numero pratica/impianto ,01, è pervenuta al GSE in data 05/08/2011, per l'impianto fotovoltaico, denominato FV RISERIA GIUSEPPE MARTINOTTI, di potenza nominale pari a 66,24 kw, entrato in esercizio il 27/05/2011 ubicato in VIA SAN GRATO n. 482, Comune di TRINO (VC), al quale è riconosciuta la tariffa incentivante per impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici; il richiedente è il Soggetto Responsabile dell'impianto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. t) del D.M. 6 agosto 2010; la data di entrata in esercizio dell'impianto è la prima data utile a decorrere dalla quale risultano verificate tutte le condizioni, di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.M. 6 agosto 2010; non sono stati erogati benefici e contributi finalizzati alla realizzazione dell'impianto per un ammontare eccedente i limiti di cui all'art. 5 del D.M. 6 agosto 2010; l'impianto non ha beneficiato delle tariffe incentivanti previste dai D.M. 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006 e 19 febbraio 2007, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.M. 6 agosto 2010; l'impianto è escluso dai benefici di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del d.lsg, 387/03, all'art. 9, comma 1 del d.lgs. 79/99 e del d.lgs. 164/00; l'impianto non ha beneficiato delle detrazioni previste ai sensi dell'art. 1, comma 349, legge n. 296/2006, per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ivi incluse le proroghe e modificazioni della medesima detrazione. l'impianto ha diritto al premio aggiuntivo abbinato ad un uso efficiente dell'energia di cui all'art. 9 del D.M. 6 agosto 2010; l'impianto non rientra nei casi di incremento della tariffa di cui all'art. 10, comma 1, del D.M. 6 agosto 2010; il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 4, comma 1 del D.M. 6 agosto 2010 comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio dell'impianto e la data della richiesta di incentivo al GSE; al fine di disciplinare e agevolare le attività dei Soggetti Responsabili in relazione all'attuazione della Convenzione, stipulata ai sensi della delibera AEEG ARG/elt 181/10, il GSE ha pubblicato, curandone l'aggiornamento, sul proprio sito internet ( le Disposizioni Tecniche di Funzionamento (di seguito DTF). In particolare le DTF disciplinano le modalità tecnicooperative: a) di comunicazione dei dati inerenti agli impianti; b) di comunicazione e aggiornamento dei dati commerciali propedeutici alla fatturazione e al pagamento; c) di aggiornamento delle coordinate bancarie, si stipula quanto segue:
29 Articolo 1 Oggetto della Convenzione La presente Convenzione ha per oggetto il riconoscimento al Soggetto Responsabile da parte del GSE della tariffa incentivante, relativa all'energia elettrica prodotta mediante conversione fotovoltaica da fonte solare dall'impianto di cui in premessa, incentivata ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 387/03, del D.M. del 6 agosto 2010 e della delibera AEEG ARG/elt 181/10. Articolo 2 Decorrenza e valore dell'incentivazione La tariffa incentivante, costante in moneta corrente, da riconoscere all'impianto fotovoltaico oggetto della presente Convenzione, è pari a 0,3410 Euro/kWh, valore riconosciuto dal GSE e reso noto al Soggetto Responsabile con la comunicazione di ammissione alla tariffa incentivante. Articolo 3 Obblighi del Soggetto Responsabile Il Soggetto Responsabile è tenuto a registrarsi sul portale informatico predisposto dal GSE ai sensi dell'art. 7, comma 7 della delibera AEEG ARG/elt 181/10 e si impegna a utilizzare le apposite applicazioni e procedure informatiche all'uopo predisposte. Il Soggetto Responsabile è tenuto al rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM 11 maggio Il Soggetto Responsabile deve consentire al GSE l'acquisizione in tempo reale, tramite i sistemi di rilevazione e registrazione della fonte primaria nella sua titolarità, ove presenti, dei dati necessari al miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 5 della delibera AEEG ARG/elt 4/10 ovvero consentire l'accesso all'impianto per l'installazione degli apparati e per l'implementazione dei sistemi funzionali all'acquisizione, via satellite, dei dati di potenza, energia e fonte primaria. Il Soggetto Responsabile si impegna a procurare a propria cura e spese e a consegnare al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione relativa all'impianto fotovoltaico di cui alla presente Convenzione, alle sue caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate. In particolare il Soggetto Responsabile comunica al GSE ai sensi dell'art. 12, lettere c) e d), della delibera AEEG ARG/elt 181/10 i numeri di matricola dei pannelli e/o convertitori della corrente continua in corrente alternata che compongono l'impianto con altri di pari potenza, a causa di danni o avarie non riparabili ed ogni altra modifica relativa all'impianto che potrebbe comportare una variazione nel riconoscimento della tariffa incentivante, dell'eventuale maggiorazione o premio, ivi incluse manutenzioni straordinarie, dismissioni o furti. Il Soggetto Responsabile si impegna a fornire, tramite portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all'impianto, alla connessione alla rete, alle apparecchiature di misura e a qualsiasi ulteriore elemento necessario alla corretta determinazione degli incentivi di cui all'art. 4 della presente Convenzione. Per impianti di potenza superiore a 200 kw, il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare e mantenere aggiornate le informazioni richieste dal GSE, funzionali all'analisi preliminare necessaria per l'eventuale e successiva acquisizione dei dati di potenza, energia e fonte primaria tramite il portale informatico, ai sensi dell'art. 5, lett. a) e b) della delibera AEEG ARG/elt 4/10. Ferme restando le specifiche modalità previste dall'articolo 5, il Soggetto Responsabile si impegna a comunicare al GSE attraverso il portale informatico, secondo le modalità indicate nelle DTF, eventuali variazioni dei dati riportati nella "scheda anagrafica ai fini dell'erogazione delle tariffe incentivanti". La variazione delle coordinate bancarie per il pagamento delle tariffe incentivanti sarà resa operativa dal secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione da parte del GSE. Il Soggetto Responsabile si impegna a trasmettere al GSE, ai fini del monitoraggio tecnologico di cui all'art. 18, comma 1 del D.M. 6 agosto 2010, i dati e le informazioni di cui all'art. 15 della delibera AEEG ARG/elt 181/10, secondo la cadenza temporale ivi prevista e le modalità indicate dal GSE. Il Soggetto Responsabile si impegna a non richiedere la detrazione prevista ai sensi dell'art. 1, comma 349, legge n. 296/2006, per
30 le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ivi incluse le proroghe e modificazioni della medesima detrazione. Per tutti gli impianti con potenza nominale superiore a 20 kw, il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere al GSE entro il mese di aprile di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di consumo dell'energia elettrica presentata all'ufficio delle Dogane competente territorialmente. Il Soggetto Responsabile è tenuto a rispettare la normativa antimafia, inviando al GSE, ove necessario, la certificazione di cui agli artt. 3 e 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni. Articolo 4 Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti Il pagamento delle tariffe incentivanti viene effettuato dal GSE secondo le modalità individuate dalla delibera AEEG ARG/elt 181/10. Con riferimento alla misura dell'energia elettrica ammessa alle tariffe incentivanti, il responsabile del servizio di raccolta, rilevazione e registrazione della misura dell'energia prodotta, di cui alla delibera AEEG n. 88/07 e successive modifiche e integrazioni, comunica al GSE le misure dell'energia da incentivare. A seguito dell'attivazione della Convenzione, il GSE determina e assicura l'erogazione della tariffa spettante entro 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di ammissione all'incentivo, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Responsabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.M. del 6 agosto La periodicità dei pagamenti al Soggetto Responsabile è definita come di seguito: per impianti di potenza non superiore a 20 kw, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 3 della delibera AEEG ARG/ elt 181/10, il pagamento delle tariffe incentivanti e dell'eventuale maggiorazione o premio, viene effettuato bimestralmente con valuta l'ultimo giorno del bimestre successivo a quello di riferimento; per impianti di potenza superiore a 20 kw, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 4 della delibera AEEG ARG/ elt 181/10, il pagamento delle tariffe incentivanti e dell'eventuale maggiorazione o premio, viene effettuato mensilmente con valuta l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento. Nel caso in cui la Data di pagamento ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo. Articolo 5 Misura dell'energia Con riferimento agli impianti fotovoltaici con potenza nominale fino a 20 kw, la misura dell'energia elettrica prodotta viene trasmessa con cadenza mensile al GSE dai gestori di rete. Nel caso in cui questi ultimi tardino nel comunicare le misure, il GSE provvede ad erogare, fatte salve le verifiche di competenza, corrispettivi a titolo di acconto, calcolati in base alla producibilità presunta. I dovuti conguagli vengono emessi a seguito della comunicazione da parte dei gestori di rete della produzione mensile effettiva. Con riferimento agli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 20 kw, la misura dell'energia elettrica prodotta viene trasmessa con cadenza mensile al GSE dai gestori di rete o, in alternativa, dai Soggetti Responsabili che ne abbiano fatto esplicita richiesta in fase di ammissione alla tariffa incentivante. Articolo 6 Cessione dei crediti Il GSE adempierà alla propria obbligazione di pagamento dei crediti a favore del cessionario subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni: (a) (b) che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE; che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;
31 (c) che l'atto di cessione dei crediti: i. sia stipulato in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione; ii. sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE ( il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte; iii. abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n del 1923, e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; iv. riporti in allegato la presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale dell'accordo di cessione; (d) che la cessione dei crediti sia espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al cedente ed al cessionario. L'accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. L'eventuale retrocessione dell'intero credito residuo all'originario cedente dovrà: (a.1) avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti, ovvero: i. con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio; ii. utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito internet del GSE ( il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte; (b.1) (c.1) (d.1) essere sottoscritta da entrambe le parti; essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche l'indicazione delle coordinate del nuovo conto corrente bancario sul quale effettuare i pagamenti dei crediti; essere espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ad entrambe le parti. L'accettazione della retrocessione dei crediti residui non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo alla accettazione della retrocessione dei crediti. Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti dell'originario cedente e del cessionario nel caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell'atto di retrocessione dei crediti. Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di successiva cessione operata dal cessionario dei crediti a beneficio di terzi. Le condizioni di cui al primo capoverso, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c), punto ii., e al terzo capoverso, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (a.1), punto ii., del presente articolo, trovano applicazione anche in ipotesi di: 1. conferimento a terzi del mandato all'incasso (revocabile/irrevocabile) dei crediti; Le parti concordano, infine, che i crediti derivanti dalla presente convenzione non potranno essere oggetto di costituzione in pegno a favore di terzi. Articolo 7 Cessione dell'impianto fotovoltaico Nei termini previsti dall'art. 4, comma 5 del D.M. 6 agosto 2010, il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare al GSE, tramite portale informatico, la cessione dell'impianto ovvero dell'edificio o dell'unità immobiliare su cui è installato. La mancata comunicazione tramite il portale informatico non permette di trasferire la titolarità della presente Convenzione e l'erogazione dell'incentivo al nuovo Soggetto Responsabile cessionario. Articolo 8 Responsabilità
32 Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure, di cui al precedente articolo 5, da parte del Soggetto Responsabile qualora questi sia responsabile della rilevazione, registrazione e comunicazione delle misure al GSE, nonchè dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione da parte del gestore di rete della misura dell'energia prodotta effettivamente. Nessuna responsabilità, altresì, potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti da: (a) (b) mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle coordinate bancarie, di cui all'art. 3 della presente Convenzione, da parte del Soggetto Responsabile; mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie da parte del Soggetto Responsabile. Articolo 9 Verifiche, controlli e sopralluoghi Il GSE si riserva la facoltà di effettuare controlli mediante verifiche e sopralluoghi sull'impianto fotovoltaico, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, al fine di accertare il diritto alle tariffe incentivanti da parte del Soggetto Responsabile o la permanenza del diritto medesimo, anche tramite verifica delle caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura nonchè al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, e/o la loro conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento. Nel corso delle attività di sopralluogo, il Soggetto Responsabile potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale il Soggetto Responsabile dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo ed i riferimenti per eventuali comunicazioni. Il Soggetto Responsabile è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinchè le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia. L'eventuale esito negativo dell'attività di controllo determinerà sia le conseguenze di cui all'articolo 14, comma 3, della delibera AEEG ARG/elt 181/10, sia la segnalazione all'aeeg per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nonchè alle Autorità competenti, ove si sia accertato che il Soggetto Responsabile abbia fornito dati o documenti non veritieri, nonchè nel caso in cui abbia reso dichiarazioni false o mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del decreto legislativo 28 marzo 2011, n. 28. Articolo 10 Decorrenza e durata della Convenzione La presente Convenzione ha decorrenza dal 27/05/2011 e scadenza il 26/05/2031. Articolo 11 Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Soggetto Responsabile incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso di inadempienza agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nonchè nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, eventuali azioni di impugnazione del titolo autorizzativo o provvedimenti, adottati dalle competenti Autorità, che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto stesso, il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, nonchè di risolvere la Convenzione stessa, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito e il recupero di quanto indebitamente percepito dal Soggetto Responsabile, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti. Ai sensi dell'art. 6 della delibera AEEG ARG/elt 4/10, il GSE potrà altresì risolvere le convenzioni sottoscritte dal Soggetto Responsabile, in riferimento alle unità produttive di cui alla medesima delibera, in caso di inottemperanza agli obblighi in essa previsti. La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Soggetto Responsabile incorra
33 nella ipotesi di esito negativo delle verifiche di cui all'art. 14, comma 3 della delibera AEEG ARG/elt 181/10 nonchè qualora il Soggetto Responsabile sia escluso dal beneficio delle tariffe incentivanti nei casi previsti dall'art. 5, commi 2 e 4 del D.M. 6 agosto Qualora venga meno una delle condizioni previste per il riconoscimento della tariffa incentivante, la presente Convenzione si intende risolta di diritto ex art c.c.. Il Soggetto Responsabile ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento della sua vigenza previo invio di disdetta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di spedizione della raccomandata. Articolo 12 Comunicazioni Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese tramite il portale informatico messo a disposizione dal GSE e/o in forma scritta ove espressamente previsto dalla presente Convenzione e dalla vigente normativa. Articolo 13 Foro competente Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione e degli atti dalla stessa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma. Articolo 14 Efficacia della Convenzione Ai fini del perfezionamento della Convenzione, il Soggetto Responsabile è tenuto a stampare l'apposita Dichiarazione di Accettazione e a inviarla al GSE tramite il portale informatico debitamente sottoscritta con allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. La presente Convenzione si perfeziona nel momento in cui il GSE procede alla accettazione della suddetta Dichiarazione rendendo disponibile sul portale informatico una copia della convenzione sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante. Articolo 15 Accordi modificativi e rinvio Eventuali accordi modificativi o integrativi del contenuto della presente Convenzione, successivi alla data in cui è resa disponibile la convenzione sottoscritta dal GSE, dovranno essere convenuti per iscritto a pena di nullità. Le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito della presente Convenzione e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della Convenzione. Roma, lì 19/01/2012 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del d.lgs
34 39/93, convalidata digitalmente
35 Il Produttore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt e 1342 c.c. i seguenti articoli: articolo 2 "Decorrenza e valore dell'incentivazione", articolo 3 "Obblighi del Soggetto Responsabile", articolo 4 "Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti", articolo 5 "Misura dell'energia", articolo 6 "Cessione dei crediti", articolo 7 "Cessione dell'impianto fotovoltaico", articolo 8 "Responsabilità", articolo 9 "Verifiche, controlli e sopralluoghi", articolo 11 "Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione", articolo 12 "Comunicazioni"; articolo 13 "Foro competente", articolo 14 "Efficacia della Convenzione", articolo 15 "Accordi modificativi e rinvio". Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del d.lgs 39/93, convalidata digitalmente
nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati "la Parte" o "le Parti", premesso che
CONVENZIONE N L08L28214207 PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA CONVERSIONE FOTOVOLTAICA DELLA FONTE SOLARE ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 387/03, del D.M.
ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 387/03 e del D.M. 5 maggio 2011 Con la presente Convenzione
CONVENZIONE N P09I254273907 PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA CONVERSIONE FOTOVOLTAICA DELLA FONTE SOLARE Con la presente Convenzione ai sensi dell'art.
ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 387/03 e del D.M. 5 maggio 2011
CONVENZIONE N I08L260745307 PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA CONVERSIONE FOTOVOLTAICA DELLA FONTE SOLARE Con la presente Convenzione ai sensi dell'art.
ATTO DI CESSIONE DI CREDITI Convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti ai sensi del D.M. 6 Luglio 2012 e del D.M.
NUMERO PRATICA/IMPIANTO) (modello da utilizzare in caso di doppia cessione contestuale) Scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge e da conservarsi agli atti del Notaio che ne autenticherà le
DOCUMENTO DI SINTESI (documento non obbligatorio da inserire solo nei casi in cui si rendano applicabili le disposizioni della Banca d Italia)
NUMERO PRATICA/IMPIANTO (Elencare i numeri pratica/impianto) (modello da utilizzare in caso di cessione di crediti relativi a più convenzioni attive sottoscritte dal medesimo Soggetto Responsabile) Scrittura
(Modello di cessione per i soggetti responsabile che intendono cedere il proprio credito nei confronti del GSE, ad un pool di Banche)
NUMERO PRATICA/IMPIANTO.... (Modello di cessione per i soggetti responsabile che intendono cedere il proprio credito nei confronti del GSE, ad un pool di Banche) Scrittura privata da valersi ad ogni effetto
ATTO DI CESSIONE DI CREDITI
CODICE CONVENZIONE.... Scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge e da conservarsi agli atti del Notaio che ne autenticherà le sottoscrizioni ai sensi dell art. 69 del R.D. 18 Novembre 1923,
Premessa. Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica:
Premessa L articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo n. 28/11 prevede l incentivazione degli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell efficienza energetica
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Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 aprile 2008, ai fini dell incentivazione della produzione
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NUMERO PRATICA/IMPIANTO.... (Modello di cessione per i soggetti responsabile che intendono cedere il proprio credito nei confronti del GSE, ad un pool di Banche) Scrittura privata da valersi ad ogni effetto
ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 387/03, del D.M. 06.08.2010, e della delibera dell'autorità per l'energia elettrica e gas ARG/elt 181/10
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Deliberazione 4 agosto 2010- ARG/elt 127/10 Modifiche e integrazioni alle deliberazioni dell Autorità per l energia elettrica e il gas 6 novembre 2007, n. 280/07, 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 e 8 gennaio
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