CONSIGLIO DI STATO Sezione V - sentenza n. 21 del 9 gennaio 2009
|
|
- Amanda Poggi
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 SENTENZE IN SANITÀ CONSIGLIO DI STATO CONSIGLIO DI STATO Sezione V - sentenza n. 21 del 9 gennaio 2009 PIÙ CAUTO IL RICONOSCIMENTO DELLA INDENNITÀ RISCHIO RADIOLOGICO nei confronti del personale diverso da quello indicato nell art. 58, I comma, del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 e dell art. 1, III comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, non spetta l indennità ed il congedo aggiuntivo per il solo fatto che si tratti di personale professionalmente esposto, ossia di personale che non può esercitare la propria attività lavorativa senza esporsi al rischio di che trattasi o che opera in zona controllata, essendo all uopo necessario che l esposizione sia continua e sia anche di apprezzabile entità. Peraltro l indagine non può dirsi esaurita con la positiva verifica delle due condizioni preliminari della professionalità del rischio e della prestazione in zona controllata, trattandosi di qualificazioni formali che non rispondono affatto al modello della continuità e permanente esposizione a rischio radiologico. Del pari non è neanche sufficiente un esposizione permanente, se la sua intensità non raggiunge, secondo il giudizio dell apposita Commissione, il livello all uopo previsto. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 9489/2003 proposto da RECCHIONI Maria Antonietta e PAURI Fausto, rappresentati e difesi dall avv. Maurizio Discepolo, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via Simone de Saint Bon, n. 61; CONTRO - la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall avv. Paolo Costanzi, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell avv. Michele Romano, via Domenico Morichini n. 41; - la Gestione Liquidatoria dell ex Unità Sanitaria Locale n.12 di Ancona, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita; per l annullamento e la riforma della sentenza 17 marzo 2003, n. 62 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha respinto la domanda proposta dagli appellanti ai fini del riconoscimento del diritto all indennità di rischio nell importo stabilito dall art.1, II comma, della legge 27 ottobre 1988, n.460 ed al congedo aggiuntivo ai sensi dell art.36, u.c., del D.P.R. n.130/1968 per il periodo compreso tra gli anni 1988 e 1994, con conseguente condanna dell Amministrazione al relativo trattamento giuridico ed economico, con interessi e rivalutazione monetaria. 1
2 Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione della Regione Marche; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 27 maggio 2008, il Cons. Francesco Caringella; Udito l avv. Perucca per delega dell avv. Discepolo; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO E DIRITTO 1. In sede di ricorso di rimo grado gli odierni appellanti hanno esposto : - di essere dipendenti dell Azienda ospedaliera Lancisi di Ancona; - che, a suo tempo, l ex U.S.L. n. 12 aveva loro attribuito l indennità di rischio prevista dalla legge n. 416/1968, avendo l apposita Commissione riconosciuto la loro esposizione professionale all azione delle sorgenti radioattive, accertamento recepito dal Commissario straordinario dell U.S.L. n. 12 con provvedimento n. 3691; - che, tuttavia, nel periodo compreso tra gli anni 1988 e 1994, non è stata loro corrisposta l indennità nella misura massima di L , prevista dall art. 1, II comma, della legge 27 ottobre 1988 n. 460, né hanno usufruito del congedo aggiuntivo, perché l Amministrazione ha ritenuto che di tanto potesse beneficiare solo il personale medico e tecnico di radiologia e non gli altri operatori sanitari. Sulla scorta di tali premesse i ricorrenti hanno chiesto l accertamento del diritto all indennità nell importo di L mensili ed al congedo aggiuntivo annuo di 15 giorni per il periodo compreso tra gli anni 1988 e 1994, dal momento che, essendo stata formalmente accertata la loro esposizione professionale al rischio radiologico, risulta illegittima l interpretazione restrittiva attuata dall Amministrazione sanitaria della legge n. 460/88. Infatti come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, nonché dalla Corte costituzionale, anche il personale diverso da quello medico e tecnico di radiologia ha diritto a siffatta indennità ed al congedo aggiuntivo, se ugualmente esposto al rischio di che trattasi. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso. Gli appellanti contestano gli argomenti posti a sostegno del decisum. Si è costituta la Gestione Liquidatoria appellata. Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l ulteriore illustrazione delle rispettive posizioni difensive. 2. L appello è infondato. Occorre premettere che nei confronti del personale diverso da quello indicato nell art. 58, I comma, del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 e dell art. 1, III comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, non spetta l indennità di L ed il congedo aggiuntivo per il solo fatto che si tratti di personale professionalmente esposto, ossia di personale che non può esercitare la propria 2
3 attività lavorativa senza esporsi al rischio di che trattasi o che opera in zona controllata, essendo all uopo necessario che l esposizione sia continua e sia anche di apprezzabile entità. In particolare, con riguardo al compreso tra gli anni 1988 e 1994, l art. 120, V comma, del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha definito i criteri per accertare la continuità o la occasionalità dell esposizione, prevedendo che occorre tener conto: a)- della frequenza delle presenze in zone controllate e del tempo di effettiva esposizione, al fine di accertare il grado di assorbimento ; b)- del livello del conseguente assorbimento stabilito dall esperto qualificato in relazione alla concreta possibilità di superamento delle dosi massime ammissibili di esposizione. Da tali dati normativi si ricava, in armonia con le coordinate giurisprudenziali in materia, che l indagine non può dirsi esaurita con la positiva verifica delle due condizioni preliminari della professionalità del rischio e della prestazione in zona controllata, trattandosi di qualificazioni formali che non rispondono affatto al modello della continuità e permanente esposizione a rischio radiologico. Del pari non è neanche sufficiente un esposizione permanente, se la sua intensità non raggiunge, secondo il giudizio dell apposita Commissione, il livello all uopo previsto. Ebbene, in applicazione di tali coordinate, il Tribunale ha correttamente respinto le domande proposte sulla bade del rinnovato accertamento effettuato dall apposita Commissione tecnica ricostituita dalla ASL 7 in data a seguito dell ordinanza presidenziale istruttoria. Detto accertamento, sulla base di un giudizio tecnico non inficiato da profili di sviamento apprezzabili in sede giurisdizionale, ha escluso che durante il periodo in contestazione i ricorrenti siano stati sottoposti ad un apprezzabile livello di assorbimento, livello desunto in applicazione del criterio di dose massima ammissibile ora stabilito dal d.lgs. n. 230/1995 (v.si verbale del in atti di causa). Si deve soggiungere, per un verso, che l erroneità dei dati rilevati non è suffragata da sufficienti elementi di prova; e, sotto altro aspetto, che il parametro di 6000 micro sievert di dose annua ammissibile, stabilito dall allegato III del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, costituisce parametro di riferimento anche per le fattispecie pregresse, oltretutto peggiorativo rispetto a quello a suo tempo fissato dal D.M. 6 giugno Ne consegue la non ricorrenza di tutte le condizioni stabilite dall art. 120, V comma, del D.P.R. n. 384/1990 per il rivendicato diritto alla maggiore indennità di L mensile ed al congedo aggiuntivo. 3. L appello deve in definitiva essere respinto. Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, respinge l appello. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.V -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: 3
4 Emidio FRASCIONE PRESIDENTE Giuseppe SEVERINI Cesare LAMBERTI Aldo FERA Francesco CARINGELLA Est. ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Francesco CARINGELLA f.to Emidio FRASCIONE DEPOSITATA IN SEGRETERIA il (Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi 4
5 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5578/08 Reg.Sent. Anno IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N. 5509 Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul
DettagliInteresse a ricorrere ad una procedura pubblica
Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative L'esclusione, debitamente motivata costituisce di per sé lesione indipendentemente dall'esito della gara
DettagliL indennità per il personale di radiologia
L indennità per il personale di radiologia Autore: sentenza In: La normativa statale (l.n. 460/1988) prevede una indennità mensile di rischio radiologico per il personale medico e tecnico di radiologia
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.7848 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2003 ORDINANZA
REPUBBLICA ITALIANA N. 8094/04 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.7848 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2003 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.
N. 04548/2011REG.PROV.COLL. N. 07938/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
N. 05890/2010 REG.DEC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) DECISIONE Sul ricorso numero di registro
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.4293/08 Reg.Dec. N. 9620 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA N. 6038/03 REG.DEC.
REPUBBLICA ITALIANA N. 6038/03 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4278 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1996 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6193/05 REG.DEC. N. 7643 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliDipendenti sanitari: svolgere mansioni superiori di fatto è di regola irrilevante ( Consiglio di Stato, decisione n.
Dipendenti sanitari: svolgere mansioni superiori di fatto è di regola irrilevante ( Consiglio di Stato, decisione 29.03.2004 n. 1654 ) Anche in campo sanitario, lo svolgimento in via di fatto di mansioni
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1081/09 Reg.Dec. N. 6780 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5605/06 Reg.Dec. N. 12147 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ha pronunciato la seguente DECISIONE
SENTENZE IN SANITÀ CONSIGLIO DI STATO Consiglio di Stato Sentenza n. 5879/2003 Sulla scorta del principio enunciato dalla Corte Costituzionale ( secondo il qualela presunzione assoluta di rischio prevista
DettagliAutore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Gara per la fornitura di computers portatili: se nel capitolato speciale d appalto è prevista la fornitura di tre distinti tipi di prodotti, e cioè P.C. con monitor di 15, di 17 e di 17 multimed, con relativa
Dettagliha pronunciato la presente
N. 01777/2013REG.PROV.COLL. N. 06079/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6837/04 REG.DEC. N. 1356 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2001 ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) DECISIONE
N. 04538/2010 REG.DEC. N. 00469/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE
DettagliPubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori
Pubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori Autore: Redazione In: Nel pubblico impiego le mansioni svolte dal dipendente che siano superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento
DettagliN /2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.
N. 02981/2016 REG.PROV.COLL. N. 05780/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliEsame avvocato, plagio, annullamento prove
Esame avvocato, plagio, annullamento prove Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa Non va annullato il compito che riporta brani presi da testi dei quali non era ammessa la consultazione
DettagliDECISIONE. sul ricorso in appello n.r.g del 2004, proposto dall Azienda USL TA/1, in
Consiglio di Stato Sentenza n. 438/2007 Il direttore generale di una Asl, nel momento in cui procede alla nomina del Collegio sindacale, deve disporre appieno dei componenti.il collegio, infatti, non può
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1210/04 Reg.Dec. N. 12101 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
DettagliRevoca attestazione SOA
Revoca attestazione SOA CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 28 ottobre 2010, Sentenza n. 7646 APPALTI Revoca attestazione SOA Possesso dei requisiti False attestazione Non imputabilità della falsità all impresa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 7560/04 REG.DE N. 357 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliSull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo
Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa E questo il principio con cui
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 N. 04781/2014REG.PROV.COLL. N. 03164/2014 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA
DettagliL appellante svolge ampie considerazioni riguardanti la dimostrazione della propria buona fede.
Impossibile considerarlo errore scusabile: resta indiscussa l esistenza di una discrasia fra i dati forniti dall appellante, in sede di gara e l effettiva realtà relativamente alla regolarità contributiva
DettagliREPUBBLICA ITALIANA N. 3332/03 REG.DEC.
REPUBBLICA ITALIANA N. 3332/03 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.3201 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1996 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana D E C I S I O N E
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 281/10 Reg.Dec. N. 1253 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 01026/2014REG.PROV.COLL. N. 07670/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
Dettaglidella sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1895/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di emersione dal lavoro irregolare;
Pubblicato il 24/11/2016 N. 04933/2016REG.PROV.COLL. N. 05591/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliDOCUMENTI INformazione 2009 E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione. ha pronunciato la seguente DECISIONE
N.6730/08 REG.DEC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione ha pronunciato la seguente DECISIONE Sul ricorso in appello n. 7855 del 2003
DettagliCONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 13 GIUGNO
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 13 GIUGNO 2008, n. 2971: il termine per impugnare il Regolamento di determinazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti il termine per impugnare i regolamenti di determinazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente DECISIONE
N. 1814/09 REG.DEC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 8962/03
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A
N. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent. ANNO Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater composto da dr. Mario Di Giuseppe dr. Carlo Taglienti dr. Umberto Realfonzo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.6004/04REG.DEC N. 8089 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1996 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1842/2008 Reg.Dec. N. 5657 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso
DettagliFNOMCeO. Valore legale della certificazione medica. Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO
FNOMCeO Valore legale della certificazione medica Consiglio di Stato Sentenza n. 4933/16 Valore legale della certificazione medica - Una certificazione medica proveniente da un professionista privato,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5378/04 Reg.Dec. N. 5970 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.
N. 00510/2015 REG.PROV.COLL. N. 00912/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettaglii sigg.ri Michele MANZARI, Giovanni MANZARI, Rocco MITAROTONDA e Rocco ATTILA, rappresentati e difesi dall'avv.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 885/08 REG.DEC. N. 9059-9110 REG.RIC. ANNO 2002 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente DECISIONE sui
DettagliMerita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 4703 del 7 settembre 2007 emessa dal Consiglio di Stato
E corretto il comportamento di un Comune che ha deciso di procedere, a distanza di pochi mesi dal rilascio del permesso di costruire, al suo annullamento d ufficio in quanto la corte condominiale apparteneva
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1340/09 Reg.Dec. N. 6995 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA
Pubblicato il 26/09/2016 N. 00329/2016REG.PROV.COLL. N. 00290/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE
Page 1 of 6 N. 08513/2009 REG.DEC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA N. 105/09 REG.DEC.
REPUBBLICA ITALIANA N. 105/09 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N 887 e 888 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO: 2008 ha pronunciato la seguente DECISIONE A)sul
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede. giurisdizionale (Sezione Quarta) ha. pronunciato la seguente D E C I S I O N E
R E P U B B L I C A I T A L I A N A N.3990/2007 Reg. Dec. N. 9859 Reg. Ric. Anno 2002 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA. contro. per la riforma
N. 06560/2012REG.PROV.COLL. N. 07961/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 5199 del 2019, proposto dal:
Pubblicato il 22/07/2019 N.03722 2/ 019 REG.PROV.CAU. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ORDINANZA sul ricorso
DettagliMerita di essere riportato il seguente pensiero espresso dal Consiglio di Stato nella decisione numero 947 dell 8 marzo 2008
In tema di competenza a decidere in merito alla revisione dei prezzi: giudice amministrativo se si tratta di accordare il compenso revisionale, giudice ordinario per la contestazione del quantum Autore:
DettagliCon il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.
Legittimo il comportamento di una Stazione Appaltante: alla gara, indetta a trattativa privata dal Presidente del tribunale, avevano preso parte tre ditte presentando offerte tra loro eguali, cosicché
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 01098/2011REG.PROV.COLL. N. 03168/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 02136/2013REG.PROV.COLL. N. 07099/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:
N. 03380/2016REG.PROV.COLL. N. 07401/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 6450/2009 Reg.Dec. N. 5283 Reg.Ric. ANNO 2007 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
1 di 6 01/04/2013 16:24 N. 01821/2013REG.PROV.COLL. N. 05718/2002 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 10846/2015 REG.PROV.COLL. N. 06501/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02538/2013REG.PROV.COLL. N. 03865/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Pubblicato il 31/01/2017 N. 00380/2017REG.PROV.COLL. N. 03741/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliConsiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 10 ottobre 2006, n. 6017 N. 6017/06 Reg.Dec. N. 11892 Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
DettagliMerita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 185 del 25 gennaio 2008 emessa dal Consiglio di Stato:
Se ad una trattativa privata per il servizio di vigilanza balneare dei laghi, partecipa anche una Onlus (soggetto esente dall IVA) a cui la Stazione Appaltante aggiudica l appalto in quanto l offerta economica
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
T.a.r. Lombardia sent. N. 5354/2007 del 10/07/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 04712/2014REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 04955/2013REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 796/08 Reg.Dec. N. 6 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente ANNO
DettagliN. 00868/2015REG.PROV.COLL. N. 02971/2005 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 05357/2011REG.PROV.COLL. N. 08404/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
N. 06131/2016 REG.PROV.COLL. N. 00857/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato
DettagliPER LA CALABRIA SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA. - DANIELE BURZICHELLI Primo Referendario. - GABRIELE NUNZIATA Primo Referendario Estensore
REPUBBLICA ITALIANA N. 2089 /2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Reg. Sent. N.1860/00 Reg.Ric PER LA CALABRIA SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA composto dai Magistrati:
Dettagli- DirittoScolastico.it -
N. 03365/2013REG.PROV.COLL. N. 06133/2012 REG.RIC. N. 06135/2012 REG.RIC. N. 06136/2012 REG.RIC. N. 06259/2012 REG.RIC. N. 06260/2012 REG.RIC. N. 06261/2012 REG.RIC. N. 06263/2012 REG.RIC. N. 06264/2012
DettagliMerita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 8 del 7 gennaio 2009, emessa dal Consiglio di Stato
Differenza fra un appalto di servizi e contratto d'opera, che riguarda una prestazione intellettuale: l attività,, prevista e descritta dal d.lgs n. 626 del 1994, posta in es-sere dalla Studio Associato
DettagliAutore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
In relazione al riproposto motivo di prime cure racchiuso nel ricorso introduttivo del giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, motivo assorbito nella sentenza gravata, deve essere considerato
DettagliIl Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente
Tar Palermo, II sez., Pres. Monteleone, est. Aprile: sentenza in materia di riparto di giurisdizione nel pubblico impiego e translatio iudicii dopo Corte Cost. n 77/2007. Autore: sentenza In: Magistratura
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 2951/2009 Reg.Dec. N. 441 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale
N. 771/12 Reg.Sent. N. 882 Reg.Ric. ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ANMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ANMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE ha pronunciato la seguente N.116/94 REG. DEC. N.704 Reg. Ric. Anno 1980 SENTENZA sul ricorso n.*** del
DettagliIl commercio sulle aree pubbliche
Il commercio sulle aree pubbliche Autore: sentenza In: Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su
DettagliIl Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ORDINANZA
Pagina 1 di 5 N. 00798/2014 REG.PROV.CAU. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso in appello
DettagliLe mansioni superiori nel pubblico impiego
Le mansioni superiori nel pubblico impiego Autore: sentenza In: Nel pubblico impiego la domanda volta ad ottenere le differenze retributive per il periodo in cui il lavoratore affermi di aver svolto mansioni
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02675/2012 REG.PROV.COLL. N. 02171/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 04793/2011REG.PROV.COLL. N. 02089/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE ha pronunciato la seguente N. 429/1995 REG. DEC. N.1337 Reg. Ric. ANNO 1992 SENTENZA sul ricorso n.1337
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 00723/2015REG.PROV.COLL. N. 09652/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 6423 del 2016, proposto dai Signori
Pubblicato il 04/03/2019 N. 01466/2019 REG.PROV.COLL. N. 06423/2016 REG.RIC. N. 09895/2018 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA
N. 03046/2012 REG.PROV.COLL. N. 10099/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato
DettagliAutore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Gara da aggiudicarsi col metodo previsto dall articolo 23, comma 1, alinea a del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 «e in favore del prezzo più basso»:. tra gli elementi da valutare vi può essere
DettagliStranieri e permesso di soggiorno
Stranieri e permesso di soggiorno Autore: sentenza In: Tanto il rilascio, quanto il rinnovo, del premesso di soggiorno in favore del cittadino straniero richiedono la verificabile sussistenza di precisi
Dettagliin sede giurisdizionale (Sezione Terza)
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE III Sentenza 23/5/2016 n. 2169. Pres. Maruotti, est. Prosperi Decisum: sull illegittimità del provvedimento di ricusazione di una lista a causa della tardiva allegazione della
DettagliMerita di essere segnalata la decisione numero 5502 del 22 ottobre 2007 del Consiglio di Stato che ci insegna che:
Come devono essere composte le Commissioni di gara? Possono essere tollerati l avvicendarsi di componenti diversi di seduta in seduta e la presenza di supplenti? Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative
Dettagliha pronunciato la presente
N. 05544/2016 REG.PROV.COLL. N. 12273/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliIL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA N.4954/08 Reg.Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N. 8045 Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02501/2014 REG.PROV.COLL. N. 02190/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliVediamo i fatti A T T O
in tema di appalti pubblici, l art. 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (ora articolo 48 del codice di contratti), in caso di mancata prova del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1539/2007 Reg.Dec. N. 7615 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 05028/2014REG.PROV.COLL. N. 03228/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA
(Tar Lazio Sentenza n. 5544/16 Trasferimenti da Università straniere Il Tar Lazio ha affermato che la limitazione del previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso sia
Dettagliha pronunciato la presente
N. 05085/2011REG.PROV.COLL. N. 02674/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
Dettagli