CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PINNA, MAZZIOTTI DI CELSO, BOMBASSEI, LIBRANDI, PALLADINO, RABINO, SOTTANELLI, VECCHIO

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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI PINNA, MAZZIOTTI DI CELSO, BOMBASSEI, LIBRANDI, PALLADINO, RABINO, SOTTANELLI, VECCHIO Disciplina dell attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali e presso i decisori pubblici Presentata il 18 novembre 2015 ONOREVOLI COLLEGHI! Con la presente proposta di legge si intende rispondere a un esigenza ormai improcrastinabile: definire e regolamentare l attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali e presso i decisori pubblici, migliorandone il grado di trasparenza, garantendo procedure certe e assicurando pari opportunità a tutti gli interessi particolari nei processi decisionali. Disciplinare tali rapporti è determinante per il buon funzionamento di un sistema democratico, poiché la massima garanzia possibile della trasparenza del processo decisionale pubblico rappresenta una condizione imprescindibile della democrazia stessa. Affinché ciò avvenga è necessario che i diversi interessi si trovino in un quadro pluralistico e agiscano responsabilmente nella totale limpidezza, secondo norme chiare e condivise dal momento che, per converso, la mancata regolamentazione favorisce il caos, il sopruso e l avanzata di fenomeni degenerativi e di corruzione, presentando un costo elevatissimo per la collettività, non solo in termini economici ma anche e soprattutto in termini di fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. L attività di lobbying termine mutuato dall inglese è sempre esistita in quanto articolazione della partecipazione democratica così come la presenza di interessi particolari è strutturale alla società. I cosiddetti lobbisti, alias i rappresentanti di interessi particolari, portano a conoscenza degli organi legislativi ed esecutivi informazioni necessarie per agire

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati consapevolmente, veicolando le opinioni di quella parte della società che è direttamente influenzata dalle disposizioni normative, offrendo punti di vista specifici e migliorando la qualità di leggi e regolamenti. I medesimi decisori pubblici dimostrano, con il loro agire, la necessità di acquisire informazioni e conoscenze da parte dei portatori di interessi particolari, soprattutto quando devono deliberare su questioni altamente tecniche o specialistiche. Inoltre, i lobbisti attirano l attenzione del decisore pubblico su temi e problematiche importanti che talvolta sono fuori politica, favorendo l acquisizione di dati e indicando possibili soluzioni. Il ruolo dei rappresentanti di interessi particolari è, pertanto, funzionale al processo deliberativo assicurando l efficacia delle politiche pubbliche e un ampia partecipazione. La risposta degli ordinamenti europei ed extraeuropei al fenomeno del lobbying, ovvero del rapporto tra rappresentante di interessi particolari e decisore pubblico, non è uniforme ma, seppure con sfumature profondamente diverse, in molti ordinamenti tale attività è sottoposta a una regolamentazione. Da uno studio comparato sono emersi tre macro modelli: il primo volto a tutelare precipuamente la trasparenza del processo decisionale; il secondo incentrato prevalentemente sull aspetto della partecipazione dei rappresentanti di interessi nel procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti; il terzo costituito da una normazione frammentata e poco chiara. L ordinamento giuridico italiano insieme a quello della Spagna e di alcuni Paesi dell America latina quali Argentina, Perù, Costa Rica e Brasile rientra in quest ultima area, non contemplando una normativa specificamente diretta a disciplinare la materia. Il contesto è tale nonostante la Carta costituzionale non ignori il fenomeno delle lobbies, pur non facendovi diretto riferimento, e la stessa Corte costituzionale abbia riconosciuto come legittima l attività di influenza svolta dai soggetti espressione della società organizzata nei confronti degli organi costituzionali, con le sentenze n. 1 e n. 290 del 1974, e abbia sostenuto, nella sentenza n. 379 del 2004 al punto 5 del considerato in diritto, che tali attività non sono finalizzate «ad espropriare dei loro poteri gli organi legislativi o ad ostacolare o a ritardate l attività degli organi della pubblica amministrazione, ma mirano a migliorare e a rendere più trasparenti le procedure di raccordo degli organi rappresentativi con i soggetti più interessati dalle diverse politiche pubbliche». Sul tema sono stati presentati, in entrambi i rami del Parlamento, diversi progetti di legge, ma nessuno è finora approdato a un approvazione definitiva. Gli stessi Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati hanno mostrato più volte l intenzione di disciplinare il fenomeno lobbistico mediante regolamenti interni, senza che tuttavia sia stato dato seguito a tali proponimenti. Anche a livello governativo si contano alcuni tentativi. Nel 2007 il Governo Prodi aveva proposto un disegno di legge che prevedeva l istituzione di un registro pubblico dei rappresentanti di interesse, un elenco di soggetti esclusi dalla professione e le relative sanzioni applicabili a coloro che svolgessero tali attività senza essersi precedentemente registrati, ma l iter legislativo non ha avuto inizio. Durante il Governo Monti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il decreto ministeriale n del 9 febbraio 2012, aveva istituito un registro dei lobbisti, tentando di regolamentare la partecipazione dei gruppi di interesse ai processi decisionali del Ministero e istituendo un unità per la trasparenza, tuttavia tali iniziative non hanno avuto seguito. Nel 2013 il Governo Letta ha creato un comitato di studio che, dopo aver elaborato le linee guida poi condivise dal Consiglio dei ministri, ha predisposto un disegno di legge che però lo stesso Consiglio non ha approvato. Nel medesimo anno, il gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali, istituito dal Presidente della Repubblica, ha suggerito, inserendola nella relazione finale, una regolamentazione delle attività

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati di rappresentanza degli interessi particolari presso i decisori pubblici. Infine, il Governo Renzi, nel Piano nazionale di riforme contenuto nel Documento di economia e finanza 2014, ha dichiarato la volontà di «presentare un provvedimento legislativo per regolare le lobby e le relazioni fra gruppi di interesse e istituzioni, a tutti i livelli» e nel disegno di legge delega per il recepimento delle direttive su appalti e concessioni ha inserito un principio legato alla «trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell ambito dei processi decisionali». In ambito regionale sono state approvate alcune leggi regionali di regolamentazione del settore, per esempio in Toscana, Molise e Abruzzo. Tuttavia, come esposto, manca una normativa nazionale specifica e organica a fronte della presenza diffusa di molteplici disposizioni non coordinate e spesso disapplicate, che lasciano l Italia con una regolamentazione «strisciante». Numerose istituzioni internazionali fra cui Organization for economic cooperation and development, Transparency International, Commissione europea, Consiglio europeo, Organizzazione delle Nazioni Unite si sono espresse sul tema della rappresentanza degli interessi rilevando uno scarso grado di trasparenza del processo decisionale italiano. Infatti, nel nostro Paese, a causa della mancanza di normative di settore, il fenomeno del lobbying si è sviluppato in modo informale, spesso basandosi su relazioni personali; un lobbismo ad personam a discapito di procedure trasparenti, contenuti validi e capacità di mediazione, una zona grigia che deve essere al più presto illuminata, permettendo finalmente ai decisori pubblici di comporre la pluralità degli interessi particolari in un interesse generale. Sulla base di queste considerazioni la presente proposta di legge risponde alla finalità di razionalizzare l attività di lobbying per fornire al decisore un supporto chiaro e con obiettivi e finalità palesi, garantendo ai cittadini di conoscere le ragioni sottese alla decisione pubblica e valorizzando in chiave moderna la rappresentanza di interessi. L articolo 1 contiene l intento programmatico complessivo volto a regolamentare le attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari, stabilendo che esse concorrono alla formazione delle decisioni pubbliche nel rispetto dell autonomia delle istituzioni e della lealtà nei loro confronti, uniformandosi ai princìpi di pubblicità, partecipazione democratica e trasparenza propri dei processi decisionali. Nel successivo articolo 2 sono definiti i termini fondamentali, il cui chiarimento è funzionale alla corretta interpretazione e all applicazione delle disposizioni contenute nella legge. All articolo 3 si individua nell Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) l organismo di controllo delle relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari, investito del compito di assicurate la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra interessi particolari e amministrazione pubblica, garantendo e tutelando la partecipazione dei portatori di interessi particolari. Negli articoli 4 e 5 sono previsti il Registro dei rappresentanti di interessi particolari e il Codice di deontologia. L iscrizione al Registro è la conditio sine qua non per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi particolari. Spetta all ANAC curare, controllare, pubblicare e aggiornare periodicamente il suddetto elenco. Il Codice di deontologia stabilisce le modalità di comportamento cui devono obbligatoriamente attenersi coloro che svolgono le attività di rappresentanza di interessi particolari. Gli articoli 6 e 7 stabiliscono, rispettivamente, gli obblighi e i diritti dei rappresentanti di interessi particolari; fondamentale per la trasparenza dell attività è la trasmissione di una relazione annuale all ANAC che contestualmente la pubblica nel proprio sito internet istituzionale, nell apposita sezione dedicata all attività di rappresentanza di interessi particolari. Nella relazione sono indicati: le attività di rappresentanza di interessi particolari po-

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati ste in essere, i decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività, le risorse economiche e umane effettivamente impiegate, nonché eventuali criticità. All articolo 8 sono, invece, chiariti gli adempimenti che spettano ai decisori pubblici. L articolo 9 prevede i casi di incompatibilità, ovvero le condizioni ostative all iscrizione al Registro, tra cui le disposizioni funzionali a ovviare al fenomeno del revolving doors. L articolo 10 indica i provvedimenti di cesura, sospensione e cancellazione dal Registro e le eventuali sanzioni comminate nei casi di: violazione degli obblighi previsti dal Codice, comunicazione di informazioni false all atto di iscrizione al Registro, mancata ottemperanza alla richiesta di completare le suddette notificazioni, mancato deposito della relazione annuale o svolgimento di attività di rappresentanza senza formale iscrizione al Registro. La gestione del contraddittorio e l erogazione delle sanzioni pecuniarie nei casi previsti dalla legge spettano all ANAC. All articolo 11 sono individuate le attività escluse dalla disciplina, ovvero le attività di rappresentanza di interessi particolari svolte da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti politici e quelle svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell ambito dei processi decisionali che si concludono mediante protocolli di intesa e altri strumenti di concertazione. L articolo 12 individua nelle norme sugli obblighi di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali, princìpi generali dell ordinamento giuridico in funzione di limite dell autonomia legislativa regionale. L articolo 13 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Oggetto e finalità). 1. La presente legge disciplina l attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche nel rispetto dell autonomia delle istituzioni e con l obbligo di lealtà nei loro confronti. 2. La presente legge si uniforma ai princìpi di pubblicità, di partecipazione democratica e di trasparenza dei processi decisionali, anche al fine di garantire una più ampia base informativa sulla quale i pubblici decisori possano fondare le proprie scelte. ART. 2. (Definizioni). 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari: ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell ambito dei processi decisionali pubblici e svolta dai rappresentanti di interessi particolari, di cui alla lettera b), attraverso la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e documenti, nonché lo svolgimento di ogni altra attività diretta a concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell autonomia delle istituzioni e con l obbligo di lealtà nei loro confronti; b) rappresentanti di interessi particolari: i soggetti che rappresentano, presso i decisori pubblici di cui alla lettera a), su incarico dei portatori di interessi particolari, di cui alla lettera c), interessi parti-

6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati colari leciti volti a incidere sui processi decisionali pubblici in atto ovvero ad avviare nuovi processi decisionali pubblici, di cui alla lettera e); c) portatori di interessi particolari: persone, enti, società o associazioni che, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a), incaricano rappresentanti di interessi particolari; i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento dell attività di cui alla lettera a); d) decisori pubblici: coloro che, in ragione del proprio ufficio pubblico, concorrono alle decisioni pubbliche e, in particolare, ciascun membro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ciascun membro del Governo, compresi i Vice ministri e i Sottosegretari di Stato, i soggetti impiegati negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, compresi i consulenti, i membri delle Autorità indipendenti, i vertici degli enti pubblici statali e i titolari di incarichi di funzione dirigenziale della pubblica amministrazione; e) processi decisionali pubblici: ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi generali. ART. 3. (Autorità di controllo e competente). 1. L Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), di cui agli articoli 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dal comma 2 del presente articolo, svolge attività di controllo e assicura la trasparenza e la partecipazione dei rappresentanti di interessi particolari ai processi decisionali pubblici. 2. All articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,

7 Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, prima della lettera a) sono premesse le seguenti: «0a) nell ambito della disciplina delle relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari, secondo la normativa vigente, assicura la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra interessi particolari e amministrazione pubblica; garantisce e tutela la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali; cura, controlla, pubblica e aggiorna periodicamente il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari; pubblica le relazioni annuali ricevute dai portatori di interessi particolari; redige annualmente un rapporto sull attività dei rappresentanti di interessi particolari; gestisce il contraddittorio e l erogazione delle sanzioni pecuniarie nei casi previsti dalla legge; 1a) ai fini previsti dalla lettera 0a), istituisce, nell ambito del proprio sito internet istituzionale, un apposita sezione dedicata all attività di rappresentanza di interessi particolari, facilmente accessibile ed identificabile, in cui sono pubblicati i documenti connessi con l esercizio di tale attività;»; b) al comma 6, la parola: «lett.» è sostituita dalle seguenti: «lettere 0a) e». ART. 4. (Istituzione del Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari). 1. È istituito presso l ANAC il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari nei confronti dei decisori pubblici, di seguito denominato «Registro». 2. I rappresentanti di interessi particolari che intendono svolgere l attività di relazioni istituzionali presso i decisori pubblici sono obbligati a iscriversi nel Registro. 3. Nel Registro, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di inte-

8 Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati ressi e per categorie di decisori, sono indicati i seguenti dati: a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi particolari; b) i dati identificativi del portatore di interessi particolari per conto del quale è svolta l attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari; c) l interesse particolare che si intende rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell attività di relazioni istituzionali; d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante di interessi particolari per lo svolgimento dell attività di rappresentanza degli interessi; e) la tipologia di rapporto contrattuale con il soggetto per il quale si svolge l attività di rappresentanza di interessi particolari. 4. Il Registro è pubblicato nel sito internet istituzionale dell ANAC, nell ambito della sezione dedicata all attività di rappresentanza degli interessi particolari, ed è aggiornato periodicamente. Ogni aggiornamento deve essere effettuato entro massimo sessanta giorni dal precedente. ART. 5. (Requisiti per l iscrizione nel Registro e Codice di deontologia). 1. Ai fini dell iscrizione nel Registro il rappresentante di interessi particolari: a) deve aver compiuto il diciottesimo anno di età; b) non deve aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l amministrazione della giustizia, l ordine pubblico, l incolumità pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;

9 Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati c) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato. 2. L iscrizione nel Registro è subordinata all impegno scritto del rappresentante di interessi particolari a rispettare un Codice di deontologia, di seguito denominato «Codice» in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari. 3. Il Codice è adottato dall ANAC, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti e i portatori di interessi che ne hanno fatto richiesta secondo le modalità pubblicate nel sito internet istituzionale dell ANAC, nell ambito della sezione dedicata all attività di rappresentanza degli interessi particolari. 4. Il Codice è pubblicato, il giorno seguente alla sua adozione, nel sito internet istituzionale dell ANAC, nell ambito della sezione dedicata all attività di rappresentanza degli interessi particolari. ART. 6. (Obblighi degli iscritti nel Registro e rapporto sull attività di relazioni istituzionali). 1. A decorrere dall anno successivo a quello dell iscrizione nel Registro ed entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno il rappresentante di interessi particolari trasmette, per via telematica e sotto la propria responsabilità, all ANAC una sintetica relazione concernente l attività di rappresentanza di interessi particolari svolta nell anno precedente. 2. La relazione contiene: a) l elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari poste in essere; b) l elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a); c) l indicazione delle risorse economiche e umane effettivamente impiegate

10 Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a); d) la segnalazione di eventuali criticità nei comportamenti dei decisori pubblici. 3. Le relazioni di cui al comma 2 sono pubblicate nel sito internet istituzionale dell ANAC, nell ambito della sezione dedicata all attività di rappresentanza di interessi particolari, entro quindici giorni dalla loro trasmissione da parte dei rappresentanti di interessi particolari. 4. L ANAC può richiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma L ANAC redige, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sull attività dei rappresentanti di interessi particolari svolta nell anno precedente e contestualmente lo pubblica nel proprio sito internet istituzionale, nell ambito della sezione dedicata all attività di rappresentanza di interessi particolari. ART. 7. (Diritti degli iscritti nel Registro). 1. Il rappresentante di interessi particolari iscritto nel Registro può: a) presentare ai decisori pubblici domande di incontro, proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e documenti e può svolgere ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale e concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell autonomia delle istituzioni e con l obbligo di lealtà nei loro confronti; b) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari, previo rilascio di un apposito documento visibile e identificativo della propria identità e del portatore di interessi particolari per cui lavora,

11 Atti Parlamentari 11 Camera dei Deputati secondo le disposizioni interne di ciascuna amministrazione interessata; c) partecipare alle attività di analisi dell impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge d iniziativa governativa. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo nonché le Autorità indipendenti, limitatamente all attività di regolazione, definiscono con propri provvedimenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1, secondo princìpi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento. ART. 8. (Adempimenti dei decisori pubblici). 1. Il decisore pubblico può instaurare relazioni istituzionali con soggetti iscritti nel Registro, assicurando la massima trasparenza e la partecipazione in condizione di parità dei vari soggetti interessati. 2. Il decisore pubblico garantisce al rappresentante di interessi particolari iscritto nel Registro l accesso ai documenti e alle comunicazioni ove l interesse rappresentato sia pertinente all oggetto dei processi decisionali pubblici in atto. 3. Il decisore pubblico menziona nella relazione illustrativa degli atti normativi nonché nelle premesse agli atti amministrativi le attività di relazioni istituzionali che hanno avuto luogo nel corso del processo decisionale. 4. Il decisore pubblico che ritiene violati il Codice o le disposizioni della presente legge da parte del rappresentante di interessi particolari iscritto nel Registro o che viene contattato da un rappresentante di interessi particolari non iscritto nel Registro ne dà immediata comunicazione

12 Atti Parlamentari 12 Camera dei Deputati all ANAC, la quale è tenuta ad effettuare un apposita verifica. ART. 9. (Condizioni ostative). 1. Non possono essere iscritti nel Registro: a) coloro che godono, in ragione della loro professione o di prerogative speciali a essi attribuite, di accesso privilegiato alle sedi delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni; b) i decisori pubblici, anche nei cinque anni successivi alla cessazione del mandato ovvero dell ufficio ricoperto; c) i giornalisti, i pubblicisti e i professionisti iscritti all Ordine dei giornalisti, salvo che questi ultimi siano autorizzati dal Consiglio nazionale dell Ordine dei giornalisti e che rinuncino a esercitare, anche a titolo gratuito, l attività giornalistica nel periodo in cui risultino iscritti nel Registro; d) i dirigenti di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali, anche nei tre anni successivi alla cessazione dell incarico. ART. 10. (Sanzioni). 1. La violazione degli obblighi previsti dal Codice è punita con la censura o con la sospensione ovvero, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, i rappresentanti di interessi che svolgono nei confronti dei decisori pubblici attività di rappresentanza di interessi particolari senza essere iscritti nel Registro sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, la falsità delle informazioni fornite all atto d iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, il mancato deposito della

13 Atti Parlamentari 13 Camera dei Deputati relazione di cui all articolo 6, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro e con provvedimenti di censura o di sospensione ovvero, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro. La medesima sanzione è comminata al decisore pubblico nei casi di mancata comunicazione di una violazione, ai sensi dell articolo 8, comma I provvedimenti di censura, sospensione e cancellazione dal Registro sono pubblicati per estratto entro trenta giorni dalla data di notificazione nel sito internet istituzionale dell ANAC, nell ambito della sezione dedicata all attività di rappresentanza di interessi particolari, specificando la causa e la data in cui è stata registrata la violazione. Il rappresentante di interessi particolari cancellato non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima di cinque anni dalla data di cancellazione. 5. I provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo sono irrogati con provvedimento motivato dell ANAC e sono pubblicati nel sito internet istituzionale della stessa ANAC, nell ambito della sezione dedicata all attività di rappresentanza di interessi particolari, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. 6. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle disposizioni della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n Le controversie relative all applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell articolo 133, comma 1, lettera l), del codice del processo amministrativo, di cui all allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n ART. 11. (Esclusioni). 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano all attività di rappresen-

14 Atti Parlamentari 14 Camera dei Deputati tanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici e a quella svolta da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell ambito dei processi decisionali che si concludono mediante protocolli di intesa o altri strumenti di concertazione. ART. 12. (Autonomia regionale). 1. Le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali costituiscono princìpi generali dell ordinamento giuridico. ART. 13. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Dall attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. L ANAC provvede agli adempimenti derivanti dall attuazione della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché ai sensi dell articolo 19, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

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