GUIDA ALLA CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE DEGLI EDIFICI

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1 GUIDA ALLA CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE DEGLI EDIFICI GUIDA ANIT DI APPROFONDIMENTO TECNICO Giugno 2017 Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o divulgata senza l autorizzazione scritta di ANIT. ANIT -

2 LE GUIDE ANIT ANIT,, pubblica periodicamente guide e manuali sulle tematiche legate all efficienza energetica e all isolamento acustico degli edifici. Gli argomenti trattati riguardano la legislazione, le norme tecniche di riferimento, le tecnologie costruttive, le indicazioni di posa e molto altro. I SOCI possono scaricare gratuitamente tutti i documenti, costantemente aggiornati, dal sito STRUMENTI PER I SOCI I soci ricevono Costante aggiornamento sulle norme in vigore con le GUIDE ANIT I software ANIT, per calcolare tutti gli aspetti dell efficienza energetica e dell acustica degli edifici Servizio di chiarimento tecnico da parte dello Staff ANIT Abbonamento alla rivista specializzata Neo-Eubios La quota associativa ha un costo di 95 + IVA e validità di 12 mesi. Tutti i diritti sono riservati Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o divulgata senza l autorizzazione scritta di ANIT. I contenuti sono curati dallo Staff e sono aggiornati alla data in copertina. Le informazioni riportate sono da ritenersi comunque indicative ed è sempre necessario riferirsi anche a eventuali documenti ufficiali. Sul sito sono disponibili i testi di legge. Si raccomanda di verificare sul sito l eventuale presenza di versioni più aggiornate di questo documento. 1

3 INDICE 1. PREMESSA CONTABILIZZARE E ISOLARE LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO Introduzione Quadro temporale: cronistoria degli obblighi di legge Gli obblighi del DLgs 102/ La norma UNI Definizioni e classificazioni Composizione del consumo e della spesa Criteri di ripartizione della spesa e modalità di calcolo Procedura di ripartizione della spesa totale Modulistica Esempio di calcolo TESTO DEL DECRETO DLgs 102/14 e s.m.i Art. 2, DLgs 102/14 Estratto delle definizioni Art. 9, comma 5, DLgs 102/14 Contabilizzazione e termoregolazione Art. 16, comma 5-8, DLgs 102/14 Sanzioni MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE (Aprile 2017) Pag.8 e da 23 a 24: integrazione nel testo delle modifiche introdotte dal DL 244/2016 (noto come Milleproroghe). Le modifiche sono riportate in azzurro nel testo della guida. Pagg. da 7 a 11: integrazione nel testo delle FAQ ministeriali pubblicate a giugno 2017 col documento Chiarimenti in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Le FAQ sono riportate in rosso nel testo della guida. 2

4 1. PREMESSA CONTABILIZZARE E ISOLARE Gli obblighi sulla contabilizzazione degli edifici esistenti descritti nel DLgs 102/14 (con le modifiche del DLgs 141/16) sono stati prorogati al 30 giugno 2017 dal DL 244/2016 (decreto Milleproroghe). Entro questa data per ogni edificio esistente con impianto centralizzato dovrà essere possibile suddividere le spese energetiche delle singole utenze sulla base dei consumi misurati. Prima però di addentrarci nell analisi della normativa tecnica, crediamo sia utile una riflessione di carattere generale sul tema della contabilizzazione come strumento per valorizzare il risparmio energetico. A tal fine riportiamo il punto B.8 della norma UNI 10200: È opportuno informare l utente che il proprio impianto munito di contabilizzazione del calore è predisposto per adeguarsi docilmente alle variazioni di fabbisogno di calore del proprio alloggio. Eventuali opere di risparmio energetico che l utente volesse intraprendere (sostituzione dei serramenti, isolamento, ecc.) non sono di alcun pregiudizio per il corretto funzionamento dell impianto condominiale e il risparmio conseguito è tutto e solo a vantaggio dell utente che lo realizza. Gli interventi di isolamento termico su un edificio esistente portano sempre a due vantaggi: una riduzione dei consumi energetici e un aumento del comfort interno percepito. Per gli edifici esistenti con impianto autonomo, questo binomio è facilmente recepito: un intervento di riqualificazione energetica dà vantaggi diretti sulla riduzione della bolletta e migliora le condizioni ambientali interne a vantaggio dell utenza che ha voluto (e pagato) l intervento stesso. A titolo di esempio riportiamo i risultati di un sondaggio condotto da ANIT in collaborazione con RSE (Ricerca Sistema Energetico) su circa 40 edifici esistenti riqualificati energeticamente. Dai questionari compilati dagli utenti emerge un grande incremento del comfort termico lungo tutte le stagioni dell anno e un miglioramento della percezione del benessere acustico rispetto ai rumori esterni. Estratto di un sondaggio ANIT condotto in collaborazione con RSE sul comfort degli edifici riqualificati. 3

5 Per gli edifici con impianto centralizzato, il binomio risparmio energetico + comfort, invece non sempre è percepito. Questo perché, in assenza di un sistema impiantistico adeguato, i benefici economici sono dissolti dall impossibilità di discriminare il risparmio sulle singole unità immobiliari. Grazie alla contabilizzazione questo stallo è superato: anche gli interventi di riqualificazione parziale incidono sui consumi individuali. Gli obblighi del DLgs 102/14 possono quindi essere letti come occasione di valorizzazione degli interventi di riqualificazione energetica già effettuati e come occasione per pensare a nuovi interventi di isolamento termico sulle singole unità in edifici centralizzati. L obiettivo della presente Guida è quello di agevolare l interpretazione e l applicazione dei suddetti obblighi attraverso una schematizzazione dei contenuti legislativi (DLgs 102/14 e il DLgs 141/16) e normativi (UNI 10200:2013). Il testo coordinato dei due decreti è riportato nelle pagine finali della Guida. Nell edilizia a basso consumo l energia in campo è poca. Contabilizzare è invece estremamente utile nell edilizia esistente ad alto consumo. 4

6 2. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 2.1 Introduzione Le regole sulla contabilizzazione e termoregolazione degli edifici sono presenti in diversi dispositivi di legge ormai da molti anni. Negli anni 70 le regole erano disciplinate dalla Legge 373/76, negli anni 90 dalla Legge 10/91 e poi negli anni 2000 dal DLgs 192/05 e s.m.i. di recepimento della Direttiva 2002/91/CE (EPBD) sull efficienza energetica degli edifici. Negli ultimi anni gli obblighi sono stati aggiornati con la pubblicazione del DM 26/6/15 (Decreto requisiti minimi), ma soprattutto grazie al DLgs 102/14 di recepimento della Direttiva 2012/27/UE. Quest ultimo decreto legislativo, aggiornato recentemente dal DLgs 141/16, rappresenta infatti la vera svolta al tema della contabilizzazione, perché introduce obblighi e tempistiche a prescindere dalla presenza di interventi sul patrimonio edilizio esistente. Per sintetizzare il quadro legislativo si possono definire tre livelli di applicazione come mostrato nello schema seguente: obblighi per gli edifici di nuova costruzione obblighi per gli edifici esistenti oggetti di intervento obblighi per gli edifici esistenti anche non soggetti a interventi Applicazione degli obblighi sulla contabilizzazione e termoregolazione Provvedimento legislativo Obblighi per gli edifici di nuova costruzione Obblighi per gli edifici esistenti oggetti di intervento Legge 373/77 Legge 10/91 DLgs 192/05 e s.m.i DM 26/06/15 DLgs 102/14 e DLgs 141/16 Obblighi per gli edifici esistenti anche non soggetti a interventi 2.2 Quadro temporale: cronistoria degli obblighi di legge Di seguito riportiamo la cronistoria dei dispositivi di legge che trattano il tema della contabilizzazione del calore. Pubblicato 7 giu gen set dic 1999 In vigore 8 giu gen set gen 2000 Documento Legge 373/76 Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici. Legge 10/91 Norme per l attuazione del piano energetico in materia di uso razionale di energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. All art. 26 comma 5 richiamo alla possibilità di termoregolare e contabilizzare Direttiva 93/76/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 settembre 1993 intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l efficienza energetica (SAVE). DPR 551/99 Regolamento recante delle modifiche al DPR 412/93 attuativo della Legge 10/91. Art. 5: obbligo alla termoregolazione e contabilizzazione delle singole unità immobiliari di edifici di nuova costruzione 5

7 7 ott feb giu giu ott lug lug lug dic ott feb giu lug 2010 Entro 5 giu lug ott lug dic 2016 DLgs 192/2005 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia. Con questo documento la Repubblica Italiana introduce le nuove disposizioni europee all interno dei regolamenti nazionali. Molti aspetti vengono però demandati a futuri decreti attuativi. DLgs 311/06 Disposizioni correttive ed integrative al DLgs 192/05, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. Il decreto modifica e integra il testo del DLgs 192/05. DPR 59/09 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del DLgs 192/05 concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. Il documento è il primo dei decreti attuativi del DLgs 192/05 che introduce un nuovo quadro di disposizioni obbligatorie in sostituzione alle indicazioni transitorie dell Allegato I del DLgs 192/05. Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell edilizia (refusione). La direttiva aggiorna e integra i contenuti della Direttiva 2002/91/CE (che viene abrogata con effetto dal 1 febbraio 2012) obbligando gli Stati membri ad aggiornare i propri recepimenti nazionali. Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull efficienza energetica. La direttiva affronta diversi temi legati al mondo dell efficienza per il raggiungimento degli obiettivi Per la contabilizzazione e termoregolazione è rilevante l articolo 9 misurazioni DLgs 102/14 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE DM 26/6/15 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (in sostanza attuativo della direttiva 2010/31/UE sulle prestazioni energetiche degli edifici) DLgs 141/16 Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. DL 244/16 Proroga e definizione di termini. Articolo 6, punto 10. Decreto Milleproroghe. Recepimento Dir. europea Dir.europea Dir.europea Recepimento Dir. europea Nota: i testi di legge citati sono disponibili dal sito 6

8 2.3 Gli obblighi del DLgs 102/14 Gli obblighi per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi e la suddivisione delle spese, sono riportati all Art. 9 punto 5 del DLgs 102/14 (con le modifiche del DLgs 141/16). Tali obblighi si riferiscono a una serie di definizioni citate nell Art. 2 del DLgs 102/14 che è bene riportare prima di addentrarsi nell analisi degli stessi: nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese; qq) sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente all utente di regolare la temperatura desiderata, entro limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente; f) condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni; p) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell energia acquistata. (Secondo la FAQ n. 4 di giugno 2017 un edificio con unica proprietà che ha la necessità di ripartire le spese energetiche con più locatari è da considerarsi un edificio polifunzionale). Nello schema seguente è riportato il contenuto dell Art. 9 punto 5, con la descrizione delle diverse tipologie del sistema edificio-impianto. I servizi energetici H, C e W si riferiscono rispettivamente al servizio di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. I requisiti A, B, C e D citati nello schema sono approfonditi nelle pagine seguenti in base ai contenuti di legge. SCHEMA DEGLI OBBLIGHI (DLgs 102/14 con modifiche del DLgs 141/16) Art. 9, comma 5a Tipologia del sistema edificio-impianto Obblighi Edificio o condominio allacciato ad una rete di: di teleriscaldamento di teleraffrescamento Edificio o condominio con fonte centralizzata: di riscaldamento di raffrescamento A,B,C,D Art. 9, comma 5b Tipologia del sistema edificio-impianto Obblighi Edifici polifunzionali alimentati da una fonte di riscaldamento centralizzata o alimentati da una fonte di raffrescamento centralizzata Edifici polifunzionali alimentati da una rete di teleriscaldamento alimentati da una rete di teleraffrescamento B,C,D Pluralità di edifici serviti da sistema di fornitura centralizzata 7

9 DESCRIZIONE DEGLI OBBLIGHI (DLgs 102/14 con modifiche del DLgs 141/16) A Contatori (Art. 9, punto 5a) B Sotto contatori (Art. 9, punto 5b) È obbligatoria l installazione del contatore di fornitura entro il 30 giugno 2017*. * Il Decreto Legge n. 244 /2016 (noto come Milleproroghe), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016 all art. 6 comma 10, ha prorogato al 30 giugno 2017 il termine ultimo per provvedere al suddetto obbligo (precedentemente previsto al 31 dicembre 2016). Dove per contatore di fornitura si intende: i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell'energia consegnata. Il contatore di fornitura può essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di energia della singola unità immobiliare, o condominiale, nel caso in cui misuri l'energia, con l'esclusione di quella elettrica, consumata da una pluralità di unità immobiliari, come nel caso di un condominio o di un edificio polifunzionale Il soggetto che deve adempiere è l esercente l attività di misura. Dove per esercente si intende: t) esercente l'attività di misura del gas naturale: soggetto che eroga l'attività di misura di cui all'articolo 4, comma17 dell Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 11 del 2007, e successive modificazioni Note L obbligo di installazione del contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell edificio o del condominio non prevede deroghe. Sanzione (Art. 16, comma 5) La non ottemperanza all obbligo è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 imputabile all esercente l attività di misura. È obbligatoria l installazione di sotto-contatori per ciascuna unità immobiliare entro il 30 giugno 2017*. * Il Decreto Legge n. 244 /2016 (noto come Milleproroghe), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016 all art. 6 comma 10, ha prorogato al 30 giugno 2017 il termine ultimo per provvedere al suddetto obbligo (precedentemente previsto al 31 dicembre 2016). Dove per sotto-contatore si intende: qq-bis) sotto-contatore: contatore dell'energia, con l'esclusione di quella elettrica, che è posto a valle del contatore di fornitura di una pluralità di unità immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralità di unità immobiliari, ed è atto a misurare l'energia consumata dalla singola unità immobiliare o dal singolo edificio; Il soggetto che deve adempiere è il proprietario dell unità immobiliare Note L obbligo di installazione di contatori individuali è cogente laddove è: tecnicamente possibile efficiente in termini di costo (valutazione che può compiersi in accordo con la norma UNI EN proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali Se vi sono motivi di impossibilità tecnica d installazione o di inefficienza in termini di costi e di sproporzione rispetto ai risparmi potenziali, il progettista o tecnico abilitato, deve documentare tali aspetti in apposita relazione tecnica e decade la sanzione in caso di non installazione. La suddetta relazione secondo al FAQ n. 5 di giugno 2017 può fare riferimento alla UNI EN Inoltre la FAQ n. 12 specifica che l inefficienza in termini di costi deve 8

10 essere fatta con riferimento a tutto il condominio o edificio polifunzionale. La condizione di inefficienza in termini di costi indicata nella legge non può riferirsi ad una singola unità immobiliare e quindi esimere eventualmente tale unità dall installazione dei dispositivi previsti e dalla conseguente suddivisione dei costi secondo i consumi individuali. C Termoregola zione e contabilizzaz ione individuale (Art. 9, punto 5c) D Suddivisione spese e UNI (Art. 9, punto 5d) Sanzione (art. 16 punto 6) La non ottemperanza all obbligo di installazione del sotto-contatore è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 per ciascuna unità immobiliare. Se è presente la relazione tecnica di un progettista o tecnico abilitato che attesta che l installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costo o non proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali non è previsto l obbligo e quindi decade la disposizione sulla sanzione. Se, l uso di sotto-contatori (punto B), è tecnicamente impossibile o non efficiente in termini di costo e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento, si ricorre all installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti. Il soggetto che deve adempiere è il proprietario dell unità immobiliare. Note L obbligo di installazione decade se tale installazione non è efficiente in termini di costo (valutata in accordo con UNI EN 15459). La FAQ n. 12 di giugno 2017 specifica che l inefficienza in termini di costi deve essere fatta con riferimento a tutto il condominio o edificio polifunzionale. La condizione di inefficienza in termini di costi indicata nella legge non può riferirsi ad una singola unità immobiliare e quindi esimere eventualmente tale unità dall installazione dei dispositivi previsti e dalla conseguente suddivisione dei costi secondo i consumi individuali. Sanzione (art. 16 punto 7) La non ottemperanza all obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 per ciascuna unità immobiliare. Se è presente la relazione tecnica di un progettista o tecnico abilitato che attesta che l installazione non è efficiente in termini di costo decade la disposizione sulla sanzione. È obbligatoria la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato. L importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma UNI e successive modifiche e aggiornamenti. Note Se: la norma UNI non è applicabile, o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadrato tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l edificio polifunzionale superiori al 50 %, è possibile suddividere l importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica e ripartire gli importi rimanenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri, o i metri cubi utili o le potenze installate. Su questa possibilità la FAQ n. 1 di giugno 2017 specifica che in tale procedura è indicato un campo di utilizzo dal 70 al 100 % dell importo complessivo e che 9

11 comunque si tratta di una possibilità e non di un obbligo. La FAQ n. 17 invece propone un metodo per valutare se le differenze di fabbisogno sono superiori al 50% attraverso i seguenti passaggi: calcolo del fabbisogno ideale di energia termica utile di due unità immobiliari (si consiglia di iniziare il calcolo dalle due unità che per esposizione e posizione potrebbero avere evidenti differenze di fabbisogni ideali); confronto dei fabbisogni per metro quadro tra le due unità immobiliari suddette e determinazione della relativa differenza. La formula da utilizzarsi è la seguente: Se la differenza suddetta è inferiore al 50%, allora si procederà a valutare il fabbisogno ideale di energia termica utile di altre unità immobiliari al fine di verificare se questa superi il 50 per cento. Per la prima stagione termica successiva all installazione dei dispositivi si può mantenere la suddivisione dei costi in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni descritte sono facoltative nei condomini o negli edifici polifunzionali ove all entrata in vigore del DLgs 141/16 (26/07/2016) si sia già provveduto all installazione di dispositivi di cui al comma 5 e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese. Sanzione La non ottemperanza all obbligo di ripartizione delle spese, è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 imputabile al condominio (art. 16 punto 8). 10

12 3. La norma UNI Per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore è necessaria la conoscenza approfondita della norma tecnica UNI 10200:2015 Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e di acqua calda sanitaria. Infatti tale norma è esplicitamente indicata dal DLgs 102/14 come riferimento per la ripartizione delle spese negli edifici esistenti che hanno un impianto di riscaldamento che serve più di due unità immobiliari (ovvero per i condomini). La norma UNI 10200, revisionata profondamente nel 2013 e ritoccata nel 2015, richiama a sua volta il pacchetto normativo UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici per la valutazione previsionale dei fabbisogni connessi al servizio di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda sanitaria. Quindi, in sintesi, i riferimenti normativi da conoscere per il calcolo e la suddivisione delle spese sono: UNI Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e di acqua calda sanitaria UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell edificio per la climatizzazione estiva e invernale; UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l illuminazione; UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. In questo capitolo presentiamo le logiche della norma UNI e i contenuti per poter capire il livello di approfondimento richiesto nelle varie casistiche previste. Come di consueto però, si richiamano le principali definizioni. La FAQ n. 15 di giugno 2017 ricorda che la UNI non è applicabile nei casi in cui,nell edificio oggetto di analisi sia presente un servizio di climatizzazione estiva centralizzato. Questo perché tale servizio non è compreso nel campo di applicazione della norma. 3.1 Definizioni e classificazioni Consumo involontario: Consumo volontario: Contabilizzazione diretta dell energia termica utile: Contabilizzazione indiretta dell energia termica utile: Contatore di calore: Edificio di tipo condominiale: consumo dovuto alle dispersioni dell impianto (per distribuzione secondaria, accumulo e distribuzione primaria) non riconducibile all azione dei singoli utenti. consumo riconducibile all azione del singolo utente sui sistemi di termoregolazione, al fine di garantire determinate condizioni climatiche in relazione anche alle caratteristiche dell unità immobiliare. determinazione dei consumi volontari di energia termica dei singoli utenti basata sull utilizzo dei contatori di calore. determinazione dei consumi volontari di energia termica dei singoli utenti basta sull utilizzo di ripartitori o di sistemi di ripartizione per la contabilizzazione, per una ragionevole stima (mediante calcolo) del consumo stesso, determinata misurando parametri con elevata correlazione al consumo di energia termica. strumento destinato alla misura dell energia termica che, in un circuito di scambio termico, è assorbita o ceduta da un liquido termovettore edificio in cui più soggetti hanno un diritto di proprietà su un medesimo edificio del quale ciascuno abbia in proprietà esclusiva una o più parti e in modo indiviso con gli altri le parti e i servizi comuni. 11

13 Energia termica: sinonimo di calore. Nelle unità internazionali, in base al principio di equivalenza, si misura in Joule (J). Energia termica utile (U): energia termica resa dalla centrale termica o dalla centrale di interconnessione con il teleriscaldamento all impianto condominiale di Fabbisogno di energia termica utile per ACS della singola unità immobiliare (Q h,acs ): Fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale della singola unità immobiliare (Q h,cl,i ): Impianto dotato di termoregolazione: Ripartitore: Termostato ambiente: Zona termica: distribuzione dell energia termica. quantità di energia termica necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria per la singola unità immobiliare. quantità di energia termica necessaria per la climatizzazione invernale della singola unità immobiliare. impianto dotato di dispositivi in grado di variare l emissione termica dei corpi scaldanti per adattarla alle esigenze dell unità immobiliare per esempio tramite valvole termostatiche, termostati ambiente ed altri dispositivi di regolazione. strumento utilizzato per la contabilizzazione indiretta dell energia termica utile. dispositivo di termoregolazione associato ad ogni zona termica atto a mantenere la temperatura ambiente ad un valore preselezionato con differenziale massimo di 1 C agendo su elettrovalvole. parte dell ambiente climatizzato mantenuto a temperatura uniforme attraverso lo stesso impianto di climatizzazione invernale, raffrescamento o ventilazione. Classificazione possibile degli impianti centralizzati: La norma prevede la seguente classificazione degli impianti centralizzati descrivendone in dettaglio la definizione: impianti sprovvisti di termoregolazione impianti dotati di termoregolazione per il prelievo volontario di energia termica utile da parte dei singoli utenti provvisti di contabilizzazione diretta (5.1.2) dell energia termica utile impianti dotati di termoregolazione per il prelievo volontario di energia termica utile da parte dei singoli utenti provvisti di contabilizzazione indiretta (punto 5.1.3) dell energia termica utile 12

14 3.2 Composizione del consumo e della spesa La norma UNI definisce i criteri di composizione del consumo e delle spese per i servizi di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda sanitaria per rispondere alla richieste del DLgs 102/14 e s.m.i. Di seguito riportiamo la schematizzazione descritta nei punti 6 e 7 della norma. Composizione del consumo totale Q t Il consumo totale di energia termica utile dell edificio (Q t ) si compone del consumo totale per la climatizzazione invernale (Q cli ) e del consumo totale per la produzione di acqua calda sanitaria (Q acs ). A loro volta questi consumi si suddividono in consumi volontari o involontario come indicato nello schema seguente. Figura 1: Composizione del consumo totale Q t secondo il punto 6 della UNI Composizione della spesa totale S t La spesa totale (S t ) è definita dalla somma delle spese per la climatizzazione invernale (S cli ) e per la produzione di acqua calda sanitaria (S acs ). Di seguito lo schema della norma UNI Figura 2: Composizione della spesa totale S t secondo il punto 7 della UNI

15 3.3 Criteri di ripartizione della spesa e modalità di calcolo I criteri di ripartizione della spesa totale per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria sono indicati al punto 8 della UNI e si basano, a seconda del tipo di spesa, su: i consumi delle singole unità per il servizio di climatizzazione invernale (Q ui,cli ) e produzione di acqua calda sanitaria (Q ui,acs ); i millesimi di proprietà (m p ); i millesimi di fabbisogno delle singole unità per la climatizzazione invernale (m Qh,cli ) e produzione di acqua calda sanitari (m Qh,acs ); i millesimi di potenza termica installata delle singole unità immobiliari (m φ ). Nello schema seguente riportiamo le logiche previste dalla norma e a seguire le istruzioni su come effettuare il calcolo per i diversi criteri (fabbisogni e millesimi). Figura 3: Criteri di ripartizione della spesa totale S t secondo il punto 8 della UNI La procedura di ripartizione si basa sul principio generale che si privilegia la misura (diretta o indiretta) rispetto ai calcoli teorici; laddove non si ha misura, si usano valutazioni predittive di fabbisogno energetico in accordo con le norme del pacchetto UNI/TS In generale quindi, le spese collegate al consumo delle singole unità immobiliari sono relazionate all effettivo consumo dell unità, se misurabile, o al loro fabbisogno energetico predittivo se non misurabile. Le spese legate al consumo dei locali ad uso collettivo sono invece suddivise sulla base dei millesimi di proprietà. Infine le spese connesse alla gestione dell impianto e della contabilizzazione e ai consumi non volontari sono riferiti ai millesimi di potenza o di fabbisogno delle singole unità immobiliari. Nelle pagine che seguono, proviamo a richiamare le procedure di calcolo definite dalla norma. 14

16 Consumi delle singole unità per il servizio di climatizzazione invernale e acs (Q ui,cli e Q ui,acs ) Il calcolo è condotto in accordo col punto 11.6 della UNI I consumi delle singole unità per il servizio di climatizzazione invernale (Q ui,cli ) e produzione di acqua calda sanitaria (Q ui,acs ) sono valutati come segue a seconda dai casi. Nel caso si disponga di un contatore di calore: Q L L k Q ui ui, cli 2, cc 1, cc cli con: k cli Qh, cli Q h, cli Qh, acs, acs L2, cc L1, cc kacs con: k acs Qh, acs Q h, cli Qh, acs [1] e [2] [3] e [4] Nel caso si disponga di contatori volumetrici: Qui, acs L2, cv L1, cv mv qp acs f [5] Nel caso si disponga di ripartitori: Qui, cli Q cli Qcc, cli Qsc, cli Qinv cli ur ur Ptub [6], Nel caso di formulazione di un prospetto previsionale o nel caso di assenza di un contatore di calore, di un contatore volumetrico e di ripartitori: Q ui, cli Qh, cli [7] Q ui, acs Qh, acs [8] Dove: L 1,cc L 2,cc k cli k acs Q h,cli Q h,acs è la lettura iniziale del contatore di calore [kwh] è la lettura finale del contatore di calore [kwh] è il coefficiente di ripartizione per la climatizzazione invernale [-]. È pari a 1 qualora il contatore di calore sia asservito solo alla climatizzazione invernale. è il coefficiente di ripartizione per acs [-].È pari a 1 qualora il contatore di calore sia asservito solo al servizio di acs. è il fabbisogno di energia termica utile della singola unità immobiliare per la climatizzazione invernale nel periodo considerato [kwh]. Calcolo effettuato in accordo con l Appendice E della UNI è il fabbisogno di energia termica utile della singola unità immobiliare per acs nel periodo considerato [kwh]. Calcolo effettuato in accordo con l Appendice E della UNI L 1,cv è la lettura iniziale del contatore volumetrico [m 3 ] L 2,cv è la lettura finale del contatore volumetrico [m 3 ] m v è la massa volumica dell acqua, pari a 1000 kg/m 3 q p θ acs θ f Q cli Q cc,cli Q sc,cli Q inv,cli ur è il calore specifico dell acqua a pressione constante, pari a 1, Wh/kg C è la temperatura media dell acqua calda sanitaria nel punto di misura del volume prelevato (tipicamente 48 C) è la temperatura media dell acqua fredda (15 C) è il consumo totale per energia termica utile dell edificio per la climatizzazione invernale [kwh] è il consumo di energia termica utile della singola utenza (unità immobiliare o locale a uso collettivo) dotata di un contatore di calore per la climatizzazione invernale [kwh] è il consumo di energia termica utile della singola utenza (unità immobiliare o locale a uso collettivo) priva di un contatore di calore per la climatizzazione invernale [kwh] è il consumo involontario di energia termica utile per la climatizzazione invernale [kwh]. Calcolo effettuato in accordo col punto della UNI sono le unità di ripartizione della singola utenza [ur]. Sono calcolate come sommatoria dei valori di unità di ripartizione dei singoli corpi scaldanti (definiti dalla differenza tra il valore della lettura iniziale e finale del ripartitore). 15

17 P tub sono le perdite delle tubazioni a vista nei locali nel periodo considerato [kwh]. Questo contributo è da calcolare solo nel caso di presenza di tubi a vista nei locali ed è considerato come un prelievo involontario da attribuire in base all unità immobiliare nella quale è ubicato ciascun tratto di rete. Il calcolo dei fabbisogni Q h,cli e Q h,acs necessari per risolvere le formule precedenti è eseguito in accordo col punto E.7 della norma UNI 10200, ovvero come somma dei rispettivi fabbisogni mensili Q h,cli,m e Q h,acs,m. I fabbisogni mensili a loro volta sono calcolati come: Q P P [9] Q h, cli, m h, id, net, cli, m em, m reg, m Q h, acs, m Qh, id, acs, m Per, m [10] Dove: Q h,id,net,cli,m Q h,id,acs,m P em,m P reg,m P er,m è il fabbisogno mensile ideale netto di energia termica utile della singola utenza per climatizzazione invernale (in accordo con UNI/TS e 2) [kwh] è il fabbisogno mensile ideale di energia termica utile della singola utenza per acs (in accordo con UNI/TS e 2) [kwh] sono le perdite mensili di emissione della singola utenza (in accordo con UNI/TS ) [kwh] sono le perdite mensili di regolazione della singola utenza (in accordo con UNI/TS ) [kwh] sono le perdite mensili di erogazione della singola utenza (in accordo con UNI/TS ) [kwh] Millesimi di proprietà (m p ) I millesimi di proprietà sono riportati nelle tabelle millesimali del condominio e si assume che siano noti e a disposizione dell amministratore del condominio. Le tabelle millesimali traducono in termini matematici i valori delle unità immobiliari di proprietà esclusiva ed esprimono il valore delle singole quote di comproprietà sulle parti comuni dell'intero edificio, ai fini della formazione della volontà dell'organo assembleare e della ripartizione delle spese. Millesimi di fabbisogno di energia termica utile della singola unità immobiliare per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria (m Qh,cli e m Qh,acs ) Il calcolo dei millesimi è condotto in accordo col punto 10 della UNI Sia per la climatizzazione invernale che la produzione di acqua calda sanitaria, i millesimi nascono dal rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile (legato al servizio) della singola unità immobiliare e la sommatoria dei fabbisogni di tutte le unità immobiliari. Il calcolo dei fabbisogni di energia termica utile segue le indicazioni del punto E.7 dell Appendice E della UNI che a sua volta richiama il calcolo dei fabbisogni e delle perdite valutati con UNI/TS parte 1 e 2 come visto nelle formule [9] e [10]. Dove: Q h,cli Σ Q h,cli Q h,acs Q h, cli m Qh, cli 1000 [11] Q h, cli Q h, acs m Qh, acs 1000 [12] Q h, acs è il fabbisogno annuo di energia termica utile della singola unità immobiliare per la climatizzazione invernale [kwh] è la sommatoria dei fabbisogni annui di energia termica utile di tutte le unità immobiliari per la climatizzazione invernale [kwh] è il fabbisogno annuo di energia termica utile della singola unità immobiliare per la produzione di acqua 16

18 calda sanitaria [kwh] Σ Q h,acs è la sommatoria dei fabbisogni annui di energia termica utile di tutte le unità immobiliari per la produzione di acqua calda sanitaria [kwh] Millesimi di potenza termica installata (m φ ) Il calcolo dei millesimi di potenza termica installata della singola unità immobiliare è condotto in accordo col punto 9 della UNI I millesimi nascono dal calcolo della potenza termica installata nella singola unità immobiliare rispetto alla sommatoria delle potenze installate in tutte le unità immobiliari. Questo criterio non valorizza interventi di isolamento termico, a meno che questi non abbiamo comportato una riduzione delle dimensioni e potenze del corpo scaldante. I millesimi di potenza termica installata si calcolano come: Dove: φ ui Σφ ui φ cs ui m 1000 con: ui cs [13] ui è la potenza termica installata nella singola unità immobiliari [W] è la sommatoria delle potenze termiche installate in tutte le unità immobiliari [W] è la potenza termica totale emessa dal singolo corpo scaldante (calcolo che si può eseguire in accordo con l Appendice D della UNI 10200) [W] 17

19 3.4 Procedura di ripartizione della spesa totale La parte finale della norma descrive i passaggi per produrre il calcolo delle spese delle singole unità immobiliari sulla base di quanto descritto. Si riportano i passaggi con la descrizione e il riferimento ai punti della norma. Passaggio Descrizione Riferimento 1 Calcolo dei consumi dei singoli vettori energetici Punto Calcolo dei contributi di energia termica utile dei singoli generatori Punto Calcolo del consumo totale di energia termica utile dell edificio per climatizzazione Punto 11.3 invernale 4 Calcolo della spesa totale per climatizzazione invernale Punto Calcolo dei costi unitari dell energia termica utile Punto Calcolo dei consumi di energia termica utile delle singole unità immobiliari Punto Calcolo dei consumi di energia termica utile dei singoli locali ad uso collettivo Punto Calcolo delle componenti del consumo totale di energia termica utile dell edificio Punto 11.8 per la climatizzazione invernale 9 Calcolo delle componenti della spesa totale per climatizzazione invernale Punto Calcolo delle spese delle unità immobiliari Punto Modulistica Segnaliamo che l Appendice C della norma UNI propone alcuni esempi di modulistica che comprendono: un prospetto a consuntivo o previsionale di ripartizione delle spese, un certificato della potenza termica installata della singola unità immobiliare, un prospetto millesimale riassuntivo, un prospetto riassuntivo delle prestazioni energetiche dell edificio. Tale modulistica, seppur non obbligatoria, offre un riferimento ufficiale per la rendicontazione dei risultati ottenuti. 18

20 3.6 Esempio di calcolo L Appendice F della norma UNI riporta 3 esempi di calcolo di ripartizione della spesa per edifici condominiali. Gli esempi sono descritti passo passo in accordo con le procedure descritte al punto 11. Riportiamo di seguito un nostro esempio costruito sulla falsa riga del primo caso dell Appendice F. L obiettivo è di illustrare i passaggi di calcolo per ottenere la ripartizione della spesa. Descrizione dell edificio Consideriamo un condominio con 4 unità abitative e senza locali ad uso comune e con un impianto centralizzato con contatori di calore per il servizio di riscaldamento e contatori volumetrici per l acqua calda sanitaria. Il calcolo riportato di seguito riguarda il conteggio della ripartizione delle spese per una stagione annuale sulla base dei millesimi di fabbisogno di energia termica utile. Le spese registrate per la manutenzione ordinaria dell impianto per la gestione della contabilizzazione sono ipotizzate rispettivamente pari a 400 e 150. Nello schema sottostante mostriamo i dati relativi alle letture dei contatori. 19

21 Dati noti Dati generali Spesa totale per la conduzione e manutenzione S cm [ ] 400 ordinaria Spesa totale per la gestione del servizio di S cr [ ] 150 contabilizzazione Fabbisogno annuo di energia termica utile Q h,cli [kwh] dell edificio per la climatiz. invernale Fabbisogno annuo di energia termica utile Q h,acs [kwh] dell edificio per acs Generatore Lettura iniziale del contatore di calore L 1,cc [kwh] 0 Lettura finale del contatore di calore L 2,cc [kwh] Q' gn,cli [kwh] Vettori energetici Unità immobiliari Fabbisogno di energia termica utile applicato al generatore per climatizzazione invernale nel periodo considerato Fabbisogno di energia termica utile applicato al generatore per acs nel periodo considerato Q' gn,acs [kwh] Contatore gas Contatore elettr. Lettura iniziale del contatore L 1,ct [m 3 ] 0 [kwh] 0 Lettura finale del contatore L 2,ct [m 3 ] 5900 [kwh] 403 Fabbisogno di climatizzazione invernale nel Q' ve,cli [m 3 ] 4221 [kwh] 281 periodo considerato Fabbisogno per acs nel periodo considerato Q' ve,acs [m 3 ] 1803 [kwh] 125 Costo unitario del vettore energetico c ve [ /m 3 ] 0,67 [ /kwh] 0,28 unità 1 unità 2 unità 3 unità 4 Millesimi di fabbisogno di energia termica utile m Qh,cli [-] per la climatizzazione invernale Millesimi di fabbisogno di energia termica utile m Qh,acs [-] per acs Lettura iniziale del contatore di calore L 1,cc [kwh] Lettura finale del contatore di calore L 2,cc [kwh] Lettura iniziale del contatore volumetrico L 1,cv [m 3 ] Lettura finale del contatore volumetrico L 2,cv [m 3 ] Calcolo dei consumi dei singoli vettori energetici vettore gas vettore en. elettrica Coef. di ripartizione per k cli = Q ve,cli / (Q ve,cli + Q ve,acs ) [-] 0,70 [-] 0,69 climatizzazione invernale Coef. di ripartizione per acs k acs = Q ve,acs / (Q ve,cli + Q ve,acs ) [-] 0,30 [-] 0,31 Consumo per climatizzazione Q ve,cli = (L 2,ct - L 1,ct ) x k cli [m 3 ] 4134,11 [kwh] 278,92 invernale Consumo per acs Q ve,acs = (L 2,ct - L 1,ct ) x k acs [m 3 ] 1765,89 [kwh] 124,08 Calcolo dei contributi di energia termica del generatore Coef. di ripartizione per k cli = Q gn,cli / (Q gn,cli + Q gn,acs ) [-] climatizzazione invernale 0,70 Coef. di ripartizione per acs k acs = Q gn,acs / (Q gn,cli + Q gn,acs ) [-] 0,30 Contributo di energia termica Q gn,cli = (L 2,cc - L 1,cc ) x k cli [kwh] utile per climatiz.invernale 40087,35 Contributo di energia termica Q gn,acs = (L 2,cc - L 1,cc ) x k acs [kwh] utile per acs 17412,65 Calcolo del consumo totale di energia termica utile Consumo totale di en. termica utile dell edificio per climatiz.inv. Consumo totale di en. termica utile dell edificio per acs Consumo totale di en. termica utile dell edificio Q cli = Q gn,cli [kwh] 40087,35 Q acs = Q gn,acs [kwh] 17412,65 Q t = Q cli + Q acs [kwh]

22 Calcolo della spesa totale Spesa energetica per climatiz.inv. S e,cli = (c ve,1 x Q ve,cli,1 ) + (c ve,2 x Q ve,cli,2 ) [ ] 2847,95 Spesa energetica per acs S e,acs = (c ve,1 x Q ve,acs,1 ) + (c ve,2 x Q ve,acs,2 ) [ ] 1217,89 Coef. di ripartizione per k cli = Q h,cli / (Q h,cli + Q h,acs ) [-] 0,70 climatizzazione invernale Coef. di ripartizione per acs k acs = Q h,acs / (Q h,cli + Q h,acs ) [-] 0,30 Spesa per conduzione e S cm,cli = S cm x k cli [ ] 278,87 manutenzione ordinaria dell impianto termico centralizzato per cimatiz. inv Spesa per conduzione e S cm,acs = S cm x k acs [ ] 121,13 manutenzione ordinaria dell impianto termico centralizzato per acs Spesa per la gestione del servizio S cr,cli = S cr x k cli [ ] 104,58 di contabiliz. dell energia termica utile per climatizzazione invernale Spesa per la gestione del servizio S cr,acs = S cr x k acs [ ] 45,42 di contabiliz. dell energia termica utile per acs Spesa totale per climatiz. Inv. S cli = S e,cli + S cm,cli + S cr,cli [ ] 3231,40 Spesa totale per acs S acs = S e,acs + S cm,acs + S cr,acs [ ] 1384,44 Spesa totale S t = S cli + S acs [ ] 4615,84 Calcolo dei costi unitari dell'energia termica utile Costo unitario dell energia termica utile per climatiz. inv. Costo unitario dell energia termica utile per acs c cli = S e,cli / Q cli [ /kwh] 0,071 c acs = S e,acs / Q acs [ /kwh] 0,070 Calcolo dei consumi di energia termica utile delle singole unità Consumo di energia termica utile per climatiz. Invernale Consumo di energia termica utile per acs unità 1 unità 2 unità 3 unità 4 Q ui,cli = L 2,cc L 1,cc [kwh] 8500, , , ,00 Q ui,acs =(L 2,cv L 1,cv ) x c p x m v x (θ acs θ f ) [kwh] 3451, , , ,79 Calcolo dei componenti del consumo totale e della spesa totale Consumo totale di energia termica utile delle unità immobiliari per climatiz. inver. Consumo totale di energia termica utile delle unità immobiliari per acs Consumo involontario di energia termica utile per climatiz. invern. Consumo involontario di energia termica utile per acs Spesa totale per il consumo di energia termica utile delle unità immobiliari per climatiz. invern. Spesa totale per il consumo di energia termica utile delle unità immobiliari per acs Spesa totale per potenza termica installata per climatiz. invern. Spesa totale per potenza termica installata per acs Q ui,cli,t = Σ Q ui,cli [kwh] 34300,00 Q ui,acs,t = Σ Q ui,acs [kwh] 15721,86 Q inv,cli = Q cli Q ui,cli,t [kwh] 5787,35 Q inv,acs = Q acs Q ui,acs,t [kwh] 1690,79 S ui,cli = c cli x Q ui,cli,t [ ] 2436,80 S ui,acs = c acs x Q ui,acs,t [ ] 1099,63 S p,cli = (c cli x Q inv,cli ) + S cm,cli + S cr,cli [ ] 794,60 S p,acs = (c acs x Q inv,acs ) + S cm,acs + S cr,acs [ ] 284,81 21

23 Calcolo delle spese per le singole unità unità 1 unità 2 unità 3 unità 4 Spesa per il consumo di energia s ui,cli = c cli x Q ui,cli [ ] 603,87 674,92 589,66 568,35 termica utile per climatiz. invern. Spesa per il consumo di energia termica utile per acs s ui,acs = c acs x Q ui,acs [ ] 241,38 295,02 254,79 308,43 Spesa per potenza termica s p,cli = S p,cli x (m Qh,cli / 1000) [ ] 182,76 182,76 214,54 214,54 installata per climatiz. invern Spesa per potenza termica s p,acs = S p,acs x (m Qh,acs / 1000) [ ] 71,20 71,20 71,20 71,20 installata per acs Spesa totale per climatiz. invern. s cli = s ui,cli + s p,cli [ ] 786,63 857,67 804,20 782,89 Spesa totale per acs s acs = s ui,acs + s p,acs [ ] 312,59 366,23 326,00 379,64 Spesa totale s t = s cli + s acs [ ] 1099, , , ,53 22

24 4. TESTO DEL DECRETO DLgs 102/14 e s.m.i. Riportiamo i passaggi chiave del DLgs 102/14 coordinati con le modifiche dell art. 2 del DLgs 141/16 (in verde) e la proroga al 30 giugno 2017 prevista dal DL 244/16 (in azzurro). Sul sito ANIT è possibile scaricare i testi originali e completi. Art. 2, DLgs 102/14 Estratto delle definizioni [ ] b-bis) audit energetico o diagnosi energetica: procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati; f) condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni; i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misure dell energia consegnata dal fornitore del servizio; l) contatore divisionale o individuale: apparecchiatura di misura del consumo di energia del singolo cliente finale; i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell'energia consegnata. Il contatore di fornitura può essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di energia della singola unità immobiliare, o condominiale, nel caso in cui misuri l'energia, con l'esclusione di quella elettrica, consumata da una pluralità di unità immobiliari, come nel caso di un condominio o di un edificio polifunzionale; p) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell energia acquistata; gg) rete di teleriscaldamento e tele raffreddamento: sistema di trasporto dell energia termica, realizzato prevalentemente sul suolo pubblico, finalizzato a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria; t) esercente l'attività di misura del gas naturale: soggetto che eroga l'attività di misura di cui all'articolo 4, comma17 della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 11 del 2007, e successive modificazioni; gg) nn) pp) qq) rete di teleriscaldamento e tele raffreddamento (o teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese; sistema di misura intelligente: un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica; sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente all utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente; «qq-bis) sotto-contatore: contatore dell'energia, con l'esclusione di quella elettrica, che è posto a valle del contatore di fornitura di una pluralità di unità immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralità di unità immobiliari, ed è atto a misurare l'energia consumata dalla singola unità immobiliare o dal singolo edificio; 23

25 Art. 9, comma 5, DLgs 102/14 Contabilizzazione e termoregolazione [ ] 5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale delle medesime: a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, é obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura; a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro il 31 dicembre giugno 2017, l'installazione, a cura degli esercenti l'attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio; b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, é obbligatoria l'installazione entro 31 dicembre giugno 2017 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali, a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato; c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato; c) nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459; 24

26 d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI e successivi aggiornamenti. É fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o tele raffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese. Art. 16, comma 5-8, DLgs 102/14 Sanzioni [ ] 5. L'impresa di fornitura del servizio di energia termica tramite teleriscaldamento o teleraffrescamento o tramite un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici L'esercente l'attività di misura che non ottempera agli obblighi di installazione di contatori individuali di fornitura di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), entro il termine ivi previsto, é soggetta soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. 6. L'impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale che, richiesta dal cliente finale che ha la disponibilità dell'unità immobiliare, nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), non installa, entro il termine ivi previsto, un contatore individuale di cui alla predetta lettera b), é soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione del contatore individuale non é tecnicamente possibile o non é efficiente in termini di costi o non é proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali. 6. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario dell'unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali. 25

27 7. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno dell'unità immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non é efficiente in termini di costi. 7. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il proprietario dell'unità immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno dell'unità immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi. 8. É soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal tele raffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 5 lettera d). 8. Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro. 26

28 ANIT,, ha tra gli obiettivi generali la diffusione, la promozione e lo sviluppo dell'isolamento termico ed acustico nell'edilizia e nell'industria come mezzo per salvaguardare l'ambiente e il benessere delle persone. ANIT diffonde la corretta informazione sull'isolamento termico e acustico degli edifici promuove la normativa legislativa e tecnica raccoglie, verifica e diffonde le informazioni scientifiche relative all'isolamento termico ed acustico promuove ricerche e studi di carattere tecnico, normativo, economico e di mercato. I soci ANIT si dividono nelle categorie SOCI INDIVIDUALI: Professionisti e studi di progettazione SOCI AZIENDA: Produttori di materiali e sistemi per l isolamento termico e acustico SOCI ONORARI: Enti pubblici e privati, Università e Scuole Edili, Ordini e Collegi professionali STRUMENTI PER I SOCI I soci individuali ricevono Costante aggiornamento sulle norme in vigore con le GUIDE ANIT I software ANIT, per calcolare tutti gli aspetti dell efficienza energetica e dell acustica degli edifici Servizio di chiarimento tecnico da parte dello Staff ANIT Abbonamento alla rivista specializzata Neo-Eubios La quota associativa ha un costo di 95 + IVA e validità di 12 mesi Per informazioni info@anit.it Tel ANIT - Via Lanzone Milano

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