REGOLAMENTO ASSOCIATIVO
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- Antonina Benedetti
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1 REGOLAMENTO ASSOCIATIVO Con delibera di Consiglio Generale del 15 gennaio 2018, anche a seguito delle modifiche statutarie introdotte dall Assemblea in sede straordinaria il 20 giugno 2016, viene approvato il seguente regolamento associativo che riunisce, con finalità compilative, più previgenti regolamenti in materia di ammissione soci, articolazioni associative, riunioni in collegamento audio video e utilizzo dei segni distintivi dell Associazione, che risultano abrogati. 1
2 SOMMARIO Regolamento associativo per l ammissione dei soci, l attribuzione dei voti, le articolazioni associative, le riunioni con collegamento audio video, l utilizzo dei segni distintivi dell Associazione. Titolo primo Ammissione dei Soci Art. 1 Ammissione dei Soci pag. 4 Art. 2 Individuazione della categoria di socio pag. 4 Art. 3 Verifica della sussistenza dei requisiti pag. 4 Titolo secondo Attribuzione dei voti Art. 4 Attribuzione dei voti pag. 4 Art. 5 Assegnazione dei rappresentanti aggiuntivi in Consiglio Generale pag. 5 Titolo terzo Articolazioni: istituzione, scopi, composizione e funzionamento Art. 6 Istituzione pag. 5 Art. 7 Scopi e attività pag. 5 Art. 8 Composizione pag. 6 Art. 9 Assemblee delle sezioni e dei raggruppamenti pag. 7 Art. 10 Consigli e comitato pag. 7 Art. 11 Presidenti pag. 8 Art. 12 Vicepresidente/i pag. 8 Art. 13 Cariche: efficacia, durata del mandato, sostituzioni pag. 8 Titolo quarto Riunioni con collegamento audio video Art. 14 Riunioni con collegamento audio video pag. 9 Titolo quinto Utilizzo dei segni distintivi e denominazioni dell Associazione Art. 15 Norma generale pag. 9 Art. 16 Rilascio dell autorizzazione pag. 9 Art. 17 Marchio da riprodurre pag. 9 Art. 18 Condizioni di utilizzo pag. 9 Art. 19 Sanzioni pag. 10 2
3 Regolamento associativo del Gruppo Giovani Imprenditori Art. 1 Costituzione pag. 11 Art. 2 Scopi pag. 11 Art. 3 Attività pag. 11 Art. 4 Codice Etico e Carta dei Valori pag. 11 Art. 5 Requisiti per l appartenenza pag. 12 Art. 6 Modalità di ammissione pag. 12 Art. 7 Quota associativa pag. 12 Art. 8 Cessazione dell appartenenza pag. 12 Art. 9 Elencazione degli Organi pag. 13 Art. 10 Convocazione e validità dell Assemblea pag. 13 Art. 11 Attribuzioni dell Assemblea pag. 13 Art. 12 Modalità di votazione in Assemblea pag. 13 Art. 13 Composizione del Consiglio Direttivo pag. 14 Art. 14 Modalità di candidatura in Consiglio Direttivo pag. 14 Art. 15 Norme per l elezione del Consiglio Direttivo pag. 14 Art. 16 Convocazione e validità delle riunioni del Consiglio Direttivo pag. 14 Art. 17 Attribuzioni del Consiglio Direttivo pag. 15 Art. 18 Dimissioni e decadenza dei Consiglieri pag. 15 Art. 19 Rinvio al Collegio dei Probiviri pag. 15 Art. 20 Modalità di elezione e durata in carica del Presidente pag. 15 Art. 21 Presidente pag. 16 Art. 22 Vice Presidenti pag. 17 Art. 23 Disposizioni generali sulle cariche e incompatibilità pag. 17 Art. 24 Segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori pag. 17 Art. 25 Tesoriere pag. 17 Art. 26 Scioglimento del Gruppo Giovani Imprenditori pag. 17 Art. 27 Modifiche del Regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori pag. 18 Art. 28 Rinvio allo Statuto di Confindustria Vicenza e controversie pag. 18 Art. 29 Disposizione transitoria pag. 18 3
4 REGOLAMENTI ASSOCIATIVI Titolo primo Ammissione dei soci Art. 1 Ammissione dei soci 1. I soci sono ammessi dal Consiglio di Presidenza nel rispetto delle procedure dallo stesso approvate previa acquisizione per i soci effettivi e i soci ordinari di territorio del parere non vincolante del Consiglio della sezione nella quale l impresa viene inquadrata sulla base dell attività prevalente attestata dalla Camera di Commercio. 2. Su istanza dell impresa e per giustificati motivi il Consiglio di Presidenza può deliberare l inquadramento in una sezione diversa. 3. L impresa che per l oggetto della propria attività ha interesse a partecipare anche alle iniziative realizzate da altre sezioni, può chiedere di essere inquadrata anche in quest ultima nel rispetto di quanto previsto dalla delibera contributiva. 4. Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3 deve in ogni caso essere acquisito il parere non vincolante dei Consigli di sezione interessati. Art. 2 Individuazione della categoria di socio 1. In sede di ammissione il Consiglio di Presidenza individua la categoria di socio alla quale appartiene l impresa richiedente mediante attribuzione della qualifica di socio effettivo, di socio ordinario di territorio o di socio aggregato, in applicazione delle disposizioni dell art. 3 dello Statuto. Art. 3 Verifica della sussistenza dei requisiti 1. I requisiti accertati per l ammissione all Associazione e per l attribuzione della specifica categoria di socio devono permanere nel corso del rapporto associativo. 2. La modifica dei requisiti che determini l inquadramento in una diversa categoria di socio deve essere tempestivamente comunicata dal Socio e accertata, anche d ufficio, con delibera del Consiglio di Presidenza. Titolo secondo Attribuzione dei voti Art. 4 Attribuzione dei voti 1. L attribuzione dei voti spettanti ai soci in seno all Assemblea ed a quelle delle sezioni merceologiche e dei raggruppamenti territoriali avviene sulla base del contributo, di competenza dell anno precedente, che risulta effettivamente versato al momento della convocazione dell Assemblea stessa come certificato dal ruolo voti prodotto dagli uffici al 31 marzo di ciascun anno. Il ruolo ha valore fino al 31 marzo dell anno seguente ed è calcolato sul contributo, di competenza dell anno precedente, versato fino a quel momento. 2. Detto contributo si conteggia su quanto effettivamente riscosso escludendo gli eventuali contributi integrativi di sezione, di Associazione o Federazione di settore e di competenza di altre territoriali. Il contributo è calcolato sulla base della documentazione che le imprese forniscono, secondo le indicazioni contenute nella delibera annualmente assunta dall Assemblea ai sensi di quanto disposto dall art. 8, comma 11, lett. e) dello Statuto. 4
5 3. Alle imprese neo iscritte per le quali sia completato l iter di ammissione, non sussistendo contributo per l anno precedente, viene attribuito un solo voto. 4. Qualora un impresa socia risultasse inquadrata in più sezioni o più raggruppamenti, in questo caso per la presenza di diverse unità locali nel territorio provinciale, i voti per le assemblee di queste articolazioni saranno attribuiti secondo i seguenti criteri: per le sezioni: sulla base del contributo effettivamente versato per ciascuna sezione, secondo quanto previsto dal precedente comma 2; per i raggruppamenti: suddividendo l intero contributo effettivamente versato, secondo quanto previsto dal precedente comma 2, in proporzione al numero dei dipendenti in carico in ciascuna delle unità locali ubicate nei diversi raggruppamenti, come dichiarati in sede di presentazione dei documenti richiesti per il conteggio contributivo, e utilizzati per la delibera contributiva annuale. In ogni caso viene garantito comunque almeno un voto per ciascun raggruppamento nel quale è presente un unità locale. 5. Per la votazione dei consiglieri di raggruppamento viene assegnata a ciascuna impresa socia un solo voto. Art. 5 Assegnazione dei rappresentanti aggiuntivi in Consiglio Generale. 1. Al fine del computo dei rappresentanti aggiuntivi di Consiglio Generale, il conteggio del gettito contributivo suddiviso per sezione viene elaborato con riferimento al ruolo voti di cui al precedente art. 4, comma Fatto 100 il totale complessivo del gettito delle sezioni, si attribuirà: 1 rappresentante per le sezioni merceologiche le cui imprese danno un gettito contributivo superiore al 4% e fino all'8% del totale complessivo; 2 rappresentanti dall'8,01% fino al 16%; 1 rappresentante in più per ogni ulteriore 8% o frazione. 3. La nomina degli eventuali rappresentanti, che a norma dell art. 9, comma 1 lett. b), punto ii. dello statuto e del precedente comma 2 si aggiungono al presidente della sezione nel comporre il Consiglio Generale dell Associazione, compete al consiglio di sezione che li elegge, congiuntamente al presidente della sezione, nella prima votazione successiva all assemblea elettiva. 4. I rappresentanti di cui al precedente comma 3 durano in carica 4 anni e scadono congiuntamente al presidente di sezione. Titolo terzo Articolazioni: istituzione, scopi, composizione e funzionamento Art. 6 Istituzione 1. Per l istituzione di una sezione merceologica devono comunque sussistere i seguenti parametri minimi: 1% delle imprese votanti nell'assemblea; 1% del gettito contributivo effettivamente introitato da tutte le sezioni aventi rappresentanza in Consiglio Generale; 1% dei voti dell'assemblea. 2. L assegnazione dei consiglieri nei raggruppamenti territoriali dovrà avvenire considerando che ogni comune o aggregato di comuni avrà un consigliere ogni 25 imprese o multiplo intero, garantendo comunque sia almeno un rappresentante per ciascun aggregato e ciascun ambito non può avere più di quattro consiglieri. Per ciascun raggruppamento il Consiglio di Presidenza individua il numero e la composizione degli aggregati. Art. 7 Scopi e attività 5
6 1. Le attività delle articolazioni, specificate a titolo esemplificativo nei commi seguenti, devono attenere agli scopi che lo Statuto loro attribuisce e devono sempre essere svolte in coordinamento con e secondo le indicazioni espresse dagli organi statutari. 2. I raggruppamenti territoriali, in particolare, provvedono a: a) raccogliere ed armonizzare le problematiche legate al territorio di competenza; b) definire le soluzioni da proporre e le azioni da svolgere a livello territoriale; c) tenere stretti contatti con gli enti pubblici ed amministrativi del territorio e rappresentare a questi le istanze e le proposte come sopra elaborate; d) promuovere l'utilizzo dei servizi e la partecipazione delle aziende del territorio alla vita associativa; e) promuovere la conoscenza dell'associazione e l'iscrizione alla stessa. 3. I rapporti con gli enti ed uffici ubicati nel comune di Vicenza sono tenuti dal Presidente dell Associazione che, in conformità alle previsioni statutarie, potrà di volta in volta delegarne la competenza al raggruppamento Est Vicentino. 4. Le Sezioni merceologiche, in particolare, provvedono a: a) sviluppare lo spirito di solidarietà fra le imprese che la compongono; b) rappresentare la posizione e le esigenze di queste ultime negli organi statutari dell'associazione e nelle istanze regionali e nazionali in cui si articola il sistema di rappresentanza delle imprese, con particolare riferimento alle corrispondenti Associazioni o Federazioni di settore; c) designare propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali e negli organismi addetti alla contrattazione collettiva del settore; d) proporre al Presidente dell'associazione le designazioni negli enti esterni di specifico interesse della merceologica, nonché i propri rappresentanti che dovranno affiancare quelli di altre categorie ai fini della trattazione dei problemi di interesse di più settori; e) promuovere e coadiuvare l'attività delle imprese del settore in ordine a problemi sindacali, sociali, tecnici, economici, amministrativi, giuridici e tributari; f) promuovere la formazione del personale, enti e scuole professionali di settore, anche al fine dell'elevazione morale, culturale e del benessere dei dipendenti; g) sollecitare, promuovere ed agevolare tra le imprese l'accesso al mercato e la formazione di consorzi e di altri idonei organismi; h) compiere in genere tutti gli atti che valgano a raggiungere i fini della sezione. 5. Il Comitato Piccola Impresa, in particolare, provvede a: a) raccogliere, tramite il rappresentante dalle sezioni merceologiche, le specifiche istanze delle piccole imprese per darne rilevanza in seno agli Organi statutari; b) rappresentare le istanze delle piccole imprese nelle sedi regionali e nazionali della piccola industria. 6. Le attività del Gruppo Giovani Imprenditori sono individuate dall apposito regolamento. Art. 8 Composizione 1. Le articolazioni interne sono così composte: a) le sezioni merceologiche: delle imprese associate che esercitano medesima o analoga attività, come individuata con la procedura prevista per l ammissione ai sensi dell art. 1, comma 1 del presente regolamento, secondo quanto indicato negli artt. 9 e 16 dello Statuto; b) i raggruppamenti territoriali: delle imprese associate che svolgono attività d impresa nei comuni di una determinata zona della provincia, come individuata secondo quanto previsto agli artt. 9 e 15 dello Statuto; in deroga a detta disposizione qualora un'impresa ubicata ai limiti del comune o del raggruppamento, manifesti interessi specifici nel comune e/o raggruppamento contermine, può chiedere di essere inserita nel comune e/o nel raggruppamento limitrofo anziché in quello di ubicazione; la decisione è assunta con delibera del Consiglio di Presidenza; c) il Comitato Piccola Impresa: dai rappresentanti nominati dalle sezioni merceologiche secondo le disposizioni dell art. 17 dello Statuto; 6
7 d) il Gruppo Giovani Imprenditori: da tutti i soggetti aventi le caratteristiche individuate con lo specifico regolamento. Art. 9 Assemblee delle sezioni e dei raggruppamenti 1. Le assemblee delle sezioni e dei raggruppamenti provvedono ogni quattro anni all elezione dei rispettivi consigli. La verifica della nomina compete al Collegio Speciale dei Probiviri 2. La procedura per tale nomina deve essere completata entro il 30 giugno dell anno solare di scadenza dei rispettivi mandati. 3. All assemblea della sezione merceologica compete: a) nominare ogni quattro anni i componenti del consiglio di sezione, fissandone il numero anche in modo da favorire la presenza in consiglio di rappresentanti di tutti i gruppi merceologici nei quali fosse eventualmente organizzata la sezione, in misura non inferiore a 5 e non superiore a 12; b) esprimere pareri e deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti il comparto merceologico di appartenenza e gli interessi delle imprese che ne fanno parte; c) esaminare e deliberare su tutte le questioni ad essa sottoposte dal proprio presidente e dagli organi dell'associazione; d) deliberare, su proposta del consiglio di sezione che andrà ratificata dall Assemblea dell'associazione, l'introduzione di contributi addizionali diretti a finanziare attività di specifico interesse delle imprese aderenti alla sezione, con la maggioranza del 50%+1 dei voti assembleari della sezione. 4. All assemblea dei raggruppamenti territoriali compete: a) eleggere il presidente tra i candidati proposti dal Consiglio, fino ad un massimo di tre nominativi e individuati tra i consiglieri stessi; b) esaminare e deliberare su tutte le questioni ad essa sottoposte dal proprio presidente e dagli organi dell'associazione; c) deliberare, su proposta del consiglio di raggruppamento, che andrà ratificata dal dall Assemblea dell'associazione, l'introduzione di contributi addizionali diretti a finanziare attività di specifico interesse delle imprese aderenti al raggruppamento, con la maggioranza del 50%+1 dei voti assembleari del raggruppamento. Art. 10 Consigli e comitato 1. Il consiglio delle sezioni merceologiche si compone del presidente, di un vicepresidente e di un numero di consiglieri definito secondo quanto indicato al precedente art. 9, comma 3, lett a). 2. Spetta al consiglio della sezione: a) nominare, tra i suoi componenti, il presidente e, su indicazione di questo, uno o due vicepresidente/i, gli eventuali rappresentanti aggiuntivi ai sensi del precedente art. 5, comma 3, nonché i rappresentanti di sezione nel Comitato Piccola Impresa di cui al precedente art. 8, comma 1 lett. c); b) esprimere il proprio parere su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame. 3. Il consiglio del raggruppamento è eletto, con votazioni per corrispondenza, dalle imprese ubicate nei rispettivi ambiti di rappresentanza comunale o di aggregato. 4. Spetta al consiglio di raggruppamento: a) individuare fino a tre nominativi da proporre all assemblea per l elezione del presidente di raggruppamento; b) eleggere tra i consiglieri, su indicazione del presidente, un vicepresidente; c) esprimere il proprio parere su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame. 5. Il Comitato Piccola Impresa si compone di tutti i rappresentanti delle sezioni merceologiche eletti a norma dell art. 17 dello Statuto. 6. Spetta al Comitato Piccola Impresa nominare il presidente e, su indicazione di questo, il vicepresidente. 7
8 Art. 11 Presidenti 1. I presidenti delle articolazioni sovrintendono alle rispettive assemblee e consigli o comitato. 2. Il presidente uscente è componente di diritto del consiglio o comitato per il primo mandato successivo alla sua sostituzione e si aggiunge al numero dei consiglieri. 3. I presidenti vengono nominati: per le sezioni merceologiche: dal consiglio di sezione; per i raggruppamenti: dall assemblea delle imprese socie ubicate nei rispettivi territori; per il Comitato Piccola Impresa: dal Comitato stesso; per il Gruppo Giovani Imprenditori: secondo quanto definito dall apposito regolamento. 4. Dette nomine devono avvenire: a) per le sezioni ed il Comitato Piccola Impresa congiuntamente alla nomina del vicepresidente e degli eventuali rappresentanti aggiuntivi di cui al precedente art. 5, entro 60 giorni dalla nomina del consiglio o dalla completa individuazione dei componenti il Comitato Piccola Impresa; b) per i raggruppamenti, il presidente viene eletto dall assemblea dei soci, da convocare entro 60 giorni dall avvenuta proclamazione del consiglio, e il/i vicepresidente/i nella prima riunione di consiglio successiva all elezione del presidente; c) per il Gruppo Giovani Imprenditori valgono le disposizioni dell apposito regolamento. Art. 12 Vicepresidente/i 1. Ogni consiglio nomina uno o due vicepresidenti, salvo quanto previsto per il Gruppo Giovani Imprenditori. 2. Compete al presidente proporre il nominativo del/i vicepresidente/i. Art. 13 Cariche: efficacia, durata del mandato, sostituzioni 1. Tutte le cariche vengono proclamate nel momento del relativo scrutinio e divengono efficaci dopo la verifica del Collegio Speciale dei Probiviri, che si pronuncia entro 10 giorni dallo scrutinio. Il silenzio del Collegio vale quale verifica positiva. 2. I consiglieri uscenti, pertanto, rimangono in carica sino allo scrutinio di cui al comma precedente. 3. I mandati delle cariche relative alle articolazioni durano 4 anni, salvo quanto previsto dal regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori. 4. Il presidente può ricoprire l incarico per non più di due mandati e non consecutivi. Il vicepresidente, invece, può ricoprire detta carica per non più di due mandati consecutivi e, trascorso un mandato, può essere rieletto per ulteriori mandati. 5. La carica di componente il consiglio o comitato può essere ricoperta senza limite. 6. Qualora un consigliere, durante il mandato, venga a mancare o non sia più in grado di esercitare la propria funzione o perda i requisiti di rappresentante dell impresa socia per la quale è stato nominato o venga a cessare il rapporto associativo per l impresa da esso rappresentata, viene sostituito dal primo dei non eletti o, se necessario, mediante cooptazione fra i soci che compongono l articolazione. 7. In caso di sostituzione in corso di mandato, per qualunque ragione, il sostituto permane in carica sino alla scadenza originale del mandato. 8. Le cariche nelle articolazioni sono collegate all impresa rappresentata in sede di nomina e appartenente alla relativa articolazione, così come dichiarata dall interessato al momento della votazione. Per le sezioni e i raggruppamenti l'eventuale diverso inquadramento organizzativo dell impresa rappresentata, che intervenisse in corso di mandato, comporta altresì la decadenza dalla carica. 8
9 Titolo quarto Riunioni con collegamento audio video Art. 14 Riunioni con collegamento audio video 1. Qualora si procedesse alla convocazione di riunioni in più luoghi distinti che comunque garantiscano la possibilità di interazione audio o audio e video tra i locali adibiti a sede degli incontri, la convocazione deve avvenire specificando tutte le sedi nelle quali possono presentarsi i convenuti. 2. In caso di assemblee elettive, al momento dell'accesso alla sala i soci saranno registrati con mezzi atti a evitare la presenza e la consegna delle schede di voto contemporaneamente a più rappresentanti della stessa impresa associata eventualmente presenti in luoghi distinti. La verifica della regolarità di tale presenza può essere assegnata dal convocante a chi ritiene idoneo, purché di tale compito sia data notorietà con la lettera di convocazione. 3. Le procedure di voto dovranno in ogni caso rispettare le regole generali stabilite dallo Statuto o con i regolamenti. Titolo quinto Utilizzo dei segni distintivi e denominazioni dell'associazione Art. 15 Norma generale 1. Le imprese associate possono essere autorizzate ad esporre il marchio di Confindustria Vicenza con le modalità ed alle condizioni precisate nei seguenti articoli. Art. 16 Rilascio dell autorizzazione 1. L autorizzazione viene rilasciata di volta in volta alle singole imprese socie che la richiedono dietro valutazione della regolarità contributiva della stessa impresa. 2. L autorizzazione non viene rilasciata alle imprese aggregate. 3. La dichiarazione di autorizzazione vale sino a revoca della stessa o alla perdita della qualità di socio. Art. 17 Marchio da riprodurre 1. Il marchio da riprodurre è il seguente: aderente a Art. 18 Condizioni di utilizzo 1. Il marchio figurativo contenente la denominazione: a) può essere riportato sulla carta da lettera intestata dell'azienda e sull eventuale home page del sito aziendale; b) deve essere della dimensione riportata al precedente art. 17; c) va posto nella parte bassa del foglio o dell'home page; d) non deve in ogni caso essere preceduto o seguito da altre diciture; e) deve essere riportato nel colore stabilito da Confindustria, pantone PMS blu 280 C. 9
10 2. L'autorizzazione all'utilizzo consente di inserire nell'home page del proprio dominio anche l'eventuale link al sito di Confindustria Vicenza. Art. 19 Sanzioni 1. Eventuali abusi, oltre ad essere perseguibili a norma di legge, possono portare al ritiro dell autorizzazione all utilizzo, su decisione del Presidente dell'associazione. 2. Nei casi più gravi o reiterati possono essere irrogate le seguenti sanzioni: a) sospensione dai servizi dell Associazione; b) espulsione dall Associazione. 10
11 REGOLAMENTO ASSOCIATIVO DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI Art.1 Costituzione 1. Nell ambito di Confindustria Vicenza e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 18 dello Statuto di Confindustria Vicenza. Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria. 2. Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale. Art. 2 Scopi 1. Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto di Confindustria Vicenza, persegue i seguenti scopi: a) sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico sociale dell'impresa e dell'imprenditore; b) sviluppare le nuove forme di imprenditorialità, con particolare attenzione alle start up e a modelli innovativi di business; c) approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori; d) accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa; e) stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita della Confindustria e dell Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori. Art. 3 Attività 1. Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare: a) organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato; b) sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività della Confindustria e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari; c) istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l approfondimento di singole tematiche; d) promuove i valori dell'azione imprenditoriale nel contesto sociale e nel mondo della scuola e dell Università; e) stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali. Art. 4 Codice Etico e Carta dei Valori 1. Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e dei valori associativi e di ogni altra delibera del Sistema. 11
12 2. In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all interno della propria componente organizzativa, attraverso l adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l appartenenza a Confindustria Vicenza. Art. 5 Requisiti per l appartenenza 1. L appartenenza al Gruppo ha carattere personale. 2. Per ciascuna azienda iscritta a Confindustria Vicenza possono far parte del Gruppo al massimo tre componenti, che abbiano un età compresa tra i 18 e i 40 anni e che appartengono alle seguenti categorie: titolare, legale rappresentante da Registro imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia; membri del CdA o Direttori generali; amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale; i figli dei titolari, che possano dimostrare di ricoprire un incarico ovvero ricoprire una funzione all interno dell attività aziendale. 3. E limitato a due componenti espressione di una stessa impresa il diritto di elettorato passivo di uno stesso organo. 4. Ai fini dello sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far partecipare alle relative attività e per un periodo limitato non superiore a tre mesi, anche imprenditori titolari di aziende non aderenti a Confindustria Vicenza, purché aventi i requisiti di età di cui al precedente comma 2. Tali soggetti hanno nel Gruppo funzioni meramente consultive con l esclusione di elettorato attivo e passivo. Art. 6 Modalità di ammissione 1. Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente. Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Probiviri di Confindustria Vicenza. Art. 7 Quota associativa 1. E facoltà del Gruppo istituire quote di iscrizione che sono parte integrante del bilancio di Confindustria Vicenza. 2. Il socio è tenuto al versamento della quota di iscrizione la cui determinazione è deliberata dall Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo. Art. 8 Cessazione dell appartenenza 1. L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa: a) al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo; b) per dimissioni; c) per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5; d) per inadempienza nel pagamento delle quote associative (ove previste) di almeno tre anni; e) per espulsione deliberata dai Probiviri di Confindustria Vicenza su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con il Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità. 12
13 2. La cessazione è automatica e viene constatata dal Consiglio Direttivo, previa comunicazione del Presidente. Art. 9 Elencazione degli Organi 1. Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori: a) L'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) i Vicepresidenti. Art. 10 Convocazione e validità dell Assemblea 1. L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno. 2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno dieci giorni mediante comunicazione scritta anche via posta elettronica contenente la data, l ora, il luogo e l'ordine del giorno. 3. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro venti giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo. 4. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quinto degli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa e che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione al Gruppo. 5. Ai fini della validità dell'assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori. Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale. Art. 11 Attribuzioni dell Assemblea 1. Spetta all Assemblea: a) indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo; b) determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente uscente; c) eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti dallo stesso indicati da un minimo di uno ad un massimo di quattro; d) eleggere il Consiglio Direttivo del Gruppo; d) integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo; e) approvare il Bilancio, o rendiconto economico; f) determinare su proposta del Consiglio Direttivo, l ammontare delle quote associative; g) approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche; h) decidere l eventuale scioglimento del Gruppo, delibera che deve essere successivamente ratificata dal Consiglio Generale di Confindustria Vicenza; i) deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame come indicato dal primo comma dell'articolo 10. Art. 12 Modalità di votazione in Assemblea 1. Ogni iscritto al Gruppo, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto. Potrà essere conferita delega ad altro iscritto nel limite massimo di una per ogni iscritto con diritto di voto. 2. Gli iscritti da meno di un anno non avranno diritto di voto. Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto. 13
14 3. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere g) e h) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti. Art. 13 Composizione del Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo, dai Vice Presidenti e da un numero minimo di quattro componenti eletti dall Assemblea. Il numero complessivo del Consiglio Direttivo non deve superare i 9 componenti. 2. I Consiglieri durano in carica tre anni e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi. 3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, l ultimo Past President del Gruppo in qualità di invitato. 4. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente. Art. 14 Modalità di candidatura in Consiglio Direttivo 1. Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto, anche via posta elettronica, almeno 20 giorni prima della Assemblea alla Segreteria del Gruppo. 2. Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno un anno di anzianità alla data dell'assemblea e che non compiano più del 41 anno di età nell anno di conclusione del mandato. 3. Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto, il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature. Ove ciò non accada, si procederà in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute, sempre che corrispondano al numero minimo previsto dal precedente articolo. Art. 15 Norme per l elezione del Consiglio Direttivo 1. La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione. 2. Il numero dei candidati deve essere sempre superiore a quello degli eligendi. 3. Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate. 4. I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti. 5. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo. Art. 16 Convocazione e validità delle riunioni del Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l anno, mediante avviso scritto anche posta elettronica recante la data, l ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto a 24 ore. 2. Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno due terzi dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni e, decorso tale termine senza che il Presidente vi abbia provveduto, vi potrà provvedere il Vice Presidente più anziano di età. 14
15 3. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. 4. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi mediante videoconferenza e/o teleconferenza, con esclusione delle riunioni che possono prevedere votazioni a scrutinio segreto. 5. Il voto non è delegabile. Art. 17 Attribuzioni del Consiglio Direttivo 1. Spetta al Consiglio Direttivo: a) attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo; b) promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo; c) designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti di Confindustria Vicenza, negli organi regionali e nazionali dell Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni; d) istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo; e) deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art.5.; f) deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo; g) deferire un socio al Collegio dei Probiviri della Confindustria Vicenza. Art. 18 Dimissioni e decadenza dei Consiglieri 1. Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera c) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. 2. I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti. 3. In tal caso e nell ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell Assemblea successiva. 4. In caso decada o si dimetta un Vicepresidente, questo viene sostituito con votazione di Consiglio Direttivo. 5. In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi. Art. 19 Rinvio al Collegio dei Probiviri 1. Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri della Confindustria Vicenza. Art. 20 Modalità di elezione e durata in carica del Presidente 1. Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo avente almeno due anni di anzianità di iscrizione alla data dell'assemblea che non compia più del 41 anno di età nell anno di conclusione del mandato, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa, che abbia responsabilità di gestione nell azienda di appartenenza la quale deve avere il 15
16 completo inquadramento e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento. 2. Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere. 3. Almeno due mesi prima la scadenza del proprio mandato, il Presidente in carica comunica l avvio delle procedure di rinnovo cariche, sollecitando la presentazione delle candidature che devono essere trasmesse, nell arco dei trenta giorni successivi, alla Segreteria territoriale corredate da relativo Programma. 4. Entro venti giorni prima della data dell Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, via posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi e ai nominativi dei Vice Presidenti. 5. In conformità con le disposizioni di attuazione e transitorie del Regolamento nazionale, di norma 15 giorni prima dell elezione, deve essere trasmessa alla Commissione verifica poteri per il tramite della Segreteria nazionale la documentazione relativa al candidato Presidente, inclusa la documentazione aziendale, l attestazione del completo inquadramento dell impresa di appartenenza, la autodichiarazione sul rispetto del Codice etico e il parere dei Probiviri dell Associazione. 6. Il Presidente del Gruppo è eletto dall'assemblea a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle. 7. Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, in caso di candidatura unica la proposta si intende respinta; in caso di due candidati la votazione viene immediatamente ripetuta e il Presidente è eletto con la maggioranza dei voti presenti. 8. Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo. 9. La durata della carica è fissa e di norma non può essere prorogata, salvo quanto previsto nel comma successivo. 10. L eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo. Il tempo di proroga dovrà essere ridotto e comunque non superiore a mesi sei. 11. Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo. 12. Un'ulteriore rielezione per un solo triennio potrà avvenire dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari ad un mandato. 13. In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente con maggiore anzianità secondo l età fino alla successiva Assemblea. Art. 21 Presidente 1. Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori: a) rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale di appartenenza; b) rappresenta il Gruppo negli organi direttivi di Confindustria Vicenza; c) rappresenta, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo presso tutti gli organismi esterni alla Confindustria Vicenza; d) propone al Consiglio Direttivo l eventuale nomina di rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti della Confindustria Vicenza; e) convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo; f) coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni; g) predispone la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'assemblea annuale; h) nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti; i) può nominare e revocare il Tesoriere, scegliendolo tra i Consiglieri. 16
17 Art. 22 Vice Presidenti 1. I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo. 2. I Vice Presidenti durano in carica un triennio e sono rieleggibili; decadono comunque con il Presidente che li ha proposti. 3. In conformità con l art. 17, lettera c), nella prima riunione successiva all insediamento, il Consiglio direttivo conferisce, su proposta del Presidente, a un Vice Presidente la delega a rappresentare il Gruppo in Consiglio nazionale. A tal fine, deve essere trasmessa alla Commissione verifica poteri per il tramite della Segreteria nazionale la documentazione, inclusa la documentazione aziendale, l autodichiarazione sul rispetto del Codice etico e il verbale di nomina. Art. 23 Disposizioni generali sulle cariche e incompatibilità 1. Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa. 2. La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale. 3. Si intendono rivestite per l intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. 4. Per tutti i componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche. 5. Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative. 6. Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell'ambito dell Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività. Art. 24 Segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori 1. Alla Segreteria del Gruppo provvede Confindustria Vicenza con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assiste alle riunioni dell Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali. 2. Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa. Art. 25 Tesoriere 1. Il Tesoriere, eventualmente nominato dal Presidente trai i Consiglieri, sovrintende alla gestione della tesoreria del Gruppo e provvede alla redazione del bilancio o rendiconto economico da sottoporre annualmente all'approvazione dell Assemblea. Il Tesoriere dura in carica un triennio ed è rieleggibile; decade comunque con il Presidente che lo ha proposto. Art. 26 Scioglimento del Gruppo Giovani Imprenditori 17
18 1. L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'assemblea con le modalità previste dall articolo 11, lettera h, e dall ultimo comma dell art. 12. Art. 27 Modifiche del Regolamento del Gruppo Giovani imprenditori 1. Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall ultimo comma dell articolo 25, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica dell organo direttivo competente di Confindustria Vicenza. Art. 28 Rinvio allo Statuto della Confindustria Vicenza e controversie 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di Confindustria Vicenza e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori. Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri di Confindustria Vicenza. Art. 29 Disposizione transitoria 1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell organo direttivo competente di Confindustria Vicenza. 2. Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, i soggetti che ricoprano cariche al momento dell'approvazione del presente regolamento ma che non abbiano i requisiti richiesti, possono completare il mandato in corso. 3. Non è consentita la partecipazione a processi di rinnovo alle cariche, in corso al momento dell'approvazione del presente regolamento, a coloro che non rientrino nelle disposizioni di cui al predetto articolo. 18
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