GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI REGOLAMENTO

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1 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI REGOLAMENTO 1. Approvato dal Consiglio Direttivo dell'associazione in data 11/02/1994; 2. Ratificato dal Consiglio Direttivo di ANCE Ragusa del 28/10/2003 per come modificato, su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo del 11/12/2002, dall'assemblea del Gruppo del 27/03/2003; 3. Ratificato dal Consiglio Direttivo di ANCE Ragusa del 05/04/2007 per come modificato, su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo del 07/03/2007, dall'assemblea del Gruppo del 28/03/2007; 4. Ratificato dal Consiglio Direttivo di ANCE Ragusa del 03/02/2010 per come modificato, su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo del 17/11/2009, dall Assemblea del Gruppo del 10/12/2009; 5. Ratificato dal Consiglio Direttivo di ANCE Ragusa del 02/07/2013 per come modificato, su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo del 03/04/2013, dall Assemblea del Gruppo del 30/04/2013; 6. Ratificato dal Consiglio Direttivo di ANCE Ragusa del 28/10/2015 per come modificato, su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo del 06/10/2015, dall Assemblea del Gruppo del 27/10/2015; 7. Modificato dal Consiglio Generale di ANCE Ragusa del 22/02/2019 per come approvato, su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo del 22/01/2019, dall Assemblea del Gruppo del 15/02/2019.

2 2 INDICE COSTITUZIONE E SCOPI Art. 1 Costituzione Art. 2 Scopi GIOVANI IMPRENDITORI EDILI Art. 3 Definizione CARICHE ASSOCIATIVE Art. 4 Definizione Art. 5 Accessibilità e decadenza COMPONENTI AGGREGATI Art. 6 Componenti aggregati ORGANI Art. 7 Elencazione Art. 8 Assemblea Attribuzioni Art. 9 Consiglio di Presidenza Attribuzioni Art. 10 Presidente Attribuzioni Art. 11 Vice Presidenti Attribuzioni PAST PRESIDENT Art. 12 Past President SEGRETERIA E NORME DI RINVIO Art. 13 Anagrafe Art. 14 Segreteria Art. 15 Norme di rinvio NORMA TRANSITORIA

3 COSTITUZIONE E SCOPI Art. 1 COSTITUZIONE 1. Nell'ambito di ANCE Ragusa, in seguito denominata Associazione, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, di seguito Gruppo. 1. Scopi del Gruppo sono: Art. 2 SCOPI a. stimolare nei Giovani Imprenditori Edili la consapevolezza della loro funzione eticosociale, lo spirito associativo e la libera iniziativa di cui l attività imprenditoriale è precipua manifestazione; b. promuovere iniziative di formazione atte ad approfondire la conoscenza dei problemi manageriali, economici, sociali, politici e tecnici dell industria delle costruzioni; c. diffondere, al di fuori del suo ambito, l azione imprenditoriale dei costruttori edili mediante dibattiti, pubblicazioni, contatti con altri Gruppi o Associazioni; d. concorrere allo studio e alla promozione di iniziative atte a rafforzare la validità e la presenza esterna della rappresentanza imprenditoriale e contribuire alla vita dell Associazione con l apporto di idee e di innovazioni. GIOVANI IMPRENDITORI EDILI Art. 3 DEFINIZIONE 1. Si considerano Giovani Imprenditori Edili gli aventi età compresa tra i 18 e 40 anni essendo titolari, soci e amministratori con rappresentanza sociale delle imprese iscritte all Associazione ed in regola con il versamento dei contributi associativi, il cui accertamento verrà effettuato annualmente, nonché gli institori e i procuratori delle imprese stesse purchè ricoprano cariche ufficiali o muniti di procura generale ad negotia, ovvero i figli dei suddetti titolari. I Giovani imprenditori che ricoprano cariche elettive devono altresì essere inquadrati nell organigramma aziendale. 2. In caso di più componenti provenienti da una medesima Impresa, può esprimere il voto e concorrere alle cariche all interno del Gruppo un solo soggetto il quale dovrà essere indicato nella domanda di iscrizione di cui al successivo comma 3 del presente articolo. 3. Le domande di iscrizione devono essere rivolte al Consiglio di Presidenza del Gruppo ed approvate dallo stesso. 4. L'appartenenza al Gruppo cessa, automaticamente, al compimento del 41esimo anno di età o, prima, per dimissioni, per espulsione, per cessato esercizio di funzione imprenditoriale o per recesso dell'impresa dall'associazione. L'eventuale cessazione di appartenenza al Gruppo, non per motivi di età, è deliberata dal Consiglio di Presidenza. CARICHE ASSOCIATIVE ART. 4 DEFINIZIONE 1. Per cariche associative si intendono i ruoli di Presidente, Vice Presidente e Componente del Consiglio di Presidenza del Gruppo. ART. 5 ACCESSIBILITA E DECADENZA 1. Il diritto di elettorato passivo e in ogni caso l accesso alle cariche associative è riservato agli iscritti che abbiano, nell anno solare elle elezioni, età non superiore ai 38 anni compiuti e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento per l accesso alle cariche. 3

4 4 COMPONENTI AGGREGATI Art. 6 COMPONENTI AGGREGATI 1. E' facoltà del Consiglio di Presidenza chiamare a far parte del Gruppo, in qualità di Componenti aggregati, persone qualificate aventi titoli diversi da quelli previsti dall'art I Componenti aggregati possono partecipare a tutte le attività del Gruppo, ma non hanno diritto di voto in Assemblea. 3. La loro appartenenza al Gruppo cessa automaticamente al decadere del Consiglio di Presidenza che li ha chiamati a far parte del Gruppo stesso. 1. Gli Organi del Gruppo sono: a. L'Assemblea; b. Il Consiglio di Presidenza. ORGANI Art. 7 ELENCAZIONE Art. 8 ASSEMBLEA ATTRIBUZIONI 1. L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo ed è presieduta dal Presidente dello stesso. 2. L'Assemblea: a. Delibera in merito alla relazione annuale del Consiglio di Presidenza sull'attività del Gruppo; b. Determina le linee programmatiche e operative del Gruppo; c. Elegge i 7 (sette) componenti il Consiglio di Presidenza; d. Delibera sulle eventuali modifiche da apportare al presente Regolamento, da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Generale dell Associazione, a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. Le proposte di modifica devono essere inviate a tutti i componenti del Gruppo insieme alla nota di convocazione dell Assemblea. 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente con ordine del giorno scritto da inviarsi, via o PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo; in caso d urgenza il termine è ridotto a 5 (cinque) giorni con invio tramite o PEC. 4. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza oppure su iniziativa di almeno un quinto degli iscritti aventi diritto al voto che ne facciano richiesta scritta al Presidente, precisando gli argomenti che intendono trattare, nel qual caso la riunione dovrà svolgersi entro 45 giorni dalla richiesta. 5. In ogni adunanza l Assemblea nomina tre scrutatori. 6. Funge da Segretario dell Assemblea il Direttore dell Associazione o un Funzionario dell Associazione da lui stesso designato. 7. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto e quale che sia il numero dei presenti in seconda convocazione. Le due convocazioni possono avvenire nello stesso giorno. 8. Ogni membro ha diritto ad un voto.

5 9. In termini di espressione di voto e di concorso a cariche nell'ambito del Gruppo, un'impresa, giusto art. 3 comma 2., non potrà essere rappresentata da più di una persona. In caso di impedimento questi può farsi rappresentare da altro componente del Gruppo mediante apposita delega scritta. Non è ammessa più di una delega per rappresentante. 10. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. 11. Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'assemblea, su proposta del Presidente. 12. Le votazioni relative al rinnovo delle cariche sociali si svolgeranno con votazione segreta; i soggetti di cui all articolo 3, che desiderano concorrere alle cariche sociali, devono manifestare la loro disponibilità con la presentazione di apposita candidatura da formalizzare mediante la sottoscrizione di uno specifico modello predisposto dal Direttore dell Associazione che dovrà pervenire presso la Sede dell Associazione almeno 7 giorni prima della data fissata per l Assemblea elettiva. Art. 9 CONSIGLIO DI PRESIDENZA ATTRIBUZIONI 1. Il Consiglio di Presidenza è composto dai 7 (sette) componenti eletti dall'assemblea. 2. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto, il Past- President di cui al successivo art Il Consiglio di Presidenza: Elegge il Presidente e, su proposta di quest ultimo, i due Vice Presidenti del Gruppo; Svolge ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi previsti dall'art.2, nell'ambito delle direttive tracciate dall'assemblea; Designa i rappresentanti del Gruppo in seno agli Organismi che ne prevedono la presenza; Nomina Commissioni per lo studio di particolari problemi; Esamina le domande di adesione al Gruppo e delibera in ordine alle stesse; Propone all Assemblea le modifiche da apportare al presente Regolamento; Determina le eventuali cessazioni di appartenenza al Gruppo. 4. Il Consiglio dura in carica 36 (trentasei) mesi a far data dalle elezioni e cessa con l insediamento, in sede assembleare, del nuovo Consiglio ed i suoi componenti sono rieleggibili. 5. Il Consiglio di Presidenza si riunisce di regola almeno una volta al mese. 6. Esso è convocato dal Presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta di almeno due Consiglieri, nel qual caso detti componenti devono esplicitare nella richiesta gli argomenti da trattare e la riunione dovrà svolgersi entro 10 giorni dalla richiesta. 7. L'invito di convocazione, spedito almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, tramite o PEC, deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonchè gli argomenti all'ordine del giorno; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche a mezzo posta elettronica o PEC almeno tre giorni prima della riunione. 8. Le riunioni e le relative delibere sono valide quando sia presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti. 9. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. Le deleghe non sono valide. 10. Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Presidente, salvo che per la deliberazione per l elezione del Presidente che ha luogo esclusivamente mediante votazione a scrutinio segreto. 5

6 6 11. Le delibere sono prese a maggioranza di voti; in casi di parità prevale il voto del Presidente. 12. Il Consigliere che si assenta per tre riunioni consecutive, eccezion fatta per il caso di malattia, decade di diritto. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio di Presidenza. 13. Qualora, nel corso dei 36 mesi, un componente del Consiglio di Presidenza viene a cessare dalla carica, per qualsivoglia motivo, sarà chiamato a sostituirlo nella carica il primo fra i non eletti nelle ultime elezioni per il rinnovo delle cariche sociali e, in mancanza, si procederà per cooptazione. Se, nel corso dei 36 mesi, vengono a cessare dalla carica n 4 (quattro) componenti del Consiglio di Presidenza, nella composizione risultante dall ultima Assemblea elettiva, lo stesso Consiglio decadrà automaticamente dalla funzione e si procederà, entro 30 giorni, alla convocazione, da parte del Presidente, dell Assemblea elettiva la quale dovrà svolgersi entro i successivi 15 giorni. 14. I membri del Consiglio chiamati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito. Art. 10 PRESIDENTE ATTRIBUZIONI 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Presidenza. 2. E' di competenza del Presidente: Rappresentare i Giovani Imprenditori Edili nei rapporti all interno e all esterno dell Ance; Convocare e presiedere l'assemblea e il Consiglio di Presidenza e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni; Delegare l analisi di specifici argomenti a ognuno dei Vice Presidenti; Affidare la responsabilità di Gruppi di Lavoro e/o Commissioni eventualmente costituiti; Invitare, ove lo ritenga opportuno, alle riunioni ed alle manifestazioni del Gruppo, persone che ad esso non appartengono. 3. Il Presidente dura in carica trentasei mesi e non può essere eletto per un secondo mandato. 4. Il Presidente può essere eletto per un secondo mandato solo nel caso in cui, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, non sussistano nuove candidature e il Gruppo abbia un numero di iscritti inferiore a La carica di Presidente è incompatibile con altre cariche associative e confederali. 6. Chiunque abbia già svolto il ruolo di Presidente del Gruppo non potrà più rivestire detta carica. 7. Il Presidente è Componente di diritto del Consiglio di Presidenza dell Associazione. 8. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito, nelle sue attribuzioni, dal Vice Presidente più anziano d età. Art. 11 VICEPRESIDENTI ATTRIBUZIONI 1. I due Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente. 2. I due Vicepresidenti affiancano l'opera del Presidente per il conseguimento degli scopi del Gruppo.

7 3. A ciascuno dei due Vicepresidenti possono essere affidati e revocati dal Presidente specifici incarichi. 4. I Vice Presidenti durano in carica trentasei mesi e non possono essere eletti per un secondo mandato consecutivo. 5. La carica di Vice Presidente è compatibile con altre cariche associative mentre non è compatibile con altra carica confederale. 6. Il Vice Presidente più anziano di età sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. 7 PAST PRESIDENT Art. 12 PAST- PRESIDENT 1. Il Presidente uscente, facente parte del Gruppo, se non viene eletto dall'assemblea successiva componente del Consiglio di Presidenza, assume la carica di "Past- President" e partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza senza diritto di voto e ricopre la carica solo durante il mandato successivo alla sua Presidenza. 2. Il Presidente uscente, che non fa più parte del Gruppo per sopraggiunti limiti di età, assume la carica di Past-President e partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza senza diritto di voto ricoprendo la carica solo durante il mandato successivo alla sua Presidenza. 3. Il Past-President entro 7 (sette) giorni dall Assemblea che ha proceduto all elezione per il rinnovo del Consiglio di Presidenza ovvero, in caso di assenza o di inerzia, il Componente più anziano dell innovato Consiglio di Presidenza, procede alla convocazione della prima riunione del nuovo Consiglio ponendo all Ordine del Giorno l elezione del Presidente e, su proposta di questi, dei due Vicepresidenti. SEGRETERIA E NORME DI RINVIO Art. 13 ANAGRAFE 1. Presso l'associazione è istituita un'anagrafe del Gruppo Giovani Imprenditori Edili. 2. Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, tutti i componenti il Gruppo sono tenuti a fornire, nei tempi e nei modi richiesti, tutti gli elementi ritenuti necessari. Art. 14 SEGRETERIA 1. La Segreteria del Gruppo è curata dall'associazione. Art. 15 NORME DI RINVIO 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si farà riferimento alle norme contenute nello Statuto dell'associazione, in quanto applicabili. NORMA TRANSITORIA Le modifiche del presente Regolamento entrano in vigore il giorno stesso della riunione del Consiglio Generale dell'associazione che le approva.

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