STUDIO LEGALE AVV. LORENZO MARIOTTI
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- Michela Conte
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1 STUDIO LEGALE AVV. LORENZO MARIOTTI Viale Vittorio Veneto n PISTOIA tel fax posta elettronica certificata avvlorenzomariotti@puntopec.it Per: Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale M. S. I. D.N. con sede in Roma, alla via Rocca Fiorita n.189, P. Iva in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Gaetano Saya rappresentata e difesa dall Avv. Lorenzo Mariotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, Viale Vittorio Veneto 41 - cap 51100, giusta procura speciale apposta a margine del presente atto il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui al presente procedimento al seguente numero di tel fax e/o indirizzo di posta elettronica certificata avvlorenzomariotti@puntopec.it -ricorrente - - resistente - Contro: Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Suprema Corte di Cassazione con sede in Roma, Piazza dei Tribunali, AVVERSO La decisione dell Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Suprema Corte di Cassazione con sede in Roma, Piazza dei Tribunali, del 19 gennaio 2013 che rigettava l opposizione presentata dal ricorrente PREMESSO Che il giorno il partito Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale è stato rifondato ufficialmente dal sig. Gaetano Saya, nato a Messina il 24 Aprile 1956, nonché dai Sigg.ri Dario Saya, nato a Messina il 24 Maggio 1979, Maria Antonietta Cannizzaro, nata a Messina il 17 Luglio 1960 e Denise Bianco nata a Dronera (Cuneo) il 24 Dicembre 1983 (All.1);
2 Che in data la sig.ra Maria Cannizzaro, n.q. di Capo della Forza politica, indicata per le elezioni del 24 e 25 febbraio 2013, del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale M.S.I. D.N., ha depositato il contrassegno presso il Ministero dell Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali, giusta delega conferita all uopo dal Presidente del partito M.S.I.; Che il Ministero dell Interno, con comunicazione del 14 gennaio 2013, protocollo n /EP/5, notificata alla parte ricorrente in data alle ore 17:55 (All.2), ha ritenuto che questo Ministero, in merito al contrassegno presentato per conto del partito Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale M.S.I. D. N., per le elezioni politiche del 24/25 Febbraio 2013, ha rilevato che esso contiene, senza averne la legittimazione, elementi grafici e cromatici (fiamma tricolore, su base trapezoidale) ed espressioni letterali (denominazione Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale e acronimo M.S.I. ) tradizionalmente usati dal Partito politico Alleanza Nazionale ( Movimento Sociale Destra Sociale ) presente, con propri eletti, in più legislature, sia nel parlamento nazionale che in quello europeo, in violazione dell art. 14, terzo e quarto comma, del D.P.R. 30 Marzo 1957 n CONSIDERATO Che il Movimento Sociale Italiano (M.S.I.) Partito politico fu fondato nel dicembre 1946 con l elezione a segretario dell On.le Giorgio Almirante; Che nel 1987 al segretario Giorgio Almirante è subentrato l On.le Gianfranco Fini che diede vita a sua volta al Partito Alleanza Nazionale; Che nel 1995, dopo il Congresso di Fiuggi, il Movimento Sociale Italiano (M.S.I.) si divideva in due partiti autonomi: Alleanza Nazionale, che recideva le storiche radici fasciste e il Movimento Sociale Fiamma Tricolore; Che costituisce fatto notorio che il partito Alleanza Nazionale si sia sciolto nel marzo 2009 per entrare a far parte del Popolo della Libertà; Che solo la fondazione di Alleanza Nazionale è rimasta a tutt oggi in attività, senza, tuttavia, possedere alcuna finalità politica, peraltro espressamente vietata per legge alle fondazioni; Che Alleanza Nazionale non risultava, peraltro, possedere un proprio marchio registrato presso l Ufficio Italiano Marchi e Brevetti;
3 Che, viceversa, il partito Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale ha registrato il proprio marchio presso l Ufficio Italiano Marchi e Brevetti in data e che avverso tale registrazione non sono state depositate opposizioni, né risultano in alcun modo marchi collegati alla domanda di registrazione presentata (All.3); Che peraltro, già nel corso delle elezioni del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, tenutesi nell anno 2007, era stata sollevata una contestazione in merito al contrassegno del partito impiegato dalla Destra Nazionale Nuovo M.S.I.; Che con delibera del la Commissione Elettorale Circondariale, assunte le informazioni necessarie e le risultanze documentali riteneva che in ordine agli elementi estetici dei contrassegni a confronto e rilevato che il simbolo MSI Destra Nazionale Nuovo MSI è totalmente diverso da quello di AN, in quanto la scrittura primaria, a caratteri cubitali, ALLEANZA NAZIONALE, in campo azzurro, vale a catalizzare l attenzione dell elettore, in guisa da non poter determinare alcuna confusione col suddetto simbolo in contesa, legittimando, in tal modo, il marchio utilizzato (All.4); Che identica questione era stata in precedenza sollevata dell Ufficio Elettorale Centrale presso il Tribunale di Chieti per le elezioni provinciali del , anche questa puntualmente respinta in accoglimento delle ragioni del M.S.I. D.N.; Che nel dispositivo de quo, invero, si evince espressamente che la contestazione insorta tra il simbolo presentato per le elezioni provinciali da parte del partito M.S.I. e da parte del partito Alleanza Nazionale, per le elezioni dei componenti del Parlamento Europeo, debba essere respinta ritenuto che i due contrassegni non siano facilmente confondibili e poiché al di là della fiamma tricolore e della scritta M.S.I. di formato completamente diverso, il nome del partito politico è del tutto differente e collocato nel cerchio in maniera grafica palesemente difforme;[ ]respinge l osservazione (All.5); Che pertanto, in più occasioni è stata già ribadita la legittimazione all utilizzo del contrassegno in questione da parte dell M.S.I. D.N.; Che appare, dunque, incontestabile la piena legittimazione da parte dell M.S.I. D.N. all utilizzo del contrassegno in questione in ragione delle argomentazioni sopra dedotte.
4 RITENUTO -Che il Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. del 30 Marzo 1957 n. 361 all art. 14, comma 4, prevede espressamente che non è ammessa, altresì, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l elettore. -Che, pertanto, il partito Alleanza Nazionale, non solo non partecipa alle elezioni politiche del febbraio 2013, ma non è altresì più un componente dell attuale Parlamento, essendo stato il medesimo partito sciolto nel Marzo 2009; -Che, di conseguenza, per effetto dell avvenuto scioglimento, non può essere ingenerato in capo agli elettori dubbio alcuno; -Che in ragione di ciò, Alleanza Nazionale non è in alcun modo interessata all esito del presente ricorso sicché lo stesso non deve esserle notificato ai sensi dell art. 16 del T.U. di cui al D.P.R. n. 361 del 1957; -Che per tutti i motivi sopra espressi non vi è alcuna possibilità che l elettore possa confondere il simbolo impiegato dal partito M.S.I.- D.N. con quello di Alleanza Nazionale. Tutto ciò premesso il Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale M. S. I. D.N. in persona del legale rappresentante pro tempore, ut sopra CHIEDE All Ecc.mo Consiglio di Stato, con provvedimento d'urgenza, di riconoscere la legittimità in capo al M.S.I. D.N. dell utilizzo del contrassegno in questione e, per l effetto, accogliere la presente opposizione, con conseguente ammissione dell M.S.I. D.N. alla partecipazione alle elezioni politiche del febbraio 2013 con il contrassegno presentato. Si depositano in copia i seguenti documenti: 1)Atto ufficiale di rifondazione del partito M.S.I.- D.N. con allegato Statuto; 2)Attestato registrazione marchi e brevetti del simbolo M.S.I.- D.N.;
5 3)Delibera della Commissione Elettorale Circondariale di Reggio Calabria; 4)Verbale di audizione dell Ufficio Elettorale di Chieti; 5)Verbale di invito del Ministero dell Interno Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale dei Servizi Elettorali alla sostituzione del contrassegno notificato in data alle ore 17,55. 6)Verbali di notifica dell Ufficio Centrale Elettorale Nazionale di Rigetto. AVV. Lorenzo Mariotti
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