CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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- Annibale Bernasconi
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1 Decisione n. 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE Composto dai Signori magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Dott. Mario Rosario MORELLI Dott. Giuseppe SALMÈ Dott. Luigi MACIOCE Dott. Emilio MALPICA Presidente Componente Componente Componente relatore Componente DECISIONE nei ricorsi, riuniti, proposti dall on. A.A. (depositante il contrassegno n. 54 per il Partito Lega Nord) recanti i nn. d ordine 3-3a avverso gli atti di accettazione dei contrassegni (rispettivamente) nn A Letti gli atti, uditi gli avv.ti F. Tedeschini (opponente), F. Lorenti (Lega Lombarda) e P. Longo (Liga veneta). Preso atto della avvenuta notificazione del ricorso ad A.B. (Unione Nord Est) con racc. a.r. del Lette le memorie depositate in data odierna dal E.D.P. (avv. F. Lorenti) ed F. Comencini (Liga veneta). Ritenuta l opportunità di riunire le quattro indicate opposizioni, perché provenienti dallo stesso opponente e connesse per identità delle questioni di diritto poste. RILEVA sull opposizione n. 3:
2 che con provvedimento prot /EP/19 in data (notif. il ) il Ministero dell interno ha attestato la regolarità del contrassegno n. 19 (Lega per l Autonomia Alleanza Lombarda Lega Pensionati) presentato da E.D.P.; che l on. A.A., nella sua qualità di depositante il contrassegno n. 54 per il Partito Lega Nord ha proposto opposizione il avverso detta accettazione, della quale ha chiesto l annullamento, deducendo, tra l altro, la violazione dell art. 14 c. 3 3-bis - 4 del d.p.r. 361/57 e succ. modif., eccesso di potere e travisamento, per avere la contestata accettazione idoneità a cagionare confusione nell elettorato attivo, avendo l esponente, nel tempo, tradizionalmente fatto uso (dal 1987) dell espressione Lega Lombarda, ed essendo nello statuto del Partito stesso previsto che la relativa denominazione permanesse nel patrimonio della Lega Nord nel quale detta denominazione, con altre, era confluita. Sull opposizione n. 3a: che con provvedimento prot /EP/19A in data il Ministero dell interno ha attestato la regolarità del contrassegno n. 19 A (Lega per l Autonomia Alleanza Lombarda Lega Pensionati) presentato da E.D.P.; che il predetto on. A.A. n.q. ha proposto opposizione il avverso detta accettazione, della quale ha chiesto l annullamento per le ragioni esposte nella narrativa della precedente opposizione sub. 3. Sull opposizione n. 4: che con provvedimento prot /EP/21 in data il Ministero dell Interno ha attestato la regolarità del contrassegno n.21 (Liga Veneta Repubblica) presentato da F.C.; che l on. A.A. ha proposto opposizione in data avverso detta accettazione, della quale ha chiesto l annullamento, deducendo, tra l altro, la violazione dell art. 14 commi 3 3-bis - 4 del d.p.r. 361/57 e succ. modif., eccesso di potere e travisamento dei fatti, per avere la contestata
3 accettazione di idoneità a cagionare confusione nell elettorato attivo, avendo l esponente partito, nel tempo, tradizionalmente fatto uso (dal 1983) di contrassegni con la dicitura Liga Veneta, anche ottenendo dal Giudice inibitoria a carico del partito opposto all uso della stessa denominazione, nonché essendo stato previsto nello statuto del Partito opponente Lega Nord che la denominazione Liga Veneta permanesse nel suo patrimonio, in detta Lega Nord essendo la contestata denominazione, tra le altre, confluita. Sull opposizione n.5: che con provvedimento prot /EP/130 in data il Ministero dell Interno ha attestato la regolarità del contrassegno n.l30 (Unione Nord Est) presentato da A.B.; che l on. A.A. ha proposto opposizione in data avverso detta accettazione, della quale ha chiesto l annullamento, deducendo, tra l altro, la violazione dell art. 14 commi 3 3-bis - 4 del d.p.r. 361/57 e succ. modif., eccesso di potere e travisamento dei fatti, per avere la contestata accettazione di contrassegno, relativa ad un simbolo recante il Leone alato con il libro sotto le parole Unione Nord Est, chiara idoneità a cagionare confusione nell elettorato attivo, avendo l esponente partito, nel tempo, tradizionalmente fatto uso (dal 1991) di contrassegni includenti rappresentazioni grafiche quali il Leone Alato di San Marco ed il Libro Aperto o la Spada, indebitamente inserite nel contestato contrassegno; che A.B., informato della opposizione, ha controdedotto con fax in data richiamando la pregressa propria utilizzazione elettorale del simbolo in discorso per il movimento Unione Nord Est. Su tutte e quattro le opposizioni: II Ministero dell Interno - Direzione Centrale Servizi elettorali ha inviato a questo Ufficio in data osservazioni a suo avviso conducenti al rigetto delle opposizioni e relative al fatto che le parole Liga-Lega nei simboli dei
4 partiti non avrebbero idoneità ed attitudine confusoria, denotando il mero fatto dell associazione o del patto tra soggetti o gruppi e quindi non valendo ad identificare alcuna forza politica; alla circostanza della pertinenza della raffigurazione grafica del Leone Alato ad elementi della tradizione veneta, non appartenenti in esclusiva alla Lega Nord; al dato relativo alla utilizzazione, da parte dei beneficiari, dei contrassegni contestati in precedenti consultazioni elettorali. OSSERVA Con riguardo ai profili procedimentali delle sottoposte opposizioni si rileva che non ha fondamento l eccezione pregiudiziale di nullità sollevata dal difensore di Liga Veneta posto che: a) risulta adempiuto il precetto, posto a pena di decadenza, dell art. 16 comma 4 del d.p.r. 361/57 di procedere alla notificazione dell opposizione mediante invio con raccomandata (vd. Racc. spedita il 6/3/08); b) il C. è comparso con il ministero di difensore ed ha depositato memoria di difesa sul merito; egli, inoltre, avendo avuto avviso della odierna comparizione in tempo utile, ben avrebbe potuto prendere visione della opposizione, estraendone copia. Venendo al merito, ritiene l Ufficio che, non condivisibili essendo le ragioni prospettate dall opponente a censurare la decisione del Ministero di accettare i contrassegni recanti i nn A , le opposizioni debbano essere rigettate. Giova in primo luogo rammentare che non hanno ingresso in questa sede, neanche in termini di chiave di interpretazione del disposto dell art. 14 del d.p.r. 361/57, le deduzioni, relative alle prime tre opposizioni, sul valore non abdicatorio o recuperatorio delle pregresse denominazioni proprio della clausola di cui all art. 3 dello statuto della Lega Nord (ivi ipotizzandosi una conservazione per confluenza delle denominazioni Lega Lombarda- Liga Venera nel patrimonio della Lega Nord): ed infatti in questa sede non si verte in tema di diritto della associazione
5 alla conservazione dei segni distintivi dei gruppi che in essa confluirono bensì, soltanto, in tema di delimitazione delle condizioni - dettate da norme di rilevanza pubblicistica - alle quali può ritenersi garantita la tutela di una corretta scelta dell elettore - immune da sviamenti o confusioni - verso una determinata forza politica. La norma di cui all art. 14 c. 3 e 4 mira a tutelare l affidamento identitario che l elettore può ragionevolmente effettuare - attraverso il riscontro di segni, simboli, parole - nell immagine tradizionale di un partito, il che è quanto dire nell attuale ma consolidata presenza nella società. Analogamente, non ha rilevanza in questa sede, e con riguardo alla quarta opposizione, la produzione di copia della dichiarazione di protezione per marchio di impresa (dep. UPICA Milano del ) della rappresentazione grafica del Leone di San Marco, con libro e parole Liga Veneta, essendo la protezione espressamente riservata all apposizione del marchio su bandiere, indumenti, striscioni manifesti e non già quale contrassegno di attività di gruppo politico. Alla stregua delle indicate premesse, l argomento proposto nelle prime tre opposizioni per il quale le parole Lega Lombarda o Liga Veneta avrebbero valore decettivo in ragione del notorio tradizionale uso di esse, da parte del Partito opponente, appare non condivisibile. Da un canto la capacità confusoria dell uso della parola Lega o Liga appare inesistente, per la estrema genericità del termine (sinonimo di associazione, gruppo, sodalizio). Dall altro lato rimane affermazione non verificata quella per la quale le espressioni Lega Lombarda e Liga Veneta sarebbero state usate in recenti competizioni elettorali o comunque in recenti attività esterne dell odierno partito Lega Nord, attualità ed effettività d uso che sono le condizioni perché operi la tutela di cui ai commi 3 e 4 dell art. 14. Quanto alla quarta opposizione, resta a livello di mera affermazione non verificata quella per la quale i contestati segni grafici o le indicate parole (il Leone alato, il libro, la parola Paxe etc.) avrebbero ricevuto una utilizzazione nelle consultazioni elettorali da parte del Movimento di Umberto Bossi (oggi confluito nella Lega Nord) ed anzi nulla indicando
6 che tali segni e parole siano stati recentemente e continuativamente (quindi tradizionalmente) usati da detto Movimento. Da ultimo, e con riguardo a tutte e quattro le opposizioni, dalle controdeduzioni del Ministero citate in premessa oltre che dalla produzione odierna degli opposti Lega Lombarda e Liga Veneta, emerge, come dato oggettivo e non contestato, che i contrassegni oggetto delle opposizioni sono stati tutti ammessi ed effettivamente utilizzati in precedenti consultazioni elettorali dai partiti che hanno chiesto, ed ottenuto, l accettazione dei contrassegni stessi. P.Q.M. Rigetta le opposizioni. Così deciso in Roma il 7 marzo Depositato in Segreteria oggi 7 marzo 2008.
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