REGOLAMENTO DI CONTABILITA

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1 REGOLAMENTO DI CONTABILITA Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 101 del

2 INDICE TITOLO I. IL SETTORE FINANZIARIO... 5 Art. 1. Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione... 5 Art. 2. Organizzazione e Struttura del Settore Finanziario... 5 Art. 3. Il Responsabile del Settore Finanziario... 6 Art. 4. Parere di Regolarità Contabile... 7 Art. 5. Visto di Copertura Finanziaria... 9 Art. 6. Competenze dei Responsabili di Settore TITOLO II. PROGRAMMAZIONE PREVISIONE Art. 7. La programmazione Art. 8. Linee programmatiche di inizio mandato Art. 9. Relazione di inizio mandato (art. 4-bis D.Lgs 149/2011) Art. 10. Il documento unico di programmazione (DUP) Art. 11. Nota di aggiornamento al DUP Art. 12. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi Art. 13. La formazione del Bilancio di Previsione Art. 14. Lo schema del bilancio di previsione e i relativi allegati Art. 15. Sessione di bilancio Art. 16. Emendamenti Art. 17. Pubblicità del bilancio Art. 18. Il piano esecutivo di gestione Art. 19. Modifiche alle dotazioni e agli obiettivi assegnati ai Settori Art. 20. Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni degli organi collegiali Art. 21. Fondo Pluriennale vincolato Art. 22. Fondi di Riserva Art. 23. Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità ed altri Fondi per spese potenziali Art. 24 Le Variazioni di Bilancio e di PEG Art. 25. Assestamento generale di bilancio TITOLO III. LA GESTIONE DEL BILANCIO Art. 26. La gestione delle entrate Art. 27. L accertamento dell entrata Art. 28. La riscossione/ Il versamento

3 Art. 29. Recupero crediti e residui attivi Art. 30. La gestione delle spese Art. 31. L impegno Art. 32. La liquidazione Art. 33. L ordinazione ed il pagamento Art. 34. Residui passivi TITOLO IV. RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITI FUORI BILANCIO (ART.194 TUEL) Art. 35. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio TITOLO V. EQUILIBRI DI BILANCIO Art. 36. Controllo sugli equilibri finanziari/ Salvaguardia degli equilibri Art. 37. Segnalazioni Obbligatorie TITOLO VI. LA RENDICONTAZIONE Art. 38. Il rendiconto della gestione Art. 39. L approvazione del rendiconto della gestione Art. 40. Il riaccertamento dei residui TITOLO VII. BILANCIO CONSOLIDATO Art. 41. Composizione e termini per l approvazione Art. 42. Individuazione del gruppo amministrazione pubblica e dell area di consolidamento Art. 43. Predisposizione degli schemi Art. 44. Approvazione degli schemi e del bilancio consolidato TITOLO VIII. AGENTI CONTABILI E FUNZIONI DI ECONOMATO Art. 45. Agenti contabili Art. 46. La nomina degli Agenti contabili Art. 47. Funzioni degli agenti contabili Art. 48. Economato Art. 49. Fondi di economato Art. 50. Pagamenti Art. 51. Conti amministrativi dell'economo e degli agenti contabili interni TITOLO IX. ORGANO DI REVISIONE Art. 52. Organo di Revisione / Elezione Art. 53. Funzioni dell organo di revisione

4 Art. 54. Pareri dell Organo di revisione Art. 55. Cessazione, revoca e decadenza dall incarico TITOLO X. SERVIZIO DI TESORERIA Art. 56. Affidamento del servizio di tesoreria Art. 57. Attività connesse alla riscossione delle entrate Art. 58. Attività connesse al pagamento delle spese Art Anticipazione di Tesoreria Art. 60. Depositi per spese contrattuali, d asta e cauzionali Art. 61. Responsabilità del Tesoriere e vigilanza Art. 62. Verifiche di cassa TITOLO XI. Sistema Contabile ed economico-patrimoniale Art. 63. Sistema di contabilità Art. 64. Contabilità fiscale Art. 65. Contabilità economico-patrimoniale TITOLO XII. PATRIMONIO E INVENTARI Art. 66. Patrimonio del Comune Art. 67. Formazione dell inventario Art. 68. Tenuta e aggiornamento degli inventari Art. 69. Beni non inventariabili Art. 70. Universalità di beni Art. 71. Materiali di consumo e di scorta Art. 72. Consegnatari e affidatari dei beni TITOLO XIII. INVESTIMENTI E INDEBITAMENTO Art. 73. Ricorso all indebitamento TITOLO XIV. NORME FINALI Art. 74. Norme finali

5 TITOLO I. IL SETTORE FINANZIARIO Art. 1. Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l ordinamento contabile del Comune di Loreto nel rispetto dei principi e delle disposizioni del vigente ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali. 2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle norme del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, al D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, ai Princìpi Contabili generali e applicati in uso per gli Enti Locali. 3. Il regolamento si pone come obiettivo quello di stabilire le procedure e le modalità in ordine alla formazione dei documenti di programmazione, alla gestione del bilancio, alla rendicontazione, alle verifiche ed ai controlli, agli investimenti ed al ricorso all indebitamento, al servizio di Tesoreria, all organo di Revisione, al fine di garantire il buon andamento dell attività gestionale sotto il profilo economico patrimoniale, finanziario ed amministrativo. 4. Con il regolamento di contabilità vengono disciplinate le regole, le procedure, la rappresentazione dei fatti di gestione aventi rilevanza finanziaria, economica e patrimoniale, nonché il coordinamento con il sistema dei Controlli Interni (disciplinato nello specifico regolamento) al fine di garantire il perseguimento degli equilibri di bilancio ed il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 5. Il regolamento di contabilità deve intendersi come strettamente connesso ed integrato con il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi. 6. Per le materie non espressamente disciplinate dal presente regolamento di contabilità, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella normativa vigente e alle interpretazioni fornite dai Principi Contabili, nonché dalle norme statutarie e regolamentari del Comune. Art. 2. Organizzazione e Struttura del Settore Finanziario 1. Il Settore Finanziario, ai sensi dell art. 153 del D. Lgs. 267/2000, si identifica con il V Settore e con le sue articolazioni operative, che per competenza, in base a quanto previsto nel Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e negli atti relativi all assetto organizzativo dell ente, ha come preposto apicale un Responsabile. 5

6 2. Detto Settore è organizzato in modo da garantire l esercizio delle funzioni di gestione, con relativo coordinamento, dell attività finanziaria ed economicopatrimoniale dell Ente e più precisamente: a) la programmazione e i bilanci; b) la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione; c) la gestione del bilancio per la parte entrata e spesa; d) il controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica; e) i rapporti con il servizio di tesoreria; f) i rapporti con l organo di revisione economico-finanziaria; g) la tenuta della contabilità ai fini fiscali; h) la regolare tenuta della contabilità economico patrimoniale; Art. 3. Il Responsabile del Settore Finanziario 1. Il Responsabile del Settore Finanziario è individuato nel Funzionario incaricato, con decreto sindacale attributivo della Posizione Organizzativa (P.O.), della direzione apicale del settore al quale, oltre alle funzioni attribuite dal D.Lgs 267/2000 ai Responsabili dei Settori, sono affidati la gestione ed il coordinamento dell attività finanziaria dell Ente. 2. Il Responsabile del Settore Finanziario, anche attraverso le varie articolazioni della struttura: a) predispone tutti i documenti di programmazione e di rendicontazione con le modalità previste nel presente regolamento; b) è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione annuale e pluriennale; c) è preposto alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese; d) sovrintende alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione nonché al rispetto dei vincoli di finanza pubblica; e) esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio comunale di cui al successivo art. 4; f) appone il visto di copertura finanziaria di cui al successivo articolo 5; g) firma i mandati di pagamento e le reversali di incasso; h) è responsabile della tenuta della contabilità dell Ente nelle forme e nei termini voluti dalla legge e dal presente regolamento; 6

7 i) segnala obbligatoriamente al Legale Rappresentante dell ente, al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, all Organo di revisione ed alla Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo fatti o atti di cui sia venuto a conoscenza nell esercizio delle funzioni che possano, a suo giudizio, comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni all Ente, nonché comunica per iscritto l eventuale verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, così come previsto all art Nell esercizio delle proprie prerogative, il Responsabile del Settore Finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa applicabile agli Enti Locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche. 4. Al fine di assicurare il funzionamento del Settore Finanziario, in caso di assenza o impedimento del Responsabile del Settore Finanziario, le funzioni vicarie sono assunte ad ogni effetto dal dipendente individuato con apposito provvedimento del Sindaco. Art. 4. Parere di Regolarità Contabile 1. Il parere di regolarità contabile viene espresso sulle proposte di deliberazione, sottoposte alla Giunta o al Consiglio comunale, che non siano mero atto di indirizzo, che comportino spesa, o minori entrate o che abbiano riflessi diretti o indiretti alla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell Ente, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs 267/2000, ed è rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario a cui è attribuita la competenza per la funzione svolta. 2. Il parere di regolarità contabile è espresso nella seguente formula: favorevole, contrario e/o con eventuali suggerimenti e prescrizioni motivati. L eventuale non necessità del parere di regolarità contabile è valutata dal Responsabile del Settore Finanziario. Il parere è espresso dal Responsabile del Settore Finanziario sulla proposta di provvedimento, completa e motivata, la cui istruttoria tecnicoamministrativa è posta a carico del relativo Responsabile di Settore, prima della sua approvazione. 3. Nella proposta di provvedimento, a cura del Responsabile di Settore, qualora non sia necessario il parere di regolarità contabile, deve essere espressamente indicato o che l atto è di indirizzo o che esso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. In caso contrario nella proposta di deliberazione debbono essere indicati, a cura del medesimo Responsabile di Settore, i riflessi diretti o indiretti che incidono sulla situazione 7

8 economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente al fine di consentire il rilascio del successivo parere contabile. 4. I riflessi diretti sono attinenti agli aspetti finanziari descritti dalle disposizioni di legge (impegni di spesa o diminuzione di entrata); i riflessi indiretti sono quelli che incidono sulle variazioni economico patrimoniali conseguenti all attuazione della deliberazione proposta. In quest ultimo caso il rapporto è di ragionevole causaeffetto e deve essere incentrato sulla probabilità che certe conseguenze si verifichino nell esercizio finanziario in corso o nel periodo considerato dal bilancio pluriennale di durata triennale. 5. Il parere è rilasciato, di norma entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della proposta completa e motivata di deliberazione, come eventualmente modificata ai sensi del successivo comma, da parte del competente Settore. 6. Le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere ovvero lo stesso non sia positivo, o che necessitino di integrazioni e modifiche sono inviate, con relative motivazioni dal Responsabile dei Settore Finanziario, al settore proponente entro il termine di cui al precedente comma. 7. Non costituiscono oggetto di valutazione del Responsabile del Settore Finanziario le verifiche inerenti il rispetto di norme e regolamenti riguardanti aspetti non contabili per i quali risponde il Responsabile di Settore che ha apposto il parere di regolarità tecnica di cui all art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/ Il parere di regolarità contabile è espresso con riguardo a: a) all osservanza delle disposizioni dell ordinamento finanziario e contabile di cui al D.Lgs. n. 267/2000,al D.Lgs 118/2011 e dei principi contabili generali ed applicati; b) all osservanza di disposizioni contenute nel presente regolamento; c) al rispetto delle competenze proprie degli organi che adottano i provvedimenti; d) alla verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente; e) alla regolarità della documentazione sotto l aspetto contabile; f) al corretto riferimento della spesa, o dell entrata, alle voci del bilancio di previsione finanziario ed ai capitoli del PEG; g) alla verifica della effettiva disponibilità delle risorse impegnate con riferimento ai corrispondenti stanziamenti del bilancio di previsione finanziario e del PEG, nel rispetto del principio generale di competenza finanziaria potenziata; 8

9 h) all osservanza delle norme fiscali e tributarie; i) alla verifica degli altro effetti sulla gestione finanziaria, economico patrimoniale, sulla gestione di cassa, sugli equilibri di bilancio e sugli altri vincoli di finanza pubblica, direttamente o indirettamente collegati all atto; j) ad ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali del procedimento formativo dell atto. 9. Il parere è sempre espresso in forma scritta o attraverso procedura informatica. E sottoscritto ed inserito nell atto. 10. Il parere contrario alla proposta di atto o che comunque contenga rilievi in merito al suo contenuto, deve essere adeguatamente motivato. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. 11. Il parere di regolarità contabile non investe la verifica di legalità dell atto, essendo tale verifica ricompresa nel parere di regolarità tecnica di cui all art. 49 del TUEL. Art. 5. Visto di Copertura Finanziaria 1. Il visto di copertura finanziaria della spesa sugli atti di impegno da parte dei Responsabili di Settore, è reso dal Responsabile del Settore Finanziario entro 7 giorni dal ricevimento dell atto e riguarda: a) l esistenza della copertura finanziaria della spesa, come previsto nei commi successivi, sull unità di bilancio e di P.E.G. individuato nell atto di impegno; b) lo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata. c) la giusta imputazione al bilancio annuale o pluriennale, coerente con il piano dei conti; d) la copertura finanziaria della spesa, finanziata con entrate aventi specifica destinazione, allorché l entrata sia stata accertata e nei limiti del correlato accertamento; e) l osservanza delle norme fiscali e tributarie; f) il corretto riferimento della spesa alle voci del bilancio di previsione finanziario ed ai capitoli del PEG. 2. Non costituiscono oggetto di valutazione le verifiche inerenti il rispetto di norme e regolamenti riguardanti aspetti non prettamente contabili per i quali risponde il responsabile che ha sottoscritto la determinazione d impegno di spesa. 9

10 3. I provvedimenti in ordine ai quali, per qualsiasi ragione, non può essere rilasciato il visto di copertura finanziaria ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono restituite con motivata relazione al settore proponente, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dello stesso. 4. Qualora si verifichino situazioni gestionali di notevole gravità tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il Responsabile del Settore Finanziario può sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria con le modalità di cui all articolo 37 c.6). In tal caso ne dovrà dare motivata comunicazione al Legale Rappresentante dell ente, al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, all Organo di revisione. 5. Il visto è sempre espresso in forma scritta o attraverso procedura informatica. Art. 6. Competenze dei Responsabili di Settore 1. Ai Responsabili di Settore, nei limiti delle funzioni a ciascuno di essi assegnate, con riferimento alla materia finanziaria e contabile compete: a) la predisposizione delle proposte di bilancio dal presentare al Settore Finanziario, elaborate sulla base dei dati in proprio possesso e nel rispetto degli indirizzi formulati dal Sindaco e dagli Assessori, ivi inclusi gli elementi necessari alla costruzione dei documenti di programmazione dell Ente; b) la partecipazione alla definizione degli obiettivi strategici, operativi ed esecutivi dell ente e delle relative previsioni di entrata e di spesa; c) la elaborazione, di concerto con il Sindaco e/o gli Assessori di riferimento, delle proposte degli obiettivi annuali ed eventualmente pluriennali; d) la proposta di motivata variazione degli obiettivi e delle poste finanziarie nel corso dell esercizio; e) l emanazione di provvedimenti di accertamento dell entrata, ai sensi dell art. 179 del D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili e trasmettono al Settore Finanziario l idonea documentazione di cui al comma 2 del medesimo articolo; f) il costante monitoraggio sull andamento delle entrate e delle spese, con obbligo di tempestiva segnalazione al Responsabile del Settore Finanziario di eventuali criticità, anche prospettiche (incidenti nel bilancio annuale e/o pluriennale); g) la predisposizione delle proposte di variazione delle previsioni di bilancio da sottoporre al Settore Finanziario, corredate di specifica relazione; h) la cura, nell esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che le entrate afferenti i settori di rispettiva competenza siano accertate e riscosse; 10

11 i) l accertamento delle entrate di propria competenza e l immediata trasmissione, al Settore Finanziario, della documentazione di cui al comma 3 dell art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, ai fini dell annotazione nelle scritture contabili; j) la sottoscrizione, degli atti d impegno di spesa, attraverso le determinazioni dei responsabili, di cui all articolo 183, c. 9 del D. Lgs. n. 267/2000 e la loro trasmissione al Settore Finanziario; k) la sottoscrizione degli atti di liquidazione di cui all art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000; l) la partecipazione alla definizione dello stato di attuazione dei programmi; m) la collaborazione con il Responsabile del Settore Finanziario nelle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; n) l elaborazione di relazioni sull attività svolta ai fini della predisposizione della relazione illustrativa da allegare al rendiconto; o) la proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio, nelle materie di loro competenza, con adeguato apparato motivazionale in ordine ai presupposti di legge; p) nelle materia di loro competenza, la proposta di transazione o la predisposizione di relazione tecnico-amministrativa in ordine ad eventuale proposta transattiva; q) ogni altra funzione ed attività, avente anche contenuto o riflesso contabile, prevista dall art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 2. I Responsabili, nell ambito delle rispettive competenze organizzative, collaborano con il Settore Finanziario e forniscono gli elementi necessari per l espletamento delle funzioni di gestione e di controllo dell attività finanziaria, economica e patrimoniale dell Ente. 3. I Responsabili dei Settori rispondono direttamente e personalmente dell attendibilità, chiarezza e correttezza tecnica degli elementi informativi resi disponibili, anche ai fini della verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa di competenza del Responsabile del Settore Finanziario. 11

12 TITOLO II. PROGRAMMAZIONE PREVISIONE Art. 7. La programmazione 1. La programmazione è il processo di analisi e valutazione di medio termine che consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per realizzare uno stato di cose desiderato, verso il quale dirigere l azione amministrativa, nel rispetto delle compatibilità economiche e finanziarie, delle politiche comunitarie, nazionali e regionali e della possibile evoluzione dell ente. Esso si conclude con la formalizzazione degli indirizzi e degli obiettivi che danno contenuto ai piani ed ai programmi futuri. Il raggiungimento dei fini sociali e lo sviluppo economico e civile della collettività è attuato attraverso la valutazione preliminare delle condizioni interne ed esterne in cui opera l ente al fine di organizzare efficacemente ed efficientemente le attività e le risorse necessarie per conseguire l attuazione delle decisioni politiche e gestionali. 2. In particolare: a. la programmazione strategica individua i principali obiettivi che l amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato amministrativo, quali risultati attesi di significativa rilevanza per la comunità di riferimento. Gli strumenti della programmazione strategica, che si riferisce ad un orizzonte temporale pari a quello di durata del mandato amministrativo, sono costituiti: a) dal Documento sulle linee programmatiche di mandato; b) dalla Relazione di inizio mandato; c) dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) sezione strategica (SES); b. la programmazione operativa individua i programmi che si intendono realizzare per il perseguimento degli obiettivi strategici ed i relativi obiettivi operativi annuali da raggiungere. Gli strumenti della programmazione operativa, che si riferisce ad un orizzonte temporale triennale, sono costituiti: a) dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) sezione operativa (SEO); b) dal Bilancio di Previsione; c) da tutti i documenti di programmazione settoriale previsti dalla normativa vigente; 12

13 c. la programmazione esecutiva delinea le singole azioni e fasi attuative da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi operativi annuali. Gli strumenti della programmazione esecutiva sono costituiti da: a) il Piano Esecutivo di Gestione (PEG); b) il Piano Dettagliato degli Obiettivi e il Piano delle Performance. Art. 8. Linee programmatiche di inizio mandato 1. Le linee programmatiche di cui all art. 46 comma 3 del D.Lgs 267/2000 costituiscono il piano strategico di mandato dell Ente definito sulla base del programma elettorale del Sindaco e costituisce il primo adempimento programmatorio spettante al Sindaco. 2. Le linee programmatiche rappresentano il documento di riferimento per la predisposizione e l aggiornamento degli altri strumenti di pianificazione e programmazione. 3. Le linee programmatiche sono presentate dal Sindaco al Consiglio entro i termini previsti nello Statuto. Art. 9. Relazione di inizio mandato (art. 4-bis D.Lgs 149/2011) 1. Il Responsabile del Settore Finanziario provvede a redigere la Relazione di inizio mandato e la sottopone alla sottoscrizione del Sindaco entro 90 giorni dall inizio del mandato. 2. La relazione deve contenere nel rispetto di quanto previsto dall art. 4 bis del D.Lgs 149/2011, tutti gli elementi sufficienti per verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell indebitamento oltre che il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Art. 10. Il documento unico di programmazione (DUP) 1. Il DUP costituisce, nel rispetto dei principi di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 13

14 2. La sezione strategica del DUP ha una durata pari a quella del mandato amministrativo ed è sottoposta ad aggiornamento da parte del Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, qualora in sede di presentazione del DUP, sezione operativa, relativa al triennio successivo, sia necessario modificare gli obiettivi strategici o sia modificato in modo significativo il quadro normativo di riferimento. La riformulazione degli obiettivi strategici deve essere adeguatamente motivata. 3. L'organo esecutivo e i singoli settori dell'ente elaborano e predispongono i programmi e i relativi obiettivi operativi: a tal fine concorrono alla formazione del DUP tutti i responsabili dei settori, per le rispettive competenze, unitamente ai relativi assessorati. 4. La responsabilità del procedimento compete al Responsabile del Settore Finanziario che cura il coordinamento generale dell'attività di predisposizione del Documento Unico di Programmazione e provvede alla sua finale stesura, con il supporto e la collaborazione del Segretario Generale. 5. Il parere di regolarità tecnica sul DUP deve essere espresso da tutti i Responsabili di Settore, per la parte di loro competenza, coinvolti nella realizzazione degli obiettivi e programmi indicati nel DUP; 6. Il parere di regolarità contabile sul DUP è espresso dal Responsabile del Settore Finanziario. 7. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta approva il Documento Unico di Programmazione e lo presenta al Consiglio Comunale. La presentazione al Consiglio Comunale viene disposta mediante deposito del DUP presso il settore finanziario. Del deposito è data tempestiva comunicazione a cura del Responsabile Settore Finanziario ai capigruppo consiliari anche mediante posta elettronica. 8. La deliberazione di Giunta che approva il Documento Unico di Programmazione viene trasmessa all Organo di Revisione per l espressione del relativo parere che deve essere formulato entro dieci giorni dalla ricezione dell atto. 9. Il parere del Revisore deve essere messo a disposizione dei consiglieri prima della data prevista per l approvazione del Documento Unico di Programmazione da parte del Consiglio. 10. L approvazione da parte del Consiglio Comunale di norma avviene entro il 30 settembre di ogni anno. 11. Nel caso in cui alla data del 31 luglio risulti insediata una nuova amministrazione, il termine di approvazione del DUP è fissato nel maggior termine previsto dallo Statuto Comunale per l approvazione delle linee programmatiche di mandato e 14

15 contestualmente a queste. Tale termine in ogni caso, non deve essere successivo a quello fissato per l approvazione del bilancio. 12. Le modalità di convocazione della seduta del consiglio comunale che approva il Documento Unico di Programmazione sono le medesime previste dal regolamento del consiglio per l approvazione del Bilancio di Previsione. 13. I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare, in forma scritta, emendamenti al DUP almeno dieci giorni prima della data prevista per l'approvazione con le modalità di cui all art.16; 14. Ai fini della loro eventuale approvazione, gli emendamenti devono essere corredati dal parere tecnico in merito alla conformità con gli obiettivi strategici ed operativi ed alla conformità con il quadro normativo vigente espresso dal Responsabile del Settore interessato; qualora gli emendamenti abbiano evidenti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell ente, dovrà essere acquisito anche il parere contabile. Su ogni emendamento deve essere acquisto il parere dell'organo di Revisione che dovrà essere fornito entro due giorni dalla richiesta. Art. 11. Nota di aggiornamento al DUP 1. La nota di aggiornamento al DUP deve essere redatta qualora i cambiamenti del contesto esterno si riverberano sulle condizioni finanziarie e operative dell ente e/o quando vi siano mutamenti degli obiettivi operativi dell ente. 2. Conseguentemente la nota di aggiornamento al DUP può non essere presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni: il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio; non sono intervenuti eventi da rendere necessario l aggiornamento del DUP già approvato. 3. Lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo, pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall allegato n. 4/1 al d.lgs 118/ La nota di aggiornamento al DUP deve essere approvata dalla Giunta unitamente all'approvazione dello schema del bilancio di previsione. 5. Il Consiglio Comunale approva la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione, con distinti e separati atti deliberativi. 15

16 6. La deliberazione che approva il bilancio di previsione eventualmente oggetto di emendamenti dà contestualmente atto che risulta analogamente modificata la nota di aggiornamento al DUP. Art. 12. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 1. Contestualmente al DUP, la Giunta Comunale sottopone al Consiglio la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, quale momento di verifica delle fasi di avanzamento dei programmi sia in termini finanziari che di perseguimento degli obiettivi. 2. Entro il 10 luglio di ogni anno i Responsabili di settore trasmettono al Responsabile Settore Finanziario una dettagliata relazione in ordine allo stato di attuazione dei rispettivi programmi approvati dal Consiglio comunale con il Documento Unico di Programmazione. La relazione deve dare dimostrazione del rispetto delle fasi di avanzamento dei programmi sia in termini finanziari che di perseguimento degli obiettivi. 3. La ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi può essere inglobata all interno del DUP che la Giunta ed il Consiglio approvano nei termini di cui all art. 10 commi 7 e 10. Art. 13. La formazione del Bilancio di Previsione 1. Il Bilancio di Previsione finanziario, è il documento nel quale vengono rappresentate le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell arco temporale considerato nel DUP e attraverso il quale gli organi di governo dell Ente chiariscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi di spesa. 2. Il Bilancio di Previsione ha finalità: a) politico-amministrative, in quanto consente l esercizio delle prerogative di indirizzo e controllo degli organi di governo; b) di programmazione finanziaria, poiché esprime finanziariamente le informazioni necessarie a supportare l Ente nel processo di decisione politica, sociale ed economica. 16

17 c) di destinazione delle risorse a preventivo, attraverso la propria funzione autorizzatoria; d) di verifica degli equilibri finanziari nel tempo; e) informative, in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni ed esterni del sistema bilancio. 3. Esso è redatto nel rispetto del modello di cui all allegato n. 9 del D.Lgs. n.118/2011 e successive modificazioni, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. 4. Le previsioni sono elaborate in coerenza con il principio generale n. 16 dell Allegato n. 1 del D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni (principio della competenza finanziaria) e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. Esse sono determinate esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario. 5. Il percorso di formazione del Bilancio è annualmente avviato e definito dalla Giunta comunale, attraverso riunioni preliminari per esprimere le diverse esigenze funzionali, gli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario e per indicare le priorità da assegnare agli interventi di spesa in coerenza con gli obiettivi strategici ed operativi inseriti nel DUP, tenendo conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione. 6. La Giunta comunale individua le fasi, il profilo temporale e gli indirizzi fondamentali coerentemente con gli indirizzi politico programmatici approvati con il DUP e definisce: La manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe; I criteri e gli indirizzi ai quali i responsabili di settore devono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del piano esecutivo di gestione. 7. Il percorso di formazione del Bilancio di Previsione, così come definito dalla Giunta comunale, è gestito dal Responsabile del Settore Finanziario con il supporto e la collaborazione del Segretario Generale. 8. Il Responsabile del Settore Finanziario, avvia con propria disposizione il procedimento di formazione del bilancio di previsione finanziario e dei relativi allegati e stabilisce, compatibilmente con le scadenze di legge, il termine entro il 17

18 quale i Responsabili dei Settori devono formulare le proposte di previsione di entrata e di spesa da inserire nel bilancio per il triennio successivo. Le proposte, condivise e sottoscritte anche dagli Assessori competenti, devono avere la caratteristica della veridicità nel senso che la loro motivazione deve fare riferimento: a) Per le entrate, a situazioni oggettive ed attendibili; b) Per le spese consolidate, agli impegni assunti, a quelli in via di assunzione per procedure decisionali in corso e ad avvenimenti ragionevolmente prevedibili, ivi compresi quelli previsti dalla programmazione comunale. 9. Il Responsabile del Settore finanziario è tenuto alla verifica della veridicità e compatibilità delle proposte pervenute. 10. Le previsioni di entrata e di spesa relative a settori che non abbiano fatto pervenire le loro proposte entro il termine di cui al comma 1, vengono individuate nell ammontare previsionale del triennio in corso, facendo coincidere i valori delle previsioni in corso di formazione con quelli già approvati nel precedente esercizio. Il Responsabile del Settore finanziario segnala al Segretario Generale l eventuale inerzia dei responsabili anche parzialmente inadempienti. 11. Sulla base dei dati raccolti il Responsabile del Settore finanziario predispone lo schema di bilancio di previsione finanziario ed apporta, secondo le direttive della Giunta comunale, le eventuali modifiche e gli eventuali aggiustamenti volti a conseguire il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio previsti dal TUEL. 12. L attività ricognitiva delle risorse a disposizione dell ente e il processo di definizione dei fabbisogni finanziari e degli obiettivi gestionali deve terminare entro il 15 ottobre al fine di predisporre lo schema del bilancio di previsione in tempo utile per sottoporlo all approvazione della Giunta entro il 15 novembre, ovvero entro un termine diverso qualora la normativa proroghi il termine per l approvazione del bilancio di previsione. Art. 14. Lo schema del bilancio di previsione e i relativi allegati 1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e la relativa nota integrativa sono predisposti e approvati dall'organo esecutivo entro il 15 novembre di ogni anno, contestualmente all approvazione, da parte del medesimo organo, della nota di aggiornamento al DUP. 2. Nello stesso termine sono predisposte e approvate le proposte di deliberazione di cui all'art. 172, terzo comma del D. Lgs. 267/

19 3. Lo schema del bilancio di previsione finanziario con i relativi allegati e la nota di aggiornamento al DUP predisposti dall'organo esecutivo, sono trasmessi, tempestivamente, all'organo di Revisione che dovrà provvedere ad esprimere il relativo parere non oltre il termine di 10 giorni dalla consegna. 4. Lo schema di bilancio di previsione è altresì sottoposto all esame della competente commissione consiliare. 5. Tale schema, unitamente agli allegati, alla nota di aggiornamento al DUP, è presentato all'organo consiliare previo deposito presso il Settore finanziario con relativa comunicazione, attraverso posta elettronica, ai consiglieri comunali per il tramite dei capigruppo che ne daranno comunicazione ai consiglieri medesimi, entro il termine di 20 (venti) giorni precedenti la data stabilita per l approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale. Art. 15. Sessione di bilancio 1. L'esame dello schema del bilancio di previsione finanziario, dei relativi allegati e dell eventuale nota di aggiornamento al DUP, da parte dell'organo consiliare è programmato in apposita sessione di bilancio da tenersi nel termine fissato dal legislatore per l approvazione del bilancio stesso, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, con priorità sull esame di altri punti inseriti all ordine del giorno. 2. Le riunioni del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari sono programmate in modo da garantire che, per quanto possibile, nelle sedute all'uopo dedicate, sia esaminato prioritariamente tale atto e relativi allegati, unitamente alla nota di aggiornamento al DUP. Art. 16. Emendamenti 1. Entro otto giorni lavorativi decorrenti dalla notifica del deposito dei documenti previsionali ai capigruppo consiliari, i Consiglieri comunali, il Sindaco e la Giunta possono presentare emendamenti allo schema di bilancio. 2. Gli emendamenti, motivati, devono essere presentati in forma scritta, non possono determinare squilibri di bilancio e, nel caso prevedano maggiori spese, dovranno indicare i mezzi di copertura finanziaria. 19

20 3. Le proposte di emendamento, al fine di essere poste in discussione e in approvazione, devono riportare il parere di regolarità tecnica del responsabile del settore interessato, del parere di regolarità contabile del Responsabile Settore Finanziario e del parere dell Organo di Revisione, da formulare entro 2 giorni dal ricevimento dell emendamento. Qualora gli emendamenti siano particolarmente numerosi o di rilevante complessità, i suddetti pareri devono essere formulati entro 5 giorni dal ricevimento degli emendamenti. 4. Gli emendamenti potranno essere posti in discussione solo se presentati secondo le prescrizioni di cui ai commi precedenti e completi dei pareri di cui al comma La delibera di riaccertamento ordinario che interviene dopo l approvazione dello schema del bilancio di previsione e prima dell approvazione dello stesso da parte del Consiglio comunale, comporta necessariamente la presentazione di un emendamento da parte della Giunta per modificare lo schema del Bilancio di previsione alle risultanze del riaccertamento ordinario. Trattandosi di emendamento obbligatorio non è necessario il rispetto dei termini previsti dal precedente comma L approvazione di emendamenti al bilancio di previsione comporta il recepimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. 7. La votazione del Consiglio riguarderà pertanto il bilancio di previsione e la nota di aggiornamento, così come emendati dalle proposte dei consiglieri. Art. 17. Pubblicità del bilancio 1. Al fine di assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del Bilancio di Previsione e dei suoi allegati, nonché del documento unico di programmazione, il Responsabile del Settore Finanziario cura la pubblicazione, oltreché all albo pretorio per la durata di legge, anche sul sito istituzionale dell Ente alla pagina Amministrazione trasparente Bilanci, secondo quanto previsto dal DPCM 22 settembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 18. Il piano esecutivo di gestione 1. Il piano esecutivo di gestione(peg) è uno strumento di programmazione esecutiva, costituito dagli obiettivi di gestione e dall'affidamento degli stessi ai Responsabili dei Settori, unitamente alle necessarie dotazioni e risorse. Il PEG è redatto in 20

21 coerenza con il DUP e con il bilancio di previsione ed è approvato dalla Giunta Comunale entro venti giorni dall approvazione del bilancio di previsione. 2. Il Piano Esecutivo di Gestione deve consentire di affidare ai Responsabili dei Settori i mezzi finanziari specificati nei macroaggregati di spesa e nelle categorie di entrata. 3. La struttura del Piano Esecutivo realizza il suo principale collegamento con il Bilancio di Previsione mediante l articolazione delle entrate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione. 4. Il piano esecutivo di gestione si compone di: - una parte programmatica, che definisce gli obiettivi esecutivi di gestione e ne indica i risultati attesi, individua le performance dell ente; - una parte finanziaria, che contiene: la quantificazione delle risorse di competenza destinate a ciascun programma ed a ciascun centro di responsabilità per il raggiungimento dei risultati attesi (budget di competenza); per il primo esercizio, la quantificazione delle spese da pagare e delle entrate da incassare nell esercizio di riferimento, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica (budget di cassa). 5. Il coordinamento generale dell attività di predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione è svolto dal Responsabile del Settore Finanziario con la collaborazione del Segretario Generale. 6. Il Segretario Generale provvede a formulare e sottoscrivere il Piano degli Obiettivi (PDO), così come concertato con l Amministrazione comunale, allegato alla proposta di deliberazione di approvazione del PEG, tenuto conto delle risorse complessivamente attribuite ai programmi nel DUP ed alle dotazioni umane, finanziarie e strumentali assegnate ai Settori. 7. Nelle more dell approvazione del nuovo Piano esecutivo di gestione, gli enti gestiscono le previsioni di PEG incluse nell ultimo documento approvato. 21

22 8. La Giunta Comunale si riserva la facoltà di non assegnare integralmente in sede di prima approvazione del PEG le risorse stanziate nelle missioni/programmi del bilancio di previsione finanziario. 9. La delibera di approvazione del piano esecutivo è corredata dal parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile Settore Finanziario e dal parere di regolarità tecnica del Segretario Generale relativamente al PDO. Art. 19. Modifiche alle dotazioni e agli obiettivi assegnati ai Settori 1. Qualora il Responsabile del Settore ritenga necessaria una modifica della dotazione e/o delle risorse assegnate dall'organo esecutivo, propone la stessa con motivata relazione indirizzata al Sindaco, all Assessore competente ed al Responsabile del Settore finanziario. La relazione contiene: a. le valutazioni del Responsabile del Settore dal punto di vista tecnicogestionale ed in ordine ai riflessi economico-finanziari; b. le valutazioni del Responsabile del Settore riferite alle conseguenze in termini di programmi di spesa e di obiettivi gestionali che derivano dall'eventuale mancata accettazione totale o parziale della proposta di modifica; c. le distinte valutazioni del Responsabile del Settore finanziario con riferimento al coordinamento generale delle entrate e delle spese di bilancio. 2. L'organo esecutivo motiva con propria deliberazione la mancata accettazione o l'accettazione con varianti della proposta di modifica della dotazione o degli obiettivi. 3. L'organo esecutivo può richiedere ulteriori dati ed elementi integrativi di giudizio al Responsabile del Settore proponente e/o del Settore finanziario. 4. La deliberazione dell'organo esecutivo è adottata entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta relazione. 5. Le modifiche delle dotazioni agli obiettivi assegnati ai settori non possono essere disposte oltre il 15 dicembre. 22

23 Art. 20. Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni degli organi collegiali 1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale devono, sin dalla fase propositiva essere coerenti con le previsioni dei documenti di programmazione. 2. I casi di inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni consiliari e di giunta che non sono coerenti con gli obiettivi strategici ed operativi del Documento Unico di programmazione sono i seguenti: - mancanza di compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei programmi; - contrasto con le finalità dei programmi indicati nel DUP; - mancanza di compatibilità con la previsione delle risorse finanziarie destinate alla spesa; - mancanza di compatibilità con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma; - mancanza di coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici e relativi piani di attuazione; 3. Le proposte di deliberazioni non coerenti con il documento unico di programmazione sono dichiarate inammissibili o improcedibili. L inammissibilità è rilevata nei confronti di una proposta di deliberazione già esaminata e discussa, ma non approvata. 4. Le pregiudiziali di inammissibilità e improcedibilità nei confronti delle proposte di deliberazione della Giunta comunale e del Consiglio comunale possono essere rilevate, con adeguata motivazione, dal Sindaco, dai singoli Assessori, dal Segretario Comunale, dai Responsabili dei Settori competenti e dal Responsabile Settore Finanziario in sede di espressione dei pareri previsti dalla legge. Art. 21. Fondo Pluriennale vincolato 1. Il Fondo Pluriennale Vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l entrata. 23

24 2. L ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio. 3. Nella parte spesa del bilancio, con riferimento a ciascun programma, il Responsabile del Settore Finanziario provvede ad iscrivere nella voce Fondo Pluriennale Vincolato: a) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi. In tal caso il Responsabile del Settore Finanziario provvede autonomamente ad iscrivere i valori di bilancio sulla base del cronoprogramma vigente; b) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede che si prevede di impegnare nel corso dell esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi. In tal caso il Responsabile del Settore Finanziario provvede autonomamente ad iscrivere i valori di bilancio sulla base del cronoprogramma trasmesso dal Responsabile del settore proponente. Art. 22. Fondi di Riserva 1. Nel bilancio di previsione, ai sensi dell art. 166 del TUEL, è iscritto un Fondo di Riserva da utilizzare nel caso in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio ovvero le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. 2. La metà della quota minima del Fondo di Riserva deve essere riservata alla copertura di spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporterebbe danni certi all amministrazione, mentre la restante parte può essere destinata sia ad interventi di spesa già previsti in bilancio sia ad interventi di nuova istituzione. 3. I prelevamenti dal Fondo di Riserva sono effettuati con deliberazione della Giunta Comunale senza necessità del parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 4. Le deliberazioni di prelevamento dal Fondo di Riserva sono comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. 5. Con la deliberazione di prelevamento dal Fondo di Riserva si intende automaticamente approvata la variazione di PEG conseguente senza necessità di ulteriori provvedimenti. 6. Nel bilancio di previsione finanziario, alla missione Fondi e accantonamenti, all interno del programma "Fondo di Riserva", è previsto un Fondo di Riserva di Cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali. 7. I prelievi dal Fondo di Riserva di Cassa possono essere effettuati fino al 31 dicembre con deliberazione della Giunta comunale. 24

25 8. Le deliberazioni di prelevamento dal Fondo di Riserva di Cassa sono comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Art. 23. Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità ed altri Fondi per spese potenziali 1. Nel bilancio di previsione finanziario, è stanziato l accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011, e successive modificazioni. 2. Ai fini della determinazione dell accantonamento al Fondo, il Responsabile del Settore Finanziario sceglie la modalità di calcolo per ciascuna tipologia, categoria o capitolo di entrata nel rispetto dei criteri previsti dal principio applicato della contabilità finanziaria, dandone adeguata motivazione nella nota integrativa al bilancio di previsione. 3. Ai fini di quanto previsto nel comma 2, qualora se ne ravvisi l esigenza, è possibile disporre l accantonamento al Fondo di un importo superiore a quello minimo determinato ai sensi dello stesso, dandone adeguata motivazione nella nota integrativa al bilancio di previsione. 4. L accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità non è oggetto di impegno e genera un economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 5. Il Responsabile del Settore Finanziario verifica nei termini previsti dal citato principio contabile la corretta quantificazione e la congruità del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità complessivamente accantonato sia nel bilancio sia nell avanzo di amministrazione. Fino a quando il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità non risulta adeguato il Responsabile del Settore Finanziario esprime parere negativo sugli atti che prevedono l utilizzo dell avanzo di amministrazione. 6. Ai fini delle verifiche di cui al comma 5, i Responsabili di Settore trasmettono al Responsabile del Settore Finanziario le informazioni aggiornate in merito al grado di riscossione delle entrate afferenti ai settori di loro competenza, segnalando le situazioni di dubbia e difficile esigibilità. 7. Le modalità seguite per determinare l accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e per verificare la congruità del fondo complessivamente accantonato nel bilancio e nell avanzo di amministrazione sono illustrate nella nota integrativa al bilancio di previsione finanziario e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto. 25

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