REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

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1 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ Aggiornato in base ai principi del D.Lgs n. 118/2011 Approvato con deliberazione della Comunità del Parco n. del

2 INDICE GENERALE CAPO I ASPETTI GENERALI TITOLO I FINALITA E CONTENUTO Art. 1 Scopo e ambito di applicazione del Regolamento TITOLO II - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE Art. 2 Servizio economico finanziario: funzioni Art. 3 Il Responsabile del Servizio Finanziario Art. 4 Il parere di regolarità contabile Art. 5 Visto di copertura finanziaria Art. 6 Segnalazioni obbligatorie del responsabile del servizio finanziario Art. 7 Casi di inammissibilità e di improcedibilità delle deliberazioni degli organi collegiali TITOLO III COMPETENZE IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE DEGLI ALTRI SETTORI DELL ENTE Art. 8 Competenze dei responsabili di settore CAPO II LA PROGRAMMAZIONE TITOLO I I DOCUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE Art. 9 La programmazione Art.10 Costruzione e presentazione degli strumenti di programmazione del bilancio TITOLO II IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE Art.11 Documento Unico di Programmazione (DUP) TITOLO III IL BILANCIO DI PREVISIONE Art. 12 Il bilancio di previsione Art. 13 Iscrizione del risultato di amministrazione Art. 14 Fondo di riserva Art. 15 Fondo di riserva di cassa Art. 16 Fondo Pluriennale Vincolato - Entrata Art. 17 Fondo Pluriennale Vincolato - Spesa Art. 18 Fondo Crediti di dubbia esigibilità Art. 19 Altri fondi Art. 20 Allegati al Bilancio e Nota integrativa Art. 21 Conoscenza dei contenuti del Bilancio e dei suoi allegati TITOLO IV IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Art. 22 Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Art. 23 Struttura e caratteristiche del Piano Esecutivo di Gestione Art. 24 Adozione del PEG Art. 25 Adozione del PEG in esercizio provvisorio Art. 26 Budget delle spese Art. 27 Piano degli indicatori TITOLO V LE VARIAZIONI DI BILANCIO E DI PEG Art. 28 Variazioni di bilancio Art. 29 Variazioni di bilancio da parte del Consiglio di gestione Art. 30 Variazioni di bilancio da parte dei responsabili della spesa Art. 31 Assestamento generale del Bilancio Art. 32 Debiti fuori bilancio Art. 33 Variazioni di PEG

3 CAPO III LA GESTIONE DEL BILANCIO TITOLO I LE ENTRATE Art. 34 Risorse dell ente Art. 35 Fasi delle entrate Art. 36 Disciplina dell accertamento delle entrate Art. 37 Riscossione delle entrate Art. 38 Versamento delle entrate Art. 39 Residui attivi Art. 40 Cura dei crediti arretrati TITOLO II LE SPESE Art. 41 Spese dell ente Art. 42 Prenotazione dell impegno Art. 43 Prenotazione delle spese d investimento Art. 44 Impegno di spesa Art. 45 Impegno di spesa ad esigibilità differita Art. 46 Impegni di spesa automatici Art. 47 Impegni di spese pluriennali Art. 48 Liquidazione Art. 49 Liquidazione contabile Art. 50 Reimputazione degli impegni non liquidati Art. 51 Ordinazione Art. 52 Ordinazione di pagamento urgente Art. 53 Domiciliazione bancaria Art. 54 Intestazione dei mandati di pagamento Art. 55 Il pagamento Art. 56 Residui passivi TITOLO III EQUILIBRI DI BILANCIO Art. 57 Controllo sugli equilibri finanziari Art. 58 Ambito di applicazione Art. 59 Fasi di controllo Art. 60 Esito negativo Art. 61 Salvaguardia degli equilibri di bilancio Art. 62 Provvedimento della Comunità del Parco in ordine ai programmi e agli equilibri di bilancio Art. 63 Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio TITOLO IV SERVIZIO DI TESORERIA Art. 64 Funzioni del Tesoriere Art. 65 Affidamento del servizio di Tesoreria Art. 66 Rapporti tra Tesoriere e Ente Art. 67 Obblighi dell Ente verso il Tesoriere Art. 68 Obblighi del Tesoriere Art. 69 Depositi cauzionali Art. 70 Verifiche di cassa Art. 71 Anticipazioni di tesoreria Art. 72 Gestione di titoli e valori Art. 73 Registro di cassa Art. 74 Esecuzione forzata CAPO IV RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE TITOLO I IL RENDICONTO DELLA GESTIONE Art. 75 Finalità del Rendiconto Art. 76 Riaccertamento dei residui attivi e passivi

4 Art. 77 Costruzione e approvazione del Rendiconto di gestione Art. 78 Il Conto del Bilancio Art. 79 Il Conto economico Art. 80 Lo stato patrimoniale Art. 81 Stralcio dei crediti inesigibili Art. 82 Relazione sulla gestione Art. 83 Pubblicazione del Rendiconto CAPO V SISTEMA CONTABILE TITOLO I SCRITTURE CONTABILI Art. 84 Sistema di contabilità Art. 85 Le rilevazioni contabili Art. 86 I registri contabili Art. 87 Contabilità fiscale TITOLO II CONTABILITA PATRIMONIALE ED INVENTARI Art. 88 Libro degli inventari e classificazione dei beni Art. 89 Valutazione dei beni e sistema dei valori Art. 90 Tenuta e aggiornamento degli inventari Art. 91 Consegnatari dei beni Art. 92 Beni mobili non inventariabili Art. 93 Automezzi Art. 94 Passaggio dei beni demaniali al patrimonio Art. 95 Mutamento di destinazione dei beni patrimoniali indispensabili CAPO VI SERVIZIO DI ECONOMATO ED AGENTI CONTABILI TITOLO I SERVIZIO DI ECONOMATO Art. 96 Istituzione del servizio economale Art. 97 Competenze specifiche dell economo Art. 98 Obblighi, vigilanza e responsabilità Art. 99 Assunzione e cessazione delle funzioni di economo Art.100 Spese economali Art. 101 Fondo di anticipazione ordinaria di cassa Art. 102 Effettuazione delle spese economali Art. 103 Anticipazioni provvisorie Art. 104 Anticipazioni straordinarie Art. 105 Rendicontazione delle spese CAPO VII LA REVISIONE TITOLO I ORGANO DI REVISIONE Art.106 Organo di revisione Art. 107 Elezione accettazione della carica Art. 108 Stato giuridico del revisore Art. 109 Funzioni del Revisore dei conti Art. 110 Funzione di collaborazione e di controllo e vigilanza Art. 111 Pareri dell organo di revisione Art. 112 Modalità di espletamento delle funzioni dell organo di revisione Art. 113 Cessazione dalla carica CAPO VIII NORME FINALI Art. 114 Pubblicità del regolamento Art. 115 Abrogazione delle norme previgenti

5 CAPO I ASPETTI GENERALI TITOLO I Finalità e contenuto Art. 1 Scopo e ambito di applicazione (art. 152 D.Lgs. 267/2000) 1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle norme statutarie ed al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi, l ordinamento contabile dell ente nel rispetto dei principi stabiliti da Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dai principi contabili generali ed applicati allegati al richiamato decreto legislativo n. 118/2011. Il Regolamento di contabilità è adottato in attuazione dell art. 7 e dell art. 152, comma 1, del D.Lgs n. 267 e del D.Lgs n Esso costituisce un insieme organico di regole finalizzate alla rilevazione, analisi, controllo e rendicontazione dei fatti gestionali che comportano entrate e spese, costi ed oneri, ricavi e proventi ovvero determinano variazioni qualitative/quantitative degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell ente. 3. A tale fine il presente regolamento stabilisce le competenze, le procedure e le modalità in ordine alle attività di programmazione finanziaria, di gestione e di rendicontazione, adottando un sistema di scritture contabili ritenuto idoneo per la rilevazione dei fatti gestionali che hanno carattere finanziario, economico e patrimoniale. 4. Ai sensi dell art. 152, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 all ente si applicano oltre alle disposizioni sull ordinamento finanziario e contabile degli enti locali aventi natura e principi generali con valore di limite inderogabile, quelli derogabili previsti nello stesso articolo, quando non diversamente disciplinate dal presente regolamento ed alle quali espressamente si rinvia. TITOLO II Il Servizio Finanziario Art. 2 Il Servizio finanziario: funzioni (art. 153 D.Lgs. 267/2000) 1. Il servizio finanziario o di ragioneria, così come definito dall art. 153 del D.Lgs. 267/2000, è organizzato in modo da garantire l esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell attività finanziaria dell ente e più precisamente: a) la programmazione e i bilanci; b) la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione; c) la gestione del bilancio riferita alle entrate; d) la gestione del bilancio riferita alle spese; e) il controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio; f) i rapporti con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili interni; g) i rapporti con l organo di revisione economico-finanziaria; h) la tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari; i) la tenuta della contabilità ai fini fiscali; j) i rapporti con la funzione del controllo di gestione e con i servizi dell ente. Art. 3 Il Responsabile del servizio finanziario (art. 153, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 1. Il Responsabile del servizio finanziario, oltre a svolgere una funzione di coordinamento delle varia articolazioni del settore: a) è preposto alla verifica delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione; b) è preposto alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica; c) esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione del Consiglio di gestione e della Comunità del Parco di cui al successivo articolo 4; d) appone il visto di copertura finanziaria di cui al successivo articolo 5;

6 e) è responsabile della tenuta della contabilità dell ente nelle forme e nei termini voluti dalla legge e dal presente regolamento; f) segnala obbligatoriamente al Presidente o suo delegato, al Direttore, all Organo di revisione ed alla Corte dei Conti Sezione Controllo fatti o atti di cui sia venuto a conoscenza nell esercizio delle funzioni che possano, a suo giudizio, comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni all ente, nonché comunica per iscritto l eventuale verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, così come previsto dal successivo articolo 6; g) predispone tutti i documenti di programmazione e di rendicontazione con le modalità previste nel presente regolamento; h) collabora con i responsabili dei settori nella predisposizione dei rendiconti relativi all utilizzo di contributi straordinari assegnati all ente con vincolo di destinazione da parte di altre amministrazioni pubbliche; i) rende disponibili per i responsabili dei servizi dell ente le informazioni e valutazioni di tipo finanziario ed economico-patrimoniale necessarie per l esercizio delle loro funzioni. 2. Nell esercizio di tali attività agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa applicabile agli Enti Locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche. 3. Al fine di assicurare il funzionamento del Servizio Finanziario, in caso di assenza o impedimento del Responsabile del Servizio Finanziario, le funzioni vicarie sono assunte ad ogni effetto dal Direttore. Art. 4 - Il parere di regolarità contabile (artt. 49 e 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000) 1. Il parere di regolarità contabile ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 267/2000 è espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di provvedimento. 2. Il parere di regolarità contabile quale dichiarazione di giudizio e atto di valutazione deve riguardare: a) l osservanza delle disposizioni contabili previste nel D.Lgs. 267/2000; b) l osservanza dei principi contabili generali ed applicati previsti dal D.Lgs. 118/2011; c) l osservanza di disposizioni contenute nel presente regolamento; d) l osservanza delle procedure tipiche previste dall ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, anche in riferimento alle competenze degli organi di direzione politica e dei responsabili della gestione; e) la regolarità della documentazione sotto l aspetto contabile; f) la disponibilità delle risorse sul capitolo su cui l iniziativa dovrebbe essere impegnata; g) l osservanza delle norme fiscali; h) ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali del procedimento formativo dell atto. 3. Le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono rinviate, con motivata relazione, al servizio proponente. 4. Non costituiscono oggetto di valutazione del Responsabile del Servizio Finanziario le verifiche inerenti il rispetto di norme e regolamenti riguardanti aspetti non contabili per i quali risponde il responsabile del settore che ha apposto il parere di regolarità tecnica di cui all art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/ L eventuale omissione del parere di regolarità contabile per le proposte di deliberazione che non comportino spese né presenti né future o altre implicazioni di carattere contabile, economico patrimoniale e fiscale, è valutata esclusivamente dal Responsabile del Servizio Finanziario, il quale, nei casi sopra esposti, dichiara l irrilevanza del proprio parere. 6. Il parere è sempre espresso in forma scritta, sottoscritto e munito di data, inserito nell atto in corso di formazione. Art. 5 Visto di copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000) 1. Il visto di copertura finanziaria della spesa sugli atti di impegno di cui all art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000 è reso da Responsabile del Servizio Finanziario e deve riguardare: a) l esistenza della copertura finanziaria della spesa, come previsto nei commi successivi, sull unità di bilancio e di P.E.G. individuato nell atto di impegno; b) la giusta imputazione al bilancio annuale o pluriennale;

7 c) la competenza del responsabile del servizio proponente; d) l osservanza delle norme fiscali. 2. Nel caso di spesa finanziata dall avanzo di amministrazione il Responsabile del Servizio Finanziario, ai fini del rilascio dell attestazione di copertura finanziaria, deve tener conto dello stato di realizzazione dell avanzo medesimo. 3. I provvedimenti in ordine ai quali, per qualsiasi ragione, non può essere rilasciato il visto di copertura finanziaria ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono rinviate al servizio proponente evidenziando i motivi del mancato rilascio. Ove necessario il responsabile provvede ad inviare motivata relazione al responsabile proponente. 4. Qualora si verifichino situazioni gestionali di notevole gravità tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, il Responsabile del Servizio Finanziario può sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria con le modalità di cui al successivo articolo. 5. Il parere è sempre espresso in forma scritta, sottoscritto e munito di data, inserito nell atto in corso di formazione. Art. 6 Segnalazioni obbligatorie del responsabile del Servizio Finanziario (art. 153, comma 6, D.Lgs. 267/2000) 1. Il responsabile del Servizio Finanziario è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali possono derivare situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. 2. E obbligato altresì a presentare le proprie valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate e delle spese evidenzi il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. 3. La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui ai precedenti commi possono riguardare anche la gestione dei residui e l equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d investimento qualora si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che, se non compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione. 4. Le segnalazioni dei fatti gestionali, opportunamente documentate, e le valutazioni, adeguatamente motivate, sono inviate al Presidente, al Direttore, all Organo di revisione ed alla Corte dei Conti in forma scritta. 5. La Comunità del Parco, ai sensi dell art. 193 del D.Lgs. 267/2000, provvede al riequilibrio entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione. 6. Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravità agli effetti della copertura finanziaria delle spese, il responsabile del Servizio Finanziario può contestualmente comunicare ai soggetti di cui al comma quarto, la sospensione, con effetto immediato, del rilascio delle attestazioni di copertura di cui all art. 5 del presente regolamento. 7. La decisione di sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria deve essere motivata con l indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione medesima. 8. La sospensione del rilascio dell attestazione di copertura finanziaria opera, in ogni caso, qualora, trascorsi trenta giorni dalle segnalazioni di cui ai commi precedenti, gli organi competenti non abbiano adottato i provvedimenti necessari al fine di ricostituire gli equilibri di bilancio. Art. 7 Casi di inammissibilità e di improcedibilità delle deliberazioni degli organi collegiali (art. 170, comma 7, D.Lgs. 267/2000) 1. Le previsioni del Documento Unico di Programmazione (DUP) costituiscono vincolo di coerenza decisionale ai fini dei successivi provvedimenti del Consiglio di gestione o della Comunità del Parco. Le deliberazioni di rispettiva competenza non possono, pertanto, discostarsi dai contenuti programmatici e dagli obiettivi definiti nel DUP, anche per non pregiudicare gli equilibri del bilancio previamente stabiliti. 2. La sussistenza del vincolo di coerenza è verificata: a) dal Direttore, con riguardo alle proposte di deliberazioni che siano espressione di mero indirizzo politico-amministrativo, senza riflessi di carattere operativo-gestionale. Su tali proposte non è richiesto alcun parere istruttorio da parte dei responsabili dei servizi; b) il Responsabile del servizio di competenza, con riguardo alle proposte di deliberazioni che, oltre al merito amministrativo (atti di mero indirizzo), incidono anche sulla discrezionalità operativa del responsabile del servizio interessato, il quale è tenuto ad esprimere il proprio parere di regolarità tecnica;

8 c) il parere di regolarità contabile è finalizzato ad attestare il mantenimento degli equilibri del bilancio, con riguardo alle proposte di deliberazioni che, in attuazione delle previsioni programmatiche, comportano impegni di spesa o diminuzione di entrata compensabili con maggiori entrate o minori spese. 3. Le proposte di deliberazioni non coerenti con le previsioni del DUP per difformità o contrasto con gli indirizzi e le finalità dei programmi approvati, sono da considerare inammissibili. Quelle che rilevano insussistenza di copertura finanziaria o incompatibilità tra le fonti di finanziamento e le finalità di spesa ovvero tra le risorse disponibili (finanziarie, umane e strumentali) e quelle necessarie per la realizzazione del nuova programma sono da considerarsi improcedibili. TITOLO III Competenze in materia finanziaria e contabile degli altri Settori dell ente Art. 8 Competenze dei Responsabili di Settore (art. 107, comma 3, lett. d), i) e comma 6, D.Lgs. 267/2000) 1. Ai Responsabili di settore, nei limiti delle funzioni a ciascuno di essi assegnate, compete: a) l elaborazione, sulla base dei dati in proprio possesso e nel rispetto degli indirizzi formulati dal Presidente, delle proposte di obiettivo di PEG da presentare al Direttore; b) l elaborazione delle proposte di variazione di bilancio da sottoporre al Servizio Finanziario; c) l elaborazione di relazioni sull attività svolta ai fini della predisposizione della relazione illustrativa da allegare al rendiconto; d) l accertamento dell entrata ai sensi dell art. 179 del D.Lgs. 267/2000 e l immediata trasmissione a Servizio Finanziario della documentazione di cui al comma 3 dello stesso articolo di legge, ai fini dell annotazione nelle scritture contabili; e) la sottoscrizione degli atti di impegno di spesa, definiti determinazioni, di cui all art. 183, comma 9, del D.Lgs 267/2000 e la loro trasmissione al Servizio Finanziario con le modalità ed i tempi definiti nel presente regolamento; f) dar corso agli atti di impegno di spesa nel rispetto dell art. 191 del D.Lgs 267/2000; g) la sottoscrizione degli atti di liquidazione di cui all art. 184 del D.Lgs 267/2000; 2. I responsabili della gestione dei diversi settori dell ente collaborano con il Responsabile del Servizio Finanziario rendendo disponibili gli elementi necessari per l espletamento delle funzioni di coordinamento e gestione complessiva dell attività finanziaria. 3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente e personalmente dell attendibilità, chiarezza e rigorosità tecnica degli elementi informativi resi disponibili, anche ai fini della verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell art. 153, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. CAPO II LA PROGRAMMAZIONE TITOLO I I documenti della programmazione Art. 9 La programmazione (art. 42, comma 2, lett. b) e comma 3, e art. 48, comma 2, D.Lgs 267/2000) 1. La programmazione rappresenta il processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. 2. La Comunità del Parco, quale organo di indirizzo e di controllo, è soggetto titolare della programmazione in conformità a quanto dispongono il TUEL, il D.Lgs 118/2011 e lo statuto dell ente. 3. Partecipano alla programmazione il Consiglio di gestione, il Direttore, i Responsabili dei Settori ed altri enti in conformità alle norme contenute nello statuto dell ente e nei regolamenti attuativi dello stesso. 4. Lo strumento della programmazione di mandato è il Documento Unico di Programmazione (DUP). 5. Gli strumenti della programmazione triennale sono costituiti:

9 a) dal Documento Unico di Programmazione (DUP); b) dal bilancio; c) da tutti i documenti di programmazione settoriale previsti dalla normativa vigente. 6. Gli strumenti di mandato e di programmazione sono redatti nel rispetto del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.). Art. 10 Costruzione e presentazione degli strumenti di programmazione del bilancio (art. 170, comma 1, art. 174, D.Lgs 267/2000) 1. Entro il 30 giugno sulla base delle risultanze contabili del rendiconto approvato, della relazione sulla gestione di cui all art. 231 del TUEL e della relazione sullo stato di conseguimento degli obiettivi dell anno precedente, il Consiglio di gestione predispone la proposta di Documento Unico di Programmazione (DUP) e la sottopone all approvazione della Comunità del Parco. 2. Entro il 31 luglio di ciascun anno, la Comunità del Parco approva il DUP. 3. Entro il 30 agosto di ciascun anno, i Responsabili di Settore, sulla base delle direttive del Consiglio di gestione, nel rispetto delle linee programmatiche e degli obiettivi di cui al comma 1, formulano una proposta gestionale evidenziando le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie, con le indicazioni da inserire nel PEG, nel bilancio e nel DUP. 4. Entro il 30 settembre il responsabile della programmazione dei lavori pubblici predispone il Programma triennale dei Lavori pubblici, e lo sottopone all adozione del Consiglio di gestione. 5. Il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base delle proposte come sopra definite e delle notizie, dati ed atti in suo possesso, elabora entro il 31 ottobre uno schema di bilancio annuale e pluriennale, da sottoporre all esame dell organo esecutivo. 6. Entro il 15 novembre, il Consiglio di gestione esamina e approva, con deliberazione, il progetto di bilancio, corredato dall eventuale nota di aggiornamento al DUP. 7. Entro 5 giorni dall approvazione, gli elaborati relativi al Bilancio di previsione di cui al comma precedente e i relativi allegati sono trasmessi al Revisore dei conti per il parere di cui all art. 239, comma 1, del D.Lgs. 267/ Il Revisore dei conti rilascia il parere di cui al precedente comma entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione così come riportato nel comma precedente. 9. Il bilancio di previsione e i relativi allegati vengono depositati presso l ufficio segreteria ed i componenti della Comunità del Parco possono presentare le proposte di emendamento al bilancio indicando, obbligatoriamente, il finanziamento delle eventuali nuove o maggiori spese o minori entrate sotto forma di riduzione di altre voci di uscita o maggiorazioni di entrata. Non possono essere posti in votazione emendamenti che determinano squilibri di bilancio e presentano il parere negativo del Responsabile del Servizio Finanziario e/o dell organo di revisione. 10. Gli emendamenti presentati saranno posti in votazione dopo aver acquisito i pareri di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato, di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario e l organo di revisione. 11. Scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti la Comunità del Parco delibera il bilancio completo dei relativi allegati. 12. Non sono ammessi emendamenti presentati in aula nel corso della discussione. 13. In caso di differimento del termine per la deliberazione del bilancio ai sensi dell art. 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000, i termini di cui al presente articolo si intendono corrispondentemente prorogati. 14. Ai sensi dell art. 174, comma 4, del TUEL il responsabile del Servizio Finanziario, dopo l approvazione del Bilancio, ne cura la pubblicazione nel sito internet. TITOLO II Il Documento Unico di Programmazione Art. 11 Documento Unico di Programmazione (DUP) (art. 170 D.Lgs. 267/2000) 1. Il Documento Unico di Programmazione si collega al documento degli indirizzi generali di governo approvato dalla Comunità del Parco, ai sensi dell art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/ Il DUP ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell ente. 3. E predisposto in forma semplificata nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato dalla programmazione di cui all allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011, e s.m.

10 4. Entro il 20 luglio di ciascun anno il Consiglio di gestione presenta alla Comunità del Parco il DUP per la conseguente deliberazione da adottarsi entro il 31 luglio. 5. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, il Consiglio di gestione presenta alla Comunità del Parco la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione. TITOLO III Il Bilancio di Previsione Art. 12 Il bilancio di previsione (art. 165 D.Lgs 267/2000) 1. Il bilancio di previsione finanziario, elaborato sulla base delle linee strategiche contenute nel DUP è deliberato osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 118/2011, e s.m. 2. Esso è redatto nel rispetto del modello di cui all allegato n. 9 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. 3. Le previsioni sono elaborate in coerenza con il principio generale n. 16 dell allegato n. 1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. (principio della competenza finanziaria) e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. Esse sono determinate esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. In particolare: a) la previsione delle entrate rappresenta quanto l amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali dell attendibilità e della congruità; b) la previsione della spesa è predisposta nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto: - per quelle in corso di realizzazione, degli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati; - per quelle di competenza, degli stanziamenti quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente daranno luogo, ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilanci di previsione. L esigibilità di ciascuna obbligazione è individuata nel rispetto del principio della contabilità finanziaria, di cui all allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011. Art Iscrizione del risultato di amministrazione (art. 187 D.Lgs. 267/2000) 1. L avanzo di amministrazione può essere applicato al bilancio nel rispetto dei vincoli in cui è distinto, ai seni dell art. 187 del D.Lgs. 267/ Ai sensi dell art. 187, comma 3-bis, del D.Lgs 267/2000, l avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all art Il disavanzo di amministrazione accertato ai sensi dell art. 186, è immediatamente applicato all esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. 4. Per la copertura del disavanzo di amministrazione possono essere utilizzate, per l anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate, con eccezione di quelle provenienti dall assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge. 5. Le entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali possono essere destinate solo alla copertura di squilibri del bilancio investimenti. Art Fondo di riserva (art. 166 D.Lgs. 267/2000) 1. Nella parte corrente del bilancio di previsione e precisamente nella Missione Fondi e Accantonamenti è iscritto un fondo di riserva di importo non inferiore allo 0,30 per cento e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

11 2. Nel caso in cui l ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del D.Lgs 267/2000, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 3. Il fondo di riserva è utilizzato, per la metà dello stanziamento, per integrare la dotazione degli interventi di spesa corrente le cui previsioni risultino insufficienti rispetto agli obiettivi. L altra metà dello stanziamento è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporterebbe danni certi all ente. 4. I prelevamenti di somme dal fondo di riserva sono effettuati fino al 31 dicembre, con deliberazione del Consiglio di gestione, su proposta del Responsabile del Servizio Finanziario. 5. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono comunicate alla Comunità del Parco nella sua prima seduta utile. Per le deliberazione del Consiglio di gestione adottate nell ultimo bimestre dell anno, la comunicazione è effettuata entro la prima seduta dell anno successivo. 6. Con deliberazione di variazione del bilancio, da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, il fondo di riserva può essere utilizzato per l istituzione di nuove unità elementari di spesa. Con le medesime modalità la dotazione del fondo di riserva può essere incrementata fino al limite massimo del due per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Art. 15 Fondo di riserva di cassa (art. 166, comma 2-quater, D.Lgs. 267/2000) 1. Nel bilancio di previsione, nella Missione Fondi e Accantonamenti è iscritto un fondo di riserva di cassa di importo non inferiore allo 0,20 per cento del totale delle spese finali inizialmente previste in bilancio. 2. I prelevamenti di somme dal fondo di riserva sono effettuati fino al 31 dicembre di ciascun anno con deliberazione del Consiglio di gestione, su proposta del Responsabile del Servizio Finanziario. Art. 16 Fondo Pluriennale Vincolato Entrata (art. 3, comma 5, D.Lgs. 118/2011) 1. Nella parte entrata, con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio, prima degli stanziamenti riguardanti le entrate, il Responsabile del Servizio Finanziario provvede ad iscrivere le voci relative al fondo pluriennale vincolato. 2. L ammontare complessivo del fondi iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio su cui si riferisce la spesa. Art Fondo Pluriennale Vincolato Spesa (art. 183, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 1. Nella parte spesa del Bilancio, con riferimento a ciascun programma, il Responsabile del Servizio Finanziario, provvede ad iscrivere nella voce Fondo Pluriennale Vincolato: a) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impiegate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi. In tal caso il Responsabile del Servizio Finanziario provvede autonomamente ad iscrivere i valori di bilancio sulla base del cronoprogramma vigente; b) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi. In tal caso il Responsabile del Servizio Finanziario provvede autonomamente ad iscrivere i valori di bilancio sulla base del cronoprogramma trasmesso dal responsabile del servizio competente. 2. Nel caso di spese per le quali non sia possibile determinare in fase di costruzione del bilancio l esigibilità nel corso dei vari esercizi, o di investimenti privi di cronoprogramma, il Responsabile del Servizio Finanziario potrà iscrivere, nel primo anno, l intera somma nel documento di bilancio nel Fondo Pluriennale Vincolato relativo alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa, e nel PEG nello specifico capitolo di spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità. Art Fondo Crediti di dubbia esigibilità (art. 167 D.Lgs. 267/2000) 1. Nel bilancio di previsione, nella Missione Fondi e Accantonamenti, all interno del programma Fondo crediti di dubbia esigibilità è stanziato l accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell importo degli stanziamenti dell'entrata di dubbia esigibilità e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.

12 2. La determinazione del Fondo è effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario che sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, nel rispetto dei criteri contenuti nell esempio n. 5, del principio di cui all allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011. Di detta scelta dà motivazione nella nota integrativa al bilancio. 3. Il Responsabile del Servizio Finanziario, qualora ne ravvisi l esigenza, può effettuare svalutazioni di importo maggiore a quelle previste dal punto precedente, dandone adeguata motivazione nella nota integrativa al bilancio. 4. L accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un economia di bilancio che fluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 5. Il Responsabile del Servizio Finanziario verifica nei termini previsti dal principio di cui all allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 la corretta quantificazione e la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato sia nel bilancio sia nell avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non è consentito l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Art Altri fondi (art. 167, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 1. Nel bilancio di previsione, nella Missione Fondi e Accantonamenti all interno del programma Altri fondi, sono stanziati specifici accantonamenti relativi ad ulteriori fondi riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. In particolare, potranno essere previsti accantonamenti per fondo rischi spese legali, fondo spese impreviste per gestione sinistri. 2. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabile ai sensi di quanto previsto dall art. 187, comma 3, del D.Lgs. 267/ Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, il Responsabile del Servizio Finanziario provvede a liberare dal vincolo la corrispondente quota del risultato di amministrazione. Art Allegati al Bilancio e Nota integrativa (art. 172 D.Lgs. 267/2000) 1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall art. 172 del TUEL. 2. I responsabili dei servizi competenti provvedono alla loro compilazione, il Responsabile del Servizio Finanziario ne verifica la coerenza con gli altri documenti di bilancio oltre che l attendibilità e la correttezza delle informazioni in essi contenuti. Art Conoscenza dei contenuti del Bilancio e dei suoi allegati (art. 162, comma 7, D.Lgs. 267/2000) 1. Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi del bilancio e dei suoi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente. TITOLO IV Il Piano Esecutivo di Gestione Art Il Piano Esecutivo di Gestione PEG (art. 169 D.Lgs 267/2000) 1. Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), inteso quale strumento operativo-informativo e di controllo dell attività gestionale, costituisce l atto fondamentale che realizza il raccordo tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo espresse dagli organi di governo e le funzioni di gestione finalizzate a realizzare gli obiettivi programmati, spettanti alla struttura organizzativa dell ente. Esso costituisce il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nel Documento Unico di Programmazione (DUP). 2. Il Piano Esecutivo di Gestione: a) è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione; b) è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo; c) ha natura previsionale e finanziaria; d) ha contenuto programmatico e contabile; e) può contenere dati di natura extracontabile;

13 f) ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee giuda espresse dagli amministratori rispetto all attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi; g) ha un estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; h) ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse. Art Struttura e caratteristiche del piano esecutivo di gestione (art. 169, commi 2 e 3-bis, art. 165, comma 5, D.Lgs. 267/2000) 1. Il PEG è redatto secondo la struttura e le caratteristiche evidenziate nel principio contabile applicato alla programmazione di Bilancio, punti da 10.1 a Per ciascun Centro di responsabilità il PEG dovrà individuare: a) il responsabile; b) gli obiettivi di gestione raccordati con le Missioni ed i Programmi del Bilancio e del DUP; c) gli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento; d) i capitoli e articoli di entrata e di spesa adottando il medesimo sistema di classificazione delle entrate e delle spese del bilancio con l ulteriore articolazione: - delle entrate in categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto; - delle spese in macroaggregati, capitoli e eventualmente in articoli; - le dotazioni di risorse umane e strumentali. Art Adozione del PEG (art. 169, comma 1, D.Lgs. 267/2000) 1. Il PEG redatto con le modalità di cui all'art. 169 TUEL n. 267/2000 è adottato dal Consiglio di Gestione entro il termine di venti giorni successivi alla deliberazione del bilancio di previsione annuale e costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo e direttiva nei confronti dei responsabili dei settori. Art Adozione del PEG in esercizio provvisorio (art. 163 D.Lgs 267/2000) 1. Nel caso di proroga, con norme statali, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione in un periodo successivo all inizio dell esercizio finanziario di riferimento, al fine di legittimare gli atti di gestione da porre in essere fin dal momento iniziale del nuovo esercizio finanziario, il Consiglio di gestione, con apposita deliberazione da adottarsi entro il 10 gennaio, assegna ai responsabili dei servizi i capitoli di entrata e di spesa previsti sul bilancio per la seconda annualità, da utilizzare nei limiti e secondo le modalità stabilite dall art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. Art Budget delle spese (art. 153, commi 4 e 5, D.Lgs. 267/2000) 1. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi assegnati all ente, con la deliberazione di approvazione del PEG o con successiva deliberazione di modifica ed integrazione dello stesso, possono essere assegnati ai Centri di Responsabilità specifici budget di impegno e/o di pagamento riferiti a periodi temporali inferiori all esercizio. 2. La costruzione dei budget sarà effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario e dai responsabili di settore, di concerto con i consiglieri ed il Presidente e sarà adottata dal Consiglio di gestione con apposita deliberazione. 3. Ciascun responsabile potrà effettuare impegni e liquidazioni di spesa nei limiti del budget periodicamente assegnato. 4. Non sono consentiti atti di impegno che prevedano un superamento periodico del limite assegnato. Art. 27 Piano degli indicatori (art. 227, comma 5, lettera c) D.Lgs. 267/2000) 1. Il Piano degli Indicatori è lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione. 2. Esso è redatto secondo la struttura e le caratteristiche evidenziate nel principio contabile applicato alla programmazione di Bilancio, punto n Oltre agli indicatori previsti con apposito decreto del Ministero degli interni, l ente potrà determinare ulteriori indicatori di qualità di efficienza e di efficacia. TITOLO V

14 Le variazioni di Bilancio e di PEG Art Variazioni di bilancio (art. 175, commi 1-4, D.Lgs. 267/2000) 1. I responsabili di settore, verificata la necessità di una variazione delle risorse finanziarie loro assegnate, presentano apposita richiesta al Responsabile del Servizio Finanziario che provvede alla presentazione della relativa proposta di delibera nella prima seduta della Comunità del Parco utile. 2. Il Consiglio di gestione può disporre variazioni di bilancio, ai sensi dell art. 42, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in via d urgenza con deliberazione da sottoporre a ratifica della Comunità del Parco, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dall adozione e, comunque, entro il 31 dicembre dell anno in corso, anche se a tale data non sia scaduto il termine predetto. 3. In caso di adozione d'urgenza di variazioni di bilancio di cui al comma 2 del presente articolo, il parere del Revisore dei conti può essere acquisito anche dopo tale adozione ma prima della deliberazione di ratifica da parte della Comunità del Parco. 4. La proposta di ratifica è redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario, corredata dei pareri di legge, evidenziando con apposita relazione, anche gli eventuali rapporti giuridici eventualmente già sorti. 5. La Comunità del Parco, nel caso in cui dinieghi totalmente o parzialmente la ratifica, adotta i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. Art Variazioni di bilancio da parte del Consiglio di gestione (art. 175, commi 5-bis e 5-ter, D.Lgs. 267/2000) 1. Il Consiglio di gestione con propria deliberazione, oltre alle variazioni di PEG di cui all art. 33 del presente regolamento, approva le variazioni di bilancio non aventi natura discrezionale che si configurano come meramente applicative delle decisioni della Comunità del Parco, così come indicate nell art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. 267/ Sono di competenza dell organo esecutivo: a) le variazioni del PEG ad eccezione di quelle di cui all art. 175, comma 5-quater, del TUEL; b) le variazioni del bilancio non aventi natura discrezionale, che si configurano meramente applicative delle decisioni della Comunità del Parco, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio relative a: variazioni riguardanti l utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell esercizio provvisorio, consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate; variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dalla Comunità del Parco; variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all interno dell ente; variazioni delle dotazioni di cassa; variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto. 3. Di dette variazioni viene data comunicazione alla Comunità del Parco nella prima seduta utile. Art Variazioni di bilancio da parte dei responsabili della spesa (art. 175, comma 5-quater, D.Lgs. 267/2000) 1. I responsabili della spesa possono richiedere variazioni di bilancio nelle ipotesi indicate dall art. 175, comma 5-quater, del D.Lgs 267/2000: a) variazioni compensative del PEG, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, limitatamente ai capitoli dotati dello stesso codice di quarto livello del piano dei conti, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati

15 riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza del Consiglio di gestione; b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa. Tali variazioni sono comunicate trimestralmente al Consiglio di gestione; c) variazioni, effettuate non in esercizio provvisorio, riguardanti l utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate; d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all ente e i versamenti a depositi bancari intestati all ente. 2. In tal caso il Responsabile del Servizio Finanziario entro 5 giorni, a seguito di istruttoria, con propria determinazione, provvede ad approvare la variazione richiesta e ad effettuare le dovute modifiche alle scritture contabili, dandone comunicazione ai servizi richiedenti. Art Assestamento del Bilancio (art. 175, comma 8, D.Lgs. 267/2000) 1. L assestamento del bilancio annuale di previsione consiste nella verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento effettivo del pareggio di bilancio attraverso la variazione di assestamento generale. 2. L assestamento di bilancio è deliberato dalla Comunità del Parco entro il 31 luglio di ciascun anno. 3. E facoltà del Consiglio di gestione sottoporre alla Comunità del Parco una ulteriore verifica generale delle entrate e delle spese, con particolare riguardo agli stanziamenti delle annualità successive, entro la data del 30 novembre, ove ne ravvisi la necessità sulla base di nuove intervenute esigenze. Art Debiti fuori bilancio (art. 194 D.Lgs. 167/2000) 1. Almeno una volta con deliberazione da adottarsi entro il 31 luglio di ciascun anno, la Comunità del Parco provvede al riconoscimento della legittimità di eventuali debiti fuori bilancio ed adotta i provvedimenti necessari per il loro ripiano. 2. Nel bilancio annuale di previsione possono essere stanziati appositi fondi per il finanziamento di debiti fuori bilancio provenienti da maggiori spese di precedenti esercizi derivanti da: a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive, b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l obbligo di pareggio del bilancio di cui all art 114 del D.Lgs. 267/2000, e il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ripiano delle perdite, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l esercizio di servizi pubblici locali; d) fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, decisioni di amministratori, o dipendenti dell ente. 3. Per il finanziamento delle spese suddette, l ente, in via principale, utilizza, per l anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti dall alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. 4. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione su proposta del Responsabile del Servizio Finanziario. 5. I responsabili di settore, al fine di avviare la procedura di riconoscimento del debito, dovranno compilare e trasmettere tempestivamente, entro dieci giorni da quando ne sono venuti a conoscenza, al Servizio Finanziario una relazione sulle ragioni che hanno portato alla formazione del debito utilizzando apposito modello predisposto dal servizio finanziario. 6. Il Servizio Finanziario provvederà a predisporre la proposta di deliberazione da sottoporre alla Comunità del Parco corredata del parere dell Organo di revisione. Art Variazioni di PEG (art. 175, comma 5-bis, D.lgs. 267/2000) 1. Le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione di cui all art. 169 sono di competenza del Consiglio di gestione e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno fatte salve le variazioni

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