REGOLAMENTO DI CONTABILITA

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1 Comune di Campolongo Maggiore Provincia di Venezia REGOLAMENTO DI CONTABILITA Aggiornato in base ai principi del D.lgs. n. 118/2011 Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 12/02/2016 1

2 CAPO I - ASPETTI GENERALI Pag. 6 TITOLO I - FINALITÀ E CONTENUTO Pag. 6 Art. 1 - Scopo e ambito di applicazione Pag. 6 TITOLO II - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Pag. 7 Art. 2 - Il Servizio Finanziario: funzioni Pag. 7 Art. 3 - Il Responsabile del Servizio Finanziario Pag. 7 Art. 4 - Il parere di regolarità contabile Pag. 8 Art. 5 - Visto di copertura finanziaria Pag. 8 Art. 6 - Segnalazioni obbligatorie del Responsabile del Servizio Finanziario Pag. 9 TITOLO III - COMPETENZE IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE Pag. 9 DEGLI ALTRI SETTORI DELL ENTE Art. 7 - Competenze dei Responsabili di Servizio Pag. 9 CAPO II - LA PROGRAMMAZIONE Pag. 10 TITOLO I - I DOCUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE Pag. 10 Art. 8 - Gli strumenti della programmazione Pag. 10 Art. 9 - Linee programmatiche di mandato Pag. 10 Art Relazione di inizio mandato Pag. 11 Art Il Documento unico di programmazione (D.U.P.) Pag. 11 Art Casi di inammissibilità e di improcedibilità delle deliberazioni degli organi Pag. 11 collegiali TITOLO IV - IL BILANCIO DI PREVISIONE Pag. 12 Art Il bilancio di previsione finanziario Pag. 12 Art Percorso di formazione del bilancio Pag. 12 Art Modalità di approvazione del bilancio finanziario Pag. 13 Art Conoscenza dei contenuti del bilancio e dei suoi allegati Pag. 13 TITOLO V- IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Pag. 13 Art Piano esecutivo di gestione Pag. 13 Art Struttura del Piano esecutivo di gestione Pag. 14 Art Definizione di centro di responsabilità Pag. 14 Art Capitoli e articoli Pag. 14 Art. 21 -Capitoli di entrata Pag. 14 Art Capitoli di spesa Pag. 14 Art Pareri sul Piano esecutivo di gestione Pag. 15 Art Adozione del Piano esecutivo di gestione Pag. 15 Art Adozione del Piano esecutivo di gestione nell ambito dell esercizio Pag. 15 provvisorio Art Piano degli indicatori Pag. 15 TITOLO VI - LE VARIAZIONI DI BILANCIO E DI PEG Pag. 15 Art. 27 Utilizzo del fondo di riserva, fondo di riserva di cassa e fondo passività Pag. 15 potenziali Art Variazioni di bilancio: organi competenti Pag. 15 Art Variazioni di bilancio di competenza della giunta Pag. 16 Art Variazioni di competenza dei responsabili dei servizi Pag. 16 Art Variazioni di bilancio e di PEG: tempistiche Pag. 16 Art Variazioni di bilancio: trasmissione al tesoriere Pag. 17 Art Assestamento del Bilancio Pag. 17 Art Debiti fuori bilancio Pag. 17 CAPO III - LA GESTIONE DEL BILANCIO Pag. 18 TITOLO I - LE ENTRATE Pag. 18 2

3 Art Risorse dell Ente Pag. 18 Art Fasi delle entrate Pag. 18 Art Disciplina dell accertamento delle entrate Pag. 18 Art Riscossione delle entrate Pag. 19 Art Acquisizione di somme tramite conto corrente postale Pag. 19 Art Acquisizione di somme tramite moneta elettronica Pag. 19 Art Acquisizione di somme tramite cassa economale o altri agenti di Pag. 19 riscossione Art Ordinativi di incasso Pag. 20 Art Versamento Pag. 20 Art Residui attivi Pag. 20 Art Cura dei crediti arretrati Pag. 20 TITOLO II - LA GESTIONE DELLA SPESA Pag. 21 Art Spese dell Ente Pag. 21 Art Impegno di spesa Pag. 21 Art Validità dell impegno di spesa Pag. 21 Art Prenotazione dell impegno Pag. 22 Art Impegni di spese non determinabili Pag. 22 Art Ordini di spesa ai fornitori Pag. 22 Art Ricevimento delle forniture Pag. 23 Art Liquidazione Pag. 23 Art Ordinazione Pag. 24 Art Ordinazione di pagamento urgente Pag. 25 Art Domiciliazione bancaria Pag. 25 Art Intestazione dei mandati di pagamento Pag. 25 Art Il pagamento Pag. 26 Art Residui passivi Pag. 26 TITOLO III - EQUILIBRI DI BILANCIO Pag. 27 Art Controllo sugli equilibri finanziari Pag. 27 Art Ambito di applicazione Pag. 27 Art Fasi del controllo Pag. 27 Art Esito negativo Pag. 28 Art Salvaguardia degli equilibri di bilancio Pag. 28 Art Provvedimenti dell organo consiliare in ordine agli equilibri di bilancio e Pag. 28 alla ricognizione dei programmi Art Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio Pag. 29 TITOLO IV - SERVIZIO DI TESORERIA Pag. 29 Art Funzioni del Tesoriere Pag. 29 Art Affidamento del servizio di tesoreria Pag. 29 Art Rapporti tra Tesoriere e Ente Pag. 29 Art Obblighi dell Ente verso il Tesoriere Pag. 29 Art Obblighi del Tesoriere Pag. 29 Art Depositi cauzionali Pag. 30 Art Verifiche di cassa Pag. 30 Art Anticipazioni di tesoreria Pag. 31 Art Gestione di titoli e valori Pag. 31 Art Attività connesse alla riscossione delle entrate Pag. 31 Art Esecuzione forzata Pag. 31 CAPO IV - RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DELLA Pag. 32 GESTIONE TITOLO I - ADEMPIMENTI PRELIMINARI A CARICO DEI RESPONSABILI Pag. 32 3

4 DEI SERVIZI Art Rendiconto contributi straordinari (art. 158 Tuel) Pag. 32 Art Relazioni finali di gestione dei responsabili dei servizi Pag. 32 Art Riaccertamento dei residui attivi e passivi (art. 228 Tuel) Pag. 32 TITOLO II - ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI AGENTI CONTABILI Pag. 32 Art Conti degli agenti contabili Pag. 32 Art Resa del conto del tesoriere Pag. 33 TITOLO III - ADEMPIMENTI PRELIMINARI A CARICO DEL Pag. 33 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO Art Verbale di chiusura Pag. 33 Art Atti preliminari al rendiconto di gestione Pag. 33 TITOLO IV - DEFINIZIONE, FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL Pag. 34 RENDICONTO DELLA GESTIONE Art I risultati della gestione Pag. 34 Art Avanzo o disavanzo di amministrazione Pag. 34 Art Costruzione e approvazione del Rendiconto di Gestione Pag. 34 Art Il conto del Bilancio Pag. 34 Art Il conto economico Pag. 34 Art Lo stato patrimoniale Pag. 34 Art Stralcio dei crediti inesigibili Pag. 35 Art Relazione sulla gestione Pag. 35 Art Pubblicazione del Rendiconto Pag. 35 TITOLO V - IL BILANCIO CONSOLIDATO Pag. 36 Art Bilancio Consolidato Pag. 36 Art Individuazione Enti da considerare nel Bilancio Consolidato Pag. 36 Art Costruzione ed approvazione del Bilancio Consolidato Pag. 36 Art Relazione sulla gestione del Gruppo pubblico locale Pag. 37 TITOLO VI - I DOCUMENTI DI FINE MANDATO Pag. 37 Art Bilancio di fine mandato Pag. 37 CAPO V - SISTEMA CONTABILE Pag. 38 TITOLO I - SCRITTURE CONTABILI Pag. 38 Art. 99- Sistema di contabilità Pag. 38 Art Le rilevazioni contabili Pag. 38 Art I registri contabili Pag. 39 Art Contabilità fiscale Pag. 39 TITOLO II - CONTABILITÀ PATRIMONIALE ED INVENTARI Pag. 39 Art Libro degli inventari e classificazione dei beni Pag. 39 Art Valutazione dei beni e sistema dei valori Pag. 40 Art Tenuta e aggiornamento degli inventari Pag. 40 Art Consegnatari dei beni Pag. 41 Art Beni mobili non inventariabili Pag. 42 Art Automezzi Pag. 42 Art Passaggio dei beni demaniali al patrimonio Pag. 42 Art Mutamento di destinazione dei beni patrimoniali indisponibili Pag. 42 CAPO VI - SERVIZIO DI ECONOMATO ED AGENTI CONTABILI Pag. 43 TITOLO I - SERVIZIO DI ECONOMATO Pag. 43 Art Istituzione del servizio economale Pag. 43 Art Cauzione Pag. 43 Art Obblighi, vigilanza e responsabilità Pag. 43 Art Assunzione e cessazione delle funzioni di economo Pag. 44 4

5 Art Spese economali Pag. 45 Art Fondo di anticipazione ordinaria di cassa Pag. 45 Art Effettuazione delle spese economali Pag. 45 Art Rendicontazione delle spese Pag. 45 TITOLO II - RISCUOTITORI SPECIALI Pag. 46 Art Riscossione diretta di somme Pag. 46 Art Disciplina e competenze delle riscossioni dirette Pag. 46 Art Obblighi dei riscuotitori speciali Pag. 46 CAPO VII - LA REVISIONE Pag. 47 TITOLO I - ORGANO DI REVISIONE Pag. 47 Art Organo di Revisione Pag. 47 Art Elezione - Accettazione della carica Pag. 47 Art Stato giuridico del Revisore Pag. 47 Art Funzioni dell organo di revisione Pag. 47 Art Funzione di collaborazione e di controllo e vigilanza Pag. 48 Art Pareri dell Organo di Revisione Pag. 48 Art Modalità di espletamento delle Funzioni dell Organo di Revisione Pag. 48 Art Cessazione dalla carica Pag. 48 CAPO VIII - NORME FINALI Pag. 48 Art Pubblicità del regolamento Pag. 48 Art Rinvio, proroga dei termini e abrogazione delle norme previgenti Pag. 48 5

6 CAPO I - ASPETTI GENERALI TITOLO I FINALITÀ E CONTENUTO Art. 1 - Scopo e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle norme statutarie ed al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi, l ordinamento contabile dell ente nel rispetto dei principi stabiliti dal Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dai principi contabili generali ed applicati allegati al richiamato decreto legislativo n. 118/ Esso costituisce un insieme organico di regole finalizzate alla rilevazione, analisi, controllo e rendicontazione dei fatti gestionali che comportano entrate e spese, costi ed oneri, ricavi e proventi ovvero che determinano variazioni qualitative/quantitative degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell ente. 3. A tale fine il presente regolamento stabilisce le competenze, le procedure e le modalità in ordine alle attività di programmazione finanziaria, di gestione e di rendicontazione, adottando un sistema di scritture contabili ritenuto idoneo per la rilevazione dei fatti gestionali che hanno carattere finanziario, economico e patrimoniale. 4. Ai sensi dell articolo 152, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, all ente si applicano oltre alle disposizioni sull ordinamento finanziario e contabile degli enti locali aventi natura di principi generali con valore di limite inderogabile, quelle derogabili previsti nello stesso articolo, quando non diversamente disciplinate dal presente regolamento ed alle quali espressamente si rinvia. 6

7 TITOLO II SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Art. 2 - Il Servizio Finanziario: funzioni 1. Il Servizio Finanziario o di ragioneria, così definito dall art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, è organizzato in modo da garantire l esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell attività finanziaria dell Ente e più precisamente: a. la programmazione e i bilanci; b. la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione; c. la gestione del bilancio riferita alle entrate; d. la gestione del bilancio riferita alle spese; e. il controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio; f. i rapporti con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili interni; g. i rapporti con l organo di revisione economico-finanziaria; h. la tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari; i. la tenuta della contabilità ai fini fiscali; j. i rapporti con la funzione del controllo di gestione e con i servizi dell ente. Art. 3 -Il Responsabile del Servizio Finanziario 1. Il Responsabile del Servizio Finanziario, oltre a svolgere una funzione di coordinamento: a) è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione; b) è preposto alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica; c) esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio di cui al successivo articolo 4; d) appone il visto di copertura finanziaria di cui al successivo articolo 5; e) esprimere il parere di regolarità tecnica, per le proprie competenze, attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n e) è responsabile della tenuta della contabilità dell Ente nelle forme e nei termini voluti dalla legge e dal presente regolamento; f) segnala obbligatoriamente al Sindaco o suo delegato, al Segretario Comunale, all Organo di revisione ed alla Corte dei Conti Sezione Controllo fatti o atti di cui sia venuto a conoscenza nell esercizio delle funzioni che possano, a suo giudizio, comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni all Ente, nonché comunica per iscritto l eventuale verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, così come previsto al successivo art. 6; g) predispone tutti i documenti di programmazione e di rendicontazione con le modalità previste nel presente regolamento; h) collabora con i responsabili dei settori nella predisposizione dei rendiconti relativi all utilizzo dei contributi straordinari assegnati all Ente con vincolo di destinazione da parte di altre amministrazioni pubbliche; i) rende disponibili per i responsabili dei servizi dell Ente le informazioni e valutazioni di tipo finanziario ed economico-patrimoniale necessarie per l esercizio delle loro funzioni. 2. Nell esercizio di tali attività agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa applicabile agli Enti Locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche. 3. Al fine di assicurare il funzionamento del Servizio Finanziario, in caso di assenza o impedimento del Responsabile del Servizio Finanziario, le funzioni vicarie sono assunte ad ogni effetto dal dipendente individuato con apposito provvedimento del Sindaco. 7

8 Art. 4 - Il parere di regolarità contabile 1. Il parere di regolarità contabile ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 è espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di provvedimento, entro 5 giorni dal suo ricevimento. 2. In nessun caso il parere contabile può riguardare gli aspetti di merito e/o di legittimità dell atto. Nel caso di riscontro di palese illegittimità, il Responsabile Finanziario deve procedere solamente al rilievo del fatto, senza che ciò possa condizionare l espressione del parere di pura natura contabile. 3. Il parere di regolarità contabile quale dichiarazione di giudizio e atto di valutazione deve riguardare: a) l osservanza delle disposizioni contabili previste nel D.Lgs. n. 267/2000; b) l osservanza dei principi contabili generali ed applicati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011; c) l osservanza di disposizioni contenute nel presente regolamento; d) l osservanza delle procedure tipiche previste dall ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, anche in riferimento alle competenze degli organi di direzione politica e la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente; e) la regolarità della documentazione sotto l aspetto contabile; f) la disponibilità delle risorse sul capitolo su cui l iniziativa dovrebbe essere successivamente impegnata; g) l osservanza delle norme fiscali; h) ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali del procedimento formativo dell atto. 3. Le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono rinviate, entro tre giorni, con motivata relazione, al servizio proponente. 4. L'organo deputato ad adottare l'atto, in presenza di parere negativo, può ugualmente assumere il provvedimento con apposita motivazione circa le ragioni che inducono a disattendere il parere stesso. 5. Non costituiscono oggetto di valutazione del Responsabile del Servizio Finanziario le verifiche inerenti il rispetto di norme e regolamenti riguardanti aspetti non contabili per i quali risponde il responsabile di servizio che ha apposto il parere di regolarità tecnica di cui all art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/ Il parere è sempre espresso in forma scritta, sottoscritto e munito di data, inserito nell atto in corso di formazione. Art. 5 - Visto di copertura finanziaria 1. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sugli atti di impegno di cui all art. 153, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, entro tre giorni dal suo ricevimento, e deve riguardare: a) l esistenza della copertura finanziaria della spesa, come previsto nei commi successivi, sull unità di bilancio e di P.E.G. individuato nell atto di impegno; b) la giusta imputazione al bilancio annuale o pluriennale; c) la competenza del responsabile del servizio proponente; d) l osservanza delle norme fiscali. Ai sensi dell art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 i provvedimento dei responsabili di servizio che comportano impegno di spesa sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 2. Nel caso di spesa finanziata dall avanzo di amministrazione il Responsabile del Servizio Finanziario, ai fini del rilascio dell attestazione di copertura finanziaria, deve tener conto dello stato di realizzazione dell avanzo medesimo. 3. Non costituiscono oggetto di valutazione le verifiche inerenti il rispetto di norme e 8

9 regolamenti riguardanti aspetti non prettamente contabili per i quali risponde il responsabile di servizio che ha sottoscritto la determinazione d impegno di spesa. 4. I provvedimenti in ordine ai quali, per qualsiasi ragione, non può essere rilasciato il visto di copertura finanziaria ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono rinviate, entro tre giorni, al servizio proponente evidenziando i motivi del mancato rilascio. Ove necessario il responsabile provvede entro lo stesso arco di tempo ad inviare motivata relazione al responsabile proponente. 5. Qualora si verifichino situazioni gestionali di notevole gravità tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il Responsabile del Servizio Finanziario può sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria con le modalità di cui al successivo articolo. 6. Il parere è sempre espresso in forma scritta, sottoscritto e munito di data, inserito nell atto in corso di formazione. Art. 6 - Segnalazioni obbligatorie del Responsabile del Servizio Finanziario 1. Il responsabile del Servizio Finanziario è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali possono derivare situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. 2. È obbligato altresì a presentare le proprie valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate e delle spese evidenzi il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. 3. La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui ai precedenti commi possono riguardare anche la gestione dei residui e l equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d investimento qualora si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che, se non compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione. 4. Le segnalazioni dei fatti gestionali, opportunamente documentate, e le valutazioni, adeguatamente motivate, sono inviate al Sindaco, al Segretario comunale, all Organo di Revisione ed alla Corte dei Conti in forma scritta. 5. La segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. 6. Il Consiglio, ai sensi dell art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, provvede al riequilibrio entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione. 7. Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravità agli effetti della copertura finanziaria delle spese, il responsabile del Servizio Finanziario può contestualmente comunicare ai soggetti di cui al comma quarto, la sospensione, con effetto immediato, del rilascio delle attestazioni di copertura di cui all articolo 5 del presente Regolamento. 8. La decisione di sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria deve essere motivata con l indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione medesima. 9. La sospensione del rilascio dell attestazione di copertura finanziaria opera, in ogni caso, qualora, trascorsi trenta giorni dalle segnalazioni di cui ai commi precedenti, gli organi competenti non abbiano adottato i provvedimenti necessari al fine di ricostituire gli equilibri di bilancio. TITOLO III COMPETENZE IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE DEGLI ALTRI SETTORI DELL ENTE Art. 7 - Competenze dei Responsabili di Servizio 1. Ai responsabili di servizio, nei limiti delle funzioni a ciascuno di essi assegnate, compete ai sensi dell articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000: a) l elaborazione, sulla base dei dati in proprio possesso e nel rispetto degli indirizzi formulati dal Sindaco e dall assessore delegato, delle proposte di obiettivo di PEG; b) l elaborazione delle proposte di variazione di bilancio da sottoporre al Servizio Finanziario; 9

10 c) l elaborazione di relazioni sull attività svolta ai fini della predisposizione della relazione illustrativa da allegare al rendiconto; d) l accertamento dell entrata ai sensi dell articolo 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e l immediata trasmissione, al Servizio Finanziario, della documentazione di cui al comma 3 dello stesso articolo di legge, ai fini dell annotazione nelle scritture contabili; e) la sottoscrizione degli atti d impegno di spesa, definiti «determinazioni», di cui all articolo 183, c. 9 del D.Lgs. n. 267/2000 e la loro trasmissione al Servizio Finanziario con le modalità ed i tempi definiti nel presente regolamento; f) dar corso agli atti di impegno di spesa nel rispetto dell articolo 191 del TUEL; g) la sottoscrizione degli atti di liquidazione di cui all art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 2. I responsabili della gestione dei diversi servizi dell Ente collaborano con il Responsabile del Servizio Finanziario rendendo disponibili gli elementi necessari per l espletamento delle funzioni di coordinamento e gestione complessiva dell attività finanziaria. 3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente e personalmente dell attendibilità, chiarezza e rigorosità tecnica degli elementi informativi resi disponibili, anche ai fini della verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell art. 153, quarto comma del D.Lgs. n. 267/2000. CAPO II - LA PROGRAMMAZIONE TITOLO I I DOCUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE Art. 8 - Gli strumenti della programmazione 1. Secondo quanto previsto dal principio applicato della programmazione, gli strumenti della programmazione degli enti locali sono: - il Documento unico di programmazione (DUP); - l eventuale nota di aggiornamento al DUP; - il bilancio di previsione finanziario; - il piano esecutivo di gestione e delle performance; - il piano degli indicatori di bilancio; - l assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio; - le variazioni di bilancio; - il rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell ente. Art. 9 - Linee programmatiche di mandato 1. Le linee programmatiche di cui all art. 46 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 costituiscono il piano strategico di mandato dell ente definito sulla base del programma elettorale del Sindaco e costituisce il primo adempimento programmatorio spettante al Sindaco. 2. Le linee programmatiche rappresentano il documento di riferimento per la predisposizione e l aggiornamento degli altri strumenti di pianificazione e programmazione. 3. Le linee programmatiche sono presentate dal Sindaco al Consiglio entro i termini previsti nello Statuto. 4. Alla discussione consiliare non segue una votazione, ma vengono annotate le posizioni dei singoli e dei gruppi al fine di poterne tenere conto nella redazione del Documento Unico di Programmazione 10

11 Art Relazione di inizio mandato 1. Il Responsabile del Servizio Finanziario, in collaborazione con gli altri responsabili di servizio, ciascuno per la propria competenza, provvede a redigere la Relazione di inizio mandato e la sottopone alla sottoscrizione del Sindaco entro 90 giorni dall inizio del mandato. 2. La relazione deve contenere, nel rispetto di quanto previsto dall art. 4- bis del D.Lgs. n. 149/2011, tutti gli elementi sufficienti per verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell indebitamento oltre che il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti dalla legislazione vigente. 3. La relazione, oltre ai contenuti richiamati nei commi precedenti, dovrà contenere le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, articolate per missioni. 4. I contenuti della Relazione di inizio mandato costituiscono elementi essenziali della Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.). Art Il Documento unico di programmazione (D.U.P.) 1. Il D.U.P. si collega al documento degli indirizzi generali di governo approvato dal Consiglio, ai sensi dell art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 ed alla Relazione di inizio mandato di cui all articolo precedente. 2. il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell ente; - è composto dalla Sezione strategica della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario; - costituisce presupposto indispensabile per l approvazione del bilancio di previsione. 3. Il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all allegato 4.1 del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni. 4. Entro il 15 luglio la Giunta approva la proposta di Documento unico di Programmazione (DUP) corredata del parere dell organo di revisione. Entro 5 giorni dall approvazione la relativa deliberazione giuntale viene trasmessa ai consiglieri comunali. Entro il 31 luglio il Consiglio adotta la conseguente deliberazione. 5. Entro il 15 novembre la Giunta approva l eventuale nota di aggiornamento al D.U.P. corredata del parere dell organo di revisione, e la presenta entro la medesima data al Consiglio, che l adotta entro i termini per l approvazione del bilancio finanziario. Lo schema di nota di aggiornamento al D.U.P è predisposto secondo i principi previsti dall allegato n.4/1 al D.Lgs 118/ La specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel D.U.P., qualora non diversamente disposto, è rispettata anche nel caso di rinvio del termine di presentazione del D.U.P. Art Casi di inammissibilità e di improcedibilità delle deliberazioni degli organi collegiali 1. Le previsioni del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) costituiscono vincolo di coerenza decisionale ai fini dei successivi provvedimenti della Giunta o del Consiglio comunale. Le deliberazioni di rispettiva competenza non possono, pertanto, discostarsi dai contenuti programmatici e dagli obiettivi definiti nel D.U.P., anche per non pregiudicare gli equilibri del bilancio previamente stabiliti. 2. La sussistenza del vincolo di coerenza è verificata: a) dal Segretario comunale, con riguardo alle proposte di deliberazioni che siano espressione di mero indirizzo politico-amministrativo, senza riflessi di carattere operativo-gestionale. Su tali proposte non è richiesto alcun parere istruttorio da parte dei responsabili dei servizi; b) dal Responsabile del servizio di competenza, con riguardo alle proposte di deliberazioni che, oltre al merito amministrativo (atti di mero indirizzo), incidono anche sulla discrezionalità operativa del responsabile del servizio interessato, il quale è tenuto ad esprimere il proprio parere di regolarità tecnica; c) dal Responsabile del Servizio Finanziario, mediante il proprio parere di regolarità contabile 11

12 finalizzato ad attestare il mantenimento degli equilibri del bilancio, con riguardo alle proposte di deliberazioni che, in attuazione delle previsioni programmatiche, comportano impegni di spesa o diminuzione di entrate compensabili con maggiori entrate o minori spese. 3. Le proposte di deliberazioni non coerenti con le previsioni del D.U.P. per difformità o contrasto con gli indirizzi e le finalità dei programmi approvati, sono da considerare inammissibili. Quelle che rilevano insussistenza di copertura finanziaria o incompatibilità tra le fonti di finanziamento e le finalità di spesa ovvero tra le risorse disponibili (finanziarie, umane e strumentali) e quelle necessarie per la realizzazione del nuovo programma sono da considerarsi improcedibili. 4. L inammissibilità, riferibile ad una proposta di deliberazione sottoposta all esame ed alla discussione dell organo deliberante, è dichiarata dal Presidente del consiglio comunale o dal Sindaco, su proposta del Segretario comunale e sulla scorta dei pareri istruttori dei responsabili dei servizi. 5. L improcedibilità, rilevata in sede di espressione dei pareri istruttori sulla proposta di deliberazione, non consente che la proposta medesima venga esaminata e discussa dall organo competente. In tal caso la proposta di deliberazione potrà essere approvata solo dopo aver provveduto, con apposita e motivata deliberazione dell organo competente, alle necessarie modificazioni dei programmi e degli obiettivi ed alle conseguenti variazioni delle previsioni del D.U.P. e del bilancio. TITOLO IV IL BILANCIO DI PREVISIONE Art Il bilancio di previsione finanziario 1. Il Consiglio comunale, annualmente e secondo le tempistiche e il percorso delineato negli articoli successivi, approva il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Art Percorso di formazione del bilancio 1. Il percorso di formazione del bilancio è annualmente avviato e definito dalla Giunta che ne individua le fasi, il profilo temporale e gli indirizzi fondamentali. 2. Preliminarmente il Responsabile del Servizio Finanziario definisce: - le compatibilità finanziarie complessive e la capacità di finanziamento degli investimenti e delle politiche di sviluppo; - gli eventuali limiti e i vincoli derivanti dalla normativa al tempo vigente o prevista per il periodo interessato dal bilancio in via di formazione. 3. La Giunta coerentemente con gli indirizzi politico programmatici del Consiglio approvati con il D.U.P. definisce: - la manovra delle aliquote tributarie e delle tariffe; - i criteri e gli indirizzi ai quali i responsabili dei centri di responsabilità devono attenersi nel corso della predisposizione delle proposte di bilancio e del piano esecutivo di gestione. 4. Il percorso di formazione del bilancio, così come definito dalla Giunta, è gestito dal responsabile del Servizio Finanziario. 5. Il Servizio Finanziario raccoglie, analizza e elabora le proposte dei responsabili di servizio e le trasmette al Sindaco che con la Giunta individua le priorità nel contesto delle scelte di pianificazione del Consiglio e l'eventuale riduzione delle spese eccedenti le disponibilità finanziarie o non compatibili con i vincoli di bilancio o imposti da altre norme. 6. La parte terminale del percorso di formazione del bilancio comprende: - la definizione finale degli obiettivi e delle risorse per il loro conseguimento tramite la negoziazione con i responsabili di servizio; - la stesura definitiva dello schema di bilancio e dei suoi allegati. 12

13 Art Modalità di approvazione del bilancio finanziario 1. Lo schema di bilancio finanziario con i relativi allegati, approvato dalla Giunta entro il 15 novembre, e la relazione dell organo di revisione sono presentati al Consiglio entro la medesima data. 2. Il Consiglio approva la nota di aggiornamento al D.U.P. e il bilancio finanziario con i relativi allegati in apposita sessione, da tenersi entro il termine previsto dalla norma. 3. La Giunta e i consiglieri comunali possono proporre emendamenti debitamente motivati allo schema di bilancio finanziario. I consiglieri inviano al Sindaco gli emendamenti, consegnandoli anche mediante PEC all Ufficio Protocollo dal decimo al terzo giorno precedente al giorno previsto per l'approvazione del bilancio. 4. A seguito di sopravvenute variazioni del quadro normativo di riferimento, la Giunta propone emendamenti alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione e allo schema di bilancio finanziario, depositandoli presso l Ufficio Segreteria dal decimo al secondo giorno precedente al giorno previsto per l'approvazione del bilancio. 5. Il responsabile del servizio competente per materia, acquisito il parere contabile del responsabile del Servizio Finanziario e dell organo di revisione, entro il giorno precedente a quello fissato per il Consiglio dichiara con proprio provvedimento la procedibilità degli emendamenti presentati a condizione che: a. siano presentati nei termini previsti dal presente regolamento; b. siano concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio c. le eventuali variazioni contabili conservino il rispetto degli equilibri di bilancio e garantiscano il corretto utilizzo delle risorse finanziarie a destinazione vincolata. 6. Gli emendamenti ritenuti procedibili sono discussi dal Consiglio al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono, e singolarmente posti in votazione. Delle risultanze delle votazioni viene dato atto nel verbale dell attinente deliberazione. Art Conoscenza dei contenuti del bilancio e dei suoi allegati 1. Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del TUEL, la conoscenza dei contenuti significativi del bilancio annuale e dei suoi allegati, l'ente può disporre forme di consultazione degli enti, delle istituzioni, delle forme organizzative e associative della società civile. TITOLO V IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Art Piano Esecutivo di gestione 1. Il piano esecutivo di gestione è un documento finanziario, preventivo (budget) ed autorizzatorio, redatto in conformità agli indirizzi del Documento unico di programmazione e del bilancio finanziario; 2. Con il piano esecutivo di gestione la Giunta assegna ai dirigenti/responsabili gli obiettivi di gestione e le dotazioni finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro raggiungimento. 3. Il piano esecutivo di gestione, inoltre: a) delimita gli ambiti decisionali e di intervento di amministratori e dirigenti/responsabili e tra dirigenti/responsabili di diversi centri di responsabilità; b) esplicita gli indirizzi politici e guida la gestione; c) sancisce la fattibilità tecnica di detti indirizzi; d) responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati; e) favorisce l'attività di controllo di gestione e costituisce un elemento portante dei sistemi di valutazione; f) assegna la responsabilità di acquisizione delle entrate; g) autorizza la spesa; h) articola i contenuti del Documento Unico di Programmazione e del bilancio di previsione. 13

14 Art Struttura del Piano esecutivo di gestione 1. Il piano esecutivo di gestione è costituito per ciascun centro di responsabilità da: a) obiettivi gestionali e strategici, eventualmente riferiti a progetti; b) linee guida di attuazione degli obiettivi di gestione e appropriati indicatori; c) budget per responsabilità di procedimento e/o risultato; d) risorse umane e strumentali. Art Definizione di centro di responsabilità 1. Il centro di responsabilità è l ambito organizzativo e gestionale al cui responsabile sono assegnati formalmente: a) obiettivi di gestione; b) dotazioni finanziarie, umane e strumentali, da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi; c) responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi e sull'utilizzo delle dotazioni. Art Capitoli e articoli 1. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventualmente articoli secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli. 2. I capitoli costituiscono l'unità elementare del piano esecutivo di gestione ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello dei conti finanziario di cui all articolo 157 del TUEL. Art Capitoli di entrata 1. Ciascun capitolo, ed eventualmente ciascun articolo di entrata è corredato, oltre che dalle codifiche propedeutiche alla definizione del bilancio, dall'indicazione di: a. centro di responsabilità che propone e accerta l'entrata; b. eventuali vincoli di destinazione. 2. Il responsabile propone le previsioni di entrata e risponde dell'attendibilità delle somme iscritte nel bilancio e nel piano esecutivo di gestione, deve motivarne e documentarne adeguatamente la quantificazione in sede di predisposizione del bilancio e attivarsi per la realizzazione degli introiti durante il corso della gestione. 3. Il responsabile che utilizza un'entrata a destinazione vincolata ne verifica in via preliminare la disponibilità e risponde del riscontro/rendicontazione delle spese sostenute. Art Capitoli di spesa 1. Ciascun capitolo ed eventualmente ciascun articolo di spesa è corredato, oltre che dalle codifiche propedeutiche alla definizione del bilancio, dall'indicazione di: a. centro di responsabilità che propone e impegna la spesa; b. centro di responsabilità che utilizza la spesa; c. vincoli di utilizzo e collegamento con entrate vincolate. 2. Il responsabile che propone le previsioni di spesa risponde dell attendibilità e della congruità della richiesta. Qualora il proponente ritenga necessario un aumento delle dotazioni, verifica anzitutto la possibilità di reperire le risorse nell'ambito delle proprie assegnazioni. 3. Il responsabile risponde del procedimento amministrativo di assunzione dell'atto di impegno. Nel caso la spesa sia finanziata da specifiche entrate, il procedimento di spesa dovrà essere coordinato e sincronizzato con il procedimento di entrata. 4. Colui che ordina la spesa è responsabile dell'ordinazione a terzi di beni e servizi secondo i criteri di applicazione delle procedure di spesa previsti dalla normativa vigente in materia e delle procedure interne dell'ente. 14

15 Art Pareri sul Piano esecutivo di gestione 1. La delibera di approvazione del piano esecutivo di gestione è corredata da: parere di regolarità tecnica del responsabile dell Area Servizi Amministrativi che si estende alla coerenza del piano esecutivo di gestione con i programmi del Documento Unico di Programmazione e alla coerenza tra gli obiettivi assegnati ai diversi centri di responsabilità; parere di regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario. Art Adozione del Piano esecutivo di gestione 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta approva, prima dell inizio dell esercizio e comunque non oltre dieci giorni dall approvazione del bilancio, il piano esecutivo di gestione PEG di cui all art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Nella deliberazione che approva il Piano esecutivo di gestione la Giunta detta direttive per la gestione delle specifiche attività del singolo servizio. Art. 25 -Adozione del Piano esecutivo di gestione nell ambito dell esercizio provvisorio 1. Nell ambito dell esercizio provvisorio, al fine di assicurare la prosecuzione delle attività, con apposita deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre dell anno precedente la Giunta assegna ai responsabili/dirigenti i capitoli di entrata e di spesa previsti nel bilancio finanziario per la seconda annualità, da utilizzare nei limiti e secondo le modalità stabilite dall articolo 163, comma 3 del D.Lgs 267/2000. Art. 26 Piano degli indicatori (Art. 227, c. 5, lett. c) D.Lgs. n. 267/2000) 1. Il Piano degli Indicatori è lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione. 2. Esso è redatto secondo la struttura e le caratteristiche evidenziate nel Principio Contabile Applicato alla programmazione di Bilancio, punto n Oltre agli indicatori previsti con apposito decreto del Ministero degli Interni, l ente potrà determinare ulteriori indicatori di quantità di efficienza e di efficacia. TITOLO VI LE VARIAZIONI DI BILANCIO E DI PEG Art Utilizzo del Fondo di riserva, fondo di riserva di cassa e fondo passività potenziali 1. Il fondo di riserva, il fondo di riserva di cassa e il fondo passività potenziali sono utilizzati con deliberazione della Giunta con le modalità previste dalla normativa e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno. 2. La deliberazione della Giunta comunale che utilizza tali fondi è comunicata, a cura del Sindaco/Presidente del Consiglio, al Consiglio comunale mediante iscrizione dell oggetto all ordine del giorno della prima seduta successiva all adozione del provvedimento. Art Variazioni di bilancio: organi competenti 1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni di competenza e di cassa nel corso dell esercizio sia in entrata che in spesa, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. 2. Le variazioni sono di competenza dell organo consiliare salvo quelle previste: dall art. 175 comma 5-bis del Tuel di competenza dell organo esecutivo dall art. 175 comma 5-quater di competenza dei responsabili dei servizi. 3. L organo esecutivo può adottare, in via d urgenza opportunamente motivata, delle variazioni di 15

16 bilancio di competenza del Consiglio salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell organo consiliare entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. Art Variazioni di bilancio di competenza della giunta 1. Sono di competenza della giunta: 1. le variazioni del piano esecutivo di gestione ad eccezione di quelle di cui all art. 175 comma 5- quater del Tuel; 2. le variazioni del bilancio non aventi natura discrezionale, che si configurano meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio relative a: a. variazioni riguardanti l utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate ; b. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio; c. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all interno dell ente; d. variazioni delle dotazioni di cassa; e. variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto. 2. Le deliberazioni di cui al comma precedente di variazione del bilancio adottate dalla giunta sono comunicate al Consiglio nel corso della prima adunanza utile. Art Variazioni di competenza dei responsabili dei servizi 1. I responsabili della spesa possono richiedere variazioni di bilancio nelle ipotesi indicate dall art. 175 comma 5-quater del D.Lgs. n. 267/ In tal caso il Responsabile del Servizio Finanziario entro 5 giorni, a seguito di istruttoria, con propria determinazione, provvede ad approvare la variazione richiesta e ad effettuare le dovute modifiche alle scritture contabili, dandone comunicazione ai servizi richiedenti. 3. Una copia di dette variazioni viene inviata, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, alla Giunta. Art Variazioni di bilancio e di PEG: tempistiche 1. Le variazioni al bilancio di previsione possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: a. l istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; b. l istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio; c. l utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti; d. quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; e. le variazioni delle dotazioni di cassa; f. le variazioni di bilancio adottate con determina fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa; 16

17 g. le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all ente e i versamenti a depositi bancari intestati all ente. 2. Le variazioni al piano esecutivo di gestione possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste dal comma precedente che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno. Art Variazioni di bilancio: trasmissione al tesoriere 1. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando l apposito prospetto disciplinato dal D.Lgs. 118/2011, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere: a. le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; b. le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell esercizio finanziario. Art Assestamento del Bilancio 1. L assestamento del bilancio annuale di previsione di cui all art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/200, consiste nella verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento effettivo del pareggio di bilancio attraverso la variazione di assestamento generale. 2. La proposta di assestamento generale di bilancio è elaborata, sulla base delle risultanze comunicate dai responsabili dei servizi nello svolgersi del processo di cui al primo comma, entro il 10 luglio di ogni anno. 3. L assestamento di bilancio è deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun anno contestualmente agli altri provvedimenti di cui all art. 65 del presente regolamento. 4. È facoltà della Giunta sottoporre al Consiglio una ulteriore verifica generale delle entrate e delle spese, con particolare riguardo agli stanziamenti delle annualità successive, entro la data del 30 Novembre, ove ne ravvisi la necessità sulla base delle informazioni a sua disposizione. Art Debiti fuori bilancio 1. Almeno una volta con deliberazione da adottarsi entro il 31 luglio di ciascun anno, il Consiglio comunale provvede al riconoscimento della legittimità di eventuali debiti fuori bilancio ed adotta i provvedimenti necessari per il loro ripiano. 2. Nel bilancio annuale di previsione possono essere stanziati appositi fondi per il finanziamento di debiti fuori bilancio provenienti da maggiori spese di precedenti esercizi derivanti da: a. sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive; b. copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l obbligo di pareggio del bilancio di cui all articolo 114 del D.Lgs. n. 267/2000, e il disavanzo derivi da fatti di gestione; c. ripiano delle perdite, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l esercizio di servizi pubblici locali; d. procedure espropriative o di occupazione d urgenza per opere di pubblica utilità; e. fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, decisioni di amministratori o dipendenti dell ente. 3. Per il finanziamento delle spese conseguenti al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, il comune, in via principale, utilizza, per l anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché proventi derivanti dall alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. 4. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. 17

18 5. Il responsabile di servizio, presso il quale ricade la gestione del debito fuori bilancio, al fine di avviare la procedura di riconoscimento dello stesso predispone e trasmette tempestivamente alla Giunta e al Responsabile del Servizio Finanziario, entro dieci giorni da quando ne viene a conoscenza, una relazione dettagliata e motivata sulle ragioni che hanno portato alla formazione del debito. 6. Il responsabile di servizio predispone la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, accompagnandola dal parere dell Organo di revisione. CAPO III LA GESTIONE DEL BILANCIO TITOLO I LE ENTRATE Art Risorse dell Ente 1. Le risorse dell Ente sono costituite da tutte le entrate che il comune ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi statali e regionali, di regolamenti, di contratti e di ogni altro titolo. 2. Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio di previsione nel loro importo integrale. 3. Per tutte le entrate che non siano previste in bilancio, rimane impregiudicato il diritto dell ente a riscuoterle e fermo il dovere, da parte dei dipendenti e degli agenti incaricati, di curarne l accertamento e la riscossione. Art Fasi delle entrate 1. Il procedimento amministrativo di acquisizione delle entrate previste nel bilancio annuale di competenza è articolato secondo le distinte fasi dell accertamento, della riscossione e del versamento. 3. Per talune entrate le fasi possono essere in tutto o in parte simultanee. Art Disciplina dell accertamento delle entrate 1. L entrata è accertata quando, sulla base di idonea documentazione, viene individuata la ragione del credito, il titolo giuridico che supporta il credito, il soggetto debitore, l ammontare del credito, la relativa scadenza in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione secondo quanto riportato dall art. 179 del TUEL e dal Principio Contabile Applicato alla gestione punti da 3.1 a 3.26 (all. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni). 2. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l entrata è individuato nel responsabile del servizio al quale è assegnato, con il Piano Esecutivo di Gestione, il capitolo a cui l entrata si riferisce. Ad esso compete anche la responsabilità di completare il procedimento di incasso delle somme ancora iscritte a residuo sullo stesso capitolo. Il responsabile dei servizio deve operare affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe, liquide ed esigibili sulla base degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo dell ente. 3. Il responsabile del servizio di cui al comma precedente trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario l idonea documentazione di cui all art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 con proprio provvedimento sottoscritto, datato e numerato progressivamente. Nel provvedimento di accertamento dovrà anche distinguere le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (1). 4. La trasmissione dell idonea documentazione avviene entro tre giorni dal momento in cui si sono perfezionati tutti gli elementi costitutivi dell accertamento di cui all art. 179 del D.Lgs. 267/ La rilevazione nelle scritture contabili dell accertamento di entrata avviene a cura del Responsabile del Servizio Finanziario nel rispetto di quanto previsto nel comma 3-bis dell articolo 179 del TUEL. 18

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