COMUNE DI BRIGA ALTA REGOLAMENTO DI CONTABILITA

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1 COMUNE DI BRIGA ALTA REGOLAMENTO DI CONTABILITA approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 31/03/2017 1

2 CAPO I - NORME GENERALI Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Art. 2 - Il Servizio Finanziario Art. 3 - Il Responsabile del Servizio Finanziario Art. 4 Contenuto e disciplina dei pareri di regolarità contabile Art. 5 - Segnalazioni obbligatorie del responsabile del Servizio Finanziario Art. 6 Competenze dei Responsabili di Servizi CAPO III BILANCIO DI PREVISIONE Art. 7 - Gli strumenti della programmazione degli enti locali Art. 8 - Relazione di inizio mandato Art. 9 - Il documento unico di programmazione Art Costruzione e presentazione degli strumenti di programmazione di bilancio Art Inammissibilità e improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta non coerenti con le previsioni del Documento Unico di Programmazione CAPO IV - GESTIONE DEL BILANCIO Art. 12- Il bilancio di previsione Art Iscrizione del risultato di amministrazione Art Fondo di riserva e fondo di riserva di cassa Art Fondo Pluriennale Vincolato Entrata Art Fondo Pluriennale Vincolato Spesa Art Fondo crediti di dubbia esigibilità Art Altri fondi ed accantonamenti Art Debiti fuori bilancio Art Variazioni di bilancio Art Salvaguardia degli equilibri di bilancio Art Assestamento di bilancio Art Variazioni di bilancio da parte dei responsabili della spesa CAPO V GARANZIE PER MUTUI E PRESTITI Art Fideiussione CAPO VI- PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) Art. 25- Scopo del piano esecutivo di gestione Art Approvazione del piano esecutivo di gestione Art Adozione del PEG in esercizio provvisorio Art Variazioni di PEG CAPO VII - GESTIONE DELLE ENTRATE Art Fasi dell entrata Art L accertamento Art L emissione degli ordinativi di incasso Art Gli incaricati interni della riscossione versamento delle somme riscosse CAPO VIII - GESTIONE DELLE SPESE Art Fasi della spesa Art Prenotazione impegno di spesa Art L impegno Art Impegni di spesa automatici Art. 37- Impegni pluriennali Art Ordine al fornitore Art Fatturazione elettronica Art La liquidazione 2

3 Art. 41 L ordinazione e pagamento Art. 42 Il pagamento dei residui passivi CAPO IX - RENDICONTO DELLA GESTIONE Art. 43- Rendiconto della gestione Art Approvazione rendiconto Art Conto del bilancio - parametri di efficacia e di efficienza Art. 46- Conti economici di dettaglio Art. 47- Conti patrimoniali degli amministratori Art. 48- Sistema di contabilità economica Art Conto economico Art Stato patrimoniale Art. 51- Bilancio consolidato Art. 52- Formazione del bilancio consolidato CAPO X - INVENTARIO E PATRIMONIO Art. 53- Patrimonio del comune Art Tenuta e aggiornamento degli inventari Art Aggiornamento dei registri degli inventari Art Categorie di beni mobili non inventariabili Art Iscrizione dei beni in inventario Art Dismissione di beni mobili Art Cancellazione dall inventario Art Verbali e denunce Art Consegnatari dei beni CAPO XI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO Art.62 - Organizzazione e funzionamento del Servizio Economato CAPO XII- REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Art Organo di Revisione Art Elezione - Accettazione della carica Art Stato giuridico del Revisore Art Funzioni dell Organo di Revisione Art Funzione di collaborazione e di controllo e vigilanza Art Pareri dell Organo di Revisione Art Modalità di espletamento delle Funzioni dell Organo di revisione Art Cessazione dalla carica CAPO XIII - TESORERIA COMUNALE Art Funzioni del Tesoriere Art. 72- Affidamento del servizio di tesoreria Art. 73- Rapporti tra Tesoriere e Ente Art. 74- Obblighi dell ente verso il Tesoriere Art Obblighi del Tesoriere Art Depositi cauzionali Art.77 - Verifiche di cassa Art Anticipazioni di tesoreria Art Gestione di titoli e valori CAPO XIV IL CONTROLLO DI GESTIONE Art. 81 Il controllo di gestione Art. 82 Struttura Operativa Art. 83 Applicazione del controllo di gestione Art. 84 Referti periodici. CAPO XV - NORME FINALI Art Entrata in vigore 3

4 CAPO I - NORME GENERALI Art. 1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO 1.Il presente regolamento applica i principi contabili stabiliti dalla parte seconda del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2.Nel presente Regolamento vengono disciplinate, ai sensi dell art. 152 del T.U.E.L., le procedure relative alla programmazione finanziaria, all attività di previsione, di gestione, di rendicontazione e di revisione, le procedure di gestione di entrate e spese, della gestione dei beni, del controllo di gestione e sugli equilibri. 3.Al fine di assicurare che l azione amministrativa sia svolta con criteri di economicità, di efficienza, di efficacia e di pubblicità, le modalità organizzative disciplinate nel presente regolamento sono coerenti e corrispondenti con le caratteristiche proprie di questo Comune. 4.Il presente regolamento disciplina inoltre le competenze specifiche dei diversi soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del T.U.E.L., delle altre leggi vigenti e dello Statuto Comunale. 5.Nel presente regolamento si fa espresso riferimento ai documenti previsti dalla nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 118/201. CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Art. 2 - Il Servizio Finanziario (Art. 153, D. Lgs. n. 267/2000) 1. Il Servizio finanziario così definito dall art. 153 del D. Lgs. n. 267/2000, è organizzato in modo da garantire l esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell attività finanziaria dell Ente e più precisamente: la programmazione e i bilanci; la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione; la gestione del bilancio riferita alle entrate; la gestione del bilancio riferita alle spese; il controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio; i rapporti con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili interni; i rapporti con l organo di revisione economico-finanziaria; la tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari; la tenuta della contabilità ai fini fiscali; i rapporti con la funzione del controllo di gestione e con i servizi dell ente. Art. 3 - Il Responsabile del Servizio Finanziario (Art. 153, c. 3, D. Lgs. n. 267/2000) 1. Il Responsabile del Servizio finanziario, oltre a svolgere una funzione di coordinamento delle varie articolazioni del settore: a) è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione; b) è preposto alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica; c) esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio di cui al successivo articolo 4; d) appone il visto di copertura finanziaria di cui al successivo articolo 4; e) è responsabile della tenuta della contabilità dell Ente nelle forme e nei termini voluti dalla legge e dal presente regolamento; 4

5 f) segnala obbligatoriamente al Sindaco, al Segretario Comunale, all Organo di revisione ed alla Corte dei Conti Sezione Controllo fatti o atti di cui sia venuto a conoscenza nell esercizio delle funzioni che possano, a suo giudizio, comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni all Ente, nonché comunica per iscritto l eventuale verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio; g) predispone tutti i documenti di programmazione e di rendicontazione con le modalità previste nel presente regolamento; h) collabora con i responsabili dei settori nella predisposizione dei rendiconti relativi all utilizzo dei contributi straordinari assegnati all Ente con vincolo di destinazione da parte di altre amministrazioni pubbliche; i) rende disponibili per i responsabili dei servizi dell Ente le informazioni e valutazioni di tipo finanziario ed economico-patrimoniale necessarie per l esercizio delle loro funzioni. 2. Nell esercizio di tali attività agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa applicabile agli Enti Locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche. 3. Al fine di assicurare il funzionamento del Servizio Finanziario, in caso di assenza o impedimento del Responsabile del Servizio Finanziario, le funzioni vicarie sono assunte ad ogni effetto dal dipendente individuato con apposito provvedimento del Sindaco. Art. 4 Contenuto e disciplina dei pareri di regolarità contabile (Artt. 49 e 153, c.5, D. Lgs. n. 267/2000) 1.Per garantire il rispetto generale dell'equilibrio di bilancio, ogni provvedimento amministrativo, delibera che non sia atto di mero indirizzo politico, o determina che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria, economica o patrimoniale dell ente, deve essere corredato dal parere di regolarità contabile, e, qualora comporti impegno di spesa, diventa esecutivo solo dopo l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria. 2. Il parere di regolarità contabile ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 è espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di provvedimento e deve riguardare: a) l osservanza delle disposizioni contabili previste nel D. Lgs. n. 267/2000; b) l osservanza dei principi contabili generali ed applicati previsti dal D. Lgs. n. 118/2011; c) l osservanza di disposizioni contenute nel presente regolamento; d) l osservanza delle procedure tipiche previste dall ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, anche in riferimento alle competenze degli organi di direzione politica e dei responsabili della gestione; e) la regolarità della documentazione sotto l aspetto contabile; f) la disponibilità delle risorse sul capitolo su cui l iniziativa dovrebbe essere successivamente impegnata; g) l osservanza delle norme fiscali; h) ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali del procedimento formativo dell atto. 3. Le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono rinviate, con motivata relazione, al servizio proponente. 4. Non costituiscono oggetto di valutazione del Responsabile del Servizio Finanziario le verifiche inerenti il rispetto di norme e regolamenti riguardanti aspetti non contabili per i quali risponde il responsabile del servizio che ha apposto il parere di regolarità tecnica di cui all art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 5

6 5. L eventuale omissione del parere di regolarità contabile per le proposte di deliberazione che non comportino spese né presenti né future o altre implicazioni di carattere contabile, economico patrimoniale e fiscale, è valutata esclusivamente dal Responsabile del Servizio Finanziario, il quale, nei casi sopra esposti, dichiara l irrilevanza del proprio parere. 6. Il parere è sempre espresso in forma scritta, sottoscritto e inserito nell atto in corso di formazione. 7. Il visto di copertura finanziaria della spesa sugli atti di impegno di cui all art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, e deve riguardare: a) l esistenza della copertura finanziaria della spesa, come previsto nei commi successivi, sull unità di bilancio e di P.E.G. individuato nell atto di impegno; b) la giusta imputazione al bilancio annuale o pluriennale; c) la competenza del responsabile del servizio proponente; d) l osservanza delle norme fiscali. 8. Non costituiscono oggetto di valutazione le verifiche inerenti il rispetto di norme e regolamenti riguardanti aspetti non prettamente contabili per i quali risponde il responsabile che ha sottoscritto la determinazione d impegno di spesa. 9. I provvedimenti in ordine ai quali, per qualsiasi ragione, non può essere rilasciato il visto di copertura finanziaria ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono rinviate al servizio proponente evidenziando i motivi del mancato rilascio. Ove necessario il responsabile provvede ad inviare motivata relazione al responsabile proponente. 10. Il parere è sempre espresso in forma scritta, sottoscritto e inserito nell atto in corso di formazione. Art. 5 - Segnalazioni obbligatorie del responsabile del Servizio Finanziario (Art. 153, c. 6, D. Lgs. n. 267/2000) 1. Il responsabile del Servizio Finanziario è obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali possono derivare situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. 2. È obbligato altresì a presentare le proprie valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate e delle spese evidenzi il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. 3. La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui ai precedenti commi possono riguardare anche la gestione dei residui e l equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d investimento qualora si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che, se non compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione. 4. Le segnalazioni dei fatti gestionali, opportunamente documentate, e le valutazioni, adeguatamente motivate, sono inviate al Sindaco, al Segretario comunale, all Organo di Revisione ed alla Corte dei Conti in forma scritta. 5. Il Consiglio, ai sensi dell art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, provvede al riequilibrio entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione. 7. Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravità agli effetti della copertura finanziaria delle spese, il responsabile del Servizio Finanziario può contestualmente comunicare ai soggetti di cui al comma quarto, la sospensione, con effetto immediato, del rilascio delle attestazioni di copertura di cui all articolo 3 del presente Regolamento. 6

7 8. La decisione di sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria deve essere motivata con l indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione medesima 9.La sospensione del rilascio dell attestazione di copertura finanziaria opera, in ogni caso, qualora, trascorsi trenta giorni dalle segnalazioni di cui ai commi precedenti, gli organi competenti non abbiano adottato i provvedimenti necessari al fine di ricostituire gli equilibri di bilancio. Art. 6 Competenze dei Responsabili di Servizi (Art. 107, c. 3, lett. d), i) e c. 6, D.gs. n. 267/2000) 1.Ai Responsabili dei servizi, nei limiti delle funzioni ad essi attribuiti, compete: a) l'elaborazione delle previsioni di bilancio da trasmettere al Servizio finanziario, in conformità alle direttive ricevute dall'amministrazione ed agli obiettivi fissati nel Documento Unico di programmazione, coerentemente con le risorse disponibili; b) le proposte di modifica degli stanziamenti di bilancio e di P.E.G., da trasmettere al Servizio Finanziario; c) l'elaborazione delle relazioni e la fornitura dei dati necessari alla predisposizione del documento Unico di Programmazione e della relazione sulla gestione della Giunta Comunale; d) l'accertamento delle entrate, con trasmissione al Servizio Finanziario della documentazione necessaria all'annotazione in contabilità dell'entrata; e) l'assunzione degli impegni di spesa mediante le determinazioni, da annotarsi a cura del servizio finanziario nella contabilità dell'ente, e la conseguente realizzazione degli impegni di spesa; f) la liquidazione delle spese di propria competenza. 2.I Responsabili dei Servizi sono direttamente responsabili dell'attendibilità, chiarezza e coerenza delle informazioni trasmesse, anche al fine di consentire al Servizio Finanziario la verifica sulla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa. CAPO III BILANCIO DI PREVISIONE Art. 7 - Gli strumenti della programmazione degli enti locali 1. La programmazione rappresenta il processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico - finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. 2. Il Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo, è soggetto titolare della programmazione in conformità a quanto dispongono il T.U.E.L., il D. Lgs. n. 118/2011 e lo statuto dell Ente. 3. Partecipano alla programmazione la Giunta, il segretario e i responsabili dei servizi in conformità alle norme contenute nello statuto dell Ente e nei regolamenti attuativi dello stesso. Ai sensi del principio contabile applicato della programmazione di cui all allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, costituiscono strumenti di programmazione: a) il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.); a) l eventuale nota di aggiornamento del D.U.P., da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni; b) il bilancio di previsione finanziario; c) il piano esecutivo di gestione e delle performances; g) il piano degli indicatori di bilancio; d) la delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio; e) le variazioni di bilancio; h) il rendiconto sulla gestione. 7

8 Art. 8 Relazione di inizio mandato (Art. 4-bis, D. Lgs. n. 149/2011) 1. Il Responsabile del Servizio Finanziario provvede a redigere la Relazione di inizio mandato e la sottopone alla sottoscrizione del Sindaco entro 90 giorni dall inizio del mandato. 2. La relazione deve contenere, nel rispetto di quanto previsto dall art. 4-bis del D. Lgs. n. 149/2011, tutti gli elementi sufficienti per verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell indebitamento oltre che il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti dalla legislazione vigente. 3. La relazione, oltre ai contenuti richiamati nei commi precedenti, dovrà contenere le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, articolate per missioni. I contenuti della Relazione di inizio mandato costituiscono elementi essenziali della Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.). Art. 9 Il Documento Unico di Programmazione 1. I Responsabili degli uffici e dei servizi, sulla base delle direttive fornite dall Amministrazione, propongono per ciascun servizio di cui sono responsabili gli stanziamenti ritenuti necessari. 2. Il Documento unico di programmazione (DUP): a) ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell ente; b) è composto dalla Sezione strategica della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario; c) costituisce presupposto indispensabile per l approvazione del bilancio di previsione. Il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all allegato 4.1 del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni. Art Costruzione e presentazione degli strumenti di programmazione di bilancio (Art. 170, c. 1, Art. 174, D. Lgs. n. 267/2000) 1. Il servizio finanziario, di intesa con le unità organizzative competenti e sulla base delle direttive dell Amministrazione, predispone il DUP che è presentato alla Giunta ed all Organo di revisione. La Giunta, acquisito il parere dell Organo di revisione, deve approvarlo entro il 31 Luglio. La Giunta invia ai consiglieri il DUP, entro la stessa data, ed il Consiglio lo approva nella prima seduta utile successiva. 3. Entro il 30 agosto di ciascun anno, i Responsabili di Settore, sulla base delle direttive della Giunta, nel rispetto delle linee programmatiche e degli obiettivi di cui al comma 1, formulano una proposta gestionale evidenziando le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie, con le indicazioni da inserire nel PEG, nel bilancio e nel DUP. 4. Entro il 30 settembre il responsabile della programmazione dei lavori pubblici predispone il Programma triennale dei Lavori pubblici, e lo sottopone all adozione della Giunta entro il 15 ottobre. 5. Il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base delle proposte come sopra definite e delle notizie, dati ed atti in suo possesso, elabora entro il 31 ottobre uno schema di bilancio annuale e pluriennale, da sottoporre all esame dell organo esecutivo. 6. Entro il 15 novembre, la Giunta esamina e approva, con deliberazione, il progetto di bilancio, corredato dell eventuale nota di aggiornamento al DUP. 7. Immediatamente dopo l approvazione da parte della Giunta gli elaborati relativi al Bilancio di Previsione di cui al comma precedente e i relativi allegati sono trasmessi al Revisore del Conto per il parere di cui all art. 239, comma 1 del decreto legislativo n. 267/ Dopo il ricevimento del parere, il bilancio di previsione e i relativi allegati vengono depositati presso l ufficio Segreteria ed entro gli 8 giorni successivi i consiglieri possono presentare le proposte di emendamento al bilancio indicando, obbligatoriamente, il finanziamento delle eventuali nuove o 8

9 maggiori spese o minori entrate sotto forma di riduzione di altre voci di uscita o maggiorazioni di entrata. 10. Scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti l organo consiliare delibera il bilancio completo dei relativi allegati. 11. Non sono ammessi emendamenti presentati in aula nel corso della discussione. 12. In caso di differimento del termine per la deliberazione del bilancio ai sensi dell art. 151, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, i termini di cui al presente articolo si intendono corrispondentemente prorogati. 13. Ai sensi dell articolo 174, comma 4 del TUEL il responsabile del Servizio Finanziario, dopo l approvazione del Bilancio, ne cura la pubblicazione nel sito internet. 14.Gli allegati previsti dall art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, costituiscono allegati di bilancio. Art Inammissibilità e improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta non coerenti con le previsioni del Documento Unico di Programmazione 1.Il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 2.Non sono ammissibili e procedibili, pertanto, gli atti che siano in contrasto con i contenuti del D.U.P. o con le previsioni del bilancio di previsione finanziario. 3.La verifica della coerenza degli atti con il D.U.P. e con il bilancio di previsione finanziario è verificata: a) dal Segretario Comunale in caso di atti di mero indirizzo, che non necessitano di pareri di regolarità tecnica e contabile; b) dal Responsabile del Servizio competente, qualora la delibera incida sull attività amministrativa del medesimo Responsabile; c) dal Responsabile del Servizio Finanziario, qualora l atto richieda anche il parere contabile. 4.L inammissibilità di una proposta di deliberazione si verifica quando il suo contenuto è difforme o in contrasto con gli indirizzi e le finalità dei programmi approvati: l inammissibilità della delibera sottoposta all esame dell organo deliberante è dichiarata, su proposta del Segretario Comunale, sulla base dei pareri istruttori, dal Sindaco per le deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale. 5.L improcedibilità di una proposta di deliberazione, rilevata mediante i pareri istruttori, si verifica in caso di insussistenza della copertura finanziaria o di incompatibilità tra le fonti di finanziamento e le finalità di spesa, ovvero tra le risorse disponibili (finanziarie, umane, strumentali) e quelle necessarie per l attuazione del contenuto della deliberazione. 6.L improcedibilità non consente che la delibera venga posta in discussione da parte dell organo deliberante, se non dopo una modifica dei programmi, degli obiettivi e delle previsioni di bilancio che rendano procedibile la proposta d atto. CAPO IV GESTIONE DEL BILANCIO Art. 12 Il bilancio di previsione (Art. 165, D. Lgs. n. 267/2000) 1. Il bilancio di previsione finanziario, elaborato sulla base delle linee strategiche contenute nel D.U.P. è deliberato osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Esso è redatto nel rispetto del modello di cui all allegato n. 9 del D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. 3. Le previsioni sono elaborate in coerenza con il principio generale n. 16 dell Allegato n. 1 del D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni (principio della competenza finanziaria) e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la 9

10 relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. Esse sono determinate esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. In particolare: a) la previsione delle entrate rappresenta quanto l amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali dell attendibilità e della congruità; b) la previsione della spesa è predisposta nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto: per quelle in corso di realizzazione, degli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati; per quelle di competenza, che gli stanziamenti dovranno essere quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente daranno luogo, ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione. L esigibilità di ciascuna obbligazione è individuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all allegato n. 4.2 al decreto legislativo n. 118/2011. Art. 13 Iscrizione del risultato di amministrazione (Art. 187, D. Lgs. n. 267/2000) 1. L avanzo di amministrazione può essere applicato al bilancio nel rispetto dei vincoli in cui è distinto, ai sensi dell art. 187 del D. Lgs. n. 267/ Ai sensi dell art. 187, comma 3bis del D. Lgs. n. 267/2000, l avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio (articolo 193). 3. Il disavanzo di amministrazione accertato ai sensi dell articolo 186, è immediatamente applicato all esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. 4. Per la copertura del disavanzo di amministrazione possono essere utilizzate, per l anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate, con eccezione di quelle provenienti dall assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge. 5. Le entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali possono essere destinate solo alla copertura di squilibri del bilancio investimenti. Art. 14 Fondo di riserva e fondo di riserva di cassa 1.Nel bilancio di previsione finanziario, alla missione Fondi ed accantonamenti è iscritto un Fondo di Riserva di importo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 2.E inoltre iscritto, nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di Riserva", un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali. 2. Nel caso in cui l ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del D. Lgs. n. 267/2000, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 3. Il fondo di riserva è utilizzato, per la metà dello stanziamento, per integrare la dotazione degli interventi di spesa corrente le cui previsioni risultino insufficienti rispetto agli obiettivi. L altra metà dello stanziamento è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporterebbe danni certi all Ente. 4.I prelievi dal Fondo di Riserva e dal Fondo di Riserva di Cassa possono essere effettuati fino al 31 dicembre con delibera della Giunta Comunale. 10

11 5.Le deliberazioni della Giunta Comunale relative all utilizzo del fondo sono comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta convocata successivamente alla loro adozione. Per le deliberazioni di Giunta adottate nell ultimo bimestre dell anno, la comunicazione è effettuata entro la prima seduta dell anno successivo. 6.Con delibera di variazione di bilancio entro il 30 novembre, il fondo di riserva può essere rideterminato in diminuzione entro il limite minimo dello 0,30% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, ovvero incrementato fino al limite massimo del 2%, al netto dei prelievi già effettuati. Art. 15 Fondo Pluriennale Vincolato - Entrata (Art. 3, c. 5, D. Lgs. n. 118/2011) 1. Nella parte entrata, con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio, prima degli stanziamenti riguardanti le entrate, il Responsabile del Servizio Finanziario provvede ad iscrivere le voci relative al fondo pluriennale vincolato. 2. L ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese. Art. 16 Fondo Pluriennale Vincolato - Spesa (Art. 183, c. 3, D. Lgs. n. 267/2000) 1. Nella parte spesa del Bilancio, con riferimento a ciascun programma, il Responsabile del Servizio Finanziario, provvede ad iscrivere nella voce Fondo Pluriennale Vincolato: a) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi. In tal caso il Responsabile del Servizio Finanziario provvede autonomamente ad iscrivere i valori di bilancio sulla base del cronoprogramma vigente; b) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi. In tal caso il Responsabile del Servizio Finanziario provvede autonomamente ad iscrivere i valori di bilancio sulla base del cronoprogramma trasmesso dal responsabile del servizio competente. 2. Nel caso di spese per le quali non sia possibile determinare in fase di costruzione del bilancio l esigibilità nel corso dei vari esercizi, o di investimenti privi di cronoprogramma, il Responsabile del Servizio Finanziario potrà iscrivere, nel primo anno, l intera somma nel documento di bilancio nel Fondo Pluriennale Vincolato relativo alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa, e nel PEG nello specifico capitolo di spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità. Art Fondo crediti di dubbia esigibilità 1.Nel bilancio di previsione, nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti dubbia esigibilità deve essere iscritto un fondo il cui ammontare è determinato in base alle regole contenute nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all allegato 4/2 al D.Lgs. 118/ La scelta della metodologia di calcolo e delle entrate da sottoporre a svalutazione è lasciata al libero e prudente apprezzamento del Responsabile del Servizio Finanziario, che darà motivazione delle scelte compiute all interno della nota integrativa al bilancio di previsione finanziario e della Relazione al rendiconto di gestione. 3.Al fine di determinare lo stanziamento in bilancio del fondo crediti dubbia esigibilità, e per le successive quantificazioni nel corso dell esercizio ed in sede di rendiconto, i servizi comunali trasmettono con cadenza mensile i dati relativi agli accertamenti delle poste di bilancio da sottoporre ad accantonamento; nella fase iniziale i servizi comunicano i dati extra contabili per le entrate che in passato sono state gestite per cassa. 4.Al termine dell esercizio la somma stanziata costituisce economia di spesa e confluisce nel risultato di amministrazione quale accantonamento a garanzia della regolare esigibilità dei crediti iscritti in bilancio. 11

12 5.Fino a quando l accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta capiente, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere contrario sugli atti che prevedano l applicazione dell avanzo di amministrazione. Art Altri fondi ed accantonamenti 1.Nel bilancio di previsione, nella missione "Fondi e Accantonamenti" sono iscritti tutti gli ulteriori fondi ritenuti necessari a garantire nel tempo gli equilibri complessivi di bilancio. 2.In particolare è iscritto il fondo per passività potenziali o fondo rischi spese legali, a tutela di eventuali soccombenze dell ente in caso di contenzioso. La stima dell accantonamento è compiuta, sulla base dell istruttoria relativa alle pratiche legali aperte, dai competenti uffici comunali che hanno in gestione il contenzioso; la stima va comunicata al Servizio finanziario con le previsioni di bilancio e in sede di riaccertamento dei residui per la predisposizione del Rendiconto di gestione. Art. 19 Debiti fuori bilancio 1.In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il responsabile del servizio competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario la sussistenza della casistica, richiedendo nel contempo la predisposizione della pratica per il riconoscimento del debito. 2.La richiesta va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente, in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio. 3.Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la richiesta di riconoscimento deve indicare, nel limite del possibile, anche i mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario, anche mediante l attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all art. 193 T.U.E.L. 4.La delibera di Consiglio Comunale che provvede a riconoscere il debito fuori bilancio riporta il parere tecnico del Responsabile del servizio competente alla spesa ed il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario. Art Variazioni di bilancio (art.175 Dgls 267/2000) 1.Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell esercizio di competenza, sia nella parte prima relativa alle entrate che nella parte seconda, relativa alle spese. 2.Le variazioni sono deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, con esclusione di quelle di cui all art. 175 comma 3 T.U.E.L., che possono essere adottate entro il 31/12 di ciascun anno. 3.Le variazioni di bilancio sono adottate dal Consiglio Comunale, con esclusione di quelle previste dall art. 175 comma 5bis T.U.E.L., relative ad atti non aventi natura discrezionale ma meramente applicative delle decisioni del Consiglio Comunale, che sono di competenza della Giunta Comunale, e di quelle di cui all art 175 comma 5quater T.U.E.L., che sono di competenza dei Responsabili. 4.Per motivi di urgenza, la Giunta Comunale può disporre variazioni, salvo ratifica, a pena di decadenza, del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell anno in corso. 5.In caso di mancata o parziale ratifica, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare, nei successivi 30 giorni e comunque sempre entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della delibera non ratificata. 6. Le variazioni di bilancio adottate dalla Giunta Comunale ai sensi dell art.5 comma 5bis T.U.EL. sono comunicate al Consiglio Comunale nel corso della prima adunanza utile e, comunque, entro il 31 dicembre dell anno in corso, anche se a tale data non sia scaduto il termine predetto 6. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. 12

13 Art Salvaguardia degli equilibri di bilancio 1.Il Consiglio Comunale provvede alla verifica degli equilibri di bilancio complessivi alla seguente scadenza: 31 luglio o in ogni altra occasione nel corso dell anno in cui ne ricorrano gli estremi di necessità 2.Qualora rilevi una situazione di squilibrio, adotta le misure di riequilibrio secondo le procedure di cui all'art. 193 T.U.E.L. 3.Se si manifesta una situazione di squilibrio in una scadenza diversa da quella di cui sopra, l'ente provvede tempestivamente ad adottare le misure per rispristinare gli equilibri complessivi di bilancio. 4.Il riconoscimento di debiti derivante da sentenza esecutiva di cui alla lettera a) dell'art. 193 T.U.E.L. può avvenire in qualsiasi momento dell'anno. 5.Per tutto quanto non previsto si applicano i vigenti principi contabili. Art. 22 Assestamento di bilancio 1.Il Consiglio Comunale, mediante la variazione di assestamento generale, entro il 31 luglio di ciascun anno, attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. 2. Le proposte di assestamento generale di bilancio sono elaborate dal responsabile del servizio finanziario sulla base delle risultanze comunicate dai funzionari preposti e delle indicazioni della Giunta. Art. 23 Variazioni di bilancio da parte dei responsabili della spesa (Art. 175, c. 5-quater, D. Lgs. n. 267/2000) 1. I responsabili della spesa possono richiedere variazioni di bilancio nelle ipotesi indicate dall art. 175 comma 5 - quater del D. Lgs. n. 267/ In tal caso il Responsabile del Servizio Finanziario entro 5 giorni, a seguito di istruttoria, con propria determinazione, provvede ad approvare la variazione richiesta e ad effettuare le dovute modifiche alle scritture contabili, dandone comunicazione ai servizi richiedenti. 3. Una copia di dette variazioni viene inviata, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, alla Giunta. CAPO V GARANZIE PER MUTUI E PRESTITI Art. 24 Fideiussione (art.207 del D.Lgs 267/2000) 1. Il comune può rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di Aziende da esso dipendenti e da consorzi a cui partecipi. 2. La garanzia fideiussoria può essere altresì rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell art.113, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000, per l assunzione di mutui e per altre operazioni di indebitamento destinati alla realizzazione delle opere di cui al comma 1 dell articolo 116 del D.Lgs 267/2000. In caso di assunzione di mutuo il Comune rilascia la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento di corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello di entrata in funzione dell opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società. In caso di altre operazioni di finanziamento il Comune rilascia la fideiussione fino alla restituzione del capitale in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società. 3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell ente locale, purchè siano sussistenti le seguenti condizioni: 13

14 a) Il progetto sia stato approvato dall ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regola la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale; b) La struttura sia acquisita al patrimonio dell ente al termine della concessione; c) La convenzione regoli i rapporti tra l ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o alla ristrutturazione dell opera. 4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell art.204 del D.Lgs 267/2000 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite. CAPO VI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ART. 25 SCOPO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 1.Il piano esecutivo di gestione ha lo scopo di collegare la disciplina delle missioni del bilancio e della contabilità con il modello organizzativo del comune. 2.Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del T.U.E.L. e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione. 3.Con il piano esecutivo di gestione, sono determinati operativamente, attribuiti ed esplicitati chiaramente: a) gli obiettivi di gestione sulla base dei programmi previsti nel Documento Unico di Programmazione; b) le necessarie dotazioni di risorse finanziarie, umane e strumentali che vengono affidate ai responsabili della realizzazione degli obiettivi; c) la gestione dei residui attivi e passivi corrispondenti ai capitoli di competenza; d) gli uffici ed i servizi incaricati alla realizzazione del piano; e) gli indicatori di riferimento per la misurazione del grado di realizzazione degli obiettivi; f) gli standard di efficienza e di efficacia indicativi del grado di qualità e quantità dei servizi erogati sulla base degli obiettivi raggiunti. 4.Il piano esecutivo di gestione contiene gli elementi tecnici per attivare il controllo interno di gestione. 5.In corrispondenza di ogni capitolo di entrata e di uscita del P.E.G., viene individuato il responsabile del servizio ed il responsabile di entrata o di spesa. 6.I capitoli dei servizi per conto terzi, sono inseriti nel piano esecutivo di gestione e sono gestiti dal servizio finanziario, tenuto conto delle richieste e delle esigenze avanzate dai vari responsabili di servizio. ART. 26 APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Adozione del PEG (Art. 169, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000) 1. La proposta di Piano Esecutivo di Gestione è assunta a base della formazione degli strumenti di bilancio ed è redatta insieme con il Documento Unico di Programmazione, il bilancio e con le modalità indicate all articolo 10 del presente regolamento. 2. Il Segretario Comunale, nelle ipotesi di cui all articolo 108, comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei servizi, propone all organo esecutivo il PEG per la sua definizione ed approvazione. 3. Entro il termine di venti giorni successivi alla deliberazione del bilancio di previsione annuale la Giunta comunale adotta il Piano Esecutivo di Gestione che costituisce atto di indirizzo politico - amministrativo e direttiva nei confronti dei responsabili dei settori. Art. 27 Adozione del PEG in esercizio provvisorio (Art. 163, D. Lgs. n. 267/2000) Nel caso di proroga, con norme statali, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione in un periodo successivo all inizio dell esercizio finanziario di riferimento, al fine di

15 15 legittimare gli atti di gestione da porre in essere fin dal momento iniziale del nuovo esercizio finanziario, la Giunta, con apposita deliberazione da adottarsi entro il 15 gennaio, assegna ai responsabili dei servizi i capitoli di entrata e di spesa previsti sul bilancio per la seconda annualità, da utilizzare nei limiti e secondo le modalità stabilite dall articolo 163, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Art. 28 Variazioni di PEG (Art. 175, c. 5-bis, D. Lgs. n. 267/2000) 1. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 T.U.E.L. sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5quater dell art.175 T.U.E.L. e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste all art. 175comma 3 T.U.E.L., che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno 2.Le variazioni del Piano esecutivo di gestione sono predisposte, in base alle richieste pervenute dagli uffici o direttamente dall amministrazione, dal Servizio Finanziario sotto il coordinamento dello stesso responsabile, entro dieci giorni dall approvazione della variazione di bilancio corrispondente. In assenza di variazione di bilancio, qualora sia necessario apportare al PEG modifiche di tipo non contabile, la variazione viene approvata dalla Giunta Comunale entro dieci dalla richiesta di modifica pervenuta dal Servizio competente. CAPO VII GESTIONE DELLE ENTRATE RT. 29 FASI DELL ENTRATA 1.Le fasi di gestione delle entrate sono: l accertamento, la riscossione ed il versamento. 2.La Giunta Comunale assegna le risorse di entrata ai vari responsabili di servizio con l approvazione del piano esecutivo di gestione, i quali sono responsabili delle procedure di acquisizione delle entrate di propria competenza, e sono tenuti a verificare che l accertamento e la riscossione trovino un puntuale, tempestivo ed integrale riscontro nella gestione. ART. 30 L ACCERTAMENTO 1.L accertamento delle entrate rientra nella competenza del Responsabile del servizio a cui è assegnata, che deve curarne anche la fase successiva affinchè le previsioni di incasso si traducano in disponibilità certe, liquide ed esigibili. 2.L accertamento avviene sulla base di idonea documentazione acquisita dal responsabile del servizio al quale l entrata stessa è stata assegnata tramite PEG. Il Responsabile del servizio comunica al Responsabile finanziario entro cinque giorni dalla definizione dell'istruttoria, con atti amministrativi, la quantificazione dell accertamento da inserire nel bilancio e conseguentemente dei residui attivi da conservare nel consuntivo. 3.Il servizio finanziario provvede all iscrizione in bilancio e alla registrazione degli accertamenti, in base alle comunicazioni ricevute dai singoli responsabili di servizio, che devono contenere tutti i riferimenti alla codifica della transazione elementare, con particolare riferimento alla distinzione tra entrata ricorrente ed entrata non ricorrente. ART. 31 L EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO 1.Tutte le entrate (comprese quelle tributarie versate dal concessionario), sono riscosse dal tesoriere dell ente in corrispondenza di ordinativi di incasso. 2.Le disponibilità dei conti correnti postali, intestati al Tesoriere del Comune, riguardanti i proventi di servizi e attività comunali, sono versati in tesoreria con una cadenza temporale non superiore a quindici giorni. 3.Gli ordinativi d incasso, da emettere distintamente sulla gestione della competenza e dei residui, contengono tutti gli elementi previsti dall art. 180, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e la codifica della transazione elementare (dal 2016).

16 4 La redazione degli ordinativi di incasso viene effettuata esclusivamente su supporto informatico, rimanendo, sempre possibile la stampa del documento e gli ordinativi sono sottoscritti dal Responsabile del Servizio Finanziario o suo sostituto. 5.La regolarizzazione, mediante emissione di ordinativi di incasso, delle somme riscosse dal tesoriere ai sensi dell art. 180, comma 4, del T.U. n. 267/2000, avviene nel corso dell esercizio e comunque entro quindici giorni dal termine dell'esercizio per i sospesi del mese di dicembre. ART. 32 GLI INCARICATI INTERNI DELLA RISCOSSIONE VERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE 1.L economo e gli altri agenti contabili, designati con apposito provvedimento del dirigente competente, effettuano il versamento delle somme riscosse alla tesoreria comunale entro trenta giorni dalla data di riscossione. 2.Se le dette scadenze ricadono in un giorno feriale, il versamento è eseguito il primo giorno non festivo successivo. CAPO VIII GESTIONE DELLE SPESE ART. 33 FASI DELLA SPESA 1.Le fasi della spesa sono: l impegno, la liquidazione, l ordinazione ed il pagamento. ART. 34 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1.La prenotazione della spesa è necessaria in tutti i casi in cui si avvia una procedura di spesa, nelle more della formalizzazione delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, e come possibile strumento per la gestione del fondo pluriennale vincolato. 2.La prenotazione ha lo scopo di costituire un vincolo provvisorio sugli stanziamenti di bilancio, per il tempo necessario al completamento delle procedure relative alle spese programmate. 3.La prenotazione si ha ogni qual volta nelle delibere degli organi collegiali venga prevista una spesa, con indicazione dell'importo e del capitolo di bilancio su cui imputarla. 4.Si ha prenotazione, inoltre, anche in caso di determinazione a contrarre : in questo caso l'atto che prenota la spesa deve contenere gli elementi richiesti dall'art. 192 TUEL. 5.Gli atti che prevedono una prenotazione della spesa devono essere annotati in contabilità da parte del Servizio Finanziario, ai fini della salvaguardia della copertura finanziaria dell'impegno in corso di formazione. 6.Le prenotazioni che non si trasformano in impegni di spesa sorretti da obbligazioni giuridiche perfezionate e scadute entro l'anno vengono cancellati dalle scritture contabili e i relativi stanziamenti costituiscono economie. 7.Per le spese di investimento si applica quanto previsto dall'art. 183 comma 3 T.U.E.L: le prenotazioni relative a gare formalmente indette entro il 31/12 concorrono a determinare il fondo pluriennale vincolato. ART. 35 L IMPEGNO 1.Gli stanziamenti di bilancio, di norma, vengono impegnati dai responsabili di servizio con l emissione delle determinazioni, nel rispetto degli obiettivi e delle direttive contenute nel Documento Unico di Programmazione e nel Piano esecutivo di gestione. Le determinazioni di impegno sono trasmesse su supporto cartaceo o in formato elettronico al servizio finanziario a cura del responsabile del servizio entro 5 giorni dal loro perfezionamento. 2.Il servizio finanziario provvede alla registrazione in bilancio dei singoli impegni di spesa, mediante annotazione nelle scritture contabili e rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria 3.Qualora l'atto non possa essere registrato per qualsiasi motivo, deve essere rinviato all'ufficio proponente, con motivazione, per l'integrazione e/o la correzione dello stesso. 16

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