INDICE GENERALE. CAPO I -NORME GENERALI Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

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1 CAPO I -NORME GENERALI Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento INDICE GENERALE CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Art. 2 - Servizio finanziario: funzioni Art. 3 Il Responsabile del servizio finanziario Art. 4 - Competenze dei Responsabili di servizi nella gestione contabile dell'ente Art. 5 - Contenuto e disciplina dei pareri di regolarità contabile CAPO III - BILANCIO DI PREVISIONE Art. 6 Gli strumenti della programmazione degli enti locali Art. 7 Il documento unico di programmazione Art. 8 - Inammissibilità e improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta non coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione Art. 9 - Costruzione e presentazione degli strumenti di programmazione di bilancio Art Proposta definitiva di bilancio Art Presentazione emendamenti Art Pubblicità del bilancio Art. 13 Allegati di bilancio CAPO IV - GESTIONE DEL BILANCIO Art Fondo di riserva e fondo di riserva di cassa Art Fondo crediti di dubbia esigibilità Art Altri fondi ed accantonamenti Art. 17 Fondo pluriennale vincolato- entrata Art Fondo pluriennale vincolato- spesa Art. 19 Debiti fuori bilancio Art. 20 Variazioni di bilancio Art Procedura per le variazioni di bilancio Art. 22 Salvaguardia degli equilibri di bilancio CAPO V - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) Art Scopo del piano esecutivo di gestione Art. 24 Struttura e caratteristiche del piano esecutivo di gestione Art Approvazione del Piano esecutivo di gestione CAPO VI - GESTIONE DELLE ENTRATE Art Fasi dell entrata Art L accertamento Art L emissione degli ordinativi di incasso Art Versamento delle entrate 1

2 Art. 30 Vigilanza sulla gestione delle entrate CAPO VII - GESTIONE DELLE SPESE Art Fasi della spesa Art Prenotazione impegno di spesa Art L impegno di spesa Art Ordine al fornitore Art Fatturazione elettronica Art La liquidazione Art L ordinazione Art. 38 Il pagamento Art Il pagamento dei residui passivi CAPO VIII - RENDICONTO DELLA GESTIONE Art Rendiconto della gestione Art Approvazione rendiconto Art Conto del bilancio Art Conti economici Art Conti patrimoniali di inizio e fine mandato amministrativo Art. 45 Stato patrimoniale Art. 46 Sistema di contabilità economica Art. 47 Pubblicazione rendiconto Art Bilancio consolidato Art Formazione del bilancio consolidato CAPO IX - INVENTARIO E PATRIMONIO Art Patrimonio del Comune Art Tenuta e aggiornamento degli inventari Art Aggiornamento dei registri degli inventari Art Iscrizione dei beni in inventario Art Consegnatari dei beni Art. 55 Dismissione e cancellazione dei beni dall inventario CAPO X - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Art Organo di revisione Art. 57 Elezione ed accettazione della carica Art 58 Insediamento Art Funzioni dell organo di revisione Art Pareri dell organo di revisione Art Cessazione dall incarico Art Revoca dall ufficio - Decadenza Procedura 2

3 CAPO XI IL SISTEMA DEI CONTROLLI Art. 63 Il sistema dei controlli interni CAPO XII - TESORERIA COMUNALE - VERIFICHE DI CASSA Art Affidamento del servizio di tesoreria Procedura Art Convenzione di tesoreria Art Rapporti tra tesoriere e comune Art Riscossioni Art Gestione di titoli e valori Art Verifiche di cassa CAPO XIII SERVIZIO DI ECONOMATO AGENTI CONTABILI Art. 70 Istituzione del servizio economale Art. 71 Obblighi, vigilanza e responsabilità Art. 72 Assunzione e cessazione delle funzioni da economo Art. 73 Spese economali Art. 74 Fondo di anticipazione ordinaria di cassa Art Effettuazione delle spese economali Art. 76 Anticipazioni provvisorie Art. 77 Rendicontazione delle spese Art. 78 Riscossione diretta di somme Art. 79 Disciplina e competenze delle riscossioni dirette Art. 80 Obbligazioni dei riscuotitori sociali CAPO XIV NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 81 Leggi e atti regolamentari Art. 82 Norme abrogate 3

4 CAPO I NORME GENERALI Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento (Art. 152, D.Lgs. n. 267/2000) 1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle norme statutarie ed al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi, l ordinamento contabile dell ente nel rispetto dei principi stabiliti dal Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dai principi contabili generali ed applicati allegati al richiamato decreto legislativo n. 118/ Esso costituisce un insieme organico di regole finalizzate alla rilevazione, analisi, controllo e rendicontazione dei fatti gestionali che comportano entrate e spese, costi ed oneri, ricavi e proventi ovvero che determinano variazioni qualitative/quantitative degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell ente. 3. A tale fine il presente regolamento stabilisce le competenze, le procedure e le modalità in ordine alle attività di programmazione finanziaria, di gestione e di rendicontazione, adottando un sistema di scritture contabili ritenuto idoneo per la rilevazione dei fatti gestionali che hanno carattere finanziario, economico e patrimoniale. 4. Ai sensi dell articolo 152, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, all ente si applicano oltre alle disposizioni sull ordinamento finanziario e contabile degli enti locali aventi natura di principi generali con valore di limite inderogabile, quelle derogabili previsti nello stesso articolo, quando non diversamente disciplinate dal presente regolamento ed alle quali espressamente si rinvia. 4

5 CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Art. 2 - Servizio finanziario: funzioni (Art. 153, D.Lgs. n. 267/2000) 1. Il servizio finanziario, così come individuato nel Regolamento degli uffici e dei servizi, è svolto dall Ufficio Ragioneria-Economato ed è organizzato in modo da garantire l esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell attività finanziaria dell Ente e più precisamente: a. la programmazione e i bilanci; b. la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione; c. la gestione del bilancio riferita alle entrate; d. la gestione del bilancio riferita alle spese; e. il controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio; f. i rapporti con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili interni; g. i rapporti con l organo di revisione economico-finanziaria; h. la tenuta della contabilità ai fini fiscali; i. i rapporti con la funzione del controllo di gestione e con i servizi dell ente. Art. 3 Il responsabile del servizio finanziario (Art. 153, D.Lgs. n. 267/2000) 1.Il responsabile del servizio finanziario di cui all articolo 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, si identifica con il responsabile dell Ufficio Ragioneria, Personale ed Economato. 2. Il responsabile del servizio finanziario, oltre a svolgere una funzione di coordinamento delle varie articolazioni del settore: a) è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione; b) è preposto alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica; c) esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio di cui al successivo articolo 5 ed appone il visto di copertura finanziaria; d) è responsabile della tenuta della contabilità dell Ente nelle forme e nei termini voluti dalla legge e dal presente regolamento; e) segnala obbligatoriamente al Presidente del Consiglio o suo delegato, al Segretario Generale, all Organo di revisione ed alla Corte dei Conti Sezione Controllo fatti o atti di cui sia venuto a conoscenza nell esercizio delle funzioni che possano, a suo giudizio, comportare 5

6 gravi irregolarità di gestione o provocare danni all Ente, nonché comunica per iscritto l eventuale verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio; f) predispone tutti i documenti di programmazione e di rendicontazione con le modalità previste nel presente regolamento; g) rende disponibili per i responsabili dei servizi dell Ente le informazioni e valutazioni di tipo finanziario ed economico-patrimoniale necessarie per l esercizio delle loro funzioni. 3. Nell esercizio di tali attività agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa applicabile agli Enti Locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche. 4. Al fine di assicurare il funzionamento del Servizio Finanziario, in caso di assenza o impedimento del Responsabile del Servizio Finanziario, le funzioni vicarie sono assunte ad ogni effetto dal Responsabile individuato quale vicario. Art. 4 - Competenze dei Responsabili dei servizi nella gestione contabile dell'ente (Art. 107, c. 3, lett. d), i) e c. 6, D.Lgs. n. 267/2000) 1. Ai Responsabili dei servizi, nei limiti delle funzioni ad essi attribuiti, compete: a) l'elaborazione delle previsioni di bilancio da trasmettere al Servizio finanziario, in conformità alle direttive ricevute dall'amministrazione ed agli obiettivi fissati nel Documento Unico di Programmazione, coerentemente con le risorse disponibili; b) le proposte di modifica degli stanziamenti di bilancio e di PEG, da trasmettere al Servizio Finanziario; c) l'elaborazione delle relazioni e la fornitura dei dati necessari alla predisposizione del documento Unico di Programmazione e della relazione sulla gestione della Giunta Comunale; d) l'accertamento delle entrate, con trasmissione al Servizio Finanziario della documentazione necessaria all'annotazione in contabilità dell'entrata; e) l'assunzione degli impegni di spesa mediante le determinazioni, da annotarsi a cura del servizio finanziario nella contabilità dell'ente, e la conseguente realizzazione degli impegni di spesa; f) la liquidazione delle spese di propria competenza. 2. I Responsabili dei Servizi sono direttamente responsabili dell'attendibilità, chiarezza e coerenza delle informazioni trasmesse, anche al fine di consentire al Servizio Finanziario la verifica sulla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153 del TUEL. 6

7 Art. 5 - Contenuto e disciplina dei pareri di regolarità contabile (Artt. 49 e 153, c.5, D.Lgs. n. 267/2000) 1. Per garantire il rispetto generale dell'equilibrio di bilancio, ogni atto amministrativo, delibera che non sia mero atto di indirizzo politico, o determina che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria, economica o patrimoniale dell ente, deve essere corredato dal parere di regolarità contabile e, qualora comporti impegno di spesa, diventa esecutivo solo dopo l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria. 2. Il parere di regolarità contabile deve essere trasmesso entro cinque giorni da quello di ricevimento e riguarda: a) la regolarità della documentazione, sotto l aspetto contabile; b) la giusta imputazione al bilancio di previsione finanziario e, per le spese, la disponibilità sulla pertinente voce di bilancio (macro aggregato, 4 livello o capitolo); c) la valutazione delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali; d) l osservanza dei principi generali ed applicati in materia di contabilità pubblica; e) la verifica del rispetto, sulla base della dichiarazione del Responsabile del Servizio competente ai sensi dell art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009, dei vincoli di finanza pubblica, con particolare riferimento al patto di stabilità interno; f) l osservanza della normativa fiscale; g) altre valutazioni strettamente riferite agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali dell atto; h) la coerenza della proposta con il documento unico di programmazione. 3 Qualora il parere di regolarità contabile non possa essere rilasciato favorevole per qualsiasi ragione, l'atto relativo deve essere rinviato con motivazione all'ufficio proponente da parte del Servizio finanziario per le eventuali correzioni e/o integrazioni. 4. Non costituiscono oggetto di valutazione del Responsabile del Servizio Finanziario le verifiche inerenti il rispetto di norme e regolamenti riguardanti aspetti non contabili per i quali risponde il dirigente che ha apposto il parere di regolarità tecnica di cui all art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/

8 CAPO III BILANCIO DI PREVISIONE Art. 6 Gli strumenti della programmazione degli enti locali (Art. 42, c. 2, lett. b) e c. 3, e Art. 48, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000) 1. La programmazione rappresenta il processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. 2. Il Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo, è soggetto titolare della programmazione in conformità a quanto dispongono il T.U.E.L., il D.Lgs. n. 118/2011 e lo statuto dell Ente. 3. Partecipano alla programmazione la Giunta, il segretario, i responsabili dei servizi, le associazioni ed altri enti in conformità alle norme contenute nello statuto dell Ente e nei regolamenti attuativi dello stesso. 4. Ai sensi del principio contabile applicato della programmazione di cui all allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, costituiscono strumenti di programmazione: a) il Documento Unico di Programmazione (DUP); b) l eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni; c) il bilancio di previsione finanziario; d) il piano esecutivo di gestione e Piano degli obiettivi ( PDO) ; e) il piano degli indicatori di bilancio; f) la delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio; g) le variazioni di bilancio; h) il rendiconto sulla gestione. Art. 7 Il documento unico di programmazione (Art. 170, D.Lgs. n. 267/2000) 1. Il documento unico di programmazione costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 8

9 2. Il documento unico di programmazione è redatto in forma semplificata, limitando l analisi strategica, per la parte esterna, ai seguenti aspetti: a) indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica; b) Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. 3. Il DUP viene predisposto in conformità con quanto stabilito dal principio applicato della programmazione di cui all allegato n. 4.1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. Art. 8 - Inammissibilità e improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta non coerenti con le previsioni del Documento Unico di Programmazione (Art. 170, c. 7, D.Lgs. n. 267/2000) 1. Le previsioni del Documento Unico di Programmazione (DUP) costituiscono vincolo di coerenza decisionale ai fini dei successivi provvedimenti della Giunta o del Consiglio comunale. Le deliberazioni di rispettiva competenza non possono, pertanto, discostarsi dai contenuti programmatici e dagli obiettivi definiti nel DUP, anche per non pregiudicare gli equilibri del bilancio previamente stabiliti. 2. La sussistenza del vincolo di coerenza è verificata: a) dal Segretario Comunale, con riguardo alle proposte di deliberazioni che siano espressione di mero indirizzo politico-amministrativo, senza riflessi di carattere operativo-gestionale. Su tali proposte non è richiesto alcun parere istruttorio da parte dei responsabili dei servizi; b) dal Responsabile del servizio di competenza, con riguardo alle proposte di deliberazioni che incidono sulla discrezionalità operativa del responsabile del servizio interessato, il quale è tenuto ad esprimere il proprio parere di regolarità tecnica; c) dal Responsabile del Servizio Finanziario, mediante il proprio parere di regolarità contabile finalizzato ad attestare il mantenimento degli equilibri del bilancio, con riguardo alle proposte di deliberazioni che, in attuazione delle previsioni programmatiche, comportano impegni di spesa o diminuzione di entrate compensabili con maggiori entrate o minori spese. 3. Le proposte di deliberazioni non coerenti con le previsioni del DUP per difformità o contrasto con gli indirizzi e le finalità dei programmi approvati, sono da considerare inammissibili. Quelle che rilevano insussistenza di copertura finanziaria o incompatibilità tra le fonti di finanziamento e le finalità di spesa ovvero tra le risorse disponibili (finanziarie, umane e strumentali) e quelle necessarie per la realizzazione del nuovo programma sono da considerarsi improcedibili. 4. L inammissibilità, riferibile ad una proposta di deliberazione sottoposta all esame ed alla discussione dell organo deliberante, è dichiarata dal Presidente del consiglio comunale o dal Sindaco, su proposta del Segretario comunale e sulla scorta dei pareri istruttori dei responsabili dei servizi. 9

10 5. L improcedibilità, rilevata in sede di espressione dei pareri istruttori sulla proposta di deliberazione, non consente che la proposta medesima venga esaminata e discussa dall organo competente. In tal caso la proposta di deliberazione potrà essere approvata solo dopo aver provveduto, con apposita e motivata deliberazione dell organo competente, alle necessarie modificazioni dei programmi e degli obiettivi ed alle conseguenti variazioni delle previsioni del DUP e del bilancio. Art. 9 - Costruzione e presentazione degli strumenti di programmazione di bilancio (Art. 170, c. 1, Art. 174, D.Lgs. n. 267/2000) 1. Entro il 30 giugno, sulla base delle specifiche direttive di carattere generale e dei macro obiettivi fissati in sede di linee di mandato, nonché delle risultanze contabili del rendiconto approvato, la Giunta predispone la proposta di Documento unico di Programmazione (DUP) e la sottopone all approvazione del Consiglio Comunale. 2. Entro il 31 luglio di ciascun anno, il Consiglio approva il DUP. 3. Entro sessanta giorni precedenti la data di approvazione prevista dalla normativa, i Responsabili dei Servizi, sulla base delle direttive della Giunta, nel rispetto delle linee programmatiche e degli obiettivi di cui al comma 1, e sulla base delle indicazioni metodologiche del Segretario e del responsabile del Servizio Finanziario, formulano, ciascuno con riferimento ai settori di rispettiva competenza, le proposte, gli obiettivi, i progetti ed i programmi, nonché le proposte di previsioni, di entrata e di spesa, relative al triennio successivo. 4. Entro il 30 settembre il responsabile della programmazione dei lavori pubblici nel rispetto dei limiti di indebitamento comunicati dal responsabile del Servizio Finanziario, predispone il Programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale dei lavori da adottarsi da parte della Giunta entro il 15 ottobre. 5. Il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base delle proposte come sopra definite e delle notizie, dati ed atti in suo possesso, elabora uno schema di bilancio da sottoporre all esame congiunto dell organo esecutivo e dei responsabili dei servizi per la valutazione necessaria alla definizione negoziata dei programmi, degli obiettivi di gestione e delle dotazioni finanziarie assegnabili a ciascun servizio. 10

11 Art Proposta definitiva di bilancio (Art. 174, D.Lgs. n. 267/2000) 1. La Giunta Comunale approva lo schema di bilancio di previsione finanziario, unitamente al DUP e alla nota integrativa dello stesso, entro venti giorni rispetto al termine fissato per l approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale. Successivamente lo schema di bilancio viene presentato altresì al Consiglio Comunale in adunanza aperta almeno quindici giorni prima della approvazione. 2. Lo schema di bilancio, il DUP, la nota integrativa e tutti gli altri allegati previsti dalla normativa, con esclusione del parere dell organo di revisione, sono depositati ai consiglieri comunali, mediante invio via mail all indirizzo comunicato dai consiglieri comunali all ufficio affari generali. Il deposito deve avvenire almeno venti giorni prima della seduta del Consiglio Comunale. 3. Immediatamente dopo l approvazione da parte della Giunta dello schema di bilancio, tutti gli atti vengono trasmessi all Organo di Revisione per il conseguimento del prescritto parere, che deve essere formulato entro otto giorni dal ricevimento della documentazione. 4. In caso di differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell art. 151 comma 1 TUEL, i termini di cui al presente regolamento si intendono corrispondentemente prorogati. Art Presentazione emendamenti (Art. 174, D.Lgs. n. 267/2000) 1. I consiglieri comunali possono presentare emendamenti sugli schemi di bilancio entro dieci giorni precedenti alla seduta fissata per il Consiglio Comunale. 2. Gli emendamenti devono essere presentati in forma scritta e non possono prevedere squilibri di bilancio. 3. Nel caso in cui la proposta di emendamento comporti variazioni di altri strumenti di programmazione correlati al bilancio di previsione (ad esempio atti programmatori in materia di aliquote e tariffe, ecc.) dovranno essere presentate proposte di emendamento anche a tali strumenti. La mancata presentazione di emendamenti agli strumenti di programmazione correlati al bilancio di previsione rende improcedibile la votazione sulla proposta di emendamento al bilancio di previsione. 4. Al fine di consentire l adozione di atti programmatori coerenti, le proposte di emendamento agli atti di programmazione correlati al bilancio di previsione (ad esempio Dup, atti programmatori in materie di aliquote e tariffe, ecc.) devono essere presentate entro gli stessi termini previsti per la presentazione delle proposte di emendamento allo stesso. 11

12 5. Le proposte di emendamento pervenute in ritardo non sono accolte. 6. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione. 7. Le proposte di emendamento devono rispettare singolarmente, a pena di inammissibilità, i principi generali in materia di bilancio, e, qualora comportino modifiche agli stanziamenti di bilancio, necessitano del parere del Responsabile del Servizio finanziario e del Revisore. 8. E possibile presentare emendamenti nella seduta del Consiglio Comunale esclusivamente per la correzione di errori materiali o in relazione ad integrazioni di natura non rilevante. 9. Dell avvenuta presentazione degli emendamenti è data comunicazione ai consiglieri Comunali mediante la convocazione del Consiglio Comunale. Art Pubblicità del bilancio (174, comma 4,D.Lgs. n. 267/2000) 1. Al fine di assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione finanziario e dei suoi allegati, il Responsabile del Servizio Finanziario ne cura la pubblicazione, oltre che all albo pretorio online, anche alla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, punto 13 Bilanci. 2. Ulteriori forme di pubblicità potranno essere stabilite di volta in volta dall amministrazione. Art. 13 Allegati di bilancio 1. Oltre agli allegati previsti dall art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.lgs. n. 118/2011, il responsabile del servizio finanziario, di sua iniziativa o a richiesta dell amministrazione, può dotare il bilancio di altri allegati ritenuti utili per una sua più chiara lettura. 12

13 CAPO IV GESTIONE DEL BILANCIO Art Fondo di riserva e fondo di riserva di cassa (Art. 166, D.Lgs. n. 267/2000) 1. Nella parte corrente del bilancio di previsione finanziario è iscritto un Fondo di Riserva per un importo ricompreso nel limite minimo e massimo stabilito dall art. 166 del TUEL. 2. Il fondo di riserva viene utilizzato ai sensi dell art. 166 del D.lgs. 267/ E inoltre iscritto, nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di Riserva", un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali. 4. I prelevamenti di somme dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa sono effettuati fino al 31 dicembre, con deliberazione della Giunta, sulla base di una relazione del Responsabile del Servizio Finanziario da allegare. 5. Le deliberazioni della Giunta Comunale, relative all utilizzo del fondo, sono comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla loro adozione. 6. Con delibera di variazione di bilancio entro il 30 novembre, il fondo di riserva può essere rideterminato in diminuzione entro il limite minimo dello 0,30% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, ovvero incrementato fino al limite massimo del 2%, al netto dei prelievi già effettuati. Art Fondo crediti di dubbia esigibilità (Art. 167, D.Lgs. n. 267/2000) 1. Nel bilancio di previsione, nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti dubbia esigibilità deve essere iscritto un fondo il cui ammontare, è determinato in considerazione dell importo degli stanziamenti di entrate di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. 2. La determinazione del Fondo è effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario che sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, nel rispetto dei criteri contenuti nell esempio n. 5 riportato in appendice del principio di cui all allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n

14 3. Al fine di determinare lo stanziamento in bilancio del fondo crediti dubbia esigibilità e per le successive quantificazioni nel corso dell esercizio ed in sede di rendiconto, i servizi comunali trasmettono i dati relativi agli accertamenti delle poste di bilancio da sottoporre ad accantonamento; nella fase iniziale i servizi comunicano i dati extra contabili per le entrate che in passato sono state gestite per cassa. 4. L accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 5. Il Responsabile del Servizio Finanziario verifica nei termini previsti dal principio di cui all allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la corretta quantificazione e la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato, sia nel bilancio sia nell avanzo d amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere contrario sugli atti che prevedano l applicazione dell avanzo di amministrazione. Art Altri fondi ed accantonamenti (Art. 167, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000) 1. Nel bilancio di previsione, nella missione "Fondi e Accantonamenti" sono iscritti tutti gli ulteriori fondi riguardanti passività potenziali, ritenuti necessari a garantire nel tempo gli equilibri complessivi di bilancio. 2. In particolare, sono previsti accantonamenti per fondo rischi spese legali, fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco, fondo rischi per escussione garanzie. 3. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabile ai sensi di quanto previsto dall articolo 187, comma 3 del D.Lgs. n. 267/ Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, il responsabile del Servizio Finanziario provvede a liberare dal vincolo la corrispondente quota del risultato di amministrazione. 14

15 Art. 17 Fondo Pluriennale Vincolato - Entrata (Art. 3, c. 5, D.Lgs. n. 118/2011) 1. Nella parte entrata, con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio, prima degli stanziamenti riguardanti le entrate, il Responsabile del Servizio Finanziario provvede ad iscrivere le voci relative al fondo pluriennale vincolato. 2. L ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese. Art. 18 Fondo Pluriennale Vincolato - Spesa (Art. 183, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000) 1. Nella parte spesa del Bilancio, con riferimento a ciascun programma, il Responsabile del Servizio Finanziario, provvede ad iscrivere nella voce Fondo Pluriennale Vincolato: a) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi. In tal caso il Responsabile del Servizio Finanziario provvede autonomamente ad iscrivere i valori di bilancio sulla base del cronoprogramma vigente; b) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi. In tal caso il Responsabile del Servizio Finanziario provvede autonomamente ad iscrivere i valori di bilancio sulla base del cronoprogramma trasmesso dal responsabile del servizio competente. 2. Nel caso di spese per le quali non sia possibile determinare in fase di costruzione del bilancio l esigibilità nel corso dei vari esercizi, o di investimenti privi di cronoprogramma, il Responsabile del Servizio Finanziario potrà iscrivere, nel primo anno, l intera somma nel documento di bilancio nel Fondo Pluriennale Vincolato relativo alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa, e nel PEG nello specifico capitolo di spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità. Art. 19- Debiti fuori bilancio (Art. 194 D.Lgs. n. 267/2000) 1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il responsabile del servizio competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario la sussistenza della casistica, richiedendo nel contempo l avvio della pratica per il riconoscimento del debito. 15

16 2. La richiesta va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente, in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio. 3. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la richiesta di riconoscimento deve indicare, nel limite del possibile, anche i mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono predisposte dal responsabile del servizio finanziario, anche mediante l attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all art. 193 TUEL. 4. La delibera di Consiglio Comunale che provvede a riconoscere il debito fuori bilancio riporta il parere tecnico del Responsabile del servizio competente alla spesa ed il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario. Art Variazioni di bilancio (Art. 175, c. 1-5, D.Lgs. n. 267/2000) 1. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare ad eccezione delle variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, di cui all'art. 175, comma 5-bis del d.l.gs 267/2000, di competenza della giunta, e le variazioni di cui all'art. 175, comma 5-quater, di competenza del responsabile di servizio. 2. Le variazioni di bilancio deliberate dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, sono comunicate al Consiglio comunale nel corso della prima seduta utile. 3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni di cui all'art. 175, comma 3, del d.l.gs. 267/2000 che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno 4. Ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 267/2000 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine 5.In caso di mancata o parziale ratifica, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare, nei successivi 30 giorni e comunque sempre entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della delibera non ratificata. 6. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. 16

17 Art Procedura per le variazioni di bilancio (Art. 175, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Le richieste di variazione al bilancio di previsione devono essere trasmesse dai responsabili dei servizi interessati al responsabile del servizio finanziario e devono essere debitamente motivate. 2. Tutte le variazioni di bilancio, nessuna esclusa, sono verificate e confermate dal responsabile del servizio finanziario che vigila sugli equilibri di bilancio. 3. Tutte le variazioni devono recare anche il parere favorevole dell organo di revisione, con eccezione di quelle di competenza della Giunta Comunale e dei Responsabili dei Servizi. 4. Le variazioni di cui all art. 175 comma 5-quater sono adottate con apposita determinazione da parte del Responsabile del Servizio competente, anche con la medesima determinazione che assume l impegno di spesa da cui deriva la necessità dello storno di fondi. 5. Per le variazioni di cui al punto precedente, viene trasmesso un prospetto riepilogativo alla Giunta Comunale da parte del Responsabile del Servizio Finanziario contenente i dati delle variazioni intervenute in ciascun trimestre. Art. 22- Salvaguardia degli equilibri di bilancio (Artt. 193 e 194, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il consiglio comunale provvede, entro il 31 luglio di ogni anno, a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente, le misure previste dall'art. 193, comma 2, del d.lgs. 267/ Se si manifesta una situazione di squilibrio in una scadenza diversa da quella di cui sopra, l'ente provvede tempestivamente ad adottare le misure per ripristinare gli equilibri complessivi di bilancio. 3. Il riconoscimento di debiti derivante da sentenza esecutiva di cui alla lettera a) dell'art. 193 TUEL può avvenire in qualsiasi momento dell'anno. 17

18 CAPO V PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) Art Scopo del piano esecutivo di gestione (Art. 169, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 1. Il piano esecutivo di gestione, inteso quale strumento operativo-informativo e di controllo dell attività gestionale, costituisce l atto fondamentale che realizza il raccordo tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo espresse dagli organi di governo e le funzioni di gestione finalizzate a realizzare gli obiettivi programmati, spettanti alla struttura organizzativa dell ente. Esso costituisce il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione strategica contenuta nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.). 2. Il piano esecutivo di gestione è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione; è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo; 3. Il piano esecutivo di gestione ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi; esso ha un estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; 4. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all articolo 108, comma 1 del TUEL di cui all articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione. Art Struttura e caratteristiche del piano esecutivo di gestione (Art. 169, c. 2 e 3-bis, Art. 165, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000) 1. Il P.E.G. è redatto secondo la struttura e le caratteristiche evidenziate nel Principio Contabile Applicato alla programmazione di Bilancio, di cui all allegato 4.1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, punti da 10.1 a Per ciascun Centro di responsabilità il Piano Esecutivo di Gestione dovrà individuare: a) il responsabile; b) gli obiettivi di gestione raccordati con le Missioni ed i Programmi del Bilancio e del DUP; c) gli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento; d) i capitoli di entrata e di spesa adottando il medesimo sistema di classificazione delle entrate e delle spese del bilancio con l ulteriore articolazione: - delle entrate in categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto; - delle spese in macro aggregati, capitoli ed eventualmente in articoli; e) le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l assegnazione del personale e delle risorse strumentali. 18

19 3. Qualora il Piano Esecutivo di Gestione non contenga, per particolari dotazioni finanziarie, le direttive che consentano l esercizio dei poteri di gestione da parte del responsabile del servizio, dovrà essere integrato con appositi atti della Giunta. 4. I capitoli dei servizi per conto terzi, sono inseriti nel piano esecutivo di gestione e sono gestiti dal servizio finanziario, tenuto conto delle richieste e delle esigenze avanzate dai vari responsabili di servizio. Art Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Art. 169 c 1D.Lgs. n. 267/2000) 1. I responsabili dei servizi avvalendosi della collaborazione degli Assessori di riferimento, propongono al Sindaco il PEG, sulla base dei programmi previsti nel Documento Unico di Programmazione, per la sua definizione ed approvazione. 2. Entro il termine di venti giorni successivi alla deliberazione del bilancio di previsione annuale, la Giunta comunale adotta il Piano Esecutivo di Gestione che costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo e direttiva nei confronti dei responsabili dei settori. 3. Nelle more dell approvazione del bilancio di previsione o della sua esecutività, durante l esercizio provvisorio, in assenza dell adozione del PEG, la gestione a decorrere dal 1 gennaio è assicurata mediante l attribuzione ai Responsabili dei Servizi i capitoli di entrata e di spesa relativi al secondo esercizio dell ultimo bilancio di previsione finanziario, da gestire nei limiti e con le modalità di cui all art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/ Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all art. 169, sono di competenza della giunta, ad eccezione delle variazioni al PEG di cui all'art. 175, comma 5-quater, di competenza del responsabile di servizio. 5. Le variazioni al piano esecutivo di gestione possono essere deliberate non oltre il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni di PEG correlate alle variazioni di bilancio di cui all'art. 175, comma 3, del d.lgs. 267/2000, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno. 6. Le variazioni del Piano esecutivo di gestione sono predisposte, in base alle richieste pervenute dagli uffici o direttamente dall amministrazione, dal Servizio Finanziario sotto il coordinamento del Segretario Comunale entro 15 giorni dall approvazione della variazione di bilancio corrispondente. In assenza di variazione di bilancio, qualora sia necessario apportare al PEG modifiche di tipo non contabile, la variazione viene valutata ed eventualmente approvata dalla Giunta Comunale entro 15 giorni dalla richiesta di modifica pervenuta dal Servizio competente. 19

20 CAPO VI GESTIONE DELLE ENTRATE Art Fasi dell entrata (art. 178D.Lgs. n. 267/2000) 1. Le fasi di gestione delle entrate sono: l accertamento, la riscossione ed il versamento. 2. La Giunta Comunale assegna le risorse di entrata ai vari responsabili di servizio con l approvazione del piano esecutivo di gestione, i quali sono responsabili delle procedure di acquisizione delle entrate di propria competenza, e sono tenuti a verificare che l accertamento e la riscossione trovino puntuale, tempestivo ed integrale riscontro nella gestione. Art L accertamento (art. 179, D.Lgs. n. 267/2000) 1. L entrata è accertata quando sulla base di idonea documentazione è verificata ed attestata la ragione del credito, il titolo giuridico che supporta il credito, il soggetto debitore, l ammontare del credito, la relativa scadenza in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione, secondo quanto riportato dall art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal Principio Contabile Applicato alla Gestione, punti da 3.1 a 3.26 (all. 4/2 del D.LGS 118/2001 e s.m.i.). 2. L accertamento delle entrate rientra nella competenza del Responsabile del servizio, a cui è assegnato con il Piano Esecutivo di Gestione il capitolo a cui l entrata si riferisce, che deve curarne anche la fase successiva,affinché le previsioni di incasso si traducano in disponibilità certe, liquide ed esigibili. La comunicazione al Servizio Finanziario deve avvenire entro cinque giorni dalla definizione dell'istruttoria. 3. Il responsabile del servizio di cui al comma precedente trasmette al responsabile del servizio finanziario l idonea comunicazione di cui all art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000.Nel provvedimento di accertamento dovrà anche distinguere le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n La rilevazione nelle scritture contabili dell accertamento di entrata avviene a cura del responsabile del servizio finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 bis dell art

21 Art L emissione degli ordinativi di incasso (Art. 180, D.Lgs. n. 267/2000) 1. Tutte le entrate (comprese quelle tributarie versate dal concessionario), sono riscosse dal tesoriere dell ente in corrispondenza di ordinativi di incasso. 2. La redazione dell ordinativo d incasso può essere effettuata su supporto cartaceo o anche esclusivamente su supporto informatico. In tal caso deve essere sempre possibile la stampa del documento. 3. La firma degli ordinativi di incasso può essere effettuata anche con modalità digitale. 4. L ordinativo di incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal responsabile stesso nell ambito delle unità operative del servizio finanziario. La regolarizzazione avviene mensilmente. 5. Il servizio finanziario provvede alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere della distinta contenente: a) l elenco dettagliato degli ordinativi trasmessi; b) il totale della distinta stessa e delle precedenti. 6. La trasmissione della stessa al tesoriere può avvenire anche con modalità telematica. 7. La distinta firmata dal responsabile del servizio o suo delegato, può essere sottoscritta anche in modo digitale. 8. Le disponibilità dei conti correnti postali, intestati al Tesoriere del Comune, riguardanti i proventi di servizi e attività comunali devono essere versati in tesoreria con una cadenza temporale non superiore a trenta giorni. 9. Gli ordinativi d incasso, da emettere distintamente sulla gestione della competenza e dei residui, contengono tutti gli elementi previsti dall art. 180, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e la codifica della transazione elementare (dal 2016). 10. Il tesoriere, senza pregiudizio per i diritti dell ente, deve accettare la riscossione di somme versate in favore dell ente anche senza la preventiva emissione dell ordinativo di incasso, salvo a darne immediata comunicazione all ente ai fini della relativa regolarizzazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario entro i successivi 60 giorni, o comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere, attribuendoli all esercizio in cui l incasso è stato effettuato (anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio). 21

22 Art Versamento delle entrate (Art. 181, D.Lgs. n. 267/2000) 1. Le entrate riscosse a qualsiasi titolo dagli incaricati alla riscossione sono integralmente versate alla tesoreria entro il quindicesimo giorno lavorativo, salvo diverso termine prescritto da legge, regolamento o deliberazione. 2.Il Servizio Finanziario comunica tempestivamente ai competenti Settori gli ordinativi non riscossi ai fini dell avvio delle necessarie procedure per il recupero del credito. Art. 30 Vigilanza sulla gestione delle entrate 1. Il Segretario comunale, il Responsabile dei servizi finanziari ed i Responsabili dei servizi, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, sono tenuti a curare, sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate trovino puntuale riscontro operativo e gestionale, riferendo al Sindaco ed al Revisore, qualora rilevino fatti o eventi che possano arrecare pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione ed al risultato finale della gestione. Dovranno essere proposti i provvedimenti da adottare per rimuovere le irregolarità. 22

23 CAPO VII GESTIONE DELLE SPESE Art Fasi della spesa (Art. 182 e Art. 191, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000) 1.Il procedimento amministrativo di effettuazione delle spese autorizzate in bilancio deve essere preordinato secondo regole procedimentali che consentano di rilevare distintamente le seguenti fasi dell attività gestionale: prenotazione della spesa, impegno definitivo, ordinazione delle forniture o prestazioni, liquidazione, ordinazione di pagamento, pagamento. Art. 32- Prenotazione impegno di spesa (Art. 183, c. 3, 7 e 9, D.Lgs. n. 267/2000) 1. La prenotazione della spesa ha lo scopo di costituire un vincolo provvisorio sugli stanziamenti di bilancio, nei limiti della loro disponibilità, per il tempo necessario al completamento delle procedure indispensabili per l effettuazione delle spese programmate. Può intendersi come prenotazione la previsione di spesa su specifiche deliberazioni degli organi collegiali, complete del parere di regolarità tecnica, dell importo e del capitolo su cui imputare la spesa. 2. La prenotazione dell impegno è adottata con determinazione dei responsabili dei servizi ai quali sono affidati i mezzi finanziari sulla base del bilancio di previsione. Il provvedimento deve contenere l indicazione delle finalità che si intendono perseguire, l ammontare presunto della spesa con la relativa imputazione a carico della competenza del bilancio annuale. Qualora il provvedimento costituisca il presupposto giuridico-amministrativo per la stipulazione dei contratti, la relativa determinazione a contrattare deve contenere le indicazioni previste dall articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Gli atti che prevedono una prenotazione della spesa devono essere trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio del parere di regolarità contabile e per le conseguenti registrazioni contabili. In tale sede il Responsabile del Servizio Finanziario effettua la verifica del provvedimento sia ai fini della salvaguardia della copertura finanziaria dell impegno in corso di formazione, sia ai fini del processo formativo di perfezionamento dell obbligazione giuridica, da concludersi entro il termine dell esercizio. 4. Le prenotazioni che non si trasformano in impegni di spesa sorretti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute entro l'anno, vengono cancellate dalle scritture contabili e i relativi stanziamenti costituiscono economie. 5. Per le spese di investimento si applica quanto previsto dall'art. 183 comma 3 TUEL: le prenotazioni relative a gare formalmente indette entro il 31/12 concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. 23

24 Art Impegno di spesa (Art. 183, D.Lgs. n. 267/2000) 1. L impegno costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e la relativa scadenza e costituito il vincolo sullo stanziamento di bilancio, nell ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell articolo 151 del D.Lgs. n. 267/ Il responsabile del procedimento con il quale viene impegnata la spesa è individuato nel responsabile del servizio al quale è assegnato, con il Piano Esecutivo di Gestione, il capitolo a cui la spesa si riferisce. Ad esso compete anche la responsabilità di completare il procedimento di pagamento delle somme ancora iscritte a residuo sullo stesso capitolo. Il responsabile che adotta la determinazione di impegno ha, inoltre, l obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno. 3. Il responsabile del servizio di cui al comma precedente trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario l idonea documentazione di cui all art. 183, c. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, con proprio provvedimento sottoscritto, datato e numerato progressivamente, ove dovrà distinguere le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n Il servizio finanziario provvede alla registrazione in bilancio dei singoli impegni di spesa, mediante annotazione nelle scritture contabili e rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria. In tale sede il responsabile del Servizio Finanziario effettua la verifica del provvedimento sia ai fini della salvaguardia della copertura finanziaria dell impegno in corso di formazione, sia ai fini del processo formativo di perfezionamento dell obbligazione giuridica da concludersi entro il termine dell esercizio. Ai sensi dell art. 183 comma 5 provvede a registrare nelle scritture contabili l obbligazione quando questa è perfezionata, con imputazione all esercizio in cui viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n Qualora l'atto non possa essere registrato per qualsiasi motivo, deve essere rinviato all'ufficio proponente con motivazione, per l'integrazione e/o la correzione dello stesso. 5. Il responsabile del servizio finanziario, dopo l approvazione del bilancio e senza la necessità di ulteriori atti, provvede alla registrazione degli impegni di spesa sui relativi stanziamenti nei casi previsti dall'art. 183 comma 2 TUEL, sulla base degli importi comunicati dai responsabili dei servizi competenti entro cinque giorni dal ricevimento dell'atto. 24

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