LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DEI REGIMI EDILIZI

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1 LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DEI REGIMI EDILIZI Premessa Entro il 30 giugno p.v. i Comuni e le Regioni dovranno adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 222/2016 che impatta in modo rilevante sui regimi amministrativi dei diversi procedimenti relativi all edilizia e alle attività produttive. Al fine di supportare i Comuni in tale complesso lavoro di revisione dei propri modelli operativi e di agevolare il processo di semplificazione in atto, la presente pubblicazione, concentrandosi in particolare sui procedimenti edilizi, vuole offrire spunti di riflessione e pratici schemi operativi già in linea con le novità introdotte dal suddetto decreto, con l auspicio che possa costituire un vademecum utile alla costruzione di linee guida per facilitare anche il rapporto dei Comuni con cittadini e imprese. Ciò in quanto, l individuazione puntuale operata dal decreto legislativo n. 222/2016 di quali procedimenti siano soggetti a quali diversi regimi amministrativi favorisce la maggiore comprensione, da parte di cittadini e imprese, degli adempimenti dovuti per l esercizio delle attività private e delle relative procedure. Dunque, nel presente Quaderno sono ordinate le disposizioni che regolano i procedimenti amministrativi relativi all attività edilizia stabiliti dal decreto legislativo n. 222/2016 mentre nella definizione delle proposte di modulistica operativa allegate è stato altresì considerato quanto previsto dal DPR 13 febbraio 2017, n. 31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n Inquadramento Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, adottato in attuazione della delega di cui alla legge n. 124/2015, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni di coordinamento. Per garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, per la materia edilizia sarà adottato, con decreto ministeriale, un glossario unico contenente le principali opere edilizie, con l individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e il conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, secondo quanto è indicato dalla Tabella A allegata al decreto legislativo n. 222/2016.

2 I Comuni sono chiamati a fornire gratuitamente agli interessati la necessaria attività di consulenza funzionale all istruttoria delle attività indicate nella Tabella A, comprese le norme del Regolamento di cui al DPR n. 31/2017 per gli interventi in materia di autorizzazione paesaggistica semplificata (art. 1, comma 3). A mero titolo esemplificativo delle semplificazioni apportate, si evidenzia che il decreto legislativo n. 222/2016 fa rientrare nell edilizia libera alcuni interventi per i quali è stata finora necessaria la Cil: l installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici fuori dai centri storici, la pavimentazione e finitura degli spazi esterni, la realizzazione di aree ludiche senza scopo di lucro, l installazione di elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici, la realizzazione delle rampe. 2. I regimi amministrativi delle attività private L art. 2 del decreto legislativo n. 222/2016 definisce i regimi amministrativi delle attività private da applicare a ciascuna delle attività, secondo quanto per le stesse indicato nella Tabella A ad esso allegata, regimi che sono di seguito definiti: a) Comunicazione (o CIL ) Per lo svolgimento delle attività edilizie per le quali la Sezione II della Tabella A indica la Comunicazione, quest ultima produce effetto con la presentazione della stessa allo sportello unico (SUE) del Comune (amministrazione competente). La Comunicazione produce effetti senza che siano richieste altre comunicazioni o attestazioni per l avvio, lo svolgimento e la conclusione dell attività od intervento. Qualora per l avvio, lo svolgimento o la cessazione dell attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l interessato può presentare al SUE un unica Comunicazione. Alla Comunicazione sono allegate le certificazioni espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari (art. 2, comma 2). La CIL sarà utilizzata per le opere che soddisfano esigenze contingenti e temporanee e che vengono rimosse al massimo entro novanta giorni dalla fine della necessità. b) Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) L art. 3 del decreto legislativo n. 222/2016 dispone la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia, apporta modifiche agli articoli 5 (Sportello unico per l edilizia) e 6 (Attività edilizia libera) del T.U.E. - D.P.R. 6 giugno 2001, n e introduce l art. 6-bis, con il quale viene definito, per l attività edilizia, quanto previsto dall ultimo periodo del comma 2 dell art. 2 per le asseverazioni e documentazioni da allegare alla Comunicazione: - interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata: gli interventi non riconducibili all elenco di cui agli articoli 6 (Attività edilizia libera), 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire) e 22 (Interventi subordinati a denuncia di inizio di attività) del T.U.E, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell inizio dei lavori da parte dell interessato

3 all amministrazione comunale, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004. L interessato trasmette all amministrazione comunale l elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverate da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell edificio: la comunicazione contiene altresì i dati identificativi dell impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest ultima è tempestivamente inoltrata dall amministrazione comunale ai competenti uffici dell Agenzia delle entrate. Le Regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina della CILA a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli sopra previsti e disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione, prevedendo sopralluoghi in loco. La mancata CILA comporta la sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000, ridotta a due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l intervento è in corso di esecuzione. A mero titolo esemplificativo, si rileva che si può utilizzare la Cila per il restauro e il risanamento conservativo che non interessa le parti strutturali dell edificio. L art. 3 ha modificato, inoltre, l art. 5 del T.U.E., relativo alla attività edilizia libera eliminando i riferimenti al permesso di costruire ed ai certificati di agibilità e confermando le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ed ha apportato integrazioni all art. 6 dello stesso TUE (attività edilizia libera) che hanno incluso altri interventi a quelli nello stesso articolo compresi. c) Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) c) 1. Regime generale Per lo svolgimento delle attività per le quali la Tabella A indica la SCIA si applica il regime di cui all art. 19 della legge n. 241/1990. Nei casi in cui la Tabella indica la SCIA unica si applica il regime previsto dall art. 19-bis, comma 2, della legge n. 241/1990 (v. par. e). Nei casi in cui la Tabella indica la SCIA condizionata ad atti di assenso comunque denominati si applica l art. 19- bis, comma 3, della legge n. 241/1990 (v. par. f). Nei casi del regime della SCIA, il termine di 18 mesi di cui all art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990 (annullamento d ufficio) decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l esercizio del potere ordinario di

4 verifica da parte del Comune. Resta fermo quanto stabilito dall art. 21, comma 1, della legge n. 241/1990 per le dichiarazioni false e mendaci e relative sanzioni (D.Lgs. n. 122/2016: art. 2, commi 2 e 3; art. 3, comma 1, lett. f-g). Le Regioni e gli Enti locali, nell ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella Tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale (art. 2, comma 6). c) 2. Segnalazione certificata d inizio attività SCIA - Interventi L art. 3 del decreto legislativo n. 122/2016 ha integrato e modificato l art. 22 del T.U.E. che disciplina gli Interventi subordinati a segnalazione certificata d inizio attività per i quali è stato stabilito che sono realizzabili mediante la Segnalazione certificata di inizio di attività, di cui all art. 19 della Legge n. 241/1990, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente gli interventi di cui alle seguenti disposizioni del T.U.E.: a) manutenzione straordinaria di cui all art. 3, c. 1, lett. b), del T.U.E., quando riguardano le parti strutturali dell edificio; b) restauro e risanamento conservativo di cui all art. 3, comma 1, lett. c), quando riguardano le parti strutturali dell edificio; c) ristrutturazione edilizia di cui all art. 3, comma 1, lett. c), diversi da quelli indicati all art. 10, comma 1, lett. c). La Scia dovrà essere utilizzata per gli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio; gli interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell'edificio; gli interventi di ristrutturazione edilizia. d) Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire L art. 3 del decreto legislativo n. 122/2016 ha sostituito la rubrica dell art. 23 del T.U.E. con la seguente: Interventi subordinati a SCIA in alternativa al permesso di costruire ed ha stabilito che, in alternativa al permesso di costruzione, possono essere realizzati mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui al vigente art. 19 della legge, n. 241/1990, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente gli interventi: a) di ristrutturazione edilizia di cui all art. 10, comma 1, lett. c) del T.U.E. (ristrutturazione edilizia che comporti aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma o delle superfici o, per gli immobili compresi in zone omogenee A, interventi che comportino mutamento della destinazione d uso);

5 b) di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, compresi accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che comprendono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all entrata in vigore della legge 21/12/2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall atto di ricognizione, purché il progetto venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti disposizioni plano-volumetriche. Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti a contributo di costruzione ai sensi dell art. 16 del T.U.E. Le Regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione, definendo criteri e parametri per la relativa determinazione. La Scia alternativa al permesso di costruire è ammessa, ad esempio, per ristrutturazioni pesanti, interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi, interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali. e) Segnalazione certificata di inizio di attività unica - SCIA unica La SCIA Unica indicata nella Tabella A è riferita a quando per lo svolgimento di attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, nel qual caso l interessato presenta un unica SCIA al SUE. Il Comune che la riceve ne trasmette immediatamente copia alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell attività e la presentazione, almeno 5 giorni prima della scadenza dei termini di cui all art. 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l adozione dei provvedimenti ivi previsti (art. 19-bis, comma 2, L. n. 241/1990). f) Segnalazione certificata d inizio di attività condizionata - SCIA condizionata La SCIA condizionata è riferita al caso in cui l attività oggetto di SCIA è condizionata all acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all esecuzione di verifiche preventive per le quali l interessato presenta al SUE la SCIA. In tali casi il termine per la convocazione della Conferenza di servizi decorre dalla data di

6 presentazione e l inizio dell attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui il SUE dà comunicazione all interessato (art. 19-bis, comma 3, L. n. 241/1990). Per la Conferenza di servizi si vedano le disposizioni degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990, come sostituite dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n g) Segnalazione certificata dell agibilità di edifici e impianti L art. 3 del decreto legislativo n. 222/2016 ha sostituito l art. 24 del T.U.E., relativo all agibilità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, con il seguente: La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata. Il nuovo art. 24 stabilisce le nuove costruzioni, ricostruzioni e sopraelevazioni ed interventi sull esistente, per i quali il soggetto titolare del permesso di costruzione o il soggetto che ha presentato la SCIA, presenta al SUE del Comune la segnalazione certificata di agibilità e definisce la documentazione dalla quale deve essere corredata. I controlli sono effettuati a campione dai Comuni, Città metropolitane, Regioni e Province autonome competenti. L articolo 3 abroga altresì l art. 25 del T.U.E. che stabiliva la procedura di rilascio del certificato di agibilità di cui al precedente art. 24. Inoltre, sono modificati gli articoli del T.U.E. che facevano riferimento al certificato di agibilità rilasciato dal Comune, sostituito dalla segnalazione certificata presentata dall interessato. Di particolare rilievo, poi, le seguenti modifiche apportate dall articolo 3 all articolo 67 del T.U.E.: Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall art. 62. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell ispezione delle opere realizzate (art. 3, comma 7). h) Autorizzazione La premessa alla Tabella A allegata al decreto legislativo n. 122/2016 precisa che quando per l intervento edilizio è prevista l indicazione Autorizzazione è necessario il provvedimento espresso, secondo quanto previsto dall art. 10 del T.U.E. (Interventi soggetti a permesso di costruzione), salvo i casi in cui è prevista la SCIA od il silenzio-assenso di cui all art. 20 della legge n. 241/1990 (il silenzio dell amministrazione equivale al provvedimento di accoglimento

7 dell istanza). Qualora per lo svolgimento dell attività sia necessaria l acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza dei servizi di cui all art. 14 e ss. della legge n. 241/1990, come sostituiti dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, i quali prevedono i termini per la convocazione e per le determinazioni della stessa, che sono comunicate al SUE. i) Autorizzazione più SCIA, SCIA unica o Comunicazione La premessa alla Tabella A allegata al decreto legislativo n. 222/2016 precisa che quando la stessa reca l indicazione Autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione, alla domanda per l autorizzazione l interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per gli interventi che le prevedono.

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