Le prestazioni occasionali accessorie
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- Fulvio Cocco
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1 Le prestazioni occasionali accessorie Evoluzione normativa, beneficiari e modalità di accesso A cura di Stefano Tarigo, U.O. 1 Agenzia Liguria Lavoro Già in diversi numeri di questa rivista abbiamo ritenuto utile fornire, in particolare agli operatori del MdL, approfondimenti inerenti alcune tipologie specifiche della contrattualistica. Anche nei frangenti di crisi occupazionale la conoscenza di talune forme contrattuali (part time, lavoro ripartito..), nonché degli strumenti di sostegno al reddito tramite esperienze di carattere socializzante e lavorativo per le fasce deboli (borse lavoro..) possono essere di sostegno e ausilio ai lavoratori. In questo numero il dott. Stefano Tarigo affronta le prestazioni occasionali ed accessorie. Ricordiamo che sul sito dell Agenzia Liguria Lavoro sono anche presenti faq e che è possibile proporci quesiti all indirizzo e mail fascedeboli@aligurialavoro.it (Gianrenato De Gaetani, responsabile U.O. 1 Agenzia Liguria Lavoro). Le prestazioni occasionali di tipo accessorio che non mai avevano avuto una concreta ed effettiva applicazione in Italia, sono state introdotte dalla Legge Delega n. 30/2003, nell articolo n. 4, comma 1, lett. d) per poi trovare piena disciplina nel D. Lgs. n. 276/2003. Si tratta di un tipo di lavoro che esula dalle fattispecie contenute nei normali contratti di lavoro e che ha conosciuta, recentemente, un evoluzione normativa. Il Legislatore del 2003 ha pensato a questa tipologia contrattuale con la finalità di far emergere il sommerso che caratterizza talune prestazioni lavorative, tutelando maggiormente lavoratori che altrimenti opererebbero senza alcuna protezione nonché di favorire l inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato del lavoro, aumentando le possibilità di lavoro presso le famiglie e gli enti senza fine di lucro. Il lavoro occasionale ed accessorio, inserito nel capo II, del D.L.vo n. 276/2003, riguarda attività lavorative di natura meramente occasionale rese in un contesto normativo ove il Legislatore ha fatto riferimento, in via prevalente, ad istituti riferibili al lavoro autonomo, pur potendo le medesime assumere, talora, i connotati del lavoro subordinato. Infatti, oltre ad essere inseriti nel corpus della legge ove, al capo II, si parla di prestazioni non subordinate, gli istituti richiamati sono, per la parte contributiva, quelli propri della gestione separata. (art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995) L evoluzione normativa La definizione contenuta nell art. 70 del D.lgs. 276/2003 ha conosciuto una modifica per effetto del D.L. n. 112/2008 convertito e modificato con la L. n. 133/2008, e attualmente è previsto che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico; e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici; 21
2 f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g) dell impresa familiare di cui all articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati La norma, nei primi anni dopo la sua introduzione, non ha avuto alcuna applicazione neppure nelle aree in cui era prevista la sperimentazione. Si trattava, infatti, di undici province italiane che avrebbero dovuto avviare questa nuova tipologia contrattuale nell ambito del mercato del lavoro. A seguito della stipula del Protocollo tra Ministero del Lavoro, Associazioni datoriali e sindacali del marzo del 2008, è stata avviata, con D.M. 12 marzo 2008, la sperimentazione per le prestazioni occasionali accessorie per le attività di vendemmia, come, poi, precisato con Circolare Inps 31 luglio In questa sperimentazione la platea dei destinatari viene riservata ai giovani di età inferiore a 25 anni di età, durante i periodi di vacanza, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso le università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e pensionati. I giovani devono comunque aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, devono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la potestà. La Liguria viene interessata da questa novità in quanto, il 10 settembre 2008, la Provincia di La Spezia - Settore Politiche Economiche Sociali e del Lavoro avvia la sperimentazione regolando le attività nel settore della vendemmia e individuando i soggetti destinatari. Il D.L. 112/2008, già citato, incide sulla disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio ampliando il novero dei possibili destinatari: la vera novità sta nel fatto che la tipologia contrattuale in oggetto non viene più riservata alle fasce a rischio, ma potenzialmente a tutti i lavoratori interessati. Il Legislatore, peraltro, ha posto una particolare attenzione a favore dei soggetti individuati dall art. 34 co. 6 del D. P. R. 633/1972, si tratta di agricoltori per i quali, a causa del basso volume di affari, è prevista la semplificazione degli adempimenti dell IVA. Le prestazioni occasionali accessorie sono nuovamente oggetto di riforma con il c.d. decreto incentivi, si tratta del D.L. 5/2009 convertito in legge 33/2009, il quale introduce a regime la possibilità di svolgere lavoro accessorio in occasione di manifestazioni fieristiche e lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico con la facoltà per casalinghe e pensionati di prestare l attività in qualsiasi settore produttivo. Infine, il decreto suddetto, introduce all art. 70 del D. Lgs. 276/2003 il co. 1 bis ove è previsto che in via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. La finalità della norma è quella di integrare i trattamenti di disoccupazione con requisiti normali e ridotti, cigo, cigs, mobilità e disoccupazione speciale con l attività lavorativa, in deroga al principio della non cumulabilità tra prestazione lavorativa e prestazioni economiche integrative del reddito. I destinatari alla luce delle riforme La prima importante novità del novellato art. 70 del D. Lgs. 276/2003, riconosce ai giovani minori di 25 anni, il sabato e la domenica compatibilmente con gli impegni di studio e durante i periodi di vacanza 1, la facoltà di lavorare in tutti i settori di attività; benché la norma taccia sul punto, per il principio generale di conservazione dei contratti, si ritiene che il contratto possa giungere a conclusione anche se nel corso dello stesso il giovane superi l età massima consentita. La platea dei destinatari viene ad ampliarsi, altresì, per effetto dei nuovi lavori emersi di recente: si pensi, ad esempio alla vendita ambulante della stampa periodica e quotidiana e la consegna porta a porta. Il Ministero del Lavoro nella risposta all istanza di interpello del 5 marzo 2009, n. 17, precisa che questa tipologia viene applicata anche alla c.d. free press ovvero alla distribuzione di volantini pubblicitari, fogli informativi relativi a prodotti editoriali collegati alla stampa quotidiana e periodica. 1 Per la nozione di periodi di vacanza si rinvia alla Circolare del Ministero del Lavoro n. 4 del 3 febbraio Recentemente con Circ. n. 104 del 1 dicembre 2008, l Inps si è allineata alle posizioni del Ministero stabilendo che per periodi di vacanza si intendono le vacanze natalizie (dal 1 dicembre al 10 gennaio), vacanze pasquali (periodo compreso tra la Domenica delle Palme e il martedì successivo alla Pasqua) e vacanze estive (dal 1 giugno al 30 settembre) 22
3 o La procedura per l avvio Le prestazioni occasionali accessorie si caratterizzano per la particolare procedura che viene seguita per l avvio delle attività sia da parte dei beneficiari sia da parte dei committenti; merita già in questa sede di essere segnalato che, vista la particolare tipologia di attività, non si utilizza l espressione datore di lavoro, bensì quella di committente. I committenti che intendono avvalersi di prestazioni accessorie debbono preliminarmente accreditarsi all Inps che, ai sensi del Decreto Ministeriale 12 marzo 2008, è stato individuata come concessionario del servizio con autorizzazione al trattenimento della quota del 5% del valore nominale del buono di lavoro (voucher) a titolo di rimborso spese. L Inps ha integrato la normativa nazionale mediante Circolare n. 104 del 1 Dicembre 2008 avente ad oggetto: articolo 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n Utilizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, attraverso i c.d. voucher o buoni lavoro, nel settore commercio, al turismo e ai servizi e nell ambito dell impresa familiare di cui all articolo 230 bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi. All art. 6 della presente Circolare, in particolare, vengono indicate le varie modalità attraverso le quali viene realizzato l accreditamento anagrafico dei prestatori interessati. Effettuata la registrazione, il committente, una volta individuato il prestatore di lavoro, richiede all Inps i vouchers che devono necessariamente contenere: anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale data di inizio e di fine presunta dell attività lavorativa luogo della prestazione numero dei buoni presunti per ogni lavoratore Il valore del buono è di 10 euro che, al netto della contribuzione Inps (13%, accreditata sulla posizione individuale del prestatore), Inail (7%) e della quota per la gestione del servizio (5%) è pari a 7,50 euro. All interno del flusso procedurale sono comprese anche le comunicazioni all Inail concernenti i dati anagrafici delle parti contrattuali,la tipologia di commessa affidata al prestatore di lavoro e la data di inizio e conclusione del rapporto di lavoro. L informazione preventiva all Inail è obbligatoria, in mancanza, infatti, gli organi deputati alla vigilanza sono incaricati di verificare il concreto svolgimento del rapporto, arrivando ad ipotizzare la subordinazione in presenza di indici rivelatori della medesima. In caso di variazione sulla data presunta di inizio e fine del rapporto è necessario fare la comunicazione all Inail attraverso il fax gratuito I voucher cartacei In alternativa al buono telematico può essere utilizzato anche un sistema cartaceo e semplificato, con acquisto del buono su tutto il territorio nazionale presso le sedi Inps provinciali o per il tramite di associazioni di categoria dei datori di lavoro (con delega personale da parte di quest ultima). La procedura con voucher cartaceo comporta un maggiore impegno delle sedi provinciali le quali devono distribuire i buoni ai datori di lavoro che ne facciano richiesta direttamente, previa verifica dell avvenuto pagamento del loro corrispettivo. Tale accertamento consiste nel controllo della ricevuta di versamento sul conto corrente postale intestato a Inps da lavoro occasionale acc, che dovrà essere esibita dal richiedente e che verrà fotocopiata e poi annullata con l apposizione di un timbro della sede Inps. All atto della consegna dei buoni, le sedi devono altresì annotare in procedura informatica i dati del richiedente (cognome, nome e/o eventuale ragione sociale, codice fiscale) e gli identificativi dei buoni consegnati nonché gli estremi del relativo versamento. Il termine della prestazione Al termine della prestazione lavorativa, il datore di lavoro deve comunicare all INPS (confermando o variando i dati della richiesta già effettuata a preventivo attraverso i canali sopra indicati), per ciascun lavoratore, l en- 23
4 tità della prestazione svolta e, quindi, l effettivo utilizzo dei buoni lavoro. La procedura di gestione INPS, ricevuta la comunicazione a consuntivo del datore di lavoro, provvede a notificare l operazione: al lavoratore, via e/o sms ovvero per posta, comunicando i dati di sintesi (nome, cognome, voucher utilizzati, importo corrisposto e istruzioni per la riscossione in caso di bonifico domiciliato); al datore di lavoro (o alla sua associazione di categoria) mediante un rendiconto inviato per posta ordinaria o via , nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata tramite Contact Center; o risultante dalla ricevuta di presentazione, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata via Internet o presso le sedi. Il compenso Il lavoro accessorio presenta le sue particolarità anche per quanto concerne il compenso che viene corrisposto al prestatore di lavoro in quanto ai sensi del co. 2 dell art. 70 non può superare i Euro nel corso dell anno solare 2 ad eccezione delle ipotesi in cui l attività sia resa nell ambito dell impresa familiare del settore dei servizi, commercio e turismo, in questo caso il compenso sale a Euro. In quest ultima ipotesi la contribuzione non è quella propria dei vouchers che va alla gestione separata, ma è quella propria del lavoro dipendente come precisato dal co. 4 bis dell art. 72 della legge Biagi. Il reddito percepito non influisce sulla posizione di disoccupato o inoccupato e, in casi di avviamento a selezione presso la P.A., il fatto di svolgere prestazioni accessorie non influisce negativamente sul punteggio in graduatoria. Nulla esclude, peraltro, che il prestatore di lavoro possa svolgere l attività per più committenti. Le prestazioni accessorie non danno titolo all indennità di disoccupazione, malattia, maternità né alla corresponsione dell assegno per il nucleo familiare. Considerata la particolarità del rapporto in questione, le prestazioni occasionali accessorie non sono soggette all obbligo di preventiva comunicazione on line ai Centri per l impiego, né è prevista la scritturazione di tale tipologia contrattuale sul Libro unico del lavoro. Ovviamente, la mancata indicazione sul LUL, ha una logica condivisibile dato che non si possono far pesare su datori di lavoro marginali (come, ad esempio, le famiglie) oneri che gravano sul mondo delle imprese e che sono particolarmente complessi se svolti in un ambito domestico o nel campo della solidarietà. Il lavoro accessorio anche nella P.A. Come sopra accennato, il D.L. 5/2009 c.d. decreto incentivi convertito in L. 33/2009 estende le prestazioni occasionali accessorie alla P.A consentendo a quest ultima di avvalersi dei buoni lavoro per lo svolgimento di una serie di attività promosse, in particolare, dagli Enti Locali. L art. 7 ter co. 12 del decreto suddetto prevede che il lavoro accessorio reso nell ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà possa avere come committente anche il soggetto pubblico. La novella 2009 contiene, dunque, una esplicita eccezione all esclusione delle Amministrazioni pubbliche dal campo di applicazione della Legge Biagi (art. 1 co. 2 del D.Lgs. 276/2003) e rappresenta la seconda ipotesi di estensione al settore pubblico dopo quella riguardante la somministrazione a tempo determinato. Si è già accennato sopra che i destinatari della misura sono principalmente i piccoli Comuni e gli Enti locali promotori di iniziative che richiedano l impiego di personale esterno per l allestimento e l organizzazione delle attività a cui non riescono a far fronte con il personale regolarmente impiegato a tempo indeterminato. La dottrina è concorde nel ritenere che l utilizzo di questa tipologia contrattuale potrebbe avere un largo 2 Secondo l interpretazione prevalente si fa riferimento all anno fiscale. 24
5 impiego visto che la riforma dell art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001 ha ridotto i ricorsi alle collaborazioni e consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni, con la finalità di impedire l elusione delle norme a tutela della stabilità del posto di lavoro. Ad oggi, infatti, la possibilità di conferire incarichi di collaborazione è subordinata all esigenza di far fronte a situazioni che non possano essere realizzate con personale in servizio a condizione, inoltre, che si tratti di esperti di comprovata specializzazione universitaria. È logico pensare che per l organizzazione di manifestazioni o per lavori di emergenza si possa prescindere dalla specializzazione universitaria e il ricorso al lavoro accessorio può, pertanto, rappresentare lo strumento per superare le recenti disposizioni di riforma delle collaborazioni nella P.A. Il lavoro accessorio nell ambito dei lavori domestici Anche per le prestazioni accessorie viene impiegato il sistema di pagamento mediante vouchers, il valore nominale è pari a 10 Euro ma resta la possibilità di avvalersi di buoni multipli del valore di 50 Euro equivalenti a cinque buoni non separabili. Rientrano nel campo di applicazione della normativa in questione tutte le prestazioni di lavoro domestico svolte in maniera meramente occasionale ovvero che non danno titolo a compensi superiori a Euro nel corso dell anno solare con lo stesso committente. La procedura è semplificata per ridurre gli adempimenti di ciascuna delle parti e vengono previste due modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro di tipo accessorio: accredito del corrispettivo della prestazione attraverso una procedura telematica (voucher telematico); acquisto e riscossione di buoni cartacei. I voucher sono acquistabili dai committenti presso le sedi provinciali Inps. La riscossione, da parte dei prestatori, può avvenire presso tutti gli uffici postali del territorio nazionale. Tali procedure sono comprensive delle comunicazioni Inail da effettuare prima dell inizio della prestazione, inclusa qualsiasi variazione che riguardi una cessazione, una nuova assunzione o una modifica di attività. Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro Altra importante novità del D. L. 5/2009 è rappresentata dal co. 13 dell art.7-ter in materia di lavoro occasionale agricolo dei parenti e degli affini. 25
6 Il campo di applicazione dell art. 74 del D. Lgs.276/03, relativo a prestazioni occasionali in agricoltura che non vengono considerate rapporti di lavoro perché svolte nell ambito di rapporti di parentela, viene infatti esteso ai parenti affini entro il quarto grado, mentre fino ad oggi era limitato a parentela e affinità di terzo grado. L attuale disposizione parla di occasionalità ricorrente (quindi, più volte) e di breve periodo, pertanto essa si riferisce, principalmente (ma non solo) alla raccolta dei prodotti ed alla lavorazione dei campi, connotate dai concetti di aiuto, anche ricambiato, e di obbligazione morale (magari, nei confronti di un genitore o parente anziano). Vale la pena di ricordare che per tali prestazioni non deve essere prevista la corresponsione di alcun compenso, salvo il rimborso spese, e che le prestazioni medesime possono essere rese in favore non solo dei coltivatori diretti, ma anche degli altri imprenditori agricoli, come già chiarito a suo tempo dalle amministrazioni competenti. Considerazioni finali In conclusione appare, quindi, vantaggiosa l estensione della disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio operata dalle recenti riforme; ai lavoratori è garantita la copertura previdenziale e assicurativa ed il compenso è esente da ogni imposizione fiscale. Per i datori di lavoro, invece, è l occasione propizia per beneficiare di prestazioni lavorative nella più completa legalità con una copertura assicurativa Inail per eventuali infortuni sul lavoro, evitando contenziosi sulla natura della prestazione. È lecito pensare che le modifiche che hanno riguardato questa atipica tipologia contrattuale possano determinare il successo delle prestazioni accessorie che fino ad oggi, nonostante gli sforzi operati dai Governi che si sono susseguiti per favorirne un impiego, hanno avuto scarsa applicazione pratica. La Normativa INPS L Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha integrato la normativa nazionale circa il trattamento e la disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio, a mezzo di circolari e messaggi, indicando nel contempo le funzioni ed il trattamento assicurativo rientrante nell alea della competenza dell INAIL. A tale scopo vengono brevemente citati i provvedimenti adottati. Circolare n. 81 del 31 Luglio 2008, avente ad oggetto la sperimentazione del lavoro occasionale di tipo accessorio in occasione delle vendemmie Messaggio n del 6 Agosto 2008 avente ad oggetto la Sperimentazione del lavoro occasionale di tipo accessorio in occasione delle vendemmie Definizione di studenti ai fini della prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio nelle attività agricole di carattere stagionale. Messaggio n del 17 Settembre 2008 avente ad oggetto Regime di cumulo pensioni-reddito da lavoro. Prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n Circolare n. 94 del 27 Ottobre 2008 avente ad oggetto l Articolo 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n Utilizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio in agricoltura (c.d. voucher o buoni lavoro). Circolare n. 104 del 1 Dicembre 2008 avente ad oggetto articolo 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n Utilizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, attraverso i c.d. voucher o buoni lavoro, nel settore commercio, al turismo e ai servizi e nell ambito dell impresa familiare di cui all articolo 230 bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi. Circolare n. 44 del 24 marzo 2009 avente ad oggetto le prestazioni di tipo accessorio nell ambito di lavori domestici resi a favore delle famiglie. 26
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