REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE DELLA LIGURIA
|
|
- Giorgiana Venturini
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Doppia I.I.S.: si al diritto con prescrizione ordinaria dei ratei. (Corte dei Conti Ligura, Sentenza 21 maggio 2004 n. 525) In tema di corresponsione della I.I.S. in misura intera, qualora l'interessato svolga una attività lavorativa, possiamo annoverare anche la sentenza 525/2004 tra quelle favorevoli al ricorrente. Vi sono peraltro alcune sentenze sfavorevoli (la n. 39/40 del 1997 e n. 1/2000). La sentenza si aggiunge alle altre, peraltro numerose, tra le quali: Sez.II di Appello n. 78 del , n. 93 del , n. 131 del , n. 141 del , n. 188 del , n. 257 del , Sez.III di appello n. 9 del , n. 215 dell , Sez. di Appello per la regione Sicilia n. 99 del , nn. 155 e 156 del ; Sez. giurisd. Liguria n. 484 del ). (Ludovico Adalberto De Grigiis) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE DELLA LIGURIA In persona del GIUDICE UNICO Cons. Tommaso Salamone ha pronunciato la seguente SENTENZA (numero 525/2004) sul ricorso iscritto al n , ex n. 6363C del registro di segreteria, proposto dal sig. C.L., nato il , contro la Direzione provinciale del tesoro di La Spezia, ora I.N.P.D.A.P. sede di La Spezia, per ottenere la corresponsione dell indennità integrativa speciale anche sulla pensione di riversibilità n /R. Udito, nella pubblica udienza del 21 maggio 2004, il rag. S.L. per L Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell Amministrazione pubblica; non rappresentata la parte ricorrente; Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa. Ritenuto in FATTO
2 Con ricorso depositato il 29 aprile 1998 l interessato, titolare di altro trattamento pensionistico, chiede che venga riconosciuto il proprio diritto alla corresponsione dell indennità integrativa speciale in misura intera anche sulla pensione di riversibilità (n /R), di cui è titolare; il tutto con gli accessori di legge, a decorrere dal 7 marzo Risulta dagli atti che lo stessa ha fatto richiesta per la prima volta di indennità integrativa speciale alla Direzione provinciale del tesoro di La Spezia in data Nel ricorso invoca l applicazione nei propri confronti delle sentenze della Corte Costituzionale n. 172 dell 8-22 aprile 1991, con cui la Corte ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 17 della L. n. 843 del 1978, e n. 494 del 31 dicembre 1993, con cui ha dichiarato l illegittimità dell art. 99, secondo comma, del D.P.R. n del 1973, nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti Ha concluso con la richiesta di corresponsione dell indennità integrativa speciale, nei limiti dell integrazione al cosiddetto minimo INPS, anche sul trattamento fruito a titolo di riversibilità oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme spettanti. In subordine, solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell art. 17 della legge n. 843 del 1978, in riferimento all art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede l integrazione al minimo inps soltanto per coloro che sono cessati dal servizio anteriormente al 24 aprile L'I.N.P.D.A.P. ha presentato memoria con cui, dopo avere richiamato le difese svolte nella comparsa di costituzione presentata il 28 maggio 1998 dalla Direzione provinciale di La Spezia, solleva eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei maturati anteriormente al
3 Nell atto di costituzione del 28 maggio 1998 l Amministrazione, richiamandosi al contenuto della circolare n. 629 del del Ministero del tesoro, sostiene che il mantenimento della corresponsione dei trattamenti di quiescenza integrati al minimo INPS a favore dei pensionati pubblici che prestano opera retribuita è dovuto limitatamente ai casi di cessazione dall attività lavorativa avvenuti posteriormente al , data di pubblicazione della sentenza della C.C. n. 172 del Ha conclusivamente chiesto il rigetto del ricorso. All odierna pubblica udienza, non rappresentata la parte ricorrente, l I.N.P.D.A.P., come sopra rappresentato, ha illustrato le argomentazioni svolte negli atti scritti, ribadendo le conclusioni già prese; in via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei di I.I.S. scaduti anteriormente al La causa è stata quindi decisa come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura in udienza, ai sensi dell art. 5 della legge 21 luglio 2000, n Considerato in DIRITTO Il thema decidendum del presente giudizio riguarda la sussistenza o meno del diritto del pensionato pubblico a percepire l Indennità Integrativa Speciale sul trattamento di quiescenza, allorché lo stesso fruisca di altro trattamento pensionistico. In tema di cumulo di più indennità integrative speciali, l orientamento della Corte dei conti, nonostante i pronunciamenti delle SS.RR. di questa Corte (sentenze n. 39/40 del 1997 e n. 1/2000) e dopo varie oscillazioni interpretative, è ormai costante nel riconoscere a favore del pensionato che presta opera retribuita, tanto alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico che di un datore di lavoro privato, il diritto a percepire anche sulla pensione l indennità integrativa speciale in misura intera (tra
4 le tante: Sez.II di Appello n. 78 del , n. 93 del , n. 131 del , n. 141 del , n. 188 del , n. 257 del , Sez.III di appello n. 9 del , n. 215 dell , Sez. di Appello per la regione Sicilia n. 99 del , nn. 155 e 156 del ; Sez. giurisd. Liguria n. 484 del ). Per quanto concerne poi, in particolare, l ipotesi di cumulo di più trattamenti pensionistici, la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 516 del 2000, riguardante la legge regionale della Sicilia n. 41 del 1985, ha sancito che anche in presenza di diversi trattamenti pensionistici, il divieto generalizzato di cumulo di indennità di contingenza è illegittimo ove non sia previsto un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso. Con quest ultima pronuncia di incostituzionalità la Corte ha espunto dall ordinamento una disposizione contenete lo stesso principio di cui all art. 99, secondo comma, del D.P.R. n del 1973, superando, in questo caso, la propria precedente giurisprudenza (sentenza C.C. n. 494 del 1993), che individuava nel cosiddetto minimo INPS, ovvero nell importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il limite minimo di pensione al di sotto del quale il divieto è escluso. A seguito di tale pronuncia, la giurisprudenza più recente della Corte dei conti ha ritenuto, anche nell ipotesi di concorso di più pensioni, l illegittimità del divieto di cumulo di indennità integrative speciali in assenza della previsione legislativa di un limite minimo della pensione al di sotto del quale tale divieto deve essere necessariamente escluso, riconoscendo al pensionato il diritto a percepire l indennità integrativa speciale in misura intera (Sez. Giurisd. Marche, sent. n.2873 del ; Terza Sez. Giurisd. Centrale, sent. n. 26 del , sent. n. 66 del e sent. n. 33 del ; Sez. Giurisd. Liguria sent. n. 413 del e sent. n.855 del ; Sez. Giurisd.
5 Toscana sent. n. 293 del ; Sez. Giurisd. Sicilia n. 226 del ; Sez. Giurisd. Liguria n. 792 del , n. 615 dell e n. 966 del ). Questo giudice ritiene di dover confermare tale orientamento, il quale trova peraltro riscontro nella lettura che la stessa Corte Costituzionale ha dato delle proprie sentenze in materia di cumulo di indennità integrative speciali. D altra parte, la stessa Corte Costituzionale ha affermato (ordinanze n. 438 del e n 517 del novembre 2000) che, in conseguenza delle sue note sentenze n. 566/1989, n. 204/1992 e n. 494/1993, non sono più rinvenibili nell ordinamento vigente disposizioni cui possa essere ricondotto il divieto di cumulo, o perché già espunte (l art. 254 del D.P.R. n. 1092/1973 ha abrogato tutte le norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, vigenti alla data del 31 dicembre 1973, con eccezione di quelle espressamente richiamate nello stesso testo) o perché dichiarate costituzionalmente illegittime, come l art. 99, commi secondo e quinto, del predetto D.P.R. n. 1092/73, o, infine, perché prive di contenuto autonomo, come l art. 130, ultimo comma, dello stesso D.P.R., il quale presuppone un valido divieto di cumulo, allo stato non più esistente. Prendendo poi in considerazione il recente pronunciamento delle SS.RR. di questa Corte (sentenza n. 14 dell 11 luglio 2003), secondo cui il titolare di più pensioni ha diritto a cumulare l indennità integrativa speciale sulla seconda nei limiti necessari per ottenere l integrazione della pensione sino all importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non si ritiene che le argomentazioni ivi svolte, per quanto approfondite e pregevoli, possano valere a superare le considerazioni suesposte coerenti con il più recente orientamento della Corte costituzionale e maggiormente rispettose dei principi costituzionali desumibili dagli artt. 3, 36 e 38, i quali non sembrano giustificare un trattamento deteriore per la posizione del pensionato, all evidenza più debole, rispetto a quella del soggetto ancora attivamente inserito nel mondo del lavoro, il quale, in
6 caso di cumulo della retribuzione con pensione, avrebbe diritto all indennità in questione in misura integrale su entrambi i trattamenti (Cfr. Sez. Giurisd. Liguria n. 966 del ). Infine, con riferimento all assunto dell Amministrazione resistente circa l inapplicabilità della sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 1991 alle situazioni sorte anteriormente alla data della sua pubblicazione, deve osservarsi che l efficacia retroattiva propria delle sentenze della Corte costituzionale comporta l esplicazione dei loro effetti anche sui rapporti precedenti, eccettuati quelli definiti c.d. rapporti esauriti - per giudicato, per prescrizione o per decadenza. Ne consegue che, nel caso di specie, non essendo intervenuto alcun giudicato e non essendosi neppure verificata alcuna decadenza o prescrizione, stante l imprescrittibilità del diritto a pensione, l operatività delle sentenze della Corte costituzionale intervenute in tema di indennità integrativa speciale non incontrano alcun limite, salvo quello derivante dalla prescrizione quinquennale dei singoli ratei. Per le considerazioni che precedono va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente a percepire nella misura intera l indennità integrativa speciale sulla pensione privilegiata (iscrizione n /R), di cui è titolare, in aggiunta a quella percepita sull altro trattamento di quiescenza in godimento. Questo giudice, nel riconoscere il diritto del ricorrente alla percezione dell I.I.S. in misura intera su entrambi i trattamenti di quiescenza a lui spettanti, a fronte della sua richiesta limitata all integrazione al cosiddetto minimo INPS (secondo l interpretazione giurisprudenziale corrente all epoca in cui il ricorso fu proposto), non ritiene di emettere una pronuncia ultra petita, dal momento che il petitum dell atto introduttivo del presente giudizio riguarda l indennità integrativa speciale, mentre la misura in cui la stessa deve essere corrisposta è questione di diritto, rientrante nel potere decisionale del giudice, il quale, peraltro, nell emettere una pronuncia che incide su un provvedimento
7 amministrativo, non può non tener conto dei principi di parità di trattamento e, soprattutto, di conformità alla legge che debbono necessariamente informare l azione amministrativa. Ai sensi dell art. 2, ultimo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, deve essere accolta l eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei dedotta dall Amministrazione; pertanto, considerata l efficacia interruttiva dell istanza presentata in sede amministrativa il debbono essere dichiarati prescritti i ratei di indennità integrativa speciale scaduti anteriormente al Su quanto dovuto per effetto della presente sentenza spetta il maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria determinata, quest ultima, secondo gli indici Istat, di cui all art. 150 disp. att. c. p. c. dalla data di maturazione di ciascun rateo fino al pagamento (Corte dei conti, SS.RR., sent. n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002). Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese. PER QUESTI MOTIVI La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale della Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l effetto, riconosce il diritto del ricorrente a percepire sulla pensione di riversibilità - iscrizione n /R - l indennità integrativa speciale nella misura intera. Dichiara prescritti i ratei maturati anteriormente al Su quanto dovuto per effetto della presente sentenza spetta la somma maggiore tra interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun rateo fino al soddisfo. Spese compensate.
8 Così deciso in Genova, il 21 maggio Il Giudice (Tommaso Salamone) Deposito in Segreteria il 25/5/2004 ( da )
SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliSENTENZA 73/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA SENTENZA
SENTENZA 73/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA Il Giudice Unico Consigliere Maria Riolo ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA IL GIUDICE UNICO
SENTENZA N. 373/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA IL GIUDICE UNICO Nella persona della dr.ssa Paola Briguori, nella
DettagliAdesso le sentenze favorevoli sono 21.
Adesso le sentenze favorevoli sono 21. Anche la Corte dei Conti del Lazio si è pronunciata in senso favorevole ai segretari sulla nota questione sull'inserimento della maggiorazione della retribuzione
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Sent. 616/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
SENT. 224/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
DettagliPensione e I.I.S.: la Consulta dice ancora sì
Pensione e I.I.S.: la Consulta dice ancora sì di adalberto de grigiis Pubblicato il 28 marzo 2005 Corte Costituzionale, ordinanza 08.03.2005 n 89 (nota Avv. Massimo Cassiano LaPrevidenza.it) La Corte Costituzionale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 05.02.2015 n. 50; Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***
SENT. 517/2012 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 71199/PM del registro di Segreteria; Udìto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA 427/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
REPUBBLICA ITALIANA 427/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott. Vito MINERVA Dott.ssa Cristina ZUCCHERETTI Dott.ssa
DettagliS E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliREPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 56/12 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 56/12 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA pronuncia la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27094 del registro
DettagliIn nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio
SENT 284/2012 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio In composizione monocratica Il Giudice Unico delle pensioni dott. Marcovalerio
DettagliS E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO
SENT. 1106/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO in composizione monocratica, in persona del Cons. Dr.ssa Chiara Bersani
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 1/09 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI S E N T E N Z A
. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 1/09 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Nella persona del Primo Referendario dott.ssa. ha pronunciato la seguente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
REPUBBLICA ITALIANA 256/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott. Giuseppe DAVID Presidente Dott. Rocco DI PASSIO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI. Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 02.02.2015 n. 98 Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI Sezione Prima Giurisdizionale Centrale
Dettagli(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)
Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica
DettagliCorte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; Materia: cumulo indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA SENTENZA
Sent. n.2/2018 pronuncia la seguente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24053 del registro di Segreteria,
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01253/2011 REG.PROV.COLL. N. 00895/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliSentenza n. 226/2008. In nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI
Sentenza n. 226/2008 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA 371/2009A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
REPUBBLICA ITALIANA 371/2009A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott. Vito MINERVA Dott.ssa Cristina ZUCCHERETTI Dott.ssa
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 68/2018 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA pronuncia la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24100 del registro
DettagliS E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliSEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA PENSIONI 26/04/2016
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA 17 2016 PENSIONI 26/04/2016 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LE MARCHE nella
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA
N. 03046/2012 REG.PROV.COLL. N. 10099/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato
DettagliS E N T E N Z A N. 183/A/2013. nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n del registro di
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati: Dott. Giovanni Coppola Dott. Tommaso Brancato
DettagliSVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SENT. 78/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI (
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI ( cons. Silvio Benvenuto ) ha pronunciato la seguente
DettagliSezione: SICILIA Esito: SENTENZA Numero: 171 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 01/03/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
Sezione: SICILIA Esito: SENTENZA Numero: 171 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 01/03/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
Dettaglisul ricorso iscritto al n /PM del registro di Segreteria, proposto dal sig.
REPUBBLICA ITALIANA sent.754/2003 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale. per la Regione Lazio
Sent. 516/2013 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio in composizione monocratica, nella persona del cons. Agostino Basta, in funzione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 15.01.2015 n. 40 Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
T.a.r. Lombardia sent. N. 5354/2007 del 10/07/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
Sent. n. 303/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Giuseppe Di
DettagliPremessa. Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale. Roma, 04-01-2013. Messaggio n. 220
Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale Roma, 04-01-2013 Messaggio n. 220 Allegati n.1 OGGETTO: Prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE SENTENZA. (Numero 360/2006)
Carabinieri: spetta la retribuzione del parigrado in forza presso Polizia di Stato (Corte dei Conti, II^ sezione di appello, Sentenza 26.10.2006 n. 360) In particolare è stato ritenuto che, in seguito
DettagliSezione: LIGURIA Esito: SENTENZA Numero: 214 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 03/07/2018
Sezione: LIGURIA Esito: SENTENZA Numero: 214 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 03/07/2018 SENTENZA 214/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
REPUBBLICA ITALIANA 113/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott. Giuseppe DAVID Dott. Rocco DI PASSIO Dott. Piera
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia - Presidente. dott. Salvatore
DettagliSENTENZA. elenco) rappresentati e difesi dall Avv. Pasquale Lattari ed elettivamente domiciliati presso CONTRO
REPUBBLICA ITALIANA N. Reg.Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. Reg.Ric. PER IL LAZIO - SEZIONE I Anno composto dai signori Corrado CALABRO Nicola GAVIANO PRESIDENTE
DettagliFondi pensione: ritenuta del 12,5% sui rendimenti finanziari ante 2001
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Normativa e prassi Fondi pensione: ritenuta del 12,5% sui rendimenti finanziari ante 2001 26 Novembre 2012 Il trattamento fiscale prescinde dalla
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 07.01.2015 n. 8 Materia: reversibilità assegni benemerenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro, dott.ssa Isabella Calia, nell'udienza pubblica del giorno 15/09/2016 ha pronunciato la seguente SENTENZA dando lettura
DettagliRISOLUZIONE N. 2/E. Oggetto: Effetti delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale sui rapporti tributari
RISOLUZIONE N. 2/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 gennaio 2005 Oggetto: Effetti delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale sui rapporti tributari La Direzione regionale
DettagliLa questione sottoposta all'esame di questo Collegio concerne la misura della
REPUBBLICA ITALIANA 88/2009/A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE di APPELLO composta dai seguenti magistrati: dr. Giuseppe David Presidente dr. David Morgante
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE
N. 01220/2010 REG.DEC. N. 06173/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE
DettagliGiudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015
1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,
Dettaglidr. Giulio Castriota Scanderbeg componente est.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Lecce, Sezione Seconda Reg. dec. nr. 5657/06 composto dai Signori Magistrati dr. Antonio Cavallari
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO
N. R. G. 2754 / 2012 All esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l esposizione delle ragioni di
DettagliG- sentenzan..2 bo /2018
G- sentenzan..2 bo /2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA Il Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Gianluca Braghò,
DettagliReversibilità guerra: domanda decade trascorsi 5 anni dal verificarsi dell inabilità (Corte dei Conti appello, Sentenza 28 maggio 2004 n.
Reversibilità guerra: domanda decade trascorsi 5 anni dal verificarsi dell inabilità (Corte dei Conti appello, Sentenza 28 maggio 2004 n. 372) In tema di pensione di reversibile di guerra, è noto che il
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
Sentenza n. 515/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Il Giudice unico delle pensioni Cons, dr.ssa Giuseppina Maio, alla pubblica
DettagliREPUBBLICA ITALIANA 583/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA 583/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott. Giuseppe DAVID Dott.ssa Piera MAGGI Dott. Maria
DettagliREGIONE SICILIANA ASSESSORATO ENTI LOCALI DIPARTIMENTO ENTI LOCALI. Serv.1 Interventi Finanziari e F.L.
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ENTI LOCALI DIPARTIMENTO ENTI LOCALI Serv.1 Interventi Finanziari e F.L. Circolare n. 14 Palermo, 28/10/2002 Prot. N. 7303 Oggetto: Art. 13, comma 8, della legge regionale
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
Pagina 1 di 7 N. 03699/2012REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 02.02.2015 n. 31; Materia: rivalutazione monetaria ratei pensione REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE II GIURISDIZIONALE
DettagliORDINANZA N. 145 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente -
ORDINANZA N. 145 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente - Paolo MADDALENA Giudice - Alfio FINOCCHIARO - Alfonso
DettagliRepubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia Presidente dott. Pino Zingale
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00696/2012 N. 03142/2010 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE
N. 02928/2010 REG.DEC. N. 00738/2002 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso
Dettaglicontro per l'annullamento ha pronunciato la presente
N. 00497/2011 REG.PROV.COLL. N. 01325/2010 01325/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza
DettagliPrivilegiata tabellare: la prescrizione dei ratei è quinquennale (Corte dei Conti, II sez. giurisdizionale di appello, Sentenza 2 novembre 2004 n.
Privilegiata tabellare: la prescrizione dei ratei è quinquennale (Corte dei Conti, II sez. giurisdizionale di appello, Sentenza 2 novembre 2004 n. 40) Nel testo sostituito dall'art. 2 della legge n. 428
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18.4.2013, n. 2135 N. 02135/2013REG.PROV.COLL. N. 08110/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede
DettagliREPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 106/2017 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 106/2017 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Dott. Eugenio Madeo nella pubblica udienza del 20 giugno
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale 7034 del 2004,
DettagliROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso OMISSIS
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) Sentenza n. 6307 del 25/6/2013 ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc.
DettagliIl ricorrente, dirigente generale di pubblica sicurezza, impugnava, chiedendone l annullamento, la nota prot. n del con la quale l
Sezione: SICILIA Esito: SENTENZA Numero: 210 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 13/03/2018 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA 403/2008 A
REPUBBLICA ITALIANA 403/2008 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai seguenti magistrati: Dott. Giuseppe DAVID Presidente Dott. Davide MORGANTE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente SENTENZA nella
DettagliAnche qui la questione può apparire complessa, ad una prima lettura della Sentenza che oggi pubblichiamo, ma in realtà è semplice.
Decorrenza degli interessi legali e prescrizione: la decisione della Corte dei Conti Corte dei Conti, sez. II appello, sentenza 23.09.2009 n. 457 (Massimo Cassiano) I nostri attenti lettori ricorderanno
DettagliREPUBBLICA ITALIANA n. 81/2019 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO SENTENZA CONTRO
REPUBBLICA ITALIANA n. 81/2019 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO in composizione monocratica nella persona del Consigliere Marta Tonolo, in funzione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA.
Consiglio di Stato, Sez. IV, 05.02.2015 n. 558 Materia: indennità trasferimento - prescrizione R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro, dott.ssa Isabella Calia, nell'udienza pubblica del giorno 19/04/2018 ha pronunciato la seguente SENTENZA dando lettura
DettagliW O R K S H O P Roma, 22 aprile Casa dell Aviatore
W O R K S H O P Roma, 22 aprile 2016 Casa dell Aviatore 1 L inabilità pensionabile privilegiata Giovanni Maria FASCIA Workshop Roma 22.04.2016 Casa dell Aviatore 2 L istituto della Pensione Privilegiata
DettagliDeliberazione n.16/2005/p
Deliberazione n.16/2005/p Repubblica Italiana La Corte dei conti in Sezione del controllo I Collegio nell adunanza del 17 novembre 2005 * * * Visto il decreto del Direttore generale della Direzione generale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
DettagliDecurtazione dei punti della patente e tutela giurisdizionale
Decurtazione dei punti della patente e tutela giurisdizionale Autore: sentenza In: La decurtazione dei punti della patente rappresenta una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA
Pensioni Inpdap: il termine di prescrizione delle rate è quinquennale (Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale Appello, Sentenza 21 settembre 2004 n. 311) Ancora in tema di prescrizione delle rate di pensione
DettagliRepubblica Italiana. In nome del Popolo italiano IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA SENTENZA RICORRENTE CONTRO RESISTENTE
Repubblica Italiana In nome del Popolo italiano IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA IN PERSONA DEL GIUDICE UNICO per le controversie da trattarsi col rito del lavoro Dottoressa Francesca Lippi ha pronunciata la
DettagliSul termine di prescrizione dei contributi previdenziali (Cass. civ /2013)
Sul termine di prescrizione dei contributi previdenziali (Cass. civ. 23237/2013) Autore: Rinaldi Manuela In: Diritto del lavoro, Giurisprudenza commentata Lavoro contributi previdenziali termini di prescrizione
Dettaglicontro nei confronti di per l'accesso
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro
DettagliREPUBBLICA ITALIANA 764/2011. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello
Pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA 764/2011 In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello composta dai seguenti Magistrati : Dott. Angelo DeMarco Dott.
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20512 Anno 2017 Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO Relatore: DI MARZIO MAURO Data pubblicazione: 29/08/2017 ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5648-2016 proposto da: SICILCASS_A
DettagliTotalizzazione: il diritto può essere esercitato anche prima della legge 388/2000 TAR Lazio, sez. Latina, sentenza n.
Totalizzazione: il diritto può essere esercitato anche prima della legge 388/2000 TAR Lazio, sez. Latina, sentenza 26.10.2006 n. 1351 Il Tar Lazio, con la sentenza n 1351 affronta il tema del diritto alla
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. L Num. 4442 Anno 2018 Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 23/02/2018 ORDINANZA sul ricorso 18800-2012 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1842/2008 Reg.Dec. N. 5657 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua
Lombardia/5/2009/PAR REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua Presidente dott. Antonio Caruso dott. Giorgio
DettagliINDICE SOMMARIO. Capitolo Primo UNITÀ E PLURALITÀ DEL SISTEMA GIUDIZIARIO ITALIANO
INDICE SOMMARIO Capitolo Primo UNITÀ E PLURALITÀ DEL SISTEMA GIUDIZIARIO ITALIANO 1. Premessa... Pag. 1 2. Cenni storico-filosofici...» 2 3. La giurisdizione nella Costituzione...» 4 3.1. L Autorità giudiziaria
DettagliPENSIONI C. Conti Campania Sez. giurisdiz., Sent., , n. 69!
PENSIONI C. Conti Campania Sez. giurisdiz., Sent., 26-01-2015, n. 69! PENSIONI! Fatto Diritto P.Q.M.! REPUBBLICA ITALIANA! IN NOME DEL POPOLO ITALIANO! LA CORTE DEI CONTI! SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
DettagliDeliberazione n. 38/2001/P
Deliberazione n. 38/2001/P REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei Conti In Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato I e II Collegio * * * Nell adunanza
DettagliOpposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Corte di Cassazione Civile, Sezione VI Lavoro, Ordinanza n. 10415 del 12/04/2019 Con ordinanza del 13 maggio 2019, la
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Terza) SENTENZA
Pubblicato il 12/10/2018 N. 01312/2018 REG.PROV.COLL. N. 02170/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
DettagliSentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02866/2012 REG.PROV.COLL. N. 01865/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettagli