Regolamento per l assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di proprietà comunale da destinarsi al regime di canone concordato

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1 ALLEGATO ALLA D.C. N. 70 DEL 30/10/2002 Regolamento per l assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di proprietà comunale da destinarsi al regime di canone concordato

2 Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutti procedimenti di assegnazione degli alloggi di proprietà del Comune di Castel Maggiore, siti sul territorio del Comune stesso, non soggetti alla disciplina sull edilizia residenziale pubblica, ma che l Amministrazione vorrà assoggettare a canone concordato. 2. Il Comune di Castel Maggiore, con il presente regolamento, tende a dare risposta alle esigenze di fasce di cittadini che non hanno le condizioni per accedere alla graduatoria ERP e nello stesso tempo non hanno le possibilità economiche di acquistare un alloggio o accedere al mercato dell affitto privato. Articolo 2 Assegnazione degli alloggi e contratto di locazione 1. Gli alloggi vengono assegnati in locazione per un periodo di quattro anni ad uso esclusivo di abitazione dell assegnatario e dei familiari con lui conviventi. Decorsi i primi quattro anni i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori due anni, con i limiti e secondo la disciplina prevista dagli artt.2 e 3 della legge 9 dicembre 1998, n.431, e nel rispetto dei requisiti e criteri previsti dal presente regolamento. 2. All emissione del provvedimento di assegnazione ed alla stipula del contratto di locazione provvede il Dirigente competente per materia. 3. Il contratto di locazione sarà stipulato secondo lo schema vigente al momento della stipulazione, approvato in base agli accordi tra le organizzazioni degli inquilini e delle proprietà edilizia in applicazione dell art 2, comma 3, della Legge 431/98. Articolo 3 Requisiti per l accesso agli alloggi comunali I requisiti per la partecipazione al concorso per l assegnazione degli alloggi sono i seguenti: REQUISITI DEL RICHIEDENTE: a) Cittadinanza: - il cittadino italiano; - il cittadino di stato aderente all Unione Europea; - il cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante che sia iscritto nelle liste di collocamento o che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in conformità alla normativa vigente. b) Residenza o attività lavorativa - residenza anagrafica nel Comune di Castel Maggiore; - attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Castel Maggiore (per attività lavorativa principale si intende l attività predominante alla quale vengono dedicati almeno i due terzi del reddito globale da lavoro, quale risulta dalla posizione fiscale). REQUISITI DEL RICHIEDENTE E DEI COMPONENTI IL NUCLEO AVENTE DIRITTO 2

3 Ai fini dell inclusione nella graduatoria per l assegnazione degli alloggi per nucleo avente diritto si intende la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi e dagli affiliati con loro conviventi; fanno altresì parte del nucleo il convivente more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del Bando di Concorso e sia dimostrata nelle forme di legge; possono altresì partecipare al Bando di Concorso le famiglie di nuova formazione che si impegnano a contrarre matrimonio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna dell alloggio. Sono altresì considerate componenti il nucleo avente diritto le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia istituita e risulti anagraficamente da almeno due anni precedenti la data di pubblicazione del Bando di Concorso, e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e abbia carattere di stabilità. Tali condizioni devono essere dichiarate, dal concorrente o dalle persone conviventi, con dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà. I minori in affido all interno dei nuclei sono equiparati a quelli adottivi e naturali. a) Reddito Il limite del reddito è calcolato in base all ISE (Indicatore della Situazione Economica) e all ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), relativamente ai redditi riferiti all ultima dichiarazione, per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell assegnazione. - Reddito ISE: deve essere compreso fra Euro e Euro ( si ricorda che il Reddito ISE si ottiene sommando la situazione reddituale più la situazione patrimoniale, costituita da quella immobiliare e mobiliare) - Reddito ISEE: deve essere compreso fra e ( si ricorda che il Reddito ISEE è formato dal Reddito ISE diviso il parametro corrispondente al nucleo che richiede la prestazione) Numero dei componenti il Parametro nucleo familiare 1 (***) 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 a cui vanno aggiunti i seguenti valori: 0,35 ogni ulteriore componente 0,2 Assenza del coniuge e presenza figli minori 0,5 Ogni componente con handicap psicofisico permanente o con invalidità superiore al 66% 0,2 Nuclei con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o impresa *** Per i nuclei con presenza di un solo componente il valore ISEE è diminuito del 25%. 3

4 b) Non titolarità dei diritti reali - non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i, compresi i diritti pro quota su uno o più immobili ad uso abitativo, ubicati nell ambito provinciale; Tale punto è ininfluente se, in caso di separazione legale, il coniuge richiedente sia titolare di diritti reali, anche pro quota, sull immobile assegnato all altro coniuge; c) Assenza di precedenti assegnazioni - assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici; - assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, semprechè l alloggio sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno; d) Motivi ostativi all assegnazione - aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l alloggio eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma; - occupare illegalmente un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, o un qualsiasi altro alloggio, anche non di proprietà dell Ente; CRITERI DI MERITO E RELATIVI PUNTEGGI Il soggetto Richiedente al fine dell assegnazione di alloggi a canone concordato di proprietà del Comune di Castel Maggiore, dovrà essere nelle seguenti condizioni che costituiscono criteri di merito, ai quali verrà assegnato il relativo punteggio di seguito indicato: A 1 - Coppia di giovani nubendi - nella quale almeno uno dei due componenti abbia meno di 35 (trentacinque) anni di età alla data di presentazione della domanda che intenda costituire un nucleo famigliare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna dell alloggio. - Coppie di giovani nella quale almeno uno dei due componenti abbia meno di 35 (trentacinque) anni di età alla data di presentazione della domanda. Punti 5 Punti 5 4

5 A 2 A 3 - Nucleo composto da un solo adulto con minore o minori a carico. - Nucleo richiedente con un minore a carico: per ogni minore fino ad un massimo di 4 punti. Nucleo che abita in alloggio da rilasciare a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero o provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato con rilascio dell alloggio, salvo che gli inadempienti siano assistiti dall Ente pubblico, oppure dalle Cooperative sociali iscritte nell apposito Albo regionale istituito con L.R. n 7/ 94. Il provvedimento di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale. Punti 2 Punti 1 A 4 A 5 - In caso di provvedimento da eseguirsi entro 12 mesi - per le scadenze successive Situazione di disagio abitativo dovuto alla coabitazione nello stesso alloggio con altro o più nuclei familiari (non cumulabile con i punti A3 e A5). Punti 3 Punti 2 Punti 2 - Richiedente che abita in alloggio con canone incidente nella misura superiore al 35% sull I.S.E. annuo complessivo del nucleo e con contratto di locazione registrato all Ufficio del Registro almeno 6 mesi prima del Bando per l assegnazione degli alloggi interessati dal presente regolamento (non comulabile con i punti A3 e A4). Punti 2 Nell eventualità che vi fossero finanziamenti pubblici per la realizzazione di alloggi destinati alla locazione, a favore di alcune particolari categorie sociali e/o aventi particolari requisiti, la graduatoria sarà formulata sulla base del presente regolamento estrapolando esclusivamente i requisiti e/o i criteri di merito delle categorie destinatarie dei finanziamenti. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stabilito dal bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito riferito al reddito deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Articolo 4 Procedimento di evidenza pubblica per la scelta degli assegnatari 1. Il procedimento amministrativo di assegnazione ha inizio entro 60 giorni dalla data in cui gli alloggi si rendano disponibili, per mezzo di apposita deliberazione della Giunta comunale che provvede ad individuare gli alloggi messi a concorso, eventuali requisiti particolari e necessari per l accesso, la misura del canone di locazione, (il canone di locazione sarà quello stabilito dalla G.C., salvo accordi territoriali che dovessero intervenire successivamente alla deliberazione, ma prima dell assegnazione). 5

6 2. A seguito della deliberazione di Giunta il Dirigente competente provvede ad approvare il bando pubblico, avendo cura di individuare un termine per la presentazione delle domande che non potrà comunque essere inferiore a 20 giorni ed i documenti che non siano acquisibili direttamente dal Comune da produrre contestualmente alla domanda. Il bando di concorso va affisso all Albo pretorio per un periodo di almeno 20 giorni e va esposto negli appositi spazi comunali per lo stesso periodo. Il termine, stabilito dal bando, per la presentazione delle domande da parte degli interessati decorre dalla data di affissione all Albo Pretorio. 3. Per l esame delle domande la Giunta comunale nomina una commissione formata da 3 esperti di provata competenza, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, di cui uno con funzioni di segretario, i quali non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, previste dalla vigente normativa, nei confronti dei concorrenti. A tal fine il Consiglio comunale designa 6 esperti tra i quali la Giunta comunale dovrà operare la scelta di cui al paragrafo precedente. 4. La commissione, sulla base di quanto dichiarato e prodotto dai concorrenti, formula una graduatoria di merito nel rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento e di quanto disposto dal bando di concorso. 5. La graduatoria così formulata è trasmessa al Servizio competente per l approvazione e l adozione dei provvedimenti di assegnazione e degli atti conseguenti. Articolo 5 Scelta e consegna degli alloggi 1. Dopo l approvazione della graduatoria di cui all art.4, il Responsabile del Servizio ne comunica l esito agli interessati ed invita i concorrenti utilmente posizionati a scegliere l alloggio preferito tra quelli messi a concorso entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. 2. Nei successivi 15 giorni il Responsabile del Servizio, previa adozione della Determinazione del Dirigente, assegna gli alloggi secondo le preferenze espresse e tenendo conto prioritariamente della migliore posizione di graduatoria; contestualmente invita gli interessati a presentarsi per la stipulazione del contratto di locazione e la contestuale consegna dell alloggio. 3. L alloggio deve essere occupato dall assegnatario entro 60 giorni dalla consegna salvo il pagamento del canone dalla data di consegna. Articolo 6 Subentro nella domanda e nella assegnazione 1. In caso di decesso del concorrente all assegnazione subentrano nella titolarità della domanda i componenti del nucleo familiare, come definito nell articolo In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, il Comune provvede all eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice. 6

7 Articolo 7 Ampliamento del nucleo dell assegnatario 1. Gli ampliamenti del nucleo, successivamente all assegnazione dell alloggio, sono consentiti solo nei casi di nascita, adozione o affidamento preadottivo, fatto comunque salvo il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. 2. Gli ampliamenti intervenuti dopo la scadenza del bando, ma prima dell approvazione della graduatoria definitiva, sono considerati validi ai fini dell attribuzione del punteggio. In tal caso il Servizio provvede a convocare nuovamente la Commissione per l aggiornamento dei punteggi, e della graduatoria. In ogni caso il termine massimo per il procedimento di assegnazione degli alloggi è fissato in 180 gg., decorsi i quali nessun tipo aggiornamento potrà essere tenuto in considerazione. Articolo 8 Ospitalità temporanea 1. E ammessa l ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non superiore ad un mese all anno, pena la decadenza dall alloggio. 2. È consentita, in ogni caso, l ospitalità di ascendenti in linea retta, non ricompresi nel nucleo originario al momento dell assegnazione, solo in presenza di certificate esigenze di cura. In nessun caso i suddetti casi di ospitalità potranno dare luogo a successione e/o cessione del contratto. Articolo 9 Canone di locazione 1. In ottemperanza all accordo territoriale valido per il territorio dei Comuni della Provincia di Bologna, in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n.431, e del D.M. dei Lavori Pubblici 5 marzo 1999, il canone di locazione sarà quello di riferimento degli accordi vigenti al momento dell assegnazione. Lo stesso verrà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione ISTAT. 2. Il suddetto canone dovrà essere versato dall assegnatario in rate mensili, con le modalità stabilite dall Amministrazione comunale, entro i primi cinque giorni del mese di scadenza. Articolo 10 Morosità nel pagamento del canone 1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di decadenza. 2. La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell anno qualora il pagamento della somma dovuta, oltre agli interessi di mora, avvenga nel termine perentorio di 90 giorni dalla messa in mora. 7

8 3. Qualora la morosità sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell assegnatario e ne sia derivata l impossibilità o la grave difficoltà, anche con riferimento al nucleo familiare dell assegnatario, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione, il Comune può concedere proroghe per il pagamento del canone per periodi superiori a quelli sopra indicati. 4. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l assegnatario ai fini di quanto dovuto al Comune per la conduzione dell alloggio assegnato. Articolo 11 Annullamento e decadenza 1. Il Dirigente dispone l annullamento, la decadenza dell assegnazione nei casi in relazione alle norme previste nel presente regolamento, secondo le procedure previste dalla L. 431/98. Articolo 12 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio comunale. 8

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