DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

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1 DUVRI 5.14 pag.1 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. art. 26) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PASTI CONFEZIONATI PER LE SCUOLE DELL INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO, PER LA FORNITURA DI DERRATE CRUDE PER LE SCUOLE DELL INFANZIA, PRIMARIE ED ASILI NIDO COMUNALI, NONCHÈ PER LA GESTIONE DI CENTRI DI COTTURA COMUNALI EDIZIONE DEL DOCUMENTO Marzo 2018 DETTAGLIO DELLE MODIFICHE Data Capitolo Oggetto della modifica OGGETTO DELL APPALTO Appaltatore Oggetto FORNITURA DI PASTI CONFEZIONATI, FORNITURA DI DERRATE CRUDE, GESTIONE DI CENTRI DI COTTURA COMUNALI IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE Timbro e firma L APPALTATORE Timbro e firma REDATTO DA: Comune di Pinerolo

2 DUVRI 5.14 pag.2 SOMMARIO 1. INTRODUZIONE RIFERIMENTI NORMATIVI E DISPOSIZIONI DEFINIZIONI MODALITA OPERATIVE DATI GENERALI DELL ENTE APPALTANTE LUOGHI DI LAVORO DATI GENERALI DELLA DITTA APPALTATRICE LAVORATORI DELLA DITTA APPALTATRICE ED ALTRO PERSONALE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA OGGETTO DI APPALTO Oggetto dell appalto ed aree di intervento Utenza Durata dell'appalto Ammontare dell appalto e revisione del prezzo ATTREZZATURE E SOSTANZE Gestione attrezzature e norme di sicurezza Manutenzione delle attrezzature Sostanze Manutenzione dei locali PROCEDURE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA, PERSONALE, RESPONSABILITA, REQUISITI E NORME DI COMPORTAMENTO SUBAPPALTO SOGGETTI ESPOSTI AI RISCHI INTERFERENTI ED AREE DI LAVORO PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ELENCO RISCHI E DESCRIZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ED INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE ULTERIORI MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DA ADOTTARE MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA NORME COMPORTAMENTALI DI CARATTERE GENERALE COSTI DELLA SICUREZZA ED ALTRE DISPOSIZIONI..42 ALLEGATI All.1 Fascicolo informativo della ditta appaltatrice All.2 Dichiarazione Congiunta di Cooperazione e Coordinamento

3 DUVRI 5.14 pag.3 1. INTRODUZIONE Il presente documento costituisce adempimento formale a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, specificatamente all art.26, che norma l affidamento dei lavori ad imprese o lavoratori autonomi esterni, con particolare riguardo ai rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate. L esternalizzazione delle attività, attuata per esigenze tecnico specialistiche o per motivi diversi, può determinare potenzialmente l aumento di infortuni a causa della promiscuità dell attività lavorativa, dovuta alla presenza di operatori provenienti da differenti realtà nei medesimi luoghi. Con l emanazione del D.Lgs. 81/08 il legislatore ha integrato gli obblighi di tutela prevenzionistica in materia di salvaguardia dei lavoratori residenti ed ospitati nelle aziende e negli Enti committenti (Art. 26). La procedura vale per tutte le categorie di lavoratori esterni (sia coloro che lavorano con continuità all interno dell ditta o del suo territorio per interventi ordinari periodici programmati, sia coloro che vi accedono per intervento temporaneo), ad esclusione dei casi di appalto che rientrano nelle attività normate dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (cantieri mobili o temporanei). Scopo di questo documento, oltre che stabilire i rapporti tra le parti, è fornire alla ditta appaltatrice operante presso i plessi scolastici di seguito elencati per lo svolgimento del servizio di fornitura di pasti confezionati per le scuole dell infanzia, primarie e secondarie di I grado, per la fornitura di derrate crude per le scuole dell infanzia, primarie ed asili nido comunali, nonché per la gestione di centri di cottura comunali, tutte le informazioni necessarie per gestire le interferenze tra le attività e/o lavorazioni tra le diverse imprese/professionisti/situazioni coinvolti nelle attività e i pericoli da essi derivati, ed indicare le misure da adottarsi per eliminare dette interferenze. L appalto per il servizio mensa è gestito dal Comune di Pinerolo, il quale è anche proprietario degli edifici scolastici. Il presente documento fa parte del Contratto di Appalto e andrà condiviso e sottoscritto dall appaltatore. La Ditta appaltatrice prende visione ed accetta lo schema di Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) predisposto dall Amministrazione comunale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali interferenze tra le attività. L Amministrazione Aggiudicatrice si impegna a rendere le dichiarazioni necessarie all individuazione dei rischi interferenziali e a sottoscrivere il Documento Unico della Valutazione dei Rischi Interferenziali derivanti dall affidamento del servizio in oggetto all interno delle strutture comunali in oggetto. La Ditta appaltatrice, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, è tenuto a predisporre, nei luoghi in cui viene svolto il servizio, tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. In particolare per quanto riguarda le dotazioni dei dispositivi di protezione individuali, le segnalazioni di avvertenza o interdizione di accesso nelle zone in cui vengono svolte le attività e altri accorgimenti necessari alla sicurezza dei lavoratori, dei lavoratori delle scuole e delle persone presenti negli edifici e negli spazi oggetto di intervento. La Ditta appaltatrice ha inoltre l obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul posto di lavoro e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle

4 DUVRI 5.14 pag.4 disposizioni impartite; deve altresì provvedere a determinare tutti i possibili rischi dei propri lavoratori e a dotarli di idonei dispositivi di protezione individuali. Ai sensi dell art. 26, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 al contratto verrà allegato il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) contenente l indicazione delle misure necessarie per l eliminazione dei rischi da interferenze tra le attività presenti nei luoghi in oggetto e l attività prevista dall appalto. Dopo l affidamento del servizio il DUVRI verrà aggiornato ed integrato dallo stesso committente con la collaborazione delle Direzioni Scolastiche interessate in seguito a sopralluogo congiunto puntuale per ogni sede operativa con la appaltatrice ed i responsabili incaricati dal committente stesso. Verranno redatte schede di valutazione dei rischi interferenziali, misure di prevenzione e protezione coordinate con le scuole per ogni singola sede, ai fini di adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. n.81/08 art. 26 (attività di cooperazione e coordinamento). Il DUVRI verrà aggiornato anche in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio. La ditta appaltatrice è tenuta a nominare prima dell inizio dello svolgimento del servizio un responsabile tecnico ed un preposto ai quali è affidato il compito di curare il coordinamento delle prestazioni alla stregua delle indicazioni contenute nel DUVRI. La ditta è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti da osservare in relazione ai rischi intrinseci alla natura e alle caratteristiche dell attività da svolgere. Il DUVRI sarà utilizzato nell ambito del coordinamento dell appalto e ne rappresenterà il documento operativo di riferimento. Tale documento fa riferimento alle sole misure di sicurezza previste per l eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze ma non ai rischi specifici propri dell attività della ditta appaltatrice o dei singoli lavoratori autonomi, per i quali verrà fatto riferimento alla normativa vigente in materia. Pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta la ditta appaltatrice che svolgerà il servizio. 2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DISPOSIZIONI Si riporta l art. 26 del D.Lgs. 81/08 come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 106/09: 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture alla ditta appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'ditta appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti

5 DUVRI 5.14 pag.5 di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell ditta appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. (comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013) 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell inizio dell esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l appalto; l integrazione, sottoscritta per accettazione dall esecutore, integra gli atti contrattuali. 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di

6 DUVRI 5.14 pag.6 somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto. 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dalla ditta appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Per tutti i lavori affidati da eseguire all interno dei fabbricati in oggetto saranno a cura e responsabilità della ditta appaltatrice e dovranno essere rigorosamente osservate le norme di prevenzione infortuni applicabili. Sarà inoltre obbligo della ditta appaltatrice informare i lavoratori che opereranno nell appalto sui contenuti del presente documento e formarli adeguatamente. Sarà facoltà del Comune di Pinerolo effettuare verifiche e richiamare in qualsiasi momento l osservanza delle disposizioni e di prescrivere eventualmente l allontanamento dei lavoratori che non dovessero attenersi scrupolosamente alle disposizioni stesse. L attività dei lavoratori della ditta appaltatrice dovranno sempre svolgersi sotto la sorveglianza di un preposto, avente i requisiti ed i compiti previsti dall art. 19 del D.Lgs. n. 81/08. Rimane pertanto comune, con questo documento, l impegno allo scambio di reciproche informazioni per coordinare gli interventi di prevenzione e protezione ritenuti necessari, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle altre eventuali ditte coinvolte. Si riporta inoltre di seguito quanto previsto dagli artt. 29 e 31 del C.d.A. del presente appalto:

7 DUVRI 5.14 pag.7 Art Rispetto della normativa L I.A. dovrà osservare le norme previste dalle Leggi e dai Decreti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. Inoltre, l I.A. dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dell A.C., dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. Il personale dipendente dovrà essere iscritto nel libro paga dell I.A.. Art Segnalazioni antinfortunistiche E fatto obbligo all I.A., al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dal DLgs n. 81/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni. In particolare, l I.A. fornirà a tutto il personale indumenti di lavoro, calzature e D.P.I. (a norma del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) prescritti dalle norme vigenti in materia di igiene, da indossare durante le ore di servizio. Altri riferimenti normativi: D.M. 10/3/98: Valutazione rischio incendio e gestione delle emergenze; D.M. n. 388/03 Organizzazione del pronto soccorso aziendale 3. DEFINIZIONI Contratto d appalto: contratto con il quale una parte (appaltatore) assume verso l altro (committente), con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Contratto d opera: si configura quando una persona si obbliga verso un altra persona fisica o giuridica a fornire un opera o un servizio, pervenendo al risultato concordato senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente Subappalto: contratto tra appaltatore e subappaltatore, cui è estraneo il committente. L appaltatore non può dare in subappalto l esecuzione dell opera se non autorizzato dal committente. Interferenza: attività in appalto, somministrazione o subappalto svolta per conto del datore di lavoro committente in luoghi, aree, impianti, immobili, ecc., dove vengono svolti contemporaneamente altre attività di pertinenza del datore di lavoro committente. Informazione: il committente, nel ricevere c/o la propria realtà produttiva un appaltatore, deve renderlo edotto attraverso l'informazione sui rischi presenti nel sito dove l ditta esterna andrà ad operare. Documento di Valutazione Rischi dati dalle Interferenze: il Datore di Lavoro Committente, in relazione all'esperienza maturata, ai tipi di contratto di appalto che stipula con imprese esterne (o con lavoratori autonomi) ed alle attività svolte in seno alla propria unità produttiva, valuta i rischi dati dalle interferenze e predispone un documento indicando come eliminare o ridurre al minimo detti rischi. Cooperazione e coordinamento: durante le attività lavorative, la compresenza di attività, alcune di competenza del Datore di lavoro committente e altre svolte dall'appaltatore o da più appaltatori, comporta che le due o più entità si informino reciprocamente, coordinandosi e cooperando al fine di prevenire il manifestarsi di situazioni di rischio, anche tramite apposite riunioni di coordinamento e reciproca informazione. Oneri delle sicurezza: viene ripreso il concetto già presente nei cantieri temporanei e mobili, nei quali il costo dell'appalto, subappalto o somministrazione è dato da:

8 DUVRI 5.14 pag.8 - costi di manodopera, materiali, mezzi d'opera, attrezzature, spese generali, trasporti, ecc. necessari per specifici interventi di sicurezza; - costi o oneri per eseguire tutte le attività oggetto dall appalto in piena sicurezza. Rischi interferenti: tutti i rischi correlati all affidamento di appalti o concessioni all interno dell Azienda o dell unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso; l associato in partecipazione di cui all articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni. (art. 2 D.Lgs. n.81/08). Pericolo: è la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni (art. 2 D.Lgs. n. 81/08). Deve essere considerato nelle varie condizioni in cui si può presentare, ovvero: Pericolo in condizioni normali: pericolo associato alle attività ordinarie previste; Pericolo in condizioni anomale: pericolo associato alle attività particolari previste (avviamento ed arresto macchina, interventi di manutenzione, modifica, ); Pericolo in condizioni di emergenza: pericolo associato alle situazioni di criticità prevedibili (guasto, evento naturale, infortunio...). Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione (art. 2 D.Lgs.n. 81/08). Al concetto di rischio sono associate le seguenti ulteriori definizioni: Rischio significativo: livello di rischio che necessita l applicazione di misure di prevenzione e protezione. Il rischio significativo può essere intrinseco o residuo; Rischio intrinseco: rischio significativo cui corrisponde una prescrizione derivante dalla normativa cogente applicabile; Rischio residuo: rischio che in seguito al processo di valutazione dei rischi è considerato significativo e che necessita quindi di ulteriori misure di prevenzione e protezione. Rischio accettabile: rischio che è stato ridotto ad un livello tollerabile da parte della organizzazione nel rispetto dei requisiti di legge e della sua politica di sicurezza e salute sul lavoro (norma OHSAS 18001). Rischio che, con riferimento agli obblighi di legge ed alla valutazione dei rischi effettuata, si ritiene di livello

9 DUVRI 5.14 pag.9 non significativo oppure rischio residuo ridotto, mediante l applicazione di misure di prevenzione e protezione, ad un livello ritenuto tollerabile; rappresenta il livello di rischio che non necessita l applicazione di ulteriori misure di prevenzione e protezione (l attività di miglioramento continuo potrà tenderà a fare diminuire ulteriormente questo livello); Rischio per la sicurezza: ciò che può causare danno immediato (infortunio). E valutato generalmente in modo qualitativo utilizzando i parametri definiti in sede di valutazione; Rischio per la salute: ciò che può causare danno nel tempo (malattia professionale, per esempio: ipoacusia, vibrazioni, ecc). E valutato generalmente in modo quantitativo, in base alle soglie definite dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. o dagli standard internazionali, o descrittivo, nei casi più semplici; Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione ed elaborare il programma di miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (art. 2 D.Lgs.n. 81/08). Si tratta di un processo che ha origine dall identificazione dei pericoli e dei conseguenti rischi proseguendo attraverso una fase di valutazione volta a stabilire se i rischi siano accettabili o significativi. La valutazione si esprime attraverso un procedimento di calcolo che permette di ordinare i rischi per poter individuare, mediante la definizione di una soglia di significatività, quelli su cui occorre intervenire. Il calcolo tiene conto del possibile danno e della probabilità di accadimento cui è esposto il lavoratore nello svolgimento della mansione; Danno: lesione o alterazione alla salute fisica o mentale; Mansione: l insieme delle attività svolte dal lavoratore; Settore: spazio all interno del quale il lavoratore svolge una determinata attività (contiene postazioni di lavoro, macchine, attrezzature ); Attività: insieme di azioni lavorative svolte; Attrezzatura: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, intesi come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all attuazione di un processo produttivo destinati ad essere usati durante il lavoro (art. 2 D.Lgs 81/08). In particolare si definiscono: Macchina: insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente per un applicazione ben determinata; Impianto: struttura/apparecchio destinati al supporto della produzione (trasporto di materiale, energia, fluidi, dati); Utensile: martello, pinza, taglierino ; Mezzo: veicolo o struttura destinato alla movimentazione di persone e materiale; Attrezzatura portatile: frullatore, smerigliatrice, trapano Incidente: evento correlato al lavoro in cui si verifica o si potrebbe verificare una lesione o una malattia (norma OHSAS 18001); Infortunio: incidente che ha dato luogo a lesione o malattia (norma OHSAS 18001). Si produce un danno all integrità psicofisica del lavoratore; Mancato incidente: incidente dove non si verifichino lesioni o malattie (norma OHSAS 18001); Malattia professionale: condizione fisica o mentale avversa e identificabile derivante o peggiorata da

10 DUVRI 5.14 pag.10 un attività lavorativa o legata a situazioni lavorative; Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi (art. 2 D.Lgs.n. 81/08); Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro (art. 2 D.Lgs 81/08); Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro (art. 2 D.Lgs.n. 81/08). 4. MODALITA OPERATIVE Preliminarmente alla stipula del contratto e comunque prima del concreto inizio delle attività in appalto, il Datore di Lavoro Committente verifica l idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice attraverso l acquisizione di documenti e fornisce agli stessi soggetti informazioni sull ambiente in cui sono destinati ad operare: Documentazione Appaltante Documentazione Appaltatore Dichiarazione di conformità impianti tecnologici elettrici e termici ai sensi del Decreto 37/2008 presenti presso le varie sedi Verifica periodica impianto di terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 presso le varie sedi Planimetrie indicanti le aree oggetto dell appalto presso le varie sedi Piani di emergenza ed evacuazione delle strutture oggetto dell appalto presso le varie sedi Documenti di Valutazione dei Rischi presso le varie sedi (da consegnare prima dell inizio dei lavori) Visura camerale Posizione assicurativa INAIL ed INPS Nominativo del RSPP e RLS Elenco del personale operante presso le singole sedi Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) aggiornato Copia Documento di Valutazione dei Rischi Piano Operativo Schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati Documentazione attestante l idoneità professionale dei lavoratori Idoneità sanitaria dei lavoratori Attestazione formazione dei lavoratori (generale, specifica, preposti, incaricati antincendio e primo soccorso ecc..) Comunicazione oneri di sicurezza 5. DATI GENERALI DELL ENTE APPALTANTE Ragione sociale Sede Telefono COMUNE DI PINEROLO Piazza V. Veneto PINEROLO (TO) 0121/ (centralino)

11 DUVRI 5.14 pag.11 Fax 0121/ (ufficio protocollo) Posta elettronica P.IVA Responsabile del procedimento Dr. Corrado Crepaldi Dirigente del Settore Istruzione 6. LUOGHI DI LAVORO Il servizio verrà effettuato presso i seguenti luoghi di lavoro: Edificio Indirizzo (Pinerolo) Scuola sec. di I grado F.Brignone Via Einaudi, 38 Scuola sec. di I grado Puccini Via Battitore, 4 - fraz. Abbadia Alpina Scuola sec. di I grado L.Pöet Via De Rochis, 29 Scuola sec. di I grado Silvio Pellico Via Giovanni XXIII, Scuola primaria Collodi succursale c.so Torino, 91 Scuola dell infanzia di Baudenasca Str. Maestra, 30 fraz.baudenasca Scuola dell infanzia Agazzi Via Montegrappa, 27 Scuola primaria C.Battisti Via Montegrappa, 29 Scuola primaria Giovanni XXIII Via Serafino, 1 Scuola dell infanzia Pollicino Via Giovanni XXIII, Scuola primaria F.Parri Via Rocchietta, 1 Scuola dell infanzia Montessori Via B. Margherita D Acaja, 5 Scuola dell infanzia A.Frank Via Serafino, 5 Scuola dell infanzia e primaria di Riva Viale Stazione, 12 frazione Riva Scuola primaria N.Costa Via Podgora n. 22 angolo via della Repubblica Scuola dell infanzia G.Rodari Via Battitore, 2 frazione Abbadia Alpina Scuola primaria V.Lauro Via Nazionale, 161 fraz. Abbadia Alpina Scuola dell infanzia Andersen Viale Kennedy, 24 Scuola primaria Collodi (sede) Viale Kennedy, 24 Asilo nido comunale Tabona Via Gianni, 77 I luoghi di lavoro oggetto della presente valutazione dei rischi riguardano in particolare la cucina, i locali mensa, i servizi igienici dell attività cucina e mensa, i depositi ed i locali di servizio, i corridoi presenti nelle varie sedi scolastiche. I locali sono meglio descritti nei DVR e nei Piani di Emergenza specifici che dovranno essere analizzati caso per caso in seguito a sopralluogo preliminare al fine di integrare il presente documento di valutazione dei rischi interferenziali. L accesso ai plessi scolastici da parte del personale addetto alla cucina ed alla mensa dovrà avvenire dagli ingressi autorizzati dalla Direzione della scuola per ogni singolo plesso secondo le modalità da definirsi con la stessa.

12 DUVRI 5.14 pag.12 In generale è vietato lasciare aperti cancelli di ogni genere verso l esterno della scuola. 7. DATI GENERALI DELLA DITTA APPALTATRICE (da completare in seguito ad affidamento) Ragione sociale Sede Telefono / fax / mail P.IVA INPS n. INAIL n. Datore di Lavoro Responsabile del S.P.P. RLS Medico Competente Responsabile Tecnico nell Appalto Preposto Incaricati al Servizio Antincendio Incaricati al Primo soccorso Per ogni sede dell appalto Per ogni sede dell appalto Per ogni sede dell appalto 8. LAVORATORI DELLA DITTA APPALTATRICE ED ALTRO PERSONALE L elenco dei lavoratori della ditta appaltatrice impiegati nell appalto dovrà essere comunicato in seguito ad affidamento. Per garantire la regolare esecuzione del servizio richiesto nei centri di cottura delle scuole dati in gestione all I.A. e nei centri di distribuzione, l I.A. dovrà impiegare proprio personale in numero tale da assicurare tempi di preparazione dei pasti e di esecuzione delle prestazioni richieste adeguati ad una tempestiva ed ordinata esecuzione del servizio stesso, a garantire il buon funzionamento del centro di cottura/distribuzione con il puntuale rispetto di tutte le norme igieniche e di tutte le procedure previste dal piano di autocontrollo, rispettando i rapporti minimi addetti/utenti di seguito indicati: Tipologia Centri di cottura a servizio di scuole dell infanzia e primarie (rif. allegato 1 lett. c) Centri di distribuzione a servizio di scuole dell infanzia, primarie e secondarie di I grado ove vengono forniti pasti caldi provenienti dal centro di cottura dell I.A. (rif. allegato 1 lett. a) Rapporto addetti/utenti 1: 50 1:55

13 DUVRI 5.14 pag.13 e tenendo conto delle caratteristiche delle sedi scolastiche, dell età degli utenti (considerando i tempi necessari per la consumazione del pasto), dell organizzazione del servizio (ad esempio: presenza di turni, presenza di più locali di distribuzione e consumo, ecc.), delle prestazioni connesse alla distribuzione (riordino dei locali, pulizia e sanificazione degli stessi, osservanza di tutte le norme igienico sanitarie, lavaggio delle stoviglie, conferimento dei rifiuti, ecc ). Per l asilo nido dovrà invece essere garantita dall I.A. la seguente organizzazione del personale: - 1 cuoco a tempo pieno (n. 40 h) - n. 4 aiuto cuochi part time di cui n. 3 a 3 h gg. e n. 1 a 4 h 30 gg Dovrà essere comunque sempre presente almeno un lavoratore della ditta appaltatrice incaricato al primo soccorso ed alla lotta antincendio, evacuazione e salvataggio, come previsto dal D.Lgs. n. 81/08, nominato ed adeguatamente formato secondo i l D.M. n. 388/03 e D.M. 10/3/98. Dovrà inoltre essere individuato per ogni centro di distribuzione o di cottura gestito dalla ditta un preposto alla sicurezza. Secondo quanto previsto dall art. 16 del C.d.A. (Accessi), la ditta appaltatrice dovrà dare libero accesso al personale dell Amministrazione Comunale o di altre imprese da essa autorizzate, ogni qualvolta si renda necessario. L Amministrazione Comunale non assumerà alcuna responsabilità circa gli ammanchi o danni che si dovessero verificare in occasione della presenza del personale di cui sopra. La ditta appaltatrice deve garantire l accesso agli incaricati dell Amministrazione Comunale in qualsiasi luogo ed ora per esercitare il controllo sull efficienza e sulla regolarità dei servizi. Per ciò che concerne gli interventi di manutenzione, gli stessi dovranno essere effettuati secondo le modalità previste dal piano di manutenzione, possibilmente in orari che non interferiscano con le lavorazioni, fatti salvi gli interventi urgenti. Ogni deroga e responsabilità è a carico della ditta appaltatrice. 9. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA OGGETTO DI APPALTO 9.1. Oggetto dell appalto ed aree di intervento L appalto ha per oggetto l affidamento ad impresa di ristorazione specializzata, come meglio definito nel C.dA., delle seguenti forniture e servizi: A) preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione dei pasti, comprendente tutte le ulteriori operazioni dettagliate all articolo 1 del CdA, da effettuarsi a favore delle scuole dell infanzia, primarie e secondarie di I grado della Città di Pinerolo indicate nell allegato 1 lettera a) al CdA, servite direttamente dal centro di cottura gestito dalla ditta di ristorazione aggiudicataria ubicato ad una distanza non superiore a 40 Km. dal Palazzo Comunale della Città di Pinerolo; B) fornitura di prodotti alimentari crudi per i centri di cottura delle scuole dell infanzia e primarie della Città di Pinerolo gestiti da personale comunale quali indicati nell allegato 1 lettera b) al CdA; C) fornitura di prodotti alimentari crudi in favore dei centri di cottura comunali siti presso le scuole dell infanzia e primarie della Città di Pinerolo la cui gestione verrà affidata alla ditta aggiudicataria, quali indicati nell allegato 1 lettera c) al CdA con preparazione del pasto in loco ad opera di personale della ditta aggiudicataria ed integrale gestione del centro di cottura, con lo svolgimento di tutte le prestazioni richieste dal CdA;

14 DUVRI 5.14 pag.14 D) fornitura di prodotti alimentari crudi in favore del centro di cottura dell asilo nido comunale Tabona con preparazione del pasto in loco ad opera di personale della ditta aggiudicataria, della colazione a metà mattina e della merenda ed integrale gestione del centro di cottura, con lo svolgimento di tutte le prestazioni richieste dal CdAo In particolare: a) per le scuole dell infanzia, primarie e secondarie di I grado indicate nell allegato 1 lettera a) del CdA come scuole servite direttamente dal centro di cottura gestito dalla ditta aggiudicataria: della preparazione e fornitura, del confezionamento, della veicolazione e distribuzione dei pasti; sparecchiamento dei tavoli e rimozione dei residui derivanti dagli avanzi; lavaggio e rigovernatura delle stoviglie; rimozione dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata (plastica, carta, organico, ecc.) con conferimento presso gli appositi eco punti o comunque nel rispetto delle eventuali differenti modalità per lo smaltimento dei rifiuti introdotte dall azienda incaricata; delle pulizie e del riassetto dei refettori e dei locali annessi, compresi i servizi igienici utilizzati dal personale addetto alla distribuzione pasti; la rilevazione giornaliera delle presenze e la prenotazione dei pasti tramite collegamento ad apposito sistema informatico attivato a cura dell A.C; la fornitura di tutte le attrezzature, degli arredi necessari e di tutto quanto necessario per il centro di cottura della ditta aggiudicataria in cui si confezionano i pasti predetti; la fornitura delle attrezzature per i refettori dettagliate nei successivi articoli. E richiesta la preparazione del primo piatto in loco presso i centri di distribuzione appositamente contrassegnati nell allegato 1, essendo tali centri dotati di apposite attrezzature (piastre e/o cuoci pasta). b) per i centri di cottura delle scuole dell infanzia e primarie gestiti da personale comunale quali indicati nell allegato 1 lettera b al CdA: la fornitura di prodotti alimentari crudi (circa n. 264 pasti crudi al giorno); c) per i centri di cottura delle scuole dell infanzia e primarie quali indicati nell allegato 1 lettera c al CdA: - la fornitura di prodotti alimentari crudi (circa n pasti al giorno); - la gestione integrale del centro di cottura consistente, a titolo esemplificativo, nello svolgimento delle seguenti operazioni e prestazioni: - preparazione; - porzionatura dei pasti dai contenitori di cottura ai vassoi - distribuzione del pasto agli utenti - sporzionamento (ivi compresa la preparazione in piccoli tagli (e, su richiesta, al disosso) per i bambini della scuola dell infanzia delle preparazioni che lo richiedano (es. carne, pesce, frittate, formaggi), - sparecchiamento dei tavoli e rimozione dei residui derivanti dagli avanzi; - la predisposizione, lavaggio e rigovernatura delle stoviglie, - rimozione dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata (plastica, carta, organico, vetro) con conferimento presso gli appositi eco punti o nel rispetto delle eventuali differenti modalità per lo smaltimento dei rifiuti introdotte dall azienda incaricata, - pulizie e riassetto della cucina e dei locali annessi (dispensa, servizi igienici riservati al personale, refettori),

15 DUVRI 5.14 pag.15 - fornitura di stovigliato, materiale di consumo e di eventuali ulteriori attrezzature occorrenti oltre a quelle già esistenti presso il centro di cottura, - manutenzione ordinaria e programmata delle attrezzature esistenti ed eventuale sostituzione delle stesse in caso di guasto, - fornitura di arredi nei refettori annessi al centro di cottura in sostituzione o in aggiunta a quelli già esistenti; - la predisposizione del piano di autocontrollo relativo al singolo centro di cottura, da consegnare all A.C. prima dell avvio dell appalto Dovranno essere garantite, a metà mattina indicativamente alle ore 10.00, la preparazione (sbucciatura ove necessario, porzionatura e sistemazione in adeguati contenitori) e la distribuzione nelle classi della frutta, il ritiro dei contenitori una volta avvenuto il consumo. I centri di cottura presso le scuole dovranno essere funzionanti in base al calendario scolastico di ciascun anno, dall inizio del mese di settembre sino alla metà del mese di giugno, per le primarie e sino al termine del mese di giugno per le scuole dell infanzia. Sarà possibile, su richiesta dell A.C., un utilizzo dei centri di cottura presso le scuole per attività di estate ragazzi. d) per la cucina dell asilo nido comunale di cui all allegato 1 al CdA: la fornitura di prodotti alimentari crudi: il numero di pasti è di circa 96 al giorno (di cui 76 circa per bambini e 20 circa per adulti); la gestione integrale della cucina dell asilo nido comunale: preparazione e distribuzione della frutta al mattino nelle sezioni, preparazione e porzionatura dei pasti in base alle indicazioni pervenute dalle sezioni, distribuzione, sporzionamento nelle sezioni del pranzo e della merenda nonché lavaggio e rigovernatura delle stoviglie (anche al momento della merenda), rimozione dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata (plastica, carta, organico, vetro) con conferimento presso gli appositi eco punti o comunque nel rispetto delle eventuali differenti modalità per lo smaltimento dei rifiuti introdotte dall azienda incaricata, pulizie e riassetto della cucina e dei locali annessi (dispensa, servizi igienici utilizzati dal personale addetto alla preparazione dei pasti), pulizia dei refettori delle sezioni dopo ciascuna somministrazione, pulizia dei serramenti, tapparelle e vetri interni ed esterni; fornitura di stovigliato, materiale di consumo e di eventuali ulteriori attrezzature occorrenti oltre a quelle già esistenti presso la cucina, manutenzione delle attrezzature esistenti ed eventuali sostituzione delle stesse in caso di guasto predisposizione piano di autocontrollo, da consegnare all A.C. prima dell avvio dell appalto Il centro di cottura presso l asilo nido comunale dovrà essere operativo nel periodo di apertura del servizio di asilo nido, dal mese di settembre al mese di luglio compreso, con esclusione del mese di agosto. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla preparazione, presso il proprio centro di cottura, dei pasti in legame fresco-caldo per le seguenti scuole: SCUOLA INDIRIZZO n. PASTI giornalieri (***) LUN MAR MER GIOV VEN Scuola sec. di I grado F. Brignone (**) Via Einaudi, Scuola sec. di I grado Puccini (**) Via Battitore, fraz. Abbadia Alpina Scuola sec. di I grado Lidia Pöet (**) Via De Rochis, Scuola sec. di I grado Silvio Pellico (*) - (**) Via Giovanni XXIII, * Scuola primaria Collodi succursale c.so Torino, Scuola dell infanzia di Baudenasca (**) Str. Maestra, 30 frazione Baudenasca

16 DUVRI 5.14 pag.16 TOTALE PASTI (***) (*) Gli utenti della scuola sec. di 1 Silvio Pellico pranzano solo nel 1 quadrimestre. (**) centro di distribuzione con primo piatto preparato in loco (***) Totale pasti: media giornaliera: circa 256 pasti / settimana : circa 1280 b) Scuole di Pinerolo, servite dai centri di cottura gestiti da personale comunale, presso le quali devono essere forniti alimenti crudi n. pasti Scuola Indirizzo giornalieri Scuola dell infanzia Agazzi Via Montegrappa, Scuola primaria C. Battisti Via Montegrappa, TOTALE 264 C) SCUOLE DI PINEROLO, SERVITE DAI CENTRI DI COTTURA LA CUI GESTIONE E AFFIDATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA, PRESSO LE QUALI DEVONO ESSERE FORNITI ALIMENTI CRUDI n. pasti giornalieri Scuola Indirizzo Scuola dell infanzia Montessori Via B. Margherita D Acaja, 5 65 Scuola dell infanzia Anna Frank Via Serafino, Scuola primaria Giovanni XXIII Via Serafino, Scuola dell infanzia e primaria di Riva Viale Stazione, 12 frazione Riva Infanzia 38 primaria 50 Scuola dell infanzia Rodari Via Battitore, 2 frazione Abbadia Alpina 76 Scuola primaria V. Lauro Via Nazionale, 161 frazione Abbadia Alpina 145 Scuola dell infanzia Andersen Viale Kennedy, Scuola primaria Collodi (sede) Viale Kennedy, Scuola primaria Nino Costa Via Podgora n. 22 angolo Via della Repubblica 172 Scuola primaria F.Parri Via Rocchietta, Scuola dell'infanzia Pollicino Via Giovanni XXIII, TOTALE 1400 D) ASILO NIDO COMUNALE IN CUI LA DITTA AGGIUDICATARIA DEVE EFFETTUARE LA FORNITURA DI ALIMENTI CRUDI, PROVVEDERE ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI E GESTIRE INTEGRALMENTE LA CUCINA: n. pasti giornalieri Asilo Nido Indirizzo Asilo nido comunale Tabona Via Gianni, TOTALE (*) 96 Il servizio è fornito dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico (indicativamente da settembre a giugno) e di funzionamento degli asili nido (indicativamente da settembre a luglio). Durante i mesi estivi potrà essere richiesto il servizio ad opera di soggetti autorizzati dall AC all utilizzo dei locali scolastici per le attività di Estate Ragazzi, secondo le modalità meglio precisate nel CdA.

17 DUVRI 5.14 pag Utenza L utenza del servizio di refezione è costituita da bambini degli asili nido, alunni delle scuole dell infanzia, primarie e secondarie di I grado, da personale docente e altro personale delle strutture di cui sopra, nonché da eventuali ospiti autorizzati dall A.C. Per quanto riguarda la gestione dell utenza sarà sempre presente personale della scuola o altro personale incaricato dalla Direzione Scolastica, sia per quanto riguarda la gestione ordinaria che straordinaria (emergenze) Durata dell'appalto Vedi C.dA Ammontare dell appalto e revisione del prezzo Vedi C.dA. 10. ATTREZZATURE E SOSTANZE Gestione attrezzature e norme di sicurezza L Amministrazione Comunale cede in uso gratuito e consegna alla ditta appaltatrice: - i locali destinati alla distribuzione, gli arredi, le attrezzature e le stoviglie ivi presenti, necessari per il servizio di distribuzione nelle scuole dell obbligo e dell infanzia elencate; - la cucina, i magazzini, le attrezzature, gli arredi e le stoviglie presenti presso gli asili nido comunali, necessari per la preparazione dei pasti; - la cucina, i magazzini, le attrezzature, gli arredi e le stoviglie presenti presso le scuole servite dai centri di cottura la cui gestione è affidata alla ditta appaltatrice, necessari per la preparazione dei pasti; Si ricordano gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 in relazione all uso, manutenzione e gestione delle attrezzature di lavoro: Articolo 70 - Requisiti di sicurezza Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto o secondo l all.v del D.Lgs. n. 81/08 se costruite prima dell entrata in vigore della Direttiva Macchine. Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

18 DUVRI 5.14 pag.18 Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell All.VI del D.Lgs. n. 81/ Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all articolo 70 del D.Lgs.n. 81/08 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all articolo 18, comma1, lettera z) del D.Lgs.n. 81/08; b) siano curati la tenuta e l aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. 6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell ergonomia. 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4 del D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro provvede affinché: 1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; 2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. 9. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi

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