SCHEMA CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

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1 SCHEMA CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE L anno, il giorno del mese di ( / / 201_ ) avanti al sottoscritto ufficiale rogante Dr., Notaio in, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti di, si sono costituiti da una parte: l Arch. Antonino Gandolfo, nato a Massa il 28 novembre 1965, in qualità di Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di Montespertoli (C.F ), nomina conferita con Decreto Sindacale n. del e ivi domiciliato/a per la funzione, che qui interviene ai sensi dell art. 107, commi 2 e 3, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; dall altra parte: il Sig. Massimo Piazzini, nato a Firenze il 26 settembre 1977, residente in Montespertoli (FI), C.F.: PZZMSM77P26D612Z, in qualità di legale rappresentante della Soc., proprietaria del terreno di lottizzazione sito nel Comune di Montespertoli, distinto al Nuovo Catasto Terreni al foglio n., mappali n., PREMESSO 1. che la trasformazione urbanistica-edilizia delle aree sopra descritte è subordinata all esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e alla cessione gratuita al Comune di Montespertoli delle aree dove ricadono le stesse, così come disposto al comma 5 dell art. 28 della L. 1150/42 e ss.mm.ii.; 2. che la sopraindicata intervenuta proprietaria, di seguito denominata lottizzante, ha presentato una domanda di autorizzazione a lottizzare con i relativi allegati, assunta al protocollo generale con numero del / /20, e che costituiscono parte integrante della presente convenzione le premesse nonché, seppure ad essa non allegati, gli elaborati del Piano di attuativo adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del / /201_ ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del / /201_, depositati presso la Segreteria Generale del Comune, di seguito elencati e che le parti contraenti dichiarano di ben conoscere: 3. che il lottizzante dichiara di avere la piena disponibilità delle aree interessate e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione; 4. che il lottizzante, titolare della presente convenzione di lottizzazione, - ai sensi dell art. 28 comma 5 della L. n 1150/1942 e dell art. 16 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001- dichiara di volere direttamente eseguire le opere di urbanizzazione; 5. che con l art. 45 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, è stato inserito il comma 2 bis all art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, che dispone che nell ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia di cui all articolo 28, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006, funzionali all intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il D.Lgs. n. 163/2006 medesimo; 6. che nella fattispecie si verificano i presupposti per l applicazione della norma ora richiamata; 7. che l esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo dovuto non costituisce

2 pertanto, nella fattispecie, appalto pubblico di lavori ; 8. che il piano di lottizzazione è stato approvato definitivamente con deliberazione di consiglio comunale n. del / / 20, esecutiva ai sensi di legge; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Contenuto della convenzione 1. La convenzione regola i rapporti tra il lottizzante ed il Comune di Montespertoli per l attuazione del piano di lottizzazione denominato C2/CR n 4 POGGIO GALLI, così come definito dagli elaborati elencati al comma 2 della premessa. 2. La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono espressamente approvate. 3. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni contenute nella normativa e negli strumenti urbanistici vigenti. 4. Nelle aree oggetto della presente convenzione resta salva la potestà del Comune di Montespertoli in materia di disciplina del territorio e di pianificazione urbanistica. Art. 2 Durata della convenzione 1. Il termine di validità del piano di lottizzazione e della presente convenzione è di dieci anni dalla data della sua stipula, e potrà essere prorogato previa sottoscrizione di nuova convenzione, solo nel caso in cui l accadimento di fatti estranei e non imputabili in alcun modo alla volontà della lottizzante, determini un ritardo nella esecuzione dei lavori. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, ivi comprese le eventuali proroghe, il piano di lottizzazione e la presente convenzione diventano inefficaci per la parte in cui non abbiano avuto attuazione. Resta fermo a tempo indeterminato l obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso. Art. 3 Obblighi del lottizzante 1. Il lottizzante assume gli oneri e gli obblighi previsti dalla presente convenzione ed è responsabile in caso di inadempimento. In particolare, la lottizzante si impegna ad eseguire le opere di urbanizzazione, individuate nelle tavole n facenti parte degli elaborati elencati al comma 2 in premessa, e meglio specificate nel successivo art L adempimento degli oneri e degli obblighi convenzionali è attestato con appositi atti amministrativi del Comune. 3. Il lottizzante si impegna ad assoggettarsi alle eventuali verifiche periodiche nel corso dei lavori che il Comune potrà disporre, mediante sopralluoghi da parte di funzionari dei propri uffici competenti, per accertare la corrispondenza delle opere eseguite ed il rispetto di tutti gli obblighi assunti con il presente atto. 4. Il lottizzante si impegna a mantenere a proprio carico efficienza, manutenzione e pulizia delle opere realizzate, a rispettare quanto previsto dalle vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., nonché si impegna a mantenere la responsabilità civile per eventuali danni a terzi, fino a quando le opere stesse non saranno consegnate al Comune di Montespertoli, obbligandosi a tale scopo a stipulare idonea polizza assicurativa con i massimali stabiliti dal Comune e durata decennale, prima dell inizio dei lavori. 5. In caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli oneri relativi all esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dall art. 28, comma 5, n. 2, della L. 17 agosto 1942 n e ss.mm.ii., nonché gli impegni di cui al contratto citato al Formattato: Evidenziato comma 5, gravano anche sugli aventi causa a qualsiasi titolo dell alienante, indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita. 6. Nel caso previsto dal precedente comma 5, le garanzie già prestate dal lottizzante non vengono meno e non possono

3 essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione. 8. L attuazione del piano di lottizzazione deve avvenire a cura e spese del lottizzante nel rispetto delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, delle norme della presente convenzione e degli allegati elaborati del piano di lottizzazione di cui in premessa (comma 2). Art. 4 Termini per gli adempimenti 1. Entro il termine previsto dall art. 2, comma 1, deve essere ultimata l esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal successivo art Il rilascio del permesso di costruire per l esecuzione delle opere di urbanizzazione, potrà avvenire solo dopo l avvenuto collaudo delle opere di presidio previste dal progetto di consolidamento del versante, contenuto negli elaborati n. del presente piano attuativo, da realizzarsi con specifico titolo abilitativo. Il suddetto collaudo dovrà essere depositato presso il Settore Assetto del Territorio, in copia autentica timbrata dall Ufficio del Genio Civile. 3. Il rilascio dei permessi di costruire per l edificazione dei lotti, potrà avvenire solo dopo il completamento delle opere di urbanizzazione relative alla 1 Fase. Con la precisazione che la 1 Fase coinciderà con la realizzazione della strada di lottizzazione al grezzo (rifinita in stabilizzato) completa delle canalizzazioni relative ai sotto servizi ivi previsti e con la messa a dimora delle alberature previste a valle della strada stessa. Il completamento della 1 Fase sarà certificato da apposito verbale redatto dal Responsabile Settore LL.PP. o da Suo delegato. I lavori per l edificazione dei lotti e per il completamento delle opere di urbanizzazione (2 Fase) potranno essere contemporanei, con le seguenti prescrizioni e precisazioni: a) la 2 Fase delle opere di urbanizzazione, potrà iniziare in qualsiasi momento, ma in caso di ultimazione dei lavori di un fabbricato (anche parziale), entro i successivi 60 giorni dovranno essere completate le opere di urbanizzazione, almeno per la quota parte funzionale a quello stesso edificio; b) in caso di scadenza dei termini di validità di un titolo edilizio relativo alla costruzione di uno o più edifici, sopraggiunta nel momento in cui siano già state ultimate le finiture esterne dei fabbricati (almeno coperture ed intonaci), non potranno essere acquisiti nuovi titoli edilizi per il completamento dei lavori, senza che siano prima state completate le opere di urbanizzazione con la sola esclusione di tappetino di finitura e segnaletica, almeno per la quota parte funzionale a quello stesso edificio. 3. In ogni caso, il rilascio dei certificati di abitabilità o agibilità degli edifici è subordinato all emissione del certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione, di cui al successivo art. 5, comma 3. Art. 5 Opere di urbanizzazione primaria 1. I lottizzanti si impegnano ad eseguire le seguenti opere di urbanizzazione primaria così come previsto nell allegato piano di lottizzazione, di cui al comma 2 della premessa: a) strade residenziali, piste pedonali e ciclabili; b) spazi di sosta o di parcheggio; c) fognature; d) rete idrica; e) rete di distribuzione dell energia elettrica e del gas; f) pubblica illuminazione; g) spazi di verde attrezzato. 2. Il permesso di costruire per l esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria verrà rilasciato dal Comune previa presentazione dei relativi progetti a firma di tecnici abilitati, redatti a norma di legge e in armonia con le previsioni di cui agli elaborati tecnici allegati alla presente convenzione.

4 3. La regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e la loro idoneità all uso devono essere accertati con certificato di collaudo, a cura dell A.C. con le modalità di cui al successivo art Fermo restando quanto previsto dall art. 3, comma 6, della presente convenzione e nel contratto ivi richiamato, durante l esecuzione delle opere previste nel presente articolo e fino alla presa in consegna delle stesse da parte del comune, tutti gli oneri di manutenzione sono a totale ed esclusivo carico della lottizzante, senza diritto di rivalsa alcuna. 5. In caso di inosservanza del precedente comma 4, il Comune può provvedere d ufficio a spese del lottizzante. Art. 6 Opere di urbanizzazione secondaria 1. Le parti si danno reciprocamente atto che il piano di lottizzazione non comprende opere di urbanizzazione secondaria. 2. Il lottizzante si impegna pertanto a versare il contributo per opere di urbanizzazione secondaria, determinata in base al costo unitario a mc. stabilito dalle tabelle parametriche in vigore al momento del rilascio dei permessi di costruire. 3. L importo di cui al comma 2 dovrà essere corrisposto in sede di rilascio dei singoli permessi di costruire. A richiesta del lottizzante, il medesimo importo potrà essere corrisposto mediante rateizzazione, ai sensi dell art. 126, comma 3, della L.R. n. 1/2005. In tale ipotesi, il lottizzante sarà tenuto a prestare al Comune idonee garanzie fideiussorie per le rate rimanenti. Art. 7 Collaudo delle opere di urbanizzazione 1. Il collaudo delle opere di urbanizzazione deve essere effettuato da parte di un tecnico abilitato, dipendente del Comune ovvero nominato dal Comune medesimo a proprie spese, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata A.R., dell ultimazione delle opere di urbanizzazione. 3. Il collaudo, con la redazione del relativo certificato, deve avere luogo non oltre sei mesi dall ultimazione dei lavori. Nell arco di tale periodo l appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell opera. 4. Entro i 60 (sessanta) giorni successivi all emissione del certificato di collaudo, il Comune provvede alla definitiva approvazione delle opere realizzate e alla presa in consegna delle stesse. 5. Fermo restando quanto previsto dall art. 3, comma 6, della presente convenzione e nel contratto ivi richiamato, con la presa in consegna delle opere di urbanizzazione viene trasferito al Comune anche l onere della manutenzione straordinaria delle opere nonché ogni responsabilità connessa all uso delle stesse, ferma restando la garanzia decennale sull esecuzione delle stesse, ai sensi dell art cod. civ.. 6. Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla richiesta e convalida di collaudi parziali delle opere di urbanizzazione, nonché alla presa in consegna provvisoria. Art. 8 Garanzie finanziarie per l adempimento degli obblighi 1. La lottizzante costituirà, quale garanzia finanziaria per l adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, polizza assicurativa o fidejussione bancaria. La garanzia dovrà essere prestata all atto del rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e costituisce presupposto per il rilascio del medesimo permesso. 2. La polizza di cui al precedente comma esclude il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all art del C.C. e prevede l escussione del fideiussore a semplice richiesta del Comune entro 15 gg, col solo rilievo dell inadempimento. La polizza dovrà contenere la rinuncia alle eccezioni di cui all art del C.C.. 3. L importo della garanzia fideiussioria di cui al comma 1 è commisurato al costo delle opere di urbanizzazione primaria previste all art. 5 e meglio specificate negli elaborati indicati in premessa al comma 2, della presente convenzione di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale, comprensivo di tutte le spese indicate nel quadro economico, aumentato del 50% (cinquanta per cento). La lottizzante ha l obbligo di costituire una copertura

5 fideiussoria integrativa con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo, entro 60 (sessanta giorni) dalla richiesta da parte del Comune, qualora l importo di cui al comma 1 si riveli insufficiente per effetto dell aumento dei costi di costruzione. 4. La fideiussione sarà svincolata su richiesta della lottizzante dopo che l Amministrazione Comunale avrà accertato l avvenuta esecuzione a perfetta regola d arte di tutte le opere di urbanizzazione previste dalla presente convenzione e a seguito del collaudo previsto dall art La parziale esecuzione delle opere non dà diritto allo svincolo della fidejussione, che rimarrà in essere fino al collaudo, con esito positivo, di tutte le opere. 6. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 5, è consentito lo svincolo parziale della fidejussione, ove si provveda a collaudi parziali, ai sensi del precedente art. 7, comma 6, e per gli importi corrispondenti al costo delle opere che ne costituiranno oggetto. Art. 9 Inadempimento della lottizzante 1. In caso di inadempimento o di violazione delle modalità di esecuzione degli obblighi assunti, il Comune notifica alla lottizzante una diffida ad adempiere entro un termine fissato dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune ha la facoltà di eseguire d ufficio le opere stesse o il loro completamento nonché di avvalersi delle garanzie previste dall art. 8 della presente convenzione. 3. L escussione della polizza fideiussoria non pregiudica il diritto alla corresponsione delle eventuali spese aggiuntive relative all esecuzione d ufficio di cui al comma 2, nonché al diritto al risarcimento di ogni altro eventuale danno. 4. L escussione della polizza fideiussoria potrà avvenire anche nel caso di inottemperanza alle prescrizioni operative di cui all art. 4 comma 2 lettere a) e b). Art. 10 Ulteriori obblighi del lottizzante 1. Il lottizzante si impegna ad osservare e fare osservare le norme legislative ed i regolamenti sulla tutela, la protezione, l assicurazione e l assistenza dei lavoratori, nonché il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 2. L osservanza di cui sopra è compito e responsabilità della lottizzante, fermo restando la facoltà del Comune o degli altri Soggetti istituzionali, di procedere in qualsiasi momento alla relativa verifica. Art. 11 Spese e benefici fiscali 1. Tutte le spese, comprese quelle fiscali, di registrazione e trascrizione, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo della lottizzante e dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Art. 12 Trascrizione Le parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione del presente atto affinché siano noti ai terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità e dall obbligo di iscrizione di ipoteca legale. * * * Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne perfetta conoscenza. Io sottoscritto, Segretario generale a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, il qualead alta ed intelligibile voce, ho poi letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge, lo confermano pertanto in ogni sua parte, (ivi compresi gli allegati, dei quali, essendo ben noti e cogniti alle parti, ho omesso la lettura), sottoscrivendolo insieme a me Segretario generale, in calce alla presente pagina e firmando il margine esterno di tutti i fogli.

6 Letto, confermato e sottoscritto, Montespertoli, 2014.

di pari al 2% dell'importo posto a base della gara prevista dall art.12 della Legge Regionale 07/08/2007 n 5. 1. Entro il termine previsto dall art. 2, comma 1, ( ) 6 dev essere ultimata l esecuzione delle

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