ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE A TASSO COSTANTE (TARIFFA 014)

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1 ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE A TASSO COSTANTE (TARIFFA 014) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: - NOTA INFORMATIVA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - GLOSSARIO - FAC - SIMILE DELLA PROPOSTA - FAC - SIMILE DELLA SCHEDA DI ADESIONE DEVE ESSERE CONSEGNATO ALLA CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE E AL RICHIEDENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA OVVERO DELLA SCHEDA DI ADESIONE. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA. IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO SI COMPONE ALTRESÌ DELLA PROPOSTA OVVERO DELLA SCHEDA DI ADESIONE, QUALORA SOTTOSCRITTE DAL RICHIEDENTE E DALL ASSICURATO.

2 ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE A TASSO COSTANTE Mod. V BASE 014 FI 02 ED. 05/13 Il presente Fascicolo Informativo si compone delle seguenti parti: Nota Informativa Condizioni Contrattuali comprensive di: Allegato 1 Informativa ai sensi dell Art. 13 del D.LGS 30/06/2003 n. 196 Glossario Fac-Simile della Proposta Fac-Simile Scheda di Adesione Dichiarazione ricevimento Fascicolo Informativo

3 NOTA INFORMATIVA NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è aggiornata alla data del 15 maggio La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. La Contraente e il Richiedente devono prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI a) Assimoco Vita S.p.A., di seguito definita Società, appartenente al Gruppo DZ Bank AG e soggetta all attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A., è una Società per Azioni con sede legale in Italia; b) l indirizzo della Sede Legale e della Direzione Generale è: Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE (MI), Italia; c) Numero Verde: , Fax: , sito internet: indirizzo info@assimoco.it, indirizzo di posta elettronica certificata: assimocovita@legalmail.it; d) autorizzata all esercizio delle assicurazioni con D.M G.U. n. 279 del ed iscritta all albo delle imprese di assicurazione con numero di iscrizione INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ Il patrimonio netto totale della Società è pari a 79,48 milioni di Euro, la parte relativa al capitale sociale è pari a 50 milioni di Euro, il totale delle riserve patrimoniali è pari a 19,28 milioni di Euro. L indice di solvibilità riferito alla gestione vita che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 133,43%. I dati sopra riportati sono relativi all ultimo bilancio approvato, con riferimento all esercizio Si rinvia al sito internet della Società per l aggiornamento annuale dei dati sopra riportati. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE Il presente contratto è un'assicurazione collettiva nell ambito della quale viene accesa una pluralità di garanzie individuali (gruppo assicurato). Essa opera esclusivamente in applicazione dell apposita Convenzione che la Contraente stipula con la Società. Contraente della Convenzione è la Banca che agisce in nome e per conto dei singoli Richiedenti; pertanto, il pagamento dei premi annuali di assicurazione resta a carico degli stessi. In forza della Convenzione, viene accesa una copertura assicurativa monoannuale, rinnovabile di anno in anno, in riferimento a ciascun Assicurato direttamente titolare o facente capo a impresa individuale o Ente (Richiedente della copertura) titolare di un Rapporto Passivo con la Contraente, che abbia sottoscritto la Scheda di Adesione. Nel caso di rapporti intestati ad imprese individuali o Enti, l assicurazione potrà essere prestata sulla vita della persona fisica più direttamente interessata (titolare, amministratore, soci). Nel caso di rapporti cointestati a più persone, ciascuna di esse potrà essere assicurata: - per un capitale pari all importo erogato dalla Contraente diviso per il numero dei cointestatari del Rapporto Passivo, oppure Pagina 1 di 8

4 NOTA INFORMATIVA - per l intero importo erogato, fermi restando i limiti indicati ai punti a1) e a2) delle Avvertenze. Possono aderire alla presente copertura quali Assicurati le persone fisiche che abbiano un Età Contrattuale minima all ingresso pari a 18 anni e massima di 60 anni e che siano in grado di dichiarare il proprio buono stato di salute nella Proposta/Scheda di Adesione. L Età Contrattuale viene calcolata per anni interi, con arrotondamento all anno superiore qualora siano trascorsi sei mesi o più dalla data dell ultimo compleanno. Il contratto prevede la seguente prestazione assicurativa: a) Prestazione in caso di decesso dell Assicurato La copertura qui descritta è basata sulla tariffa ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE A TASSO COSTANTE (Tariffa 014). Questa particolare forma di assicurazione garantisce in caso di morte dell Assicurato, verificatosi nel corso della copertura assicurativa, il pagamento al Beneficiario di un importo pari al debito residuo in essere al momento del decesso e con le eventuali limitazioni meglio specificate ai successivi punti a1) e a2) delle Avvertenze. Il debito residuo viene determinato secondo il piano di ammortamento stabilito all atto dell accensione del Rapporto Passivo, se contestuale alla sottoscrizione della polizza, o alla sottoscrizione della polizza in caso di Rapporto Passivo preesistente alla sottoscrizione della copertura assicurativa. Si rimanda all Art. 1 delle Condizioni Contrattuali per gli aspetti di dettaglio. Avvertenze: a) Limiti di capitale a1) I capitali assicurati sono stabiliti in base a criteri uniformi, indipendenti dalla volontà dei singoli Assicurati (capitale mutuato, ammontare del prestito personale, ecc). Alla Data di Decorrenza Iniziale della copertura la somma assicurata per singolo Assicurato non potrà essere inferiore a 2.500,00 Euro né superiore a ,00 Euro. In presenza di altre coperture assicurative caso morte già in essere con Assimoco Vita, qualora il capitale complessivamente sotto rischio per il singolo Assicurato risultasse superiore a ,00 Euro, la copertura assicurativa sarà prestata solo previa presentazione degli accertamenti sanitari richiesti dalla Società. In tal caso non viene applicata la Carenza di cui al successivo punto g). a2) In relazione al punto a1) si specifica che, qualora alla Data di Decorrenza Iniziale della copertura l importo del debito residuo del Rapporto Passivo (in caso di Rapporto Passivo preesistente alla Data di Decorrenza) o l importo iniziale del Rapporto Passivo (se acceso contestualmente alla copertura assicurativa) risultasse superiore al limite massimo assicurabile di ,00 Euro, il capitale di riferimento iniziale indicato nella Scheda di Adesione verrà automaticamente fissato nel predetto importo massimo di ,00 Euro. In tal caso, ne consegue, altresì, che qualora si verifichi il decesso dell Assicurato, la Società corrisponderà il debito residuo al momento del decesso ridotto nella proporzione tra il capitale di riferimento iniziale indicato nella Scheda di Adesione e il debito residuo/importo iniziale del Rapporto Passivo alla Data di Decorrenza della copertura assicurativa. Le medesime modalità di liquidazione del Capitale Assicurato saranno applicate anche nel caso di rapporti passivi cointestati. b) Rate insolute del Rapporto Passivo La Società non pagherà le eventuali rate insolute relative al Rapporto Passivo in essere scadute prima della data di decesso dell Assicurato, né gli interessi calcolati tra la data dell ultimo pagamento della rata del Rapporto Passivo antecedente il decesso dell Assicurato e la data di decesso stesso. c) Estinzione parziale del Rapporto Passivo e modifica della sua durata In caso di estinzione parziale del Rapporto Passivo, la Contraente ne dà comunicazione alla Società. In tal caso, la copertura assicurativa in essere cessa di operare e il Richiedente e l Assicurato (qualora persona diversa dal Richiedente) dovranno perfezionare una nuova adesione alla copertura assicurativa senza che l Assicurato debba rilasciare alla Società una nuova dichiarazione di buono stato di salute e senza nuova valutazione del rischio da parte della Società stessa. Pagina 2 di 8

5 NOTA INFORMATIVA In caso di modifica della durata del Rapporto Passivo stesso, la Contraente ne dà comunicazione alla Società. In tal caso, la copertura assicurativa in essere cessa di operare e il Richiedente e l Assicurato dovranno perfezionare una nuova adesione alla copertura assicurativa con conseguente rilascio alla Società, da parte dell Assicurato, di una nuova dichiarazione di buono stato di salute e nuova valutazione del rischio da parte della Società stessa. d) Operatività della copertura Poiché i premi corrisposti, al netto della parte relativa ai costi del contratto, vengono interamente utilizzati per far fronte ai rischi demografici (copertura del rischio di morte), nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell Assicurato alla scadenza della copertura assicurativa. A tale scadenza, infatti, se l Assicurato sarà in vita, il contratto si estinguerà ed i premi versati resteranno acquisiti dalla Società. e) Raggiungimento del limite di età L assicurazione non è più rinnovabile alla fine dell anno assicurativo coincidente o immediatamente successivo alla data in cui l Assicurato abbia compiuto il settantesimo anno di età. f) Assunzione del rischio da parte della Società La copertura assicurativa per il rischio di morte è prestata per ciascun Assicurato senza visita medica a condizione che lo stesso sia in grado di sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute presente nella Scheda di Adesione. Per buono stato di salute si intende che l Assicurato non ha mai subito ricoveri per infortunio e/o malattie e non ha contratto patologie diverse da quelle comuni. Per patologie comuni si intendono le patologie a carattere acuto e guarite senza postumi (esempio: bronchite, influenza, ecc ). La Società ha comunque la facoltà di rifiutare o di accettare, a condizioni particolari, quelle coperture per le quali la stessa valuti un aggravamento del rischio, in funzione delle dichiarazioni rese dall Assicurato in merito al proprio stato di salute. g) Carenza Per la copertura caso morte derivante da malattia, è previsto un periodo di carenza di sei mesi a partire dalla data di effetto della copertura. Per Carenza si intende il periodo iniziale di assicurazione durante il quale il rischio di morte non è coperto nel caso di decesso per malattia. In tale caso la Società corrisponderà, in luogo del Capitale Assicurato, il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso. h) Limitazioni della garanzia per H.I.V. Particolari limitazioni sono previste per la garanzia relativa al decesso dovuto ad infezione da H.I.V. (AIDS e patologie collegate). A tale proposito si rimanda al punto i) dell Art. 5 delle Condizioni Contrattuali. i) Esclusioni Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali. Sono tuttavia esclusi dalla garanzia i casi di decesso illustrati all Art. 5 delle Condizioni Contrattuali. In questi casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso. j) Sinistro che colpisca più teste L'assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a 6 volte il capitale medio assicurato. Detto importo andrà suddiviso in relazione al numero di teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi Capitali Assicurati. È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Richiedente e dall Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione. A tale proposito si richiama l attenzione del Richiedente e dell Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nella Proposta/Scheda di Adesione relative alle dichiarazioni rilasciate dall Assicurato sul proprio stato di salute. Pagina 3 di 8

6 NOTA INFORMATIVA 4. PREMI Nel corso della durata della Convenzione, il premio annuale di assicurazione dovuto da ciascun Richiedente viene calcolato applicando al capitale di riferimento un tasso di premio annuo costante pari al 3,60, indipendentemente sia dall età dell Assicurato sia dal sesso dello stesso. Per capitale di riferimento si intende il capitale calcolato all inizio dell anno assicurativo in funzione della decrescenza lineare utilizzata per il suo calcolo. Tuttavia ogni anno, a partire dal primo giorno del mese di ricorrenza annuale della Convenzione, la Società avrà la facoltà di modificare il tasso di premio da applicare esclusivamente alle nuove coperture assicurative, nel caso in cui i dati attuariali alla base del calcolo del premio dell assicurazione subiscano una variazione significativa, come di seguito indicato, con facoltà di recesso da parte della Contraente. Nel caso la variazione del nuovo tasso, rispetto a quello in essere, risulti compresa in un range tra il 15% ed il +15%, si assumerà come tasso di premio annuo costante il medesimo dell esercizio precedente. Nel caso di variazione esterna a tale range, si adotterà invece come nuovo tasso di premio annuo costante quello risultante dal nuovo calcolo. Detto tasso sarà comunicato dalla Società alla Contraente entro 90 giorni dalla data della relativa applicazione e la Contraente potrà esercitare il recesso dalla Convenzione entro i successivi 30 giorni. In ogni caso, le coperture in essere continueranno la loro operatività alle condizioni in vigore, sino alla loro naturale scadenza. Il premio è dovuto in rate trimestrali senza l applicazione di alcuna addizionale di frazionamento. La rata trimestrale viene determinata dividendo il premio annuale sopra indicato per quattro. Per i nuovi ingressi il premio dovuto è pari al premio annuale di assicurazione calcolato pro rata dalla Data di Decorrenza della copertura assicurativa al successivo trimestre. Ai successivi rinnovi annuali della copertura assicurativa il premio annuale di assicurazione è calcolato applicando il tasso di premio annuo costante, al capitale di riferimento. Il premio è dovuto alla Società entro 30 giorni dalla data in cui la stessa ne avrà fatto richiesta. Il versamento del premio dovrà essere effettuato mediante procedura RID con addebito sul conto corrente del Richiedente. In caso di modifica o di chiusura di tale conto, al fine di garantire la continuità del pagamento delle rate trimestrali in corso d anno e in occasione dei successivi rinnovi, il Richiedente è tenuto a comunicare alla Direzione della Società la variazione delle coordinate bancarie almeno sessanta giorni prima della rata trimestrale da cui la variazione dovrà avere effetto. Avvertenza: in caso di: trasferimento del Rapporto Passivo in essere con la Contraente presso altro istituto di credito; estinzione anticipata del Rapporto Passivo; estinzione parziale del Rapporto Passivo o accollo dello stesso da parte di altri soggetti; modifica della durata del Rapporto Passivo; la Contraente è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Società. In seguito a tale comunicazione la copertura cessa di operare e la Società provvede conseguentemente al rimborso della parte di premio relativa al rischio non goduto. In caso di decesso di uno dei cointestatari del Rapporto Passivo, qualora ogni cointestatario si fosse assicurato per l intero importo erogato la copertura decade per tutti i cointestatari e la Società procede con il rimborso della parte di premio relativa al rischio non goduto ai cointestatari ancora in vita. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all Art. 7.1 delle Condizioni Contrattuali. Per tutti i costi a carico del Richiedente, nonché per la quota parte percepita in media dagli intermediari si rimanda alla successiva Sezione C. Pagina 4 di 8

7 NOTA INFORMATIVA C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 5. COSTI 5.1. Costi gravanti direttamente sul Richiedente Costi gravanti sul premio Sul premio, a copertura di oneri e spese, risulta un costo pari al 36,00% del premio stesso. CARICAMENTO SUL PREMIO 36,00% Altri costi In tutti i casi in cui l assunzione del rischio comporti l effettuazione di visite mediche o accertamenti a carattere sanitario, gli stessi potranno essere effettuati presso medici o strutture prescelte dall Assicurato, con costo a suo carico. *** Di seguito è riportata, con riferimento all esercizio 2012, la quota parte percepita in media, sia in valore assoluto (*) sia in valore percentuale, dagli intermediari in relazione alle suddette tipologie di costo. QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAGLI INTERMEDIARI (VALORE PERCENTUALE) QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAGLI INTERMEDIARI (VALORE ASSOLUTO) COSTO MISURA DI COSTO Caricamento sul premio 36,00% 41,67% del caricamento sul premio 35,42 Euro (*) Altri costi Non quantificabili Non prevista Non prevista (*) Il valore assoluto della quota parte percepita si riferisce ad un premio di 236,13 Euro. 6. SCONTI Il contratto non prevede l applicazione di alcun tipo di sconto. 7. REGIME FISCALE Imposta sui premi I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall imposta sulle assicurazioni. Detrazione fiscale dei premi In caso di Richiedente persona fisica coincidente con l Assicurato, i premi corrisposti relativamente alla copertura caso morte offerta da Assimoco Vita S.p.A. sono detraibili dalle imposte sul reddito dell Assicurato medesimo alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla Legge. La percentuale ed il limite massimo sono rispettivamente pari a 19,00% e a 1.291,14 Euro. Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione d imposta. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta. Pagina 5 di 8

8 NOTA INFORMATIVA Tassazione delle somme assicurate In base alla vigente normativa fiscale, in caso di Richiedente persona fisica coincidente con l Assicurato, le somme corrisposte in caso di morte dell'assicurato sono esenti dall'irpef e dall'imposta sulle successioni. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO Le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza della copertura assicurativa sono illustrate all Art. 2 delle Condizioni Contrattuali. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI La copertura assicurativa è monoannuale e pertanto rinnovabile tacitamente di anno in anno dietro pagamento delle rate di premio trimestrali previste. In caso di mancata corresponsione delle rate di premio previste, la garanzia cessa, pertanto il contratto decade e non può essere riattivato. Si rimanda all Art. 2 delle Condizioni Contrattuali per il dettaglio degli altri casi in cui la garanzia cessa immediatamente di operare o decade. In caso di disdetta della Convenzione le garanzie in essere continueranno comunque ad operare fino alla loro naturale estinzione. 10. RISCATTO E RIDUZIONE Il contratto non prevede né un valore di riscatto né un valore di riduzione della prestazione. Si rimanda in ogni caso all Art. 2 delle Condizioni Contrattuali per i dettagli relativi ai casi di cessazione della copertura in cui la Società rimborsa la parte di premio per il rischio non goduto. 11. REVOCA DELLA PROPOSTA L eventuale Proposta sottoscritta è revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto. La revoca ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo di lettera raccomandata, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE (MI), contenente gli elementi identificativi del contratto. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della Proposta, la Società rimborsa al Richiedente il premio da questi eventualmente corrisposto. 12. DIRITTO DI RECESSO Posto che la copertura assicurativa viene accesa dalla Contraente in nome e per conto dei singoli Richiedenti, il Richiedente può recedere dalla copertura entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Scheda di Adesione viene sottoscritta dal Richiedente e dall Assicurato, oppure gli stessi, a seguito della sottoscrizione della Proposta, e accettazione del rischio da parte della Società, ricevono e sottoscrivono la suddetta Scheda di Adesione. Il recesso ha l effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, unitamente all originale della Scheda di Adesione e delle eventuali appendici, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE (MI). Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Richiedente il premio corrisposto, al netto della quota di premio relativa al rischio corso. Pagina 6 di 8

9 NOTA INFORMATIVA 13. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE Il pagamento da parte della Società del capitale in caso di decesso dell Assicurato avviene previa presentazione di tutti i documenti necessari, nei tempi e nei modi previsti all Art. 12 delle Condizioni Contrattuali. La Società esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Attenzione: si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952, comma 2) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si é verificato il fatto su cui il diritto si fonda. L avverarsi della prescrizione comporta l estinzione del relativo diritto, ai sensi dell Art del Codice Civile e la devoluzione (ai sensi dell Art. 1, comma 345-quater, della legge 23 dicembre 2005 n. 266) degli importi dovuti ai beneficiari e non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, al Fondo costituito dal Ministero dell Economia e delle Finanze ai sensi dell Art. 1, comma 343 della sopracitata legge 266. Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario. 14. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Al contratto si applica la Legge italiana. 15. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO Il contratto viene redatto in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un altra lingua. 16. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Assimoco Vita S.p.A. Ufficio Reclami Vita - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE - MI, o comunicati telefonicamente al numero verde , via fax al numero , via all indirizzo: ufficioreclamivita@assimocovita.it È possibile presentare all IVASS (già ISVAP), Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, telefono : 1) i reclami per accertamento dell osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle norme di attuazioni, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; 2) i reclami già presentati direttamente alla Società, qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo da parte della Società stessa, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società; 3) i reclami per la risoluzione delle liti transfrontaliere. In tali casi possono essere presentati direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito Internet: http: // net) chiedendo l attivazione della procedura FIN NET. I reclami indirizzati all IVASS (già ISVAP) devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa, nelle ipotesi di cui al punto 2); ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Pagina 7 di 8

10 NOTA INFORMATIVA In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 17. CONFLITTO DI INTERESSI La Società si è dotata di presidi per il monitoraggio continuativo della presenza di situazioni di conflitto di interesse, originate anche da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società di gruppo, nonché idonee procedure volte alla loro gestione. Tutte le operazioni di investimento collegate, direttamente o indirettamente, a controparti qualificate come parti correlate, ai sensi della normativa vigente, sono soggette a precise regole procedurali e limiti, formalizzati in apposita delibera. In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interesse, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per gli stessi Contraenti il miglior risultato possibile. Assimoco Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Assimoco Vita S.p.A. Il Rappresentante Legale Paul Gasser Pagina 8 di 8

11 CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Le presenti Condizioni Contrattuali sono aggiornate alla data del 15 maggio Art. 1 - Prestazioni assicurate Con la presente assicurazione collettiva temporanea caso morte di gruppo, in relazione a ciascuna posizione individuale, per ogni periodo di copertura e a fronte del versamento del relativo premio, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati un capitale pari al debito residuo in essere al momento del decesso dell Assicurato, qualora tale evento si verifichi durante il periodo di copertura stesso e con le limitazioni meglio specificate al successivo Art. 4. La copertura assicurativa è prestata per il rischio di morte mediante il ricorso alla forma di ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE A TASSO COSTANTE (Tariffa 014). La presente assicurazione che opera esclusivamente in applicazione all apposita Convenzione può essere prestata in riferimento a ciascun Assicurato direttamente titolare o facente capo a impresa individuale o Ente (Richiedente della copertura assicurativa) titolare di un contratto di mutuo ipotecario, chirografario o prestito personale con durata fissa e a tasso variabile o fisso (in seguito denominato Rapporto Passivo ) sottoscritto con la Contraente. L Età Contrattuale minima, alla data di adesione, deve essere pari a 18 anni e massima di 60 anni, e l Assicurato deve essere in grado di dichiarare il proprio buono stato di salute all atto dell adesione medesima, mediante specifica sottoscrizione della relativa Scheda di Adesione. L Età Contrattuale viene calcolata per anni interi, con arrotondamento all anno superiore qualora siano trascorsi sei mesi o più dalla data dell ultimo compleanno. La copertura assicurativa sarà prestata dalla Società fino all età massima dell Assicurato di 70 anni. Nel caso di rapporti intestati a imprese individuali o Enti, l assicurazione sarà prestata sulla persona fisica più direttamente interessata (titolare, amministratore, soci). Nel caso di rapporti cointestati a più persone, ciascuna di esse potrà essere assicurata per un capitale pari all importo erogato dalla Banca diviso per il numero dei cointestatari del Rapporto Passivo, oppure per l intero importo erogato, fermi restando i limiti di cui al successivo Art. 4. Art. 2 - Decorrenza iniziale e durata della copertura Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Scheda di Adesione viene sottoscritta dal Richiedente e dall Assicurato, oppure gli stessi, a seguito della sottoscrizione della Proposta e accettazione del rischio da parte della Società, ricevono e sottoscrivono la suddetta Scheda di Adesione. Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il premio di perfezionamento, alle ore della data di conclusione del contratto indicata nella Scheda di Adesione (Data di Decorrenza Iniziale), fatti salvi i periodi indicati al successivo Art. 3 (carenza per malattia) e al punto i) del successivo Art. 5 (limitazioni della garanzia per H.I.V.). Fermo restando quanto sopra esposto, la copertura risulterà in ogni caso operante anche nei giorni che intercorrono tra la Data di Decorrenza Iniziale e l effettivo pagamento del premio, sempreché l effettivo pagamento del premio risulti verificato (RID andato a buon fine). In forza della Convenzione viene accesa una copertura monoannuale, che si rinnova di anno in anno alla data fissata nella Convenzione ed indicata anche nella Scheda di Adesione. La garanzia cessa: a) in caso di decesso dell Assicurato; b) in caso di interruzione del versamento dei premi; c) il giorno di pagamento dell ultima rata di ammortamento del Rapporto Passivo; d) in caso di estinzione anticipata del Rapporto Passivo, di estinzione parziale o di accollo dello stesso da parte di altri soggetti, nonché di modifica della durata del Rapporto Passivo; e) in caso di trasferimento del Rapporto Passivo in essere con la Contraente presso altro istituto di credito; Pagina 1 di 8

12 CONDIZIONI CONTRATTUALI f) in caso di decesso di uno dei cointestatari del Rapporto Passivo in essere con la Contraente, qualora ogni cointestatario si fosse assicurato per l intero importo erogato. In tal caso la copertura decade per tutti i cointestatari e la Società procede con il rimborso, ai cointestatari ancora in vita, della parte di premio relativa al rischio non goduto. Nei casi di cui ai punti d), e), f) la Società provvederà al rimborso della parte di premio relativa al rischio non goduto, secondo le modalità indicate al successivo Art La garanzia decade alla fine dell anno assicurativo coincidente o immediatamente successivo alla data in cui l Assicurato abbia compiuto il settantesimo anno di età. In tutti i casi citati, il contratto non potrà più essere riattivato. In caso di disdetta della Convenzione le garanzie in essere continueranno comunque ad operare fino alla loro naturale estinzione. Art. 3 - Operatività della copertura La presente assicurazione temporanea caso morte di gruppo opera esclusivamente in applicazione dell apposita Convenzione che la Contraente stipula con la Società. La durata della Convenzione viene fissata in base agli accordi intercorsi tra la Contraente e la Società; alla sua scadenza, salvo disdetta o diversa pattuizione, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio. La copertura assicurativa si intende prestata in base alle modalità e ai tempi indicati al precedente Art. 2, senza visita medica e con la sola sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute presente nella Scheda di Adesione. Per buono stato di salute si intende che l Assicurato non ha mai subito ricoveri per infortunio e/o malattie e che non ha contratto patologie diverse da quelle comuni. Per patologie comuni si intendono le patologie a carattere acuto e guarite senza postumi (esempio: bronchite, influenza, ecc ). Per la copertura caso morte derivante da malattia, è previsto un periodo di carenza di sei mesi a partire dalla data di effetto della copertura. Per Carenza si intende il periodo iniziale di assicurazione durante il quale il rischio di morte non è coperto nel caso di decesso per malattia. In tale caso la Società corrisponderà, in luogo del Capitale Assicurato, il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso. In presenza di altre coperture assicurative caso morte già in essere con Assimoco Vita, qualora il capitale complessivamente sotto rischio per il singolo Assicurato risultasse superiore a ,00 Euro, la copertura assicurativa sarà prestata solo previa presentazione degli accertamenti sanitari richiesti dalla Società. In tale caso non viene applicato il periodo di carenza sopra citato. La Società ha comunque la facoltà di rifiutare o di accettare, a condizioni particolari, quelle coperture per le quali la stessa valuti un aggravamento del rischio, in funzione delle dichiarazioni rese dall Assicurato all atto dell adesione in merito al proprio stato di salute. Art. 4 - Capitale Assicurato In caso di decesso dell Assicurato la Società liquida un importo pari al debito residuo in essere al momento del decesso con le eventuali limitazioni di seguito riportate, determinato secondo il piano di ammortamento stabilito all atto dell accensione del Rapporto Passivo. Il Capitale Assicurato per ciascun Assicurato non potrà essere inferiore a 2.500,00 Euro, né superiore a ,00 Euro. Ne deriva, pertanto, che qualora alla Data di Decorrenza Iniziale della copertura l importo del debito residuo del Rapporto Passivo (in caso di Rapporto Passivo preesistente alla Data di Decorrenza) o l importo iniziale del Rapporto Passivo (se acceso contestualmente alla copertura assicurativa) risultasse superiore al limite massimo assicurabile di ,00 Euro, il capitale di riferimento iniziale indicato nella Scheda di Adesione verrà automaticamente fissato nel predetto importo massimo di ,00 Euro. In tal caso, ne consegue, altresì, che qualora si verifichi il decesso dell Assicurato, la Società corrisponderà il debito residuo al momento del decesso ridotto nella proporzione tra il capitale di riferimento iniziale indicato nella Scheda di Adesione e il debito residuo/importo iniziale del Rapporto Passivo alla Data di Decorrenza della copertura assicurativa. Pagina 2 di 8

13 CONDIZIONI CONTRATTUALI Le medesime modalità di liquidazione del Capitale Assicurato saranno applicate anche nel caso di rapporti passivi cointestati. La Società non pagherà le eventuali rate insolute relative al Rapporto Passivo in essere scadute prima della data di decesso dell Assicurato, né gli interessi calcolati tra la data dell ultimo pagamento della rata del Rapporto Passivo antecedente il decesso dell Assicurato e la data di decesso stesso. In caso di estinzione parziale del Rapporto Passivo, la Contraente ne dà comunicazione alla Società. In tal caso, la copertura assicurativa in essere cessa di operare e il Richiedente e l Assicurato dovranno perfezionare una nuova adesione alla copertura assicurativa senza che l Assicurato debba rilasciare alla Società una nuova dichiarazione di buono stato di salute e senza nuova valutazione del rischio da parte della Società stessa. In caso di modifica della durata del Rapporto Passivo stesso, la Contraente ne dà comunicazione alla Società. In tal caso, la copertura assicurativa in essere cessa di operare e il Richiedente e l Assicurato dovranno perfezionare una nuova adesione alla copertura assicurativa con conseguente rilascio alla Società, da parte dell Assicurato, di una nuova dichiarazione di buono stato di salute e nuova valutazione del rischio da parte della Società stessa. Art. 5 Esclusioni relative al rischio di morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell Assicurato. È escluso dalla garanzia il decesso causato da: a) dolo della Contraente, del Richiedente o dell Assicurato; b) partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; c) partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; d) professione pericolosa, svolta dall Assicurato, in qualità di: cavatore, pirotecnico, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l'uso di esplosivi), fabbricante o utilizzatore di esplosivi, gas e materie velenose, palombaro, sommergibilista, guardiafili, acrobata, controfigura e/o cascatore, domatore e/o addestratore di belve, pilota/membro di equipaggio di aereo charter, di aereo privato, di aereo cargo, di elicottero, di elicottero per soccorso e/o antincendio; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore; f) incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; g) attività sportiva pericolosa, svolta dall Assicurato, come: alpinismo (oltre il 3 grado UIAA), sci alpino fuori pista, bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), immersioni subacquee con autorespiratore, speleologia, salti dal trampolino con sci o idroscì, parasailing, gare di automobilismo e/o motociclismo, volo con ultraleggeri, aliante (volo a vela), aerostato (dirigibile, pallone libero, pallone ancorato) parapendio, deltaplano, paradiving, paracadutismo, rafting; h) suicidio, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore dell assicurazione; i) immunodeficienza acquisita (AIDS) o patologie ad essa collegate, se avvengono nei primi cinque anni dall entrata in vigore dell assicurazione; la Carenza AIDS, viene innalzata a sette anni nel caso in cui l Assicurato si sottoponga a visita medica senza effettuare il richiesto test HIV; j) malattie cardiovascolari, cerebro-vascolari, tumorali e/o del fegato di cui soffre l Assicurato, riscontrate in qualsiasi momento precedente la data di sottoscrizione della Scheda di Adesione; k) stato di ubriachezza o effetti derivanti da assunzione di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni. In questi casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso. Art. 6 - Sinistro che colpisca più teste L'assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a 6 volte il capitale medio assicurato. Detto importo andrà suddiviso in relazione al numero di teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati. Pagina 3 di 8

14 CONDIZIONI CONTRATTUALI Art. 7 - Premio annuale di assicurazione Nel corso della durata della presente Convenzione, il premio annuale di assicurazione dovuto da ciascun Richiedente viene calcolato applicando al capitale di riferimento un tasso di premio annuo costante pari al 3,60, indipendentemente sia dall età dell Assicurato sia dal sesso. Per capitale di riferimento si intende il capitale calcolato all inizio dell anno assicurativo in funzione della decrescenza lineare utilizzata per il suo calcolo. Tuttavia ogni anno, a partire dal primo giorno del mese di ricorrenza annuale della Convenzione, la Società avrà la facoltà di modificare il tasso di premio da applicare esclusivamente alle nuove coperture assicurative nel caso in cui i dati attuariali alla base del calcolo del premio dell assicurazione subiscano una variazione significativa, come di seguito indicato, con facoltà di recesso da parte della Contraente. Nel caso la variazione del nuovo tasso, rispetto a quello in essere, risulti compresa in un range tra il 15% ed il +15%, si assumerà come tasso di premio annuo costante il medesimo dell esercizio precedente. Nel caso di variazione esterna a tale range, si adotterà invece come nuovo tasso di premio annuo costante quello risultante dal nuovo calcolo. Detto tasso sarà comunicato dalla Società alla Contraente entro 90 giorni dalla data della relativa applicazione e la stessa potrà esercitare il recesso dalla Convenzione entro i successivi 30 giorni. In ogni caso, le coperture in essere continueranno la loro operatività alle condizioni in vigore, sino alla loro naturale scadenza. Il suddetto tasso di premio annuo costante viene applicato al debito residuo iniziale di ogni singolo Richiedente in relazione al capitale di riferimento indicato nella Scheda di Adesione. Il premio è dovuto in rate trimestrali senza l applicazione di alcuna addizionale di frazionamento. La rata trimestrale viene determinata dividendo il premio annuale sopra indicato per quattro. Per i nuovi ingressi il premio dovuto è pari al premio annuale di assicurazione calcolato pro rata dalla Data di Decorrenza della copertura assicurativa al successivo trimestre. Ai successivi rinnovi annuali della copertura assicurativa il premio annuale di assicurazione è calcolato applicando il tasso di premio annuo costante, al capitale di riferimento. Il premio è dovuto alla Società entro 30 giorni dalla data in cui la stessa ne avrà fatto richiesta. Il versamento del premio dovrà essere effettuato mediante procedura RID con addebito sul conto corrente del Richiedente. In caso di modifica o di chiusura di tale conto, al fine di garantire la continuità del pagamento delle rate trimestrali in corso d anno e in occasione dei successivi rinnovi, il Richiedente è tenuto a comunicare alla Direzione della Società la variazione delle coordinate bancarie almeno sessanta giorni prima della rata trimestrale da cui la variazione dovrà avere effetto. Per i costi gravanti sul contratto si rimanda al paragrafo 5, Sezione C della Nota Informativa. Art Rimborso della parte di premio relativa al rischio non goduto. In caso di cessazione della copertura assicurativa in seguito al verificarsi di uno degli eventi indicati ai punti d), e) ed f) del precedente Art. 2, la parte di premio riferita al rischio non goduto rimborsata dalla Società è pari alla somma: del premio di rischio riproporzionato in funzione della frazione di trimestre mancante alla scadenza del successivo versamento trimestrale di premio; dei caricamenti in proporzione alla frazione di trimestre mancante alla scadenza del successivo versamento trimestrale di premio. Art. 8 - Revoca della Proposta Il Richiedente ha la facoltà di revocare l eventuale Proposta sottoscritta in qualunque momento prima della conclusione del contratto. La revoca ha l effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo di lettera raccomandata, indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. Centro Direzionale MILANO OLTRE Palazzo Giotto Via Cassanese, Segrate (MI) contenente gli elementi identificativi del contratto. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della Proposta, la Società rimborsa al Richiedente il premio da questo eventualmente corrisposto. Pagina 4 di 8

15 CONDIZIONI CONTRATTUALI Art. 9 - Recesso dal contratto Il Richiedente può recedere dalla copertura entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Scheda di Adesione viene sottoscritta dal Richiedente e dall Assicurato, oppure gli stessi, a seguito della sottoscrizione della Proposta, e accettazione del rischio da parte della Società, sottoscrivono la suddetta Scheda di Adesione. Il recesso ha l effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, unitamente all originale della Scheda di Adesione, e delle eventuali appendici, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al seguente recapito: Assimoco Vita S.p.A. - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE (MI). Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, dietro consegna dell originale della Scheda di Adesione e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Richiedente il premio corrisposto al netto della quota di premio relativa al rischio corso. Art Pegno e Vincolo Il Richiedente non può vincolare né dare in Pegno, a favore di terzi, il presente contratto o i diritti derivanti dal medesimo. Art Beneficiari Il Richiedente indica alla Società i Beneficiari della prestazione in caso di morte, designati nel rispetto delle disposizioni di cui agli Artt e 1921 del Codice Civile. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Richiedente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; dopo la morte del Richiedente (se persona fisica); dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento. La vigente normativa vieta di assumere direttamente o indirettamente la contemporanea qualifica di beneficiario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto. Art Liquidazione del Capitale Assicurato in caso di decesso Al verificarsi del decesso dell Assicurato il pagamento ai Beneficiari designati del capitale, meglio specificato al precedente Art. 4, sarà eseguito entro trenta giorni dalla presentazione dei documenti necessari. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. A tal fine devono essere forniti alla Società i seguenti documenti: certificato anagrafico di morte; originale della Scheda di Adesione ed eventuali appendici; relazione medica sulle cause del decesso; apposita dichiarazione della Contraente comprovante l ammontare del debito residuo alla data di decesso; in caso di decesso per malattia, copia integrale delle cartelle cliniche a partire dal primo ricovero dal quale fu diagnosticata la malattia causa del decesso dell Assicurato; in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio): copia del verbale predisposto dall Autorità competente che ha effettuato gli accertamenti relativi all accaduto (Procura della Repubblica, Carabinieri, Polizia, Vigilanza urbana) e dal quale si desumano le circostanze che hanno provocato il decesso dell Assicurato; Pagina 5 di 8

16 CONDIZIONI CONTRATTUALI richiesta di liquidazione sottoscritta dai Beneficiari contenente l indicazione delle coordinate bancarie per il relativo accredito; atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell atto notorio autenticata, da cui deve risultare se l Assicurato abbia o meno lasciato testamento. L atto notorio o la dichiarazione sostitutiva dell atto notorio devono inoltre riportare: a) se non è stato lasciato testamento: l elenco di tutti gli Eredi Legittimi dell Assicurato, con l indicazione, per ciascuno di essi, della data e del luogo di nascita, dello stato civile e della capacità d'agire e con l esplicita dichiarazione che - oltre a quelli elencati - non esistono né esistevano, al momento della morte dell Assicurato, altri soggetti aventi comunque diritto per legge alla successione; b) se è stato lasciato testamento: se il testamento - di cui deve essere rimessa copia autentica - sia o meno l unico conosciuto, valido o impugnato. L atto notorio o la dichiarazione sostitutiva devono inoltre contenere l elenco di tutti gli Eredi Testamentari, nonché di coloro che sarebbero stati gli Eredi Legittimi in caso di successione con le stesse modalità di cui al precedente punto a); in presenza di Beneficiari minorenni o privi della capacità d agire: decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l Esercente alla potestà genitoriale sui minori o il Tutore dell Incapace, alla riscossione della prestazione spettante ai predetti soggetti con esonero di Assimoco Vita S.p.A. da ogni responsabilità ed ingerenza circa il pagamento della prestazione stessa ed al suo eventuale reimpiego; copia documento di riconoscimento in corso di validità per ogni Beneficiario. La Società potrà richiedere l eventuale ulteriore documentazione che riterrà necessaria per la definizione del sinistro. Si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952, comma 2) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si é verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente del Beneficiario. Art Foro competente Per le eventuali controversie relative al presente contratto è competente il Foro in cui il Cliente ha la propria residenza o domicilio. Art. 14 Disposizioni finali Per quanto non espressamente previsto nelle Condizioni Contrattuali valgono le disposizioni di Legge. Pagina 6 di 8

17 ALLEGATO 1 ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - INFORMATIVA PRIVACY Edizione 01/2013 INFORMATIVA AI SENSI DELL ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196 Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il Codice ), Assimoco Vita S.p.A. e Assimoco S.p.A. (di seguito le Società ) in qualità di Contitolari del trattamento sono tenute a fornire alcune informazioni riguardanti l utilizzo dei dati personali 1. (A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative 2 Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, le nostre Società devono disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti 3 e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge 4 - e devono trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili 5 strettamente - inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela 6, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e le nostre Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" 7. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni 1 Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 2 La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 3 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, punto d e punto e); altri soggetti pubblici (v. nota 7, punto f). 4 Ad esempio, per l adempimento degli obblighi di adeguata verifica, registrazione, conservazione, comunicazione e segnalazione imposti dai decreti legislativi nn. 231/2007 e 109/2007, in materia di prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività criminose e finanziamento del terrorismo, nonché delle relative misure da attuare per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE. 5 Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 6 Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 7 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: a. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell invito); b. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell invito) tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per Tutela Legale (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 10); c. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); d. ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi; e. organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali : Consorzio Italiano per l'assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma) per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati; f. nonché altri soggetti, quali: UIF Unità di Informazione Finanziaria (Largo Bastia n 35 Roma) in ottemperanza al D. Lgs. n 231/2007, concernente la prevenzione e l utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle Finanze; Casellario centrale dei Pensionati; Anagrafe tributaria (Via Mario Carucci, 99 - Roma) ai sensi Pagina 7 di 8

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