DESCRIZIONE POLIZZA CONTRAENTE
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- Fabia Grossi
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1 DESCRIZIONE POLIZZA CONTRAENTE BENEFICIARI DECORRENZA DURATA DEL CONTRATTO SCHEDA TECNICA La copertura assicurativa è prestata per il rischio di morte mediante il ricorso alla forma di ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE e per il rischio di morte e di invalidità totale e permanente, mediante il ricorso alla forma di ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE E DI INVALIDITA TOTALE E PERMANENTE. Si tratta di un assicurazione collettiva a copertura di un rapporto attivo di deposito (sotto qualsiasi forma) o passivo (mutuo, prestito, fido, ecc.) in essere con la Banca Contraente. Essa opera esclusivamente in applicazione dell apposita convenzione che la Contraente stipula con la Società. La presente assicurazione è definita di puro rischio in quanto le prestazioni della Società sono legate esclusivamente al verificarsi dell evento indicato nel contratto quale il decesso dell Assicurato o l invalidità totale e permanente dello stesso di grado pari o superiore al 66%. Pertanto, se durante il periodo di copertura non si verifica il decesso dell Assicurato o lo stato di invalidità, la copertura si estingue e i relativi premi già pagati restano acquisiti dalla Società. Contraente della Convenzione è la Banca che agisce in nome e per conto dei singoli Richiedenti; pertanto, il pagamento dei premi è a carico dei singoli Richiedenti. Per quanto attiene la copertura per il caso di decesso, il Richiedente indica alla Società i beneficiari della prestazione in caso di morte, designati nel rispetto delle disposizioni di cui agli Artt e 1921 del Codice Civile. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Richiedente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; dopo la morte del Richiedente (se persona fisica); dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento. In riferimento alla copertura per il caso di invalidità totale e permanente beneficiario della prestazione è il Richiedente. La vigente normativa vieta di assumere direttamente o indirettamente la contemporanea qualifica di beneficiario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto. Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il premio di perfezionamento, alle ore della data di conclusione del contratto indicata nella Scheda di Adesione (data di decorrenza iniziale). La copertura risulterà in ogni caso operante anche nei giorni che intercorrono tra la data di decorrenza e l effettivo pagamento del premio, sempreché l effettivo pagamento del premio risulti verificato (addebito automatico andato a buon fine) e fermi restando i periodi di carenza indicati alla successiva Sezione OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA E PERIODO DI CARENZA. La durata della copertura è fissata in un anno o frazioni di esso, da computarsi a partire dalla data di decorrenza. La copertura si rinnova tacitamente ogni anno il 1 febbraio con il pagamento del premio. Data ultimo aggiornamento: 05/2016 Pagina 1 di 5
2 LIMITI ASSUNTIVI OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA E PERIODO DI CARENZA CAPITALE ASSICURATO Possono aderire alla presente assicurazione quali Assicurati le persone fisiche che: abbiano un età contrattuale all ingresso compresa tra 14 e 70 anni per la copertura caso morte e tra 14 e 65 anni per la copertura caso morte e invalidità totale e permanente. La copertura assicurativa sarà prestata dalla Società fino all età contrattuale massima dell Assicurato di 70 anni per la copertura caso morte e 65 anni per la copertura caso morte e invalidità totale e permanente; siano in grado di sottoscrivere le dichiarazioni relative al proprio stato di salute; non svolgano una delle professioni non assicurabili ai sensi del contratto nel caso in cui richiedano l attivazione della garanzia invalidità totale e permanente sia all atto della sottoscrizione che successivamente. La copertura si intende data al momento della sottoscrizione della Scheda di Adesione, senza visita medica e a condizione che l Assicurato sia in grado di sottoscrivere le dichiarazioni relative al proprio stato di salute. La Società avrà comunque la facoltà di rifiutare o di accettare, a condizioni particolari, quelle coperture per le quali la Società stessa valuti un aggravamento del rischio, in funzione delle dichiarazioni rese dall Assicurando all atto dell adesione in merito al proprio stato di salute. Per la copertura invalidità totale e permanente derivante da malattia è previsto un periodo di Carenza di sei mesi a partire dalla data di effetto della copertura. Tale periodo di carenza sarà operante anche in caso di richiesta di aumento del capitale assicurato e relativamente alla quota di capitale incrementata. Per Carenza si intende il periodo iniziale di assicurazione durante il quale il rischio di invalidità totale e permanente è coperto solo nel caso di invalidità causata da Infortunio. In caso di operatività della carenza la Società corrisponderà, in luogo del Capitale Assicurato, il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento dell insorgenza della malattia che ha determinato l invalidità. È previsto altresì un periodo di carenza di cinque anni a partire dalla data di effetto della copertura per la garanzia relativa al decesso e all invalidità totale e permanente dovuto ad infezione da H.I.V. (AIDS e patologie ad essa collegate). Sono esclusi dalla garanzia di morte e di invalidità totale e permanente i casi dipendenti dalle cause indicate alle sezioni ESCLUSIONI PER IL CASO DI MORTE e ESCLUSIONI PER IL CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE. In presenza di altre coperture assicurative caso morte già in essere con Assimoco Vita, qualora il capitale complessivamente sotto rischio per il singolo Assicurato risultasse superiore a ,00 Euro, la copertura assicurativa sarà prestata solo previa presentazione degli accertamenti sanitari richiesti dalla Società. Per entrambe le tariffe, il capitale minimo assicurabile è pari a ,00 Euro. Il capitale massimo assicurabile è invece differenziato in base all età dell Assicurato; in particolare, se l Assicurato, sia all atto della stipula del contratto sia successivamente, ha un Età Contrattuale inferiore o uguale a 60 anni, il Capitale Assicurato può essere di importo massimo pari a ,00 Euro. Per Età Contrattuali comprese fra 61 e 70 anni, il Capitale Assicurato non può eccedere l importo di ,00 Euro. Ciò significa che, qualora nel periodo di operatività della copertura il Capitale Assicurato sia superiore a ,00 Euro e l Assicurato abbia raggiunto un Età Contrattuale superiore a 60 anni, la Società provvederà automaticamente a limitare il capitale al suddetto importo di ,00 Euro. Il Capitale Assicurato resta costante per tutta la durata contrattuale salvo richieste di adeguamento da parte del Richiedente in aumento o in diminuzione, nel rispetto dei limiti sopraindicati. In caso di richiesta di modifica in aumento del capitale assicurato relativamente alla garanzia invalidità totale e permanente verrà applicato il periodo di carenza illustrato nella precedente sezione OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA E PERIODI DI CARENZA. Il periodo di carenza sarà operante in relazione all incremento di capitale. Il Capitale Assicurato per la garanzia invalidità totale e permanente non potrà essere superiore al Capitale Assicurato relativo alla garanzia morte. Data ultimo aggiornamento: 05/2016 Pagina 2 di 5
3 PREMIO Le coperture assicurative offerte dal presente contratto vengono prestate dietro pagamento in via anticipata di un premio che viene calcolato alla decorrenza della copertura e ricalcolato ad ogni successivo rinnovo annuale, in funzione dell età dell Assicurato a quell epoca e della somma assicurata, mediante adozione dei tassi relativi alle tariffe, previsti contrattualmente. All importo totale così ottenuto si aggiunge un importo fisso pari a 1,00 Euro. Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio ottenuti riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura. TRASFERIMENTO / ESTINZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO PASSIVO/CESSAZIO NE DEL RAPPORTO IN ESSERE TRA ASSICURATO E CONTRAENTE Per le uscite in corso d'anno dipendenti da una delle cause di cessazione del contratto, la Società provvederà al rimborso della parte di premio relativa al rischio non goduto, previa comunicazione da parte della Contraente. La parte di premio rimborsata è pari alla somma: del premio di rischio riproporzionato in funzione della frazione di anno mancante alla scadenza della copertura annuale; dei caricamenti in proporzione alla frazione di anno mancante alla scadenza della copertura annuale. In alternativa, il Richiedente può chiedere che la Società fornisca la copertura fino al termine dell anno assicurativo o decidere di rinnovare l assicurazione continuando a versare il premio monoannuale, a condizione che lo stesso mantenga con la Contraente uno dei rapporti indicati nella Convenzione. COSTI GRAVANTI SUL PREMIO: Sul premio, al netto del costo fisso, a copertura di oneri e spese, risulta un costo pari al 23,00% del premio stesso. CARICAMENTO PERCENTUALE 23,00% COSTI COSTO FISSO È previsto un costo fisso pari a 1,00 Euro da aggiungere all importo che si ottiene moltiplicando il Capitale Assicurato per il tasso di premio. COSTO FISSO 1,00 Euro ALTRI COSTI In tutti i casi in cui l assunzione del rischio comporti l effettuazione di visite mediche o accertamenti a carattere sanitario, gli stessi potranno essere effettuati presso medici o strutture prescelte dall Assicurato, con costo a suo carico. Data ultimo aggiornamento: 05/2016 Pagina 3 di 5
4 ESCLUSIONI PER IL CASO DI MORTE ESCLUSIONI PER IL CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE E escluso dalla garanzia il decesso causato da: a) dolo della Contraente, del Richiedente o del Beneficiario; b) partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; c) partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; d) incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; e) suicidio, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore dell assicurazione; f) immunodeficienza acquisita (AIDS) o patologia ad essa collegata, se avvengono nei primi cinque anni dall effetto della copertura; g) malattie cardiovascolari, cerebrovascolari, tumorali e/o del fegato per le quali sia stato necessario il ricovero ospedaliero nei cinque anni precedenti l entrata in vigore della copertura assicurativa. In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso. Sono esclusi dalla garanzia di invalidità totale e permanente i sinistri che si verifichino al superamento del 65esimo anno di Età Contrattuale dell Assicurato o successivamente, qualunque ne sia la causa e quelli che si verifichino prima del superamento del sessantacinquesimo anno di Età Contrattuale dell Assicurato e dipendenti da e/o comunque connessi anche indirettamente a: a) dolo della Contraente, del Richiedente o del Beneficiario; b) partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; c) partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; d) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore; e) incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; f) attività sportiva pericolosa, svolta dall Assicurato, come: alpinismo (oltre il 3 grado), scalate su ghiaccio, sci alpino fuori pista, bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), immersioni subacquee con autorespiratore, speleologia, salti dal trampolino con sci o idroscì, parasailing, gare di automobilismo e/o motociclismo, volo con ultraleggeri, aliante (volo a vela), aerostato (dirigibile, pallone libero, pallone ancorato) parapendio, deltaplano, paradiving, paracadutismo, rafting; g) tentativo infruttuoso di suicidio, ancorché posto in atto nei primi due anni, che in qualsiasi momento della durata della copertura abbia provocato alla persona assicurata lesioni psicofisiche permanenti; h) immunodeficienza acquisita (AIDS) o patologia ad essa collegata, se avvengono nei primi cinque anni dall entrata in vigore dell assicurazione; i) infortuni e/o malattie insorti, diagnosticati o curati in qualsiasi momento precedente la data di sottoscrizione della Scheda di Adesione, se non dichiarati e opportunamente valutati dalla Società come assicurabili; j) stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e sostanza psicotrope e simili; k) svolgimento da parte dell Assicurato di una delle professioni non assicurabili. In questi casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del sinistro. Data ultimo aggiornamento: 05/2016 Pagina 4 di 5
5 SINISTRO CHE COLPISCA PIÙ TESTE REGIME FISCALE L'assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a 6 volte il capitale medio assicurato. Detto importo andrà suddiviso in relazione al numero di teste colpite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati. I premi corrisposti sono esenti dall imposta sulle assicurazioni. Il premio versato annualmente è detraibile dalle imposte sul reddito dell Assicurato alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla Legge. in base alla vigente normativa fiscale, le somme corrisposte in caso di morte dell Assicurato sono esenti dall IRPEF e dall imposta sulle successioni. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo, disponibile nel sito e presso l intermediario che colloca il prodotto. Data ultimo aggiornamento: 05/2016 Pagina 5 di 5
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