PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE AI TERMINI DELLʹART. 71 COMMA 2 DELLA COSTITUZIONE E DEGLI ARTT. 48 E 49 DELLA L. N.

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1 PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE AI TERMINI DELLʹART. 71 COMMA 2 DELLA COSTITUZIONE E DEGLI ARTT. 48 E 49 DELLA L. N. 352/1970 DISPOSIZIONI IN TEMA DI IMPIGNORABILITAʹ DELLA PRIMA CASA E DEI BENI MOBILI E IMMOBILI STRUMENTALI ALLʹESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI E DI RIFORMA DEL SISTEMA DI RISCOSSIONE ESATTORIALE Art Allʹart del R.D. 16/3/1942 e successive modifiche ed integrazioni (Codice Civile) sono aggiunti i seguenti commi: comma 3 In deroga rispetto a quanto stabilito dai precedenti commi, non possono formare oggetto di espropriazione, salvo quanto stabilito al comma 6, ultimo alinea, del presente articolo, i fabbricati di proprietà del debitore e le relative accessioni e pertinenze al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni: 1) che essi siano adibiti a civile abitazione del debitore e che il medesimo abbia senza soluzione di continuità mantenuto in essi la propria residenza, secondo le risultanze dei registri anagrafici, dalla data del sorgere del credito (o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, dalla notifica dellʹatto di citazione con cui è stato introdotto il procedimento di primo grado) alla notifica

2 dellʹatto di pignoramento; 2) che il debitore o altri componenti del suo nucleo familiare, alla data della notifica dellʹatto di pignoramento, non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati nellʹambito del Comune di residenza e che inoltre, nellʹarco temporale di cui al n. 1, non abbiano ceduto a terzi diritti sui predetti immobili; 3) che il valore dei fabbricati di cui al n. 1 sia inferiore ad ,00. Il valore dei fabbricati, ai fini di quanto testè disposto, è calcolato in misura pari allʹimporto stabilito a norma dellʹart. 52, comma 4, del T.U. delle disposizioni concernenti lʹimposta di registro, approvato con D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e moltiplicato per tre; qualora non sia possibile determinare il valore alla stregua di quanto precede, il valore è determinato ai sensi dellʹart. 79, comma 2, del D.P.R. 29/9/1973 n comma 4 In deroga rispetto a quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo, non possono formare oggetto di espropriazione, salvo quanto stabilito al comma 6, ultimo alinea, del presente articolo, i beni immobili di proprietà del debitore strumentali ed effettivamente adibiti dalla data del sorgere del credito (o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, dalla notifica dellʹatto di citazione con cui è stato introdotto il procedimento di primo grado) a quella della notifica dellʹatto di pignoramento, allʹesercizio di imprese, arti o professioni da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dellʹatto di

3 pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione situati nellʹambito del Comune di residenza tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dellʹeconomia, di concerto con il Ministero del Welfare, definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza dei predetti beni immobili in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare, ai fini dellʹattuazione della disposizione di cui al presente comma. Nelle more dellʹemanazione del superiore atto, la qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza di cui sopra sono affidati al giudice competente. comma 5 Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 non si applicano: 1) qualora i fabbricati e gli immobili di cui al n. 1 del comma 3 e di cui al comma 4 siano stati volontariamente vincolati dal debitore a garanzia del credito, salvo quanto stabilito dal comma 6 del presente articolo; 2) qualora i fabbricati di cui al n. 1 del comma 3 e di cui al comma 4 debbano essere sottoposti a sequestro e a confisca in attuazione della legislazione contro la criminalità organizzata. comma 6 I prestiti e le garanzie ipotecarie concessi precedentemente allʹentrata in vigore della presente legge e in essere alla stessa data, sui fabbricati di cui al n. 1 del comma 3 in relazione ai quali sussistano le condizioni di cui ai numeri 2 e 3 dello stesso comma, e su

4 quelli di cui al comma 4, sono convertiti, entro il termine di novanta giorni dallʹentrata in vigore, in prestiti vitalizi ipotecari ai sensi dellʹart. 11 quaterdecies, comma 12, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248, come sostituito dallʹart. 10 della presente legge. Nel caso il debitore non aderisca, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta avanzatagli tramite lettera raccomandata dal creditore, alla conversione, e nel caso di mancato rimborso del prestito alla scadenza, i beni immobili in questione possono formare oggetto di espropriazione. Art Allʹart. 72 bis del D.P.R n. 602 è aggiunto il seguente comma: comma 3 Il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi di cui al presente articolo non può eccedere, qualora il debitore sia un esercente di arti, imprese o professioni il 25% dellʹimporto dei medesimi crediti detenuti alla data della notifica dellʹatto di pignoramento. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dellʹeconomia, con proprio decreto, adotta i parametri ai fini dellʹindividuazione della base di calcolo per la definizione di tale limite. Nelle more dellʹemanazione del superiore atto, lʹindividuazione della base di calcolo è affidata al giudice competente. Art Dopo lʹart. 72 ter del D.P.R n. 602 è aggiunto il seguente articolo:

5 art. 72 quater I beni mobili strumentali allʹesercizio di arti, imprese e professioni non sono in ogni caso pignorabili. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dellʹeconomia definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni mobili ai fini dellʹattuazione della disposizione di cui al presente articolo. Nelle more dellʹemanazione del superiore atto, la qualificazione della strumentalità è affidata al giudice competente. Art Allʹart. 73 del D.P.R n. 602, dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente comma: comma 1 ter Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai beni di cui allʹart. 72 quater della presente legge. Art Lʹart. 76 del D.P.R n. 602 è abrogato ed interamente sostituito dal seguente: art. 76 comma 1 Lʹagente della riscossione non può procedere allʹespropriazione immobiliare di fabbricati di proprietà del debitore e delle relative accessioni e pertinenze al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni: 1) che essi siano adibiti a civile abitazione del debitore e che il medesimo abbia senza soluzione di continuità mantenuto in essi la propria residenza, secondo le risultanze dei registri anagrafici, dalla data del sorgere del credito alla notifica dellʹatto di pignoramento; 2) che il debitore o altri componenti del suo nucleo

6 familiare, alla data della notifica dellʹatto di pignoramento, non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati nellʹambito del Comune di residenza e che inoltre, nellʹarco temporale di cui al n. 1, non abbiano ceduto a terzi diritti sui predetti immobili; 3) che il valore dei fabbricati di cui al n. 1 sia inferiore ad ,00. Il valore dei fabbricati, ai fini di quanto testè disposto, è determinato a norma dellʹart. 79 della presente legge. comma 2 Lʹagente della riscossione, anche qualora non ricorrano i presupposti di cui ai numeri 2 e 3 del comma 1, non può procedere allʹespropriazione immobiliare dei fabbricati di cui al n. 1 del medesimo comma al ricorrere di una tra le seguenti ipotesi: 1) che lʹimporto del proprio credito sia inferiore al 20% del valore dei fabbricati, determinato ai sensi dellʹart. 79 della presente legge e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede; 2) che lʹimporto del credito per il quale si procede, al netto di interessi e sanzioni, sia inferiore ad ,00. Tale limite può essere periodicamente aggiornato con decreto del Ministero dellʹeconomia. comma 3 Lʹagente della riscossione non può procedere allʹespropriazione immobiliare dei beni immobili di proprietà del debitore strumentali ed effettivamente adibiti allʹesercizio di imprese, arti o professioni da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dellʹatto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di

7 diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione situati nellʹambito del Comune di residenza tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dellʹeconomia, di concerto con il Ministero del Welfare, definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza dei predetti beni immobili in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare, ai fini dellʹattuazione della disposizione di cui al presente comma. Nelle more dellʹemanazione del superiore atto, la qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza di cui sopra sono affidati al giudice competente. comma 4 I beni mobili strumentali ed effettivamente adibiti allʹesercizio di arti, imprese e professioni da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dellʹatto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri beni mobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento non sono in ogni caso pignorabili. I medesimi beni non possono inoltre essere sottoposti alla procedura di fermo di cui allʹart. 86 della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dellʹeconomia definisce con proprio

8 decreto i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni mobili ai fini dellʹattuazione della disposizione di cui al presente articolo. Nelle more dellʹemanazione del superiore atto, la qualificazione della strumentalità è affidata al giudice competente. Art Allʹart. 514 del R.D. 28/10/1940 n e successive modifiche ed integrazioni (Codice di Procedura Civile), dopo il n. 6 del comma 1 è aggiunto il seguente: 7) I beni mobili strumentali ed effettivamente adibiti allʹesercizio di arti, imprese e professioni da parte del debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dellʹatto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri beni mobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento. Art Allʹart. 571 del R.D. 28/10/1940 n e successive modifiche ed integrazioni (Codice di Procedura Civile), dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi: comma 5 Non sono ammessi a presentare le offerte di cui al comma 1 e non possono conseguire lʹaggiudicazione i soggetti di cui alle lettere a), b), c), g), i), m) e m quater) del D. Lgt. n. 163/2006. Non sono inoltre

9 ammessi i soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dellʹarticolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti e puniti dagli articoli 156 e 157 del C.P.. I soggetti che intendono partecipare sono tenuti, a pena di inammissibilità della domanda, ad attestare il possesso dei superiori requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, da accludere alla documentazione da presentare in cancelleria ai sensi del comma 1 del presente articolo. Si applicano, limitatamente alle suddette cause di esclusione e in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 bis) a 5) dello stesso decreto legislativo. comma 6 La cancelleria del Tribunale, prima del trasferimento del bene espropriato, accerta con ogni mezzo la veridicità delle dichiarazioni rese dallʹinteressato ai termini del comma 5. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, e qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, trasmette gli atti al Ministero della Giustizia ai fini dellʹinserimento del concorrente in un Casellario Informatico da istituire entro 180 giorni dallʹentrata in vigore della presente legge, consultabile dalle cancellerie dei

10 Tribunali e dalle Prefetture. Lʹiscrizione nel Casellario impedisce al soggetto interessato di partecipare a qualsiasi asta presso tutti i Tribunali della Repubblica per un periodo di due anni dallʹiscrizione, decorso il quale la stessa iscrizione perde efficacia. comma 7 Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano anche alle procedure immobiliari di cui al D.P.R n Art Allʹart. 579 del R.D. 28/10/1940 n e successive modifiche ed integrazioni (Codice di Procedura Civile), dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi: comma 4 Non sono ammessi a presentare le offerte di cui al comma 1 e non possono conseguire lʹaggiudicazione i soggetti di cui alle lettere a), b), c), g), i), m) e m quater) del D. Lgt. n. 163/2006. Non sono inoltre ammessi i soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dellʹarticolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti e puniti dagli articoli 156 e 157 del C.P.. I soggetti che intendono partecipare sono tenuti, a pena di inammissibilità della domanda, ad attestare il possesso dei superiori requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

11 amministrativa, di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, da accludere alla documentazione da presentare in cancelleria ai sensi del comma 1 del presente articolo. Si applicano, limitatamente alle suddette cause di esclusione e in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 bis) a 5) dello stesso decreto legislativo. comma 5 La cancelleria del Tribunale, prima del trasferimento del bene espropriato, accerta con ogni mezzo la veridicità delle dichiarazioni rese dallʹinteressato ai termini del comma 4. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, e qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, trasmette gli atti al Ministero della Giustizia ai fini dellʹinserimento del concorrente in un Casellario Informatico da istituire entro 180 giorni dallʹentrata in vigore della presente legge, consultabile dalle cancellerie dei Tribunali e dalle Prefetture. Lʹiscrizione nel Casellario impedisce al soggetto interessato di partecipare a qualsiasi asta presso tutti i Tribunali della Repubblica per un periodo di due anni dallʹiscrizione, decorso il quale la stessa iscrizione perde efficacia. comma 6 Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo si applicano anche alle procedure immobiliari di cui al D.P.R n. 602.

12 Art Allʹart. 85 del D.P.R n. 602, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: comma 4 Lʹassegnazione dellʹimmobile allo Stato ai termini delle disposizioni che precedono, non pregiudica la possibilità che il medesimo immobile sia assegnato in uso alle persone esecutate. Il Ministero dellʹeconomia, di concerto con quello del Welfare, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le ipotesi in cui, avuto riguardo al valore dellʹimmobile espropriato, alle condizioni patrimoniali dellʹesecutato e alla insussistenza in suo capo di altri mezzi per assicurarsi un alloggio dignitoso o il sostentamento suo e del proprio nucleo familiare, si procede di norma alla concessione di un diritto dʹuso dellʹimmobile predetto. Art Il comma 12 dellʹart. 11 quaterdecies del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248 è interamente abrogato e sostituito dal seguente comma: comma 12 Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito noncheʹ da parte di intermediari finanziari, di cui allʹarticolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1/9/2003 n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili

13 residenziali e su immobili strumentali ed adibiti allʹesercizio di imprese, arti o professioni. Art La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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