Esazione diritto annuale 2008/2009 Indirizzi applicativi per la gestione del ruolo in caso di irregolarità di lieve entità.

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1 Deliberazione n. 70 del 16 luglio 2013 Esazione diritto annuale 2008/2009 Indirizzi applicativi per la gestione del ruolo in caso di irregolarità di lieve entità. Sono presenti: 1) Dr. Giancarlo Deidda - Presidente 2) Sig. Cristian Atzori in rappresentanza del Settore Artigianato 3) Sig. Francesco Lippi in rappresentanza del Settore Industria 4) Sig. Vincenzo Mareddu in rappresentanza del Settore Commercio 5) Rag. Vitangelo Tizzano in rappresentanza del Settore Agricoltura Partecipa alla seduta il dr. Enrico Gaia, componente del Collegio dei Revisori dei Conti. Risultano assenti giustificate la dr.ssa Rossana Tirone e la dr.ssa Simonetta Negrini, rispettivamente Presidente e componente del Collegio dei Revisori dei Conti. Esercita le funzioni di Segretario il dr. Luca Camurri, Segretario Generale della Camera, assistito dal dr. Gianmarco Massa, funzionario camerale. La Giunta camerale VISTO l articolo 2, comma 2 bis, della legge n. 59/1997 recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; VISTO l articolo 18, comma 3, della legge 580/1993, così come modificato dall art. 17 della legge n. 488/1999 (Finanziaria 2000), dall art. 44 della legge n. 273/2002 (Misure per favorire l iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza) e dal D.Lgs. n. 23/2010; RICHIAMATO l articolo 37 del decreto legislativo n. 112/1998 riguardante la vigilanza sulle Camere di Commercio; VISTA la legge n. 212/2000 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; VISTO il decreto legislativo n. 472/1997 recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, e successive modificazioni; VISTO il decreto ministeriale n. 359/2001 (Regolamento per l accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale);

2 VISTO l art. 5 quater, comma 2, del decreto legge n. 282/2002, convertito nella legge n. 27/2003, che stabilisce che con decreto del Ministro delle Attività Produttive, emanato d intesa con il Ministro dell Economia e delle Finanze, sono disciplinate le modalità di applicazione dell art. 44 della legge n. 273/2002, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 472/1997, anche con specifico riferimento alle violazioni concernenti i diritti dovuti per gli anni 2001 e 2002; VISTO il decreto ministeriale n. 54/2005 recante Regolamento relativo all applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di Commercio, emanato ai sensi dell art. 5 quater, comma 2, della legge n. 27/2003; VISTA la nota n del 30 dicembre 2008, con la quale il Ministero dello Sviluppo economico si esprime sulla non applicabilità al diritto annuale della sanzione ridotta applicabile in caso di ravvedimento, di cui all'articolo 16 del decreto legge n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009; VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo economico n del 12 novembre 2012 in merito all'applicabilità al diritto annuale dell'articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legge n. 16/2012, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44; VISTO l art. 3, comma 3, del D.M. n. 54/2005 che dispone: Ai soli fini del presente regolamento, i versamenti effettuati con un ritardo superiore al termine di cui al comma 2, o quelli effettuati solo in parte, si considerano omessi, limitatamente a quanto non versato. VISTA la circolare n. 3857/C del 20 giugno 2005 del Ministero delle Attività Produttive, che ha dato disposizioni in materia di sanzioni amministrative per i casi di tardato o omesso versamento del diritto annuale, ribadendo che i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a trenta giorni dalla scadenza ordinaria sono da considerarsi tardivi e da assoggettare alla sanzione del 10%, mentre quelli effettuati dopo i 30 giorni dalla scadenza ordinaria sono da considerarsi omessi e da assoggettare alla sanzione dal 30% al 100%; ATTESO che la circolare su indicata, invece, non fa alcun richiamo al trattamento da riservare ai versamenti effettuati solo in parte, ma che il Ministero dello Sviluppo Economico successivamente ha chiarito la propria posizione in merito da ultimo con la nota n dell di risposta alla Camera di Commercio di Rieti, comunicata per conoscenza all Unioncamere e trasmessa poi a tutte le Camere di Commercio. In particolare, detta nota al punto 2) versamenti parziali chiarisce che, per individuare la base di calcolo della sanzione, è necessario verificare se il versamento parziale è stato effettuato entro la scadenza del termine ordinario o dopo la scadenza di detto termine: - se il versamento è effettuato entro la scadenza ordinaria, la sanzione è calcolata sulla somma residua non versata; - se il versamento è effettuato dopo la scadenza ordinaria, anche di un solo giorno, la sanzione è calcolata sull intero importo dovuto; VISTA inoltre la nota dell Unioncamere n del 6 ottobre 2005 Chiarimenti in merito alla procedura di determinazione della sanzione e all emissione dei ruoli con la

3 quale precisa che la locuzione limitatamente a quanto non versato dell art. 3, comma 3, non può che essere riferita a tutti i versamenti effettuati entro i termini di legge previsti. Diversamente si arriverebbe al risultato che un impresa che avesse effettuato l intero pagamento oltre i termini di legge sarebbe assoggettabile ad una sanzione superiore (in quanto applicata sull intero diritto non versato) rispetto ad altra impresa che avesse invece effettuato alla stessa data un pagamento parziale, tale da rendere illegittima la norma regolamentare; ATTESO che la Camera di Commercio di Cagliari ha gestito le sanzioni sul diritto annuale attenendosi a tale disposizione, come peraltro hanno fatto altre 68 Camere di Commercio, e che pertanto ha riscosso il diritto annuale non versato, e le relative sanzioni, prendendo come base di calcolo della sanzione il diritto annuale dovuto, diminuito di tutte le somme versate entro la scadenza ordinaria; ATTESO che dopo l emissione del ruolo cumulativo 2008 e 2009 sono pervenute numerose richieste di sgravio da parte di imprese che hanno effettuato versamenti incompleti (parziali) entro i trenta giorni successivi alla scadenza ordinaria, che lamentano una evidente sproporzione tra il diritto annuale omesso e la sanzione applicata (come è avvenuto per esempio alla posizione REA : diritto omesso 0,86 e sanzione 85,97) in quanto in concreto riceve lo stesso trattamento con riferimento alla sanzione base, delle imprese che hanno totalmente omesso il versamento; CONSIDERATO, quindi, che l applicazione della norma secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle Attività Produttive con la citata circolare n. 3857/C nel caso di versamenti irregolari, effettuati dopo la scadenza ordinaria, può generare situazioni di palese iniquità, per cui le imprese a fronte di irregolarità di lieve entità nel versamento del diritto annuale, si trovano sanzionate per importi anche cento volte maggiori; CONSIDERATO che tali modalità applicative sono state contestate anche in passato dalle imprese e che la Giunta Camerale, in data 31 marzo 2010 con deliberazione n. 42, ha aderito all iniziativa della Camera di commercio di Ravenna finalizzata ad ottenere dal Ministero dello Sviluppo Economico una diversa interpretazione dell applicazione dell art. 3, comma 3, del D.M. n. 54/2005, in modo che la base di calcolo della sanzione dei versamenti effettuati solo in parte dopo la scadenza ordinaria fosse calcolata sulla somma residua non versata, anziché sull intero importo dovuto; RILEVATO che ad oggi nessuna risposta in merito è pervenuta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e dell Unioncamere; ATTESO che il ruolo cumulativo 2008/2009 è così composto: Omessa mora 2008 n. 476 Omessa mora 2009 n. 345 Incompleto versamento 2008 Incompleto versamento 2009 n , di cui n. 409 x ravvedimento insufficiente n , di cui x ravvedimento insufficiente

4 Tardati versamenti 2008 Tardati versamenti 2009 n , di cui 500 per ravvedimento fuori termine n , di cui 254 per ravvedimento fuori termine Omessi versamenti 2008 n Omessi versamenti 2009 n CONSIDERATO che le posizioni potenzialmente coinvolte nella problematica in esame sono solamente quelle con omessa mora (0,40% entro 30 gg.), con ravvedimento insufficiente e con ravvedimento fuori termine, cioè posizioni su circa dell intero ruolo; ACCERTATO, inoltre, che nella maggior parte dei casi gli incompleti versamenti sono causati da differenze di calcolo del diritto annuale in sede di arrotondamenti imputabili all utilizzo di diversi software, ad errori del foglio di calcolo contenuto nel sito istituzionale, a scadenze che non hanno tenuto conto dei giorni festivi; RITENUTO, pertanto, che in tali casi l applicazione della legge possa realizzare effettivamente situazioni di iniquità; RAVVISATA, pertanto, la necessità di accogliere le richieste di sgravio relative al ruolo 2008 e 2009 da parte di imprese che si trovano nelle predette situazioni e per le quali l errore di versamento non superi l importo di 2; ATTESO inoltre che, con riferimento al Ruolo 2008, vi sono diversi casi di ravvedimento calcolato con la sanzione al 3,75% anziché al 6%, spiegabili con l incertezza circa l applicabilità al tributo camerale della norma relativa alla riduzione della sanzione, introdotta in corso d anno per gli altri tributi (con il citato decreto legge n. 185/2008), chiarita poi dal MISE in senso negativo con la citata nota nota n del 30 dicembre 2008; RITENUTO pertanto di proporre che, nei predetti casi, l Ufficio Diritto Annuale, tramite sgravio della cartella di pagamento, rinunci alla riscossione del diritto annuale, delle sanzioni e degli interessi; VISTO lo Statuto di questa Camera di Commercio; VERIFICATO che sussiste il numero legale ai fini della votazione del presente provvedimento; SENTITO il Segretario Generale: a voti unanimi; Delibera 1) di rinunciare, tramite lo sgravio delle cartelle di pagamento dei ruoli 2008 e 2009, alla quota parte del diritto annuale non versato purché non superiore a 2,00, alle relative sanzioni e interessi, a favore delle imprese che ne fanno richiesta e dimostrano che l irregolarità di lieve entità è riconducibile ai seguenti casi:

5 a) è avvenuta entro i trenta giorni dalla scadenza ordinaria; b) è dovuta a differenze tra software nell effettuare gli arrotondamenti; d) è dovuta ad errori del foglio di calcolo contenuto nel sito istituzionale della Camera; 2 - di rinunciare al diritto annuale, sanzioni e interessi, a favore delle imprese che ne fanno richiesta e dimostrano che l irregolarità è riconducibile ai seguenti casi: a) il software non ha considerato i giorni festivi che prorogano la possibilità di pagamento al primo giorno utile lavorativo successivo alla scadenza; b) nel caso di Diritto Annuale 2009 quando l errore è dovuto al fatto che il termine per il pagamento con la maggiorazione dello 0,40%, che (per le società che approvano il bilancio in giugno) sarebbe scaduto il 17/08/2009, è stato invece prorogato al 20/08/2009; c) il ravvedimento è stato effettuato utilizzando codici di tributo errati ma la somma per diritto, sanzioni e interessi è sufficiente per il ravvedimento dovuto; 3 - di rinunciare, tramite sgravio delle cartelle di pagamento, a parte della sanzione nel caso di ravvedimento per il Diritto Annuale 2008, calcolato al 3,75% anziché al 6%, per la scusabilità dell errore dovuto all incertezza creata dall entrata in vigore della nuova normativa in materia di riduzione della sanzione, valevole per gli altri tributi, ma non applicabile al Diritto Annuale come chiarito dal MISE (nota n del 30 dicembre 2008). Cagliari, 16 luglio 2013 Il Segretario Generale (Luca Camurri) f.to Luca Camurri Il Presidente (Dr. Giancarlo Deidda) f.to Giancarlo Deidda

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