Corso di aggiornamento in materia di procedure concorsuali ODCEC Firenze

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1 Corso di aggiornamento in materia di procedure concorsuali ODCEC Firenze L asta telematica giudiziaria Il nuovo regime a confronto con l attuale asta notarile telematica Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze (Firenze 17 ottobre 2017) L Asta telematica nella sua evoluzione normativa La legge 22 febbraio 2010 n.24 ha introdotto: - il nuovo art. 569 c.p.c. 4^ comma: «Con la stessa ordinanza, il giudice puo' stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonchè il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche» - il nuovo art. 161 ter disp. att. c.p.c.: «Art. 161-ter (Vendite con modalità telematiche). Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche. Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica. Se occorre, le medesime regole tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche 1 Il Decreto Ministro della Giustizia 26 febbraio 2015 n.32 : Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (GU Serie Generale n.69 del ), con entrata in vigore per l 8 aprile 2015; però l'art.28 delle disposizioni finali indica che "le disposizioni del presente decreto sono applicabili decorsi 12 mesi dalla sua entrata in vigore. E il regolamento, previsto dall art. 161-ter disp. att. c.p.c., che interviene a stabilire le regole tecniche e operative per lo svolgimento delle vendite dei beni 1 ( Comma così modificato, a decorrere dal 27 giugno 2015, dall'art. 14, comma 1, lett. b), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; Relazione_17_10_17_def.doc 15/10/2017 1

2 mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice di procedura civile. L art. 14, comma 1, lettera c) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83: - ha aggiunto il nuovo art. 161-quater disp. att. c.p.c. (Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche): "La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità. " - ha aggiunto il nuovo art. 631-bis c.p.c. (Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche) "Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma." - ha previsto che le norme relative agli obblighi di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e quelle ad esse connesse si applicano non prima che siano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile; L'art.13, comma 1, lett.b, n.1 del D.L. 27 giugno 2015, n.83: Istituisce il Portale delle Vendite Pubbliche, con ciò determinando una sostanziale rivoluzione in materia di pubblicità e gestione delle procedure di vendita; presso il Portale sono accentrate le relative informazioni che vengono poi riversate da un lato ai Portali di pubblicità legale e dall altro ai Sistemi di gestione delle aste telematiche, di cui è già prevista l obbligatorietà (attualmente condizionata dai necessari sviluppi tecnologici ancora in corso). Il Portale è accessibile dal 17 luglio 2017, ma attualmente la pubblicazione sul Portale è obbligatoria solo se viene prevista dal Giudice, anche perché allo stato mancano i collegamenti informatici tra il Portale delle Vendite Pubbliche ed i Portali di Pubblicità legale. Il quadro normativo di riferimento per comprendere come diventerà concretamente operativo il sistema è dato da: Relazione_17_10_17_def.doc 15/10/2017 2

3 - l art.23, comma 2, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, che prevede che le norme relative agli obblighi di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e quelle ad esse connesse si applicano non prima che siano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile; - il comma 3-bis dell art.4 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, che prevede che con decreto del Ministro della giustizia deve essere accertata la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche; il portale è operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. E' da notare che il medesimo D.L. 59/2016 stabilisce, altresì, che: - la richiesta di visita degli immobili di cui all art.560, quinto comma, quarto periodo, del codice di procedura civile è formulata esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis; - la disposizione di cui all art.569, quarto comma, del codice di procedura civile relativa alle vendite telematiche si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis. Consultando il sito del Ministero della Giustizia (pst.giustizia.it) si apprende che la pubblicazione dei predetti provvedimenti è prevista non oltre il 30 settembre 2017 (sic!) L'accesso al Portale avviene tramite la url: Occorre autenticarsi mediante una CNS; per l'utilizzo del Portale occorre consultare il Manuale predisposto dal Ministero Contenuti dell'ordinanza di vendita Il primo documento influenzato dalle recenti novità è sicuramente l ordinanza di vendita il cui contenuto deve essere necessariamente redatto in base alla procedura che si intende seguire, ante riforma, post riforma o ibrida: 1. nomina del Professionista delegato ed individuazione dei rispettivi compiti; 2. nomina Custode ed individuazione dei rispettivi compiti; 3. Gestore della vendita telematica; 4. indicazione tipologia asta; 5. indicazione delle modalità di pubblicazione dell avviso. Professionista delegato Il Professionista delegato ha l onere e la responsabilità di pubblicare l avviso sul Portale di Giustizia, se indicato nell ordinanza di delega o da quando entrerà in vigore la normativa, e dovrà indicare il sito o i siti di pubblicità legale abilitati ai sensi del DM 31/10/2006 sui quali replicare tale avviso. Inoltre, nel caso di asta telematica dovrà scegliere il Gestore della vendita telematica. Relazione_17_10_17_def.doc 15/10/2017 3

4 L art. 2 D.M. 32/2015 definisce il «Referente della procedura: la persona fisica incaricata dal giudice che procede alle operazioni di vendita»; in sostanza non può che trattarsi del delegato (ex art.591 bis cpc) del giudice, non essendo possibile altra interpretazione, in quanto il D.M. non potrebbe introdurre figure non previste dal c.p.c. L art. 14, comma 1, lettera c) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 aggiunge all art. 161-quater disp. att. c.p.c. (Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche) «La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire.» Per le procedure di asta telematica ex DM 32/2015 dovrà operare con un Gestore della vendita telematica tra quelli che saranno iscritti nel registro di cui all art.3 DM32/2015 (il registro non è ancora operativo e la Notartelsocietà informatica del notariato sta già seguendo l iter per l iscrizione) Custode Analizzando la figura del Custode delegato si rileva: Oltre ai compiti consueti occorre considerare che «la richiesta di visita degli immobili di cui all art.560, quinto comma, quarto periodo, del codice di procedura civile è formulata esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis;» Nella fase transitoria alcuni Tribunali (ad es. Verbania prevedono il compito di pubblicazione degli avvisi ma ciò non appare coerente con all art quater disp. att. c.p.c. (Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche) «La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato» Altre figure (ad es. il Concessionario) sono previste per le vendite mobiliari dove non è nominato il professionista delegato alle quali sono demandati compiti di pubblicazione anche sul portale di giustizia La nuova asta telematica del DM 32/2015 a) LE TIPOLOGIE DI ASTA GESTIBILI «Vendita sincrona telematica» modalità di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci vengono formulati esclusivamente in via telematica nella medesima unità di tempo e con la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura e di tutti gli offerenti Relazione_17_10_17_def.doc 15/10/2017 4

5 «Vendita sincrona mista» modalità di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci possono essere formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via telematica sia comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura; coloro che hanno formulato l'offerta o la domanda con modalità telematiche partecipano alle operazioni di vendita con le medesime modalità, mentre coloro che hanno formulato l offerta o la domanda su supporto analogico partecipano comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura «vendita asincrona» modalità di svolgimento delle vendite mobiliari senza incanto o tramite commissionario, o della gara nella vendita immobiliare senza incanto, in cui i rilanci vengono formulati, esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura; il gestore della vendita telematica comunica ai partecipanti ogni rilancio all'indirizzo di PEC e con SMS; al termine del lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara, il gestore della vendita telematica comunica a tutti i partecipanti la maggiore offerta formulata, ed al giudice o al referente della procedura, in via telematica, tutte le altre notizie pertinenti alla gara, come per le altre tipologie di vendita b) GLI ATTORI «Gestore della vendita telematica» E il soggetto autorizzato dal giudice a gestire la vendita telematica; deve possedere alcuni requisiti (tra cui la prestazione di una polizza assicurativa per un massimale di tre milioni di euro, requisiti di onorabilità degli amministratori e forma giuridica di società di capitale; non è previsto un minimo di capitale) per ottenere l iscrizione al registro dei gestori 2 ; quest ultimo è un registro concepito in modo simile a quello istituito per i gestori dei portali per la pubblicazione degli avvisi giudiziari ai sensi del DM 31/10/2006. Tra gli altri obblighi, e funzioni, il gestore della vendita telematica: - trasmette entro cinque giorni da ciascun esperimento di vendita i dati relativi ai beni immobili che ne costituiscono oggetto nonchè i dati identificativi dei relativi offerenti (n.b.: tutti gli offerenti, non solo l aggiudicatario); - deve istituire un registro informatico degli incarichi di vendita telematica 3 ; 2 E istituito dall art. 3 del DM 32/2015; viene tenuto dal Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero, sotto la responsabilità del Direttore Generale della Giustizia Civile, o un suo delegato con qualifica dirigenziale o di magistrato, anche avvalendosi della DIGISIA. 3 Devono esservi indicati: a) il numero d'ordine progressivo per anno; b) l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la procedura rispetto alla quale è stato incaricato; c) se l'incarico riguarda una procedura di espropriazione forzata mobiliare o immobiliare; d) se si tratta di vendita senza incanto, con incanto o tramite commissionario; e) se procede alle operazioni di vendita con modalità sincrona, asincrona o mista; f) il numero dei lotti posti in vendita; Relazione_17_10_17_def.doc 15/10/2017 5

6 - deve gestire un portale cui gli interessati si collegheranno per seguire le operazioni; sul portale saranno visibili un sistema di computo del tempo per gli eventuali rilanci, le osservazioni di ciascun offerente, e le determinazioni del giudice o del referente della procedura; - mette a disposizione degli offerenti un link al software ministeriale di produzione e cifratura dell offerta; - almeno trenta minuti prima dell inizio della gara, invia all indirizzo di PEC indicato nell offerta l invito a connettersi al proprio portale, ed invia un SMS al cellulare dell offerente con un estratto dell invito a connettersi; - verifica che il messaggio di PEC di trasmissione dell offerta contenga l attestazione di identificazione dell offerente effettuata dal gestore PEC qualora l offerta non sia stata firmata digitalmente dall offerente; - verifica l effettivo versamento della cauzione; - dà conto dell esito delle verifiche al giudice o al referente della procedura; - trasmette al giudice o al referente i dati che appaiono nel portale durante le operazioni di vendita o che vengono immessi, ai fini della redazione del verbale di gara 4. Gestore di posta elettronica certificata per la vendita telematica E un gestore di PEC, iscritto presso l AgiD, che è inoltre iscritto da DIGISIA in un area pubblica del portale dei servizi informatici del Ministero; Ha, tra le altre, la funzione di rilasciare le credenziali della PEC previa identificazione del richiedente; L identificazione può avvenire anche per via telematica, trasmettendo al gestore PEC una copia informatica per immagine di un documento di identità, anche non sottoscritto in forma elettronica; il gestore PEC deve attestare in un allegato obbligatorio ad ogni messaggio di PEC che ha provveduto al rilascio delle credenziali PEC previa identificazione del richiedente. Ministero Deve istituire una casella di PEC del Ministero cui devono essere trasmesse le offerte cifrate mediante PEC; le offerte cifrate possono non essere sottoscritte digitalmente se si utilizza una PEC rilasciata da un gestore che ha effettuato l identificazione del richiedente la PEC a norma del regolamento; devono essere sottoscritte digitalmente se si utilizza una PEC ordinaria. Provvede alla decifratura dell offerta tra i 180 minuti e i 120 minuti prima dell inizio della gara, e trasmette al gestore della vendita offerta e un documento testuale contenente i dati dell offerta. g) per ciascun lotto: il prezzo al quale i beni sono stati per la prima volta posti in vendita, il numero degli esperimenti di vendita, il prezzo di vendita; h) le spese e i compensi, per ciascuna procedura, liquidati dall autorità competente. 4 In ogni caso, il gestore deve trasmettere un elenco, sottoscritto con firma digitale, dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati, i dati identificativi dell aggiudicatario, la cauzione da quest'ultimo versata e il prezzo di aggiudicazione, nonché' i dati identificativi degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate e gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate Relazione_17_10_17_def.doc 15/10/2017 6

7 Referente della procedura E la persona fisica incaricata dal giudice che procede alle operazioni di vendita; in sostanza dovrebbe trattarsi del delegato (ex art.591 bis cpc) del giudice, non essendo possibile altra interpretazione, in quanto il DM non potrebbe introdurre figure non previste dal cpc, anche se dal tenore del DM qualche equivoco potrebbe sorgere. L asta telematica del notariato Il progetto dell'asta telematica del notariato nasce dall'esigenza di raccogliere le istanze degli enti pubblici previdenziali che intendevano avviare una nuova fase delle dismissioni dopo le esperienze SCIP1 e SCIP2; proprio i deludenti risultati di SCIP2 avevano indotto gli Enti a richiedere al notariato lo sviluppo di uno strumento più performante della tradizionale asta notarile; quasi contemporaneamente anche il Ministero della Difesa rivolgeva al CNN analoga istanza; queste richieste hanno indotto il CNN ad avviare il progetto RAN, con l obiettivo di superare le carenze dell asta tradizionale. Caratteristiche e vincoli progettuali I vantaggi dell asta telematica rispetto all asta tradizionale sono prevalentemente connessi alla possibilità di presentare l offerta, e partecipare alla vendita, da remoto, avvalendosi di tecnologie telematiche, che consentono il collegamento a distanza, e quindi senza doversi recare fisicamente nel luogo ove il banditore ha il suo ufficio. Ciò consente di allargare la platea dei potenziali offerenti, sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista qualitativo: non solo si agevola la partecipazione a chi si trova in altra città, ma anche a chi potrebbe sentirsi intimorito o insicuro nell affrontare una procedura di vendita non conosciuta o in un ambiente per lui ostile; L utilizzo di sistemi telematici, e la conseguente sostituzione di documenti analogici con documenti informatici, rende necessario risolvere alcuni problemi: c) come consentire al banditore di identificare l offerente remoto sia al momento della presentazione dell offerta che, e soprattutto, al momento della partecipazione alla gara, per evitare fenomeni di turbativa d asta dovuti alla partecipazione di soggetti indesiderati (l esecutato, il riciclatore, ecc.) d) come familiarizzare l utente non professionale all uso di strumenti informatici, quali ad esempio token di autenticazione e/o sottoscrizione, strumenti per accedere portali internet, in sostanza come ottenere una rapida alfabetizzazione informatica della generalità degli utenti, per avvicinare il più possibile la platea dei potenziali offerenti allo strumento dell asta, mantenendoli tutti in condizione di parità; e) come garantire la sicurezza nella gestione informatica della procedura, assicurando la segretezza dell offerta e l inviolabilità dell ambiente informatico nel quale si svolge l incanto. Relazione_17_10_17_def.doc 15/10/2017 7

8 La scelta progettuale dell Asta telematica del notariato ha inteso dare una soluzione a tutti questi problemi: a) l utente remoto si avvale di un notaio-intermediario (notaio periferico) che assume la responsabilità della sua identificazione e della sua profilatura in materia di antiriciclaggio, e che consente il collegamento con il banditore, sia per la presentazione dell offerta che per la partecipazione alla gara; vi è da notare che, qualora l offerente si trovi all estero, può accedere solamente attraverso l intermediazione di un notaio estero appartenente ad un Paese aderente all UINL, che si sia preventivamente abilitato al sistema; b) l impiego del notaio quale intermediario, sia esso banditore che periferico, consente l utilizzo del sistema anche a chi non dovesse essere in possesso di una adeguata preparazione informatica e dei necessari token di sicurezza; poiché il sistema non richiede che il partecipante si munisca di propri sistemi di autenticazione, è di immediata applicazione alla generalità degli utenti; c) Il sistema è gestito, dal punto di vista della struttura informatica, da Notartel (Società di proprietà del Consiglio nazionale del Notariato e della Cassa Nazionale del Notariato), che garantisce la custodia delle offerte cifrate e la messa a disposizione delle stesse, previa loro decifra, al banditore, al momento della apertura dell asta; l eventuale incanto si svolge in un ambiente sicuro a prova di intrusione, nel quale possono accedere solamente il banditore ed i periferici, previa autenticazione IAM. Al momento sono gestite solo aste sincrone, con possibilità di presentazione dell offerta sia in formato elettronico che in formato analogico, sia presso il notaio banditore che presso i notai periferici. Relazione_17_10_17_def.doc 15/10/2017 8

9 CONFRONTO DI SISTEMI E POSSIBILI CRITICITÀ RAN ASTA EX DM 32/2015 Formulazione e invio dell offerta 1) l utente individua il lotto di interesse sul portale avvisi notarili o vendite pubbliche notarili dal quale scarica il modulo di partecipazione, che compila; 2) predispone i mezzi di pagamento della cauzione (in genere assegno circolare), e si reca da un notaio (Banditore o Periferico) per il deposito dell offerta e della cauzione; 3) il notaio lo identifica, riceve l offerta, se del caso la trasforma in formato digitale, e la trasmette, cifrata, con chiave di cifra di Notartel e del banditore, al gestore Notartel; la cauzione viene trattenuta dal notaio banditore o periferico; 4) il notaio consegna all offerente una ricevuta dell offerta e della cauzione. 1) L offerente si reca presso l ufficio del banditore o del periferico, in collegamento intranet con il banditore; 2) Notartel rimuove la prima cifratura dalle offerte ricevute, e le mette a disposizione del banditore; 3) Il banditore rimuove la seconda cifratura dalle offerte, le esamina, le inserisce nel pannello visibile anche ai periferici e avvia l incanto; 4) L incanto si svolge con la partecipazione fisica degli offerenti presenti presso il banditore e telematica degli offerenti presenti presso i periferici, con la loro 1) l utente individua il lotto di interesse collegandosi ad un portale; 2) si dota di una casella PEC speciale per le vendite telematiche facendosi rilasciare le credenziali di accesso previa identificazione dal gestore di PEC, o in alternativa utilizza la normale casella di PEC (in questo caso però deve essere dotato di un dispositivo di firma digitale) 3) effettua il versamento della cauzione, compila la domanda di partecipazione con il software messo a disposizione dal Ministero inserendovi data, orario e numero di CRO del bonifico, oltre che IBAN del conto di addebito; 4) cifra l offerta utilizzando il software sempre messo a disposizione dal Ministero 5) trasmette l offerta alla casella di PEC del ministero utilizzando la propria casella di PEC speciale (se vuole utilizzare la propria casella di PEC ordinaria deve prima firmare digitalmente l offerta), ed Il ministero tramite PEC gli invia una ricevuta dell offerta svolgimento dell asta 1) Il ministero decifra l offerta, e la trasmette al Gestore della vendita telematica insieme ad un documento riassuntivo dell offerta in formato testuale; il tutto tra i 180 minuti e i 120 minuti prima rispetto all asta; 2) il Gestore esamina l offerta, verifica l avvenuto versamento della cauzione, e identifica l offerente o indirettamente avvalendosi dell attestazione del gestore PEC contenuta in allegato al messaggio PEC, ovvero direttamente mediante verifica della firma digitale apposta dall utente all offerta; 3) il gestore, almeno 30 minuti prima Relazione_17_10_17_def.doc 15/10/2017 9

10 intermediazione; è attiva anche una chat che consente la comunicazione tra banditore e periferici; 5) Ad aggiudicazione effettuata, i titoli di credito relativi alle cauzioni degli offerenti non aggiudicatari vengono loro restituiti seduta stante; 6) Il banditore redige il verbale di aggiudicazione, anche utilizzando un file txt che contiene le informazioni (operazioni effettuate dal banditore, chat e rilanci) relative all incanto dell asta, invia all utente sulla casella PEC e per SMS in invito a connettersi al portale, e le credenziali per farlo; 4) il giudice o il referente della procedura (professionista delegato alla stessa) danno avvio alle operazioni riportando per ogni offerente l importo rilevato, ed aggiungendo alle offerte telematiche anche le offerte cartacee nel caso di vendita sincrona mista. Nel caso di vendita senza incanto l offerente avrà accesso alle informazioni (anonimizzate) sulle altre offerte, mentre nel caso di vendita con incanto oltre agli offerenti, che si collegano al portale con le credenziali trasmesse dal gestore, e che sono abilitati ad effettuare offerte e rilanci, possono assistere, registrandosi al portale, anche altri soggetti interessati. Le operazioni di gara sono comunque visibili dagli offerenti sul portale, anche in caso di vendita sincrona mista, in quanto i rilanci e le osservazioni dei partecipanti alle operazioni di vendita comparsi innanzi al giudice o al referente della procedura sono riportati nel portale del gestore della vendita telematica 5) al termine delle operazioni, il Giudice o il Referente della procedura, utilizzando i dati riportati nel portale della vendita telematica e quelli ivi immessi nel corso delle operazioni, che devono essergli trasmessi dal gestore, redige il verbale; in ogni caso, il gestore deve trasmettere un elenco, sottoscritto con firma digitale, dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati, i dati identificativi dell aggiudicatario, la cauzione da quest'ultimo versata e il prezzo di aggiudicazione, nonché' i dati identificativi degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate e gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate. Relazione_17_10_17_def.doc 15/10/

11 L offerente remoto è identificato dal notaio sia al momento della presentazione dell offerta che al momento dell incanto (sono allo studio, per una evoluzione dell Asta RAN, anche altri sistemi di identificazione); LE PROBLEMATICHE L identificazione dell offerente remoto a) riconducibilità dell offerta ad un dato offerente: uso della firma digitale + PEC ordinaria, ovvero uso della PEC per la vendita telematica, che presuppone la identificazione effettuata dal gestore PEC (anche a distanza, sulla base della trasmissione di un documento di identità); b) partecipazione alla gara: collegamento al portale del gestore, con le credenziali inviate dallo stesso gestore nell imminenza dell asta; Necessità di alfabetizzazione e uso di strumenti informatici Il notaio (banditore o periferico), mette, se richiesto, a disposizione la sua struttura informatica per la predisposizione dell offerta; provvede personalmente a tutte le altre operazioni collegate alla trasmissione dell offerta ed alla partecipazione all incanto da remoto. L offerente deve dotarsi di PEC e firma digitale, ovvero di PEC speciale, deve gestire con propri mezzi informatici la predisposizione dell offerta in formato elettronico, la sua cifratura, il collegamento al portale del gestore per partecipare alla gara. La struttura è gestita da Notartel, sono previsti l utilizzo di sistemi di cifratura e di controllo degli accessi, per impedire l accesso alle offerte prima del momento dell incanto e l intrusione di estranei nel luogo virtuale dell incanto. La sicurezza informatica La struttura è gestita da un lato dal Ministero, dall altro dai Gestori. E previsto l uso di un sistema di cifratura; l accesso al luogo virtuale della gara è dato attraverso credenziali fornite dal gestore, che a sua volta fa affidamento sull identificazione effettuata dal Gestore PEC, o sull utilizzo di una firma digitale. PRO Sistema di immediata utilizzazione, già in esercizio da oltre quattro anni, di semplice utilizzazione e di comprovata affidabilità Immediata restituzione della cauzione ai non aggiudicatari I VANTAGGI E GLI SVANTAGGI PRO Non richiede l utilizzo di alcun intermediario Prevede anche la modalità asincrona (che tuttavia sembrerebbe doversi svolgere in unica sessione temporale penalizzante sotto il profilo della Relazione_17_10_17_def.doc 15/10/

12 Identificazione assolutamente certa, impossibilità di turbativa dell incanto Registrazione a sistema, preventiva, anche delle offerte cartacee competitività) Immediato accesso all asta a parità di condizioni per i soggetti esteri CONTRO Richiede l utilizzo di un notaio intermediario Non prevede l asta in modalità asincrona, anche se Notartel sta predisponendo gli strumenti software necessari ad attuarla; Difficile partecipazione per i soggetti esteri CONTRO La modalità di identificazione appare critica e non del tutto ortodossa Nelle aste sincrone miste è consentito l inserimento di offerte cartacee senza adeguate garanzie in termini di trasparenza Pericolo di cessione o clonazione delle credenziali con turbativa dell incanto La restituzione della cauzione non è immediata né regolamentata Richiede la dotazione di strumenti informatici ed un adeguato livello di dimestichezza con i medesimi Relazione_17_10_17_def.doc 15/10/

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