Atti Parlamentari 17 Camera dei Deputati

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1 Atti Parlamentari 17 Camera dei Deputati attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell interno, il Ministro dell economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive. ART. 12. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. (A.C Sezione 4) MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO All articolo 1: al comma 2, capoverso 7-bis, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattro»; al comma 3, dopo le parole: «come introdotto dal comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»; dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo. 3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformità dell intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento. 3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da a euro. 3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da a euro». All articolo 2: al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «ed all articolo 6-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all articolo 6-bis»; al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.»; al comma 1, lettera b), le parole: «a tre mesi e superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «a un anno e superiore a cinque anni»; al comma 1, lettera c), le parole: «da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da euro a euro»;

2 Atti Parlamentari 18 Camera dei Deputati al comma 1, lettera d), alinea, le parole: «è sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dai seguenti»; al comma 1, lettera d), capoverso, le parole: «da sei mesi a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a otto anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.»; al comma 2, capoverso 1-bis, sono soppresse le parole: «risiedono, ovvero in cui» e dopo la parola: «legale» sono inserite le seguenti: «o operativa». Dopo l articolo 2, sono inseriti i seguenti: «ART. 2-bis. (Divieto di manifestazioni esteriori). 1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni, cartelli, simboli, emblemi nonché rappresentazioni esteriori anche verbali, relativi ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l arresto da tre mesi ad un anno. 2. Il rifiuto di cessare le manifestazioni esteriori di cui al comma 1, nonché di cui all articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, a richiesta della forza pubblica costituisce il reato di cui all articolo 337 del codice penale. 3. All articolo 2, comma 1, del decretolegge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila sono sostituite dalle seguenti: da uno a cinque anni e con la multa da a euro. ART. 2-ter. (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi). 1. Con decreto del Ministro dell interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato. 2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società». All articolo 3: al comma 1, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi,» sono inserite le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,», il secondo periodo è soppresso e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell inizio, la sospensione, l interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.»; al comma 2, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi,» sono inserite le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,» e le parole: «e con la multa da 500 a 2.000» sono sosti-

3 Atti Parlamentari 19 Camera dei Deputati tuite dalle seguenti: «e con la multa da a 5.000» e il secondo periodo è soppresso. Dopo l articolo 3, è inserito il seguente: «ART. 3-bis. (Aggravante del reato di danneggiamento). 1. All articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente: 5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive». All articolo 4, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all articolo 6-ter ed all articolo 6, commi 1 e 6,» sono inserite le seguenti: «della presente legge,». All articolo 5, al comma 1 è premesso il seguente: «01. All articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro sono sostituite dalle seguenti: sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro». All articolo 6, al comma 1, capoverso «ART. 7-ter», comma 1, le parole: «di cui all articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all articolo 6 della presente legge». All articolo 7: il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Dopo l articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente: ART. 583-quater. (Lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime è punito con le pene rispettivamente previste dall articolo 583 aumentate della metà.»; la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale». All articolo 8, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In deroga al divieto di cui al comma 1, è consentito alle società sportive stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, e non aventi tra i loro associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità». All articolo 9, al comma 3, le parole: «da a » sono sostituite dalle seguenti: «da a ». All articolo 10, al comma 1, capoverso 5-bis, nel primo periodo, le parole: «possono provvedere» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono» e, nel secondo periodo, la parola: «, convoca» è sostituita dalle seguenti: «o convoca». Dopo l articolo 11, sono inseriti i seguenti: «ART. 11-bis. (Iniziative per promuovere i valori dello sport). 1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma di iniziative nelle

4 Atti Parlamentari 20 Camera dei Deputati istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l obiettivo di promuovere l adesione e la partecipazione ai valori ed ai princìpi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali. ART. 11-ter. (Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori). 1. Al comma 1 dell articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: di capienza superiore alle diecimila unità sono sostituite dalle seguenti: di capienza superiore alle unità. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall inizio della stagione calcistica ART. 11-quater. (Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177). 1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva ; b) la rubrica dell articolo 34 è sostituita dalla seguente: Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport ; c) all articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente: 6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. ; d) all articolo 35, comma 2, le parole: per un periodo da uno a dieci giorni sono sostituite dalle seguenti: per un periodo da tre a trenta giorni ; e) all articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente: 4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo. ART. 11-quinquies. (Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell Istituto per il credito sportivo). 1. All articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell Istituto è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell economia e delle finanze e da

5 Atti Parlamentari 21 Camera dei Deputati un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti spa, da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell Istituto». (A.C Sezione 5) MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI All articolo 1: al comma 1, le parole «a porte chiuse» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza di pubblico»; al comma 2, capoverso 7-bis, dopo le parole: «persona fisica» sono inserite le seguenti: «o giuridica» e la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattro»; dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo. 3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformità dell intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento. 3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da a euro. 3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da a euro». All articolo 2: al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «ed all articolo 6-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all articolo 6-bis»; al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.»; al comma 1, lettera b), le parole: «a tre mesi e superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «a un anno e superiore a cinque anni»; al comma 1, lettera c), le parole: «da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da euro a euro»; al comma 1, lettera d), alinea, le parole: «è sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dai seguenti»; al comma 1, lettera d), capoverso, le parole: «da sei mesi a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a otto anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente

6 Atti Parlamentari 22 Camera dei Deputati periodo: «Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.»; al comma 2, capoverso 1-bis, sono soppresse la parola: «morali» nonché le parole: «risiedono, ovvero di cui» e dopo la parola: «legale» sono inserite le seguenti: «o operativa». Dopo l articolo 2, sono inseriti i seguenti: «ART. 2-bis. (Divieto di striscioni e cartelli). 1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano insulti o minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto all articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n ART. 2-ter. (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi). 1. Con decreto del Ministro dell interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato. 2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società». All articolo 3: al comma 1, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi,» sono inserite le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,» e dopo le parole: «in modo da creare un» è inserita la seguente: «concreto», il secondo periodo è soppresso e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell inizio, la sospensione, l interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.»; dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Al comma 2 dell articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole da: se dal fatto deriva un pericolo concreto fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: con l arresto fino ad un anno e con l ammenda da euro a euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell inizio, l interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica»; al comma 2, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi,» sono inserite le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,» e le parole: «e con la multa da 500 a 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da a 5.000» e il secondo periodo è soppresso.

7 Atti Parlamentari 23 Camera dei Deputati Dopo l articolo 3, è inserito il seguente: «ART. 3-bis. (Aggravante del reato di danneggiamento). 1. All articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente: 5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive». All articolo 4: al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all articolo 6-ter ed all articolo 6, commi 1 e 6,» sono inserite le seguenti: «della presente legge,»; il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. All articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, le parole: 30 giugno 2007 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2010». All articolo 5, al comma 1 è premesso il seguente: «01. All articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro sono sostituite dalle seguenti: sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro». All articolo 6, al comma 1, capoverso «ART. 7-ter», comma 1, le parole: «di cui all articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all articolo 6 della presente legge». All articolo 7: il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Dopo l articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente: ART. 583-quater. (Lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). Nell ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.»; la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale». All articolo 8: al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dal comma 4»; il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione della predette finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari. I contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell associazione dai comportamenti che l abbiano determinato».

8 Atti Parlamentari 24 Camera dei Deputati All articolo 9: al comma 3, le parole: «da a » sono sostituite dalle seguenti: «da a »; dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Le società devono esporre negli stadi in tutti i settori più copie del regolamento d uso dell impianto e devono fare in modo che sul retro dei biglietti sia pubblicata la dizione che l acquisto del tagliando comporta l obbligo del rispetto del regolamento e che il rispetto del regolamento è condizione indispensabile per l accesso e la permanenza all interno della struttura». All articolo 10, al comma 1, capoverso 5-bis, nel primo periodo, dopo le parole: «possono provvedere» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» e, nel secondo periodo, la parola: «, convoca» è sostituita dalle seguenti: «o convoca». Dopo l articolo 11, sono inseriti i seguenti: «ART. 11-bis. (Iniziative per promuovere i valori dello sport). 1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l obiettivo di promuovere l adesione e la partecipazione ai valori ed ai princìpi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove, sentito il CONI, le federazioni e le società sportive, manifestazioni e attività finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello svolgimento delle manifestazioni sportive all interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti. Le iniziative di cui al presente comma sono realizzate nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma Le somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 2-bis e 3-bis del presente decreto, affluiscono al Fondo di solidarietà sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avente la finalità di finanziare i programmi e le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ART. 11-ter. (Rilascio di biglietti gratuiti per i minori). 1. Le società organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui all articolo 1-quater, comma 7-bis, del decretolegge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, introdotto dall articolo 1, comma 2, del presente decreto, biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 per cento di quelle organizzate nell anno.

9 Atti Parlamentari 25 Camera dei Deputati L adulto assicura la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva. ART. 11-quater. (Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori). 1. Al comma 1 dell articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: di capienza superiore alle diecimila unità sono sostituite dalle seguenti: di capienza superiore alle unità. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall inizio della stagione calcistica ART. 11-quinquies. (Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177). 1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva ; b) la rubrica dell articolo 34 è sostituita dalla seguente: Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport ; c) all articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente: 6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. ; d) all articolo 35, comma 2, le parole: per un periodo da uno a dieci giorni sono sostituite dalle seguenti: per un periodo da tre a trenta giorni ; e) all articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente: 4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo. ART. 11-sexies. (Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell Istituto per il credito sportivo). 1. All articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell Istituto è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti spa, da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell Istituto».

10 Atti Parlamentari 26 Camera dei Deputati (A.C Sezione 6) PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE ART. 1. (Misure per la sicurezza degli impianti sportivi). Al comma 2, capoverso 7-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le società ospitate dalle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio possono prenotare un numero di biglietti presso la società sportiva a cui appartiene la squadra ospitante, il cui acquisto è effettuato direttamente dai sostenitori nei limiti previsti dal presente comma Del Bue. Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Tutti gli impianti sportivi destinati allo svolgimento di partite di calcio, non ritenuti a norma, vengono qualificati tra le strutture con capienza inferiore ai spettatori Del Bue. Dopo l articolo 1, aggiungere il seguente: ART. 1-bis. (Regolamento dell impianto sportivo). 1. Il regolamento dell impianto sportivo deve prevedere: a) l indicazione del rispetto delle norme di sicurezza, del regolare e dell ordinato svolgimento della manifestazione sportiva e, in particolare, la punibilità del possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, la punibilità per la turbativa dell ordine pubblico e per la violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, la punibilità per il possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, per lo stato di ubriachezza in luogo pubblico, per il lancio di oggetti, l invasione di campo, le urla o i cori ingiuriosi; b) l indicazione che il titolo di accesso allo stadio è personale e può essere ceduto a terzi solo previa comunicazione da farsi secondo le modalità fissate dalla società e che con l acquisto del biglietto si riconosce al club il diritto di effettuare controlli sulla persona ed a custodire gli oggetti proibiti e/o pericolosi; c) la specifica che per l accesso all impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta del personale della società, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso; d) l obbligo, per chiunque acceda allo stadio, di occupare solamente il posto assegnato e di rispettare le regole riportate nel regolamento; in caso contrario, il contravventore è allontanato dall impianto e sono applicate le disposizioni e le sanzioni previste dalla normativa vigente; e) l obbligo di allontanamento dall impianto dello spettatore che inneggi o indossi i colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell acquisto del biglietto; f) la previsione dell allontanamento dall impianto sportivo e la segnalazione alla competente autorità di polizia nel caso in cui lo spettatore con il suo comportamento si accinga a turbare l ordinato svolgimento della manifestazione sportiva Caparini, Pini, Giancarlo Giorgetti, Lussana, Goisis. ART. 2. (Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401). Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti: 1-bis) le parole: «il questore può disporre» sono sostituite dalle seguenti: «il

11 Atti Parlamentari 27 Camera dei Deputati questore può proporre al procuratore della Repubblica del tribunale del luogo dove è avvenuta l iscrizione, ovvero del tribunale per i minorenni se l interessato è minore di età, di chiedere al giudice per le indagini preliminari di disporre»; 1-ter) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «A tal fine, il questore del luogo ove è avvenuta l iscrizione della notizia di reato notifica all interessato la proposta inoltrata, informandolo della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni entro il termine di quarantotto ore dalla notifica della suddetta notizia davanti al pubblico ministero che deve formulare la richiesta ovvero dinanzi al giudice competente per l emissione del provvedimento»; 1-quater) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora ritenga sussistenti i presupposti di legge, il pubblico ministero chiede al giudice per le indagini preliminari di disporre l applicazione del divieto di cui al presente comma per un periodo di tempo non inferiore ad un mese e non superiore a tre anni, e ciò in rapporto alla gravità del fatto commesso ed alla pericolosità della persona. Il giudice per le indagini preliminari provvede, con ordinanza motivata, sulla richiesta del pubblico ministero entro cinque giorni dal deposito della stessa, pena l inefficacia del provvedimento. Anche su istanza di parte, qualora lo ritenga opportuno, il giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento può in ogni momento revocarlo ovvero disporne la riduzione o la modifica.»; 1-quinquies) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Su proposta del questore, notificata all interessato, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di cui al comma 1 o il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni in caso di minore d età, può, con decreto motivato a pena di nullità, chiedere al giudice per le indagini preliminari di prescrivere alle persone alle quali è imposto il divieto previsto dal comma 1 di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il suddetto divieto, e ciò per la durata ritenuta più opportuna nei limiti previsti dal comma 1. Il giudice fissa l udienza in camera di consiglio entro sette giorni dalla ricezione della richiesta, dandone avviso alla parte e al pubblico ministero. All udienza il giudice, verificata la sussistenza dei presupposti di legge e valutata la personalità dell interessato, dispone con ordinanza motivata nel modo ritenuto più opportuno in ordine alla eventuale emissione del provvedimento nonché alla sua durata e modalità di applicazione. In ogni momento l interessato può chiedere al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento la riduzione, la cessazione o la modifica della misura qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l emissione. Il divieto di cui al comma 1 e l ulteriore prescrizione di cui al presente comma 1 debbono essere revocati immediatamente da parte dell autorità giudiziaria qualora il procedimento penale scaturito dalla notizia di reato sia stato archiviato ovvero in caso di assoluzione per il fatto contestato. L interessato può chiedere al giudice per le indagini preliminari, che ha applicato la prescrizione, di essere autorizzato, per gravi e comprovate esigenze, anche lavorative, a comunicare il luogo di privata dimora o qualsiasi altro luogo ove lo stesso è reperibile durante lo svolgimento delle competizioni per le quali opera l obbligo di presentazione. L interessato può altresì chiedere al medesimo giudice che l obbligo di presentazione sia sostituito con quello della permanenza in casa in concomitanza con le suddette manifestazioni.»; 1-sexies) il comma 2-bis è abrogato; 1-septies) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dal seguente: «3. Le ordinanze di cui ai commi 1 e 2 sono ricorribili per cassazione. La pro-

12 Atti Parlamentari 28 Camera dei Deputati posizione del ricorso non ne sospende l esecuzione.» Buemi, D Elia. Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2). *2. 3. Cirielli, Buonfiglio. Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2). * Buemi, D Elia. Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a.1) al comma 1, primo periodo, la parola: «questore» è sostituita dalle seguenti: «pubblico ministero». Conseguentemente, dopo la lettera a)-bis, aggiungere le seguenti: a-ter) al comma 2, la parola: «questore» è sostituita dalle seguenti: «pubblico ministero»; a-quater) al comma 3, secondo periodo, le parole: «, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1,» sono soppresse Cirielli, Buonfiglio, Frassinetti. Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: a un anno e superiore a cinque anni con le seguenti: a sei mesi e superiore a tre anni Buemi, D Elia. Al comma 1, lettera d), capoverso 7, primo periodo, sostituire le parole: il giudice dispone con le seguenti: il giudice può disporre Buemi, D Elia. Al comma 1, lettera d), capoverso 7, primo periodo, sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: fino a otto anni Buemi, D Elia. Al comma 1, lettera d), capoverso 7, sopprimere il secondo periodo Buemi, D Elia. ART. 2-bis. (Divieto di striscioni e cartelli). Sopprimerlo. 2-bis. 9. Buemi, D Elia. Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis) Buemi, D Elia. Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente: a-ter) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato» sono aggiunte le seguenti: «a pena di nullità assoluta» Buemi, D Elia. Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: impianti sportivi aggiungere le seguenti: l introduzione o l esposizione di. 2-bis. 80. (Testo modificato nel corso della seduta) Gambescia. (Approvato) Al comma 1, sostituire la parola: insulti con la seguente: ingiurie. 2-bis. 81. Gambescia. (Approvato)

13 Atti Parlamentari 29 Camera dei Deputati ART. 2-ter. (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi). Sostituirlo con i seguenti: ART. 2-ter. (Gestione dell ordine e della sicurezza pubblica). 1. Il servizio d ordine all interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati ed addestrati da soggetti riconosciuti dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria (Corevass) di cui all articolo 2-sexies che provvede a rilasciare i relativi attestati di qualifica. La società calcistica nomina un responsabile per la sicurezza. 2. Il protocollo di sicurezza ed ordinato svolgimento della manifestazione è definito dal questore e dal responsabile della sicurezza della società di calcio ospitante e coordinato con le altre unità addette ai servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell incontro sportivo. 3. In caso di violazione del regolamento dello stadio, ovvero di turbativa dell ordinato svolgimento della manifestazione sportiva, l addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell infrazione ed accompagnarlo nell area riservata alle forze dell ordine per la sua identificazione e per la contestazione del reato ovvero per l allontanamento dall impianto sportivo. 4. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati, è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all interno dell impianto e a segnalare all autorità di pubblica sicurezza e ai servizi di polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini. ART. 2-quater. (Compiti degli addetti alla sicurezza). 1. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell impianto sportivo anche al fine di coadiuvare le forze dell ordine nell esercizio delle proprie funzioni in base al protocollo di sicurezza coordinato tra il questore e il responsabile della sicurezza dell impianto. 2. Gli addetti alla sicurezza sono impegnati in particolar modo a: a) far rispettare il regolamento dell impianto con particolare attenzione al controllo della turbativa dell ordine pubblico, della violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al controllo del possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, del possesso o trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, dello stato di ubriachezza in luogo pubblico, del lancio o tentativo di lancio di oggetti, del tentativo di invasione di campo, delle urla o cori ingiuriosi; b) allontanare dall impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l ordinato svolgimento della manifestazione sportiva; c) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all interno della struttura e facilitarne l uscita; d) controllare il regolare possesso del titolo d accesso corredato da un documento di identità valido, sia al momento dell ingresso nella struttura sia, nel caso lo ritengano opportuno, nel corso della manifestazione, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso. In caso di difformità o in mancanza di un documento valido, è negato l ingresso nella struttura ovvero si provvede ad accompagnare all uscita il trasgressore, fatti salvi i provvedimenti di competenza dell autorità giudiziaria e di quella di pubblica sicurezza; e) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l obbligo di allontanamento dall impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell acquisto del biglietto;

14 Atti Parlamentari 30 Camera dei Deputati f) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità; g) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione; h) coordinarsi con le forze dell ordine. 3. Gli addetti alla sicurezza non possono portare ed utilizzare armi proprie e improprie all interno della struttura sportiva. ART. 2-quinquies. (Requisiti obbligatori degli addetti alla sicurezza e sanzioni). 1. Il ruolo dell addetto alla sicurezza può essere ricoperto esclusivamente da persone in possesso dei requisiti per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria. Le società sportive che non rispettino tale disposizione, sono soggette ad una sanzione amministrativa di euro per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse. 2. Ai fini della concessione della licenza di durata triennale, gli addetti alla sicurezza devono aver raggiunto la maggiore età ed essere in possesso degli attestati di qualifica di cui al comma La qualifica di addetto alla sicurezza è rilasciata dal Corevass valutata la preparazione teorica in tema di diritto e procedura penale nelle materie attinenti le mansioni da svolgere, di norme comportamentali nelle relazioni con l utenza pubblica, di principi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti e riconoscimento dei loro sintomi, di interventi di primo soccorso e attivazione di procedure di pubblica incolumità, nonché previo superamento di un esame pratico su tecniche di autodifesa. 4. Chiunque svolga le attività previste e regolamentate dal presente decreto senza licenza prefettizia è punito con la sanzione amministrativa da a euro per ogni servizio svolto non in regola e con il diniego del rilascio della licenza per tre anni a far data dall ultimo servizio irregolare contestato. 5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quater e 2-quinquies è punito con lo svolgimento delle partite a porte chiuse ovvero la loro cancellazione disposta dal questore. ART. 2-sexies. (Istituzione del Corevass). 1.È istituito il Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria (Corevass), composto da un rappresentante delle strutture sportive del territorio, due rappresentanti delle società sportive della Lega calcio di cui uno in rappresentanza delle società professionistiche e uno in rappresentanza del mondo dilettantistico, due rappresentanti delle agenzie di sicurezza e due rappresentanti delle questure dei rispettivi territori regionali, che a turno partecipano alle riunioni. 2. I membri del Corevass durano in carica tre anni e si incontrano ufficialmente almeno due volte l anno, esprimendo pareri in materia di sicurezza ai sensi del presente decreto, con particolare riguardo al ruolo svolto dagli addetti alla sicurezza. Tali pareri sono trasmessi al Ministero dell interno. 3. Al Corevass sono attribuiti i seguenti compiti: a) verificare i documenti attestanti i requisiti richiesti dall articolo 2-quinquies; b) rilasciare attestato di qualifica a chiunque abbia partecipato ai corsi di formazione professionale e superato con successo gli esami previsti dall articolo 2-quinquies, comma 3; c) esprimere il proprio parere motivato sulla condotta dell aspirante addetto alla sicurezza tenendo nella dovuta considerazione le informazioni fornite dalle autorità di polizia locali; d) inoltrare la documentazione e il parere relativi al candidato addetto alla sicurezza alla prefettura di riferimento per il rilascio della licenza. 2-ter. 80. Caparini, Pini, Giancarlo Giorgetti, Lussana, Goisis.

15 Atti Parlamentari 31 Camera dei Deputati Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il personale addetto al controllo dei titoli di accesso ha, tra gli altri, il compito di verificare la corrispondenza del biglietto numerato e nominativo con il posto ricoperto in tutti i settori dello stadio. In caso di non corrispondenza il personale addetto al controllo dei titoli di accesso ha il compito di assicurare al proprietario del biglietto il posto corrispondente. In caso di resistenza il personale addetto al controllo dei titoli di accesso ha il dovere di segnalare l episodio alle forze dell ordine. 2-ter. 4. Del Bue. Dopo l articolo 2-ter, aggiungere il seguente: ART. 2-quater. (Responsabile della sicurezza). 1. Il decreto di cui all articolo 2-ter disciplina i poteri e le responsabilità della figura del responsabile unico della sicurezza nelle strutture per gli eventi sportivi. 2. Il responsabile unico della sicurezza: a) viene nominato dalla persona fisica o giuridica proprietaria della struttura dove si svolge la manifestazione sportiva che si svolgono nelle strutture di cui all articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88; b) è responsabile per le sanzioni amministrative previste dalla violazione delle norme del presente decreto e per il risarcimento a terzi dei danni derivanti dall insufficiente sicurezza dei luoghi dove si svolge la manifestazione; c) coordina e controlla l azione del personale addetto all impianto sportivo di cui al comma 2-ter; d) coadiuva le forze dell ordine nell identificare e nel gestire le situazioni di rischio. 2-ter (Testo modificato nel corso della seduta) Buontempo. ART. 3. (Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401). Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: fino a quattro anni Buemi, D Elia. Al comma 1, capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole: un ritardo rilevante dell inizio, Buemi, D Elia. Al comma 2, capoverso 1, sostituire le parole: è trovato in possesso di con le seguenti: consapevolmente detiene Sgobio, Daniele Farina, Cogodi, Tranfaglia, Crapolicchio. Al comma 2, capoverso 1, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: fino a tre anni Buemi, D Elia. ART. 4. (Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401). Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da:, anche nel caso di divieto fino alla fine della lettera Buemi, D Elia. Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) il comma 1-ter è abrogato. Conseguentemente, sopprimere il comma Buemi, D Elia.

16 Atti Parlamentari 32 Camera dei Deputati Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente: c) il comma 1-quater è abrogato Buemi, D Elia. Al comma 3, sostituire le parole da: dopo le parole fino alla fine del comma con le seguenti: le parole da: «e nell articolo 8» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nell articolo 6-ter e nell articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo nel rispetto delle norme contenute nel titolo III del libro VI del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.» Buemi, D Elia. ART. 5. (Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d uso degli impianti). Sopprimere il comma Buemi, D Elia. ART. 6. (Misure di prevenzione). Sopprimerlo Buemi, D Elia. ART. 7. (Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale). Al comma 1, capoverso Art. 583-quater, sopprimere le parole: in occasione di manifestazioni sportive La Russa, Cirielli, Gamba, Buonfiglio, Frassinetti, Ascierto. Al comma 1, capoverso ART. 583-quater, rubrica, sostituire le parole: in occasione di servizio di ordine pubblico con le seguenti: a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive Le Commissioni. (Approvato) ART. 9. (Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio). Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3.1. Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all interno dell impianto sportivo. L ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono stilare il regolamento dell impianto, dotarsi di addetti alla sicurezza, cooperare con le forze dell ordine, far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia all interno dell impianto sportivo sia nei luoghi di sua pertinenza Caparini, Pini, Giancarlo Giorgetti, Lussana, Goisis. Sostituire il comma 3-bis con il seguente: 3-bis. Le società organizzatrici di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio sono tenute ad affiggere in tutti i settori degli stadi copie del regolamento d uso dell impianto. Le medesime società hanno cura altresì di prevedere che sul retro dei biglietti sia espressamente indicato che l acquisto del biglietto stesso comporta l obbligo del rispetto del regolamento d uso dell impianto quale condizione indispensabile per l accesso e la permanenza all interno dello stadio Le Commissioni. (Approvato)

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