Corso di abilitazione R.S.P.P. - Modulo «B» RISCHI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI MODULO GIURIDICO NORMATIVO
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1 Corso di abilitazione R.S.P.P. - Modulo «B» RISCHI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI MODULO GIURIDICO NORMATIVO Geom. Napoleone Antonio 23/10/2018
2 Introduzione Purtroppo negli ultimi anni si sono verificati ripetuti infortuni mortali che hanno coinvolto operai impegnati in operazioni di manutenzione o pulizia di cisterne o vasche (cosiddetti «ambienti confinati»), venuti a contatto con sostanze asfissianti, tossiche o comunque nocive, in assenza di protezioni adeguate. Ricordiamo solo alcuni degli episodi più recenti: le stragi di Molfetta ( , 5 morti), Mineo ( , 6 morti), Sarroch ( , 3 morti) e Capua ( , 3 morti).
3 Gli infortuni mortali quasi sempre coinvolgono più lavoratori, nel tentativo di aiutarsi l'uno con l'altro. In questi casi si è trattato per lo più di lavori in appalto o subappalto dove le modalità di accadimento sono imputabili sempre alle stesse cause: - Carenza di informazione sui rischi presenti nell area di lavoro che determina il mancato approntamento di misure di prevenzione, e dell utilizzo dei corretti dispositivi individuali di protezione. - Mancato coordinamento tra impresa Affidataria e imprese esecutrici o lavoratori autonomi, con interferenza tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell esecuzione dell opera in cui viene espletato l appalto. 3
4 Il rischio principale è dovuto alla possibile presenza di atmosfera incompatibile con la vita per la presenza nel ciclo produttivo di gas di processo o residui che agiscono sull'organismo per asfissia con meccanismo tossico a livello cellulare (idrogeno solforato, monossido di carbonio, anidride carbonica, ecc.) o con meccanismo di sostituzione dell'ossigeno atmosferico (azoto, freons, ecc.). E importante ricordare che la presenza in atmosfera di anidride carbonica e di azoto, anche in concentrazioni letali, non e' avvertibile date le caratteristiche organolettiche di tali gas. Il rischio di asfissia per l impercettibilità dei gas comporta la perdita dei sensi istantanea ed è quasi sempre mortale. 4
5 La CO2 si può anche liberare per cause naturali, attraverso fermentazioni organiche in particolari condizioni di temperatura ed umidità. Avendo spesso densità maggiore dell'aria, queste miscele tendono a raccogliersi in zone basse (cunicoli, fosse, silos di stoccaggio), raggiungendo concentrazioni tali da saturare l'atmosfera confinata. 5
6 MA COSA SI INTENDE PER AMBIENTE CONFINATO? Secondo la Guida Ispesl del 2008, per ambiente confinato si intende: uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri). Ad esempio: vasche e fosse biologiche, canalizzazioni, tubazioni, collettori fognari, depuratori e serbatoi, recipienti, silos, locali interrati accessibili tramite chiusino passo d uomo,ecc. 6
7 Attività a rischio, tipologia di rischio, composto organico presente, classificazione 7
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11 Classificazione attività, luoghi di presenza, modalità di formazione atmosfera esplosive. 11
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13 EFFETTI SULLA SALUTE L'organo che più risente degli effetti dell'ipossia e' il cervello. Esso infatti a fronte di necessità metaboliche di ossigeno molto elevate dovute alla incapacità di metabolismo anaerobio, non ne possiede riserve. Questo spiega come gran parte della sintomatologia ipossica sia riferibile ad alterazioni del funzionamento cerebrale ed abbia insorgenza improvvisa. In genere i primi sintomi da carenza di ossigeno si manifestano quando questo gas nell aria è al di sotto del 16-17% del volume totale (tale valore viene considerato come dato limite negli ambienti di lavoro). Tra il 12-16% possiamo riscontrare un aumento della frequenza respiratoria (tachipnea), tachicardia moderata, lieve incoordinazione motoria (per movimenti di abilità e destrezza). 13
14 Tra il 10-14% permane lo stato di coscienza, ma decadono le capacità di giudizio ed insorge repentinamente uno stato di intensa astenia (perdita di forza muscolare). Tra il 6-8% interviene perdita della coscienza con collasso e morte a breve termine. Sotto il 6% subentra il decesso in pochi minuti per paralisi cardiorespiratoria. L azoto sembra avere inoltre un effetto tossico diretto che si manifesta sul Sistema Nervoso Centrale con effetto narcotico. 14
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16 MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (Dlgs. 81/ 08, Circolari Ministeriali) È necessario per prima cosa verificare se il lavoro può essere fatto in un altra maniera in modo tale da evitare di accedere e lavorare in spazi ristretti. Se a seguito dell'analisi dei rischi effettuata durante una ricognizione emerge che le operazioni richiedono di entrare in spazi confinati, devono essere adottate le seguenti misure di prevenzione: -risanamento atmosfera mediante soffiatori, ventilatori, insufflazione aria; -ossimetro portatile, e rilevatori di altri gas (es. CO, H2S, Ossidi ecc); - assistenza di un altro lavoratore; 16
17 -presenza di chiare ed esaustive procedure di come si accede e si lavora nei luoghi confinati e di come si presta aiuto per i lavoratori esterni; -presenza di autorespiratore con formazione specifica; -presenza di cintura di sicurezza e funi adeguate ed altra eventuale attrezzatura per favorire l ingresso ed il recupero dei lavoratori nei luoghi confinati; -presenza di eventuali altri DPI se necessari come ad esempio elmetto, scarpe antinfortunistiche; -formazione ed informazione del personale addetto ed addestramento (anche per lavori in appalto); - informazione sui rischi specifici e presenza, in caso di appalto, del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) a cura dell appaltante/committente. 17
18 COSA PREVEDE LA NORMATIVA VIGENTE??? D.Lgs 81/ Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento È vietato consentire l accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l assenza di pericolo per la vita e l integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l agevole recupero di un lavoratore privo di sensi. SANZIONE: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro 18
19 D.Lgs 81/ Articolo Presenza di gas negli scavi Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei DPI delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei DPI collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all interno ed essere in grado di sollevare prontamente all esterno il lavoratore colpito dai gas. 19
20 Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione. In caso di presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas. Nei casi previsti dai punti precedenti, i lavoratori devono essere abbinati nell esecuzione dei lavori. SANZIONE: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro 20
21 D.Lgs 81/ ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS 3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall esercizio dell impianto o dell apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l agevole recupero di un lavoratore privo di sensi Prima di disporre l entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che nell interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee. 21
22 Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l indicazione del divieto di manovrarli I lavoratori che prestano la loro opera all interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all esterno presso l apertura di accesso Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione. 22
23 3.3. Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1 non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell articolo precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario l impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere difese, su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm 90, a parete piena o con almeno due correnti. Il parapetto non è richiesto quando sui bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a cm 90 dal pavimento Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto non sia possibile applicare il parapetto di cui al al punto 3.4.1, le aperture superiori dei recipienti devono essere provviste di solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro di essi. 23
24 Per le canalizzazioni nell interno degli stabilimenti e dei cantieri e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da piazzali di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di cui al punto deve avere altezza non minore di un metro Quanto previsto ai punti 3.4.1, e non si applica quando le vasche, le canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti, hanno una profondità non superiore a metri uno e non contengono liquidi o materie dannose e sempre che siano adottate altre cautele Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondità di oltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture di accesso al fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala fissa per l accesso al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate scale trasportabili, purché provviste di ganci di trattenuta. 24
25 Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo che: - in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi dell impianto, non ne derivi danno ai lavoratori; - in caso di necessità sia attuabile il massimo e più rapido svuotamento delle loro parti Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere provviste di dispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche e paratoie, atti ad effettuare l isolamento di determinati tratti in caso di necessità. 25
26 3.8. I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o vapori, esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei lavoratori, essere provvisti di appropriati dispositivi o impianti accessori, quali chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche, corrosive o altrimenti pericolose, compresa l acqua a temperatura ustionante, devono essere provvisti: - di chiusure che per i liquidi e materie tossiche devono essere a tenuta ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose essere tali da impedire che i lavoratori possano venire a contatto con il contenuto; - di tubazioni di scarico di troppo pieno per impedire il rigurgito o traboccamento Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui al punto sopra non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure di sicurezza. 26
27 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n
28 Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 1.In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, il presente regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quale di seguito individuato. 2. Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del d.lgs. 81/2008, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto. 3. Le disposizioni di cui agli articoli successivi, operano unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo. 28
29 4. Restano altresì applicabili, limitatamente ai lavori, servizi e forniture di svolti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, fino alla data di entrata in vigore della complessiva disciplina del sistema di qualificazione delle imprese di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri di verifica della idoneità tecnico professionale prescritti dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, che prescrive: a) verifica, l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d opera o di somministrazione, attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 2) acquisizione dell autocertificazione dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell articolo 47 del D.P.R. N 445/
30 Art. 2 - Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o Confinati 1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti: a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'art. 21 del d. lgs 81/2008, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi che dice: 30
31 2. I componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. 31
32 c) presenza di personale, non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 gg dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali; (???) 32
33 e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del d.lgs. 81/2008; f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva; 33
34 h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 2. In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate. 34
35 Art. 3 - Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività di cui sopra va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno. 35
36 2. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento, a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente. 3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del S.S.N. e dei VV.FF. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. 4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. 36
37 RICAPITOLANDO.. IL D.P.R. 177/2011: introduce innovative misure di innalzamento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o con possibile presenza di gas (c.d.. ambienti confinati ), quali silos, cisterne, pozzi, cunicoli e simili. Esso prevede, in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi: PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI: - OBBLIGO DI SPECIFICA INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO a tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, con verifica di apprendimento e aggiornamento relativamente ai rischi che sono propri degli ambienti confinati e alle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti debbono applicarsi. Tale obbligo in aggiunta agli obblighi già su di essi gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 37
38 - OBBLIGO DI POSSEDERE DPI (es.: maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc.), strumentazione e attrezzature di lavoro (es.: rilevatori di gasi, respiratori, etc.) idonei a prevenire i rischi propri delle attività lavorative e di aver effettuato, a tutto il personale impiegato, attività di addestramento all uso corretto di tali dispositivi; - OBBLIGO DI PRESENZA DI PERSONALE ESPERTO, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in ambienti confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti (in questo secondo caso, necessariamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003) con la necessità che il preposto, che sovrintende sul gruppo di lavoro, abbia in ogni caso tale esperienza (in modo che alla formazione e addestramento il capo-gruppo affianchi l esperienza maturata in concreto); - RISPETTO INTEGRALE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) e relativi alla parte economica e normativa della contrattazione di settore, compreso il versamento dell eventuale contributo all ente bilaterale di riferimento; 38
39 - APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA QUALIFICAZIONE DELL IMPRESA APPALTATRICE E DI QUALUNQUE SOGGETTO DELLA FILIERA, INCLUSE LE EVENTUALI IMPRESE SUBAPPALTATICI. Il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/
40 IN CASO DI APPALTO, VA GARANTITO CHE: -PRIMA DELL ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO, tutti i lavoratori impiegati nelle attività (compreso il datore di lavoro, ove impiegato nelle medesime attività) devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente su tutti i rischi esistenti che possano essere presenti nell area di lavoro (compresi quelli legati ai precedenti utilizzi), e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. E previsto che tale attività debba essere svolta per un periodo sufficiente e adeguato allo scopo della medesima e, comunque, non inferiore ad un giorno; - IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE INDIVIDUI UN PROPRIO RAPPRESENTANTE, adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell ambiente in cui debba svolgersi l attività dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività che in tali contesti si realizzino, svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenze di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente; 40
41 -DURANTE TUTTE LE FASI DELLE LAVORAZIONI in ambienti sospetti di inquinamento o confinati sia adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tali procedure potranno anche essere le buone prassi, in corso di approvazione da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro. Il mancato rispetto del regolamento determina il venir meno della qualificazione, per le imprese e i lavoratori autonomi, necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. 41
42 IN CONCLUSIONE COSA SONO GLI AMBIENTI CONFINATI? È POSSIBILE DARNE UNA DEFINIZIONE? Non esiste una definizione univoca di ambiente confinato in quanto alcuni ambienti, infatti, possono comportarsi da spazi confinati durante lo svolgimento delle attività lavorative cui sono adibiti o durante la loro costruzione, fabbricazione o successiva modifica, ma al di là di possibili definizioni giuridiche o tecniche, si può considerare confinato quell ambiente il cui volume complessivo arriva solo a qualche decina di mq e soprattutto non fruisce di un ricambio dell aria, naturale o forzato, efficace. Si deve intendere, come ambiente confinato, anche un ambiente a cielo aperto, se privo di ventilazione o di profondità, e tale da far ristagnare sul fondo gas e vapori più pesanti dell aria. Alcuni esempi di ambiente confinato possono essere: cisterne, serbatoi di stoccaggio, silos, tini per la fermentazione alcolica, recipienti di reazione, fogne, vasche di fermentazione, di trattamento effluenti, fosse biologiche, canalizzazioni, camere di combustione, forni, caldaie, ecc.. Le caratteristiche comuni quindi agli ambienti elencati sono una carenza di aerazione e la possibile presenza di sostanze tossiche, infiammabili, asfissianti o, comunque, nocive. 42
43 QUALI SONO I RISCHI DEGLI AMBIENTI CONFINATI? All interno degli ambienti confinati esiste una pluralità di rischi a cui i lavoratori possono essere esposti, quali: esplosione/incendio; intossicazione; asfissia; annegamento; caduta dall alto; claustrofobia/malore; temperatura dannosa; rischi connessi attività svolta. Esplosione/Incendio Il rischio di esplosione nasce quando si è in presenza di una miscela ariagas-vapori infiammabili; in questi casi basta anche una piccola sorgente di innesco (es. scintilla) per provocare un esplosione. Intossicazione In un ambiente confinato può esserci la presenza di sostanze tossiche, come residui di lavorazione o come reazione di un processo spontaneo di trasformazione di prodotti. Il rischio è dovuto anche a basse concentrazioni in quanto dette sostanze generano un senso di stordimento e l operatore non si accorge di perdere conoscenza. 43
44 Asfissia L aria contiene circa il 21% di Ossigeno e l 79% circa di Azoto; se la concentrazione di Ossigeno si abbassa, inizia una difficoltà respiratoria, sino ad arrivare alla irrespirabilità dell aria, quando la concentrazione di Ossigeno è intorno al 13%. L aria diventa irrespirabile perchè la pressione parziale dell Ossigeno rende impossibile lo scambio osmotico attraverso le membrane polmonari, fenomeno che non consente l ossigenazione dell emoglobina in ossiemoglobina. La ridotta concentrazione di Ossigeno nell ambiente può derivare da uno scarso ricambio dell aria, o anche da reazioni che producono CO2. Annegamento Il rischio di annegamento è un rischio causa effetto dei rischi precedentemente trattati poiché, in caso di asfissia o intossicazione, l operatore potrebbe accusare un malore che, in caso di pronto intervento, non comporterebbe esiti mortali ma se detto malore provoca la caduta dell operatore con la faccia nell acqua o nella melma, la morte sopraggiungerebbe in pochi minuti. Ancora, il rischio di annegamento si può verificare per la presenza di melma o di fanghi, anche in strati di qualche decina di centimetri, tali da compromettere l equilibrio e la deambulazione dell operatore. 44
45 Caduta dall alto Anche il rischio di caduta dall alto accompagna i lavori in ambienti confinati dato che la caduta dall alto può essere fonte di infortunio soprattutto nel caso in cui l ambiente confinato sia più profondo di 150 cm. Tipico il caso di scivolamento, sul fondo viscido della vasca, del piede della scala, utilizzata per accedere all interno della vasca stessa, o la caduta in seguito ad asfissia o intossicazione. Claustrofobia/malore Non tutti gli operatori sono adatti ad operare in un ambiente confinato; in particolare, alcuni soggetti potrebbero non dichiarare di soffrire di leggere forme di claustrofobia che può manifestarsi in locali confinati quali ad esempio canalizzazioni. Dette situazioni potrebbero generare dei rischi imponderabili, e comunque complicazioni, nel caso si debba soccorrere la persona colpita da crisi di panico. Lo stesso può verificarsi in caso di malore improvviso a causa di tutti i rischi precedentemente evidenziati. 45
46 Temperatura dannosa Il rischio è dovuto alla possibile presenza di apparecchiature o concentrazione elevate di temperatura. Rischi connessi attività svolta I rischi e le condizioni sopra elencate possono essere già presenti in uno spazio confinato. Altre invece possono insorgere a seguito dell attività in corso, come per esempio la saldatura o l impiego di prodotti chimici. 46
47 QUALI SONO LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LAVORARE IN SICUREZZA NEGLI AMBIENTI CONFINATI? Vista la pluralità dei rischi connessi, la prima misura da attuare è quella di valutare se è davvero necessario l ingresso nell ambiente confinato: molte operazioni infatti possono essere effettuate dall esterno (es. operazioni di pulizia possono essere eseguite con adeguate attrezzature, oppure operazioni di ispezione possono essere eseguite tramite telecamere controllate a distanza). Nel caso in cui non sia possibile evitare l ingresso nell ambiente confinato è necessario preventivare e realizzare specifico progetto operativo volto a garantire la sicurezza sia durante l entrata/uscita che la permanenza in tale ambiente. Tale progetto dovrà tenere presente anche le misure e i comportamenti da adottare in caso di emergenza. 47
48 1. Idoneità, formazione del personale e supervisione dei lavori Le persone devono essere adeguatamente formate, preparate ed istruite sull attività da svolgere e sull eventuali manovre di soccorso da compiere; è necessario inoltre tenere conto dell idoneità fisica dei lavoratori stessi. I lavori devono essere quindi supervisionati da personale qualificato, in modo da garantire l effettiva adozione delle misure precauzionali stabilite. 2. Verifica preliminare della struttura e dell accesso È necessario verificare in primis che l accesso sia abbastanza ampio da garantire ai lavoratori di entrare ed uscire facilmente dall area interessata e di permettere un accesso ed un uscita rapida in caso di emergenza: entrare infatti può essere facile, ma soccorre e trasportare poi il peso morto di un lavoratore privo di conoscenza può costare la vita sia dell infortunato, sia di chi interviene, se l accessi a tale ambienti non sono adeguati. Oltre a questo è necessaria una profonda conoscenza della struttura dell ambiente confinato. 48
49 3. Verifica preliminare della ventilazione, qualità dell aria Devono essere preventivamente misurate/rilevati tramiti appositi strumenti percentuale di ossigeno ed eventuali concentrazioni di gas inquinanti. In alcuni casi è possibile aumentare il numero delle aperture presenti nell'ambiente di lavoro così da migliorare l aerazione od utilizzare un sistema di ventilazione forzata (es. elettroventilatore che assicuri costantemente ricambi d aria) per assicurare un adeguato apporto di aria pulita. 4. Isolamento L isolamento meccanico ed elettrico dei dispositivi è essenziale nel caso in cui questi siano presenti attrezzature che possono essere azionati inavvertitamente. 49
50 5. Illuminazione e segnaletica di emergenza e presidi antincendio E necessario che in caso di emergenza il lavoratore sia in grado di percorre velocemente il percorso di esodo; per far questo è necessario che sia installata all interno la corretta illuminazione e segnaletica. Negli ambienti in cui l'atmosfera è potenzialmente infiammabile o esplosiva, è fondamentale usare dispositivi che non emettano scintille e sistemi d'illuminazione schermati. In alcuni tipi di spazi confinati (ad es. all'interno di cisterne in metallo), le misure di sicurezza per prevenire lo shock elettrico comprendono l'uso di dispositivi a bassissimo voltaggio (generalmente inferiore a 25 V) e, se necessario, l'impiego di dispositivi a corrente residua. 50
51 6. Uso di dispositivi di protezione individuale A seconda della tipologia di ambiente confinato è necessario che gli addetti utilizzino specifici dispositivi di protezione individuale DPI (guanti, maschera, tuta). L'uso di respiratori si rende necessario nel caso in cui l'aria non possa essere resa respirabile a causa della presenza di gas, fumi o vapori, o a causa dell'assenza di ossigeno. Nel caso di utilizzo di imbracature i cavi di recupero che le supportano devono essere liberi di riavvolgersi all'esterno dello spazio confinato. 51
52 7. Sistema di comunicazione con l esterno, procedure di emergenza In caso di incidente, gli addetti ai lavori potrebbero essere esposti ad un serio ed immediato pericolo. Risulta quindi di fondamentale importanza stabilire misure efficaci per la segnalazione dell'emergenza e per lo svolgimento delle operazioni di soccorso. Le misure da adottare dipenderanno dalla natura dello spazio confinato, dal tipo di rischio individuato e quindi dalla possibile natura del soccorso da prestare. È necessario in primis stabilire un adeguato sistema di comunicazione in modo da permettere ai lavoratori impegnati all'interno dell'ambiente confinato di tenersi in contatto con quelli all'esterno, e di lanciare l'allarme in caso di pericolo. È necessario che i soccorritori siano adeguatamente preparati, sempre pronti e capaci di usare qualsiasi dispositivo di soccorso, come ad esempio respiratori, funi di salvataggio e attrezzature per l'estinzione di incendi. Inoltre anche i lavoratori stessi devono essere formati all emergenza e all antincendio. 52
53 Art. 17 e art 18 Obblighi dei Datori di Lavoro - Il Datore di Lavoro ha l obbligo (non delegabile) di valutare tutti i rischi aziendali e redigere il relativo documento di Valutazione dei Rischi. D.L. da 1.000,00 a 4.000,00 Se non valuta tutti i rischi aziendali elaborando il D.V.R. la sanzione amministrativa varia - Deve inoltre nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.). Se non nomina tale figura la sanzione è di tipo penale e vale l arresto da 3 a 6 mesi o l ammenda da 2.500,00 a 6.400,00 53
54 Il datore di lavoro, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) Nominare il medico competente per l effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Decreto Legislativo n 81/2008. In mancanza della nomina del Medico Competente è prevista una sanzione penale che prevede: D.L. l arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da a b) Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell emergenza; 54
55 c) Nell affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; Se non si tiene conto delle capacità dei lavoratori si prevede l arresto da 2 a 4 D.L. mesi o un ammenda da a d) Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; La mancata fornitura dei D.P.I. prevede per il datore di lavoro o dirigente, una sanzione penale che prevede l arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da a
56 e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; Se non si tiene conto D.L. di questo aspetto si prevede l arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da a f) Richiedere l osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; Anche in questo caso in presenza di violazione, è previsto l arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da a
57 g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel decreto 81/2008; D.L. Se i lavoratori non vengono sottoposti a visita medica prevista un ammenda da a g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro o il dirigente deve comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; In caso di mancata comunicazione è prevista un ammenda da 500 a è 57
58 h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; Non sono previste sanzioni D.L. stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio protezione; Non sono previste sanzioni. l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs.vo 81/2008; Non sono previste sanzioni. 58
59 m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; D.L. Non sono previste sanzioni n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; Se ai lavoratori non viene consentita la verifica dell applicazione delle norme di sicurezza, tramite il R.L.S., per il datore di lavori è prevista un ammenda da a
60 o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei D.L. Rischi, anche su supporto informatico e consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro; il D.V.R. è consultato esclusivamente in azienda; Per questa mancanza il datore di lavoro o il dirigente può essere punito con l arresto da 2 a 4 mesi o con l ammenda da 750 a
61 p) elaborare il documento di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.), anche su supporto informatico e, su richiesta di questi e per l espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei D.L. lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; In caso di mancata consegna del documento al R.L.S. per il datore di lavoro o per il dirigente è prevista un ammenda da a
62 v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica almeno una volta all anno, per esaminare vari aspetti relativi alla sicurezza aziendale; Se il datore di lavoro o il dirigente non convoca la riunione D.L. periodica può essere applicata un ammenda variabile da a z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; In caso di mancato aggiornamento è prevista una sanzione penale che prevede l arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da a
63 bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica D.L. senza il prescritto giudizio di idoneità. Se il datore di lavoro non ottempera a tale obbligo è passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria da a
64 Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente informazioni relative a: a) la natura dei rischi; D.L. b) l organizzazione del lavoro, la programmazione e l attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati degli infortuni e delle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. Se non ottempera a tale obbligo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da a
65 CONCLUSIONI L organizzazione è sempre il momento fondamentale per garantire un efficace prevenzione, prescindendo dalla dimensione e complessità aziendale, anche se è ovvio che quanto più piccola e semplice è l azienda, tanto più elementare è il sistema organizzativo; un sistema organizzativo esiste comunque sempre!. Come ogni processo culturale la Sicurezza, per consolidarsi, ha bisogno di tempo ma soprattutto di educazione. 65
66 Non voglio raggiungere l'immortalità con il mio lavoro. Voglio arrivarci non morendo. Woody Allen 66
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