Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze
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1 Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N Giudizio di ottemperanza contro Equitalia Ottemperanza alle sentenze tributarie dopo la riforma Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario Con l entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo di riforma del processo tributario (D.Lgs. n. 156/2015), il giudizio di ottemperanza agli obblighi che derivano dalle sentenze tributarie potrà essere proposto non soltanto verso gli enti impositori (Agenzie fiscali ed enti locali), ma anche nei confronti di Equitalia e dei concessionari dei tributi locali iscritti all albo ministeriale. Per il pagamento di somme fino a 20mila euro e, comunque, per il pagamento delle spese processuali, il giudice dell'ottemperanza decide sui ricorsi dei contribuenti in composizione monocratica. La legge di riforma prevede anche l immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, nonché di quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali e consente di attivare il giudizio di ottemperanza, qualora la controparte risulti inadempiente. Premessa Il contribuente può richiedere l esecuzione coattiva degli obblighi dell Ufficio derivanti dalla sentenza tributaria passata in giudicato attraverso il giudizio di ottemperanza. Il giudizio di ottemperanza è regolato dall articolo 70 del D.Lgs. n. 546/92, ora novellato dal Decreto Legislativo n. 156/15 di attuazione della delega per la riforma del processo tributario (L. n. 23/14). Con l entrata in vigore delle disposizioni contenute nel suddetto decreto, il giudizio di ottemperanza agli obblighi che derivano dalle sentenze tributarie potrà essere proposto non soltanto verso gli enti impositori (Agenzia fiscali e 1
2 Comuni), ma anche nei confronti di Equitalia e dei concessionari dei tributi locali iscritti all'albo ministeriale. Il Legislatore della novella ha ritenuto opportuno equiparare agli enti impositori sia gli agenti della riscossione sia i concessionari dei tributi di cui all art. 53 del D.Lgs. n. 446/97. Questi ultimi, in particolare, ancorché soggetti privati, svolgono funzioni pubbliche su concessione, sicché la giustizia amministrativa ha ritenuto applicabile anche a loro carico il giudizio di ottemperanza: si vedano Consiglio di Stato, sentenza n. 8250/2010, e TAR Campania, sentenza n. 86/ Il giudizio di ottemperanza è ammesso anche nei confronti di un soggetto tenuto in forza del giudicato al compimento di attività implicante esercizio di potestà pubbliche, quale il concessionario delegato all'espropriazione" (CdS n. 8250/10); - "Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per ottenere il pagamento di una somma di denaro, purché però nei confronti di una Pubblica Amministrazione, ovvero nei confronti di un soggetto privato concessionario di pubblici poteri, per il compimento di attività connesse all'esercizio di questi ultimi" (TAR Campania n. 86/11 cit.). Art. 70 D.Lgs. n. 546/92 Giudizio di ottemperanza Testo riformato dall art. 9, comma 1, lettera ii), D.Lgs. 156/2015 Soppresso (al comma 1) l inciso che fa salvo quanto previsto dal Codice di procedura civile per l esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, in quanto, è previsto in via esclusiva il rimedio del giudizio di ottemperanza; si prevede che per il pagamento di somme dell importo fino a ,00 euro e, comunque, per il pagamento delle spese di giudizio il ricorso è deciso dalla commissione in composizione monocratica; è ampliata la platea dei soggetti cui rivolgere il giudizio di ottemperanza; alle Agenzie fiscali e agli enti locali si sono uniti Equitalia e i concessionari che svolgono attività di accertamento e riscossione per conto degli enti locali. 1. La parte che vi ha interesse, può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato 2
3 sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale. 2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell ente impositore, dell agente della riscossione o del soggetto iscritto nell albo di cui all articolo 53 del Decreto Legislativo 1197, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto. 3. Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario. 4. Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria della commissione ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere. 5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio può trasmettere le proprie osservazioni alla commissione tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento. 6. Il presidente della commissione tributaria, scaduto il termine di cui al comma precedente, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria. 7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del titolo VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di spese di giustizia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal 3
4 commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza. 9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi. 10. Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento. 10-bis (nuovo) Per il pagamento di somme dell importo fino a 20 mila euro e comunque per il pagamento delle spese del giudizio, il ricorso è deciso dalla Commissione in composizione monocratica. Testo ante riforma 1. Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse, può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale. 2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento dall'ufficio del Ministero delle Finanze o dall'ente locale dell'obbligo posto a carico della sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto. 3. Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario. 4. Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria della commissione all'ufficio del Ministero delle Finanze o all'ente locale obbligato a provvedere. 5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio del Ministero delle Finanze o l'ente locale può trasmettere le proprie osservazioni alla commissione tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento. 6. Il presidente della commissione tributaria, scaduto il termine di cui al comma precedente, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del 4
5 ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria. 7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio del Ministero delle Finanze o dell'ente locale che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni della Legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni. 8. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza. 9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi. 10. Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento. Dal 1 gennaio 2016 Azione proponibile quando l ente impositore o Equitalia o il concessionario dei tributi locali non ottempera agli obblighi derivanti dalla sentenza tributaria. L azione è proponibile dopo la scadenza del termine previsto per l adempimento o, in mancanza, dopo 30 dalla messa in mora dell ente da parte del contribuente. Condizioni di applicabilità del giudizio di ottemperanza: 1. sentenza di condanna passata in giudicato; 2. inadempimento agli obblighi derivanti dalla sentenza da parte dell ente impositore o dagli agenti della riscossione; 3. il decorso del termine stabilito dalla legge per l'adempimento dell ufficio o, in mancanza, il decorso di 30 gg dalla sua messa in mora. 5
6 Principi giurisprudenziali Attraverso il giudizio di ottemperanza il contribuente può richiedere l esecuzione coattiva degli obblighi posti a carico dell Ufficio dalla sentenza della Commissione tributaria passata in giudicato. Per adempimento agli obblighi della sentenza si intende la piena esecuzione e la completa soddisfazione dell'interessato, non già la mera intenzione dell'amministrazione di adeguarsi alla sentenza (CTP di Trieste n. 307 del 1997). Anche l adempimento inesatto o parziale legittima il ricorso in ottemperanza. L ottemperanza è ammessa anche qualora la sentenza abbia accolto solo in parte la domanda, per esempio, riducendo la pretesa impositiva (Cass. sentenza n. 4884/2013 in cui si legge che non è precluso al giudice tributario, nel caso di parziale accoglimento delle doglianze del contribuente, di demandare all'ufficio la rideterminazione dell'imposta [o anche della sanzione], a condizione, però, che ciò avvenga attraverso prescrizioni determinate [quale, ad esempio, la mera esecuzione di calcoli aritmetici], e comunque prive di elementi di tipo valutativo. Del resto, di fronte all'inerzia dell'ufficio, o alla difformità dell'atto adottato rispetto al comando contenuto nella sentenza, è sempre ammesso il rimedio del giudizio di ottemperanza, al fine di rendere effettivo quel comando, attraverso la enucleazione e precisazione del contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato [cfr. Cass. nn del 2004, del 2008, del 2009]). L ottemperanza non è limitata alla sola ipotesi di sentenza passata in giudicato che definisce l intera controversia. Si può chiedere al giudice l'attuazione coattiva anche di singole parti della sentenza, rispetto alle quali si sia formato il cosiddetto giudicato interno (Cass. n. 358/2004). Il ricorso di ottemperanza Le regole procedurali non hanno subito variazioni. Pertanto, anche dopo il 1 gennaio 2016, il contribuente dovrà agire secondo le seguenti modalità. Notificata la formale diffida all ufficio, specificando gli estremi della sentenza e gli obblighi non rispettati sino a quel momento, il contribuente potrà rivolgersi al giudice tributario che ha emesso la sentenza di condanna. La richiesta di ottemperanza assume la forma del ricorso: 6
7 che va proposto al presidente della Commissione; che deve essere depositato in doppio originale; che deve contenere i dati della sentenza e dell atto di messa in mora; che non va notificato all ufficio, poiché sarà cura della Segreteria della Commissione notificare uno dei due originali del ricorso all ufficio obbligato a provvedere. L Ufficio, dopo aver avuto notizia del ricorso da parte della Segreteria della Commissione, ha 20 giorni di tempo per trasmettere proprie osservazioni. Decorso il detto termine di 20 giorni, il Presidente della Commissione assegna la causa a una sezione la quale, entro 90 giorni, fissa la trattazione del ricorso in camera di consiglio, dandone comunicazione alle parti almeno 10 giorni liberi prima. Il collegio giudicante, sentite le parti in contraddittorio e acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l ottemperanza in luogo dell Ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Ove ritenuto opportuno, il collegio può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante. Il collegio, preso atto dei provvedimenti emanati e della loro esecuzione (da parte del componente delegato o dal commissario nominato), dichiara chiuso il procedimento con ordinanza. I provvedimenti sono immediatamente esecutivi ed eventualmente impugnabili in Cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento. Per il pagamento di somme dell importo fino a 20 mila euro e comunque per il pagamento delle spese del giudizio, il ricorso d ottemperanza è deciso dalla Commissione in composizione monocratica (nuovo art. 10- bis dell art. 70). Condanna al pagamento di somme in favore del contribuente Possibile giudizio d ottemperanza La Legge di riforma del processo tributario prevede l immediata esecutività della sentenza di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente. 7
8 L art. 69 del D.Lgs. n. 546/92 è stato completamente riscritto e ora prevede che il pagamento delle somme dovute al contribuente dovrà avvenire entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza o dalla prestazione della garanzia con possibilità di instaurare giudizio di ottemperanza. In caso d importi dovuti superiori a ,00 euro, il giudice, tenuto conto della solvibilità dell istante, potrà subordinare il pagamento alla richiesta idonea garanzia. I costi della garanzia anticipati dal contribuente saranno a carico della parte soccombente all esito definitivo del giudizio. Dalla relazione illustrativa del Decreto si apprende che al termine per eseguire l esecuzione della sentenza di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente va aggiunto quello di 30 giorni previsto per l ottemperanza a norma dell art. 70, comma 2. Il termine complessivo per promuovere il giudizio d ottemperanza, pertanto, arriva a 120 giorni, che precisa la relazione - corrisponde a quello previsto in via generale dall art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/96 per l esecuzione delle decisioni civili nei confronti di soggetti pubblici. Condanna al pagamento di somme in favore del contribuente La sentenza della CT è immediatamente esecutiva. Se l ufficio non adempie trascorsi 90 giorni e dopo la messa in mora, il contribuente può promuovere il giudizio d ottemperanza ex art. 70 D.Lgs. n. 546/92. È stato abrogato l art. 69-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 che riguardava le sentenze di condanna nelle liti sugli aggiornamenti catastali. Ciò è accaduto per coerenza con il nuovo art. 69 che stabilisce anche l immedita esecutività delle sentenze emesse su ricorso del contribuente avverso gli atti relativi a operazioni catastali. Art. 69 D.Lgs. n. 546/92 Condanna dell ufficio al rimborso Testo sostituito dall art. 9, comma 1, lettera gg), D.Lgs. 156/2015 Il nuovo art. 69 D.Lgs. n. 546/92 ( Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente ): stabilisce l immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso contro gli atti 8
9 catastali, il cui pagamento può essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia, ove superi l importo di euro, diverse dalle spese di lite, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità del contribuente; rimanda ad un apposito Decreto Ministeriale per la disciplina della garanzia, sulla base di quanto previsto dall art. 38-bis, comma 5, D.P.R. n. 633/1972 per rimborsi IVA superiori a euro; stabilisce che i costi della garanzia anticipati dal contribuente saranno a carico della parte soccombente all esito definitivo del giudizio; stabilisce che il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve avvenire entro 90 giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia, se dovuta; prevede il ricorso all ottemperanza nei casi di inerzia dell Amministrazione al rimborso. 1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonchè il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi. 3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio. 4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta. 5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale. ; Art. 9, comma 1, lett. hh): l'articolo 69-bis è abrogato. 9
10 Testo ante sostituzione 1. Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle Finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell' articolo 15 e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell' art. 475 del c.p.c., applicando per le spese l'art. 25, comma 2. - Riproduzione riservata - 10
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