AVVISO n Giugno 2005

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1 AVVISO n Giugno 2005 Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto : dell'avviso Oggetto : Modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati /Amendments to the Instructions accompanying the Rules of the Markets IDEM market Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa

2 MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12 maggio 2005, ha approvato le modifiche alle Istruzioni relative al mercato Idem illustrate nel presente Avviso. Consob ha comunicato il proprio assenso a tali modifiche con lettera del 10 giugno INTRODUZIONE DELLE LONG TERM OPTION SULL'INDICE DI BORSA S&P/MIB Le Istruzioni al Regolamento dei Mercati disciplinano, all'articolo IA.9.1.6, le opzioni sull'indice di borsa S&P/MIB. Tale articolo viene modificato prevedendo la possibilità di negoziare opzioni sull indice aventi scadenze superiori ad un anno (c.d. long term option). Sarà quindi possibile la negoziazione di contratti "Opzione su S&P/MIB" aventi scadenze mensili, trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre) e semestrali (giugno e dicembre). In ciascuna seduta di contrattazione saranno contemporaneamente quotate le due scadenze mensili più vicine, le quattro scadenze trimestrali, nonché le quattro scadenze semestrali dei due anni successivi a quello in corso, per un totale di dieci scadenze. Per ciascuna scadenza sino a 12 mesi saranno negoziati almeno 15 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con intervalli di 500 punti indice, mentre per le quattro scadenze oltre i 12 mesi saranno negoziati almeno 21 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con intervalli di punti indice. MODIFICA OBBLIGHI DI QUOTAZIONE DEGLI OPERATORI MARKET MAKER SUL CONTRATTO DI OPZIONE SULL'INDICE S&P/MIB E SUI CONTRATTI DI OPZIONE SU AZIONI Le Istruzioni al Regolamento dei Mercati disciplinano, al Capo IA.9.2, gli obblighi di quotazione degli operatori market maker, tra l altro, sul contratto di opzione sull'indice S&P/MIB e sui contratti di opzione su azioni. La disciplina prevista in tale Capo viene modificata prevedendo di: incrementare il numero di scadenze consecutive e le serie quotate, sia sulle scadenze consecutive che su quella corrente, su cui gli operatori Primary Market Maker sono tenuti ad esporre continuativamente proposte in acquisto ed in vendita sul contratto di opzione sull'indice S&P/MIB (riferimento Istruzioni articolo IA.9.2.6, comma 1 e 2); prevedere operatori Market Maker anche sulle scadenze oltre 1 anno che verranno introdotte sulle opzioni sull'indice S&P/MIB (long term option) (riferimento Istruzioni articolo IA.9.2.6, comma 3); Avviso idem 1

3 prevedere l'eliminazione della ripartizione dei contratti di opzione su azioni in due gruppi A e B da parte di Borsa Italiana e la contestuale previsione di un Focus Group attraverso il quale la stessa Borsa Italiana definisce i 10 sottostanti di contratti di opzione che ne fanno parte, sulla base del volume medio giornaliero scambiato sui contratti di opzione su azioni nell'anno solare precedente. Inoltre, la composizione del Focus Group sarà rivista una volta l'anno (riferimento Istruzioni articolo IA.9.2.8, comma 5); prevedere che nella domanda di iscrizione all'elenco in qualità di Primary Market Maker su opzioni su azioni, l'operatore deve indicare almeno 20 sottostanti di contratti di opzione sui quali intende effettuare l'attività di market making, di cui almeno 8 scelti nel Focus Group ; inoltre, a seguito delle variazioni nella composizione del Focus Group il Primary Market Maker è tenuto a modificare la scelta effettuata nella domanda di iscrizione. Prevedere che nella domanda di iscrizione all'elenco in qualità di Market Maker su opzioni su azioni, l'operatore deve indicare almeno 5 sottostanti di contratti di opzione sui quali intende effettuare l'attività di market making; (riferimento Istruzioni articolo IA.9.2.8, comma 3, 4 e 6); incrementare il quantitativo minimo di contratti da quotare sulle opzioni su azioni appartenenti al Focus Group, sia per i Primary Market Maker che, eventualmente, per i Market Maker (riferimento Istruzioni articolo IA.9.2.9, comma 1 e 3); modificare il numero di serie quotate in corrispondenza della scadenza corrente su cui gli operatori Primary Market Maker sono tenuti ad esporre continuativamente proposte in acquisto ed in vendita sui contratti di opzione su azioni (riferimento Istruzioni articolo IA.9.2.9, comma 2); rendere più flessibili gli obblighi dei market maker, sia Primary Market Maker che Market Maker, in corrispondenza della scadenza corrente sia sulle opzioni sull'indice S&P/MIB che sulle opzioni su azioni anticipando il momento a partire dal quale gli obblighi di quotazione sono ridotti (riferimento Istruzioni articolo IA.9.2.6, comma 2 e 4; articolo IA comma 2 e 4); prevedere che l'operatività dei market maker decorrerà non più dal quinto giorno di borsa aperta successivo all'iscrizione nell'elenco, ma sarà indicata da Borsa Italiana al momento dell'iscrizione nell'elenco (riferimento Istruzioni art. IA.9.2.2, comma 2; art. IA.9.2.3, comma 2; art. IA.9.2.5, comma 2; art. IA.9.2.8, comma 2; art. IA , comma 2). BLOCK TRADES SU STOCK FUTURES Si modifica la disciplina contenuta nell art. IA delle Istruzioni al fine di consentire, anche per i futures su azioni, la conclusione di contratti derivanti dall immissione di proposte interbank o internal al di fuori dello spread, a condizione che la quantità oggetto del contratto sia uguale o maggiore di contratti e che lo scostamento del prezzo del contratto rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione non superi il limite del 2%. Avviso idem 2

4 PREVISIONE DI UN QUANTITATIVO MASSIMO DI CONTRATTI PER OGNI PROPOSTA DI NEGOZIAZIONE AVENTE AD OGGETTO IL FUTURES SU S&P/MIB E IL MINIFUTURES SU S&P/MIB Si prevede l introduzione di un quantitativo massimo di contratti per le proposte di negoziazione aventi ad oggetto il Futures su S&P/MIB e il minifutures su S&P/MIB. Tale quantitativo massimo è pari a 500 contratti per le proposte singole e pari a contratti per le proposte combinate. Il suddetto limite di quantità non si applica alle proposte di negoziazione di tipo "internal" ed "interbank". Il testo aggiornato delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati sarà disponibile sul sito Internet della Borsa Italiana, all indirizzo anche in una versione che evidenzia le modifiche apportate. Le modifiche illustrate nel presente Avviso entreranno in vigore l 11 luglio Avviso idem 3

5 ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI TITOLO IA.9 MERCATO IDEM CAPO IA CONTRATTI DERIVATI AMMESSI ALLE NEGOZIAZIONI Articolo IA (Limiti di variazione dei prezzi e limiti di quantità Futures su S&P/MIB ) 1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione: a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo di controllo: +/- 7,5 % b) limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo di controllo: +/- 3,5 % c) limite massimo di variazione dei prezzi di due contratti consecutivi: +/- 0,5 % 2. Il prezzo di controllo coincide in via generale con il prezzo ufficiale dello strumento derivato; Borsa Italiana può modificare tale prezzo ai fini del regolare svolgimento delle negoziazioni. 3. Non è consentita l immissione di proposte con limite di prezzo aventi prezzi superiori o inferiori al limite di variazione massima di cui al comma 1, lettera a). 4. Qualora durante la negoziazione del contratto Futures su S&P/MIB il prezzo del contratto in corso di conclusione superi uno dei limiti di cui al comma 1, lettere b) e c), la negoziazione dello strumento finanziario viene automaticamente sospesa per un intervallo di un minuto. Durante l intervallo di sospensione non è consentita l immissione o la modifica delle proposte di negoziazione. 5. Ai sensi dell articolo del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate. 6. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce che il quantitativo massimo di contratti oggetto di una proposta di negoziazione è pari a 500 per le proposte singole e pari a per le proposte combinate. Il suddetto limite di quantità non si applica alle proposte di negoziazione di tipo "internal" ed "interbank". Articolo IA (Limiti di variazione dei prezzi e limiti di quantità minifutures su S&P/MIB) 1. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce le seguenti condizioni di negoziazione: a) limite massimo di variazione del prezzo delle proposte rispetto al prezzo di controllo: +/- 7,5 % Avviso idem 4

6 b) limite massimo di variazione del prezzo di contratti rispetto al prezzo di controllo: +/- 3,5 % c) limite massimo di variazione dei prezzi di due contratti consecutivi: +/- 0,5 % 2. Il prezzo di controllo coincide in via generale con il prezzo ufficiale dello strumento derivato; Borsa Italiana può modificare tale prezzo ai fini del regolare svolgimento delle negoziazioni. 3. Non è consentita l immissione di proposte con limite di prezzo aventi prezzi superiori o inferiori al limite di variazione massima di cui al comma 1, lettera a). 4. Qualora durante la negoziazione del contratto minifutures su S&P/MIB il prezzo del contratto in corso di conclusione superi uno dei limiti di cui al comma 1, lettere b) e c), la negoziazione dello strumento finanziario viene automaticamente sospesa per un intervallo di un minuto. Durante l intervallo di sospensione non è consentita l immissione o la modifica delle proposte di negoziazione. 5. Ai sensi dell articolo del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui al comma 1 possono essere modificate o temporaneamente disattivate. 6. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, Borsa Italiana stabilisce che il quantitativo massimo di contratti oggetto di una proposta di negoziazione è pari a 500 per le proposte singole e pari a per le proposte combinate. Il suddetto limite di quantità non si applica alle proposte di negoziazione di tipo "internal" ed "interbank". Articolo IA (Opzione sull indice di borsa S&P/MIB) 1. E ammesso alle negoziazioni sull IDEM il contratto di opzione avente ad oggetto l'indice di borsa S&P/MIB (di seguito denominato contratto Opzione su S&P/MIB ). 2. Il contratto di opzione su S&P/MIB ha valore nozionale pari al prodotto tra il prezzo di esercizio (in punti indice) ed il valore di ciascun punto dell'indice pari a 2,5 euro. Il contratto Opzione su S&P/MIB è quotato in punti indice e lo scostamento minimo di prezzo tra proposte aventi ad oggetto l'ammontare del premio è fissato come segue: Valore del premio Scostamento minimo Uguale o maggiore di Sono negoziabili contratti Opzione su S&P/MIB aventi scadenze mensili, e trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre) e semestrali (giugno e dicembre). In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate le due scadenze mensili più vicine, le quattro scadenze trimestrali, nonché, nonché le quattro scadenze semestrali dei due anni successivi a quello in corso, per un totale di sei dieci scadenze. Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta Avviso idem 5

7 precedente. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 9.10 del giorno di scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo è quotata la nuova scadenza. 4. Per ciascuna scadenza sino a 12 mesi (mensili e trimestrali) vengono negoziati almeno 15 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con intervalli di 500 punti indice; per le quattro scadenze semestrali oltre i 12 mesi vengono negoziati almeno 21 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con intervalli di punti indice. Tuttavia, nel momento in cui le scadenze semestrali ricadono nell'arco temporale dei 12 mesi, vengono introdotti nuovi prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con intervalli di 500 punti indice, fino a negoziare almeno 15 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con intervalli di 500 punti indice. Al termine di ogni giornata di negoziazione vengono escluse, per ogni scadenza, le serie di opzioni: call il cui prezzo di esercizio è, rispetto a quello della serie at-themoney, superiore al 10 prezzo di esercizio out-of-the-money o inferiore al 10 prezzo di esercizio in-the-money; put il cui prezzo di esercizio è, rispetto a quello della serie at-themoney, inferiore al 10 prezzo di esercizio out-of-the-money o superiore al 10 prezzo di esercizio in-the-money e, per le quali, siano rispettate contestualmente le seguenti condizioni: l open interest è uguale a zero; l open interest dell opzione put (call) con stesso prezzo di esercizio e stessa scadenza è pari a zero; l open interest di tutte le serie di opzione call e put con prezzo di esercizio più lontano da quello at-the-money, rispetto a quello della serie da escludere, è uguale a zero. 5. Nuovi prezzi di esercizio vengono introdotti nel caso in cui l ultimo valore dell indice S&P/MIB del giorno di borsa aperta precedente risulti: per le opzioni call, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo out of (in) the money; per le opzioni put, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo in (out of) the money. 6. Borsa Italiana si riserva di introdurre prezzi di esercizio ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 4 qualora lo richiedano esigenze di regolarità degli scambi, tenuto anche conto dell andamento dell indice sottostante. I prezzi di esercizio saranno generati con glil intervalloi indicatoi al comma 4 o loro multipli sulle serie call e sulle serie put. Articolo IA (Block trades futures su azioni) Ai sensi dell articolo 4.7.7, comma 3, del Regolamento possono essere immesse proposte di negoziazione interbank o internal finalizzate alla conclusione di contratti ad un prezzo Avviso idem 6

8 non compreso nell'intervallo coincidente con uno degli estremi dell intervallo tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita qualora: - la quantità oggetto del contratto sia uguale o maggiore di contratti. e - lo scostamento del prezzo del contratto rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione non superi il limite del 2%. Capo IA Operatori Market Maker Articolo IA (Market maker su Futures sull indice S&P/MIB) 1. Sono operatori market maker sul contratto Futures sull indice S&P/MIB gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker. 2. Borsa Italiana procede ad iscrivere nella sotto-sezione dell Elenco di cui al comma 1 fino a tre operatori che ne abbiano fatto richiesta scritta. L'operatività del market maker decorre dal quinto giorno di borsa aperta successivo all'iscrizione nell'elenco. La data di decorrenza dell attività verrà indicata da Borsa Italiana al momento dell iscrizione nell Elenco. Borsa Italiana si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. 3. Gli operatori market maker sul contratto Futures sull indice S&P/MIB sono tenuti a esporre continuativamente proposte in acquisto e in vendita per quantitativi pari ad almeno 10 contratti Futures sull indice S&P/MIB sulla scadenza corrente fino al quarto giorno antecedente alla scadenza stessa e, a partire da tale data, sulla scadenza immediatamente successiva. 4. Lo spread, determinato come differenza massima ammissibile tra il prezzo delle proposte in acquisto e il prezzo delle proposte in vendita, delle proposte di cui al comma 3 non deve essere superiore a 45 punti indice. 5. Gli operatori market maker sono tenuti a ripristinare le quotazioni entro 2 minuti dall avvenuta conclusione dei contratti derivanti dall applicazione delle stesse. 6. Gli obblighi di quotazione avranno inizio alle ore 9.30 e termine alle ore Articolo IA (Operatori market maker sul contratto minifutures sull indice S&P/MIB) 1. Sono operatori market maker sul contratto minifutures sull indice S&P/MIB gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker. 2. Borsa Italiana procede ad iscrivere nella sotto-sezione dell Elenco di cui al comma 1 gli operatori che ne abbiano fatto richiesta scritta. L'operatività del market maker decorre dal quinto giorno di borsa aperta successivo all'iscrizione nell'elenco. La data di decorrenza dell attività verrà indicata da Borsa Italiana al momento dell iscrizione nell Elenco. Borsa Italiana si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Avviso idem 7

9 Articolo IA (Operatori market maker sul contratto di opzione sull indice S&P/MIB) 1. Sono operatori market maker sul contratto opzioni sull indice S&P/MIB gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker e gli operatori iscritti nella sottosezione dei Market Maker. 2. Borsa Italiana procede ad iscrivere nelle sotto-sezioni dell Elenco di cui al comma 1 gli operatori che ne abbiano fatto richiesta scritta. L'operatività del market maker decorre dal quinto giorno di borsa aperta successivo all'iscrizione nell'elenco. La data di decorrenza dell attività verrà indicata da Borsa Italiana al momento dell iscrizione nell Elenco. Borsa Italiana si pronuncia sulla domanda entro 30 giorni dalla sua ricezione. Articolo IA (Obblighi di quotazione degli operatori market maker sul contratto di opzione sull indice S&P/MIB) 1. Gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker sono tenuti a esporre continuativamente proposte in acquisto e in vendita per le prime tre quattro scadenze consecutive e per quantitativi pari ad almeno quindici contratti per le seguenti serie di opzioni sull indice S&P/MIB call e put : a) serie at the money e prime tre quattro serie out of the money per le opzioni call e serie at the money e prime tre quattro serie out of the money per le opzioni put; oppure b) prime quattro cinque serie out of the money per le opzioni call e prima serie in the money, serie at the money e prime due tre serie out of the money per le opzioni put; oppure c) prima serie in the money, serie at the money e prime due tre serie out of the money per le opzioni call e prime quattro cinque serie out of the money per le opzioni put. I market maker sono tenuti a ripristinare le quotazioni entro 2 minuti dall avvenuta conclusione dei contratti derivanti dall applicazione delle stesse. 2. Gli obblighi di cui al comma 1 sulla scadenza corrente, il quarto ed il quinto tra il nono e il quinto giorno di Borsa aperta antecedente la scadenza stessa, devono essere rispettati alternativamente: a) sulla serie at the money e sullea primea due serie out of the money per le opzioni call e sulla serie at the money e sullea primea due serie out of the money per le opzioni put; oppure Avviso idem 8

10 b) sulle prime due tre serie out of the money per le opzioni call e sulla prima serie in the money, e sulla serie at the money e sulla prima serie out of the money per le opzioni put; oppure c) sulla prima serie in the money, e sulla serie at the money e sulla prima serie out of the money per le opzioni call e sulle prime due tre serie out of the money per le opzioni put. Gli obblighi di quotazione sulla scadenza corrente cessano il terzo quarto giorno di Borsa aperta antecedente la scadenza stessa. 3. Gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Market Maker sono tenuti a rispondere a richieste di quotazione su tutte le scadenze quotate e per quantitativi pari ad almeno dieci contratti per la serie at the money, le prime cinque serie in the money e le prime cinque serie out of the money call e put. I market maker sono tenuti a rispondere alle richieste di quotazione entro il termine di 2 minuti dalla richiesta; la risposta deve permanere sul book per almeno 30 secondi. 4. Gli obblighi di cui al comma 3 sulla scadenza corrente, il quarto e il sesto e il quinto giorno di Borsa aperta antecedente la scadenza stessa, devono essere rispettati per la serie at the money, le prime due serie in the money e le prime due serie out of the money call e put. Gli obblighi di quotazione sulla scadenza corrente cessano il terzo quarto giorno di Borsa aperta antecedente la scadenza stessa. 5. I market maker iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker e gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Market Maker, nell esporre le proposte in acquisto e in vendita di cui ai commi 1 e 3, devono attenersi alla seguente tabella, dove prezzo in acquisto indica il prezzo che il market maker intende utilizzare come proprio prezzo delle proposte in acquisto e spread indica la differenza massima ammissibile tra il prezzo delle proposte in acquisto e il prezzo delle proposte in vendita corrispondente: Prezzi di acquisto (punti indice) Spread (punti indice) DA A Maggiore o uguale a Ai fini del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 la serie at the money è determinata, dalle ore 9.30 alle ore 15.45, con riferimento all ultimo valore dell indice S&P/MIB del giorno di borsa aperta precedente; successivamente a tale orario, la serie at the money è determinata sulla base del valore medio dell indice S&P/MIB negli ultimi 5 minuti precedenti le Gli obblighi di quotazione avranno inizio alle ore 9.30 e termine alle ore Avviso idem 9

11 Articolo IA (Operatori market maker sui contratti di opzione su azioni) 1. Sono operatori market maker su contratti di opzione su azioni, gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker e gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Market Maker. 2. Borsa Italiana procede ad iscrivere nelle sotto-sezioni dell Elenco di cui al comma 1 gli operatori che ne abbiano fatto richiesta scritta nel rispetto di quanto previsto ai successivi commi 3, 4 e 5. L'operatività del market maker decorre dal quinto giorno di borsa aperta successivo all'iscrizione nell'elenco. La data di decorrenza dell attività verrà indicata da Borsa Italiana al momento dell iscrizione nell Elenco. Borsa Italiana si pronuncia sulla domanda entro 30 giorni dalla sua ricezione. Borsa Italiana si riserva la facoltà di assegnare uno o più sottostanti di contratti di opzione ulteriori rispetto a quelli indicati dall operatore. 3. Nella domanda di iscrizione all Elenco in qualità di Primary Market Maker, l operatore deve indicare almeno 20 sottostanti di contratti di opzione sui quali intende effettuare l attività di market making, di cui almeno 12 8 scelti nel gruppo di contratti di opzione B Focus Group di cui al comma Nella domanda di iscrizione all Elenco in qualità di Market Maker, l operatore deve indicare almeno 2 5 sottostanti di contratti di opzione sui quali intende effettuare l attività di market making. Qualora l'operatore indichi un numero di contratti superiore a 5, almeno la metà dei contratti eccedenti tale numero deve essere scelta nel gruppo di contratti di opzione B di cui al comma Borsa Italiana ripartisce i contratti di opzione su azioni in due gruppi, A e B, definisce una volta l anno i 10 sottostanti di contratti di opzione che fanno parte del Focus Group sulla base del controvalore volume medio giornaliero scambiato sui contratti di opzione nell anno solare precedente in un periodo significativo sullo strumento finanziario sottostante il contratto. La composizione dei gruppi è rivista del Focus Group verrà rivista almeno due una voltae l anno; Borsa Italiana comunica, mediante apposito Avviso, la nuova composizione con congruo anticipo rispetto alla data in cui la stessa diviene efficace. 6. A seguito delle variazioni nella composizione dei gruppi del Focus Group di cui al comma 5 il market maker non è tenuto a modificare la scelta effettuata nella domanda di iscrizione, entro la data in cui la nuova composizione diviene efficace. 7. Qualora il market maker richieda l iscrizione in ulteriori sezioni dell Elenco, la scelta dei sottostanti di contratti di opzione deve rispettare i criteri di cui ai commi 3 e 4, tenuto conto della composizione dei gruppi del Focus Group in vigore al momento della richiesta. 8. Nel caso in cui Borsa Italiana adotti un provvedimento di esclusione dalle negoziazioni di un contratto di opzione su azioni ai sensi dell articolo 4.7.2, comma 5, del Regolamento, il market maker che abbia assunto gli obblighi sul numero minimo di sottostanti di contratti di opzione di cui ai commi 3 e 4 deve reintegrare tale numero entro la scadenza successiva mediante richiesta di ampliamento dell attività di market Avviso idem 10

12 making ad un nuovo sottostante di contratto di opzione. Articolo IA (Obblighi di quotazione degli operatori market maker sui contratti di opzione su azioni) 1. Gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker sono tenuti a esporre continuativamente proposte in acquisto e in vendita per le prime 3 scadenze consecutive e per quantitativi pari ad almeno sessanta contratti per i sottostanti di contratti di opzione che fanno parte del Focus Group e venti contratti per gli altri sottostanti di contratti di opzione per le seguenti serie di opzioni su azioni call e put: a) serie at the money e prime tre serie out of the money per le opzioni call e serie at the money e prime tre serie out of the money per le opzioni put; oppure b) prime quattro serie out of the money per le opzioni call e prima serie in the money, serie at the money e prime due serie out of the money per le opzioni put; oppure c) prima serie in the money, serie at the money e prime due serie out of the money per le opzioni call e prime quattro serie out of the money per le opzioni put. I market maker sono tenuti a ripristinare le quotazioni entro 2 minuti dall avvenuta conclusione dei contratti derivanti dall applicazione delle stesse. 2. Gli obblighi di cui al comma 1 sulla scadenza corrente, il quarto ed il quinto tra il nono e il quinto giorno di Borsa aperta antecedente la scadenza stessa, devono essere rispettati alternativamente: a) sulla serie at the money e sullea primea due serie out of the money per le opzioni call e sulla serie at the money e sullea primea due serie out of the money per le opzioni put; oppure b) sulle prime due tre serie out of the money per le opzioni call e sulla prima serie in the money, e sulla serie at the money e sulla prima serie out of the money per le opzioni put; oppure c) sulla prima serie in the money, e sulla serie at the money e sulla prima serie out of the money per le opzioni call e sulle prime due tre serie out of the money per le opzioni put. Gli obblighi di quotazione sulla scadenza corrente cessano il terzo quarto giorno di Borsa aperta antecedente la scadenza stessa. 3. Gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Market Maker sono tenuti a rispondere a richieste di quotazione su tutte le scadenze quotate e per quantitativi pari ad almeno trenta contratti per i sottostanti di contratti di opzione che fanno eventualmente parte del Focus Group e dieci contratti per gli altri sottostanti di contratti di opzione per la serie at the money, le prime cinque serie in the money e le prime cinque serie out of the money call e put. I market maker sono tenuti a rispondere Avviso idem 11

13 alle richieste di quotazione entro il termine di 2 minuti dalla richiesta; la risposta deve permanere sul book per almeno 30 secondi. 4. Gli obblighi di cui al comma 3 sulla scadenza corrente, il quarto e il sesto e il quinto giorno di Borsa aperta antecedente la scadenza stessa, devono essere rispettati per la serie at the money, le prime due serie in the money e le prime due serie out of the money call e put. Gli obblighi di quotazione sulla scadenza corrente cessano il terzo quarto giorno di Borsa aperta antecedente la scadenza stessa. 5. I market maker, iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker e i market maker iscritti nella sotto-sezione dei Market Maker, nell esporre le proposte in acquisto e in vendita di cui ai commi 1 e 3 devono attenersi alle seguenti tabelle, dove prezzo di acquisto indica il prezzo che il market maker intende utilizzare come prezzo della propria proposta di acquisto e spread indica la differenza massima ammissibile tra il prezzo della proposta in acquisto e il prezzo della proposta in vendita. Tabella a) Prezzi di acquisto (euro) Spread (euro) 0,0005 0,2000 0,050 0,2005 0,5000 0,100 0,5005 1,0000 0,150 Maggiore o uguale a 1,0005 0,200 Tabella b) Prezzi di acquisto (euro) Spread (euro) 0,0005 0,2000 0,100 0,2005 1,0000 0,200 1,0005 2,0000 0,250 Maggiore o uguale a 2,0005 0,300 Tabella c) Prezzi di acquisto (euro) Spread (euro) 0,0005 0,5000 0,200 0,5005 2,0000 0,500 2,0005 5,0000 0,800 Maggiore o uguale a 5,0005 1, Almeno una volta l anno Borsa Italiana determina la ripartizione dei contratti di opzione per tabella di spread sulla base della media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali dello strumento finanziario sottostante nella settimana antecedente quella della prima scadenza utile dei contratti di opzione, dandone comunicazione al mercato mediante Avviso. La ripartizione è efficace dal primo giorno successivo alla scadenza del contratto. 7. Borsa Italiana si riserva di assegnare un contratto di opzione su azioni a diversa tabella di spread anche al di fuori dei casi di cui al comma 6, tenuto conto del prezzo del Avviso idem 12

14 sottostante. Della variazione della tabella di spread e della data in cui la stessa diventa efficace è data comunicazione al mercato mediante avviso. 8. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, la serie at the money è determinata, dalle ore 9.30 fino alle ore 15.45, con riferimento al prezzo dell ultimo contratto concluso sullo strumento finanziario sottostante il giorno di borsa aperta precedente; successivamente a tale orario, la serie at the money è determinata con riferimento alla media dei prezzi dei contratti conclusi negli ultimi 5 minuti precedenti le 15:45 sullo strumento finanziario sottostante o, in mancanza, con riferimento al prezzo dell ultimo contratto concluso. 9. Gli obblighi di quotazione avranno inizio alle ore 9.30 e termine alle ore In sede di prima applicazione Borsa Italiana ripartisce i contratti di opzione per tabella di spread, dandone comunicazione al mercato mediante Avviso, sulla base della media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali dello strumento finanziario sottostante nei cinque giorni precedenti. Articolo IA (Operatori market maker sul contratto futures su azioni) 1. Sono operatori market maker sul contratto futures su azioni gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker. 2. Borsa Italiana procede ad iscrivere nella sotto-sezione dell Elenco di cui al comma 1 gli operatori che ne abbiano fatto richiesta scritta. L'operatività del market maker decorre dal quinto giorno di borsa aperta successivo all'iscrizione dell'elenco. La data di decorrenza dell attività verrà indicata da Borsa Italiana al momento dell iscrizione nell Elenco. Borsa Italiana si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Avviso idem 13

15 The Italian text of this Notice shall prevail over the English version AMENDMENTS TO THE INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE RULES OF THE MARKETS On 12 May 2005 the Board of Directors meeting of Borsa Italiana approved the amendments to the Instructions described in this Notice. The amendments have been approved by Consob as communicated with the letter on the 10 th of June LONG TERM OPTION ON S&P/MIB INDEX Article IA of the Instructions to Market Rules describes option on S&P/MIB index. The article is amended including the possibility to trade long term option. It is going to be possible to trade options on S&P/MIB index with monthly, three-month (March, June, September and December) and six-month maturities (June and December). In each trading day it is going to be possible to trade ten maturities: two monthly maturities; four three-month maturities and four six-month maturities related to the two following years. For each maturity up to twelve months (monthly and three-month maturities) at least 15 exercise prices shall be traded for both the call and the put series, with intervals of 500 index points. For the four six-month maturities more than twelve months at least 21 exercise prices shall be traded for both the call and the put series, with intervals of 1,000 index points. CHANGE OF MARKET MAKER QUOTATION OBLIGATIONS ON THE S&P/MIB INDEX CONTRACTS AND ON STOCK OPTIONS CONTRACTS Chapter IA.9.2 of Market Rules describes market maker obligation on S&P/MIB option and on stock options. Changes require to: increase the number of expirations and series to quote on all the expirations on which the Primary Market Makers are required to display bid and offer quotes on the S&P/MIB index options contracts; (ref. Instructions article IA.9.2.6, paragraph 1 and 2); extend Market Maker obligations on the expirations longer than 1 year, which will be introduced on the S&P/MIB index options contracts (long term option) (ref. Instructions article IA.9.2.6, paragraph 3); Avviso idem_eng 1

16 The Italian text of this Notice shall prevail over the English version eliminate the two groups A and B on which stock options contracts are divided at the moment and create a Focus Group. Borsa Italiana will define the 10 underlying shares of stock options contracts which will be part of the Focus Group on the basis of the average daily volume traded during the previous solar year. Focus Group composition will be updated once a year (ref. Instructions article IA.9.2.8, paragraph 5); in applications for entry in the Register as a Primary Market Maker intermediaries must specify at least 20 underlying of stock options contracts for which they intend to act as market makers, of which at least 8 chosen from the Focus Group ; following the changes in the composition of the Focus Group, Primary Market Makers are required to adapt the choice of stock options they made in their applications. In applications for entry in the Register as Market Maker intermediaries must specify at least 5 underlying of stock options contracts for which they intend to act as market makers. (ref. Instructions article IA.9.2.8, paragraph 3, 4 and 6); increase the minimum number of contracts to quote on the stock options contracts of the Focus Group, for both Primary Market Maker and Market Maker (ref. Instructions article IA.9.2.9, paragraph 1 and 3); modify the number of series to quote on the current expiration of stock options contracts on which Primary Market Maker are required to continuously display bids and offers (ref. Instructions article IA.9.2.9, paragraph 2); make market maker obligations on the current expiration of S&P/MIB index options and stock options contracts more flexible, for both Primary Market Maker and Market Maker, by anticipating the period on which obligations are reduced (ref. Instructions articles IA.9.2.6, paragraph 2 and 4; IA.9.2.9, paragraph 2 and 4); modify the day on which market markers shall begin operations from the fifth trading day following the day they are entered in the Register to a day that will be indicated by Borsa Italiana at the moment of the entering in the Register (ref Instructions articles IA.9.2.2, paragraph 2; IA.9.2.3, paragraph 2; art. IA.9.2.5, paragraph 2; art. IA.9.2.8, paragraph 2; art. IA , paragraph 2). BLOCK TRADES ON STOCK FUTURES Article IA of the Instructions to Market Rules has been changed in order to allow -for stock futures- interbank o internal contracts outside the bid-ask range for quantity higher than 1,000 contracts and under the condition that the difference between the order price and the best prices on the trading book is not more than 2 per cent. MAXIMUM NUMBER OF CONTRACTS FOR ORDERS ON S&P/MIB INDEX FUTURES AND ON S&P/MIB INDEX MINIFUTURES Borsa Italiana has introduced a maximum number of contracts for the orders that can be entered on the "S&P/MIB index futures" and the "S&P/MIB index mini-futures". The Avviso idem_eng 2

17 The Italian text of this Notice shall prevail over the English version maximum number of contracts will be 500 for single orders and 2,500 for combination orders. The quantity limit will not be applied for types of order internal and interbank The updated text of the Instructions accompanying the Rules of the Markets will be available on the Internet at Borsa Italiana s website A version in Italian with the amendments highlighted has also been posted. The amendments described in this Notice will enter into force on 11 July Avviso idem_eng 3

18 The Italian text of this Notice shall prevail over the English version INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE RULES OF THE MARKETS TITLE IA.9 DERIVATIVES MARKET (IDEM) Chapter IA Derivative contracts admitted to trading Article IA (Price variation limits and quantity limits S&P/MIB index futures) 1. For the purposes of the automatic control of the regularity of trading, Borsa Italiana shall apply the following trading parameters: a) maximum variation of the price of orders with respect to the control price: +/- 7.5%; b) maximum variation of the price of contracts with respect to the control price: +/- 3.5%; c) maximum price variation between two consecutive contracts: +/- 0.5%. 2. The control price shall generally be the same as the official price of the derivative instrument; Borsa Italiana may change the price in order to ensure regular trading. 3. Limit orders may not be entered with prices above or below the maximum price variation referred to in paragraph 1a). 4. In the event that during the trading of S&P/MIB index futures contract the price of the contract being concluded falls outside one of the limits referred to in paragraphs 1b) and 1c), trading in that financial instrument shall be automatically suspended for one minute. During the suspension orders may not be entered or altered. 5. Pursuant to Article of the Rules the trading parameters referred to in paragraph 1 may be altered or temporarily disactivated. 6. For the purposes of the automatic control of the regularity of trading, Borsa Italiana shall establish that the maximum number of contracts for the orders that may be entered on the "S&P/MIB index futures" is equal to 500 contracts for single orders and 2,500 contracts for combination orders. The quantity limit will not be applied for types of order "internal" and "interbank". Article IA (Price variation limits and quantity limits S&P/MIB index mini-futures) 1. For the purposes of the automatic control of the regularity of trading, Borsa Italiana shall apply the following trading parameters: Avviso idem_eng 4

19 The Italian text of this Notice shall prevail over the English version a) maximum variation of the price of orders with respect to the control price: +/- 7.5%; b) maximum variation of the price of contracts with respect to the control price: +/- 3.5%; c) maximum price variation between two consecutive contracts: +/- 0.5%. 2. The control price shall generally be the same as the official price of the derivative instrument; Borsa Italiana may change the price in order to ensure regular trading. 3. Limit orders may not be entered with prices above or below the maximum price variation referred to in paragraph 1a). 4. In the event that during the trading of S&P/MIB index mini-futures contract the price of the contract being concluded falls outside one of the limits referred to in paragraphs 1b) and 1c), trading in that financial instrument shall be automatically suspended for one minute. During the suspension orders may not be entered or altered. 5. Pursuant to Article of the Rules the trading parameters referred to in paragraph 1 may be altered or temporarily disactivated. 6. For the purposes of the automatic control of the regularity of trading, Borsa Italiana shall establish that the maximum number of contracts for the orders that may be entered on the "S&P/MIB index minifutures" is equal to 500 contracts for single orders and 2,500 contracts for combination orders. The quantity limit will not be applied for types of order "internal" and "interbank". Article IA (Options on the S&P/MIB stock index) 1. The options contract based on the S&P/MIB stock index (hereinafter the S&P/MIB index options contract) shall be admitted to trading on the IDEM market. 2. The notional value of the S&P/MIB index options contract shall be equal to the product of the exercise price (in index points) and the value of each index point, equal to 2.5 euro. S&P/MIB index options contract shall be quoted in index points and the premium tick shall be as follows: Value of the premium Premium tick S&P/MIB index options contract shall be available with monthly, or three-month (March, June, September and December) and six-month maturities (June and December). In each trading session the four six-month maturities of the two years subsequent the current year, the four three-month maturities and the two nearest monthly maturities shall be quoted, giving a total of six ten maturities. The maturity day shall be the third Friday of the maturity month; where this is a non-trading day, the maturity day shall be the first trading day preceding such day. Trading in the nearest maturity shall end at on the maturity day. The new maturity shall be quoted from the first subsequent trading day. Avviso idem_eng 5

20 The Italian text of this Notice shall prevail over the English version 4. For each maturity up to twelve months (monthly and three-month maturities) at least 15 exercise prices shall be traded for both the call and the put series, with intervals of 500 index points. For the four six-month maturities more than twelve months at least 21 exercise prices shall be traded for both the call and the put series, with intervals of 1,000 index points. But, when six-month maturities fall within the twelve months, new exercise prices shall be introduced with intervals of 500 index points, up to at least 15 exercises prices shall be traded for both the call and put series, with intervals of 500 index points. At the end of each trading day all the maturities of the following option series shall be excluded: call series whose exercise price, with respect to that of the at-themoney series, is higher than the 10th out-of-the-money exercise price or lower than the 10th in-the-money exercise price; put series whose exercise price, with respect to that of the at-themoney series, is lower than the 10th out-of-the-money exercise price or higher than the 10th in-the-money exercise price and for which the following conditions are simultaneously satisfied: the open interest is nil; the open interest of the put (call) with the same exercise price and maturity is nil; the open interest of all the call and put series with exercise price furthest from the at-the-money price, with respect to that of the series to be excluded, is nil. 5. New exercise prices shall be introduced where the reference value of the S&P/MIB index of the preceding trading day is: for call options, higher (lower) than the average of the at-the-money price and the first out-of-(in-)the-money price; for put options, higher (lower) than the average of the at-the-money price and the first in-(out-of-)the-money price. 6. Borsa Italiana may introduce additional strike prices with respect to those referred to in paragraph 4 when it is necessary to ensure regular trading, with account taken of the performance of the underlying index. The strike prices will be generated with the intervals specified in paragraph 4 or their multiples for call and put options. Article IA (Block trades stock futures) Pursuant to Article 4.7.7, paragraph 3, of the Rules, "interbank" and "internal" orders may be entered with the aim of concluding contracts at a price outside the range coinciding with one of the limits of the range between the best bid price and the best ask price if: - the order quantity is equal or more than 1,000 contracts and - the difference between the order price and the best prices on the trading book is not more than 2%. Avviso idem_eng 6

21 The Italian text of this Notice shall prevail over the English version Chapter IA Market makers Article IA (Market makers for S&P/MIB index futures) 1. Market makers for S&P/MIB index futures contract shall be intermediaries entered in the Primary Market Maker subsection. 2. Borsa Italiana shall enter up to three intermediaries that apply in writing in the subsection of the Register referred to in paragraph 1. They shall start operating on the fifth trading day following their entry in the Register. They shall start operating on the date indicated by Borsa Italiana when they are entered in the Register. Borsa Italiana shall decide on applications within thirty days of their receipt. 3. Market makers for S&P/MIB index futures contract are required to display bids and offers on a continuous basis for quantities equal to at least 10 S&P/MIB index futures contracts for the nearest maturity until the fourth day before its maturity and, starting on that day, for the first subsequent maturity. 4. The spread, meaning the maximum permitted difference between bids and offers prices, for the quotations referred to in paragraph 3 must not be more than 45 index points. 5. Market makers are required to restore their quotations within two minutes of a hit on the book. 6. The quotation obligations shall begin at and end at Article IA (Market makers for S&P/MIB index mini-futures) 1. Market makers for S&P/MIB index mini-futures contract shall be intermediaries entered in the Primary Market Maker subsection. 2. Borsa Italiana shall enter up to three intermediaries that apply in writing in the subsection of the Register referred to in paragraph 1. They shall start operating on the fifth trading day following their entry in the Register. They shall start operating on the date indicated by Borsa Italiana when they are entered in the Register. Borsa Italiana shall decide on applications within thirty days of their receipt. Avviso idem_eng 7

22 The Italian text of this Notice shall prevail over the English version Article IA (Market makers for S&P/MIB index options) 1. Market makers for S&P/MIB index options contracts shall be intermediaries entered in the Primary Market Maker subsection and intermediaries entered in the Market Maker subsection. 2. Borsa Italiana shall enter up to three intermediaries that apply in writing in the subsection of the Register referred to in paragraph 1. They shall start operating on the fifth trading day following their entry in the Register. They shall start operating on the date indicated by Borsa Italiana when they are entered in the Register. Borsa Italiana shall decide on applications within thirty days of their receipt. Article IA (Quotation obligations of market makers for the S&P/MIB index options contract) 1. Market makers entered in the Primary Market Maker subsection are required to display bids and offers on a continuous basis for the first three four consecutive maturities and for quantities equal to at least fifteen contracts for the following series of S&P/MIB index call and put options: a. the at-the-money series and the first three four out-of-the-money series for call options and the at-the-money series and the first three four out-of-the-money series for put options; or b. the first four five out-of-the-money series for call options and the first in-themoney series, the at-the-money series and the first two three out-of-the-money series for put options; or c. the first in-the-money series, the at-the-money series and the first two three outof-the-money series for call options and the first four five out-of-the-money series for put options. Market makers are required to restore their quotations within two minutes of a hit on the book. 2. Between the ninth On the fourth and fifth trading days before the expiry day the obligations referred to in paragraph 1 for the nearest maturity must be fulfilled for the following series: a. the at-the-money series and the first two out-of-the-money series for call options and the at-the-money series and the first two out-of-the-money series for put options; or b. the first two three out-of-the-money series for call options and the first in-themoney series, and the at-the-money series and the first out-of-the-money series for put options; Avviso idem_eng 8

23 The Italian text of this Notice shall prevail over the English version or c. the first in-the-money series, and the at-the-money series and the first out-ofthe-money series for call options and the first two three out-of-the-money series for put options. The quotation obligations for the nearest maturity shall cease to apply on the third fourth trading day before the expiry day. 3. Market makers entered in the Market Maker subsection are required to respond to requests for quotations for all the maturities listed and for quantities equal to at least ten contracts for the at-the-money series, the first five in-the-money series and the first five out-of-the-money series for call and put options. Market makers are required to respond to requests for quotations within two minutes of their being made; the response must remain on the book for at least thirty seconds. 4. On the fourth sixth and fifth trading days before the expiry day the obligations referred to in paragraph 3 for the nearest maturity must be fulfilled for the following call and put series: the at-the-money series, the first two in-the-money series and the first two out-ofthe-money series. The quotation obligations for the nearest maturity shall cease to apply on the fourth trading day before the expiry day. 5. In displaying the bids and offers referred to in paragraphs 1 and 3, market makers entered in the Primary Market Maker subsection and in the Market Maker subsection must observe the following table, where purchase price shall mean the price the market maker intends to use as its bid price and spread shall mean the maximum permitted difference between bid prices and corresponding ask prices: Purchase price (in index points) Spread (in index points) FROM TO Greater than or equal to For the purpose of fulfilling the obligations referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, the atthe-money series shall be determined from to with reference to the last value of the S&P/MIB index of the previous trading day; subsequently, the at-the-money series shall be determined on the basis of the average value of the S&P/MIB index in the last five minutes before The quotation obligations shall begin at and end at Article IA (Stock option market makers) 1. Market makers for stock options shall be intermediaries entered in the Primary Market Maker subsection or the Market Maker subsection. Avviso idem_eng 9

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