Giudice di Pace: alle cause per risarcimento danni da sinistro stradale con lesioni personali si applica il rito ordinario
|
|
- Achille Silvestri
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Giudice di Pace: alle cause per risarcimento danni da sinistro stradale con lesioni personali si applica il rito ordinario 09 Marzo 2007 Filodiritto editore REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SPOLETO Il Giudice di Pace di Spoleto Avv. Francesco SPINELLI, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile N.R.G. XXXXXXXXXXX; TRA XXXXXXXXXXXXX ATTORE- CONTRO XXXX. CONVENUTO- XXXXXXXXX Assicurazioni S.p.a., CONVENUTO - XXXXXXX -CONVENUTA- OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale con lesioni personali. Conclusioni dell attore - XXX: Voglia il Giudice di Pace di Spoleto, contraris rejectis: a) ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del comportamento del conducente della Fiat Bravo e del Sig. XXXXXX, nella misura concorrenziale del 50% per i motivi spiegati in premessa; b) per l effetto condannare i convenuti al pagamento della complessiva somma di Euro ,33 in favore di XXXXXX, come specificata al punto 9) o, in quell altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito, il tutto nella misura del 50% per ognuno dei convenuti, XXX e XXX Ass.ni, in solido tra loro e XXX Ass.ni n.q. o in quell altra misura che sarà accertata in corso di causa; c) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ed ogni accessorio sia per svalutazione che per interessi legali dalla data del fatto illecito.. Conclusioni del convenuto XXXX Ass.ni s.p.a.: Piaccia all Ill.mo Giudice di Pace adito, in via preliminare, rilevare la nullità dell odierno giudizio per errata scelta del rito, soggiacendo lo stesso alle disposizioni processuali di cui alla Legge 102/2006; in via principale, rigettare la domanda perché non provata e comunque infondata in fatto ed in diritto; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze tutte di
2 giudizio con condanna dell attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, per lite temeraria. Conclusioni del convenuto - XXX Assicurazioni S.p.a. : nessuna. Conclusioni del convenuto XXXX : nessuna. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato ritualmente alla XXX Assicurazioni s.p.a. ed alla XXXX Assicurazioni S.p.a. in data XXXXX e non anche al Sig. XXXX, la Sig.ra XXXXXX conveniva in giudizio davanti a questo Giudice di Pace i suddetti per la udienza del XXXXX. La attrice affermava che in data 06/07/06 alle ore 12,30 circa,, mentre procedeva alla guida della propria autovettura XXXXXX in Spoleto, con direzione Pontebari/Spoleto, giunta al crocevia si fermava in corrispondenza del semaforo e, una volta ripartita, avendo appena superato l incrocio, una Fiat Bravo, di colore scuro, parcheggiata in sosta vietata su viale Marconi, repentinamente si immetteva sulla propria corsia di marcia costringendola così, per evitare l urto, a spostarsi verso il centro della corsia; in quel mentre, sopraggiungeva una VW Golf, di proprietà e condotta da XXXXX, che, viaggiando in direzione opposta, invadeva la corsia di pertinenza della attrice. La Fiat Bravo proseguiva senza fermarsi. A seguito del sinistro la xxxx riportava danni alla persona nonché alla propria autovettura. Il sinistro si sarebbe verificato quindi per colpa concorrenziale del conducente della Fiat Bravo e del conducente della VW Golf, ognuno nella misura del 50%. Concludeva come sopra. Si costituiva -alla udienza di comparizione- la sola XXXX Assicurazioni s.p.a. per eccepire, preliminarmente la nullità dell atto di citazione per errata instaurazione del presente giudizio alla luce di quanto previsto dalla L. 102/2006. Contestava inoltre la ricostruzione del sinistro operata da parte attrice e le relative richieste risarcitorie. Concludeva come sopra. Alla udienza di comparizione del 20/12/2006 il Giudice, ritenuto il carattere pregiudiziale ed assorbente dell eccezione sollevata da parte convenuta, invitava le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa che quindi veniva trattenuta per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente affrontata la questione di rito della nullità dell atto di citazione per errata instaurazione del giudizio alla luce di quanto previsto dalla L. 102/2006 a seguito dell eccezione proposta dal convenuto che ha natura assorbente rispetto alla soluzione delle altre questioni sollevate. Occorre, dunque, partire dalla norma di cui all art. 3 della Legge 21/02/2006 n. 102 recante disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali il quale recita testualmente : Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.. Come si vede, il legislatore - diversamente da quanto fatto con la L. 353/1990 che introduttiva dell art. 447 bis del c.p.c. in materia di locazioni- non ha specificato le singole norme del rito del lavoro da applicarsi alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali. In assenza di norme di coordinamento, il semplice rinvio materiale alle norme per le controversie di lavoro non può che creare notevoli dubbi interpretativi, spesso collegati a problemi di ordine pratico e talvolta di non facile soluzione. Tra questi, il problema che in questa sede rileva è quello di individuare il rito applicabile nei giudizi con richieste di risarcimento danni alla persona e/o alle cose. In concreto, potrà verificarsi: a) per le domande di risarcimento danni esclusivamente a cose : continuerà ad applicarsi il rito ordinario
3 con le regole di cui agli artt. 163 e ss. del c.p.c. o di cui agli artt. 316 e ss. del c.p.c. a seconda della competenza determinata secondo i criteri di cui agli artt. 7 e 9 c.p.c. riconosciuta rispettivamente al Tribunale o al Giudice di Pace. b) per le domande di risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali : secondo la nuova L. 102/2006, si applicheranno le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile (artt c.p.c.) c.d. rito del lavoro, con gli opportuni e necessari adattamenti imposti dalla sostanziale diversità degli elementi oggettivi dell azione. c) per le domande di risarcimento per danni alla persona e materiali ipotesi di cumulo oggettivo (conseguente alla proposizione cumulativa delle domande da parte dell attore o effetto della proposizione di domanda riconvenzionale da parte del convenuto) : dovrà applicarsi il rito ordinario. Tale conclusione è imposta dall art. 40 comma 3 c.p.c. il quale offre il criterio della prevalenza del rito ordinario per la trattazione e decisione delle cause (assoggettate a riti diversi), cumulativamente proposte o successivamente riunite, connesse per ragioni di accessorietà (art. 31 c.p.c.), garanzia (art. 32 c.p.c.), pregiudizialità (art. 34 c.p.c.), compensazione (art. 35 c.p.c.), riconvenzione (art. 36 c.p.c.), salva l applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 (controversie individuali di lavoro) e 442 (controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie). Come si vede, dunque, il rinvio operato dall ultima parte del comma terzo dell art. 40 c.p.c. -che sancisce la prevalenza del rito speciale- è diretto esclusivamente alla materia/e elencate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. e, tra queste, allo stato, non vi rientrano certamente le cause di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale. Le carenze della L. 102/2006 non possono essere colmate, come qualcuno ritiene, sul piano strettamente ermeneutico spingendosi fino ad includere nell ambito di operatività dell art. 409 c.p.c. anche le controversie relative a sinistri stradali da cui siano derivate morte o lesioni personali, ispirati soprattutto dall intento principale della nuova legge, cioè quello di accelerare la definizione di tali giudizi. Contraddice questa impostazione la necessità per l interprete di attenersi ai criteri di cui all art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale; il senso che si ricava dal tenore letterale adoperato, pur non potendo prescindere dalla intenzione del legislatore, non deve contraddire o complicare inutilmente l intera impalcatura degli strumenti processuali offerti dal codice di rito. Giova in proposito sottolineare che, già prima della entrata in vigore della L. 102/06 (01/04/06), la celerità delle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e natanti entro i limiti di cui all art. 7 c.p.c. era garantita dalle disposizioni speciali per il procedimento davanti al Giudice di Pace e, comunque, il Legislatore ha certamente tenuto conto delle corpose modifiche al codice di procedura civile di cui al D.L. 35/2005 conv. In L. 80/2005 e successive (entrate in vigore fino al 01/03/06), ispirate soprattutto allo snellimento e ottimizzazione di alcune fasi dei vari procedimenti, anche del rito ordinario. In relazione a quanto sopra analizzato, occorre ribadire ed affermare la competenza del Giudice di Pace - entro i limiti di cui all art. 7 c.p.c.- anche a seguito della entrata in vigore della L. 102/06, che in proposito nulla dice. Come visto, l art. 3 della L. 102/06 opera un semplice rinvio materiale alle norme per le controversie di lavoro e tra queste non troverà applicazione l art. 413 c.p.c., che attribuisce competenza funzionale al Tribunale, poiché si riferisce esclusivamente alle controversie previste dall art. 409, tra le quali restano escluse le cause di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale. Inoltre le argomentazioni di quanti negano il riconoscimento della competenza del Giudice di Pace per le
4 controversie relative a sinistri stradali da cui siano derivate morte o lesioni personali, basate sulla diversità del rito del lavoro rispetto a quello proprio di cui agli artt. 316 e ss. c.p.c., debbono essere respinte poiché nessun limite sussiste per l attività e la competenza del Giudice di Pace in relazione al rito e facile conferma di ciò si ha relativamente alle cause trattate secondo il procedimento di cui agli artt. 23 e ss. della L. 689/81. Analogo ragionamento deve seguirsi per l art. 433 c.p.c. a proposito della individuazione del Giudice dell Appello, che relativamente alle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace nei processi relativi a sinistri stradali da cui siano derivate morte o lesioni personali non potrà essere la Corte d Appello -ancora una volta, l art. 433 c.p.c. si riferisce alle sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste dall art , ma il Giudice individuato secondo le regole di cui all art. 341 c.p.c.. In relazione a quanto detto, pertanto, questo Giudice ritiene che l attore ha correttamente introdotto il giudizio con atto di citazione con il quale è stato chiesto sia il risarcimento del danno materiale che il alla persona. La Eccezione proposta dal convenuto deve essere respinta. Dovendo il giudizio proseguire davanti a questo Giudice, non si fa luogo alla liquidazione delle spese, riservata alla sentenza definitiva. P.Q.M. Il Giudice di Pace, non definitivamente pronunciando, - Rigetta l eccezione di nullità dell atto di citazione per errata instaurazione del giudizio ai sensi della L. 102/2006, proposta dalla convenuta XXXX Ass.ni S.p.a.. - afferma la propria competenza a decidere e dispone che il giudizio prosegua, ai sensi dell art. 40 comma 3 c.p.c., con il rito ordinario secondo le disposizioni di cui all art. 316 e ss. c.p.c.. Provvede con separata ordinanza per l ulteriore prosecuzione del giudizio e riserva alla sentenza definitiva il regolamento delle spese di causa. Spoleto, 29/12/2006 IL GIUDICE DI PACE Avv. Francesco SPINELLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SPOLETO Il Giudice di Pace di Spoleto Avv. Francesco SPINELLI, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile N.R.G. XXXXXXXXXXX; TRA XXXXXXXXXXXXX ATTORE- CONTRO XXXX. CONVENUTO- XXXXXXXXX Assicurazioni S.p.a., CONVENUTO - XXXXXXX -CONVENUTA- OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale con lesioni personali.
5 Conclusioni dell attore - XXX: Voglia il Giudice di Pace di Spoleto, contraris rejectis: a) ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del comportamento del conducente della Fiat Bravo e del Sig. XXXXXX, nella misura concorrenziale del 50% per i motivi spiegati in premessa; b) per l effetto condannare i convenuti al pagamento della complessiva somma di Euro ,33 in favore di XXXXXX, come specificata al punto 9) o, in quell altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito, il tutto nella misura del 50% per ognuno dei convenuti, XXX e XXX Ass.ni, in solido tra loro e XXX Ass.ni n.q. o in quell altra misura che sarà accertata in corso di causa; c) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ed ogni accessorio sia per svalutazione che per interessi legali dalla data del fatto illecito.. Conclusioni del convenuto XXXX Ass.ni s.p.a.: Piaccia all Ill.mo Giudice di Pace adito, in via preliminare, rilevare la nullità dell odierno giudizio per errata scelta del rito, soggiacendo lo stesso alle disposizioni processuali di cui alla Legge 102/2006; in via principale, rigettare la domanda perché non provata e comunque infondata in fatto ed in diritto; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze tutte di giudizio con condanna dell attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, per lite temeraria. Conclusioni del convenuto - XXX Assicurazioni S.p.a. : nessuna. Conclusioni del convenuto XXXX : nessuna. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato ritualmente alla XXX Assicurazioni s.p.a. ed alla XXXX Assicurazioni S.p.a. in data XXXXX e non anche al Sig. XXXX, la Sig.ra XXXXXX conveniva in giudizio davanti a questo Giudice di Pace i suddetti per la udienza del XXXXX. La attrice affermava che in data 06/07/06 alle ore 12,30 circa,, mentre procedeva alla guida della propria autovettura XXXXXX in Spoleto, con direzione Pontebari/Spoleto, giunta al crocevia si fermava in corrispondenza del semaforo e, una volta ripartita, avendo appena superato l incrocio, una Fiat Bravo, di colore scuro, parcheggiata in sosta vietata su viale Marconi, repentinamente si immetteva sulla propria corsia di marcia costringendola così, per evitare l urto, a spostarsi verso il centro della corsia; in quel mentre, sopraggiungeva una VW Golf, di proprietà e condotta da XXXXX, che, viaggiando in direzione opposta, invadeva la corsia di pertinenza della attrice. La Fiat Bravo proseguiva senza fermarsi. A seguito del sinistro la xxxx riportava danni alla persona nonché alla propria autovettura. Il sinistro si sarebbe verificato quindi per colpa concorrenziale del conducente della Fiat Bravo e del conducente della VW Golf, ognuno nella misura del 50%. Concludeva come sopra. Si costituiva -alla udienza di comparizione- la sola XXXX Assicurazioni s.p.a. per eccepire, preliminarmente la nullità dell atto di citazione per errata instaurazione del presente giudizio alla luce di quanto previsto dalla L. 102/2006. Contestava inoltre la ricostruzione del sinistro operata da parte attrice e le relative richieste risarcitorie. Concludeva come sopra. Alla udienza di comparizione del 20/12/2006 il Giudice, ritenuto il carattere pregiudiziale ed assorbente dell eccezione sollevata da parte convenuta, invitava le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa che quindi veniva trattenuta per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente affrontata la questione di rito della nullità dell atto di citazione per errata instaurazione del giudizio alla luce di quanto previsto dalla L. 102/2006 a seguito dell eccezione proposta dal convenuto che ha natura assorbente rispetto alla soluzione delle altre questioni sollevate.
6 Occorre, dunque, partire dalla norma di cui all art. 3 della Legge 21/02/2006 n. 102 recante disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali il quale recita testualmente : Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.. Come si vede, il legislatore - diversamente da quanto fatto con la L. 353/1990 che introduttiva dell art. 447 bis del c.p.c. in materia di locazioni- non ha specificato le singole norme del rito del lavoro da applicarsi alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali. In assenza di norme di coordinamento, il semplice rinvio materiale alle norme per le controversie di lavoro non può che creare notevoli dubbi interpretativi, spesso collegati a problemi di ordine pratico e talvolta di non facile soluzione. Tra questi, il problema che in questa sede rileva è quello di individuare il rito applicabile nei giudizi con richieste di risarcimento danni alla persona e/o alle cose. In concreto, potrà verificarsi: a) per le domande di risarcimento danni esclusivamente a cose : continuerà ad applicarsi il rito ordinario con le regole di cui agli artt. 163 e ss. del c.p.c. o di cui agli artt. 316 e ss. del c.p.c. a seconda della competenza determinata secondo i criteri di cui agli artt. 7 e 9 c.p.c. riconosciuta rispettivamente al Tribunale o al Giudice di Pace. b) per le domande di risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali : secondo la nuova L. 102/2006, si applicheranno le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile (artt c.p.c.) c.d. rito del lavoro, con gli opportuni e necessari adattamenti imposti dalla sostanziale diversità degli elementi oggettivi dell azione. c) per le domande di risarcimento per danni alla persona e materiali ipotesi di cumulo oggettivo (conseguente alla proposizione cumulativa delle domande da parte dell attore o effetto della proposizione di domanda riconvenzionale da parte del convenuto) : dovrà applicarsi il rito ordinario. Tale conclusione è imposta dall art. 40 comma 3 c.p.c. il quale offre il criterio della prevalenza del rito ordinario per la trattazione e decisione delle cause (assoggettate a riti diversi), cumulativamente proposte o successivamente riunite, connesse per ragioni di accessorietà (art. 31 c.p.c.), garanzia (art. 32 c.p.c.), pregiudizialità (art. 34 c.p.c.), compensazione (art. 35 c.p.c.), riconvenzione (art. 36 c.p.c.), salva l applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 (controversie individuali di lavoro) e 442 (controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie). Come si vede, dunque, il rinvio operato dall ultima parte del comma terzo dell art. 40 c.p.c. -che sancisce la prevalenza del rito speciale- è diretto esclusivamente alla materia/e elencate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. e, tra queste, allo stato, non vi rientrano certamente le cause di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale. Le carenze della L. 102/2006 non possono essere colmate, come qualcuno ritiene, sul piano strettamente ermeneutico spingendosi fino ad includere nell ambito di operatività dell art. 409 c.p.c. anche le controversie relative a sinistri stradali da cui siano derivate morte o lesioni personali, ispirati soprattutto dall intento principale della nuova legge, cioè quello di accelerare la definizione di tali giudizi. Contraddice questa impostazione la necessità per l interprete di attenersi ai criteri di cui all art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale; il senso che si ricava dal tenore letterale adoperato, pur non potendo prescindere dalla intenzione del legislatore, non deve contraddire o complicare inutilmente l intera impalcatura degli strumenti processuali offerti dal codice di rito. Giova in proposito sottolineare che, già prima della entrata
7 in vigore della L. 102/06 (01/04/06), la celerità delle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e natanti entro i limiti di cui all art. 7 c.p.c. era garantita dalle disposizioni speciali per il procedimento davanti al Giudice di Pace e, comunque, il Legislatore ha certamente tenuto conto delle corpose modifiche al codice di procedura civile di cui al D.L. 35/2005 conv. In L. 80/2005 e successive (entrate in vigore fino al 01/03/06), ispirate soprattutto allo snellimento e ottimizzazione di alcune fasi dei vari procedimenti, anche del rito ordinario. In relazione a quanto sopra analizzato, occorre ribadire ed affermare la competenza del Giudice di Pace - entro i limiti di cui all art. 7 c.p.c.- anche a seguito della entrata in vigore della L. 102/06, che in proposito nulla dice. Come visto, l art. 3 della L. 102/06 opera un semplice rinvio materiale alle norme per le controversie di lavoro e tra queste non troverà applicazione l art. 413 c.p.c., che attribuisce competenza funzionale al Tribunale, poiché si riferisce esclusivamente alle controversie previste dall art. 409, tra le quali restano escluse le cause di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale. Inoltre le argomentazioni di quanti negano il riconoscimento della competenza del Giudice di Pace per le controversie relative a sinistri stradali da cui siano derivate morte o lesioni personali, basate sulla diversità del rito del lavoro rispetto a quello proprio di cui agli artt. 316 e ss. c.p.c., debbono essere respinte poiché nessun limite sussiste per l attività e la competenza del Giudice di Pace in relazione al rito e facile conferma di ciò si ha relativamente alle cause trattate secondo il procedimento di cui agli artt. 23 e ss. della L. 689/81. Analogo ragionamento deve seguirsi per l art. 433 c.p.c. a proposito della individuazione del Giudice dell Appello, che relativamente alle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace nei processi relativi a sinistri stradali da cui siano derivate morte o lesioni personali non potrà essere la Corte d Appello -ancora una volta, l art. 433 c.p.c. si riferisce alle sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste dall art , ma il Giudice individuato secondo le regole di cui all art. 341 c.p.c.. In relazione a quanto detto, pertanto, questo Giudice ritiene che l attore ha correttamente introdotto il giudizio con atto di citazione con il quale è stato chiesto sia il risarcimento del danno materiale che il alla persona. La Eccezione proposta dal convenuto deve essere respinta. Dovendo il giudizio proseguire davanti a questo Giudice, non si fa luogo alla liquidazione delle spese, riservata alla sentenza definitiva. P.Q.M. Il Giudice di Pace, non definitivamente pronunciando, - Rigetta l eccezione di nullità dell atto di citazione per errata instaurazione del giudizio ai sensi della L. 102/2006, proposta dalla convenuta XXXX Ass.ni S.p.a.. - afferma la propria competenza a decidere e dispone che il giudizio prosegua, ai sensi dell art. 40 comma 3 c.p.c., con il rito ordinario secondo le disposizioni di cui all art. 316 e ss. c.p.c.. Provvede con separata ordinanza per l ulteriore prosecuzione del giudizio e riserva alla sentenza definitiva il regolamento delle spese di causa. Spoleto, 29/12/2006 IL GIUDICE DI PACE Avv. Francesco SPINELLI TAG: Diritto della circolazione stradale ed infortunistica, Diritto della responsabilità civile e del
8 risarcimento danni, Diritto processuale civile Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" ( con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l
Studi di settore, quadri sinottici su sanzioni
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Studi di settore, quadri sinottici su sanzioni 07 Gennaio 2012 Maurizio Villani STUDI DI SETTORE SANZIONI 100%
DettagliDisposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali 18 Marzo 2006 Filodiritto editore Articolo
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Lavoro - Corte Giustizia Unione Europea: la condotta di una persona che si candida per un posto di lavoro al solo
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Decreto fiscale n. 193 del 22/10/2016: anche la dichiarazione integrativa a favore del contribuente potrà essere
DettagliModifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita delle sentenze di proscioglimento.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita delle sentenze di proscioglimento. 22 Febbraio
DettagliCorte di Giustizia UE: il sistema italiano di assegnazione di frequenze radiotelevisive è contrario al diritto comunitario
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Corte di Giustizia UE: il sistema italiano di assegnazione di frequenze radiotelevisive è contrario al diritto
DettagliContratto di Stage e subordinazione
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Nota a: Sentenza del Tribunale di Novara, sezione lavoro, 29 maggio 2010 n. 60 03 Maggio 2011 Diego Venneri Da
DettagliCodice dell amministrazione digitale
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Codice dell amministrazione digitale Versione consolidata 01 Maggio 2006 Filodiritto editore [Versione consolidata
DettagliDURC Documento Unico di Regolarità Contributiva validità temporale -
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva validità temporale - Circolare del ministero del lavoro n. 35/2010
DettagliL attuazione della Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva Antiriciclaggio)
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L attuazione della Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva Antiriciclaggio) 04 Febbraio 2007 Maurizio Arena E stata
DettagliImpugnazione della risoluzione del rapporto di lavoro
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Impugnazione della risoluzione del rapporto di lavoro 22 Ottobre 2011 Salvatore Camonita L impugnazione consiste
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 212 del 2000. Cessione gratuita di beni alle ONLUS. Art. 13,
DettagliGiudice di Pace: alle cause per risarcimento danni da sinistro stradale con lesioni personali si applica il rito ordinario
Giudice di Pace: alle cause per risarcimento danni da sinistro stradale con lesioni personali si applica il rito ordinario 09 marzo 2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE
DettagliRegimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all articolo 2513 del codice civile
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all articolo 2513 del codice civile 19
DettagliAgenzia Entrate: si paga il contributo nelle cause di opposizione all esecuzione ex art. 615 c.p.c. per sanzioni amministrative
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: si paga il contributo nelle cause di opposizione all esecuzione ex art. 615 c.p.c. per sanzioni
DettagliMisure contro gli atti persecutori
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Misure contro gli atti persecutori 20 Giugno 2008 Filodiritto editore Articolo 1 (Modifiche al codice penale).
DettagliAmbiente: il TAR Lazio annulla il mancato riconoscimento di un sistema autonomo di restituzione degli imballaggi terziari
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Ambiente: il TAR Lazio annulla il mancato riconoscimento di un sistema autonomo di restituzione degli imballaggi
DettagliLe associazioni nel diritto tedesco
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Le associazioni nel diritto tedesco 27 Luglio 2009 Armin Kapeller I Norme di carattere generale L associazione
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni attuative dell articolo 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
DettagliModalità di esecuzione delle visure catastali.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Modalità di esecuzione delle visure catastali. 22 Ottobre 2006 Filodiritto editore IL DIRETTORE DELL AGENZIA Visto
DettagliPrivacy - Senato: la Commissione speciale per gli atti urgenti esaminerà lo schema di decreto legislativo per l adeguamento al GDPR
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Privacy - Senato: la Commissione speciale per gli atti urgenti esaminerà lo schema di decreto legislativo per
DettagliAgenzia Entrate: Risoluzione sul regime fiscale del trust misto
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: Risoluzione sul regime fiscale del trust misto 08 Marzo 2008 Filodiritto editore OGGETTO: Istanza
DettagliSoci - Cassazione Civile: la Cassazione chiarisce il ristretto ambito applicativo dell articolo 2949 del codice civile
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Soci - Cassazione Civile: la Cassazione chiarisce il ristretto ambito applicativo dell articolo 2949 del codice
DettagliContratti tra consumatori e professionisti: l Italia recepisce la Direttiva Europea e modifica il Codice del Consumo
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Contratti tra consumatori e professionisti: l Italia recepisce la Direttiva Europea e modifica il Codice del Consumo
DettagliDisposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.
DettagliLa compensazione tra imposte e crediti maturati a seguito dell ammissione al gratuito patrocinio
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La compensazione tra imposte e crediti maturati a seguito dell ammissione al gratuito patrocinio 16 Settembre
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 ai sensi di quanto stabilito dall articolo
DettagliIl regime IVA delle prestazioni di formazione ed aggiornamento del personale dalla C.M alla R.M Parte II
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il regime IVA delle prestazioni di formazione ed aggiornamento del personale dalla C.M. 36-2010 alla R.M. 44-2012.
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Regolamento recante disposizioni modificative del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, concernente
DettagliMaternità: più tutele per le iscritte alla gestione separata
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Maternità: più tutele per le iscritte alla gestione separata Collaboratori sempre più simili ai subordinati 07
DettagliModifiche al codice penale in materia di reati di opinione
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione 14 Marzo 2006 Filodiritto editore Articolo 1. 1. L
DettagliDisposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati 12 Febbraio 2006 Filodiritto editore TITOLO
DettagliDistruzione da parte del testatore di un originale di testamento olografo
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Distruzione da parte del testatore di un originale di testamento olografo Nota a Corte di Cassazione - Sezione
DettagliI diritti della bambina sulla carta
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama I diritti della bambina sulla carta 07 Novembre 2009 Margherita Marzario Abstract: A coronamento del testo soggiunge
DettagliIncentivi alla progettazione
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Incentivi alla progettazione Legge 4 novembre 2010 n. 183 27 Novembre 2010 Carlo Rapicavoli L art. 35 della Legge
DettagliParticolarità dei contratti locatizi in Francia
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Particolarità dei contratti locatizi in Francia Il diritto d ingresso 08 Luglio 2011 Daniele Lupi Abstract: L
DettagliGoverno: recepimento Direttiva e-commerce, maggiori tutele per i consumatori che acquistano online
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Governo: recepimento Direttiva e-commerce, maggiori tutele per i consumatori che acquistano online 20 Gennaio
DettagliAutore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox
Nuovo Codice delle Assicurazioni: l art. 149 esclude dal giudizio la sola impresa assicuratrice del veicolo del responsabile civile, ma non preclude la partecipazione al giudizio del responsabile civile
DettagliAgenzia Entrate: imposta sulle successioni in caso di rappresentazione
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: imposta sulle successioni in caso di rappresentazione 13 Febbraio 2010 Filodiritto editore OGGETTO:Consulenza
DettagliImpianti fotovoltaici: rendita catastale con stima diretta e necessità di effettivo sopralluogo
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Impianti fotovoltaici: rendita catastale con stima diretta e necessità di effettivo sopralluogo 17 Ottobre 2014
DettagliIl nuovo accesso civico previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Le amministrazioni hanno l obbligo di adeguarsi
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il nuovo accesso civico previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Le amministrazioni hanno l obbligo
DettagliTribunale di Novara: no al provvedimento ex art.156 c.c. per spese straordinarie e per il ritardo nell adempimento
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale di Novara: no al provvedimento ex art.156 c.c. per spese straordinarie e per il ritardo nell adempimento
DettagliProcesso telematico: avvio delle comunicazioni tramite PEC ai sensi dell art. 136 c.p.c.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Processo telematico: avvio delle comunicazioni tramite PEC ai sensi dell art. 136 c.p.c. 04 Febbraio 2012 Maurizio
DettagliBollette telefoniche: anche le ultime tre cifre potranno essere "in chiaro"
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Bollette telefoniche: anche le ultime tre cifre potranno essere "in chiaro" 01 Aprile 2008 Filodiritto editore
DettagliEnte no profit: indeducibili i canoni di leasing qualora non siano rispettate le finalità proprie dell Ente
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Ente no profit: indeducibili i canoni di leasing qualora non siano rispettate le finalità proprie dell Ente 19
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni integrative e correttive del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina del fallimento,
DettagliBrevi appunti sulle modifiche alla disciplina della ristrutturazione dei debiti
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Brevi appunti sulle modifiche alla disciplina della ristrutturazione dei debiti Le modifiche all articolo 182bis
DettagliAgenzia Dogane: nota sul modello Intrastat
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Dogane: nota sul modello Intrastat 20 Febbraio 2010 Filodiritto editore OGGETTO: Attuazione delle Direttive
DettagliAgenzia Entrate: sì all utilizzo delle ritenute subite per compensare debiti propri dell associazione professionale o della società
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: sì all utilizzo delle ritenute subite per compensare debiti propri dell associazione professionale
DettagliL obbligo di mantenimento dei figli nel diritto svizzero
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L obbligo di mantenimento dei figli nel diritto svizzero Brevi note 09 Ottobre 2009 Armin Kapeller I Oggetto dell
DettagliCorte Costituzionale: notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Corte Costituzionale: notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno 25 Aprile 2009 Filodiritto
DettagliAttuazione delle sinergie operative tra Comuni e Amministrazione Finanziaria nella lotta all evasione fiscale
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Attuazione delle sinergie operative tra Comuni e Amministrazione Finanziaria nella lotta all evasione fiscale
DettagliRegione Veneto: prime indicazioni per l applicazione della norma sugli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali
Regione Veneto: prime indicazioni per l applicazione della norma sugli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali Legge regionale 16 febbraio 2010 n. 11 Legge finanziaria regionale per il
DettagliGarante Privacy: le informative on line devono essere complete
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Garante Privacy: le informative on line devono essere complete 26 Novembre 2008 Filodiritto editore IL GARANTE
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama. 15 marzo 2008
Modalità di attuazione dell articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni
DettagliConsiglio di Stato: il diritto di accesso agli atti tributari esclude documenti «equipollenti»
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Consiglio di Stato: il diritto di accesso agli atti tributari esclude documenti «equipollenti» 24 Luglio 2014
DettagliGarante Privacy: non è possibile accedere alle perizie tecniche in presenza di un contenzioso
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Garante Privacy: non è possibile accedere alle perizie tecniche in presenza di un contenzioso 29 Settembre 2007
DettagliGuida al diritto camerale annuale
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Guida al diritto camerale annuale 12 Maggio 2012 Idalisa Lamorgese, Maurizio Villani Si avvicina una scadenza
DettagliLe deroghe al principio dell accessorietà dell azione civile
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Le deroghe al principio dell accessorietà dell azione civile Nota a Corte di Cassazione, Sentenza 21 giugno 2010,
DettagliBanca - Cassazione Civile: pagamenti online non autorizzati dal titolare del conto e responsabilità dell istituto di credito
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Banca - Cassazione Civile: pagamenti online non autorizzati dal titolare del conto e responsabilità dell istituto
DettagliIl criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.
DettagliElenchi telefonici: semplificate le procedure per i "categorici"
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Elenchi telefonici: semplificate le procedure per i "categorici" 21 Settembre 2008 Filodiritto editore GARANTE
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle esattoriali: rilievi di incostituzionalità
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA
N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio
DettagliLa CTP di Vibo Valentia dichiara legittima la TARSU per gli anni 2010 e 2011
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La CTP di Vibo Valentia dichiara legittima la TARSU per gli anni 2010 e 2011 28 Settembre 2015 Gioacchino De Filippis
DettagliStudi di settore: avvisi di accertamento nulli per carenza di motivazione e per mancanza di grave incongruenza tra dichiarato e accertato
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Studi di settore: avvisi di accertamento nulli per carenza di motivazione e per mancanza di grave incongruenza
DettagliGiudice di Pace: annullamento verbale sanzione per passaggio con il rosso
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Giudice di Pace: annullamento verbale sanzione per passaggio con il rosso 12 Febbraio 2007 Filodiritto editore
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Il Contributo unificato nell intervento volontario Ex artic
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il Contributo unificato nell intervento volontario Ex articolo 105, secondo comma, codice procedura civile 05
DettagliTribunale di Bologna: licenziamento illegittimo di dipendenti-soci di minoranza per ritorsione
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale di Bologna: licenziamento illegittimo di dipendenti-soci di minoranza per ritorsione 24 Aprile 2011
DettagliRegole sulla corretta attività di recupero crediti verso i consumatori
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Regole sulla corretta attività di recupero crediti verso i consumatori 08 Marzo 2016 Unione Nazionale Consumatori
DettagliGarante Privacy: provvedimento cautelativo di blocco del trattamento dati personali "Iene"
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Garante Privacy: provvedimento cautelativo di blocco del trattamento dati personali "Iene" 13 Ottobre 2006 Filodiritto
DettagliIl versamento a rate dell Iva omessa non elimina il reato
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il versamento a rate dell Iva omessa non elimina il reato 17 Dicembre 2014 Idalisa Lamorgese, Maurizio Villani
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Enti locali: il divieto di cumulo di indennità di carica è applicabile soltanto a partire dalla entrata in vigore
DettagliAgenzia Entrate: Circolare trasferimento quote SRL con firma digitale
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: Circolare trasferimento quote SRL con firma digitale 20 Ottobre 2008 Filodiritto editore Oggetto:
DettagliGiudice di Pace di Pisa: illegittime le ingiunzioni di pagamento emesse dalle agenzie di riscossione
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Giudice di Pace di Pisa: illegittime le ingiunzioni di pagamento emesse dalle agenzie di riscossione 09 Aprile
DettagliCorte Costituzionale: no responsabilità civile di proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Corte Costituzionale: no responsabilità civile di proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi
DettagliLe novità in punto di Processo Telematico
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Le novità in punto di Processo Telematico 30 Giugno 2015 Filodiritto editore Sommario: 1. Oggetto del Decreto
DettagliLe sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro. Cenni introduttivi
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Le sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro. Cenni introduttivi 10 Settembre 2011 Vincenzo Mennea Il potere
DettagliPrimi cenni di commento al Codice del turismo
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Primi cenni di commento al Codice del turismo 09 Giugno 2011 Marco Baccini Entra in vigore il 21 giugno 2011 il
DettagliTutela del terzo trasportato alla luce della pronuncia 205/2008 della Corte Costituzionale
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tutela del terzo trasportato alla luce della pronuncia 205/2008 della Corte Costituzionale 22 Giugno 2008 Antonino
DettagliL imposta di registro sulle concessioni di beni demaniali e sulle concessioni di diritti d acqua
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L imposta di registro sulle concessioni di beni demaniali e sulle concessioni di diritti d acqua 19 Dicembre 2010
DettagliIl nuovo CAD: un intralcio per la posta elettronica certificata?
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il nuovo CAD: un intralcio per la posta elettronica certificata? 27 Gennaio 2011 Giorgio Rognetta Il D.Lgs. n.
DettagliEstimi catastali a Lecce: ricorso per Cassazione perdente, inutile e costoso
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Estimi catastali a Lecce: ricorso per Cassazione perdente, inutile e costoso 28 Aprile 2014 Maurizio Villani Nella
DettagliSe l appalto è affidato senza delibera di spesa
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Se l appalto è affidato senza delibera di spesa Nota a Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 25
DettagliGarante Privacy: accesso del paziente alle riprese di intervento chirurgico
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Garante Privacy: accesso del paziente alle riprese di intervento chirurgico 23 Novembre 2006 Filodiritto editore
DettagliLa controversa ammissibilità a sanatoria edilizia degli immobili abusivi in aree vincolate in territorio siciliano
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La controversa ammissibilità a sanatoria edilizia degli immobili abusivi in aree vincolate in territorio siciliano
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Interpello art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - Cessione pro-soluto di crediti ai sensi dell art. 58 del D.Lgs.
DettagliLa competenza in materia di opposizioni a sanzioni amministrative
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La competenza in materia di opposizioni a sanzioni amministrative 16 Luglio 2019 Edoardo Scialis Abstract A distanza
DettagliLe norme sulla fiscalità locale contenute nel Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Le norme sulla fiscalità locale contenute nel Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 03 Marzo 2012 Carlo Rapicavoli
DettagliPubblica Amministrazione: le assunzioni obbligatorie ed i vincoli di spesa pubblica
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Pubblica Amministrazione: le assunzioni obbligatorie ed i vincoli di spesa pubblica 03 Marzo 2014 Barbara Esposito
DettagliGiudice di Pace: le cause sull inesistenza del diritto vantato dal SCF Consorzio Fonografici vanno alle sezioni specializzate
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Giudice di Pace: le cause sull inesistenza del diritto vantato dal SCF Consorzio Fonografici vanno alle sezioni
DettagliTutela del lavoratore subordinato in ipotesi di trasferimento del titolo sportivo in ambito F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio)
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tutela del lavoratore subordinato in ipotesi di trasferimento del titolo sportivo in ambito F.I.G.C. (Federazione
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La chiusura agevolata di liti aventi ad oggetto cartelle di pagamento emesse ex art. 36-bis del DPR n. 600/1973
DettagliPunizione a colpi di PEC per la Regione Basilicata
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Punizione a colpi di PEC per la Regione Basilicata 04 Ottobre 2011 Andrea Lisi, Francesca Giannuzzi Finalmente
DettagliTributi - Cassazione: è il giudice tributario competente nelle controversie su classamento e rendite
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tributi - Cassazione: è il giudice tributario competente nelle controversie su classamento e rendite 15 Settembre
DettagliLimiti alla lettera di patronage
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Limiti alla lettera di patronage 23 Febbraio 2010 Marco Baccini La Corte di Cassazione con una recentissima sentenza
DettagliTribunale di Novara: il divorzio compete al giudice del luogo di abituale e volontaria dimora
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale di Novara: il divorzio compete al giudice del luogo di abituale e volontaria dimora 19 Gennaio 2010
DettagliTutela e diritti dei passeggeri di voli aerei: negato imbarco, cancellazione, ritardo e sistemazione in classe superiore o inferiore
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tutela e diritti dei passeggeri di voli aerei: negato imbarco, cancellazione, ritardo e sistemazione in classe
DettagliNuova applicazione della Corte di Giustizia del principio dell accesso al mercato in materia di libera circolazione delle merci
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Nuova applicazione della Corte di Giustizia del principio dell accesso al mercato in materia di libera circolazione
Dettagli