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- Caterina Marilena Vigano
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1 ASSOCIATI PER CELVA CORSO RE UMBERTO, TORINO TEL FAX VIA CHALLAND, AOSTA TEL FAX AVV. G I A N N I M A R I A S A R A C C O AVV. L A U R A F O R M E N T I N AVV. D A V I D E F I N O C C H I A R O A VV. F A B R I Z I O C O L A S U R D O AVV. M A R I A A N T O N I E T T A D A M A T O AVV. A N T O N I O F I N O C C H I A R O AVV. S T E F A N I A P E D A C E AVV. A L E S S I O F O L I G N O AVV. R A F F A E L E S C I R È AVV. N I C O L A R I C C I A R D I AVV. L O R E N Z O S O M M O AVV. N A D I N E S A INT C U N É A Z AVV. A N D R E A B A L D U C C I AVV. F E D E R I C A G I L L I A V O D AVV. S T E F A N O D I F R A N C E S C O Torino, lì 15 marzo 2017 Spett.le Amministrazione Consorzio degli Enti Locali della Valle d Aosta - CELVA alla c.a. dott.ssa Donatella Vuillermoz OGGETTO: recupero di edifici diroccati situati in zona agricola interventi ammissibili necessità di documentazione scritta o fotografica circa le caratteristiche del preesistente edificio limitazioni derivanti dal valore monumentale o documentale o dal pregio dell edificio altezze massime da rispettare parere Il Celva ha sottoposto alla nostra attenzione, per conto del Comune di Cogne, quesito inerente la possibilità di rilasciare titoli edilizi per interventi di recupero di edifici diroccati situati in zone classificate come agricole dal PRGC, con specifico riferimento a fattispecie in cui, sussistendo allo stato le sole mura perimetrali dell originaria struttura edilizia, non risulta possibile determinare l originaria altezza e volumetria, anche in ragione della assenza di documentazione fotografica e scritta utile a tali fini. Preliminarmente è opportuno delimitare la nozione di edificio diroccato, la cui definizione è contenuta nella d.g.r. 418/1999, seppure con riferimento ai soli beni immobili situati nelle zone di tipo A. Ai sensi di tale d.g.r., le cui prescrizioni possono essere estese a discrezione dei singoli Comuni anche per le zone diverse da quelle di tipo A, per edificio diroccato si intende: 1
2 a) un immobile, o insieme di immobili che presentando strutture murarie in elevazione pressoché integralmente conservate, atte a testimoniare l originaria consistenza volumetrica; non siano staticamente ricuperabili con interventi di tipo conservativo. Il PRG definisce il loro valore storico, culturale, architettonico, ambientale (con riferimento alla classificazione di cui alle categorie B, C ed E). Essa è finalizzata all individuazione degli interventi ritenuti ammissibili mediante l esecuzione di un insieme sistematico di opere che, ne consentano destinazioni d uso con essi compatibili e quindi il loro recupero nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato attuale dei fabbricati medesimi o da documentazione fotografica o scritta, articolari in varie tipologie da DA a DE; b) un rudere che presenta tracce di murature perimetrali e/o strutture orizzontali che non consentano però l individuazione precisa della sagoma, desumibile invece da elementi esterni (edifici confinanti) o da documentazione fotografica o scritta, che permettono in ogni caso di desumere i relativi elementi tipologici, formali o strutturali, individuati nella categoria D. La stessa d.g.r. precisa che i ruderi che non presentino tali caratteristiche devono intendersi non ricostruibili e quindi a tutti gli effetti aree libere. La definizione testé riportata è richiamata anche dalla successiva d.g.r. 1759/2014, secondo cui rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia anche le opere di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti nonché il ripristino di fabbricati diroccati con mantenimento della volumetria preesistente, come definiti dalla DGR 418/1999 e classificati dal PRG. Il piano regolatore comunale, per sua parte, non contiene alcuna definizione di edificio diroccato, ma opera costanti riferimenti ai provvedimenti attuativi della l.r. 11/1998, tra cui anche la d.g.r. 418/1999 (cfr. in particolare art. 25). Sempre in via preliminare è opportuno chiarire che per recupero, ai sensi della d.g.r. 1759/2014, si intende il ripristino e il riutilizzo di un manufatto architettonico o di un suo elemento costitutivo, laddove per ripristino si intende un intervento volto a restituire un manufatto architettonico, o un suo elemento costitutivo, all integrità e funzionalità originarie. A loro volta gli interventi di ripristino costituiscono una tipologia di ristrutturazione edilizia che, per i fabbricati diroccati, è consentita nei limiti della volumetria esistente e, per i beni diroccati assimilabili a edifici documento e di pregio (ma non a edifici monumento), nel rispetto anche della sagoma dell edificio preesistente. Il PRGC di Cogne, in conformità a quanto previsto nella citata d.g.r., indentifica, all art. 8, gli interventi di recupero come un ampio genus in cui sono ricompresi (tra le altre) le fattispecie della manutenzione straordinaria, del restauro, del risanamento conservativo, della ristrutturazione edilizia, degli ampliamenti in elevazione per aumentare l altezza interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge. 2
3 L art. 12 del PRGC, poi, detta una disciplina differenziata a seconda che il recupero sia attuato con o senza mutamento della destinazione d uso dell immobile. A fronte di tale quadro generale, il Comune di Cogne rileva come, nelle aree di territorio a destinazione agricola, siano presenti una pluralità di edifici diroccati, sinora non oggetto di classificazione, individuati catastalmente come fabbricati rurali, in differente stato di conservazione e per la più parte dei quali non è possibile ricostruire la originaria consistenza volumetrica. Infatti, permanendo le sole mura perimetrali di tali edifici e non sussistendo fonti fotografiche o documentali, risulta oggi non appurabile l altezza originaria. Tanto premesso, si domanda se sia possibile, in linea generale, autorizzare interventi di recupero su fabbricati di tale consistenza. L art. 25 del PRGC contiene fondamentali disposizioni in materia di classificazione e disciplina degli edifici esterni alle zone di tipo A considerati di valore culturale, in attuazione quindi della facoltà riconosciuta ai singoli Comuni di estendere le previsioni sulla classificazione degli immobili anche al di fuori delle zone di tipo A. Più precisamente, l art. 25 prevede che, nelle more della puntuale classificazione degli edifici esterni alle zone di tipo A: - sono monumento (cat. A) tutti i beni sparsi, integri o diroccati, esterni alle zone A, collocati in qualsiasi altra zona di piano e per i quali siano chiaramente desumibili le caratteristiche peculiari dei beni elencati e classificati monumento dai provvedimenti attuativi della l.r. 11/1998 ; - sono documento (cat. B) tutti i fabbricati sparsi, integri o diroccati, esterni alle zone A collocati in qualsiasi altra zona di piano e per i quali siano chiaramente desumibili le caratteristiche peculiari degli edifici elencati e classificati monumento dai provvedimenti attuativi della l.r. 11/1998, fatti salvi alcuni particolari beni elencati per cui è già accertata la natura di documento e che, dato lo stato diruto, sono direttamente classificati come cat. DB, ossia documenti diroccati ; in particolare, sono tali gli edifici delle tipologie specificamente elencate ai nn. 1, 2, 3 e 4 della lettera b) dell art nelle more della puntuale classificazione di tutti i fabbricati sparsi, integri o diroccati, esterni alle sottozone di tipo A, [gli edifici] collocati in qualsiasi altra zona di piano, realizzati antecedentemente al 1945 e che non siano tra quelli individuati alla precedente lettera b), così come il fabbricato identificato al catasto fabbricati sul mappale 24, Fg. 72; sono riconosciuti come fabbricati storici tradizionali e cautelativamente sono classificati edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale (cat. C) o, nel caso in cui presentassero dei dissesti statici, edifici diroccati assimilabili ad edifici di pregio per il valore intrinseco (cat. Dc). 3
4 Si ritiene che, in questa fase ancora di attuazione della completa classificazione degli edifici situati al di fuori delle zone di tipo A, sia necessario che, prima di autorizzare interventi edilizi di qualsiasi tipo, gli Uffici comunali accertino se si tratti di beni potenzialmente qualificabili come monumento e documento, applicando se del caso la specifica procedura conseguente. Ai fini del presente parere pare sufficiente trattare il caso del bene diroccato che non presenti caratteristiche potenziali di bene monumento o documento e che sia stato edificato anteriormente al Come anticipato, tali edifici sono cautelativamente considerati fabbricati storici tradizionali dal PRGC e per essi il comma 4 dell art. 25 prevede che gli interventi sugli edifici di cui alla lettera c) del comma 1, sono soggetti alle medesime prescrizioni a questi applicabili all interno delle perimetrazioni dei centri storici (zone di tipo A), e quindi in primis a quelle di cui all art. 52 comma 4 della l.r. 11/1998 per i beni di pregio (che consente l esecuzione di infrastrutture e servizi nel sottosuolo delle aree libere, interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e alcuni tipi di ampliamento in elevazione), nonché a quelle del PRGC. Lo stesso comma detta anche una disciplina specifica (e speciale) per i fabbricati diroccati di cui alla lettera c) del comma 1, posti all esterno delle sottozone di tipo A, per i quali trova applicazione la disciplina di cui all articolo 52, comma 4, lett. e) della l.r. 11/1998. La norma da ultimo richiamata dal PRGC dispone che è consentita l'esecuzione di interventi di ripristino sui fabbricati diroccati mediante l'esecuzione di un insieme sistematico di opere che, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato attuale dei fabbricati medesimi o da documentazione fotografica o scritta, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Nei casi in cui lo stato attuale di detti fabbricati non consenta di desumere i relativi elementi tipologici, formali o strutturali e non esista, in merito, documentazione fotografica o scritta, gli interventi di ripristino non sono ammessi e il sedime del fabbricato costituisce area libera ai sensi della lett. a). Detti interventi sono sempre ammessi sempreché sussistano la strada pubblica, anche soltanto pedonale, e l'acquedotto pubblico o di uso pubblico. Come previsto dalla d.g.r. 418/1999 e dal PRGC, infatti, il presupposto per la qualificazione di un edificio come diroccato è la sussistenza di una situazione strutturale tale da impedire il recupero statico attraverso interventi di tipo conservativo e, quindi, tale da imporre una ristrutturazione (vietata dall art. 52 della l.r. 11/1998 sugli immobili di pregio, salvo su quelli per l appunto diroccati). 4
5 Tale speciale tipologia di ristrutturazione (detta ripristino) è però ammessa a condizioni ben precise: - l immobile, nel suo stato attuale, permetta l individuazione di adeguati elementi tipologici, formali e strutturali, che la d.g.r. 419/1998 definisce più precisamente come la presenza di strutture murarie pressoché integralmente conservate, atte a testimoniare l originaria consistenza volumetrica, oppure in alternativa - l immobile, pur non presentando strutture perimetrali o orizzontali integre che consentano l individuazione della sagoma, può essere ricostruito nella sua forma originaria attraverso elementi esterni (confronto con il tessuto urbanistico di zona) o attraverso documentazione scritta o fotografica. In difetto delle due condizioni alternative sopra indicate, la legge specifica che gli interventi di ripristino non sono ammessi e il sedime del fabbricato costituisce area libera ai sensi della lett. a), ossia area inedificabile. Tale previsione necessita una ulteriore precisazione: dato che l edificio diroccato è cautelativamente presunto dalle NTA del PRGC come edificio diroccato assimilabile ad edificio di pregio per il valore intrinseco, allora varranno per esso anche le previsioni dell art. 52 riguardanti tale tipologia di stabili (in particolare, non potrà esserne disposta la demolizione, ai sensi della lett. g)). Viceversa, in presenza di una delle due condizioni indicate, saranno ammissibili gli interventi di recupero di cui all art. 8 del PRGC sub specie di ripristino (ovverosia ristrutturazione). Troveranno altresì applicazione le previsioni di cui all art. 95, comma 3 della l.r. 11/1998, che in combinato disposto col comma 5 detta limiti per i casi di ristrutturazione edilizia di fabbricati ubicati esternamente alle zone territoriali di tipo A purché classificati dal PRG di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale. Pertanto, quando sia intellegibile o ricostruibile l originaria consistenza di sagoma e volume del bene diroccato, sarà altresì possibile in sede di recupero operare una sopraelevazione dei piani secondo le previsioni dell art. 95, comma 3, peraltro anche richiamato dalle specifiche disposizioni dettate dal PRGC per le zone agricole. * * * Riteniamo con ciò di aver esaurientemente esaminato il quesito sottoposto alla nostra attenzione. Restiamo a disposizione per qualsiasi altro chiarimento si rendesse necessario e ne approfittiamo per porgere i nostri migliori saluti, avv. Gianni Maria Saracco avv. Fabrizio Colasurdo 5
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