BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

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1 Anno XLX Repubblica Italiana BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Parte Prima n. 5 mercoledì, 30 gennaio 2019 Firenze Bollettino Ufficiale: piazza dell'unità Italiana, Firenze redazione@regione.toscana.it Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate. L accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo. Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali. Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale. Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2019, n. 6/R Disposizioni in materia di sistema delle competenze, accreditamento e tirocini non curriculari. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003. pag. 3 SEZIONE III COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze SOMMARIO ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 22 gennaio 2019, n. 2 O.C.D.P.C. n. 482/ ordinanze commissariali n. 55 e 56/ Approvazione del progetto esecutivo del Intervento 2017ELI0151 Torrente Ugione e affluenti Interventi di adeguamento alveo, casse di espansione e argini Comuni di Collesalvetti e Livorno, dichiarazione di pubblica utilità e indizione della procedura di affidamento lavori. Codice Identificativo di Gara (CIG): Codice Unico di Progetto (CUP): J77B

3 SEZIONE I BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2019, n. 6/R Art. 1 - Sistema informativo regionale integrato dell istru zione, formazione e lavoro. Modifiche all articolo 3 del d.p.g.r. 47/R/2003 Art. 2 - Descrizione, validazione e certificazione delle com petenze. Modifiche all articolo 51.3 del d.p.g.r. 47/ R/2003 Art. 3 - Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze. Sostituzione del capo I del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 Art. 4 - Soggetti non tenuti all accreditamento. Modifiche all articolo 69 del d.p.g.r. 47/R/2003 Art. 5 - Regimi particolari di accreditamento. Modifiche all articolo 70 del d.p.g.r. 47/R/2003 Art. 6 - Accreditamento per i servizi di descrizione e validazione. Abrogazione dell articolo 70 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 Art. 7 - Requisiti relativi alla struttura logistica e al siste ma di relazioni con il contesto locale. Modifiche all articolo 71 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 Art. 8 - Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento. Modifiche all articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 Art. 9 - Crediti e debiti del sistema di accreditamento. Modifiche all articolo 72 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 Art Procedura di accreditamento. Modifiche all ar ticolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 Art Revoca dell accreditamento. Modifiche all articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 Art Rinuncia all accreditamento. Modifiche all articolo 76 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 Art Obiettivi di apprendimento. Modifiche all ar ti colo 77 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 Art Tirocini formativi e di orientamento. Sostituzione della sezione I bis del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 Art Norme transitorie e finali PREAMBOLO Visto l articolo 117, comma sesto della Costituzione; 3 Disposizioni in materia di sistema delle competenze, accreditamento e tirocini non curriculari. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003. La Giunta regionale ha approvato Il Presidente della Giunta emana il seguente regolamento: Preambolo SOMMARIO Visto l articolo 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di edu cazione, istruzione, orientamento, formazione profes sionale e lavoro); Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro ); Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 15 novembre 2018; Visto il parere della competente struttura di cui all articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 19 novembre 2018, n. 1273; Visto il parere favorevole con raccomandazioni della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 gennaio 2019; Visto l ulteriore parere della competente struttura di cui all articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2019, n. 62; Considerato quanto segue: 1. in materia di sistema regionale delle competenze è necessario: a) inserire una disposizione specifica sul repertorio della formazione regolamentata, nel quale sono descritti i percorsi formativi disciplinati da normative statali, da accordi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni o da normative regionali, per definire le modalità con le quali tali discipline sono recepite a livello regionale; b) individuare il centro per l impiego quale unico soggetto titolato in Regione Toscana ad erogare i servizi di individuazione e validazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13

4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), modificando il testo vigente nella parte in cui prevede altri soggetti, oltre al centro per l impiego; c) modificare la composizione delle commissioni di esame nominate dalla Regione per il rilascio del certificato di competenze al fine di aumentare il numero di componenti da due a tre, a garanzia della procedura stessa; 2. in materia di accreditamento è necessario: a) eliminare la tipologia di accreditamento per i servizi di individuazione e validazione delle competenze in quanto, a seguito delle modifiche indicate al punto 1, lettera b), i soggetti titolati ad erogare tali servizi sono solo i centri per l impiego, che già la vigente normativa regionale esclude dall accreditamento; b) prevedere tempi maggiori per concludere l istruttoria relativa ad alcune variazioni significative, intervenute successi vamente al rilascio dell accreditamento, che eventual mente l organismo formativo dovesse comunicare alla struttura regionale competente in quanto si tratta di un procedimento complesso anche per l eventuale coinvolgimento di altre strutture regionali o di enti terzi; 3. in materia di tirocini non curriculari è necessario: a) attuare una revisione complessiva del regolamento, in coerenza con le linee guida in materia di tirocini non curriculari approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017, tenendo conto dell esperienza maturata dalla Regione Toscana a partire dalla sperimentazione della Carta dei tirocini e stage di qualità ; b) dare attuazione all articolo 32, comma 4 bis, lettere g) e g bis) della l.r. 32/2002, che è stato modificato dalla legge regionale 16 aprile 2018, n. 28 (Disposizioni in materia di tirocini non curriculari. Modifiche alla l.r. 32 /2002), che rinvia al regolamento la definizione delle modalità di informazione, monitoraggio e controllo e le ipotesi di violazioni sanabili e non sanabili relative all attivazione e allo svolgimento del tirocinio; c) introdurre uno specifico sistema informativo al fine di dematerializzare e semplificare il procedimento per la predisposizione e trasmissione dei documenti necessari per l attivazione e lo svolgimento del tirocinio, rendendone più omogenea la compilazione, e al fine di descrivere nel progetto formativo gli obiettivi e le attività secondo gli standard dei repertori regionali; d) agevolare e facilitare, anche attraverso il sistema informativo, le attività regionali di monitoraggio e di controllo e la collaborazione con l Ispettorato nazionale del lavoro; 4. è opportuno stabilire una norma transitoria per disci plinare i casi in cui trovano applicazione alcune dispo sizioni della normativa vigente in data antecedente all entrata in vigore del presente regolamento; 5. di accogliere la raccomandazione espressa nel parere della seconda commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Sistema informativo regionale integrato dell istruzione, formazione e lavoro. Modifiche all articolo 3 del d.p.g.r. 47/R/ Dopo la lettera b) del comma 3 dell articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 Testo unico della normativa della Re gione Toscana in materia di educazione, istruzione, orien tamento, formazione professionale e lavoro ) è aggiun ta la seguente: b bis) dell attivazione e dello svolgimento dei tirocini non curriculari.. Art. 2 Descrizione, validazione e certificazione delle competenze. Modifiche all articolo 51.3 del d.p.g.r. 47/R/ Nella rubrica dell articolo 51.3 del d.p.g.r. 47/ R/2003 sono soppresse le seguenti parole: in esito alle attività formative. 2. Il comma 2 dell articolo 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: 2. I procedimenti indicati al comma 1 sono realizzati dai centri per l impiego.. 3. Al comma 3 dell articolo 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole I processi di descrizione sono sostituite dalle seguenti: I procedimenti di individuazione. Art. 3 Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze. Sostituzione del capo I del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/ Il capo I del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente: Capo I Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze Sezione I Principi generali

5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 Art. 66 Caratteristiche del sistema regionale delle competenze 1. Il sistema regionale delle competenze è l insieme delle procedure e dei servizi finalizzati a individuare, validare e certificare le competenze acquisite nell ambito formale, non formale e informale secondo standard definiti con deliberazione della Giunta regionale. 2. Gli standard definiti ai sensi del comma 1 sono il riferimento per: a) la programmazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché di quelli relativi all incontro tra domanda ed offerta di lavoro; b) la progettazione e realizzazione dei percorsi formativi descritti nel repertorio della formazione regolamentata, di cui all articolo 66 ter, e in quello delle figure professionali, di cui all articolo 66 quater; c) le procedure e gli strumenti per il riconoscimento e la certificazione delle competenze. Art. 66 bis Libretto formativo del cittadino a) gli standard formativi per la progettazione ed erogazione dei percorsi; b) la tipologia di attestazione finale; c) le modalità per lo svolgimento dell esame finale in esito al percorso formativo, se la normativa lo prevede, e la composizione della relativa commissione regionale. 3. I candidati possono accedere direttamente all esame, senza la frequenza del percorso formativo, se tale possibilità di accesso è prevista dalla normativa di riferimento e comunque nel limite massimo di posti disponibili stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma Qualora il numero delle richieste di accesso diretto all esame finale sia superiore a quello dei posti disponibili, la Regione può organizzare, anche promuovendo accordi con l Ufficio scolastico regionale e con gli enti bilaterali, in coerenza con le competenze previste dalla rispettiva normativa di riferimento, sessioni specifiche di esame per le quali può chiedere ai candidati un contributo alle spese di organizzazione nell importo massimo stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma Il libretto formativo del cittadino è lo strumento che consente la tracciabilità e la messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali acquisiti da un soggetto, quale base dati per il fascicolo elettronico del lavoratore di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). 2. Il libretto formativo è compilato, su richiesta del soggetto interessato, dai centri per l impiego. 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti il formato, i contenuti e le procedure per il rilascio e l aggiornamento del libretto formativo. Art. 66 ter Repertorio regionale della formazione regolamentata 1. Il repertorio regionale della formazione regolamentata descrive i percorsi formativi per l esercizio di specifiche attività professionali o lavorative disciplinate da norme statali, regionali o da accordi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni, ed è aggiornato secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. 2. Per la realizzazione degli interventi formativi di cui al comma 1, la Giunta regionale attua le disposizioni statali e regionali con propria deliberazione per definire, di volta in volta: 5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite: 1) le modalità per l accesso diretto all esame di cui al comma 3 e il numero massimo di candidati esterni; 2) le modalità per l organizzazione e lo svolgimento del le sessioni di esame di cui al comma 4 e l importo mas simo del contributo da parte dei candidati. 6. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono stabilite le indennità dei componenti delle commissioni di esame di cui al comma 2, lettera c) e al comma 4, tenendo conto del livello europeo di qualificazione e del numero di candidati. 7. Gli oneri connessi allo svolgimento dell esame di cui al comma 2, lettera c) e al comma 4 sono sostenuti: a) dall organismo attuatore dell intervento formativo, qualora l esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativo e candidati esterni inseriti nella sessione di esame ai sensi del comma 3; b) dalla Regione, per le sessioni di esame organizzate ai sensi del comma 4. Sezione II Repertorio regionale delle figure professionali. Riconoscimento e certificazione delle competenze. Art. 66 quater Repertorio regionale delle figure professionali 1. Il repertorio regionale delle figure professionali contiene gli standard professionali regionali declinati in

6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 termini di figure professionali organizzate per settori di attività economica e per ambiti di attività. Il repertorio è gestito secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell amministrazione elettronica e della società dell informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale Toscana ) ed è aggiornato con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. 2. Ogni figura professionale è individuata attraverso aree di attività e, per ciascuna di queste, unità di competenze, intese come insieme di conoscenze e capacità, e descrittori relativi al contesto ed al livello di complessità dell attività. 3. Ogni figura professionale è referenziata ai principali sistemi di classificazione a fini statistici e a quelli di descrizione realizzati nell ambito di altri sistemi e repertori descrittivi. 4. Le figure professionali e le unità di competenze costituiscono il riferimento minimo in termini di standard professionali per la definizione delle qualifiche professionali regionali. 5. Le qualifiche professionali regionali indicate al comma 4, sono articolate in livelli EQF (European Qualification Framework) in coerenza con il quadro europeo e nazionale delle qualifiche per l apprendimento permanente e con gli standard professionali contenuti nell atlante del lavoro delle qualificazioni di cui al decreto 8 gennaio 2018 ( Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13). 6. Il dirigente della competente struttura regionale approva gli standard professionali del repertorio e a tal fine può avvalersi del supporto di esperti di settore, individuati dallo stesso dirigente, inseriti nell elenco di cui all articolo 66 decies, comma 5, sentita la Commissione regionale permanente tripartita e il Comitato di coordinamento istituzionale di cui agli articoli 23 e 24 della l.r. 32/ Agli esperti indicati al comma 6 non spettano indennità né rimborsi spese. Art. 66 quinquies Procedimenti per il riconoscimento formale e l attestazione delle competenze 1. I procedimenti per il riconoscimento formale e l attestazione delle competenze sono i seguenti: a) individuazione e validazione delle competenze; b) dichiarazione degli apprendimenti; c) certificazione delle competenze. 2. Le attività di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, sono precedute da servizi di accoglienza, informazione e orientamento. 3. Per i procedimenti di cui al comma 1, lettere a) e c) può essere previsto un contributo, da parte dei soggetti interessati, entro i limiti e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Art. 66 sexies Individuazione e validazione delle competenze 1. Il procedimento di individuazione e validazione del le competenze è avviato dal centro per l impiego com petente su istanza dell interessato ed è finalizzato al rico noscimento delle competenze acquisite in ambito for male, non formale ed informale. 2. Il procedimento di cui al comma 1, nel rispetto dei livelli essenziali e degli standard definiti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), si realizza attraverso: a) l individuazione delle competenze, finalizzata a ricostruire e identificare le competenze che il soggetto ha acquisito attraverso il documento di supporto alla messa in trasparenza, di cui all articolo 66 septies, comma 2; b) la validazione delle competenze, che consente al soggetto interessato di ottenere il riconoscimento delle competenze individuate attraverso il rilascio del documento di validazione, di cui all articolo 66 septies, comma 3, sulla base del documento di cui alla lettera a), di altra documentazione presentata dal soggetto interessato e di un colloquio di valutazione tecnica. 3. Il centro per l impiego, per l erogazione dei servizi, di cui al comma 2, nomina il responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze e si avvale del supporto delle seguenti figure professionali: a) per l individuazione delle competenze, di operatori qualificati a svolgere la funzione di accompagnamento e supporto all individuazione e messa in trasparenza delle competenze, che hanno i requisiti professionali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; b) per la validazione delle competenze, di un operatore qualificato a svolgere la funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per gli aspetti procedurali e metodologici, inserito nell elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui all articolo 66 decies, comma 7, e di un operatore qualificato a svolgere la funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di

7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 con tenuto curricolare e professionale, inserito nell elenco degli esperti di settore di cui all articolo 66 decies, comma L Agenzia regionale toscana per l impiego (ARTI) promuove accordi con l Ufficio scolastico regionale affin ché i centri provinciali per l educazione degli adulti sup portino i centri per l impiego nell erogazione dei servizi di cui al presente articolo. 5. L ARTI può altresì promuovere accordi di collaborazione con gli enti bilaterali per supportare i centri per l impiego nell erogazione dei servizi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai processi di individuazione e validazione delle competenze dei lavoratori dei settori economici di interesse degli stessi enti bilaterali. Art. 66 septies Esiti del procedimento di individuazione e validazione delle competenze. Art. 66 octies Dichiarazione degli apprendimenti 1. Gli organismi formativi accreditati, su richiesta dell interessato, rilasciano la dichiarazione degli apprendimenti a seguito di: a) percorsi di formazione formale per i quali non è prevista l attivazione di un processo di certificazione; b) percorsi di formazione formale finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o di certificato di competenze, se il percorso non si conclude con il rilascio della certificazione prevista, ivi compresi i casi di abbandono del percorso senza raggiungimento dei requisiti minimi in termini di frequenza. 2. La dichiarazione degli apprendimenti è spendibile all interno del sistema di formazione e istruzione professio nale per l ingresso in altri percorsi formativi. Art. 66 nonies Certificazione delle competenze 7 1. L esito del procedimento di individuazione delle com petenze è registrato nel libretto formativo di cui all articolo 66 bis, riportando i seguenti elementi minimi: a) anagrafica del richiedente; b) esperienze lavorative e di apprendimento formale, non formale e informale svolte; c) competenze che possono essere oggetto di validazione e relative evidenze a supporto; d) nominativo del responsabile del processo di individuazione e di validazione delle competenze. 2. La registrazione di cui al comma 1 ha valore di documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite ai sensi dell articolo 6 del d.lgs. 13/ L esito del procedimento di validazione delle competenze è registrato nel libretto formativo di cui all artic olo 66 bis, riportando i seguenti elementi minimi: a) caratteristiche essenziali delle esperienze oggetto di validazione; b) unità di competenze in riferimento alle quali le esperienze ricostruite sono state validate; c) modalità di valutazione; d) nominativo del responsabile del processo di individuazione e di validazione delle competenze. 4. Al soggetto interessato è rilasciato un documento di validazione per accedere alla procedura di certificazione. Il documento di validazione riporta, oltre agli elementi registrati sul libretto formativo ai sensi del comma 3, gli ulteriori standard minimi di attestazione definiti dall articolo 6 del d.lgs. 13/ Il procedimento di certificazione delle competenze è finalizzato al riconoscimento formale delle competenze già validate ai sensi dell articolo 66 sexies o di quelle acquisite dalla persona al termine del percorso formativo ed è attivato, rispettivamente, su richiesta del soggetto interessato o dell organismo formativo a conclusione del percorso formativo. 2. Il procedimento di cui al comma 1 si conclude con un esame, che comprende almeno una prova prestazionale e un colloquio tecnico davanti alla commissione di cui all articolo 66 decies, per il rilascio da parte della Regione di uno dei seguenti certificati: a) un attestato di qualifica professionale comprovante il possesso delle conoscenze e abilità di tutte le unità di competenze caratterizzanti la figura professionale di riferimento; b) un certificato delle competenze relativo a singole aree di attività corrispondenti ad unità di competenze contenute in una o più figure professionali. 3. Se la qualifica è conseguita in esito ad un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002, le prove di valutazione finale si articolano secondo le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione stabiliti dalla disciplina statale in materia. 4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la Giunta regionale definisce con deliberazione appositi standard per la realizzazione dell esame di certificazione delle competenze con riferimento: a) alla valutazione delle unità di competenze;

8 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 b) al rispetto delle regole di trasparenza per la formulazione degli attestati e delle certificazioni; c) al superamento di un approccio di genere stereotipato delle professionalità. 5. Per la certificazione che fa seguito al percorso di individuazione e validazione delle competenze, la deliberazione di cui al comma 4 definisce anche: a) il numero massimo di candidati esterni che possono accedere all esame previsto in esito ad un percorso formativo; b) le modalità per la realizzazione e svolgimento di specifiche sessioni di esame che la Regione può organizzare, anche attraverso specifici accordi con l Ufficio scolastico regionale e con gli enti bilaterali, in coerenza con le competenze previste dalla rispettiva normativa di riferimento, per i soggetti che non possono accedere all esame ai sensi della lettera a), richiedendo agli stessi un contributo alle spese di organizzazione nell importo massimo stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all articolo 66 ter, comma 5. Art. 66 decies Commissione d esame per la certificazione delle competenze 1. Il dirigente della competente struttura regionale nomina la commissione d esame per il rilascio dell attestato di qualifica professionale o del certificato di competenze. 2. Per il rilascio dell attestato di qualifica professionale la commissione è composta da: a) un presidente; b) due componenti iscritti nell elenco degli esperti di settore di cui al comma 5; c) un componente iscritto nell elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui al comma Per il rilascio del certificato di competenze, la commissione è composta da: a) un presidente; b) un componente iscritto nell elenco degli esperti di settore di cui al comma 5; c) un componente iscritto nell elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui al comma I presidenti delle commissioni, di cui ai commi 2, lettera a) e 3, lettera a) sono individuati dal dirigente della struttura regionale competente tra i dipendenti dell amministrazione regionale. I presidenti possono altresì essere individuati tra il personale di altre amministrazioni, in servizio o collocato in quiescenza da non più di cinque anni, oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, individuati ai sensi del comma I componenti di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) sono individuati dal dirigente della struttura regionale competente, in base al settore economico e alla figura professionale cui il certificato fa riferimento fra gli iscritti nell elenco degli esperti di settore, istituito con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Per l accesso a tale elenco è necessaria l esperienza maturata di almeno cinque anni, svolta anche non continuativamente, negli ultimi dieci anni in uno o più settori tra quelli individuati per la classificazione delle figure professionali. 6. Nel caso di mancanza di disponibilità di nominativi iscritti negli elenchi di cui al comma 5, la designazione degli esperti è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese del settore interessato e dalle orga nizzazioni rappresentative dei lavoratori. 7. I componenti di cui ai commi 2, lettera c) e 3, lettera c) sono individuati tra gli iscritti nell elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze istituito con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale e sono designati dai seguenti soggetti: a) dall organismo formativo, se la commissione d esa me è nominata in esito ad un percorso formativo; b) dal dirigente della struttura regionale competente, se la commissione d esame è nominata per le specifiche sessioni di esame di cui all articolo 66 nonies, comma 5, lettera b). 8. Nel caso di motivata impossibilità da parte dell organismo formativo a designare l esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze ai sensi del comma 7, lettera a), l organismo formativo individua il componente della commissione tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative. 9. Gli esperti di settore, di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) e gli esperti di valutazione degli apprendimenti, di cui ai commi 2, lettera c) e 3, lettera c): a) non devono ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni un incarico di presidio della funzione di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria, di amministrazione o di coordinamento nell organismo formativo, qualora l esame si svolga in esito ad un per corso erogato da un organismo formativo; b) non devono essere stati coinvolti nelle fasi di individuazione e validazione delle competenze, qualora l esame sia svolto in esito ad un procedimento di certificazione delle competenze attivato ai sensi dell articolo 66 nonies.

9 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione designa i relativi supplenti. 11. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti. 12. Nel caso in cui l esame a conclusione del percorso formativo sia sostenuto anche da un numero limitato di candidati esterni, ai sensi dell articolo 66 nonies, comma 5, lettera a), i candidati esterni sono esaminati dalla medesima commissione che esamina i candidati in esito al percorso formativo. Art. 66 undecies Oneri per lo svolgimento dell esame 1. L indennità da corrispondere ai componenti della commissione d esame di cui all articolo 66 decies è determinata con atto del dirigente della competente struttura regionale, tenuto conto dei seguenti criteri: a) numero dei candidati; b) numero di unità di competenze da certificare; c) livello della qualifica. 3. Il dirigente della struttura regionale competente, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, può dichiarare l equipollenza di titoli, già rilasciati dalla Regione e dalle province, per i quali è necessaria la verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici con quelli relativi alle figure professionali presenti nel repertorio regionale.. Art. 4 Soggetti non tenuti all accreditamento. Modifiche all articolo 69 del d.p.g.r. 47/R/ Dopo la lettera g) del comma 1 dell articolo 69 del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunta la seguente: g bis) gli istituti scolastici e i centri provinciali per l educazione degli adulti che, previo accordo con la Regione, svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione e lo svolgimento dell esame di certificazione delle competenze.. Art. 5 Regimi particolari di accreditamento. Modifiche all articolo 70 del d.p.g.r. 47/R/ Gli oneri connessi allo svolgimento dell esame di cui all articolo 66 decies sono sostenuti: a) dall organismo attuatore dell intervento formativo qualora l esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativo o candidati esterni inseriti nella sessione di esame ai sensi dell articolo 66 nonies, comma 5, lettera a); b) dalla Regione per le sessioni di esame organizzate ai sensi dell articolo 66 nonies, comma 5, lettera b). Sezione III Dichiarazione di equipollenza Art. 66 duodecies Dichiarazione di equipollenza 1. Fino alla completa definizione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all articolo 8 del d.lgs. 13/2013, i titoli rilasciati da altre regioni nell ambito del sistema della formazione professionale sono riconosciuti equipollenti con atto del dirigente della struttura regio nale competente, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, previa verifica della corri spondenza dei percorsi e dei contenuti didattici previsti dai profili professionali del repertorio regionale. 2. In difetto di riconoscimento, le competenze acquisite tramite percorsi formativi effettuati in altre regioni costituiscono crediti formativi in ingresso, secon do le modalità e le procedure stabilite dal presente regolamento. 1. Al comma 2 dell articolo 70 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono soppresse le seguenti parole: e dei soggetti accreditati per i servizi di descrizione e validazione delle competenze, ai sensi dell articolo 70 bis, comma 1. Art. 6 Accreditamento per i servizi di descrizione e validazione. Abrogazione dell articolo 70 bis del d.p.g.r. 47/R/ L articolo 70 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato. Art. 7 Requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale. Modifiche all articolo 71 ter del d.p.g.r. 47/R/ Dopo la lettera c) del comma 1 dell articolo 71 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente: c bis) rispettare la normativa per il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche finalizzata alla visitabilità e accessibilità dei locali;. 2. Dopo il comma 1 dell articolo 71 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente: 1 bis. Gli organismi formativi che alla data di presentazione della domanda di accreditamento non sono in regola con quanto previsto al comma 1, lettera c bis), sono tenuti ad adempiervi entro il termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all articolo 71, comma 2, comunque non superiore ad un anno dalla data di presentazione della domanda di accreditamento..

10 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 Art. 8 Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento. Modifiche all articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/ La lettera b) del comma 2 dell articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: b) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;. Art. 9 Crediti e debiti del sistema di accreditamento. Modifiche all articolo 72 bis del d.p.g.r. 47/R/ Al comma 2 dell articolo 72 bis del d.p.g.r. 47/ R/2003, dopo le parole irregolarità accertate nell ambito della gestione delle attività formative sono aggiunte le seguenti: e nell uso improprio dell accreditamento nella fase di pubblicizzazione delle attività formative. Art. 10 Procedura di accreditamento. Modifiche all articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/ Al comma 2 dell articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo le parole il dirigente della struttura regionale compe tente sono aggiunte le seguenti:, previa verifica dell am missibilità della domanda,. 2. Dopo il comma 2 dell articolo 74 del d.p.g.r. 47/ R/2003 è inserito il seguente: 2 bis. In caso di inammissibilità della domanda per due volte consecutive l organismo non può presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del secondo provvedimento di inammissibilità.. 3. Al comma 3 bis dell articolo 74 del d.p.g.r. 47/ R/2003 dopo le parole per due volte è aggiunta la seguente parola: consecutive. 4. Dopo il comma 4 dell articolo 74 del d.p.g.r. 47/ R/2003 è aggiunto il seguente: 4 bis. L organismo formativo comunica alla competente struttura regionale le eventuali variazioni dei dati intervenute successivamente al rilascio dell accredita mento. In caso di mutamenti relativi alla ragione socia le, a fusioni, conferimenti o cessioni di ramo di azienda, il dirigente della competente struttura regionale verifica, entro sessanta giorni dal ricevimento della co mu nicazione, i presupposti per il passaggio dell accreditamento al nuovo soggetto.. Art. 11 Revoca dell accreditamento. Modifiche all articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/ La lettera g) del comma 1 dell articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: g) nel caso di mancato svolgimento per due anni consecutivi di attività formative riconosciute o finanziate ai sensi dell articolo 17 della l.r. 32/2002, finanziate da altri fondi pubblici o da fondi interprofessionali;. 2. Dopo la lettera m) del comma 1 dell articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente: m bis) nel caso di violazione del rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);. 3. Dopo la lettera o) del comma 1 dell articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono aggiunte le seguenti: o bis) nel caso di mancato rispetto della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; o ter) nel caso in cui l organismo non mantenga il requisito di cui all articolo 71 quinquies, comma 1, lettera b).. Art. 12 Rinuncia all accreditamento. Modifiche all articolo 76 bis del d.p.g.r. 47/R/ Il comma 4 dell articolo 76 bis del d.p.g.r. 47/ R/2003 è abrogato. Art. 13 Obiettivi di apprendimento. Modifiche all articolo 77 ter del d.p.g.r. 47/R/ Al comma 3 dell articolo 77 ter del d.p.g.r. 47/ R/2003 le parole gli ulteriori standard eventualmente definiti sono sostituite dalle seguenti: gli standard definiti. Art. 14 Tirocini formativi e di orientamento. Sostituzione della sezione I bis del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 La sezione I bis del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: Sezione I bis Tirocini non curriculari Art. 86 bis Obblighi del soggetto promotore 1. Il soggetto promotore garantisce la qualità e l ef-

11 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 ficacia del tirocinio e il rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione. In particolare è tenuto a: a) fornire al soggetto ospitante una informativa preventiva circa la disciplina applicabile al tirocinio; b) supportare il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e gestione delle procedure amministrative; c) nominare un tutore responsabile delle attività didattico-organizzative fra i soggetti indicati all articolo 86 sexies, comma 1; d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall articolo 17 ter, comma 7 della l.r. 32/2002; e) predisporre e inviare alla Regione la convenzione e il progetto formativo entro il giorno antecedente a quello di inizio del tirocinio; f) predisporre con il soggetto ospitante il dossier individuale e la relazione finale; g) segnalare al soggetto ospitante l eventuale mancato rispetto della normativa regionale, degli obblighi previsti nella convenzione e degli obiettivi e modalità attuative indicate nel piano formativo individuale del tirocinante. 2. Il soggetto promotore è tenuto a comunicare: a) alla Regione i casi in cui il soggetto ospitante non ha adottato le misure necessarie per superare le criticità segnalate ai sensi del comma 1, lettera g); b) alla Regione e alla sede territoriale dell Ispettorato nazionale del lavoro competente i casi di violazione non sanabile da parte del soggetto ospitante, di cui all art. 86 quater decies. Art. 86 ter Requisiti e obblighi del soggetto ospitante I requisiti di cui al comma 1 devono essere mantenuti dal soggetto ospitante durante tutta la durata del tirocinio. 3. Il soggetto ospitante è tenuto a: a) garantire al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, un adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE) e a garantire altresì, se prevista, la sorveglianza sanitaria di cui all articolo 41 del citato d.lgs. 81/2008; b) mettere a disposizione del tirocinante tutta la strumentazione e le attrezzature necessarie per l attività da svolgere durante il tirocinio; c) effettuare la comunicazione obbligatoria di cui all articolo 17 ter, comma 6 della l.r. 32/2002 e a trasmetterla al soggetto promotore, se diverso dal centro per l impiego; d) comunicare al soggetto promotore le sospensioni del tirocinio verificatesi per i casi indicati all articolo 86 quater, comma 3; e) nominare il tutore del tirocinante fra i soggetti indicati all articolo 86 septies, comma In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito, comunicandolo formalmente al tirocinante e al soggetto promotore. 1. Il soggetto ospitante deve possedere i seguenti requisiti: a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) essere in regola con la normativa di cui alla l. 68/1999; c) non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei trentasei mesi precedenti l attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative; d) non avere in corso procedure concorsuali, procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, procedure di sospensione in costanza di rapporto di lavoro coperte da fondi bilaterali o fondi di solidarietà, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative. 5. Il soggetto ospitante deve utilizzare il tirocinio esclusivamente per attività per le quali sia necessario un periodo formativo, non può utilizzare il tirocinio in alternativa a contratti di lavoro subordinato, con particolare riferimento ai periodi di picco delle attività, nè impiegare il tirocinante per sostituire il personale dipendente nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all interno della propria organizzazione. 6. Il soggetto ospitante non può attivare tirocini in favore di professionisti iscritti ad ordini o collegi per attività tipiche oppure riservate alle professioni ordinistiche. Art. 86 quater Obblighi e diritti del tirocinante 1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: a) svolgere le attività previste dal progetto formativo,

12 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l ambiente di lavoro; b) seguire le indicazioni del tutore nominato dal soggetto promotore e di quello nominato dal soggetto ospitante facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o altre notizie relative all azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d ufficio; f) partecipare agli incontri concordati con il tutore nominato dal soggetto promotore per monitorare l attuazione del progetto formativo. 2. Il tirocinante, se previsto nel progetto formativo, può beneficiare dei servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti. 3. Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio per i periodi di astensione obbligatoria per maternità o paternità, per i periodi di malattia o di impedimenti gravi e documentati che abbiano reso impossibile lo svolgimento del tirocinio. Il diritto alla sospensione si applica inoltre per i periodi di chiusura della sede operativa dove si svolge il tirocinio e per le eventuali sospensioni programmate all interno del progetto formativo. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata del tirocinio. 4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al tutore nominato dal soggetto ospitante e al tutore nominato dal soggetto promotore. Art. 86 quinquies Importo del rimborso spese e modalità particolari di erogazione dello stesso 1. L importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante non può essere inferiore a 500,00 euro mensili lordi. Il rimborso è corrisposto per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari al 70 per cento delle presenze su base mensile, come indicata nel progetto formativo. Qualora la partecipazione sia inferiore al 70 per cento ma almeno del 50 per cento delle presenze su base mensile, il rimborso viene ridotto a 300,00 euro mensili. 2. Nel caso di progetti di tirocinio finanziati da soggetti pubblici o da soggetti privati a totale partecipazione pubblica o nel caso di progetti di tirocinio di carattere prevalentemente sociale finanziati da soggetti privati, l importo forfetario a titolo di rimborso spese di cui al comma 1 può essere corrisposto dai soggetti finanziatori, in misura totale o parziale, direttamente al tirocinante, in accordo con il soggetto ospitante. Art. 86 sexies Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto promotore 1. Il tutore nominato dal soggetto promotore è responsabile delle attività didattico-organizzative ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere. 2. Il tutore di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti: a) concorre all elaborazione del progetto formativo, d in tesa con il tutore nominato dal soggetto ospitante, in divi duando gli obiettivi e le attività oggetto del tirocinio; b) coordina l organizzazione e programma il percorso di tiro cinio; c) monitora il buon andamento del percorso di tirocinio e il rispetto del progetto formativo, anche attraverso incontri con il tirocinante e con il tutore nominato dal soggetto ospitante da svolgersi almeno a metà del tirocinio e in prossimità della sua conclusione; d) elabora il dossier individuale e la relazione finale di cui all articolo 86 octies, commi 4 e 5, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante. 3. Il tutore di cui al comma 1 non può seguire contemporaneamente più di quaranta tirocinanti. Art. 86 septies Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto ospitante 1. Il tutore nominato dal soggetto ospitante è responsabile dell inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro ed è individuato tra i dipendenti a tempo indeterminato con esperienza e capacità coerenti con le attività del tirocinio previste nel progetto formativo. 2. Per i soggetti ospitanti elencati all articolo 86 nonies, comma 1, lettera a) il tutore è il legale rappresentante o il libero professionista. 3. Il tutore di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti: a) coordina l attività del tirocinante, a cui fornisce

13 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 indicazioni tecnico-operative costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o per altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio; b) vigila sulla regolarità dell attività svolta dal tirocinante; c) è responsabile della regolare tenuta del registro delle presenze; d) collabora attivamente con il tutore nominato dal soggetto promotore all elaborazione del progetto formativo, alla progressiva composizione del dossier individuale e alla predisposizione della relazione finale di cui all articolo 86 octies, commi 4 e Il tutore di cui al comma 1 non può affiancare contemporaneamente più di tre tirocinanti. Nel limite sono ricomprese anche altre forme di tirocinio o di esperienza formativa svolta sul luogo di lavoro che prevedano la presenza di un tutore del soggetto ospitante. Art. 86 octies Contenuti della convenzione, del progetto formativo, del dossier individuale e della relazione finale 1. La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell intervento formativo. 2. La convenzione può essere riferita a più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici indicati all articolo 86 nonies. 3. Il progetto formativo è predisposto per ogni tirocinante dal soggetto promotore in accordo con il soggetto ospitante e contiene: a) i dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante; b) il nominativo del tutore nominato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante; c) la durata e l orario di svolgimento del tirocinio, comunque inferiore all orario previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato dal soggetto ospitante; d) gli obiettivi e le attività oggetto del tirocinio in relazione agli standard dei repertori regionali; e) le modalità di svolgimento del tirocinio; f) gli estremi identificativi delle assicurazioni; g) la sede di svolgimento e il settore di attività; h) l entità dell importo forfetario corrisposto a titolo di rimborso spese. 4. Il dossier individuale è compilato durante lo svolgimento del tirocinio e riporta la descrizione delle attività effettivamente svolte dal tirocinante, in relazione agli standard dei repertori regionali, e le evidenze documentate che comprovano i risultati raggiunti. Il 13 modello di dossier individuale è approvato dal dirigente della competente struttura regionale. 5. Al termine del tirocinio, sulla base del progetto formativo e del dossier individuale, al tirocinante è rilasciata una relazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, che indica e documenta le attività effettivamente svolte, con riferimento agli standard dei repertori regionali. La relazione, redatta in conformità al modello approvato dal dirigente della competente struttura regionale, è composta da una sezione descrittiva e da un attestazione finale. Ai fini del rilascio dell attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato ad almeno il 70 per cento della durata prevista dal progetto formativo. 6. Il dossier individuale e la relazione finale costituiscono documentazione utile nell ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui agli articoli da 66 quinquies a 66 nonies. 7. I documenti di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono redatti attraverso il sistema informativo di cui all articolo 3, comma 3, lettera b bis), che assicura altresì la trasmissione alla Regione dei documenti di cui ai commi 1 e La convenzione e il progetto formativo sono messi a disposizione della sede territoriale dell Ispettorato nazionale del lavoro competente. Art. 86 nonies Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti 1. Per i soggetti ospitanti privati, il numero di tirocini contemporaneamente attivi, con riferimento alla singola unità produttiva, è proporzionato alle dimensioni dei soggetti stessi, con i seguenti limiti: a) per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l attivazione di tirocini, salvo che nei seguenti casi, per i quali è consentito un tirocinante: 1) per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale operanti nei settori indicati nell articolo 8 e nell allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 Norme in materia di artigianato ); 2) per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella sezione specifica dell anagrafe regionale delle aziende agricole, ai sensi dell articolo 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), a condizione che il progetto formativo non abbia ad oggetto le attività di cui alla legge regionale 23

14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana); 3) per le imprese start-up innovative di cui all articolo 25, comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che risultino iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dall articolo 25, comma 8 del d.l. 179/2012; 4) per i soggetti ospitanti aderenti alle associazioni rappresentative delle professioni non organizzate, iscritte nell elenco di cui all articolo 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale; b) per i soggetti ospitanti che hanno fino a sei dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un tirocinante; c) per i soggetti ospitanti che hanno tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato, sono consentiti due tirocinanti; d) per i soggetti ospitanti che hanno venti o più dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dall articolo 86 decies per i soggetti ospitanti privati. 2. Per i soggetti ospitanti pubblici è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato. 3. Ai fini della determinazione del numero di tirocini con tem poraneamente attivi si applicano le seguenti disposizioni: a) non sono ricompresi i lavoratori apprendisti; b) i soci lavoratori delle società cooperative sono considerati come dipendenti a tempo indeterminato; c) non sono computati i tirocini promossi nei confronti dei soggetti di cui all articolo 17 bis, comma 5 della l.r. 32/2002, e i tirocini di inclusione sociale; d) non sono computati i tirocini in cui il tirocinante ha svolto meno del 70 per cento delle presenze previste dal progetto formativo. Art. 86 decies Deroga al limite dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti privati 1. I soggetti ospitanti privati di cui all articolo 86 nonies, comma 1, lettera d), possono attivare ulteriori tirocini in deroga ai limiti ivi indicati, qualora nei ventiquattro mesi precedenti l attivazione degli stessi, abbiano assunto uno o più tirocinanti a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno sei mesi, con orario di lavoro pari o superiore al 50 per cento di quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, nel rispetto dei seguenti limiti: a) un tirocinio se è stato assunto almeno il 20 per cento dei tirocinanti ospitati; b) due tirocini se sono stati assunti almeno il 50 per cento dei tirocinanti ospitati; c) tre tirocini se sono stati assunti almeno il 75 per cento dei tirocinanti; d) quattro tirocini se sono stati assunti il 100 per cento dei tirocinanti ospitati. Art. 86 undecies Registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino 1. Al termine del tirocinio il tirocinante può chiedere al centro per l impiego la registrazione dell esperienza di tirocinio nel libretto formativo del cittadino di cui all articolo 66 bis. A tal fine, se il tirocinio non è stato promosso dal centro per l impiego, il tirocinante presenta la relazione finale. Art. 86 duodecies Informazione e monitoraggio 1. L ARTI, anche attraverso i centri per l impiego, esercita le funzioni di gestione degli interventi di politica attiva nei confronti dei potenziali utenti informandoli sulle possibilità di utilizzo dei tirocini e, per quanto di propria competenza, esercita la funzione di supporto alla struttura regionale competente in materia di controlli sui tirocini. 2. La Regione, anche attraverso il sistema informativo di cui all articolo 3 comma 3, lettera b) bis, effettua il monitoraggio sull andamento dei tirocini, con particolare riferimento agli esiti occupazionali. 3. Con cadenza almeno annuale, il report di monitoraggio è trasmesso alla Commissione consiliare competente, alla Commissione regionale permanente tripartita e al Comitato di coordinamento istituzionale. Art. 86 terdecies Interruzione del tirocinio 1. Il soggetto ospitante o il soggetto promotore possono interrompere il tirocinio in caso di inadempienze gravi da parte di uno dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo. 2. L interruzione del tirocinio e le sue motivazioni devono essere comunicate alla Regione, che effettua le do vute verifiche al fine di adottare i provvedimenti conseguenti.

15 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 Art. 86 quaterdecies Violazioni sanabili e non sanabili 1. In attuazione dell articolo 17 quater 2 della l.r. 32/2002, il dirigente della struttura regionale competente accerta se la violazione rilevata in sede di attivazione e svolgimento del tirocinio è di natura sanabile o non sanabile al fine di applicare le misure correttive di cui al medesimo articolo. 2. Per quanto riguarda le disposizioni dell articolo 17 ter della l.r. 32/2002 sulle modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini, le violazioni non sanabili si riferiscono: a) al tirocinio attivato da un soggetto non titolato alla promozione del tirocinio; b) alla mancanza della convenzione e del progetto formativo; c) alla coincidenza tra soggetto ospitante privato e soggetto promotore privato; d) alla mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi; e) alla mancata individuazione del tutore da parte del soggetto promotore o da parte del soggetto ospitante; f) alla violazione dei limiti di durata minima e mas sima come risultanti dal progetto formativo. La violazione è sanabile se al momento dell accertamento, la durata prevista dalla normativa regionale può essere ancora ripristinata; g) agli obblighi relativi all erogazione del rimborso spese forfettario; h) alla mancata redazione della relazione finale di cui all articolo 86 octies comma Per quanto riguarda le disposizioni dell articolo 17 quater della l.r. 32/2002 sull ammissibilità dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio, fatti salvi i tirocini attivati nei confronti dei soggetti di cui all articolo 17 bis, comma 5 della l.r. 32/2002, le violazioni non sanabili si riferiscono al mancato rispetto: a) del limite dell età minima del tirocinante; b) del divieto di attivare più di un tirocinio per il medesimo profilo professionale; c) del divieto di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante; d) del divieto di ospitare un tirocinante con il quale c è già stato un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l attivazione del tirocinio. 4. Per quanto riguarda le disposizioni degli articoli da 86 bis a 86 quater sui requisiti e gli obblighi dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio, le violazioni non sanabili si riferiscono al mancato possesso o alla perdita dei requisiti richiesti al soggetto ospitante Per quanto riguarda le disposizioni degli articoli 86 nonies e 86 decies sul numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti, le violazioni non sanabili si riferiscono alla violazione del limite relativo al numero dei tirocini contemporaneamente attivabili dal soggetto ospitante. 6. Nel caso in cui il dirigente della struttura regionale competente accerti una delle violazioni non sanabili i tirocini sono interrotti a partire dalla data di accertamento, fatti salvi gli effetti pregressi. Spettano al tirocinante i rimborsi spese non percepiti spettanti fino alla data di interruzione del tirocinio. 7. Le violazioni non ricomprese nei commi da 2 a 5 sono sanabili se la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni violate.. Art. 15 Norme transitorie e finali 1. Per la nomina della commissione di esame per la certificazione delle competenze, di cui all articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003, si applica l articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003 nel testo vigente in data antecedente all entrata in vigore del presente regolamento, se la richiesta di nomina della commissione da parte dell organismo formativo è pervenuta alla struttura regionale competente prima dell entrata in vigore del presente regolamento. 2. In materia di tirocini non curriculari si applicano le seguenti disposizioni transitorie: a) la disciplina di cui alla sezione I bis del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003, nel testo vigente in data antecedente all entrata in vigore del presente regolamento, si applica ai tirocini per i quali la comunicazione obbligatoria di cui all articolo 17 ter, comma 6 della l.r. 32/2002, è effettuata fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) l articolo 86 quaterdecies del d.p.g.r. 47/R/2003 in materia di violazioni sanabili e non sanabili, inserito dal presente regolamento, si applica a far data dall approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all articolo 17 quater 2, comma 6 della l.r. 32/2002; c) fino alla data di adozione del decreto che stabilisce l operatività del sistema informativo di cui all articolo 3, comma 2, lettera b) bis del d.p.g.r. 47/R/2003, inserito dal presente regolamento, da parte del dirigente della competente struttura regionale, la redazione dei documenti di cui all articolo 86 octies, commi 1, 3, 4 e 5, come modificato dal presente regolamento, è comunque obbligatoria. Fino alla suddetta data, i documenti di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo sono trasmessi alla struttura regionale competente dal soggetto promotore, solo se diverso dal centro per l impiego.

16 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 66 ter, comma 5, 66 quinquies, comma 3, 66 sexies, comma 3, lettera a) e 66 nonies, comma 5, sono approvate entro centottanta giorni dall entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osser vare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 30 gennaio 2018 SEZIONE III COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 22 gennaio 2019, n. 2 ROSSI O.C.D.P.C. n. 482/ ordinanze commissariali n. 55 e 56/ Approvazione del progetto esecutivo del Intervento 2017ELI0151 Torrente Ugione e affluenti Interventi di adeguamento alveo, casse di espansione e argini Comuni di Collesalvetti e Livorno, dichiarazione di pubblica utilità e indizione della procedura di affidamento lavori. Codice Identificativo di Gara (CIG): Codice Unico di Progetto (CUP): J77B IL COMMISSARIO DELEGATO Viste: - la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno; - la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza suddetto; - la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 con la quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza suddetto; Vista l ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno ; Viste, ai sensi dell articolo 1 della OCDPC n.482/2017, le seguenti ordinanze adottate: - l ordinanza commissariale n. 46 del 25/9/2017 che ha individuato le strutture a supporto alla attività del sottoscritto Commissario delegato ed ha approvato le prime disposizioni organizzative; - l ordinanza commissariale n. 55 del 9/11/2017 che ha approvato il Piano degli Interventi; - l ordinanza commissariale n. 56 del 9/11/2017 che ha approvato le disposizioni per l attuazione degli inter venti ed, in particolare, l Allegato B relativo agli interventi eseguiti direttamente dal Commissario delegato, avvalendosi della Regione Toscana; - l ordinanza commissariale n. 13 del 16/02/2018 che ha modificato parzialmente le disposizioni per l attuazione degli interventi, approvate con l ordinanza commissariale n. 56/2017; - l ordinanza commissariale n. 14 del 19/02/2018 che ha approvato la prima rimodulazione del Piano degli interventi di cui all ordinanza n. 55/2017; - l ordinanza commissariale n. 71 del 06/08/2018 che ha approvato la seconda rimodulazione del Piano degli interventi di cui all ordinanza n. 55/2017; - l Ordinanza commissariale n. 138 del 21/12/2018 che ha Approvato la terza rimodulazione del Piano degli interventi; Considerato che nel Piano degli interventi è identificato l intervento cod. 2017ELI0151 Torrente Ugione e affluenti - Interventi di adeguamento alveo, Cas se d espansione e argini per un importo complessivo di ,00, attuato direttamente dal Commissario Delegato avvalendosi del Settore Regionale Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa; Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici ; Visto il D.M. n. 49 del , regolamento recante Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell esecuzione ; Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ CE e 2004/18/CE per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

17 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 Visto quanto disposto dall art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in cui si dettano disposizioni per la ripartizione del fondo destinato ai dipendenti pubblici per le funzioni tecniche svolte esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori, ovvero direzione dell esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti; Richiamato in particolare l allegato B della suddetta Ordinanza commissariale n. 56/2017 recante le disposizioni per l attuazione degli interventi dal Commissario Delegato, avvalendosi dei settori della Regione Toscana; Considerato che, con Ordinanza del Commissario Delegato n. 69 del 19/12/2017, la progettazione definitivoesecutiva dell intervento denominato Int. 2017ELI0151- Torrente Ugione e affluenti - Interventi di adeguamento alveo, casse di espansione e argini - Comuni di Livorno e Collesalvetti è stata affidata, ai sensi dell art. 163, c. 6, del D.Lgs. n. 50/2016, all Ing. Simone Pozzolini della società H.S. Ingegneria Srl di Empoli (FI), coadiuvato per gli aspetti geologici dal Geol. Francesca Franchi, dello Studio Associato Geoprogetti di Ponsacco (PI); Richiamate le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare la Linea Guida n. 3 recante Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l affidamento di appalti e concessioni, approvata dal Consiglio dell ANAC con delibera n del 26/10/2016; Dato atto che quale Dirigente responsabile del contratto (DRC) per l intervento in oggetto, è individuato il Dirigente responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, Ing. Francesco Pistone; Dato atto che, ai sensi dell art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016 e delle sopra richiamate Linee guida, il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell Ing. Andrea Carli; Ritenuto altresì che il gruppo tecnico per l attuazione del l in tervento è individuato come di seguito specificato: - Direttore dei lavori - Ing. Simone Dell Aiuto - Direttori Operativi - Geol. Giovanni Bonanni, Ing. Patrizia Chirizzi; - Ispettori di Cantiere - Ing. Girolamo Mauceli, P.Ed. Simone Casarosa, Geom. Sara Matteoni; 17 - Collaboratori amministrativi : Santa Elia, Elena Dell Innocenti, Giovanna Castangia, Carla Carpineti, Maria Cortese; Considerato altresì che, ai sensi di quanto disposto dall art. 2 comma 3 dell allegato B all Ordinanza commissariale n. 56/2017, è stato individuato l ing. Federico Cioni quale soggetto preposto all attività di verifica di cui all art. 26 del D.Lgs. 50/2016; Dato atto che, ai sensi dell art. 4 dell allegato B all Ordinanza n. 56/2017, il ruolo di Autorità espropriante è svolto dal Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n. 482/2017, che si avvale per gli adempimenti procedimentali, come ufficio per le espropriazioni, in deroga all art. 6 del D.P.R. n. 327/2001, del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa e individua come titolare del predetto ufficio il Dirigente dello stesso Settore, competente all emanazione di tutti gli atti della procedura, eccettuati quelli che determinano il trasferimento o la limitazione del diritto di proprietà o dei diritti reali di godimento, che restano di competenza commissariale; Considerato che il progetto definitivo-esecutivo dell intervento denominato Int. 2017ELI0151- Torrente Ugione e affluenti - Interventi di adeguamento alveo, casse di espansione e argini - Comuni di Livorno e Collesalvetti è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità, attivata in data 21/05/2018 e conclusasi con provvedimento Regionale, ovvero Decreto Dirigenziale n del 21/06/2018, di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 subordinata al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni richiamate nello stesso atto; Considerando che, dovendo i lavori della Conferenza dei servizi decisoria essere conclusi entro quindici giorni dalla data di convocazione (ai sensi dell art. 13 della O.C.D.P.C. n. 482/2017) e tenuto conto della particolare complessità della determinazione da assumere, è stato ritenuto opportuno e necessario procedere all acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte; Visto che, con nota prot. n del 13/07/2018, è stata indetta la Conferenza dei servizi decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell art. 13 dell O.C.D.P.C. n. 482/2017 e dell art. 3 dell allegato B all Ordinanza 56/2017, nonché ai sensi dell art. 14- quater della legge n. 241/1990 e s.m.i.; Viste le risultanze della riunione tenutasi il 26/07/2018 presso l Ufficio del Commissario, sede di Livorno, riportate nel verbale in allegato (Allegato D), conclusasi positivamente con il parere favorevole unanime dei

18 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 presenti e l acquisizione dell assenso senza condizioni delle Amministrazioni ed Enti assenti, ai sensi dell art. 13 dell O.C.D.P.C. n. 482/2017; Dato atto che, in data 25/04/2018, con prot , in attuazione delle deroghe disposte dall art. 3 dell allegato B all Ordinanza n. 56/2017, in ottemperanza agli adempimenti di cui agli artt. 11, 16 e 17 del D.P.R. n. 327/2001, si è provveduto alla pubblicazione di un avviso rivolto ai proprietari soggetti a procedura di esproprio o di occupazione temporanea non preordinata all esproprio e che tale avviso è stato pubblicato sul sito regionale dedicato all Emergenza, negli Albi pretori dei comuni interessati e sul BURT e successivamente integrato con ulteriore avviso prot del 13/07/2018; Considerato che a seguito delle suddette comunicazioni non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati dal procedimento espropriativo; Considerato che, ai sensi dell art. 13 comma 2, dell O.C.D.P.C. n.482/2017, la presente ordinanza di approvazione progettuale costituisce variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Livorno e Collesalvetti e comporta apposizione, ai sensi dell art. 9 del D.P.R. 327/2001, del vincolo preordinato all esproprio sulle aree oggetto dell intervento; Considerato inoltre che l approvazione del progetto dell opera da parte del Commissario, ai sensi dell art. 13 comma 2 dell O.C.D.P.C. n. 482/2017, comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere ed urgenza e indifferibilità dei relativi lavori; Preso atto che l efficacia del vincolo preordinato all esproprio, relativamente alle aree in Comune Livorno e Collesalvetti interessate dagli interventi, decorrerà dall approvazione della presente ordinanza che, per gli adempimenti di cui l art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, dovrà essere pubblicata sul sito regionale dedicato all Emergenza, negli Albi pretori dei comuni interessati e sul BURT; Richiamato l art. 9 del D.P.R. n. 327/2011 ove si prevede che il vincolo preordinato all esproprio ha durata di cinque anni decorrenti dall efficacia dell atto che lo appone e che entro il medesimo termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell opera; Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di poter procedere all approvazione del progetto esecutivo dell opera di cui trattasi, comprendente anche le elaborazioni proprie della fase progettuale definitiva il cui sviluppo, in ragione dell urgente necessità d attuazione delle opere, è stato ritenuto di poter omettere, così come previsto dall art. 2, comma 1, dell Allegato B dell Ordinanza commissariale n. 56/2017; Visto il progetto esecutivo delle opere denominate Int. 2017ELI0151- Torrente Ugione e affluenti - Interventi di adeguamento alveo, casse di espansione e argini - Comuni di Livorno e Collesalvetti, composto dai seguenti elaborati: RELAZIONI: T 01 - Relazione Generale T 02 - Relazione Idrologica Idraulica T 02a - Allegati Ras T 03 - Relazione geotecnica T 03a - Allegati relazione geotecnica T 04 - Piano di manutenzione T 05 - Piano di cantierizzazione e di gestione ambientale T 06 - Piano particellare T 07 - Relazione paesaggistica T 08 - Relazione sulla gestione delle interferenze E 01 - Computo metrico estimativo E 02 - Elenco prezzi ed analisi E 03 - Quadro dell incidenza e della manodopera E 04 - Quadro economico A 01 - Capitolato speciale d appalto A 02 - Schema di contratto S 01 - Piano di sicurezza e di coordinamento S 02 - Fascicolo dell opera S 03 - Cronoprogramma ELABORATI COMPONENTE GEOLOGICA: G01-Relazione Geologica e allegati TAV G01 - Planimetria indagini geognostiche TAV G02 - Sezioni litotecniche RELAZIONI SPECIALISTICHE: RS 01 - Relazione tecnica acustica e allegati RS 02 - Relazione ed identificazione delle specie alloctone nell area di intervento Torrente Ugione TAVOLE: TAV 01 - Corografia TAV 02 - Planimetria di progetto TAV 03 - Planimetria catastale TAV 04 - Argine D: pianta, sezioni e prospetto TAV 05 - Argine D: particolari e sezioni tipologiche TAV06-Argine C: pianta, sezioni e prospetto TAV 07 - Argine C: particolari e tipologiche TAV 08 - Argine B: pianta, sezioni e prospetto TAV 09 - Argine B: particolari e sezioni tipologiche TAV10 - Argine A: pianta, sezioni e particolari TAV 11 - Sezioni trasversali Torrente Ugione da TAV 12 - Sezioni trasversali Torrente Ugione da TAV 13 - Sezioni trasversali Torrente Ugione da TAV 14 - Sezioni trasversali Torrente Ugione: sezioni tipologiche

19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 TAV 15 - Particolari sistemazione rete idraulica minore in golena destra TAV 16 - Particolari sistemazione rete idraulica minore in golena sinistra TAV 17 - Particolari sistemazione idraulica Fosso Mignatte TAV 18 - Sfioratore di sicurezza: pianta, prospetto, sezioni, particolari e carpenteria c.a. TAV 19 - Scarico di restituzione: pianta, prosetti, sezioni e particolari TAV 20 - Carpenteria manufatti di imbocco e sbocco condotte poste sotto gli argini trasversali A, B e C TAV 21 - Carpenteria scarico di restituzione TAV 22 - Particolari palancola argini B e D TAV 23 - Manufatto di scarico a valle dell argine A: pianta, prospetti, sezioni e carpenteria TAV 24 - Profili longitudinali TAV 25 - Planimetria di cantierizzazione TAV I01 - Planimetria aree di esondazione stato attuale TAV I02 - Planimetria aree di esondazione stato di progetto; Visto il Piano della Sicurezza e Coordinamento relativo all intervento in parola con acclusi i relativi allegati come da vigente normativa in materia di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, redatto nel mese di giugno 2018 dall Ing. Simone Pozzolini, in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione; Vista la Relazione descrittiva Generale di cui al progetto in parola, allegata al presente provvedimento a formarne parte essenziale e integrante (Allegato A); Visto il Capitolato Speciale di Appalto (Allegato B) e lo Schema di Contratto (Allegato C) relativi al progetto in parola, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; Dato atto che i relativi elaborati progettuali sono conservati agli atti del Genio civile Valdarno Inferiore e Costa, settore di riferimento di cui si avvale il Commissario ex O.C.D.P.C. n. 482/2017 e delegato all attuazione dell intervento di cui trattasi; Considerato che per l elaborazione del Capitolato e la definizione dell importo posto a base di gara è stato usato il Prezzario regionale di cui all art. 12 della L.R. n. 38/2007, pur risultando necessario procedere all analisi di alcune voci relative a lavorazioni non comprese nel prezzario medesimo; Visto il quadro economico del suddetto progetto, per un importo complessivo di ,00 così distinto: A) LAVORI CO n. 1 - Argine longitudinale torrente Ugione in destra ,40 19 CO n. 2 - Argine longitudinale torrente Ugione in sinistra ,13 CO n. 3 - Interventi in alveo di magra Ugione in corrispondenza delle arginature trasversali B e C ,93 CO n. 4 - Opere di scarico sull argine destro: sfioratore di sicurezza e scarico ordinario ,57 CO n. 5 - Argine di chiusura in destra A. tratto A ,26 CO n. 6 - Argine trasversale destro B ,51 CO n. 7 - Argine trasversale sinistro C ,80 CO n. 8 - Argine trasversale destro D ,78 CO n. 9 - Sistemazione idraulica reticolo minore ,64 CO n Paratoia su condotto di scarico sotto argine A. tratto A ,18 CO n Ripristino paramento di valle argine A. tratto A1 792,00 CO n Ripristino tratti in erosione localizzata posti lungo l alveo 4.984,71 CO n Ripristino e stabilizzazione sede stradale di Via Aiaccia e posa in opera di segnaletica di avviso ,54 CO n Oneri specifici della sicurezza ,75 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI ,20 di cui Importo soggetto a ribasso ,45 Costo sicurezza non soggetto a ribasso: ,75 B) SOMME A DISPOSIZIONE - Imprevisti e arrotondamento ,39 - Spese tecniche per esecuzione dei lavori ,76 - Spese di gara e pubblicità ,00 - Bonifica bellica superficiale e profonda ,85 - Spese per accertamenti di laboratorio, rilievi, verifiche e monitoraggi ,00 - Sorveglianza archeologica durante i lavori di scavo ,00 - Spese per spostamento sottoservizi: linea ENEL ,00 - Spese per campagna informativa sul rischio idraulico 5.000,00 - Spese per espropri ed indennità di allagamento ,00 - I.V.A. (22% di A) Previsione incremento I.V.A. (3% di A) IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTO TOTALE ; Dato atto che il progetto di cui sopra è stato sottoposto a verifica, secondo i criteri previsti dall art. 26, comma 6, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, come da rapporto

20 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 conclusivo redatto in data 31/07/2018, rilasciato dal verificatore Ing. Federico Cioni, secondo quanto disposto dall art. 2 comma 3, dell allegato B all Ordinanza commis sariale n. 56/2017; Visto il rapporto conclusivo della verifica nel quale il verificatore dichiara la conclusione dell attività e la sussistenza dei requisiti di legge, senza prescrizioni, e rilevato che non sono pervenute osservazioni da parte dei Progettisti; Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo del 31/07/2017, redatto, ai sensi dell art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, dal Responsabile Unico del Proce dimento, Ing. Andrea Carli, conservato agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore; Dato atto che la copertura finanziaria dell intervento denominato Int. 2017ELI0151- Torrente Ugione e affluenti - Interventi di adeguamento alveo, casse di espansione e argini - Comuni di Livorno e Collesalvetti, è garantita dall inserimento del progetto nel Piano degli Interventi di cui all Ordinanza Commissariale n. 55 del 9/11/2017, così come rimodulato con Ordinanza Commissariale n. 138 del 21/12/2018, tramite le risorse presenti in contabilità speciale n. 6064, capitoli n e n. 3336, per complessivi ,00; Dato atto che il codice CUP dell intervento è J77B e che il codice CIG è ; Ritenuto, quindi, di procedere all approvazione del progetto esecutivo dell intervento Int. 2017ELI0151- Torrente Ugione e affluenti - Interventi di adeguamento alveo, casse di espansione e argini - Comuni di Livorno e Collesalvetti per un importo complessivo di ,00, a valere sulle risorse della contabilità speciale n Ritenuto di ricorrere alla procedura di cui all art. 7, comma 3, dell Allegato B dell Ordinanza commissariale n. 56 del , per far fronte all affidamento dei lavori relativi a: Int. 2017ELI0151- Torrente Ugione e affluenti - Interventi di adeguamento alveo, casse di espansione e argini - Comuni di Livorno e Collesalvetti Codice Identificativo di Gara ; Considerato: - che per l affidamento delle opere sopra menzionate è necessario procedere mediante procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell art. 7, comma 3, e dell art. 5, comma 9, dell Allegato B dell Ordinanza commissariale n. 56/2017; - che per l affidamento delle opere è necessario non suddividere l appalto in lotti in quanto la funzionalità dell in tervento sarà raggiunta solamente a seguito della sua complessiva attuazione, non risultano quindi individuabili lotti funzionali; - che per l affidamento della procedura in oggetto, al fine di garantire una maggiore celerità in considerazione della necessità di avviare in tempi rapidi i lavori tesi alla mitigazione del rischio idrogeologico delle zone interessate, il Commissario Delegato intende avvalersi della facoltà di cui all art. 35 bis della Legge Regionale n. 38/2007, come modificata dall art. 1 della Legge Regionale n. 54/2017, che consente alle stazioni appaltanti, nello svolgimento di una procedura di gara aperta aggiu dicata al minor prezzo, di esaminare le offerte economiche prima di verificare l assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del D.lgs. 50/2016; - che nei documenti di gara sono descritte le modalità di verifica dell assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, ai sensi dello stesso art. 35 bis della Legge Regionale n. 38/2007, come modificata dall art. 1 della Legge Regionale n. 54/2017, - che il progetto esecutivo prevede solo lavori a corpo, e che il prezzo sarà determinato mediante offerta a prezzi unitari; - che il termine per la ricezione delle offerte, ai sensi degli articoli 60, 36, comma 9, e 79 del D.Lgs. n. 50/2016, non può essere inferiore a 40 giorni, decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; - che la suddetta procedura aperta verrà svolta mediante l utilizzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START; - che con decreto n. 3631/2015 è stato approvato il documento con cui si disciplinano le Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START ; - che nella Sezione I del suddetto documento sono disciplinate le modalità di svolgimento delle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente da espletarsi sul Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana; - che, dato lo stato dei luoghi, la tipologia progettuale e il dettaglio degli elaborati progettuali, non si ritiene tecnicamente necessario che la presa visione del luogo di esecuzione dei lavori venga effettuata alla presenza di tecnici della Stazione appaltante; - di non utilizzare, ai fini della verifica del possesso da parte degli operatori economici concorrenti dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, il sistema AVCPass di cui all art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 dato che, ai sensi dell art. 9, comma 1, della Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell Autorità Nazionale Anticorruzione Per gli appalti di importo a base d asta pari o superiore a euro ,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici,...[omissis]...il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà

21 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell Autorità ; - di ritenere necessaria, ai sensi dell art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, l indicazione da parte dei concorrenti, già in sede di offerta, dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di ritenere, inoltre, l assenza di tale indicazione espressa causa di non abilitazione alla gara, in virtù della previsione dell articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 sopra citato; - il Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n. 482/2017 intende avvalersi, per tutte le fasi di svolgimento della procedura, del personale della Regione Toscana, ivi compresi il Presidente di Gara e l Ufficiale Rogante, ai sensi dell art. 5, comma 14, dell Allegato B dell Ordinanza commissariale n. 56/2017, ed in particolare che intende avvalersi del sopra indicato Ufficiale Rogante anche in relazione alla fase di stipula del contratto successiva all espletamento della procedura di gara; Considerato, pertanto: - che sono stati predisposti il bando di gara (Allegato 1), il disciplinare di gara (Allegato 2), i modelli: Scheda consorziata (Allegato 3), Scheda Avvalimento art. 89 (Allegato 4), Scheda Avvalimento art. 110, comma 5 (Allegato 5), Scheda cooptazione (Allegato 6), e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l esecuzione dell opera e per la formulazione dell offerta (Allegato 7), l estratto del bando di gara (Allegato 8) e il modello Tabelle per la verifica di congruità (Allegato 9), allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; - che la rilevazione dei requisiti di ordine generale di cui all art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 verrà effettuata attraverso il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, da compilarsi nelle sezioni indicate nel disciplinare di gara (Allegato 10), ed il modello Dichiarazione integrative art. 80 (Allegato 11), allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; - che la domanda di partecipazione recante la forma di partecipazione, i dati generali dell operatore economico, le dichiarazioni necessarie per la partecipazione non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e il modello per l offerta economica sono generati dal sistema elettronico mediante modelli predi sposti dal Gestore, in accordo con il settore Contratti della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi della Giunta Regionale, sulla base degli schemi utilizzati di norma per le procedure di gara in Regione Toscana; - che gli articoli 29, commi 1 e 2, 36, comma 9, e 73, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ed il Decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 prevedono, per i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore 21 a cinquecentomila euro, ma inferiore alla soglia di rilievo comunitario, la pubblicazione del bando di gara: - in forma integrale - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; - sul profilo di committente della Regione Toscana; - sul sito informatico presso l Osservatorio regionale; - e per estratto: - su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale; - su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori; - che l art. 2 del Regolamento n. 30/R del prevede la pubblicazione del bando di gara, in forma integrale, anche sul B.U.R.T.; - che la pubblicazione del bando di gara: - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è a pagamento; - sul profilo di committente della Regione Toscana è gratuita; - sul sito informatico presso l Osservatorio regionale è gratuita; - sul B.U.R.T. è gratuita; - che la pubblicazione del bando del gara, dell estratto del bando di gara e degli avvisi di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani è a pagamento e, ai sensi dell art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese sostenute dall Amministrazione aggiudicatrice per tali pubblicazioni devono essere rimborsate dall aggiudicatario entro 60 giorni dall aggiudicazione; - che la Deliberazione n del 20 dicembre 2017 dell Autorità Nazionale Anticorruzione ( Attuazione dell art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l anno 2018 ), prevede, in relazione alla fascia d importo in cui si colloca l appalto in oggetto, il pagamento da parte della Stazione appaltante dell importo di 600,00 quale contributo a favore dell Autorità medesima; - che ai sensi dell art. 2, comma 1, del Regolamento n. 30/R del , tutta la documentazione di gara è resa disponibile sul Profilo di committente di cui all art. 31 della L.R. n. 38/2007; - che ai fini dello svolgimento della gara in modalità telematica, il bando e la documentazione di gara sono pubblicati sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START sul sito internet: toscana.it Considerato che: - la Deliberazione n del 20 dicembre 2017 dell Autorità Nazionale Anticorruzione ( Attuazione dell art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ), prevede, in relazione alla fascia d importo in cui si colloca l appalto in oggetto, il pagamento da parte

22 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 della Stazione appaltante dell importo di 600,00 quale contributo a favore dell Autorità medesima; - che il pagamento del contributo dovuto all Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) è effettuato dal Settore Contratti a valere delle risorse disponibili in contabilità speciale; Visto il decreto n. 3482/2013 del settore Contratti con il quale Regione Toscana aderisce al servizio Inserzioni on-line dell Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la trasmissione in formato elettronico degli avvisi e bandi relativi a procedure di gara indette dagli uffici regionali; Considerato che la spesa per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando di indizione di gara per i lavori in oggetto pari a 4.100,00, IVA compresa, trova copertura nel quadro economico del progetto esecutivo tra le somme a disposizione e che pertanto è imputabile al capitolo 3111 della C.S relativo alla realizzazione dell opera in oggetto; Considerato che la spesa per la pubblicazione dell estratto del bando di indizione di gara per i lavori in argomento su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori, pari a 860,00 IVA compresa, trova copertura nel quadro economico del progetto esecutivo tra le somme a disposizione e che pertanto è imputabile al capitolo 3111 della C.S relativo alla realizzazione dell opera in oggetto; Ritenuto che si provvederà a rimborsare la Regione Toscana delle spese sostenute per la citata pubblicazione sulla G.U.R.I. così come risulterà dalla fattura emessa dall Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nonché delle spese sostenute per la citata pubblicazione sui quotidiani così come risulterà dalle fatture emesse dalle concessionarie dei quotidiani; Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma complessiva di 4.960,00 IVA compresa sul capitolo 3111 della C.S a favore della Regione Toscana - codice fiscale (Cod. ContSpec. 2118) di cui 4.100,00 per il rimborso della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana tramite la piattaforma web IOL Inserzioni on-line a cura del settore Contratti e 860,00 per il rimborso della pubblicazione dell estratto del bando sui quotidiani tramite le relative concessionarie; Considerato, altresì, che ai sensi del Decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016, tali somme, oltre a quelle relative alla pubblicazione obbligatoria degli avvisi di aggiudicazione, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall aggiudicatario entro 60 giorni dall aggiudicazione; Ritenuto che, qualora l Aggiudicatario acconsenta, il rim borso potrà avvenire direttamente in favore della Regione Toscana, evitando, pertanto, il sopra citato trasferimento da contabilità speciale a bilancio regionale; ORDINA Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate: 1. di prendere atto del verbale della Conferenza di servizi (Allegato D), ai sensi dell art. 13 dell O.C.D.P.C. n. 482/2017 e dell art. 3 dell allegato B all Ordinanza 56/2017, nonché ai sensi degli art. 14-quater della legge n. 241/1990, indetta e svolta come in premessa; 2. di adottare le risultanze della Conferenza dei servizi, dando atto che la presente determinazione finale positiva di conclusione del procedimento sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti alla predetta conferenza; 3. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall art. 3, punto 3, del richiamato Allegato B all Ordinanza 56/2017, tutti i suddetti atti di assenso, pareri, autorizzazioni, concessioni o nulla osta risulteranno immediatamente efficaci dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul BURT; 4. di disporre che copia della presente ordinanza sia trasmessa in forma telematica alle amministrazioni invitate a partecipare alla predetta conferenza ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi; 5. di approvare il progetto esecutivo dell intervento denominato Int. 2017ELI0151- Torrente Ugione e affluenti - Interventi di adeguamento alveo, casse di espansione e argini - Comuni di Livorno e Collesalvetti, dell importo complessivo di ,00 suddiviso secondo il seguente quadro economico, che si approva, A) LAVORI ,20 di cui Importo soggetto a ribasso ,45 Costo sicurezza non soggetto a ribasso: ,75 B) SOMME A DISPOSIZIONE - Imprevisti e arrotondamento ,39

23 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 - Spese tecniche per esecuzione dei lavori ,76 - Spese di gara e pubblicità ,00 - Bonifica bellica superficiale e profonda ,85 - Spese per accertamenti di laboratorio, rilievi, verifiche e monitoraggi ,00 - Sorveglianza archeologica durante i lavori di scavo ,00 - Spese per spostamento sottoservizi: linea ENEL ,00 - Spese per campagna informativa sul rischio idraulico 5.000,00 - Spese per espropri ed indennità di allagamento ,00 - I.V.A. (22% di A) Previsione incremento I.V.A. (3% di A) IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSI- ZIONE IMPORTO TOTALE e composto dagli elaborati di cui in narrativa; 23 dall emanazione dello stesso, ai sensi degli articoli 13 e 24 del D.P.R. 327/2001; 12. di dare atto che la copertura finanziaria è garantita tramite le risorse della contabilità speciale n. 6064, capitolo 3111 e n per complessivi ,00; 13. di indire la gara d appalto relativa ai lavori di cui all oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell art. 36, commi 2, lett. d), e 9, e dell art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, così come derogati dall art. 7, comma 3, e dall art. 5, comma 9, dell Allegato B all ordinanza commissariale n. 56/2017, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale; 14. di utilizzare, per la presente procedura, la facoltà concessa dall art. 35 bis della Legge Regionale n. 38/2007, come modificata dall art. 1 della Legge Regionale n. 54/2017, secondo le modalità indicate nei documenti di gara; 6. di approvare la Relazione descrittiva Generale di cui al progetto in parola, il Capitolato Speciale d Appalto e lo Schema di Contratto (rispettivamente Allegati A, B e C al presente atto a farne parte integrante e sostanziale); 7. di dare atto che i relativi elaborati progettuali sono conservati agli atti del Genio civile Valdarno Inferiore e Costa, settore di riferimento di cui si avvale il Commissario ex O.C.D.P.C. n.482/2017 delegato all attua zione dell intervento di cui trattasi; 8. di dichiarare la pubblica utilità dell intervento in oggetto ai sensi dell art. 12, comma 1 lett. a) del D.P.R n. 327 del 08/06/2001; 9. di stabilire che l approvazione del progetto costituisce variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Livorno e Collesalvetti; 10. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della variante urbanistica di cui al precedente punto, è apposto, ai sensi dell art. 9 del D.P.R. n, 327/2001, il vincolo preordinato all esproprio sulle aree oggetto dell intervento, così come individuate nell elaborato progettuale Tav.03 - Planimetria Catastale allegato alla presente ordinanza (Allegato E), che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 9 del D.P.R. n. 327/2001 ha la durata di cinque anni; 11. di dare atto che, ai sensi dell art. 13 del D.P.R. 327/2001, l emanazione del decreto di esproprio avverrà, salvo proroga, entro 5 anni dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di cui al presente atto e che tale decreto dovrà essere eseguito entro 2 anni 15. di determinare il prezzo, considerato che il progetto esecutivo prevede solo lavori a corpo, mediante offerta a prezzi unitari; 16. di dare atto che la suddetta procedura verrà svolta, ai sensi della L.R. n. 38/2007, mediante l utilizzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START; 17. di dare atto che il Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n. 482/2017 si avvarrà, per tutte le fasi di svolgimento della procedura, compresa la fase di stipula del contratto, del personale della Regione Toscana così come individuato nel gruppo tecnico riportato in premessa, ivi compresi il Presidente di Gara e l Ufficiale Rogante, ai sensi dell art. 5, comma 14, dell Allegato B dell Ordinanza commissariale n. 56/2017; 18. di approvare il bando di gara (Allegato 1), il discipli nare di gara (Allegato 2), i modelli: Scheda consorziata (Allegato 3), Scheda Avvalimento art. 89 (Alle gato 4), Scheda Avvalimento art. 110, comma 5 (Allegato 5), Scheda cooptazione (Allegato 6) e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l esecuzione dell opera e per la formulazione dell offerta (Allegato 7), l estratto del bando di gara (Allegato 8) e il modello Tabelle per la verifica di congruità (Allegato 9), allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 19. di effettuare la rilevazione dei requisiti di ordine generale di cui all art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso il Documento di gara unico europeo - DGUE, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture

24 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 5 e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, da compilarsi nelle sezioni indicate nel disciplinare di gara (Allegato 10), ed il modello Dichiarazione integrative art. 80 (Allegato 11), allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 20. di stabilire un termine per la ricezione delle offerte, ai sensi degli articoli 36, comma 9, 60 e 79 del D.Lgs. n. 50/2016, non inferiore a 40 giorni, decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 21. di procedere alla pubblicazione in forma integrale del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo di committente della Regione Toscana, sul sito informatico presso l Osservatorio regionale, sul B.U.R.T. e sul sito internet: di procedere alla pubblicazione per estratto del bando di gara (Allegato 8) su uno tra i principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale nel luogo in cui si eseguono i lavori; 23. di rendere disponibile tutta la documentazione di gara sul Profilo di committente della Regione Toscana di cui all art. 31 della L.R. n. 38/2007; 24. di pubblicare il bando e la documentazione di gara sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START sul sito internet: di dare atto che il pagamento del contributo di 600,00 dovuto all Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) è effettuato dal Settore Contratti a valere delle risorse disponibili in contabilità speciale sul capitolo n. 3111; 26. di impegnare la somma complessiva di 4.960,00 IVA compresa sul capitolo 3111 della C.S a favore della Regione Toscana - codice fiscale (Cod. ContSpec. 2118) di cui 4.100,00 per il rimborso della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana tramite la piattaforma web IOL Inserzioni on-line a cura del settore Contratti e 860,00 per il rimborso della pubblicazione dell estratto del bando sui quotidiani tramite le relative concessionarie; 27. di dare atto che, qualora l Aggiudicatario accon senta, il rimborso previsto dal Decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 potrà avvenire direttamente a favore della Regione Toscana, evitando, pertanto, il sopra citato trasferimento da contabilità speciale a bilancio regionale, nel qual caso il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, nel mo mento in cui sarà a conoscenza dell incasso nel bilancio regionale, predisporrà una lettera di comunicazione dell avvenuto incasso al Commissario e disporrà l eco nomia di impegno; 28. di trasmettere comunicazione di approvazione della presente ordinanza ai Comuni di Livorno e Colle salvetti, ai fini della conseguente presa d atto della disposta variante urbanistica nei propri strumenti urba nistici, nonché alle altre Amministrazioni o Enti coinvolti nel procedimento di cui all 14-quater della legge n. 241/1990; 29. di stabilire che la presente ordinanza, a cura del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, sia pubblicata, per quindici giorni agli Albi pretori dei Comuni di Livorno e Collesalvetti, oltre che sul BURT e sul sito regionale dedicato all Emergenza; 30. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell art. 42 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 nel sito toscana.it/regione/amministrazione-trasparente, alla voce Interventi straordinari e di emergenza. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell art. 18 della L.R. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 e 11 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale. Il Commissario Delegato Enrico Rossi SEGUONO ALLEGATI

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