PROGETTO DI RELAZIONE
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- Adelaide Colombo
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1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione giuridica /2323(INI) PROGETTO DI RELAZIONE sul seguito in materia di delega del potere legislativo e di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2012/2323(INI)) Commissione giuridica Relatore: József Szájer PR\ doc PE v01-00 Unita nella diversità
2 PR_INI INDICE Pagina PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO...3 MOTIVAZIONE...8 PE v /9 PR\ doc
3 PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO sul seguito in materia di delega del potere legislativo e di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2012/2323(INI)) Il Parlamento europeo, visti gli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), visto il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione 1, vista l'intesa comune sugli atti delegati, approvata il 3 marzo 2011 dalla Conferenza dei presidenti, visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea 2, in particolare il punto 15 e l'allegato I di tale accordo, viste la sentenza della Corte di giustizia del 5 settembre 2012 nella causa C-355/10, Parlamento/Consiglio (non ancora in Raccolta), e la causa C-427/12, Commissione/Parlamento europeo e Consiglio dell'unione europea, tuttora pendente, vista la propria risoluzione del 5 maggio 2010 sul potere di delega legislativa 3, vista la lettera del Presidente del Parlamento al Presidente del Consiglio dell'8 febbraio 2013 sulla la mancanza di progressi in seno al Consiglio, visto l'articolo 48 del proprio regolamento, visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0000/2013), A. considerando che il trattato di Lisbona ha introdotto la possibilità che il Parlamento e il Consiglio ("il legislatore") deleghino parte del proprio potere alla Commissione in un atto legislativo ("l'atto di base"); che la delega è un'operazione delicata, con cui la Commissione è incaricata di esercitare un potere che è intrinseco al ruolo proprio del legislatore; che nell'esaminare la questione della delega il punto di partenza deve perciò essere sempre la libertà del legislatore; che, secondo una giurisprudenza consolidata, 1 GU L 55 del , pag GU L 304 del , pag GU C 81 E del , pag. 6. PR\ doc 3/9 PE v01-00
4 l'adozione di norme essenziali per la materia in questione è riservata al legislatore; che pertanto tale potere delegato può consistere solo nell'integrare o modificare parti di un atto legislativo che non sono essenziali; che gli atti delegati così adottati dalla Commissione saranno atti non legislativi di portata generale; che l'atto di base deve delimitare esplicitamente l'obiettivo, il contenuto, la portata e la durata di tale delega e deve fissare le condizioni cui la delega è soggetta; B. considerando che, al fine di stabilire le disposizioni pratiche e le precisazioni e preferenze concordate applicabili alle deleghe del potere legislativo ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione sono pervenuti a un'intesa comune sugli atti delegati ai fini di un esercizio corretto del potere delegato e di un controllo efficace di tale potere da parte del Parlamento europeo e del Consiglio; C. considerando che i trattati stabiliscono che gli Stati membri devono adottare tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'unione; che, tuttavia, allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'unione, questi conferiscano competenze di esecuzione alla Commissione (e in taluni casi eccezionali al Consiglio), come stabilisce l'articolo 291 del TFUE; che, allorché l'atto di base stabilisce che l'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione deve essere soggetta al controllo degli Stati membri, tale atto deve conferire dette competenze di esecuzione alla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011; che l'impegno essenziale assunto dalla Commissione in una dichiarazione allegata a detto regolamento era l'urgente allineamento dell'acquis al nuovo sistema degli atti delegati e di esecuzione, da completarsi nel corso dell'attuale legislatura, comprendendovi gli atti di base che fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo; D. considerando che spetta al legislatore determinare caso per caso il grado di dettaglio di ciascun atto legislativo e quindi anche decidere se delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati, nonché stabilire se sarà necessario conferire competenze per garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'atto legislativo; che il conferimento di tali poteri delegati o competenze di esecuzione non è mai obbligatorio; che tuttavia è opportuno prenderlo in considerazione quando si richiedono una flessibilità e un'efficienza che non possono essere raggiunte mediante la procedura legislativa ordinaria; che la decisione di conferire o meno poteri delegati o competenze di esecuzione deve basarsi su elementi obiettivi, tali da consentire il controllo giurisdizionale della soluzione adottata; E. considerando che i negoziati legislativi su molti dossier hanno mostrato su certe questioni interpretazioni divergenti tra le istituzioni; che, a norma dell'articolo 37 bis del regolamento del Parlamento europeo, le sue commissioni, nell'esaminare una proposta che prevede atti delegati, possono chiedere un parere alla commissione giuridica; che la Conferenza dei presidenti il 13 gennaio 2011 ha accolto una linea comune e il 19 aprile 2012 ha approvato un approccio orizzontale che le singole commissioni dovrebbero seguire per superare le divergenze di opinione; che il Parlamento deve far compiere un passo in avanti a tale linea comune stabilendo i propri criteri per l'applicazione degli articoli 290 e 291 del TFUE e adoperandosi per concordare tali criteri con il Consiglio e con la Commissione; PE v /9 PR\ doc
5 1. ritiene che nell'applicazione degli articoli 290 e 291 del TFUE il Parlamento debba seguire i seguenti criteri: il carattere vincolante o non vincolante di una misura dev'essere deciso sulla base della sua natura e del suo contenuto; solo il potere di adottare misure giuridicamente vincolanti può essere delegato a norma dell'articolo 290 del TFUE; la Commissione può modificare gli atti legislativi solo mediante atti delegati; ciò vale anche per la modifica degli allegati, essendo essi parte integrante dell'atto legislativo; gli allegati non devono essere aggiunti o soppressi allo scopo di provocare o di evitare il ricorso ad atti delegati; il legislatore, se ritiene che un testo debba essere parte integrante dell'atto di base, può decidere di includerlo in un allegato; le misure aventi lo scopo di definire ulteriormente il contenuto esatto degli obblighi enunciati nell'atto legislativo sono intese ad integrare l'atto di base con l'aggiunta di elementi non essenziali; le misure che portano a una scelta di priorità, obiettivi o risultati attesi vanno adottate mediante atti delegati, se il legislatore decide di non includerle nell'atto legislativo stesso; le misure volte a stabilire (ulteriori) condizioni, criteri o requisiti da soddisfare - il cui rispetto dev'essere assicurato dagli Stati membri o da altre persone o enti direttamente interessati dalla normativa - modificano per definizione il contenuto della legislazione e aggiungono nuove norme di portata generale; di conseguenza, l'istituzione di tali ulteriori norme o criteri può avvenire solo mediante un atto delegato; viceversa, quando si tratta di attuare norme o criteri già stabiliti nell'atto di base (o in un futuro atto delegato), senza modificare la sostanza dei diritti o degli obblighi da essi derivanti e senza compiere nuove scelte politiche, si può ricorrere agli atti di esecuzione; in determinate circostanze alla Commissione è conferito il potere di adottare norme vincolanti di portata generale supplementari che incidono sulla sostanza dei diritti o degli obblighi stabiliti nell'atto di base; tali misure integrano per definizione quelle stabilite nell'atto di base, definendo ulteriormente la politica dell'unione; ciò può avvenire unicamente mediante un atto delegato; una misura che determina il tipo di informazioni da fornire ai sensi dell'atto di base (cioè il contenuto esatto delle informazioni) in generale integra l'obbligo di fornire informazioni e dev'essere adottata mediante atti delegati; una misura che determina le modalità di comunicazione delle informazioni (cioè il formato) in generale non costituisce un'integrazione dell'obbligo di fornire informazioni, bensì consente un'esecuzione uniforme; pertanto, come regola generale, a ciò si deve provvedere mediante atti di esecuzione; le misure che istituiscono una procedura (cioè il modo di eseguire o attuare qualcosa) possono prendere la forma di un atto delegato o di un atto di esecuzione (o anche essere un elemento essenziale dell'atto di base), a seconda del loro contenuto, del contesto e della natura delle disposizioni dell'atto di base; le misure che stabiliscono modalità procedurali al fine di garantire condizioni uniformi per l'adempimento di un obbligo stabilito nell'atto di base devono essere, in generale, misure di esecuzione; così come per le procedure, il conferimento del potere di determinare metodi (cioè le modalità da seguire nel fare qualcosa, in particolare in maniera regolare e sistematica) o una metodologia (cioè le regole per determinare i metodi) può richiedere atti delegati o atti di esecuzione a seconda del contenuto e del contesto; PR\ doc 5/9 PE v01-00
6 in generale, si deve ricorrere ad atti delegati quando l'atto di base lascia alla Commissione un notevole margine di discrezionalità per l'integrazione del quadro legislativo stabilito dall'atto di base; le autorizzazioni possono essere misure di portata generale; tale è il caso ad esempio delle decisioni concernenti l'autorizzazione o il divieto dell'inserimento di una determinata sostanza negli alimenti, nei cosmetici ecc.; tali decisioni sono generali perché riguardano qualsiasi operatore che intenda utilizzare detta sostanza; in questi casi, se la decisione della Commissione è completamente basata su criteri contenuti nell'atto di base, dovrebbe trattarsi di un atto di esecuzione, sempre che il legislatore non abbia scelto di mantenere le autorizzazioni come parte integrante dell'atto di base sotto forma di allegato; se la decisione aggiunge nuovo contenuto normativo che incide sulla sostanza dei diritti e degli obblighi e che aggiunge così un orientamento politico secondario o scelte politiche all'atto di base, in tal modo integrandolo, dovrebbe trattarsi di un atto delegato; un atto legislativo può delegare alla Commissione solo il potere di adottare atti non legislativi di portata generale; le misure di portata individuale non possono pertanto essere adottate mediante atti delegati; un atto di portata generale è un atto che stabilisce norme destinate ad essere applicate a un numero indeterminato di destinatari; gli atti di esecuzione non devono aggiungere alcun ulteriore orientamento politico, e le competenze conferite alla Commissione non devono lasciarle alcun margine significativo di discrezionalità; le misure che implicano uno scostamento temporaneo dalle norme stabilite dall'atto di base, scostamento applicabile in una situazione specifica, in condizioni specifiche chiaramente definite e per un periodo di tempo limitato, non modificano o integrano l'atto di base; esse devono pertanto essere adottate mediante atti di esecuzione; quando tuttavia comportano uno scostamento più permanente dalle norme stabilite nell'atto di base, che va al di là di un periodo limitato di tempo, tali misure devono essere adottate mediante atti delegati; 2. sollecita la Commissione e il Consiglio ad avviare negoziati con il Parlamento al fine di raggiungere un accordo sui criteri di cui sopra; ritiene che ciò possa accadere nel quadro di una revisione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" che includa tali criteri; 3. esprime seria preoccupazione per il fatto che, quattro anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'allineamento dell'acquis al trattato stesso risulta realizzato solo in parte; invita la Commissione a presentare tutte le proposte di allineamento che sono pendenti; invita la Presidenza del Consiglio a fare il possibile per compiere progressi nella discussione dei pacchetti che sono attualmente in fase di stallo in seno al Consiglio, tra cui le proposte nei settori dell'agricoltura e della pesca; ritiene che almeno tutti i casi in precedenza trattati con la procedura di regolamentazione con controllo debbano ora essere allineati all'articolo 290 del TFUE; 4. teme che il fatto di mantenere sistematicamente tutti gli elementi politici all'interno dell'atto di base, pur potendo essere una buona soluzione in certi casi, possa privare a lungo andare l'articolo 290 del TFUE della sua utilità di prezioso strumento di razionalizzazione del processo legislativo, che è poi la ragione per la quale è nato; 5. incoraggia le proprie commissioni a vigilare attentamente sull'uso degli atti delegati e di esecuzione nell'ambito delle rispettive sfere di competenza; PE v /9 PR\ doc
7 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri. PR\ doc 7/9 PE v01-00
8 MOTIVAZIONE Lo scopo della presente relazione è fare il punto dell'applicazione pratica degli articoli 290 e 291 del TFUE e fornire ai relatori una serie di orientamenti pratici quando si trovano ad avere a che fare con atti delegati e atti di esecuzione. Al 18 luglio 2013 il Parlamento aveva ricevuto 69 atti delegati (4 nel 2010, 7 nel 2011, 38 nel 2012 e 20, finora, nel 2013), di cui 64 regolamenti delegati, 2 direttive delegate e 3 decisioni delegate, e fino a quel momento nessuno dei colegislatori aveva sollevato obiezioni a un atto delegato. Le notevoli aspettative che trasparivano dalle relazioni del 2010 e del 2011 sulla delega del potere legislativo e sul regolamento concernente gli atti di esecuzione, per le quali ero relatore, non si sono realizzate nella maniera originariamente prevista. Tali strumenti sono stati concepiti per migliorare ulteriormente il controllo esercitato dai colegislatori sulla legislazione secondaria e rafforzare in tal modo la legittimità democratica di tali atti. Altre loro finalità erano una maggiore efficacia e un'ulteriore semplificazione della legislazione a livello europeo. Per preparare la stesura della presente relazione è stata costituita una squadra di progetto amministrativa comprendente amministratori delle commissioni competenti per parere e dei servizi interessati del Parlamento, ed è stato messo a punto un documento di lavoro in cui si delineano le questioni principali, che a grandi linee si possono considerare come attinenti a due tipi di tematiche: 1. la scelta tra atti delegati e atti di esecuzione è fonte di difficoltà in molti negoziati su nuove proposte legislative della Commissione e su proposte miranti ad allineare la legislazione esistente al trattato di Lisbona; 2. vi sono vari problemi connessi alla preparazione e all'adozione degli atti delegati e dei progetti di atti di esecuzione da parte della Commissione e al loro trattamento da parte del Parlamento europeo, tra cui i diversi modi in cui quest'ultimo esercita i suoi poteri di controllo, il ruolo degli esperti e la creazione di un flusso di informazioni efficace ed efficiente fra le istituzioni e all'interno del Parlamento. La formazione degli atti delegati e di esecuzione, nonché la scelta corretta e più appropriata delle disposizioni da inserire nell'atto di base, sono questioni che diventano parte integrante della maggior parte dei negoziati sulle proposte legislative. Presento perciò una serie di proposte pratiche volte a salvaguardare le prerogative del Parlamento e ad offrire un orientamento ai deputati e al personale in questo lavoro, tenendo conto delle diverse posizioni assunte dal Parlamento, dell'"approccio orizzontale" approvato dalla Conferenza dei presidenti e degli esercizi di screening svolti regolarmente dai servizi del Parlamento. A questo proposito, è essenziale che le commissioni si avvalgano maggiormente della possibilità di chiedere il parere della commissione JURI, ai sensi dell'articolo 37 bis del regolamento del Parlamento, sul ricorso agli atti delegati. In definitiva, lo scopo della presente relazione è quello di consolidare il lavoro che è stato compiuto in questi ultimi quattro anni a livello sia amministrativo che politico all'interno delle istituzioni dell'ue, con particolare riguardo ai colegislatori e alla Commissione, sulle questioni concernenti gli atti delegati e gli atti di esecuzione, e preparare la strada al PE v /9 PR\ doc
9 trattamento di tali questioni nell'ambito dell'imminente revisione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del PR\ doc 9/9 PE v01-00
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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 28.11.2018 C(2018) 7778 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 28.11.2018 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 per quanto riguarda alcune
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