INTERVENTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELL IMPRENDITORIA GIOVANILE

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1 CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE INTERVENTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELL IMPRENDITORIA GIOVANILE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI (Approvato dalla Giunta della Camera di Commercio di Udine con deliberazione n. 101 del 18 giugno 2012) Art. 1 - FINALITÀ La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine (di seguito indicata come CCIAA di Udine), nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, intende promuovere e sostenere la competitività delle Piccole e medie imprese della provincia di Udine attraverso l assegnazione di contributi per il sostegno dell imprenditoria giovanile. Il fondo destinato per tale finalità dalla Camera di Commercio di Udine è pari ad Euro ,00, a valere sul Bilancio della CCIAA di Udine. Art. 2 - INIZIATIVE FINANZIABILI La CCIAA di Udine concede alle piccole e medie imprese giovanili, di seguito denominate PMI, con sede e/o unità operativa destinataria dell investimento nella provincia di Udine, agevolazioni in conto capitale per l acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, arredi, hardware, licenze software, la partecipazione a fiere, esposizioni, manifestazioni economiche e l acquisizione di consulenze tecniche per la creazione di un sito web e per l avvio dell attività di impresa. E ammissibile a contributo una sola domanda per ciascuna impresa. AVVIO dell iniziativa. Gli interessati presentano le domande per accedere agli incentivi prima dell avvio dell iniziativa cui si riferiscono, pena l inammissibilità a contributo. Per avvio dell iniziativa si intende: a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura; b) la data di inizio della manifestazione fieristica, esposizione, manifestazione economica; c) la data di inizio della fornitura del servizio all impresa, come specificata nel preventivo, nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura. Costituiscono eccezione a quanto sopra indicato, come previsto dall art. 5 del bando, i seguenti casi: 1. Fatture e pagamenti relativi a oneri notarili, che possono avere data antecedente alla domanda di contributo. 2. Fatture e pagamenti relativi alla tassa di iscrizione a fiere, esposizioni e manifestazioni economiche, che possono avere data antecedente alla domanda di contributo. 3. Fatture e pagamenti relativi consulenze tecniche finalizzate all avvio dell impresa, che possono avere data antecedente alla domanda di contributo. 1

2 Art. 3 - REGIME D AIUTO 1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza alle condizioni prescritte dal regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore de minimis pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre Ai sensi dell art.2 del regolamento (CE) 1998/2006, l importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i ,00 Euro nell arco di tre esercizi finanziari, con l eccezione del settore del trasporto su strada per cui l importo complessivo degli aiuti de minimis concessi non può superare i ,00 Euro nell arco di tre esercizi finanziari. 3. Ai sensi dell art.1 del regolamento (CE) 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti de minimis i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell allegato A del suddetto regolamento. 4. Ai fini dell applicazione di tale regime il titolare o rappresentante legale dell azienda istante rilascerà, in sede di istruttoria della domanda di contributo, una dichiarazione (ricompresa nel modello di domanda) attestante tutti i contributi ricevuti in regime de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell esercizio finanziario in corso. Art. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI Sono soggetti finanziabili le piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, a gestione prevalentemente giovanile che soddisfano i seguenti requisiti: 1. Sono classificabili come micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria recepita a livello nazionale 1 ; 2. Hanno sede e/o unità operativa destinataria dell investimento nella provincia di Udine: 3. Sono già costituite al momento della presentazione della domanda e iscritte al Registro imprese della Camera di Commercio, a far data dall 01/01/2011. Solo per le imprese individuali e le società di persone la presentazione della domanda può avvenire a seguito inoltro al Registro Imprese della Comunicazione Unica di cui all'art. 9 della Legge 40/2007, fermo restando che la domanda è considerata ammissibile solo a iscrizione avvenuta; 4. sono attive (con comunicazione di inizio attività presso il Registro Imprese) entro due mesi dalla data della presentazione della domanda di contributo; 5. sono in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto; 6. non sono soggette a procedure concorsuali, concordato preventivo, amministrazione controllata, gestione commissariale e non si trovino in stato di scioglimento e/o di liquidazione; 7. sono in regola con il regime de minimis, come meglio precisato all art. 3 ed appartengono ai settori di attività economica ammissibili ai sensi del presente bando. I settori di attività esclusi dal contributo sono indicati nell allegato A del presente bando; 8. non presentano le caratteristiche di p.m.i. in difficoltà ai sensi della nozione fornita dalla Commissione europea con gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, richiamata nel REG (CE) n. 1998/2006 (de minimis) 2 ; 1 Ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 06/05/2003, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20/05/03, in vigore dal 01/01/2005 sono considerate piccole, medie e microimprese quelle che rispettino congiuntamente e seguenti parametri: IMPRESA MEDIA PICCOLA MICROIMPRESA Numero occupati meno di 250 meno di 50 meno di 10 Fatturato annuo Non superiore a 50 Non superiore a 10 Non superiore a 2 (milioni di euro) Totale Stato Patrimoniale (milioni di euro) Autonomia Non superiore a 43 Non superiore a 10 Non superiore a 2 Impresa non qualificata come associata o collegata come definite all art.3 della Racc. n. 2003/361/CE 2 In base alla suddetta nozione, un impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi: nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o 2

3 9. possiedono una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL; 10. rispettano, ai sensi dell art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro; 11. non sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiari l aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune. 12. Possiedono il requisito di impresa giovanile. Ai fini del presente bando per imprenditoria giovanile si intende l impresa individuale gestita esclusivamente da giovani tra i 18 e i 30 anni, la società di persone e la società cooperativa costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani con un età fino ai 30 anni, nonché la società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a giovani tra i 18 e i 30 anni e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno 2/3 da giovani con un età fino ai 30 anni. Il requisito relativo all età deve sussistere alla data di iscrizione al Registro delle Imprese ovvero della Comunicazione Unica per le imprese individuali e le società di persone. Non possono accedere al presente Bando di contributo le imprese che hanno beneficiato del contributo con il precedente Bando approvato con delibera della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine n. 32 del 18 marzo Art. 5 - SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili le spese per: a) acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature; b) spese di installazione, trasporto e collaudo di impianti, macchinari ed attrezzature; c) acquisto di arredi, compreso il trasporto e il montaggio; d) acquisto di hardware e di licenze software, comprese le spese di installazione; e) acquisizione di consulenze per la creazione di un sito web, con esclusione dei canoni; f) spese notarili per l avvio dell impresa, con riferimento unicamente all onorario; g) acquisizione di consulenze finalizzate all avvio di attività d impresa, fino ad un massimo pari al 15% del totale della spesa complessiva dell iniziativa per cui si richiede il contributo; h) costi per partecipazione a fiere, esposizioni, manifestazioni economiche, limitatamente alle spese per quota di iscrizione alla manifestazione, affitto della superficie espositiva, allestimento, assicurazione, trasporto e spedizione di prodotti e materiali; i) materiale illustrativo relativo all attività aziendale; j) acquisto di automezzi a condizione che gli stessi siano immatricolati come autocarri per il trasporto di materiale (categoria N1). La percentuale ammissibile per le spese per consulenze pari al 15% verrà calcolata in relazione all importo delle spese effettivamente ammesse a contributo, a seguito dell attività istruttoria. Non sono ammesse le seguenti tipologie di spesa: a) spese relative al personale dipendente; b) spese relative all attività di ordinaria gestione delle aziende; c) spese legali ed amministrative; d) spese di viaggio, vitto e soggiorno; e) spese relative ad opere realizzate in economia all interno delle singole aziende; f) spese di interpretariato; g) iva, oneri fiscali ed accessori, imposte a qualsiasi titolo addebitate; h) ogni spesa non ricompresa nelle voci ammissibili. per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b) c), un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. 3

4 I beni oggetto degli investimenti inoltre, devono essere di nuova fabbricazione, ad eccezione di quelli compresi nel costo di rilevamento dell attività preesistente Sono ammissibili anche le spese sostenute nel caso di acquisto di attività preesistente, limitatamente al valore relativo a impianti, attrezzature, arredi e macchinari, automezzi a condizione che gli stessi siano immatricolati come autocarri per il trasporto di materiale (categoria N1), hardware e licenze software da utilizzare per lo svolgimento dell attività. E esclusa l ammissibilità delle spese per minuterie e beni deperibili, nonchè per beni di uso promiscuo; sono comunque esclusi i beni di valore inferiore a 10,00 euro (iva esclusa). Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un attività professionale, risultante dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze ammissibili di cui al presente articolo. Per ogni consulenza esterna dovrà essere stipulato, tra il soggetto promotore del progetto e il soggetto consulente, apposito contratto scritto (anche nella forma di semplice scrittura privata) in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell attività consulenziale con il progetto per cui si avanza richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione consulenziale. Sarà parte integrante del contratto il CV della società di consulenza o del consulente debitamente firmato in modalità autocertificativa. Le consulenze dovranno essere rendicontate con regolari fatture. Al termine della prestazione consulenziale, il soggetto consulente dovrà predisporre una relazione finale riguardante modalità, contenuto, finalità della consulenza e obiettivi raggiunti. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute direttamente dall impresa beneficiaria (con fatture regolarmente emesse agli effetti fiscali e pagate) dopo la presentazione della domanda di contributo ed entro il termine massimo previsto per la rendicontazione, ad esclusione degli oneri notarili e la tassa di iscrizione a fiere, esposizioni e manifestazioni economiche, nonché delle consulenze tecniche finalizzate all avvio dell impresa, che possono avere data antecedente. Tutti i documenti contabili devono essere debitamente quietanzati. Il pagamento dei documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale, i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento. Sono ammissibili pagamenti cumulativi purché l impresa documenti la tracciabilità del pagamento del singolo giustificativo di spesa. Ferma la facoltà di utilizzare le forme di transazione sopra indicate, il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro è attestato dalla liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla rendicontazione delle spese ovvero dalla fattura quietanzata dal fornitore con dicitura "pagato", la firma, la data e il timbro del fornitore medesimo. Nel caso di fatture espresse in lingua straniera (ad esclusione dell inglese) le stesse devono essere accompagnate da traduzione a cura dell impresa richiedente il contributo e sottoscritta dal legale rappresentante. Sono comunque vietate: - fatturazioni e consulenze da parte dei titolari/soci e/o componenti l organo di amministrazione delle imprese beneficiarie del contributo o da parte del personale dipendente delle stesse; - qualsiasi forma di auto-fatturazione. Ai fini del presente bando è stabilito il divieto di concedere incentivi per interventi che si realizzano attraverso rapporti giuridici che intervengono tra persone fisiche e/o giuridiche, legate tra loro da un rapporto di tipo societario, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado (divieto generale di contribuzione), quando i rapporti giuridici instaurati assumono rilevanza ai fini della concessione dell incentivo. 4

5 Art. 6 - INTENSITÀ DELL AIUTO L agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in un contributo a fondo perduto, in conto capitale, sulle spese sostenute e ritenute ammissibili per l acquisizione di beni o servizi di cui all art 5 del presente Bando, nella percentuale massima del 70% della spesa ammissibile Saranno esclusi i progetti con spesa ammissibile inferiore a 5.000,00. Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare l importo di ,00 per progetto. Non è prevista l erogazione di anticipazioni sul contributo concesso. Art. 7 DOMANDA DI CONTRIBUTO Le PMI interessate presentano domanda di contributo in bollo alla CCIAA di Udine, su apposita modulistica predisposta dalla CCIAA di Udine, a pena di nullità, a partire dal 1 agosto 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 e comunque prima dell avvio degli investimenti, salvo le eccezioni previste all articolo 2. Le domande dovranno essere spedite esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine, Via Morpurgo 4, UDINE. La data e l ora di presentazione della domanda sono determinate, nel caso di invio postale, dall etichetta di affrancatura ed accettazione della raccomandata AR impressa dall Ufficio Postale accettante. Sarà cura del richiedente verificare che l Ufficio postale inserisca sull etichetta anche l ora di spedizione. La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo lo schema approvato con delibera della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine del 18 giugno 2012 (modello in distribuzione presso gli sportelli camerali e scaricabile dal sito compilato in tutte le sue parti, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente e deve essere corredato dalla seguente documentazione: 1. fotocopia di un documento d identità in corso di validità; 2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 D.P.R. 445/2000, corredata dalla fotocopia di un documento d identità in corso di validità, attestante il rispetto dei parametri dimensionali previsti per le PMI (dichiarazione PMI); 3. preventivi di spesa dei fornitori di beni e servizi 4. relazione illustrativa dell iniziativa per cui si richiede il contributo, Ai fini del riscontro del rispetto delle regole «de minimis» e delle regole sugli aiuti di importo limitato il legale rappresentante dell impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante, in termini sintetici, la concessione di aiuti de minimis, ai sensi del Regolamento(CE) n. 1998/2006. Tale dichiarazione è ricompresa nel modello di domanda. Art. 8 - PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO Ai sensi della L. 241 del 7 agosto 1990 art. 8, c.3 l amministrazione renderà noti gli elementi di cui al comma 2 del medesimo articolo mediante pubblicazione di nota informativa sul sito internet dell ente camerale precisando: a) L ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia; b) L oggetto del procedimento; c) Il responsabile del procedimento; d) Il titolare ed il responsabile del Trattamento dati; e) I termini per la concessione dell incentivo, per la conclusione dell iniziativa, per la presentazione della rendicontazione, per l erogazione dell incentivo; f) I casi di annullamento e revoca del contributo concesso. 5

6 Gli incentivi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti della disponibilità dei fondi. L ordine cronologico di presentazione delle domande è determinato dal timbro di spedizione (data e ora) apposto dall'ufficio Postale. Sono considerate non ammissibili le domande che oltre a non possedere le condizioni di ammissibilità previste dal bando siano: - inoltrate con modalità diverse da quelle previste dal bando; - redatte su modulistica non conforme a quella approvata dall ente camerale; - prive della sottoscrizione del legale rappresentante; - relative a imprese che non presentano i requisiti di cui all art. 4; - relative a progetti la cui parziale inammissibilità determini il venir meno della spesa minima ammissibile; - prive delle informazioni o dei documenti obbligatori richiesti dal presente bando; - presentate per progetti non coerenti con gli obiettivi e le finalità del presente bando. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all impresa indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. E consentita la richiesta di proroga del termine per un periodo massimo di dieci giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il procedimento è archiviato d ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. Il procedimento è altresì archiviato d ufficio nel caso in cui la domanda per accedere agli incentivi sia spedita prima del 1 agosto 2012 oppure oltre il termine del 31 dicembre Il responsabile del procedimento comunica tempestivamente all impresa l archiviazione d ufficio. Nei casi di inammissibilità l Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all impresa i motivi che ostano all accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n 241. Qualora dovesse verificarsi l impossibilità di soddisfare domande pervenute in pari data e ora per constatata insufficienza dei fondi, l ufficio provvederà a ripartire le risorse disponibili sulla base di un criterio proporzionale agli investimenti ammessi a finanziamento. Gli incentivi sono concessi con provvedimento del Dirigente entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda secondo l ordine di presentazione delle domande fino a concorrenza delle risorse disponibili. L Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di inammissibilità, archiviazione, annullamento o revoca del provvedimento di concessione. Il diniego di concessione, effettuato con determinazione del Dirigente, sarà comunicato all impresa richiedente, con la relativa motivazione; avverso il diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana. Art. 9 - VARIANTI DI PROGETTO Eventuali approvazioni di modifiche al Progetto, potranno essere richieste presentando all Ufficio Contributi apposita richiesta di variante, in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell impresa. La richiesta dovrà rispettare comunque il limite di spesa ammessa e dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica, che dovrà evidenziare e motivare gli scostamenti previsti rispetto al progetto originario. In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari dell'intervento ammesso a finanziamento. Art VINCOLO DI DESTINAZIONE I soggetti beneficiari degli incentivi hanno l obbligo di mantenere il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo per la durata di due anni a partire dalla data di rendicontazione. 6

7 Il vincolo di destinazione soggettivo consiste nel mantenimento in capo al beneficiario della proprietà ovvero della disponibilità dei beni oggetto di contributo per tutta la durata prevista al precedente comma. Il vincolo di destinazione oggettivo consiste nell obbligo di mantenere e utilizzare i beni oggetto di contributo esclusivamente per le finalità del bando. L eventuale ammissibilità di variazioni soggettive dei beneficiari conseguenti a conferimento, scissione, trasformazione, scorporo e fusione, intercorrenti tra la data di presentazione della domanda e la compiuta decorrenza degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, è rimessa al giudizio della Camera di Commercio, che la valuterà nel rispetto dei requisiti, delle priorità e delle finalità fissati nel presente bando. I soggetti beneficiari hanno l obbligo di inviare alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine, entro il 28 febbraio di ogni anno e fino a conclusione del mantenimento del vincolo, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione. In caso di inosservanza la Camera di Commercio può procedere ad ispezioni e controlli. Art DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO In attuazione di quanto disposto dall art.73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n.18 (Interventi urgenti nei settori dell industria, dell artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione, da parte dell impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell art.47 del DPR 445/200, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. Lo schema di domanda approvato con della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine n. 118 del 20 maggio 2009 contiene già tale dichiarazione. Salva l applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva, è causa di decadenza dalla concessione del finanziamento agevolato. Ove questo sia già stato erogato, l impresa beneficiaria e l autore della dichiarazione sono tenuti solidamente a restituirne l importo comprensivo degli interessi legali. Art DIVIETO DI CUMULO Il contributo concesso con il presente bando non è cumulabile con altri interventi agevolativi pubblici ottenuti per le stesse iniziative e le medesime spese. Costituiscono eccezione i benefici accordati in regime de minimis dalla Camera di Commercio di Udine inerenti controgaranzie concesse dalla Camera di Commercio stessa, nonché le corrispondenti garanzie deliberate dai Consorzi Fidi in regime de minimis. Art. 13 -RENDICONTAZIONE Entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione, le imprese presentano la documentazione attestante la realizzazione del progetto concluso e le spese sostenute. E consentita la richiesta di proroga del termine di 30 giorni a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il contributo sarà liquidato all impresa in un'unica soluzione, ad ultimazione del Progetto, a seguito presentazione della documentazione di rendicontazione finale e sulla base delle risultanze dell istruttoria del rendiconto stesso. Ai fini della rendicontazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno utilizzare obbligatoriamente la modulistica predisposta dall ufficio Contributi, compilata in tutte le sue parti e comprensiva di tutti gli allegati richiesti. La documentazione di rendiconto comprenderà: 1) dichiarazione dell impresa per mezzo della quale attesti le spese complessivamente sostenute per la realizzazione del progetto, il mantenimento dei requisiti previsti dal bando e richieda la liquidazione del contributo; 2) riepilogo dei costi sostenuti con allegate copie di tutte le fatture debitamente quietanzate e annullate per utilizzo a fronte del contributo concesso; 7

8 3) relazione finale, indicante obiettivi raggiunti. L erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal presente bando. Il contributo concesso verrà liquidato a seguito dell applicazione della percentuale di finanziamento, di cui all art. 6, sulla spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile dall ufficio istruttore, fermo restando il limite massimo del contributo concesso. Conseguentemente, qualora la spesa finale effettivamente sostenuta/documentata e ritenuta ammissibile dalla CCIAA dovesse risultare inferiore alla spesa originariamente ammessa a contributo, la CCIAA provvederà ad una proporzionale riduzione dell ammontare di contributo da liquidare, nel rispetto della percentuale fissata nell atto di concessione. La percentuale ammissibile per le spese per consulenze pari al 15% verrà calcolata in relazione all importo delle spese effettivamente ammesse a contributo, a seguito dell attività istruttoria. La documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle spese medesime, ivi compresi gli anticipi, devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda ad eccezione della spese notarili e delle consulenze per l avvio dell attività d impresa e della tassa d iscrizione alla fiera. Le spese ammissibili a contributo si intendono al netto dell IVA. I beneficiari presentano per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale e documentazione comprovante l avvenuto pagamento ai fini dell incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali (tale dichiarazione è ricompresa nella modulistica). L Amministrazione ha facoltà di chiedere in qualunque momento l esibizione degli originali. Verrà valutata a consuntivo la coerenza dell iniziativa realizzata rispetto a quella approvata in sede di concessione ancorchè si fossero realizzati degli scostamenti a livello di singola voce di spesa Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa previste, a condizione che non sia modificato sostanzialmente il progetto inizialmente presentato. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all integrazione. E consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di dieci giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il procedimento è revocato qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. Art EROGAZIONE DEI FONDI Il contributo è liquidato a seguito dell esame della documentazione presentata ai sensi dell articolo 13, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento del rendiconto da parte dell Ufficio competente, con provvedimento del Dirigente. Art CONTROLLI, ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE La Camera di Commercio effettua presso i soggetti beneficiari controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, ivi comprese quelle rilasciate ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. Relativamente alle attività di controllo sopra indicate, i beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e non ostacolare le attività di controllo da parte della CCIAA, e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi originali relativi alle spese ammesse a contributo. Il provvedimento di concessione dell incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. 8

9 Il provvedimento di concessione dell incentivo è revocato nei seguenti casi: a) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà; b) il beneficiario non sia in regola con il regime de minimis, come meglio precisato all art. 3 e non appartenga ai settori di attività economica ammissibili ai sensi del presente bando. I settori di attività esclusi dal contributo sono indicati nell allegato A del presente bando; c) qualora il beneficiario comunichi, con lettera sottoscritta dal legale rappresentante, la rinuncia al contributo; d) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese notarili e delle consulenze per l avvio dell attività d impresa e della tassa di iscrizione a fiere, esposizioni e manifestazioni economiche, che possono avere data antecedente alla data di presentazione della domanda; e) la rendicontazione delle spese non sia stata presentata o sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, indicato nella determinazione di concessione del contributo o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga; f) il termine assegnato per la regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell art.13, decorra inutilmente; g) la realizzazione del progetto di investimento comporti, anche a seguito dell attività istruttoria, un ammontare della spesa ammissibile inferiore a 5.000,00 Euro; h) sia accertata la difformità sostanziale tra l iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell autorizzazione prevista dall articolo 9; i) non venga rispettato il vincolo di destinazione d uso dei beni agevolati per la durata di cui all art.10 del presente bando. j) l impresa sia in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, gestione commissariale nonché in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, previa valutazione degli uffici preposti; I contributi erogati, ma risultati non dovuti o revocati, sono restituiti dall impresa alla CCIAA, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi, secondo le vigenti disposizioni normative; Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana, rispettivamente entro il termine di 60 o di 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento stesso. Art AVVERTENZE Ai sensi della legge n. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di procedimento amministrativo, l istruttoria delle domande di contributo e le fasi inerenti la rendicontazione e la liquidazione, riferibili al procedimento relativo al presente bando, sono assegnate all ufficio Contributi dell Azienda Speciale Funzioni Delegate della CCIAA di Udine. A seguito della presentazione della domanda di contributo la CCIAA di Udine provvederà al trattamento dei dati personali ivi contenuti, sia con strumenti cartacei che elettronici, esclusivamente al fine di consentire agli Uffici competenti la gestione del procedimento di erogazione. Si prega prendere visione dell informativa resa ai sensi dell art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia protezione dei dati personali pubblicata sul sito internet dell Ente camerale. Ai fini dell osservanza dei termini stabiliti dal presente bando di concorso, i termini che scadano in un giorno non lavorativo per la CCIAA di Udine sono prorogati al primo giorno lavorativo seguente. Art REGOLAMENTO GENERALE Per tutto quanto non disciplinato dal presente bando di concorso si fa riferimento al Regolamento camerale Criteri e modalità di concessione di contributi di cui alla deliberazione della Giunta della CCIAA di Udine n. 191 del 13 dicembre 2010 e successive modifiche, che detta criteri a carattere generale per la concessione di contributi, sovvenzioni ed ausili finanziari e per l attribuzione di vantaggi economici, nonché alla L. 241/90. 9

10 Allegato A BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL IMPRENDITORIA GIOVANILE Regime di aiuto de minimis Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/ Ai sensi dell articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi: a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; b) aiuti ad attività connesse all esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l attività d esportazione; c) aiuti condizionati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d importazione; d) aiuti destinati all acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi; e) aiuti alle imprese in difficoltà. 2. Ai sensi dell articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive: a) nel settore della pesca e dell acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all allegato I del trattato; c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio. 3. Ai sensi dell articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per: a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l esposizione di un prodotto agricolo elencato nell allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo. 10

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