Novità fiscali del 25 maggio 2007

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1 Novità fiscali del 25 maggio 2007 di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 25 maggio ) NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE IRPEF: E DISPONIBILE LA GUIDA Presto sarà distribuita in tutti gli uffici dell Agenzia delle Entrate la Guida al nuovo sistema di tassazione dell Irpef. Tale guida contiene, peraltro le nuove aliquote e scaglioni, la trasformazione delle precedenti deduzioni dal reddito per familiari a carico, per lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo, in detrazioni d imposta, l abolizione della clausola di salvaguardia e l aumento della soglia di esenzione (la precedente no tax area ). Mentre, la stessa guida, è già disponibile on line dal 24 maggio 2007 presso il sito dell Agenzia delle Entrate. (Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 24/05/2007) 2) SEDI TERRITORIALI E CENTRALI DELL INPS: QUANDO L ISTANZA DI 1

2 INTERPELLO ALL AGENZIA DELLE ENTRATE E INAMMISSIBILE Poiché le sedi territoriali dell INPS non hanno rilevanza fiscale autonoma, è inammissibile l istanza di interpello presentata all Agenzia delle Entrate, dal Dirigente locale dell Istituto previdenziale, per avere risposta ad un quesito di natura fiscale. Affinché possa avere efficacia la stessa istanza deve essere presentata, invece, da parte della sede centrale dell Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Ai sensi del citato art. 11, della L.. 212/2000 ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. L art. 3, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209 dispone che L istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità: a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante; ( ) d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante. L INPS è un ente pubblico a carattere nazionale con articolazioni su tutto il territorio nazionale, le cui sedi territoriali non hanno rilevanza fiscale 2

3 autonoma. L istanza era stata, invece, presentata dal direttore dell Agenzia territoriale INPS, la quale, pertanto, non assume istituzionalmente la rappresentanza legale dell ente nazionale. Pertanto, è stata dichiarata la inammissibilità dell interpello prodotto per difetto di legittimazione attiva da parte dell istante. Resta salva la possibilità di presentare una nuova istanza di interpello da parte della sede centrale dell Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 115 del 24/5/2007) 3) LOCAZIONE DI IMMOBILI: E ANCORA POSSIBILE REGOLARIZZARE LA MANCATA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO (CHE ANDAVA FATTA ENTRO LO SCORSO 18/12/2006) MEDIANTE LA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO ED EVENTUALMENTE ESERCITARE L OPZIONE PER L IVA Il D.l. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, (cd. manovra d estate ) poiché ha introdotto un generalizzato regime di esenzione dall Iva per le locazioni (tranne eccezioni), ha dovuto anche disciplinare l applicazione del nuovo regime di tassazione ai contratti che, in corso di esecuzione al 4/7/2006, non erano stati assoggettati a 3

4 registrazione giacché imponibili ai fini dell IVA. Per questi ultimi le parti erano chiamate a: presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella quale, ove la locazione avesse a oggetto beni immobili strumentali, eventualmente esercitare l opzione per l applicazione dell Iva; versare l imposta di registro nella misura dell 1% su una base imponibile determinata dall ammontare dei canoni imputabile al periodo che va dal 4/7/2006 fino alla scadenza contrattuale. L Agenzia delle Entrate, con i provvedimenti direttoriali del 14/9/2006 e del 29/11/2006, ha stabilito i tempi e le modalità per tali adempimenti, fissando, per ultimo, entro il 18/12/2006 il termine entro cui procedere alla loro esecuzione. Adesso, per coloro che sono stati inadempienti a tali obblighi, l Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità con le quali è possibile mettersi in regola. In particolare, il contribuente deve registrare per via telematica, avvalendosi dell istituto del ravvedimento operoso, il contratto di locazione e deve pagare: L imposta di registro nella misura dell 1% del canone annuo rivalutato, rapportato al periodo dal 4/7/2006 alla scadenza annuale del contratto gli interessi di mora calcolati al tasso legale (attualmente 2,5%) con maturazione 4

5 giorno per giorno, dal 18/12/2006 (data di scadenza per la registrazione) alla data di perfezionamento del ravvedimento; la sanzione amministrativa per omessa registrazione, nella misura ridotta pari al 15% dell imposta dovuta (alias 1/8 del 120% dell imposta dovuta, minimo previsto), se il ravvedimento avviene entro il 90 giorno dalla scadenza del 18/12/2006; ovvero la sanzione ridotta del 24% dell imposta dovuta (alias 1/5 del 120%), se il ravvedimento avviene oltre il 90 giorno ma entro un anno dall omissione (termine entro cui è possibile avvalersi dell istituto del ravvedimento operoso). Infine, viene pure concessa al contribuente la possibilità di esercitare, con la registrazione, l opzione per l imponibilità Iva (utilizzando il codice 10 ), atteso che con comportamento concludente il contribuente ha emesso fatture con addebito dell IVA anche dopo il 4 luglio (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 114 del 24/5/2007) 4) SISMA DEL 1980: ESCLUSIONE IVA A TEMPO L esclusione dal campo di applicazione dell IVA per tutte le attività connesse alla realizzazione, con contributi statali, di nuovi stabilimenti nelle aree interessate dal sisma del novembre 1980 opera fino a quando i beni non siano consegnati 5

6 definitivamente agli enti destinatari. Tale consegna deve avvenire, a partire dal 9/2/1995, non oltre i diciotto mesi dal momento in cui il contributo è stato effettivamente concesso. Per le suddette operazioni, non viene consentito effettuare variazioni in diminuzione. (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 113 del 24/5/2007) 5) TAGLIO IRAP, ELIMINATA L AUTORIZZAZIONE UE Il taglio della base imponibile IRAP diventa efficace e i contribuenti possono fare valere le deduzioni già con l acconto 2007 di Unico. Infatti, il beneficio previsto nella legge Finanziaria 2007 non sarà più subordinato all autorizzazione di Bruxelles. Lo ha previsto un Decreto Legge approvato il 23/5/2007 dal Consiglio dei ministri. Con il decreto viene cancellata la necessità dell autorizzazione delle autorità europee. Le finalità del Governo sono quelle di evitare che un eventuale decisione Ue sul cuneo arrivi dopo il 18/6/2007, così da impedire ai contribuenti di usufruire subito delle deduzioni previste dal comma 266, art. 1 della Legge 296/

7 Pertanto, con tale D.L. il Governo ha eliminato l obbligo della preventiva autorizzazione Ue per l efficacia della riduzione del cuneo fiscale a favore dei datori di lavoro. In tal modo, per gli originari beneficiari della legge Irap, e con esclusione di banche, assicurazioni e concessionarie di pubblici servizi, è come se non si fosse mai posto il problema della compatibilità dell agevolazione con l ordinamento comunitario. Quindi, dall entrata in vigore del D.L., i soli contribuenti già ammessi alla riduzione del cuneo fiscale potranno calcolare l acconto Irap per il 2007 osservando le disposizioni del comma 267 della Legge n. 296/2006. Pertanto, le nuove deduzioni (importo di 5.000, che diventa di per le imprese operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, su base annua per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d imposta) dovranno essere ragguagliate all anno, tenendo conto che spettano da febbraio 2007, nella misura del 50% e per il loro intero ammontare da luglio. Il decreto, inoltre, specifica che un successivo provvedimento estenderà le stesse misure agevolative anche alle imprese bancarie, finanziarie e assicurative. Il nuovo intervento legislativo individuerà anche le risorse necessarie per la copertura delle spese, con l utilizzo di strumenti a carico delle categorie interessate. (Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 23/5/2007) 7

8 6) INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI IN STAND-BY Stoppato il provvedimento sull invio telematico dei corrispettivi. Il blocco non è un abbandono definitivo ma una messa in stand-by per ripartire in concomitanza con il provvedimento che dovrebbe sancire la perdita della valenza fiscale degli scontrini. Mentre è previsto, già dal 24/5/2007, il taglio del traguardo per il provvedimento sugli elenchi clienti e fornitori. Sono questi alcuni degli orientamenti emersi il 23/5/2007, durante la riunione del tavolo tecnico amministrazione finanziaria-professionisti. Dunque, nessuna partenza scaglionata, da luglio 2007, per la grande distribuzione, dell invio telematico dei corrispettivi all Anagrafe tributaria delle operazioni effettuate. Almeno per il momento. L amministrazione finanziaria ha messo in pausa di riflessione il provvedimento venendo incontro alle osservazioni dei rappresentanti delle imprese. La scelta sembrerebbe quella di partire contemporaneamente alla messa sul mercato dei registratori di cassa di nuova generazione, che consentono l invio all Agenzia delle entrate, in modo da potere stabilire la perdita della valenza fiscale dello scontrino. 8

9 (Anticipazione del quotidiano Italia Oggi del 24/5/2007) 7) COMPENSI AGLI INTERMEDIARI: DEFINITE LE MODALITÀ DI VERSAMENTO Nella G. U. 23/5/2007, n. 118, è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze 29/3/2007 con il quale sono state ridefinite le modalità di versamento dei compensi spettanti ai CAF, commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro per i modelli 730 elaborati e trasmessi a decorrere dal (Decreto 29/3/2007, pubblicato nella G.U. n. 118 del 23/5/2007) 8) SONO VALIDE LE INDAGINI BANCARIE DEL FISCO ANCHE SE IL CONTRIBUENTE NON VIENE PRIMA CONVOCATO PER FORNIRE I RELATIVI CHIARIMENTI L utilizzo da parte dell Agenzia delle Entrate dei movimenti dei conti correnti bancari del contribuente, per fini di accertamento, è legittima anche in assenza di preventiva convocazione dell interessato. 9

10 In tali casi (accertamenti fondati sulle risultanze di conti correnti bancari), l interpello degli interessati è soltanto una facoltà dei verificatori (Agenzia delle Entrate, G.d.F.), che è tenuta agli adempimenti previsti (redazione del verbale e consegna di copia dello stesso ai contribuenti) solo se ed in quanto si proceda effettivamente all interpello. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, l utilizzazione da parte dell Amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari in disponibilità del contribuente, a fine di accertamento (tanto delle imposte dirette quanto all IVA), è legittima anche in assenza di preventiva convocazione dell interessato al fine di consentirgli di giustificare le operazioni bancarie oggetto di verifica. Non vi è una specifica norma che impone tale convocazione. Peraltro, gli artt. 32, D.P.R. n. 600/1973, e 51, comma 2, n. 2), D.P.R. n. 633/1972, pongono una presunzione legale, ancorché semplice, in forza della quale i versamenti su conto corrente bancario (in assenza di prova contraria del contribuente, che attesti la loro inerenza all imponibile dichiarato ovvero ad operazioni non imponibili) si presumono rappresentativi di corrispettivi imponibili in forza di una vincolante valutazione legislativa. Inoltre, riguardo la deducibilità di costi di impresa non regolarmente registrati ai sensi dell art c.c., l abrogazione del comma 6 dell art. 75, D.P.R. n. 917/1986 ad opera dell art. 5, D.P.R. n. 695/1996, non comporta l automatica deducibilità di tali costi ma (non incidendo sull ordinario criterio di distribuzione dell onere della prova) 10

11 ma soltanto la possibilità, prima assolutamente preclusa al contribuente, di poterli provare anche con mezzi diversi dalle scritture contabili, purché costituenti elementi certi e precisi. (Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 14/05/2007, n ) 9) PER PIANI STOCK OPTION DELIBERATI PRIMA DEL 3 OTTOBRE 2006 TASSAZIONE AGEVOLATA SE OPZIONE ESERCITATA NON PRIMA DI 3 ANNI I dipendenti beneficiari di piani di stock option deliberati prima delle modifiche al trattamento fiscale apportate dal collegato alla Finanziaria che prevedono un termine per l esercizio dell opzione inferiore a tre anni o che non prevedono alcun termine, possono fruire del regime fiscale agevolato a condizione che le opzioni prima del 3 ottobre vengano esercitate decorsi almeno tre anni dalla relativa data di assegnazione. L Agenzia delle Entrate è tornata con una nuova circolare sul trattamento fiscale delle stock option. Viene precisato che per i pani deliberati prima della data del 3 ottobre 2006 devono ritenersi superate le indicazioni fornite con le circolari n. 1/E e 11/E. Tale interpretazione riguarda solamente i piani in corso già deliberati prima ell entrata in vigore del D.L. n. 262/2006 e non deve essere estesa in alcun modo 11

12 ai piani deliberati dopo la data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge per i quali, quindi, resta vincolante la previsione espressa di un vesting period minimo triennale al fine di consentire ai dipendenti di fruire del regime fiscale agevolato. (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 33 del 24/5/2007) Vincenzo D Andò Maggio

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