Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Sedicesima Sezione civile

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Sedicesima Sezione civile"

Transcript

1 Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Sedicesima Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 9 gennaio 2018, composto dai Sig.ri magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente, dott. Umberto Gentili Giudice, dott. Guido Romano Giudice relatore, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n del ruolo contenzioso generale dell anno 2016 rimessa al Collegio per la decisione all udienza del 30 maggio 2017 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente tra Tevere S.p.A. (già King Long Italia S.p.A.), elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni, n. 281, presso lo studio degli avv.ti Guido Molinari e Daniele Grossi Gondi che la rappresentano e difendono, in virtù di delega posta in calce all atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, attrice - opponente; e pagina 1 di 7

2 Luciano Vinella, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama, n. 7, presso lo studio degli avv.ti Carlo Colapinto e Filippo Colapinto che lo rappresentano e difendono, in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuto - opposto; Oggetto: cause in materia societaria Conclusioni delle parti: come da verbale dell udienza del 30 maggio svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, la Tevere S.p.A. (già King Long Italia S.p.A.) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Sig. Luciano Vinella proponendo opposizione avverso al decreto ingiuntivo n /2016 con il quale l intestato Tribunale le aveva ingiunto di pagare, in favore dell odierno opposto, la complessiva somma di ,00 oltre accessori a titolo di compensi per l attività prestata quale presidente del consiglio di amministrazione della King Long Italia S.p.A. nel periodo compreso tra l 11 marzo 2014 e l 11 novembre A fondamento della svolta opposizione, la Tevere S.p.A. eccepiva, per quanto di interesse in questa sede, l incompetenza del Tribunale a conoscere della presente controversia per essere tale cognizione demandata ad un collegio arbitrale come previsto dall art. 41 dello Statuto della società opponente. Si costituiva il Sig. Luciano Vinella il quale concludeva per il rigetto dell opposizione. All udienza del 30 maggio 2017 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell art. 50 bis c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche. motivi della decisione pagina 2 di 7

3 Deve essere, in via preliminare, esaminata l eccezione di incompetenza del Tribunale, sollevata dalla Tevere S.p.A., per essere devoluta la cognizione della presente controversia alla competenza arbitrale. L eccezione da riqualificarsi in termini di improponibilità della domanda è fondata. L art. 41 dello statuto sociale della Tevere S.p.A. contiene la seguente clausola compromissoria: tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente della Camera di Commercio del luogo ove ha sede la società entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente. Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società. Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina. La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell accettazione dell incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l intervento obbligatorio del pubblico ministero. Le modifiche dell atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. Al collegio arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso il collegio giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell efficacia della delibera stessa. Ebbene, alla luce del chiaro disposto della clausola statutaria, sono devolute alla cognizione arbitrale tutte le controversie che possono insorgere, tra l altro, tra gli amministratori e la società e, dunque, anche quelle aventi ad oggetto il pagamento del pagina 3 di 7

4 compenso per l attività svolta dal presidente del consiglio di amministrazione. Sul punto, non appare superfluo evidenziare che se è vero che la dizione, contenuta nella parte iniziale della clausola che si riferisce alle controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci, può apparire ambivalente (non essendo espressamente menzionate le controversie insorgende tra amministratori e società), è anche vero che ogni dubbio è fugato dalla seconda parte del secondo comma della clausola ove si precisa che la clausola compromissoria è ( ) vincolante, a seguito dell accettazione dell incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti. Appare, infatti, evidente che lo statuto sociale abbia inteso demandare alla cognizione arbitrale tutte i giudizi che gli amministratori intendano promuovere, a qualsiasi titolo, nei confronti della società stessa. In definitiva, il contenuto dello Statuto della società opposta costituisce espressione della volontà delle parti, che vi hanno aderito, di sottrarsi totalmente alla tutela giurisdizionale ordinaria per affidarsi a quella arbitrale. L arbitrato previsto da tali clausole, peraltro, deve qualificarsi come arbitrato irrituale. Orbene, come costantemente osservato dalla Suprema Corte, la clausola di arbitrato irrituale consiste in una normale clausola negoziale, con la quale le parti non hanno inteso derogare alla giurisdizione, ma hanno conferito un mandato negoziale ad un terzo incaricato di comporre una lite, sostituendosi alla volontà dei contraenti, mediante composizione amichevole, conciliativa o transattiva, o mediante negozio giuridico di mero accertamento, (cfr. Cass, n. 4360/81). Inoltre, la Cassazione ha costantemente evidenziato che la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse pagina 4 di 7

5 intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l'impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio tra le parti concluso e, quindi, come espressione della propria personale volontà, restando, di contro, irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri, dato che pure l'arbitrato libero ammette tale modalità, in difetto di una contraria volontà delle parti, e sia la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio, attesa la sua compatibilità con l'arbitrato libero e il necessario rispetto anche in quest'ultimo del principio del contraddittorio, in ragione dello stretto collegamento esistente tra il principio di cui all'art. 101 cod. proc. civ. e gli art. 2, 3 e 24 Cost. ed in consonanza con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, (Cass., 1 aprile 2011, n. 7574). Nel caso di specie, il riferimento alla equità della decisione arbitrale rende certo che le parti abbiano voluto concordare una ipotesi di arbitrato irrituale. Ciò posto, acclarata la natura irrituale dell arbitrato in questione, devesi osservare che le domande proposte dalla società attrice riguardano indubbiamente diritti patrimoniali disponibili relativi al rapporto sociale, tale essendo certamente il diritto al compenso dell amministratore per l attività professionale prestata. Contrariamente a quanto asserito da parte opposta, non assume alcun rilievo la circostanza che il rivendicato compenso sia strettamente correlato alle questioni di corretta redazione del bilancio relativo all esercizio 2014 e che, dunque, la controversia avente ad oggetto il compenso, al pari di quella avente ad oggetto l impugnativa del bilancio, non sia compromettibile in arbitri. pagina 5 di 7

6 Sul punto, appare sufficiente osservare, da una parte, che l attività dell amministratore (e del presidente del consiglio di amministrazione) non si riduce alla sola redazione del bilancio ma si estende alla gestione della società e, dall altra, che il compenso costituisce un diritto patrimoniale pacificamente rinunziabile la cui determinazione e conseguente pagamento non involge certamente la posizione ed i diritti dei terzi. La controversia in esame, dunque, rientra nell ambito di applicabilità della clausola compromissoria in questione. Come è noto, il riconoscimento della sussistenza di una clausola di arbitrato libero non dà luogo ad una questione di competenza, ma integra una ipotesi di rinuncia alla proponibilità della domanda (cfr. Cass. n. 1909/87). Orbene, come è noto, l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (cfr. Cass., 28 luglio 1999, n. 8166). Alla luce delle precedenti considerazioni, deve, da una parte, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, dall altra, dichiararsi improponibile, dinanzi al giudice ordinario, la domanda formulata dal Sig.Luciano Vinella nei confronti della Tevere S.p.A. La legittimità della richiesta al Tribunale di emissione del decreto ingiuntivo e l immediata adesione di parte opposta all eccezione di compromesso giustificano l integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio. p.q.m. Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: pagina 6 di 7

7 I) revoca il decreto ingiuntivo n /2016 emesso dal Tribunale di Roma e dichiara l improponibilità della domanda proposta dal Sig. Luciano Vinella nei confronti della Tevere S.p.A.; II) compensa integralmente le spese della presente procedura. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 8 gennaio Il Presidente (dott. Stefano Cardinali) Il Giudice est. (dott. Guido Romano) pagina 7 di 7

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE IX SENTENZA TRA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE IX SENTENZA TRA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE IX Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado 70528/13 R.G.A.C.

Dettagli

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sedicesima sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sedicesima sezione civile Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sedicesima sezione civile Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta

Dettagli

Titolo I NUOVE NORME DI PROCEDURA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Titolo I NUOVE NORME DI PROCEDURA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 5 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 5. Vigente al: Titolo I NUOVE NORME DI PROCEDURA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 5. Vigente al: Titolo I NUOVE NORME DI PROCEDURA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 5 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TERZA CIVILE 1 in funzione di SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA. Sezione specializzata in materia d impresa SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA. Sezione specializzata in materia d impresa SENTENZA così composto: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sedicesima Sezione Civile in funzione di Sezione specializzata in materia d impresa Dott. Stefano Cardinali Dott. Umberto

Dettagli

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE N. 85247/2008 R.Gen.Aff.Cont. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. dott. Alfonso Tinto,

Dettagli

T R I B U N A L E D I R O M A R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE

T R I B U N A L E D I R O M A R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE T R I B U N A L E D I R O M A R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Francesco Mannino ha emesso la seguente

Dettagli

SENTENZA CONCLUSIONI DELLE PARTI

SENTENZA CONCLUSIONI DELLE PARTI N. 90196/2012 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Marsala SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione monocratica, nella persona del giudice

Dettagli

pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7

pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TERZA CIVILE Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Cecilia Bernardo, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di I

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE N. 85003/2010 R.Gen.Aff.Cont. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. dott. Alfonso Tinto,

Dettagli

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI: N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella

Dettagli

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel

Dettagli

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 14 novembre 2017, composto dai Sig.ri

Dettagli

Sentenza n. 1067/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n /2012

Sentenza n. 1067/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n /2012 N. R.G. 84298/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei

Dettagli

CORSO IN MATERIA DI ARBITRATO

CORSO IN MATERIA DI ARBITRATO CORSO IN MATERIA DI ARBITRATO COORDINATORE AVV. CRISTINA MARTINETTI Avv. STEFANO A. CERRATO Avv. MARCO D ARRIGO Avv. GIANANDREA GIANCOTTI Avv. LUCA NEGRINI Dott.ssa PATRIZIA MARCHETTI Dott. GIANCARLO ALBIS

Dettagli

Franca Del Cinque elettivamente domiciliata presso lo studio dell avv. Luca

Franca Del Cinque elettivamente domiciliata presso lo studio dell avv. Luca REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Composta dai seguenti magistrati Dott.ssa Maria Teresa Bonavia Dott. Isabella Silva Dott.ssa Maria Margherita Zuccolini ha

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZAEXART.281SEXIESC.P.C.

Dettagli

Presentazione. La Camera Arbitrale del Piemonte.

Presentazione. La Camera Arbitrale del Piemonte. Presentazione La Camera Arbitrale del Piemonte. La Camera Arbitrale del Piemonte è un associazione di diritto privato delle sette camere di commercio piemontesi, operante all interno di Unioncamere Piemonte

Dettagli

Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2003)

Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2003) Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2003) Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché

Dettagli

SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI

SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI N. R.G. 65896/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 65896/2014 tra SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI I.O. S.R.L.

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato

Dettagli

Cartella esattoriale - Vizi di forma: opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. (M.Cuomo).

Cartella esattoriale - Vizi di forma: opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. (M.Cuomo). Opposizione alla cartella esattoriale. L'opposizione con la quale si denuncino vizi propri della cartella esattoriale, per carenze di elementi che essa dovrebbe contenere in base agli artt. 25 e 26 del

Dettagli

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 19 gennaio 2016, composto dai Sig.ri

Dettagli

SESTA SEZIONE CIVILE 1. Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere - Re P. Dott. STEFANO SCHIRO' - Consigliere - ORDINANZA

SESTA SEZIONE CIVILE 1. Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere - Re P. Dott. STEFANO SCHIRO' - Consigliere - ORDINANZA 1 _ 1 5 8 9 0/12 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Regolamento di competenza Dott. GIUSEPPE SALME' - Rel. Presidente R.G.N. 11205/2011

Dettagli

CAMERA ARBITRALE DELLA FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO GIURIDICI * * * REGOLAMENTO

CAMERA ARBITRALE DELLA FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO GIURIDICI * * * REGOLAMENTO CAMERA ARBITRALE DELLA FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO GIURIDICI * * * REGOLAMENTO 1. E costituita presso la Fondazione Bresciana per gli studi Economico- Giuridici una Camera Arbitrale destinata

Dettagli

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

1) CLAUSOLA STANDARD PER ARBITRALE RITUALE DI DIRITTO COMUNE (TRA DUE PARTI) COLLEGIO ARBITRALE

1) CLAUSOLA STANDARD PER ARBITRALE RITUALE DI DIRITTO COMUNE (TRA DUE PARTI) COLLEGIO ARBITRALE Alcuni modelli di Clausola arbitrale e compromesso come base per la discussione e la lezione presso l Ordine dei Commercialisti di Vicenza del 13 novembre 2010 (senza alcuna pretesa di completezza o di

Dettagli

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o TRIBUNALE DI CATANIA. Sezione Specializzata in Materia di Impresa

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o TRIBUNALE DI CATANIA. Sezione Specializzata in Materia di Impresa R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Specializzata in Materia di Impresa Il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia

Dettagli

N SENT N RGAC N CRON.

N SENT N RGAC N CRON. N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sezione Tribunale delle Imprese - Terza Sezione Civile, composto da dott. Francesco Mannino Presidente dott. Stefano

Dettagli

Telefonia. Tentativo conciliazione presso Camera di Commercio: improcedibilità della domanda (A. Ventim

Telefonia. Tentativo conciliazione presso Camera di Commercio: improcedibilità della domanda (A. Ventim Il tentativo di conciliazione è uno strumento deflattivo che persegue lo scopo di favorire la soluzione stragiudiziale della generalità delle liti in materia di utenze telefoniche e, attesa la materia

Dettagli

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro N. R.G. 2021/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D APPELLO DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Collegio, riunito in Camera di consiglio e formato dai magistrati: Dr. Angela DE MEO

Dettagli

INDICE. Schemi. Presentazione... Prefazione... IX XIX

INDICE. Schemi. Presentazione... Prefazione... IX XIX INDICE Presentazione... Prefazione... IX XIX Schemi 1A Nuove norme di procedura (art. 1)... 3 1B Nuove norme di procedura (art. 1)... 4 2 Mutamento del rito (art. 1)... 5 3A Procedimento di primo grado

Dettagli

SENTENZA. SOM GESTIONI ALBERGHIERE s.r.1., in persona del legale rappresentante. speciale a margine del ricorso, dall'avv. Maurilio Prioreschi,

SENTENZA. SOM GESTIONI ALBERGHIERE s.r.1., in persona del legale rappresentante. speciale a margine del ricorso, dall'avv. Maurilio Prioreschi, Civile Sent. Sez. 2 Num. 3197 Anno 2016 Presidente: BUCCIANTE ETTORE Relatore: GIUSTI ALBERTO Data pubblicazione: 18/02/2016 2 ha pronunciato la seguente arbitrato SENTENZA sul ricorso proposto da: SOM

Dettagli

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 9 gennaio 2018, composto dai Sig.ri

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA

TRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA TRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA R.G. n. 2166/13 Oggi 21.03.14 sono comparsi: per parte attrice l avv.; per parte convenuta l avv. in sostituzione dell avv. gusta delega che dimette. Si dà atto

Dettagli

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo) Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: l'opposizione ai sensi della legge n. 689

Dettagli

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE N. R.G. omissis TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente SENTENZA nella

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Sezione del Tribunale delle Imprese XVI Civile riunito in camera di consiglio e così composto: Dott. Stefano Cardinali Dott. Umberto Gentili

Dettagli

L'Arbitrato. ODECPA Palermo, 8 aprile Dott. Alfonso Provvidenza

L'Arbitrato. ODECPA Palermo, 8 aprile Dott. Alfonso Provvidenza L'Arbitrato ODECPA Palermo, 8 aprile 2014 Dott. Alfonso Provvidenza aprovvidenzastudio@gmail.com L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806-832 c.p.c. L'arbitrato costituisce un mezzo alternativo di risoluzione

Dettagli

N /2016 R.G. Per parte opposta ELENA SCORDINO CITTERIO. pagina 1 di 5.

N /2016 R.G. Per parte opposta ELENA SCORDINO CITTERIO. pagina 1 di 5. N. 57254/2016 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO N. R.G. 15742/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone

Dettagli

INDICE PARTE II IL FORMULARIO. Capitolo I I PROCEDIMENTI CAUTELARI NELLE CONTROVERSIE ARBITRALI

INDICE PARTE II IL FORMULARIO. Capitolo I I PROCEDIMENTI CAUTELARI NELLE CONTROVERSIE ARBITRALI INDICE Prefazione.... VII PARTE I BREVE SINTESI IN MATERIA DI ARBITRATO ORDINARIO E SOCIETARIO, RITUALE E IRRITUALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE E DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE 1. L arbitrato nazionale....

Dettagli

Decurtazione dei punti della patente e tutela giurisdizionale

Decurtazione dei punti della patente e tutela giurisdizionale Decurtazione dei punti della patente e tutela giurisdizionale Autore: sentenza In: La decurtazione dei punti della patente rappresenta una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla

Dettagli

Corte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n

Corte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n Corte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n. 10821 SENTENZA sul ricorso 26471-2012 proposto da: (OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l avvocato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO N. R.G. 28410/2017 + 29650/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle

Dettagli

Dott. Pietro Lisa Consigliere Dott. Manila Salvà Consigliere ha pronunziato la seguente

Dott. Pietro Lisa Consigliere Dott. Manila Salvà Consigliere ha pronunziato la seguente 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Dopo la notificazione della cartella esattoriale il termine di prescrizione del credito diventa decennale (M.

REPUBBLICA ITALIANA. Dopo la notificazione della cartella esattoriale il termine di prescrizione del credito diventa decennale (M. Con la sentenza in esame il Giudice di Pace ha ritenuto che in relazione a contributi, sanzioni, accessori e spese, con la formazione della cartella esattoriale, si determina un effetto novativo delle

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 01055/2015 REG.PROV.COLL. N. 01890/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione

Dettagli

Indice sommario PARTE I ARBITRATO NAZIONALE CODICE DI PROCEDURA CIVILE. LIBRO QUARTO Dei procedimenti speciali

Indice sommario PARTE I ARBITRATO NAZIONALE CODICE DI PROCEDURA CIVILE. LIBRO QUARTO Dei procedimenti speciali Indice sommario PARTE I ARBITRATO NAZIONALE CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO QUARTO Dei procedimenti speciali TITOLO VIII - Dell arbitrato... pag. 5 Capo I-Della convenzione d arbitrato...» 5 Art. 806

Dettagli

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Sedicesima Sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Sedicesima Sezione civile Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Sedicesima Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 3 luglio 2018, composto dai

Dettagli

Cass /2011: il preavviso di fermo è impugnabile davanti al Giudice di Pace

Cass /2011: il preavviso di fermo è impugnabile davanti al Giudice di Pace Il preavviso di fermo amministrativo è impugnabile davanti al Giudice di Pace nei sessanta giorni dalla notifica (Cass. VI sez. Civ. Ordinanza 25.10.2011, n.22088) (ordinanza 25 ottobre 2011, n. 22088)

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE. in funzione di

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE. in funzione di REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE III CIVILE in funzione di SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: Dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio

Dettagli

n. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa

n. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa n. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa Oggi 25 febbraio 2016 innanzi al dott. Leonardo Scionti, sono comparsi: per parte opponente

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. U Num. 4325 Anno 2014 Presidente: RORDORF RENATO Relatore: DI PALMA SALVATORE Data pubblicazione: 24/02/2014 ORDINANZA sul ricorso 23307-2012 proposto da: GASPARI PAOLO, elettivamente

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 22737 Anno 2014 Presidente: BIANCHINI BRUNO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 27/10/2014 ORDINANZA sul ricorso 25285-2013 proposto da: FUTURA IMMOBILIARE SRL 01558400501,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Verona Sentenza 9.4.2013 (Composizione collegiale - Pres. MIRENDA- Est. LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA In composizione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:

Dettagli

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Tribunale di Udine. - sezione civile - Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 28.5.2013, alle ore 10.30, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 5309/11 R.A.C.C.,

Dettagli

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA. Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Il Giudice, Dott.ssa Gilda Danila Romano, ha pronunciato la seguente

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA. Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Il Giudice, Dott.ssa Gilda Danila Romano, ha pronunciato la seguente TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Giudice, Dott.ssa Gilda Danila Romano, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1042 R.G.A.C. per l anno

Dettagli

TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT IL COLLEGIO ARBITRALE. nel procedimento arbitrale promosso con Istanza di arbitrato prot. n.

TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT IL COLLEGIO ARBITRALE. nel procedimento arbitrale promosso con Istanza di arbitrato prot. n. TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT IL COLLEGIO ARBITRALE composto da Prof. avv. Ferruccio Auletta - presidente Prof. Carlo Castronovo arbitro nominato dalla parte istante Prof. avv. Maurizio

Dettagli

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24099 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI BLASI

Dettagli

Tribunale di Pistoia

Tribunale di Pistoia Repubblica Italiana Tribunale di Pistoia Sezione civile In nome del Popolo Italiano Il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423/08 R. G. tra le

Dettagli

Sezione specializzata in materia di impresa

Sezione specializzata in materia di impresa REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati dott. Vincenzo

Dettagli

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo Solo avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale di Brescia, Sezione Seconda civile, nella persona del Giudice unico dott. Luciano Ambrosoli ha pronunciato

Dettagli

Natura e finalità. Arbitrato Che cos'è l'arbitrato

Natura e finalità. Arbitrato Che cos'è l'arbitrato Natura e finalità E' un organismo senza fini di lucro istituito, ai sensi dell art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, nr. 580, presso la Unioncamere Molise, e con sedi territoriali presso le Camere di Commercio

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione composto dai seguenti magistrati: Dott. Mario Tuttobene presidente Dott. Lorenza Calcagno giudice Dott. Pietro Spera

Dettagli

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO RITUALE DI DIRITTO SCRITTURE IN GENERE

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO RITUALE DI DIRITTO SCRITTURE IN GENERE CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO RITUALE DI DIRITTO Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione

Dettagli

Modello 1. Clausola di Mediazione e poi Arbitrato (Med-Arb) da inserire nei Contratti

Modello 1. Clausola di Mediazione e poi Arbitrato (Med-Arb) da inserire nei Contratti Modello 1 Clausola di Mediazione e poi Arbitrato (Med-Arb) da inserire nei Contratti Modello 2 Clausola di Mediazione e poi Arbitrato (Med-Arb) in Materia Societaria Modello 3 Clausola Arbitrale Societaria

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 5 Num. 2552 Anno 2018 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: FASANO ANNA MARIA Data pubblicazione: 02/02/2018 ORDINANZA sul ricorso 13340-2010 proposto da: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Dettagli

N. R.G. 2222/2014. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2222/2014 promossa da:

N. R.G. 2222/2014. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2222/2014 promossa da: N. R.G. 2222/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu ha pronunciato la seguente

Dettagli

Il procedimento sommario di cognizione facoltativo ex artt. 702 bis ss. c.p.c.

Il procedimento sommario di cognizione facoltativo ex artt. 702 bis ss. c.p.c. INDICE SOMMARIO Premessa................................ pag. VII Abbreviazioni delle enciclopedie e delle riviste.................» XVII Parte Prima Il procedimento sommario di cognizione facoltativo

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ACCREDITATO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA n. 887

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ACCREDITATO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA n. 887 Clausole In seguito all introduzione del procedimento di mediazione obbligatorio si ritiene che possa essere opportuno, nell interesse delle parti, inserire una clausola di mediazione nell ambito contrattuale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dettagli

TRIBUNALE DI MILANO OTTAVA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA N DELL ANNO 2011

TRIBUNALE DI MILANO OTTAVA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA N DELL ANNO 2011 TRIBUNALE DI MILANO OTTAVA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA N. 1760 DELL ANNO 2011 TRA GAREGNANO IMM.RE SRL (C.F. 04927080152 ), con il patrocinio dell avv. CICOGNA SALVATORE e dell avv. attore o ricorrente

Dettagli

Cass. 9276/ Art. 149 D.Lgs. 209/2005: ma il responsabile civile va citato in giudizio?

Cass. 9276/ Art. 149 D.Lgs. 209/2005: ma il responsabile civile va citato in giudizio? Nella ordinanza che segue, la Corte di Cassazione sfiora ma non tocca e, quindi, non risolve il problema relativo alla necessità di evocare o meno in giudizio anche il responsabile del danno, nel caso

Dettagli

Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: Firmato Da: MANNINO FRANCESCO SAVER Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b5

Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: Firmato Da: MANNINO FRANCESCO SAVER Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b5 N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sezione Tribunale delle Imprese - Terza Sezione Civile, composto da dott. Francesco Mannino Presidente dott. Stefano

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Giovanni Giuseppe Amenduni ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa

Dettagli

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Verbale di udienza All udienza del 19/10/2016 innanzi al Giudice designato dott.ssa Paola Romana Lodolini è stato chiamato il giudizio recante RG n. 410 del 2016 Sono presenti:

Dettagli

INDICE SOMMARIO I CODICE DI PROCEDURA CIVILE 1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

INDICE SOMMARIO I CODICE DI PROCEDURA CIVILE 1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO Elenco degli autori... IX Notizie sugli Autori... XI Premessa... XIII Guida alla consultazione... XXIII Elenco delle abbreviazioni... XXV Bibliografia generale... XXXI Introduzione... 1 I CODICE DI PROCEDURA

Dettagli

Capitolo 11. Consulenza tecnica e arbitrato

Capitolo 11. Consulenza tecnica e arbitrato Capitolo 11 Consulenza tecnica e arbitrato 11.1 La soluzione delle controversie Le controversie di carattere civile possono essere risolte: a) per via amichevole senza ricorso al Giudice b) per via giudiziaria

Dettagli

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione... INDICE Prefazione... p. XV Schemi I GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO... 3 1 Giurisdizione (artt. 1 e 5 c.p.c.)... 7 2 Competenza: principi generali (artt. 5 e 6

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE N. R.G. 11945/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Terza sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 3876 Anno 2019 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: Data pubblicazione: 08/02/2019 ORDINANZA sul ricorso 23414-2017 proposto da: LOBINA VIRGILIO, elettivamente domiciliato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 00948/2014 REG.PROV.COLL. N. 00930/2005 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)

Dettagli