Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
|
|
- Eva Marchetti
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 14 novembre 2017, composto dai Sig.ri magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente, dott. Umberto Gentili Giudice, dott. Guido Romano Giudice relatore, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n del ruolo contenzioso generale dell anno 2016 rimessa al Collegio per la decisione all udienza del 16 maggio 2017 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente tra ICQ Holding S.p.A., in persona del Presidente del C.d.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Sardegna, n. 38, presso lo studio degli avv.ti Silvia Nunzi e Nicola Vardaro che la rappresentano e difendono, in virtù di delega posta a margine dell atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, attrice; e pagina 1 di 7
2 Matteo Maffucci, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia, n. 48, presso lo studio dell avv. Federico Morlino che lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo R.G /16, convenuto; Oggetto: Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali. Conclusioni delle parti: come da verbale dell udienza del 16 maggio svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, la ICQ Holding S.p.A. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il sig. Matteo Maffucci proponendo opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 8874/2016 con il quale l intestato Tribunale le aveva ingiunto di pagare, in favore dell odierno opposto, la complessiva somma di ,00 oltre interessi, a decorrere dal 31 marzo 2006, nella misura determinata dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, a titolo di corrispettivo ancora dovuto per la cessione, intervenuta in data 23 settembre 2005 in favore dell odierna opponente, di una quota pari al 50% del capitale sociale della Star Wind S.r.l. A fondamento della svolta domanda, parte attrice rappresentava che: in data 23 settembre 2005, il Sig. Matteo Maffucci cedeva alla ICQ Holding S.p.A. una quota pari al 50% del capitale sociale della Star Wind S.r.l.; il corrispettivo per la cessione della predetta quota (di valore nominale di ,00) veniva pattuito in ,00 di cui ,00 venivano corrisposti al momento della sottoscrizione dell atto di cessione; l odierna opponente si impegnava a corrispondere i rimanenti ,00 in un unico rateo dilazionato entro e non oltre il 31 marzo 2006; successivamente, la ICQ Holding S.p.A. provvedeva al pagamento dell ulteriore somma di ,00; la medesima ICQ Holding non procedeva effettivamente al pagamento della somma di ,00; tuttavia, il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte è erroneo con riferimento alla determinazione degli interessi, non potendo trovare applicazione la normativa di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231; infatti, in ragione dell art. 2 primo comma del predetto d.lgs 9 ottobre 2002, n. 231, l ambito applicativo della normativa speciale è limitato allo scambio di merci o alla prestazione di servizi, ambito nel quale non può rientrare la cessione di partecipazioni sociali. pagina 2 di 7
3 Sulla scorta di tali premesse, la ICQ Holding S.p.A. così formulava le proprie conclusioni: «Voglia l Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: revocare il decreto ingiuntivo n. 8874/2016 R.G.N /2016 ed accertare il corretto importo dovuto da ICQ Holding S.p.A. al sig. Matteo Maffucci». Si costituiva Matteo Maffucci il quale contestava le deduzioni prospettate da parte attrice e rassegnava le seguenti conclusioni: «Voglia l Ill.mo Tribunale Civile di Roma, in via preliminare concedere, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 8874/16 - RG 21417/16 emesso in data 13 aprile 2016 e depositato il 14 aprile 2016, notificato a mezzo pec in data 03 maggio 2016, quanto meno limitatamente alle somme non contestate da parte opponente e pari alla quota capitale ingiunta, oltre gli interessi legali ex art c.c., dalla data di scadenza del pagamento e fino all'effettivo soddisfo; in via principale rigettare l opposizione ex adverso spiegata in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti, per l effetto, confermando il decreto ingiuntivo n. 8874/16 - R.G. n /16, emesso da codesto stesso Tribunale a carico di ICQ Holding spa; sempre in via principale, accertata la pretestuosità e strumentalità dell azione ex adverso spiegata, condannare la ICQ Holding spa al risarcimento del danno da responsabilità aggravata, ai sensi e per gli effetti dell art. 96, I co. c.p.c., da liquidarsi in via equitativa nella misura pari ad ,00 o nella diversa misura che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio». Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente alla sorte capitale, successivamente, all udienza del 16 maggio 2017 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell art. 50 bis c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche. motivi della decisione Il Sig. Matteo Maffucci ha instaurato la presente controversia, mediante deposito del ricorso monitorio, al fine di sentire condannare la ICQ Holding S.p.A. al pagamento della somma di ,00 oltre interessi, a decorrere dal 31 marzo 2006, nella misura determinata dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, a titolo di corrispettivo ancora dovuto per la cessione, intervenuta in data 23 pagina 3 di 7
4 settembre 2005 in favore dell odierna opponente, di una quota pari al 50% del capitale sociale della Star Wind S.r.l. La ICQ Holding S.p.A. ha proposto opposizione non contestando né il titolo negoziale dal quale il credito del Sig. Matteo Maffucci origina né la debenza della sorte capitale indicata dalla controparte ( ,00), ma deducendo l inapplicabilità al caso di specie della disciplina di cui al richiamato d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e, quindi, l errata indicazione degli interessi dovuti. Occorre, pertanto, esaminare l applicabilità o meno degli interessi moratori ex d.lgs 9 ottobre 2002, n. 231 attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali al rapporto negoziale oggetto del presente giudizio costituito dalla compravendita di partecipazioni sociali. L art. 1, primo comma, d.lgs 9 ottobre 2002, n. 231 prevede che le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. Il successivo art. 2, primo comma lett. a), definisce, poi, il significato di transazione commerciale, prevedendo che, ai fini dell applicabilità della normativa in argomento, per tale si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Dalla definizione riportata si evince come le uniche situazioni prodromiche a rendere applicabile la normativa prevista nel d.lgs 9 ottobre 2002, n. 231 siano la consegna di merci o la prestazione di servizi. Conseguentemente, occorre domandarsi se la cessione di quote sociali possa essere un attività ricompresa nel novero di quelle idonee a configurare una consegna di merci, lasciandosi intendere che, in caso di risposta affermativa come ritiene parte convenuta, il concetto di merci possa ricomprendere sia i beni materiali che quelli immateriali come le quote di una società. Ritiene il Collegio che sia preferibile una interpretazione restrittiva, maggiormente rispettosa del dato letterale della normativa in questione. Infatti, il concetto di merce risulta antitetico rispetto a quello di bene immateriale, in particolare per la ragione secondo cui l attività di consegna, richiesta espressamente dalla norma, in riferimento alle transazioni commerciali, non può non fare riferimento esclusivamente ad un bene fisico e materiale. pagina 4 di 7
5 Tale motivazione è perciò idonea ad escludere l applicazione degli interessi moratori in un contratto come quello intercorso tra le parti, in cui saranno in ogni caso applicati gli interessi legali sanciti dalla disposizione ex art c.c. Tuttavia, con riferimento alla quantificazione degli interessi legali, giova precisare che l art c.c. è stato modificato, con l aggiunta del quarto comma, dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n Ai sensi dell'art. 17, secondo comma, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, la nuova disciplina è, peraltro, applicabile ai procedimenti che vengono avviati a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione (11 dicembre 2014). Ebbene il nuovo quarto comma dell art c.c. dispone che se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In virtù della citata normativa, per i procedimenti iniziati oltre il trentesimo giorno dall entrata in vigore della legge di conversione, dal giorno della proposizione della domanda giudiziale, gli interessi legali, se non determinati dalle parti, avranno un saggio pari a quello previsto per gli interessi moratori ex d.lgs 9 ottobre 2002, n Gli interessi, dunque, dal giorno della proposizione della domanda vengono ad essere parametrati a quelli moratori, acquisendo quindi un valore più elevato. Al contrario, dalla data di decorrenza del credito fino all'instaurarsi del giudizio, si devono continuare ad applicare gli interessi legali, così come del resto avveniva prima dell'introduzione dei nuovi commi. Venendo al caso di specie, il ricorso per decreto ingiuntivo che ha introdotto il procedimento in corso, è stato depositato in data 23 marzo 2016 ed è pertanto idoneo a rendere applicabili le indicate modifiche normative del Pertanto, a decorrere dal 31 marzo 2006 data in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento della somma di ,00 e fino al giorno 23 marzo 2016 corrispondente all avvio del procedimento monitorio con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, dovranno essere applicati gli interessi legali di cui al primo comma dell art c.c., mentre dal giorno successivo a detto deposito fino al soddisfo, gli interessi applicabili saranno quelli corrispondenti al saggio previsto dal d.lgs 9 ottobre 2002, n pagina 5 di 7
6 In definitiva, il decreto ingiuntivo n. 8874/2016 deve essere revocato. La ICQ Holding S.p.A. deve essere condannata al pagamento della somma di ,00 oltre interessi, nella misura prevista dal primo comma dell art c.c., dalla data del 31 marzo 2006 e fino al 23 marzo 2016 ed oltre interessi legali, per come determinati dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dalla data del 24 marzo 2016 e fino all effettivo soddisfo. Peraltro, essendo intervenuto (a seguito dell ordinanza con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione, limitatamente alla sorte capitale, del decreto ingiuntivo opposto) il pagamento della somma di ,00 agli importi come sopra determinati dovrà essere detratta detta somma, la quale, tuttavia, andrà imputata dapprima agli interessi e poi al capitale (art c.c.). Essendo stato accertata l esistenza del credito vantato da parte opposta, parte opponente deve essere condannata alla refusione, in favore del Sig. Matteo Maffucci, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014) con esclusione della fase relativa all istruttoria. p.q.m. Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: I) revoca il decreto ingiuntivo n. 8874/2016; II) condanna la ICQ Holding S.p.A. al pagamento, in favore del Sig. Matteo Maffucci, della somma di ,00, detratti eventuali pagamenti eseguiti in corso di causa (secondo i criteri di imputazione di cui all art c.c.), oltre interessi, nella misura prevista dal primo comma dell art c.c., dalla data del 31 marzo 2006 e fino al 23 marzo 2016 ed oltre interessi legali, per come determinati dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dalla data del 24 marzo 2016 e fino all effettivo soddisfo; pagina 6 di 7
7 III) condanna parte opponente alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi ,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 14 novembre Il Presidente (dott. Stefano Cardinali) Il Giudice est. (dott. Guido Romano) pagina 7 di 7
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA
N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio
DettagliN SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:
N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
DettagliOnere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 19 gennaio 2016, composto dai Sig.ri
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 36025/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Sedicesima Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Sedicesima Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 3 luglio 2018, composto dai
DettagliSOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI
N. R.G. 65896/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 65896/2014 tra SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI I.O. S.R.L.
DettagliOGGETTO: pagamento somma.
Abstract. Il Tribunale di Perugia, considerando che sul documento contratto di vendita di pacchetto turistico, stando alla documentazione prodotta, si fa riferimento ad alcune condizioni non meglio esplicitate
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile -
R.G. n. 12466/2013 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile - Verbale della causa R.G. n. 12466/2013 tra Anyaquae s.r.l. (avv.ti Andrea Caracò e Armando Platto) ATTRICE OPPONENTE e Legno
DettagliSentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali
Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado
DettagliSezione specializzata in materia di impresa
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati dott. Vincenzo
DettagliECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. R.G. n. CONTRORICORSO PER., in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.
ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. CONTRORICORSO PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via - CAP: ), con sede legale in, Via (CAP: ),
Dettagli! (C.F.: ) presso il cui studio in,
TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t
Dettaglin. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa
n. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa Oggi 25 febbraio 2016 innanzi al dott. Leonardo Scionti, sono comparsi: per parte opponente
DettagliTribunale di Pistoia
Repubblica Italiana Tribunale di Pistoia Sezione civile In nome del Popolo Italiano Il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423/08 R. G. tra le
Dettagliadempimento della prestazione dovuta
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte dell eccezione ex art. 1460 c.c., sollevata dall opponente, in ordine al dedotto incompleto adempimento della prestazione da parte dell opposta,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione composto dai seguenti magistrati: Dott. Mario Tuttobene presidente Dott. Lorenza Calcagno giudice Dott. Pietro Spera
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI. Sezione - Giudice Dott./Dott.ssa. R.G. n. / - Udienza del COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE PER
TRIBUNALE CIVILE DI Sezione - Giudice Dott./Dott.ssa R.G. n. / - Udienza del COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE PER,in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA. Sezione specializzata in materia d impresa SENTENZA
così composto: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sedicesima Sezione Civile in funzione di Sezione specializzata in materia d impresa Dott. Stefano Cardinali Dott. Umberto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna GALIOTO, ha
DettagliCOOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE
N. R.G. omissis TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente SENTENZA nella
DettagliSpese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA III Sezione Civile Nella persona del Giudice Unico dott. ssa Silvia Giani, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale
DettagliCONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pescara SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia c.p.c., dandone lettura in udienza,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE
N.R.G. 3134/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle
DettagliSentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015
N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO DI PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA EX ART. 15 DEL D.LGS. N. 150/2011 PER
TRIBUNALE CIVILE DI RICORSO IN OPPOSIZIONE AL DECRETO DI PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA EX ART. 15 DEL D.LGS. N. 150/2011 PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:,
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE. tra S.R.L. LEADER UNIFEED VERTICAL SYSTEM S.R.L. contro
N. R.G. 3496/2017 TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE Verbale telematico della causa n. R.G. 3496/2017 tra S.R.L. LEADER UNIFEED VERTICAL SYSTEM S.R.L. ATTORI/OPPONENTI contro UNICREDIT
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra
N. R.G. 8107/2014 M.B. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra e BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E SAN PROSPERO SPA ATTORE CONVENUTO Oggi
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 157/05 REG.DEC. N. 7987 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 689/99 R.G. 585/98 Cronol. 3791 In decisione 03.03.99 Decisa 02.06.99 Depos. 20.07.99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo Sez. 1^ Civile, costituita
DettagliSCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE
SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE Art. 53 Appello 1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Terza Sezione civile. Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Terza Sezione civile Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al
DettagliFirmato Da: GARRI GUGLIELMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14d6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Terza Sezione Civile, in persona del dott. Guglielmo Garri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella
DettagliTRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA
TRIBUNALE DI UDINE - VERBALE DI UDIENZA R.G. n. 2166/13 Oggi 21.03.14 sono comparsi: per parte attrice l avv.; per parte convenuta l avv. in sostituzione dell avv. gusta delega che dimette. Si dà atto
DettagliAVVERTENZA PER IL LETTORE
AVVERTENZA PER IL LETTORE Per una migliore interpretazione delle formule n. 385, 393 e 394, pubblicate rispettivamente a p. 584, p. 606 e p. 611 del Formulario, l inciso: «Questo procedimento è esente
DettagliCONTRO. AC Mantova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mantova, viale Te n.9 intimata
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA PRESIDENTE PROF. AVV. MASSIMO COCCIA ARBITRO PROF. AVV. LUCA DI NELLA ARBITRO nominato ai
DettagliEstinzione del giudizio avanti al giudice unico del tribunale e condanna del rinunciante alle spese di lite
Estinzione del giudizio avanti al giudice unico del tribunale e condanna del rinunciante alle spese di lite Tribunale di Torino, 29 ottobre 2013. Giudice Di Capua. Giudizio avanti al tribunale - Giudice
DettagliVerbale d udienza TRIBUNALE DI UDINE. Successivamente oggi , ore 12.00, davanti al giudice
TRIBUNALE DI UDINE 2 a sezione civile Successivamente oggi 23.11.2015, ore 12.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 6450/14 R.A.C.C., promossa da - attrice-opponente
Dettagli* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE IX SENTENZA TRA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE IX Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado 70528/13 R.G.A.C.
DettagliSentenza n /2016 pubbl. il 29/12/2016 RG n /2014
N. R.G. 79106/2014 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Vincenzo Perozziello
DettagliTribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.
Tribunale di Prato Dott. - R.g. n.. Udienza Comparsa di costituzione e risposta Nell interesse del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le., n., C.f.., rappresentato e difeso, come da procura a margine
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente SENTENZA nella
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014
N. R.G. 57663/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA
Abstract. Il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale rischi avanzata da un soggetto che sosteneva di non aver stipulato il contratto di finanziamento
DettagliSentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015
DettagliCOND. DI MILANO VIA...
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE PRIMA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, a seguito di udienza in data odierna ex art. 281 sexies cod. proc. civ., in persona
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI SEZIONE CIVILE COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Udienza del. Per: Il Signor, nato a in data ed domiciliato in
TRIBUNALE CIVILE DI SEZIONE CIVILE COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA G.U.: DOTT.SSA N.R.G.: /20 Udienza del Per: Il Signor, nato a in data ed domiciliato in alla Via n., C.F.:, rappresentato e difeso
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale di Brescia, Sezione Seconda civile, nella persona del Giudice unico dott. Luciano Ambrosoli ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Torino-sezione 1 civile delle imprese. in composizione collegiale costituita da
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torino-sezione 1 civile delle imprese in composizione collegiale costituita da dott. Umberto Scotti dott. Giovanni Liberati dott. Francesco
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile - Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha
Dettagli~ '" ,:",.~:'i:::" CONCLL'SIONT. tj"rs:
tj"rs:,:",.~:'i:::",o. ~ '" sente oza ".!tf,., ~(1 "l () r' \ \ \. C' '_._~ll~}lll,), RUOLO I CROI~C~C!3i~A; \, REPUBBLICA ITALIANA REPEmc, J :: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRlBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. (Sezione Seconda ter)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO (Sezione Seconda ter) composto dai Sigg.ri Paolo Restaino Presidente f.f Giancarlo Luttazi Roberto Capuzzi
DettagliSENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Verbale di udienza All udienza del 19/10/2016 innanzi al Giudice designato dott.ssa Paola Romana Lodolini è stato chiamato il giudizio recante RG n. 410 del 2016 Sono presenti:
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composto: Dott. Francesco Mannino Presidente rel.
Dettaglir tj 130' 2o.AG ~, Lt/2J2JUb ~ +- ~~~l ~~~~~-~~b~ì_~~-~0~~~ +-~~~~~~
r tj 130' 2o.AG '. ~, Lt/2J2JUb ~ +- ~~~l ~~~~~-~~b~ì_~~-~0~~~ +-~~~~~~ ~~ ." REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano il Tribunale di TREVISO sezione I civile in composizione monocratica, in persona
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 2017/7014 TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE nel procedimento instaurato ai sensi e per gli effetti di cui all art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. r.g. 7014/2017 PROMOSSO DA ALOISI ANTONINO,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sentenza 9.4.2013 (Composizione collegiale - Pres. MIRENDA- Est. LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA In composizione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE Il Giudice di Pace di Termini Imerese, in nome del Dr. Luigi Fortunato, ha emesso la seguente SENTENZA nella
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 26 settembre 2017, composto dai
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TERZA CIVILE 1 in funzione di SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
DettagliIl Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza con lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e d
N. 9860/2015 R.G. CONDOMINIO DI TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9860/2015 tra S.P.A. -Parte attrice- e 11 MILANO -Parte convenuta contumace- Oggi, 21 luglio
DettagliGROUP PLC /03/ /2016 R.G.).
Ricorso per provvedimento cautelare ai sensi degli art. 669 bis e 700 cpc depositato innanzi al Tribunale di Torino da WIG e SOSTENYA GROUP PLC il 09/03/2016 (procedimento cautelare n. 6449/2016 R.G.).
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile SENTENZA
ha pronunciato la seguente: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA SENTENZA CONCLUSIONI
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O S E N T E N Z A
N. 9860/2015 R.G. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O -Sezione Undicesima Civile- Il Tribunale, in composizione monocratica,
DettagliIl Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente
Azione confessoria di servitù di una finestra- art.1079 c.c- azione di risarcimento del danno-condanna alla rimozione dell occlusione ed al pagamento delle spese di causa. Il Tribunale di Bologna, sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Taranto II sezione giudice dott. Claudio Casarano - ha pronunciato la SENTENZA
DATA 05/06/2012 ENTE GIUDICANTE TRIBUNALE DI TARANTO, GIUDICE UNICO DOTT. CLAUDIO CASARANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto II sezione giudice dott. Claudio Casarano
DettagliSentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013
N. R.G. 3975/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI S2 CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Giraldi ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliSENTENZA CONTRO CONCLUSIONI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Terza Sezione civile. Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Terza Sezione civile Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al
DettagliATTO DI TRANSAZIONE. rappresentante p.t. Dott. Angelo Tondo, con sede legale in Lecce zona industriale PREMESSO CHE
ATTO DI TRANSAZIONE Con la presente scrittura privata, tra i sottoscritti: - COMUNE DI ALLISTE, (C.F. 81000570754), in persona del Sindaco p.t. Avv.Antonio Ermenegildo Renna, avente sede in Alliste alla
DettagliSentenza n. 689/2015 pubbl. il 20/01/2015 RG n /2012 Repert. n. 541/2015 del 20/01/2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
DettagliAll udienza del 12/01/2010 nel procedimento n. 1073/09, Ruolo Lavoro, tra
TRIBUNALE DI PRATO; sezione lavoro; sentenza 6 novembre 2009 n. 386; Giudice RIZZO; Tessitura nuova Silver s.r.l. (Avv. CARBONI, GRASSO) c. Basha Elton (Avv. BOTTARI). Spese giudiziali civili Responsabilità
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 02795/2012 REG.PROV.COLL. N. 01026/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliTelefonia. Tentativo conciliazione presso Camera di Commercio: improcedibilità della domanda (A. Ventim
Il tentativo di conciliazione è uno strumento deflattivo che persegue lo scopo di favorire la soluzione stragiudiziale della generalità delle liti in materia di utenze telefoniche e, attesa la materia
DettagliRic. n. 3849/1995 Sent. n. 449/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, secon da
Ric. n. 3849/1995 Sent. n. 449/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, secon da Sezione, con l intervento dei signori magistrati: Lorenzo
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 645 C.P.C. C.F. e P.IVA n., in persona del l.r.pt.
. TRIBUNALE ORDINARIO DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 645 C.P.C. PER C.F. e P.IVA n., in persona del l.r.pt., con sede legale in via ; la sig.ra, nata a il, C.F., residente
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI. Sezione G.I. Dott./Dott.ssa. R.G. n. / Udienza del / / ore COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER
TRIBUNALE CIVILE DI Sezione G.I. Dott./Dott.ssa R.G. n. / Udienza del / / ore COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _,
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 29/10/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 29/10/2014
N. R.G. 68480/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A- Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
DettagliCessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata
Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata Cassazione Civile, Sezione
Dettagli