Sentenza n /2014 pubbl. il 29/10/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 29/10/2014
|
|
- Isabella Calabrese
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 N. R.G /2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A- Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Tavassi dott. Paola Maria Gandolfi dott. Silvia Giani ha pronunciato la seguente SENTENZA Presidente Giudice Giudice Relatore nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g /2013 promossa da: VOLOLIBERO SRL (C.F ), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio dell avv. MAGGIONI RICCARDO, elettivamente domiciliata in via SANTA SOFIA 6 MILANO, presso lo studio del difensore contro ATTRICE OPPONENTE MATAERIA SRL (C.F ), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio degli avv.ti Valentina Resta avv. CARLIZZI CESARE, elettivamente domiciliata in via LOVANIO, 5 MILANO presso lo studio dei difensori CONCLUSIONI CONVENUTA OPPOSTA Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d udienza di precisazione delle conclusioni e cioè. Conclusioni per l opponente VOLOLIBERO S.R.L.: Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso e di legge, così giudicare: - In via preliminare, respingere - ove reiterata la già disattesa richiesta di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., poiché l opposizione è fondata su documenti (vd. docc. 4/6) ed in ogni caso risulta di pronta soluzione; pagina 1 di 8
2 - In via pregiudiziale di rito, revocare il decreto ingiuntivo emesso da codesto Tribunale in data 14-22/5/13 col n e qui opposto, in quanto pronunciato da Giudice incompetente, rientrando il relativo rapporto (contratto di edizione) nella competenza funzionale per materia inderogabilmente attribuita alla Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale presso il Tribunale di Milano; - Nel merito, in accoglimento della interposta opposizione, per le causali tutte di cui alla narrativa dell atto di opposizione, dichiararsi che il rifiuto da parte dell opponente di pagare il credito azionato in via monitoria è legittimo sulla base dell art c.c. e per l effetto revocarsi il decreto ingiuntivo emesso da codesto Tribunale in data 14-22/5/13 col n e qui opposto in quanto illegittimo, invalido, nullo e/o inefficace, mandando conseguentemente indenne Vololibero s.r.l. dalla pretesa creditoria della convenuta opposta Mataeria s.r.l., alla quale nulla è dovuto dall opponente; - Spese e compensi rifusi, nonché rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso totale, ovvero comunque nella misura massima prevista dalla tariffa vigente, oltre a C.P.A. nonché I.V.A. dovuti come per legge e con distrazione a favore dell avv. Riccardo Maggioni, quale antistatario. Conclusioni per l opposta MATAERIA S.R.L.: Voglia l Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione, disattesa e respinta, così giudicare: *** 1) In via preliminare, autorizzare, anche in revoca dell ordinanza emessa dall Ill.mo Sig. Giudice all udienza del 25 febbraio 2014, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto, per tutti i motivi di cui in atti, l opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. 2) Nel merito: A) in via principale, per tutti i motivi di cui in atti, rigettare l opposizione proposta da Vololibero srl avverso il decreto ingiuntivo n /2013, R.G.N /2013, emesso dal Tribunale di Milano in data e pubblicato in data , perché infondata in fatto ed in diritto; B) in subordine, e salvo gravame, nel non creduto caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare tenuta e, per l effetto, condannare la società Vololibero S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Mataeria S.r.l. l importo di euro 5.260,00, ovvero di quel diverso importo che sarà accertato in corso di causa o che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/201 dal dovuto al saldo; C) in via istruttoria, si chiede, occorrendo, l ammissione della prova orale per interrogatorio formale e per testi sui capitoli che ci si riserva di formulare nel termine ex art. 183 c.p.c. D) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali. pagina 2 di 8
3 *** MOTIVAZIONE 1. Con atto notificato in data 30 settembre 2013, VOLOLIBERO S.R.L proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano n /2013, in forza del quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 5260,00, a titolo di saldo del corrispettivo di euro pattuito per la cessione dei diritti, in relazione al progetto intitolato diritti fotografici Lucio Battisti e la Numero Uno, deducendo che: - In data 16 marzo 2011, MATAERIA, in qualità di Autore, aveva ceduto all Editore VOLOLIBERO, per cinque anni, i diritti esclusivi di pubblicazione ed utilizzazione economica dell opera intitolata Lucio Battisti e la Numero Uno" (Volume composto da 144 fotografie inedite di Lucio Battisti e degli artisti della Numero Uno), affermandone espressamente la propria esclusiva proprietà e creazione. - MATAERIA si era impegnata, per tutta la durata del contratto, a non sfruttare in alcun modo l opera e per questo, a titolo esemplificativo, a non effettuare o consentire che siano fatte elaborazioni di alcun genere ; si era impegnata altresì a consegnare all editore entro il 1 maggio 2011 il libro completo in versione digitale, redatto in forma definitiva e corredato di tutto il suo eventuale materiale illustrativo. - MATAERIA aveva adempiuto all obbligo di consegna soltanto nell agosto 2011, arrecando danno e disagio all editore VOLOLIBERO. - L editore VOLOLIBERO aveva pubblicato l opera, pur ricevuta in ritardo e, in data 23 luglio 2012, aveva versato a MATAERIA, a mezzo bonifico, l acconto di euro 2.000,00 sul compenso pattuito di complessivi 7.260,00, IVA inclusa. - Il ritratto fotografico di Lucio Battisti caratterizzante la copertina dell opera concessa in esclusiva da MATAERIA a VOLOLIBERO era stato utilizzato per la copertina di un altro libro pubblicato da un editore terzo nel corso del 2013, ingenerando conseguente confusione nel pubblico tra le due opere. pagina 3 di 8
4 Ciò premesso, VOLOLIBERO, chiedeva, preliminarmente, la revoca del decreto ingiuntivo n /2013, emesso in data maggio 2013, in quanto pronunciato da Giudice incompetente, rientrando il contratto di edizione nella competenza funzionale per materia inderogabilmente attribuita alla Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale (rectius, impresa); nel merito, chiedeva la revoca eccependo l inadempimento di MATAERIA ai propri obblighi contrattuali di esclusiva. 1.1 Si costituiva la convenuta opposta MATAERIA, chiedendo il rigetto di tutte le pretese attoree. Deduceva l infondatezza dell eccezione di incompetenza; nel merito, la tempestiva consegna della copia digitale completa su chiavetta USB a mani di Claudio Fucci, Amministratore Unico di VOLOLIBERO S.R.L. nel rispetto del termine previsto dal contratto di edizione, cioè 1 maggio Deduceva, inoltre, che l Editore VOLOLIBERO aveva posto in essere comportamenti incompatibili con l'asserita contestazione dell inosservanza del termine del 1 maggio 2011 da parte di MATAERIA poiché non aveva esercitato la facoltà di recesso ex art. 8, co. 1 contratto di edizione e aveva corrisposto comunque, in data 23 luglio 2012, l acconto di euro 2.000,00 sulla fattura emessa da MATAERIA. Contestava di avere violato gli obblighi contrattuali di esclusiva poiché il contratto di edizione aveva per oggetto la cessione dei diritti esclusivi di pubblicazione e di utilizzazione economica dell opera e non della fotografia di cui l opponente aveva lamentato l utilizzazione da parte di un editore terzo. Ammetteva che l immagine caratterizzante la copertina dell opera lucio battisti e la Numero Uno fosse identica a quella utilizzata per la copertina del libro pubblicato da Salani (comparsa p 9), ma deduceva che la prima rappresentava una elaborazione grafica, mentre la seconda era una semplice fotografia senza alcuna elaborazione. Deduceva altresì che l eccezione di inadempimento era stata proposta in mala fede da controparte poiché l opponente VOLOLIBERO, fatto salvo il versamento dell acconto di euro 2.000,00, non aveva provveduto tempestivamente al pagamento della fattura del 18 luglio 2012,, rendendosi inadempiente prima della pubblicazione del libro edito da SALANI EDITORI, avvenuta nel febbraio Ciò dedotto, la convenuta opposta chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto; in via principale, il rigetto pagina 4 di 8
5 dell opposizione e, in subordine, la condanna dell opponente a pagare l importo di euro 5.260, Alla prima udienza del 25 febbraio 2014, il giudice non concedeva la provvisoria esecuzione e assegnava i tre termini richiesti dalle parti ex art. 183 sesto comma c.p.c. Ritenuta la causa matura per la decisione, all udienza del 25 giugno 2014 le parti, su invito del giudice, precisavano le conclusioni. Ciò esaminato, il Tribunale osserva quanto segue. 2. Eccezione d incompetenza. Preliminarmente, l opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo eccependo l incompetenza del Tribunale adito in via monitoria, in quanto Tribunale ordinario e non Sezione specializzata in materia d impresa funzionalmente competente a conoscere la materia in oggetto concernente un contratto di edizione. Per giurisprudenza consolidata, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all interno dello stesso ufficio (Cass. n.24656/2011). L eccezione d incompetenza non è pertanto fondata. 3. Nel merito, l opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo va revocato Questi i fatti. E documentato che le parti hanno stipulato in data 13 marzo 2011 un contratto di edizione in forza del quale Mataeria, in qualità di autore, ha ceduto all Editore Vololibero, per la durata di cinque anni, i diritti esclusivi sull opera intitolata Lucio Battisti e la Numero Uno (Volume che raccoglie 144 fotografie inedite di Lucio Battisti e degli artisti della Numero Uno), affermandone espressamente la esclusiva proprietà e creazione (vd. premesse del doc. 1 cit.). Sulla base del predetto contratto, l opposta ha ceduto all opponente i diritti esclusivi di pubblicazione e di utilizzazione economica dell opera (cfr. doc. 1 art. 1.1) impegnandosi espressamente, per tutta la durata del contratto a non sfruttare in alcun modo l opera e per questo, a titolo esemplificativo, a non effettuare o consentire che siano fatte elaborazioni di alcun genere. (cfr. doc. 1 cit. art. 1.6). La convenuta opposta Mataeria srl ha inoltre espressamente garantito la pagina 5 di 8
6 legittimità delle stampe fotografiche i cui diritti di utilizzazione economica sono stati ceduti alla controparte garantendone il pacifico possesso e godimento dei diritti ceduti (cfr premessa contratto). E altresì documentale, ed espressamente ammesso, che lo stesso identico ritratto fotografico di Lucio Battisti, caratterizzante la copertina dell opera concessa in esclusiva all editore Vololibero (doc.4 e doc.8 opponente) è utilizzato per la copertina di un libro pubblicato nel febbraio 2013 dal terzo Salani Editore (docc.5/6), avente lo stesso oggetto - Lucio Battisti- in concorrenza con l opponente. 3.2 Il motivo di opposizione relativo alla tardiva consegna da parte dell autore Mataerie del libro completo in versione digitale, contrattualmente previsto per l 1 maggio 2011, non assume rilievo nella decisione, trattandosi di un inadempimento tollerato e, comunque tale, per la sua scarsa importanza, non solo da non giustificare lo scioglimento del contratto, ma anche da non causare alcun pregiudizio per l opponente, giacchè non è stata fornita alcuna prova. Pertanto, l eventuale e contestata- tardiva consegna dell opera da parte dell autore, non assume rilevanza nell economia complessiva del rapporto e non giustifica alcuna diminuzione del corrispettivo pattuito, in mancanza della prova di alcun pregiudizio L utilizzo della medesima fotografia da parte del terzo quale copertina di un libro pubblicato nel 2013 rappresenta, invece, un inadempimento dell obbligo di garanzia assunto dalla convenuta opposta con il contratto di edizione ove era stata pattuita la cessione in esclusiva dei diritti di sfruttamento. Tale inadempimento si è realizzato nel periodo quinquennale di vigenza del contratto dat. 16/3/2011 nel quale l opposta si era impegnata a garantire lo sfruttamento esclusivo (cfr. doc.1, artt. 1.1, 1.6 e 2) sul presupposto espresso della sua affermata esclusiva titolarità dell opera (cfr. le premesse del doc.1). La circostanza ammessa dall opposta -secondo cui l autore della fotografia avrebbe ceduto i diritti di utilizzo della fotografia all editore concorrente Salani- costituisce conferma dell inadempimento dell opposta al proprio obbligo di garantire all opponente il pacifico godimento esclusivo, senza consentire elaborazioni da parte di terzi e quindi violazione degli obblighi assunti con il detto pagina 6 di 8
7 contratto di edizione (cfr le premesse, nonché gli artt. 1.1 e 1.6 del contratto di edizione sub doc. 1). L inadempimento è grave e rilevante, considerando anche la collocazione dell identico ritratto fotografico di Lucio Battisti, posto in evidenza sulla copertina delle due opere. D altro canto sono irrilevanti le modifiche che si risolvono in due linee laterali verticali poiché lasciano invariata la parte caratterizzante, ossia il ritratto di Lucio Battisti. L inadempimento, scoperto successivamente alla pubblicazione dell opera edita dal terzo, esclude che l eccezione d inadempimento sia stata formulata dalla opponente in mala fede. Non rileva a tale fine che la contestazione dell inadempimento sia successivo alla scadenza del termine per il pagamento poiché, nella reciproca valutazione degli inadempimenti, si deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa delle condotte inadempienti e della loro rilevanza sul sinallagma contrattuale, tenendo conto non solo dell elemento cronologico, ma anche dei rapporti di causalità e proporzionalità tra le prestazioni inadempiute ( ex plurimis, Cass 14648/2013, Cass. n. 987/10, 26943/06, 11374/06 e 2992/04) La tesi della convenuta opposta, secondo cui i diritti di utilizzazione non concernerebbero le immagini fotografiche, risulta smentita dalla comune volontà delle parti, quale evincibile inequivocabilmente dalle clausole contrattuali sopra esaminate e altresì dalla successiva condotta confessoria tenuta dalla opposta. Ed invero, con riguardo a quest ultima si rileva che: - Mataeria ha chiesto il saldo del corrispettivo indicando in fattura del 18 luglio 2012, quale titolo costitutivo, l acquisizione diritti per il Progetto Diritti fotografici Lucio Battisti e la Numero Uno (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio); - con lettera dat 23/1/2013, la convenuta opposta ha ribadito che il titolo costitutivo azionato è costituito dai Diritti fotografici Lucio Battisti e la Numero Uno (vd. doc. 5 fascicolo monitorio) La tesi della convenuta non è comunque idonea a escludere l inadempimento per violazione dell obbligo di garanzia del pacifico godimento dei diritti di utilizzazione economica esclusivi ceduti, obbligo gravante contrattualmente sulla convenuta opposta. pagina 7 di 8
8 4. Alla luce del grave inadempimento agli obblighi previsti, contrattualmente e per legge (art. 125 LA), il diritto di VOLOLIBERO di rifiutare il compenso pattuito è legittimo. L eccezione d inadempimento ex art c.c. può invero essere sollevata non solo per ottenere lo scioglimento del contratto, ma anche per paralizzare la domanda di adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, quale è quello di specie. Pertanto il decreto ingiuntivo opposto è revocato. 5. Alla soccombenza della convenuta opposta segue la sua condanna alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in favore di Vololibero Srl, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 e del modesto valore della causa, in euro 3.200,00 per compensi ed euro 244,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando l opposizione proposta da VOLOLIBERO SRL nei confronti di MATAERIA SRL, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Revoca il decreto ingiuntivo opposto. - Condanna la convenuta opposta Mataeria s.r.l. alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in euro 244,00 per spese ed euro 3.200,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Così deliberato in Milano, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2014 Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Silvia Giani dott. Marina Tavassi pagina 8 di 8
SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI
N. R.G. 65896/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 65896/2014 tra SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI I.O. S.R.L.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 36025/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE
N.R.G. 3134/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna GALIOTO, ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
DettagliOnere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA
N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014
N. R.G. 57663/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliSentenza n /2016 pubbl. il 29/12/2016 RG n /2014
N. R.G. 79106/2014 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Vincenzo Perozziello
DettagliSENTENZA CONTRO CONCLUSIONI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dettagli* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliSentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015
N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n /2012 Repert. n /2014 del 10/11/2014
N. R.G. 78043/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone
DettagliOGGETTO: pagamento somma.
Abstract. Il Tribunale di Perugia, considerando che sul documento contratto di vendita di pacchetto turistico, stando alla documentazione prodotta, si fa riferimento ad alcune condizioni non meglio esplicitate
DettagliTRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE. Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
N. R.G. 67233/2014 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Tavassi Presidente dott.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione composto dai seguenti magistrati: Dott. Mario Tuttobene presidente Dott. Lorenza Calcagno giudice Dott. Pietro Spera
DettagliUNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI
Data 14/06/2012 Ente giudicante Numero 1134 TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, GIUDICE UNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Il Giudice, dott.
Dettaglin. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa
n. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa Oggi 25 febbraio 2016 innanzi al dott. Leonardo Scionti, sono comparsi: per parte opponente
DettagliSentenza n. 9292/2016 pubbl. il 25/07/2016 RG n /2013
N. R.G. 31243/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
DettagliTribunale di Pistoia
Repubblica Italiana Tribunale di Pistoia Sezione civile In nome del Popolo Italiano Il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423/08 R. G. tra le
DettagliSentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile -
R.G. n. 12466/2013 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile - Verbale della causa R.G. n. 12466/2013 tra Anyaquae s.r.l. (avv.ti Andrea Caracò e Armando Platto) ATTRICE OPPONENTE e Legno
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 28.5.2013, alle ore 10.30, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 5309/11 R.A.C.C.,
DettagliLUXO ITALIA SNC DI LEWIS PAUL E DEGASPERI ANDREA, VIA VENEZIA 2, CASSINA DEI PECCHI. CONVENUTO CONTUMACE
R.G. 3369/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO. Sezione specializzata in materia di impresa. Sezione A
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
DettagliSentenza n. 503/2017 pubbl. il 20/11/2017 RG n. 1171/2015 Repert. n. 971/2017 del 20/11/2017
N. 1171/2015 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Sondrio SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico
Dettagli! (C.F.: ) presso il cui studio in,
TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t
DettagliSentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014
N. 104/14 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Carli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella
DettagliVerbale d udienza TRIBUNALE DI UDINE. Successivamente oggi , ore 12.00, davanti al giudice
TRIBUNALE DI UDINE 2 a sezione civile Successivamente oggi 23.11.2015, ore 12.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 6450/14 R.A.C.C., promossa da - attrice-opponente
DettagliN SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:
N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da
DettagliSezione specializzata in materia di impresa
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati dott. Vincenzo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Giovanni Giuseppe Amenduni ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 31243/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XVII nella persona del giudice Andrea Postiglione ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta
DettagliSuccessivamente oggi, , alle ore 12.00, nella causa. contro. avente ad oggetto: mediazione; appello avverso la sentenza n
Successivamente oggi, 6.10.2014, alle ore 12.00, nella causa d appello iscritta al n 1154/2014 R.A.C.C., promossa da - (A), con l avvocato, contro - (B), con l avvocato, avente ad oggetto: mediazione;
DettagliSENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g /2014 promossa da:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dettaglir tj 130' 2o.AG ~, Lt/2J2JUb ~ +- ~~~l ~~~~~-~~b~ì_~~-~0~~~ +-~~~~~~
r tj 130' 2o.AG '. ~, Lt/2J2JUb ~ +- ~~~l ~~~~~-~~b~ì_~~-~0~~~ +-~~~~~~ ~~ ." REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano il Tribunale di TREVISO sezione I civile in composizione monocratica, in persona
DettagliTribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA. Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi:
N. R.G. 1254/2016 Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi: per FRANCESCO NESA SNC l avv. Micaela Veronese, in sostituzione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile SENTENZA
ha pronunciato la seguente: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA SENTENZA CONCLUSIONI
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale di Brescia, Sezione Seconda civile, nella persona del Giudice unico dott. Luciano Ambrosoli ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 4630/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da IMMOBILIARE ROMEO S.N.C. DI ZANATTA
DettagliCONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pescara SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia c.p.c., dandone lettura in udienza,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano DODICESIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossella Milone ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 29.10.2013, alle ore 11.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 2147/12 R.A.C.C.,
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. ***/2013 tra
! Nella procedura n. ***/2013 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. ***/2013 tra AZ.AGR.V. E S. B. L.R. (avv. -omissis-) ATTORE e M. F. S.R.L. (avv.
DettagliCOOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE
N. R.G. omissis TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente SENTENZA nella
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DettagliSentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013
N. R.G. 3975/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI S2 CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Giraldi ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliTribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.
Tribunale di Prato Dott. - R.g. n.. Udienza Comparsa di costituzione e risposta Nell interesse del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le., n., C.f.., rappresentato e difeso, come da procura a margine
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE
N.R.G. 10815/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
DettagliOGGETTO: altri contratti atipici -opposizione a decreto ingiuntivo.
N. R.G. 13110/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZ.XI in persona della dott.ssa Clara Cormio, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE
R.G. 62919/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: ha pronunciato, in nome del Popolo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 14037/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Vittorio Serra ha pronunciato la seguente
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE
N. R.G. 86124/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 14 novembre 2017, composto dai Sig.ri
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE SENTENZA
N. R.G. 42674/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZAEXART.281SEXIESC.P.C.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado
DettagliSentenza n. 6728/2017 pubbl. il 15/06/2017 RG n /2014
N. 48034/2014 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Verbale di udienza nella causa civile iscritta al, promossa da - (A s.r.l.), con l avvocato, contro - (B s.p.a.) con l avvocato, avente ad oggetto: locazione di immobile
Dettagli* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA
Abstract. L art. 33 della Convenzione di Montreal, ratificata dall Italia con l. n. 12 del 2004, nell individuazione del foro competente per le controversie in materia di trasporto aereo internazionale,
DettagliEstinzione del giudizio avanti al giudice unico del tribunale e condanna del rinunciante alle spese di lite
Estinzione del giudizio avanti al giudice unico del tribunale e condanna del rinunciante alle spese di lite Tribunale di Torino, 29 ottobre 2013. Giudice Di Capua. Giudizio avanti al tribunale - Giudice
DettagliCOND. DI MILANO VIA...
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sentenza 9.4.2013 (Composizione collegiale - Pres. MIRENDA- Est. LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA In composizione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
DettagliCONTRO. AC Mantova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mantova, viale Te n.9 intimata
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA PRESIDENTE PROF. AVV. MASSIMO COCCIA ARBITRO PROF. AVV. LUCA DI NELLA ARBITRO nominato ai
DettagliDott. Pietro Lisa Consigliere Dott. Manila Salvà Consigliere ha pronunziato la seguente
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliSpese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA III Sezione Civile Nella persona del Giudice Unico dott. ssa Silvia Giani, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale
DettagliOpposizione al decreto ingiuntivo Onere della prova Esistenza del credito
Opposizione al decreto ingiuntivo Onere della prova Esistenza del credito Opposizione al decreto ingiuntivo Onere della prova Esistenza del credito Con sentenza del 11 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario
Dettaglipagina 1 di 5 intellettuale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 689/99 R.G. 585/98 Cronol. 3791 In decisione 03.03.99 Decisa 02.06.99 Depos. 20.07.99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo Sez. 1^ Civile, costituita
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 2017/7014 TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE nel procedimento instaurato ai sensi e per gli effetti di cui all art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. r.g. 7014/2017 PROMOSSO DA ALOISI ANTONINO,
DettagliSentenza n. 689/2015 pubbl. il 20/01/2015 RG n /2012 Repert. n. 541/2015 del 20/01/2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra
N. R.G. 8107/2014 M.B. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra e BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E SAN PROSPERO SPA ATTORE CONVENUTO Oggi
DettagliSentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019 RG n. 3681/2017 Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019
All udienza del 7 febbraio 2019 innanzi al GI assistito dalla tirocinante ex art. 73 DL 69/2013 Dott.ssa... sono presenti per gli opponenti l Avv.... in sostituzione dell Avv.... la quale conclude come
DettagliSentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali
Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare
DettagliUFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1
ca UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA Si comunica a: SEZIONE 1 Avv. ANDREA DOVERI VIA OBERDAN, 57 56127 PISA PI Comunicazione di cancelleria Comunicazione di Deposito Sentenza Procedimento Numero: 2674/2017
DettagliSentenza n. 263/2017 pubbl. il 24/05/2017 RG n. 2294/2015
N. R.G. 2294/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea De Sabbata ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 17659/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI. Sezione - Giudice Dott./Dott.ssa. R.G. n. / - Udienza del COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE PER
TRIBUNALE CIVILE DI Sezione - Giudice Dott./Dott.ssa R.G. n. / - Udienza del COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE PER,in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a
DettagliSentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015
N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliSentenza n. 1625/2016 pubbl. il 25/05/2016 RG n. 9455/2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CAGLIARI SENTENZA nel procedimento civile r.g.n. 9455/2014 promosso da AMV SRL, in persone del legale rappresentante in carica, rappresentato
DettagliSentenza n. 1067/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n /2012
N. R.G. 84298/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
Dettaglinella causa civile di I Grado iscritta al N /2015 R.G. promossa da:
Tribunale di Milano, sentenza n. 843 del 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE. tra S.R.L. LEADER UNIFEED VERTICAL SYSTEM S.R.L. contro
N. R.G. 3496/2017 TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE Verbale telematico della causa n. R.G. 3496/2017 tra S.R.L. LEADER UNIFEED VERTICAL SYSTEM S.R.L. ATTORI/OPPONENTI contro UNICREDIT
DettagliSENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g /2012 promossa da:
N.R.G. 19167/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del
Dettagli