SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g /2012 promossa da:
|
|
- Ignazio Cavalli
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 N.R.G /2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alima Zana ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g /2012 promossa da: DIGITAL MEDIA STORE s.r.l. con l Avv. Giuseppe Mascolo del Foro di Sanremo - attrice - contro LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. con l'avv. Maurizio Bozzato e l Avv. Lorenzo Bianchi - convenuta - CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d udienza di precisazione delle conclusioni rassegnate in data 13 ottobre 2015, da intendersi qui integralmente trascritte: Conclusioni della società attrice: Piaccia all'ill.mo Tribunale di Milano adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria: - in via preliminare rimettere la causa in istruttoria onde dar corso alle prove testimoniali dedotte da parte attrice e precisamente all'escussione del teste Massimo de Paolo e all'interrogatorio formale del legale rappresentante della società pagina 1 di 8
2 convenuta, nonché ordinare CTU contabile che descriva e quantifichi il danno economico lamentato da parte attrice; - in via principale accertare e dichiarare, per le causali di cui nei rispetti atti di causa, la responsabilità ex art c.c. della LG Electronics Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per l'effetto condannare la medesima società al risarcimento del danno patito dall'attrice da quantificarsi in via equitativamente da parte del Giudice; - sempre in via principale accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato dalla società LG nei confronti della Digital Media Store, portato dalle fatture di cui agli atti e pertanto disporre la ripetizione delle somme già versate dalla Digital Media Store in favore della Lg Electronics Italia ammontanti ad ,80, - in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, con la distrazione delle somme in favore del sottoscritto difensore, avendole interamente anticipate. Sanremo - Milano, 9 ottobre 2015 Conclusioni della convenuta Voglia l Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: - in via principale rigettare integralmente le domande proposte da DIGITAL MEDIA STORE nei confronti di LG ELECTRONICS ITALIA, tenendo la stessa indenne da ogni addebito; - in via riconvenzionale accertare e dichiarare il credito di LG ELECTRONICS ITALIA verso la società attrice dell importo di capitali ,80 per i titoli dedotti in atti, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture allegate al saldo, pronunciando, a conferma dell ordinanza anticipatoria ex art. 186 ter c.p.c. resa nel corso del giudizio in data 27.3/ , la relativa condanna di pagamento a carico di DIGITAL MEDIA STORE. - in via istruttoria rigettare le istanze di parte attrice. pagina 2 di 8
3 - in ogni caso, con vittoria a favore della scrivente delle spese e dei compensi del presente giudizio, con rimborso forfettario ex art. 2, comma 2 D.M. 55/2014 e accessori di legge. Milano, 8 ottobre 2015 OGGETTO: domanda principale: concorrenza sleale, risarcimento del danno, accertamento negativo del credito vantato da parte convenuta; domanda riconvenzionale: accertamento di inadempimento contrattuale, condanna al pagamento del credito. pagina 3 di 8
4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Le vicende processuali Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14 marzo 2012, DIGITAL MEDIA STORE s.r.l. (DIGITAL), società distributrice dei prodotti a marchio LG sulla base di due successivi accordi commerciali stipulati nel corso del 2010 e del 2011, conveniva in giudizio LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. (LG), sua controparte contrattuale. In particolare, parte attrice lamentava che, durante la vigenza dell accordo commerciale sottoscritto in data 14 settembre 2011, parte convenuta avesse posto in essere atti di concorrenza sleale, per essersi indebitamente appropriata della clientela della società distributrice, fornendo direttamente i prodotti a marchio LG ad un prezzo ribassato. In conseguenza di ciò, chiedeva il risarcimento del danno patito e l accertamento dell avvenuta estinzione, per compensazione, del credito rivendicato dalla convenuta per la fornitura dei prodotti pari ad ,80, in virtù del contro-credito vantato a titolo risarcitorio. In data 27 luglio 2012 si costituiva in giudizio LG, invocando il rigetto di tutte le domande attoree e svolgendo altresì domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del credito vantato in ragione della fornitura dei prodotti LG relativa all anno In data 26 marzo 2013, il Giudice designato emetteva ordinanza con la quale ingiungeva a DIGITAL il pagamento del debito, ritenendo che la convenuta avesse documentato l esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile (cfr docc. 3-8, parte convenuta) e che tale pretesa creditoria non fosse paralizzata dalle doglianze dell attrice, fondate sull esistenza di un contro-credito di natura risarcitoria dovuto a condotte di concorrenza sleale ex art c.c. poste in essere dalla convenuta, il quale infatti non era fondato su prova scritta o di pronta risoluzione. Nel corso del giudizio di merito, concessi alle parti i termini di cui all art. 183 comma 6 c.p.c. e svolta la fase istruttoria, all udienza del 13 ottobre 2015 il G.I. rimetteva la causa alla fase decisoria, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche. 2.La competenza monocratica del Tribunale pagina 4 di 8
5 Parte attrice si duole in questa sede esclusivamente di profili di inadempimento contrattuale e di concorrenza sleale c.d. pura non interferente, neppure indirettamente, con i diritti di proprietà industriale o intellettuale di competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa in composizione collegiale. Con la conseguenza che la competenza appartiene al Tribunale in composizione monocratica e, per mero riparto degli affari interni, al giudice della Sezione Specializzata. 3.Il rapporto negoziale Il rapporto tra le parti ha natura contrattuale. In data 18 maggio 2010 LG e DIGITAL stipulavano un primo contratto avente ad oggetto la fornitura da parte DIGITAL di prodotti a marchio LG per il periodo 1 gennaio dicembre Tale contratto è stato poi rinnovato in data 14 settembre 2011 per il periodo 1 gennaio dicembre Tali accordi avevano quale oggetto la regolamentazione delle condizioni commerciali inerenti la fornitura dei beni, con particolare riferimento a sconti/premi che LG intendeva riconoscere alla società distributrice. Al contrario, non contenevano alcuna clausola di distribuzione esclusiva né a favore della distributrice-potendo quindi il produttore commercializzare i medesimi prodotti forniti a DIGITAL, sia direttamente sia attraverso altri distributori- né a favore del produttorepotendo DIGITAL commercializzare sul territorio nazionale prodotti di Case concorrenti di LG. Tali clausole spesso accompagnano rapporti commerciali di analogo tenore: l esclusiva non costituisce tuttavia una sorta di naturalia negotii che integri in via interpretativa l accordo che ne sia privo. Rientra infatti nella libera volontà contrattuale delle parti, in virtù dell insindacabile valutazione dei rispettivi interessi, scegliere di prevedere un obbligo di esclusiva in capo al distributore o al produttore per un determinato settore territoriale o per determinati clienti. Quindi, nel caso in esame, neppure in via interpretativa può ritenersi che sussistesse un obbligo contrattuale dell opposta di astenersi dal proporre direttamente in vendita agli stessi clienti dell opponente i suoi prodotti. A sua volta, DIGITAL era edotta di poter subire la concorrenza della società fornitrice, situazione controbilanciata dalla facoltà dell opponente di vendere marchi concorrenti. pagina 5 di 8
6 Neppure attraverso un interpretazione negoziale secondo buona fede, anche ove quest ultima ritenuta criterio integrativo dell assetto negoziale, si può dedurre un obbligo contrattuale di astensione in capo a LG. Del resto, quest ultima sin dal mese di gennaio 2011 aveva lealmente avvisato controparte di intendere fornire direttamente tre operatori della grande distribuzione, tra i quali proprio Gruppo Pam, invitando controparte ad astenersi dalla stessa fornitura (doc. 10 di parte opposta e testimonianza del teste Carettoni del 5 novembre 2013): a tale comunicazione non risulta essere seguita alcuna contestazione da parte di DIGITAL. Anzi, nonostante tale nuova strategia commerciale della produttrice, nel successivo mese di settembre 2011 (doc. 2 di LG), parte opponente rinnovava il contratto di fornitura con controparte. Pertanto, la fornitura da parte dell opposta al gruppo Pam non integra alcuna violazione negoziale. 4. Concorrenza sleale Esclusa la responsabilità contrattuale, il preteso obbligo di astensione a carico dell opposta non può neppure rinvenirsi nell ambito della responsabilità extracontrattuale ed, in particolare, nella disposizione posta a presidio della leale concorrenza di cui all art c.c., comma 3.c.c.. Tale disposizione, che nell ambito della responsabilità extracontrattuale, sanziona quelle attività contrarie ai principi di correttezza professionale, idonee a danneggiare l altrui impresa, non può in sé rendere illecita una condotta contrattualmente consentita, ove già sia la stata la volontà delle parti a disciplinare il relativo rapporto. Dunque la clausola di esclusiva, non inserita nel contratto per volontà delle parti, non può rilevare sotto il profilo concorrenziale. Non si vuole negare la sussistenza di ipotesi in cui una stessa condotta rilevi sotto il duplice profilo, aquiliano e negoziale, ovvero di ipotesi in cui, pur in presenza di accordo, i contraenti pongano in essere illeciti extracontrattuali: in quest ultimo caso si tratta tuttavia di condotte che il contratto non ha esplicitamente o implicitamente disciplinato, contrariamente al caso in esame. Né rileva il preteso ribasso dei prezzi operato dall opposta, non accompagnato dalla prova che si trattasse di una vendita sottocosto, ove LG, operatore più forte, operasse addirittura in perdita allo scopo di estromettere controparte dal mercato: tale figura di concorrenza, indagata pagina 6 di 8
7 dalla giurisprudenza anche di merito, qui non ricorre né sotto il profilo oggettivo- mancando la prova della vendita sottocosto- né sotto il profilo soggettivo- avendo lealmente LG comunicato a controparte la scelta di rifornire direttamente tre operatori della grande distribuzione, prima di sottoscrivere il nuovo contrato annuale (cfr. doc. 10 parte attrice e testimonianza del teste Carettoni del 5 novembre 2013). La pretesa risarcitoria dell attrice va dunque disattesa sia sotto il profilo aquiliano, sia sotto il profilo negoziale. 5.la domanda riconvenzionale della convenuta Quanto al credito vantato da LG in via riconvenzionale a titolo di pagamento della fornitura dei prodotti avvenuta nel corso del 2011, tale posta di credito è suffragata dalle fatture e dai documenti di trasporto depositati agli atti (cfr. docc. 3-6 di parte convenuta); e ciò per l importo di ,80, ridotto con una nota di credito a ,80. IL credito non è del resto contestato nell an dalla debitrice opponente, la quale ha solo opposto l avvenuta estinzione per compensazione alla luce del contro-credito risarcitorio azionato in questa sede. Esclusa tuttavia per le ragioni sopra esposte la sussistenza di quest ultimo, va confermata la condanna dell attrice già incorporata nell ordinanza anticipatoria ex art. 186 ter c.p.c.- per gli importi sopra indicati, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo. 6.Le spese del giudizio Quanto alle spese del giudizio, da liquidare d'ufficio non essendo stata depositata la relativa nota spese, le stesse seguono la soccombenza e tengono conto dell articolazione del processo snodatosi anche nella fase istruttoria. Parte attrice va pertanto condannata alla rifusione a favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi 6.000,00 (comprensivi di 1.968,00 già liquidati con l ordinanza ex art.186 ter c.p.c. emessa in corso di causa) di cui 500,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre IVA, CPA e spese di registrazione. P.Q.M. Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da DIGITAL MEDIA STORE s.r.l. contro LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. con atto di citazione depositato in data 16 marzo 2012, e sulla domanda riconvenzionale proposta da LG ELECTRONICS ITALIA pagina 7 di 8
8 S.p.A contro DIGITAL MEDIA STORE s.r.l. con comparsa di costituzione depositata in data 27 luglio 2012, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1)rigetta le domande attoree, per i motivi di cui in narrativa; 2)in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, confermando l ordinanza ex art.186 ter c.p.c. emessa in corso di causa, condanna DIGITAL MEDIA STORE s.r.l. al pagamento di euro ,80, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 3)condanna DIGITAL MEDIA STORE s.r.l. alla rifusione a favore di LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. delle spese di lite, liquidate in complessivi 6.000,00 oltre IVA, CPA e spese di registrazione, così come specificato in narrativa Così deciso in Milano, 28 gennaio Il Giudice unico dott. ssa Alima Zana pagina 8 di 8
Sentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015
N.R.G. 10965/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE
N.R.G. 3134/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle
DettagliSentenza n. 2487/2017 pubbl. il 28/02/2017 RG n /2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva
DettagliOnere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Composto dagli Ill.mi Signori: dr. Umberto Scotti Presidente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
N. R.G. 13947/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna GALIOTO, ha
DettagliOpposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto
Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
Dettaglinella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g /2012 promossa da:
N.R.G. 76843/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alima Zana ha
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliSentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015
N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliN SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:
N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da
DettagliSOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI
N. R.G. 65896/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 65896/2014 tra SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI I.O. S.R.L.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA
N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO. Sezione specializzata in materia di impresa. Sezione A
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n /2012 Repert. n /2014 del 10/11/2014
N. R.G. 78043/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri
DettagliSentenza n /2016 pubbl. il 29/12/2016 RG n /2014
N. R.G. 79106/2014 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Vincenzo Perozziello
DettagliSentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019 RG n. 3681/2017 Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019
All udienza del 7 febbraio 2019 innanzi al GI assistito dalla tirocinante ex art. 73 DL 69/2013 Dott.ssa... sono presenti per gli opponenti l Avv.... in sostituzione dell Avv.... la quale conclude come
DettagliSentenza n. 4903/2013 pubbl. il 09/04/2013 RG n /2010 Repert. n. 3849/2013 del 09/04/2013
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - B in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO - II^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO - II^ SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Petra Uliana, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione composto dai seguenti magistrati: Dott. Mario Tuttobene presidente Dott. Lorenza Calcagno giudice Dott. Pietro Spera
DettagliSentenza n. 9292/2016 pubbl. il 25/07/2016 RG n /2013
N. R.G. 31243/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
DettagliOGGETTO: pagamento somma.
Abstract. Il Tribunale di Perugia, considerando che sul documento contratto di vendita di pacchetto turistico, stando alla documentazione prodotta, si fa riferimento ad alcune condizioni non meglio esplicitate
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI. Sezione - Giudice Dott./Dott.ssa. R.G. n. / - Udienza del COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE PER
TRIBUNALE CIVILE DI Sezione - Giudice Dott./Dott.ssa R.G. n. / - Udienza del COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE PER,in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE SENTENZA
N. R.G. 42674/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sentenza 9.4.2013 (Composizione collegiale - Pres. MIRENDA- Est. LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA In composizione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE
N.R.G. 10815/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
DettagliTribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA. Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi:
N. R.G. 1254/2016 Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi: per FRANCESCO NESA SNC l avv. Micaela Veronese, in sostituzione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014
N. R.G. 57663/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliDeliberazione N. 400 del 16/05/2019
Deliberazione N. 400 del 16/05/2019 PROPONENTE: S.C. Avvocatura Ed Affari Legali OGGETTO: SIFRA SUD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C/ ISTITUTO. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 10002/2015 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI.
DettagliSentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC nel procedimento iscritto al n 130 del ruolo generale dell
DettagliSENTENZA CONTRO CONCLUSIONI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva
DettagliSentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015
N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliUNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI
Data 14/06/2012 Ente giudicante Numero 1134 TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, GIUDICE UNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Il Giudice, dott.
Dettagli* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O S E N T E N Z A
N. 9860/2015 R.G. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O -Sezione Undicesima Civile- Il Tribunale, in composizione monocratica,
DettagliSentenza n. 503/2017 pubbl. il 20/11/2017 RG n. 1171/2015 Repert. n. 971/2017 del 20/11/2017
N. 1171/2015 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Sondrio SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico
DettagliIl Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente
Azione confessoria di servitù di una finestra- art.1079 c.c- azione di risarcimento del danno-condanna alla rimozione dell occlusione ed al pagamento delle spese di causa. Il Tribunale di Bologna, sezione
DettagliSegnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del
DettagliSentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene
Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene riconosciuta la solidarietà tra le parti a di là della statuizione delle spese di causa liquidate in sentenza
DettagliIl Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza con lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e d
N. 9860/2015 R.G. CONDOMINIO DI TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9860/2015 tra S.P.A. -Parte attrice- e 11 MILANO -Parte convenuta contumace- Oggi, 21 luglio
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE
N.R.G. 79144/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Verbale di udienza nella causa civile iscritta al, promossa da - (A s.r.l.), con l avvocato, contro - (B s.p.a.) con l avvocato, avente ad oggetto: locazione di immobile
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI. Sezione G.I. Dott./Dott.ssa. R.G. n. / Udienza del / / ore COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER
TRIBUNALE CIVILE DI Sezione G.I. Dott./Dott.ssa R.G. n. / Udienza del / / ore COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _,
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 28.5.2013, alle ore 10.30, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 5309/11 R.A.C.C.,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano sentenza contro IN PUNTO: di parte attrice:
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice unico dottor Tullio Joppi, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile n. 517/2000 R.G.C. promossa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 38803/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliN. R.G. 7606/2016. ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7606/2016 promossa da:
N. R.G. 7606/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Tribunale delle Imprese Il Tribunale, nella persona dei magistrati dott. Gabriella Ratti Presidente dott.
Dettaglipagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.
DettagliSentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014
N. 104/14 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Carli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile -
R.G. n. 12466/2013 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile - Verbale della causa R.G. n. 12466/2013 tra Anyaquae s.r.l. (avv.ti Andrea Caracò e Armando Platto) ATTRICE OPPONENTE e Legno
DettagliCondominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta
Nulla la delibera assembleare nella parte in cui riconfermava il precedente amministratore in assenza della maggioranza assoluta dei condomini, in violazione del comma 2 dell' art 1136 cc. Tribunale di
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 02/12/2014 RG n /2011 Repert. n /2014 del 02/12/2014
N. R.G. 18612/011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA -SEZIONE A- Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DettagliSezione specializzata in materia di impresa
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati dott. Vincenzo
DettagliSENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g /2012 promossa da:
N.R.G. 14963/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA PROPRIETA INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle
DettagliTribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g /2014 tra S.R.L.
N. R.G. 10677/2014 Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10677/2014 tra S.R.L. e ATTORE/I PeIr S.R.L. l av. CONVENUTO/I O.it oggi sostituito Oggi 7 marzo 2017 ad
DettagliTribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.
Tribunale di Prato Dott. - R.g. n.. Udienza Comparsa di costituzione e risposta Nell interesse del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le., n., C.f.., rappresentato e difeso, come da procura a margine
DettagliGROUP PLC /03/ /2016 R.G.).
Ricorso per provvedimento cautelare ai sensi degli art. 669 bis e 700 cpc depositato innanzi al Tribunale di Torino da WIG e SOSTENYA GROUP PLC il 09/03/2016 (procedimento cautelare n. 6449/2016 R.G.).
DettagliSuccessivamente oggi, , alle ore 12.00, nella causa. contro. avente ad oggetto: mediazione; appello avverso la sentenza n
Successivamente oggi, 6.10.2014, alle ore 12.00, nella causa d appello iscritta al n 1154/2014 R.A.C.C., promossa da - (A), con l avvocato, contro - (B), con l avvocato, avente ad oggetto: mediazione;
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 31243/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
DettagliSentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali
Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare
Dettaglipagina 1 di 5 intellettuale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI nella persona del dott. Gaetano Savona, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3187 del ruolo generale degli
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 17659/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliLa compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata
La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta
Dettagliadempimento della prestazione dovuta
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte dell eccezione ex art. 1460 c.c., sollevata dall opponente, in ordine al dedotto incompleto adempimento della prestazione da parte dell opposta,
DettagliSentenza n. 1625/2016 pubbl. il 25/05/2016 RG n. 9455/2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CAGLIARI SENTENZA nel procedimento civile r.g.n. 9455/2014 promosso da AMV SRL, in persone del legale rappresentante in carica, rappresentato
DettagliGiudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015
1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 15.3.2013, alle ore 9.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa iscritta al n 5782/10 R.A.C.C., promossa
DettagliTRIBUNALE DI VENEZIA
N. R.G. 3585/2016 TRIBUNALE DI VENEZIA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3585/2016 promossa da ONLY ITALIA TECH AND TRADE CONSORZIO COOPERATIVE PESCATORI DEL POLESINE O.P. SOC. COOP. A R.L. SGAMBARO S.P.A. ACQUAVITE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 36025/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 29.10.2013, alle ore 11.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 2147/12 R.A.C.C.,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
DettagliATTO DI TRANSAZIONE. rappresentante p.t. Dott. Angelo Tondo, con sede legale in Lecce zona industriale PREMESSO CHE
ATTO DI TRANSAZIONE Con la presente scrittura privata, tra i sottoscritti: - COMUNE DI ALLISTE, (C.F. 81000570754), in persona del Sindaco p.t. Avv.Antonio Ermenegildo Renna, avente sede in Alliste alla
DettagliSentenza n. 289/2019 pubbl. il 14/02/2019 RG n. 7775/2016
N. R.G. 7775/2016 TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE DI CAUSA Oggi 14 febbraio 2019 ad ore 12.33 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per. l avv. CAMPANELLA
Dettagli* * * * * REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI PERUGIA SENTENZA
Abstract. Il Tribunale di Perugia in persona del G.O.T., ritenendo, contrariamente all orientamento attualmente dominante (affermatosi con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
DettagliRepubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano. Tribunale Ordinario di Chieti Sezione distaccata di Ortona
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Chieti Sezione distaccata di Ortona Il Tribunale ordinario di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, in composizione monocratica, in
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da IMMOBILIARE ROMEO S.N.C. DI ZANATTA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Sezione del Tribunale delle Imprese XVI Civile riunito in camera di consiglio e così composto: Dott. Stefano Cardinali Dott. Umberto Gentili
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SENTENZA. contro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daria Sbariscia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. ***/2013 tra
! Nella procedura n. ***/2013 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. ***/2013 tra AZ.AGR.V. E S. B. L.R. (avv. -omissis-) ATTORE e M. F. S.R.L. (avv.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Milano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SESTA Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Adriana Cassano Cicuto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile
DettagliSentenza n. 2643/2019 pubbl. il 29/05/2019 RG n /2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 20929/2018 -... (difeso dall avv....) -... (difesa dagli avv....) All udienza in data 29/05/2019 ore 11:00, dinanzi al giudice dr. Ludovico Sburlati,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace
Dettagli