REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE
|
|
- Erico Teodoro Berardino
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 N.R.G /2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Tavassi Presidente dott.ssa Alessandra Dal Moro Giudice a latere dott.ssa Alima Zana Giudice estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g /2013 promossa da: RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. -IN FORMA ABBREVIATA R.T.I.- S.P.A.- con il patrocinio degli avv.ti PREVITI STEFANO, FRANZINI DANIELE PIAZZETTA e LA ROSA ALESSANDRO ATTORE contro POLTRONISSIMA S.R.L. con il patrocinio degli avv.ti SEMERARO MARIANGELA e AREZZI ANTONIO CONVENUTO CONCLUSIONI pagina 1 di 9
2 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d udienza di precisazione delle conclusioni del , da intendersi integralmente richiamate. OGGETTO: domanda di accertamento della conclusione di un contratto di licenza d uso marchio, domanda di condanna al diritto al corrispettivo a carico del licenziatario. pagina 2 di 9
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.le vicende processuali Con atto di citazione ritualmente notificato in data , RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. di seguito RTI- conveniva in giudizio Poltronissima s.r.l. al fine di fare accertare e dichiarare l intervenuta conclusione di un contratto di licenza d uso del marchio Io Canto a favore della convenuta, nonché l effettivo utilizzo del segno da parte di quest ultima nell occasione di sette spettacoli, organizzati in alcune città italiane nel corso dei mesi di febbraio e marzo Parte attrice chiedeva quindi la condanna di Poltronissima al pagamento del corrispettivo pattuito in suo favore, pari alla somma di 5.000,00 dovuta a titolo di minimo garantito e, se in eccedenza, della percentuale del 10% del fatturato conseguito dalla convenuta dalla vendita dei prodotti contrassegnati dal marchio. In via subordinata, invocava la condanna di controparte per indebito arricchimento ex art c.c.. Con comparsa del , si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande di controparte; in particolare ammetteva che, in effetti, nel corso dell anno 2011 erano intercorsi tra le parti accordi orali relativi all utilizzo a suo favore del marchio citato, in seguito ai quali tuttavia era stata pattuita una licenza a titolo gratuito. Sottolineava inoltre di aver organizzato quattro manifestazioni, ove aveva impiegato il marchio Io Canto. Concessi i termini di cui all art. 183, comma 6, c.p.c., senza necessità di dare ingresso alla fase istruttoria, il Giudice istruttore rimetteva quindi la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 2.Il rapporto contrattuale tra le parti pagina 3 di 9
4 E provata in questa sede la conclusione di un contratto di licenza d uso a titolo oneroso a favore di Poltronissima del segno Io Canto di titolarità dell attrice. In proposito occorre premettere che: com'è noto, il contratto di licenza di marchio è libero nelle forme e può essere stipulato tanto verbalmente quanto per fatti concludenti; la prova di tale negozio può essere quindi raggiunta anche a mezzo di testimoni o per presunzioni, purché idonei a manifestare un raggiunto consenso (cfr., tra le altre Corte d'appello di Milano, , Trib. Milano ); il contratto di licenza di beni di proprietà industriale, ivi compreso il quello di marchio, è normalmente un contratto oneroso a prestazioni corrispettive, nel quale, alla prestazione di una parte (la concessione da parte del licenziante dell utilizzo del segno) corrisponde il sacrificio dell altra (l obbligo del licenziatario di pagamento del corrispettivo); è infatti la causa del negozio (ossia lo sfruttamento economico del segno oggetto dell accordo) che conduce ad escluderne la gratuità, che importerebbe un arricchimento ingiustificato del licenziatario. E ciò salva ovviamente diversa pattuizione; nel caso in esame non è contestato che sia stato perfezionato un accordo di licenza per l utilizzo del segno dell attrice a favore della convenuta nell occasione dello svolgimento, nei primi mesi dell anno 2011, di alcuni spettacoli in alcune piazze italiane; la difesa Poltronissima ha infatti riconosciuto tale circostanza (pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta); con i conseguenti effetti processuali di cui all art. 115 c.p.c.; pagina 4 di 9
5 premessa la natura normalmente onerosa di tale contratto, era quindi onere della convenuta provare la natura gratuita del rapporto: tuttavia, la difesa Poltronissima non ha offerto alcun supporto a tal proposito, neppure in via indiziaria, limitandosi a negare l obbligo di pagamento del corrispettivo. Ferma pertanto la natura onerosa di tale licenza, il Tribunale ritiene che il quantum pattuito dalle parti corrisponda alla somma cristallizzata nella bozza negoziale inviata a mezzo di posta elettronica in data da RTI a Poltronissima (cfr. doc. 4 parte attrice). Per quel che qui rileva, essa cristallizza un preciso corrispettivo a favore dell attrice, a titolo di minimo garantito, pari ad 5.000,00 oltre alla percentuale del 10% sul fatturato della convenuta ove superiore a tale somma. Benché la licenziataria neghi di averla ricevuta e di averla accettata, il Collegio ritiene che sul testo di tale bozza sia stato manifestato il consenso per fatti concludenti anche da parte di Poltronissima, che pur non avendolo sottoscritto, l ha ricevuto e vi ha dato spontanea esecuzione. In proposito sussistono indizi gravi, precisi e concordanti, quindi dotati di tutti i requisiti prescritti dall'art c.c.. E precisamente: quanto all invio, benché privo della firma elettronica avanzata del mittente e, quindi, carente dell efficacia probatoria propria dell art c.c. che ne garantisce l identificazione univoca, tale documento sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità (cfr. art. 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell amministrazione digitale); pagina 5 di 9
6 quanto alla ricezione, l indirizzo a cui parte attrice ha inviato tale bozza (danieleluppino@mas.it) coincide con quello utilizzato in altra occasione nello scambio di corrispondenza tra le parti (cfr. doc. 3 parte attrice). Esso coincide dunque con quello dichiarato dalla convenuta: con la conseguenza che il messaggio ad esso inviato si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore (cfr. art. 21 d.lgs. n. 82/2005 in materia di documento informatico e art. 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. 137/2003); parte convenuta ha dato attuazione al preciso obbligo previsto nella bozza contrattuale, lettera a del punto 3.1, secondo il quale il licenziatario trasmetterà a RTI, per l approvazione di questa, le bozze dei disegni dei futuri prodotti nonché i campioni dei Prodotti per la loro produzione in serie. Ed infatti in data è stata inviata da Nicola Conti a Bruno Colussi nonché all amministratore unico di Poltronissima la locandina dello spettacolo Io Canto ai fini della sua approvazione (cfr. doc. 3); parte convenuta, successivamente all invio del testo contrattuale, ha utilizzato il segno litigioso. In proposito è riconosciuto l impiego sin dalla comparsa di costituzione e risposta in quattro spettacoli (organizzati rispettivamente a Firenze, Bologna, Genova e Torino) dei sette allegati dall attrice. Ciò ha fatto sorgere comunque l obbligo di Poltronissima al pagamento del minimo garantito, non condizionato all effettivo impiego anche nelle altre tre manifestazioni (organizzate a Napoli, Milano ed a Roma). pagina 6 di 9
7 In ogni caso, il segno è stato a cura della convenuta collegato nella promozione degli eventi a tutti gli spettacoli originariamente previsti. Ed in particolare sono depositati: - una locandina pubblicitaria, inviata da parte convenuta ai fini della sua approvazione a parte attrice, relativa all evento di Roma (cfr. doc. 3 parte attrice); - un comunicato stampa degli spettacoli -con le informazioni anche circa i luoghi e le date nella cui parte superiore è presente, al di sopra del logo Io canto il nome della società convenuta Poltronissima (cfr. doc. 6 parte attrice); - due rassegne stampa estratte da internet datate e nelle quali sono indicate nuovamente le seguenti località: Genova, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Firenze e Torino. In quest ultima si afferma che la realizzazione del progetto Io Canto-La Festa è affidata a MAS( ) riponendo massima fiducia nelle sue capacità grazie all esperienza di Poltronissima, società del gruppo Mas (cfr. doc. 7 parte attrice); - alcuni estratti dei video pubblicati nel web (cfr. doc. n. 9 parte attrice); - un inviata da Poltronissima a RTI in cui il prima inoltra il testo per lo spot tv Io Canto con l indicazione delle località e delle rispettive date (cfr. doc. 10 parte attrice). 4. Il diritto al corrispettivo Ne consegue dunque il diritto al corrispettivo da parte dell attrice a titolo di pagamento del minimo garantito per l importo convenuto di 5.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, trattandosi di debito di valuta e non risultando agli atti una precedente costituzione in mora. pagina 7 di 9
8 Non viene invece riconosciuta l ulteriore posta del 10% sul fatturato eccedente rispetto alla somma 5.000,00 eventualmente conseguita dalla convenuta, non sussistendo elementi probatori che supportino la verificazione di tale condizione; infatti, la richiesta di esibizione delle scritture contabili di Poltronissima non è stata espressamente riproposta nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.; ed infatti sulla stessa la convenuta non si è difesa, prendendo posizione invece sulla diversa richiesta espressa in quella sede da RTIM, di esibizione della corrispondenza intercorsa tra le parti. 5. Il governo delle spese Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, alla luce dell importo riconosciuto a titolo di corrispettivo e della rapida scansione nella quale si è articolato il giudizio. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Reti Televisive Italiane s.p.a. con atto di citazione notificato in data nei confronti di Poltronissima S.r.l., ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, disattesa e assorbita, così dispone: 1. accerta e dichiara la sussistenza di un contratto di licenza d uso del marchio Io Canto tra Reti Televisive Italiane s.p.a. e Poltronissima s.r.l. alle condizioni negoziali indicate in narrativa; 2. accerta e dichiara che Poltronissima s.r.l. ha utilizzato il marchio Io Canto di titolarità di RTI S.p.A. negli spettacoli oggetto di lite; 3. condanna Poltronissima s.r.l. al pagamento in favore di Reti Televisive Italiane s.p.a. della somma di 5.000,00 per le ragioni di cui in narrativa, oltre interessi legali dal al saldo; pagina 8 di 9
9 4. condanna Poltronissima s.r.l. a rimborsare le spese di lite, liquidate in 3.100,00 di cui 600,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA, CPA e spese di registrazione. Così deciso in Milano, lì Il Presidente Dott.ssa Marina Tavassi Il Giudice estensore dott.ssa Alima Zana pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE
N.R.G. 3134/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n /2012 Repert. n /2014 del 10/11/2014
N. R.G. 78043/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone
DettagliOnere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE
N.R.G. 10815/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014
N. R.G. 57663/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri
DettagliSentenza n /2016 pubbl. il 29/12/2016 RG n /2014
N. R.G. 79106/2014 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Vincenzo Perozziello
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 22/10/2014 RG n /2012 Repert. n /2014 del 22/10/2014
N.R.G. 88580/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
DettagliSentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015
N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliN SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:
N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
Dettagli* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliSentenza n. 6776/2014 pubbl. il 23/05/2014 RG n /2011
N. R.G. 14222/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA SEZIONE A Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
DettagliSentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013
N. R.G. 3975/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI S2 CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Giraldi ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliSentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015
N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 4630/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC nel procedimento iscritto al n 130 del ruolo generale dell
DettagliREPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
Dettaglinella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g /2012 promossa da:
N.R.G. 76843/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alima Zana ha
DettagliOGGETTO: pagamento somma.
Abstract. Il Tribunale di Perugia, considerando che sul documento contratto di vendita di pacchetto turistico, stando alla documentazione prodotta, si fa riferimento ad alcune condizioni non meglio esplicitate
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 292/2015 tra
N. R.G. 292/2015 CLAUDIO FALCIONI SERGIO DI VIRGILIO GIORGIA BUCCIOL EURO BIANCHI ALESSANDRA ZAPPAVIGNA BRUNO GIARRIZZO SERGIO TARSI MARIA OMBRETTA POZZI TITO ITALO FIGALLO RINALDO MASSIMILIANO PAPI GIANLUCA
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Verbale di udienza nella causa civile iscritta al, promossa da - (A s.r.l.), con l avvocato, contro - (B s.p.a.) con l avvocato, avente ad oggetto: locazione di immobile
DettagliSOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI
N. R.G. 65896/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 65896/2014 tra SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI I.O. S.R.L.
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra
N. R.G. 8107/2014 M.B. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra e BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E SAN PROSPERO SPA ATTORE CONVENUTO Oggi
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere
DettagliIl Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente
Azione confessoria di servitù di una finestra- art.1079 c.c- azione di risarcimento del danno-condanna alla rimozione dell occlusione ed al pagamento delle spese di causa. Il Tribunale di Bologna, sezione
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 29.10.2013, alle ore 11.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 2147/12 R.A.C.C.,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A
N. R.G. 77490/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliSegnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 36025/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliN. R.G. 7606/2016. ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7606/2016 promossa da:
N. R.G. 7606/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Tribunale delle Imprese Il Tribunale, nella persona dei magistrati dott. Gabriella Ratti Presidente dott.
DettagliUNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI
Data 14/06/2012 Ente giudicante Numero 1134 TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, GIUDICE UNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Il Giudice, dott.
DettagliLa controparte nega l'evento: è necessario rispettare i termini di cui all'art.145 CdA? (M.Cuomo)
L'attore esibisce una comunicazione con la quale l'istituto assicuratore riferisce di non poter procedere al risarcimento dei danni in quanto "la controparte nega l'evento". Con la stessa missiva la società
DettagliTribunale di Torino, 17 maggio 2010
Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torino sezione 1 civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile
DettagliSentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sentenza 9.4.2013 (Composizione collegiale - Pres. MIRENDA- Est. LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA In composizione
DettagliSENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g /2012 promossa da:
N.R.G. 19167/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile -
R.G. n. 12466/2013 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile - Verbale della causa R.G. n. 12466/2013 tra Anyaquae s.r.l. (avv.ti Andrea Caracò e Armando Platto) ATTRICE OPPONENTE e Legno
DettagliSentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014
N. 104/14 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Carli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella
DettagliTribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA. Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi:
N. R.G. 1254/2016 Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi: per FRANCESCO NESA SNC l avv. Micaela Veronese, in sostituzione
DettagliCOND. DI MILANO VIA...
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliTribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g /2014 tra S.R.L.
N. R.G. 10677/2014 Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10677/2014 tra S.R.L. e ATTORE/I PeIr S.R.L. l av. CONVENUTO/I O.it oggi sostituito Oggi 7 marzo 2017 ad
DettagliIl Tribunale, nella persona del G.O.T. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione composto dai seguenti magistrati: Dott. Mario Tuttobene presidente Dott. Lorenza Calcagno giudice Dott. Pietro Spera
DettagliSENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7637/2015 promossa da:
N.R.G. 7637/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI PROPRIETA INTELLETTUALE SEZIONE A Il Tribunale, in composizione collegiale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 02/12/2014 RG n /2011 Repert. n /2014 del 02/12/2014
N. R.G. 18612/011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA -SEZIONE A- Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone
DettagliN.R.G /2015. contro CONCLUSIONI
N.R.G. 34482/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliTRIBUNALE DI VENEZIA
N. R.G. 3585/2016 TRIBUNALE DI VENEZIA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3585/2016 promossa da ONLY ITALIA TECH AND TRADE CONSORZIO COOPERATIVE PESCATORI DEL POLESINE O.P. SOC. COOP. A R.L. SGAMBARO S.P.A. ACQUAVITE
DettagliSentenza n. 2643/2019 pubbl. il 29/05/2019 RG n /2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 20929/2018 -... (difeso dall avv....) -... (difesa dagli avv....) All udienza in data 29/05/2019 ore 11:00, dinanzi al giudice dr. Ludovico Sburlati,
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 28.5.2013, alle ore 10.30, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 5309/11 R.A.C.C.,
DettagliSENTENZA CONTRO CONCLUSIONI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva
DettagliGiudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015
1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,
DettagliSentenza n. 1386/2018 pubbl. il 20/03/2018 RG n /2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 16900/2017 - Serena Pinto e Filomena Iannuzzi (difese dall avv. Elio Michele Gnocato) - Unicredit Spa (difesa dagli avv. Marco Pesenti ed Edoardo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE. sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE così composto: dott. ENRICO BORRELLI dott. MICHELE SESSA dott. FILIPPO FAVALE Presidente Giudice est. Giudice ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO terminata la discussione orale, pronunzia, mediante lettura in udienza pubblica, la presente S E
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Pubblicato il 14/03/2019 N. 00549/2019 REG.PROV.COLL. N. 00527/2018 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione
DettagliCOOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE
N. R.G. omissis TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente SENTENZA nella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: ha pronunciato, in nome del Popolo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE SENTENZA
N. R.G. 42674/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 15.01.2015 n. 40 Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
DettagliSentenza n. 391/2017 pubbl. il 07/03/2017 RG n /2014 Repert. n. 1177/2017 del 08/03/2017
N. R.G. 10677/2014 CARROZZERIA Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10677/2014 tra S.R.L. BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. e ATTORE/I CONVENUTO/I
Dettaglinella causa civile di I Grado iscritta al N /2015 R.G. promossa da:
Tribunale di Milano, sentenza n. 843 del 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA. Sezione specializzata in materia d impresa SENTENZA
così composto: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sedicesima Sezione Civile in funzione di Sezione specializzata in materia d impresa Dott. Stefano Cardinali Dott. Umberto
DettagliTRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE. Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
N. R.G. 67233/2014 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Tavassi Presidente dott.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 17659/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliCONVENUTA - ATTRICE IN RICONVENZIONALE OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 8 febbraio 20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LANCIANO nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO D~pos.-- Sezione Lavoro - R.G. 3oY6 1'7 In persona del Giudice dott.
REPUBBLICA ITALIANA - 9 APR, 2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Spedir. 46.02.08 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO D~pos.-- Sezione Lavoro - R.G. 3oY6 1'7 In persona del Giudice dott.ssa ha pronunciato la
DettagliTribunale di Grosseto. Proc. n. 1027/2015 Dr.ssa Paola Caporali. Prossima Udienza
Avv. Caterina Argese Piazza Roma n. 11 74015 Martina Franca (TA) Tel. 080.4805459 Fax 080.4801577 PEC: argese.caterina@oravta.legalmail.it Tribunale di Grosseto Proc. n. 1027/2015 Dr.ssa Paola Caporali
DettagliSENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sentenza 7.3.2012 (Composizione monocratica - Giudice Lanni) SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella
DettagliCass /2014. Documenti prodotti in copia: il disconoscimento va fatto in modo formale e specifico.
Per giurisprudenza ampiamente consolidata in tema di prova documentale, l'onere stabilito dall'art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, implica
DettagliIl TRIBUNALE DI CATANIA. S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile - Lavoro in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione
DettagliEstinzione del giudizio avanti al giudice unico del tribunale e condanna del rinunciante alle spese di lite
Estinzione del giudizio avanti al giudice unico del tribunale e condanna del rinunciante alle spese di lite Tribunale di Torino, 29 ottobre 2013. Giudice Di Capua. Giudizio avanti al tribunale - Giudice
DettagliIL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE DELIBERAZIONE N. 9 DEL 03/02/2017
DELIBERAZIONE N. 9 DEL 03/02/2017 OGGETTO: Conferimento di un incarico legale per la costituzione dell IPAB SS. Annunziata nel giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Roma da ALTAIR S.r.l. (in
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 21641 Anno 2017 Presidente: BIANCHINI BRUNO Relatore: CAVALLARI DARIO Data pubblicazione: 19/09/2017 SENTENZA sul ricorso 21098-2013 proposto da: GIAB IMMOBILIARE DI GIUSEPPE ABBATELLI
DettagliLe competenze di lite seguono la soccombenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA I SEZIONE LAVORO in persona del Giudice dott.ssa Carlotta Calvosa, all udienza del 17.10.2013 ha pronunciato la seguente: SENTENZA
DettagliSentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019 RG n. 3681/2017 Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019
All udienza del 7 febbraio 2019 innanzi al GI assistito dalla tirocinante ex art. 73 DL 69/2013 Dott.ssa... sono presenti per gli opponenti l Avv.... in sostituzione dell Avv.... la quale conclude come
Dettaglipagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
DettagliSezione specializzata in materia di impresa
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati dott. Vincenzo
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha
DettagliTRIBUNALE DI VERONA SENTENZA. Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano
N.8381/2016 R.G.A.C.C. TRIBUNALE DI VERONA Successivamente oggi 29/01/2019 davanti al Giudice dott. Massimo Vaccari sono comparsi per PROGETTO SRL l avv. Indelicato in sostituzione dell avv. e per POPOLARE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici:
Sent. N. 127/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici: dott. Ivan DE MUSSO dott. Agostino BASTA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna GALIOTO, ha
DettagliSentenza n. 6196/2013 pubbl. il 22/10/2013 RG n. 1528/2013
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Composto dagli Ill.mi Signori: dr. Umberto Scotti Presidente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Giovanni Giuseppe Amenduni ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliRepubblica Italiana. In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA. Sezione Civile SENTENZA
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA Sezione Civile composto dai magistrati Calogero Domenico Cammarata Presidente Gregorio Balsamo Giudice Andrea Giuseppe Antonio
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00056/2016 REG.PROV.COLL. N. 02457/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
Dettagli