il Consiglio dei ministri ha ridotto l acconto Irpef da versare entro il prossimo 30 novembre di 20 punti percentuali, dal 99% al 79 per cento
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- Marta Castelli
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1 Novità fiscali del 13 novembre 2009: fisco: riduzione acconti Irpef; professionisti: non è dovuta IRAP se si avvalgono di mini-consulenze; iscrizione all'albo delle cooperative: istruzioni operative; intrastat: Decreto Legislativo di recepimento delle Direttive U.E.; apparecchi che erogano vincite in denaro e restituzione ai concessionari del deposito cauzionale; Legge Finanziaria, sì a riforma, ora il testo al Senato; DDL sul processo breve, il testo è al Senato Pubblicato il 13 novembre 2009 riduzione acconti IRPEF: il Consiglio dei ministri ha ridotto l acconto Irpef da versare entro il prossimo 30 novembre di 20 punti percentuali, dal 99% al 79 per cento; professionisti: non è dovuta IRAP se si avvalgono di mini-consulenze; iscrizione all albo delle cooperative: istruzioni operative; intrastat: Decreto Legislativo di recepimento delle Direttive U.E.; apparecchi che erogano vincite in denaro e restituzione ai concessionari del deposito cauzionale; Legge Finanziaria, sì a riforma, ora il testo al Senato; DDL sul processo breve, il testo è al Senato 1
2 Indice: 1) Iscrizione all albo delle cooperative: Istruzioni operative del Ministero Sviluppo 2) Apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro: Criteri e modalità di restituzione ai concessionari del deposito cauzionale 3) Professionisti: Non è dovuta IRAP se si avvalgono di mini-consulenze 4) Intrastat: Decreto Legislativo di recepimento delle Direttive Ue 5) Riforma professione forense: dodici associazioni di imprese scrivono a Governo e Parlamento 6) Fisco: riduzione acconti Irap-Ires-Irpef 7) Finanziaria, sì a riforma, ora il testo al Senato 8) DDL sul processo breve, il testo è in Senato 9) Altre di fisco 2
3 1) Iscrizione all albo delle cooperative: Istruzioni operative del Ministero Sviluppo E stata pubblicata sulla G.U. n. 259 del la circolare con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni per una corretta applicazione della legge Sviluppo in materia di iscrizione all albo, funzionamento, vidimazione del registro del commissario liquidatore, scioglimento e sanzioni delle società cooperative. Iscrizione all albo delle cooperative Come riporta la circolare n del l iscrizione all Albo delle società cooperative ha carattere costitutivo e costituisce quindi elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica. Ciò comporta che, in assenza di detta iscrizione, la società cooperativa non è tale e quindi non può invocare le agevolazioni previste per il proprio settore. Comunicazione unica d impresa L art. 10, comma 2 della legge 99/2009 riconosce che l iscrizione all Albo delle società cooperative ora è automatica, per le nuove costituite, giacché, la presentazione della comunicazione unica per la nascita di un impresa e le cooperative sono tali determina automaticamente anche l iscrizione nell Albo. 3
4 Spetta all ufficio del Registro delle Imprese il compito di assolvere alla trasmissione tempestiva della comunicazione unica, nonché della notizia della cancellazione dal registro della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra società (nell ipotesi di trasformazione eterogenea ). Ulteriori chiarimenti contenuti nella citata circolare: Le Camere di Commercio sono in fase di predisposizione dell apposito spazio all interno della cosiddetta comunicazione unica, che dovrà essere obbligatoriamente utilizzata a decorrere dal ; in attesa del completamento e definizione delle nuove procedure, le società cooperative potranno continuare ad utilizzare, ai fini dell iscrizione, l attuale modello C17 iscrizione ; grazie alla comunicazione unica, a decorrere dal , vi sarà un preciso allineamento tra le iscrizioni al Registro delle imprese e all Albo delle società cooperative; per dare concreta ed efficace attuazione alla comunicazione unica saranno affidati ad Unioncamere i controlli sui dati forniti e l eventuale rigetto della iscrizione. Omessa o ritardata comunicazione delle notizie di bilancio ai fini della dimostrazione della sussistenza o della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente 4
5 Le società cooperative devono comunicare annualmente mediante strumenti informatici alla Camera di Commercio i dati di bilancio che comprovano il rispetto della mutualità prevalente (vale a dire l operatività della cooperativa in misura prevalente con i soci). La mutualità prevalente è un requisito essenziale per poter usufruire delle agevolazioni tributarie. Fino a prima della novità gli amministratori e i sindaci documentano nella nota integrativa i parametri che comprovano il raggiungimento della mutualità prevalente. Adesso viene aggiunto l obbligo di una specifica comunicazione all amministrazione presso la quale è tenuto l albo delle società cooperative (Camera di Commercio) dei dati che comprovano lo svolgimento dell attività in misura prevalente con i soci. Viene confermato l obbligo di riportare nella nota integrativa le informazioni relative al rispetto della mutualità prevalente. La circolare n. 5427/2009 ha poi precisaro che è in fase di studio il caso di omessa o ritardata comunicazione delle notizie di bilancio ai fini della dimostrazione della sussistenza o della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. Una volta a regime, la Direzione generale diffiderà la cooperativa inadempiente potendo comminare la sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell Ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. 5
6 Si tratta di una sanzione severissima che impedirebbe, ad esempio, ad una cooperativa di lavoro di assumere nuovi appalti. Ove ne ricorra la necessità, provvederà alla segnalazione all amministrazione finanziaria della perdita del carattere di mutualità prevalente da parte di singole cooperative. Vidimazione del Registro di cui all art. 38 della legge fallimentare L art. 10, comma 7, della L , n. 99 nel modificare l art. 1 della L. 17 luglio 1975, n. 400 ha previsto che il registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi, ai sensi dell art. 38, comma 1, del R.D. n. 267/1942, non dovrà più essere vidimato da almeno un componente del Comitato dei creditori, ma dovrà essere preventivamente vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio. Viene ricordato, inoltre, che per la vidimazione in forma semplificata di tale registro, dovranno essere corrisposti: 25,00 euro, per il diritto di segreteria (per ogni registro, indipendentemente dal numero di pagine); 14,62 euro, per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine, per l imposta di bollo (da applicare sull ultima pagina del registro). Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 5427/2009 a proposito della 6
7 terminologia usata dall art. 10, comma 7, della L. n. 99/09, dove si parla di vidimazione effettuata con procedure semplificate, ha precisato che, a tale proposito, si ritiene sufficiente l applicazione di un timbro con data e l indicazione del numero delle pagine del registro. Tale procedura vale solo per le procedure liquidatorie delle società cooperative prive del Comitato di sorveglianza. Per le procedure con nomina di tale organo, la vidimazione potrà essere effettuata, senza oneri, dal Presidente o da altro componente del Comitato dallo stesso delegato. Accertamento dei requisiti mutualistici L accertamento dei requisiti mutualistici sarà affidata alla esclusiva competenza del Ministero dello sviluppo economico. Mancata ottemperanza alla diffida impartita in sede di vigilanza In merito alla pronuncia anche rispetto alla mancata ottemperanza alla diffida impartita in sede di vigilanza, si prevede che il revisore/ispettore, nell ambito dell attività di diffida dovrà rappresentare che, in mancanza di giustificati motivi, la non ottemperanza, entro il termine di trenta giorni, produrrà l applicazione della sanzione della sospensione semestrale di cui alla L. n. 99/2009, salva l applicazione di ulteriori sanzioni. In attesa di una apposita modifica della modulistica relativa, il revisore/ispettore dovrà 7
8 integrare la diffida a consentire lo svolgimento della revisione, nonché quella a sanare le irregolarità riscontrate nel corso della stessa, con la seguente dicitura: Si ricorda che ai sensi dell art. 5 bis del decreto legislativo n. 220/2002, così come integrato dalla legge n. 99/2009, agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l applicazione di ulteriori sanzioni, e irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. Il verbale di revisione/ispettivo quindi dovrà contenere l eventuale proposta di provvedimenti, compresa, ove prevista, l applicazione delle sanzioni ex L. n. 99/09. Saranno valutate le proposte dei revisori/ispettori e la fondatezza di eventuali controdeduzioni delle società cooperative, ai fini dell applicazione della sanzione della sospensione semestrale, fatta salva l applicazione di ulteriori sanzioni. Soppressione del termine di cui all art. 223 septiesdecies delle disp. Att. del c.c. in materia di scioglimento di società cooperative In caso di scioglimento di società cooperative la Direzione generale adotterà un decreto sulla base di elenchi, che dovranno essere forniti dalle Camere di commercio, delle cooperative che non hanno depositato il bilancio negli ultimi cinque (o più) esercizi. Tale decreto di scioglimento, eventualmente redatto in forma cumulativa, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successivamente trasmesso all Ufficio del 8
9 conservatore ai fini della cancellazione dal Registro delle imprese. In tutti i casi in cui l Amministrazione procederà alla comminazione della sanzione, alla scadenza della sospensione semestrale di nuove attività dell ente, il legale rappresentante della cooperativa sanzionata dovrà produrre e trasmettere alla Direzione generale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il relativo corretto adempimento. 2) Apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro: Criteri e modalità, per gli anni 2008, 2009 e 2010, di restituzione ai concessionari della rete telematica, del deposito cauzionale Il Decreto , in Gazzetta Ufficiale n. 263 del , ha individuato, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i criteri e le modalità di restituzione ai concessionari della rete telematica. Per l anno 2008, 2009 e 2010, il deposito cauzionale (di cui all art. 1, comma 530, lettera c), della legge n. 266/2005, come interpretato dall art. 1-ter, comma 2, del D.L. n. 149/2008, convertito in Legge n. 184/2008), da restituire a ciascun concessionario, fino all importo massimo dello 0,5% delle somme giocate raccolte nei medesimi anni va determinato in relazione alle percentuali degli apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni, previste dalle convenzioni di concessione ed in base alle 9
10 modalità indicate. La restituzione viene riconosciuta se la percentuale media mensile di apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni sia superiore al: 78% degli apparecchi per l anno 2008; 79% degli apparecchi per l anno 2009; 80% degli apparecchi per l anno La percentuale della restituzione é pari alla percentuale dalla media mensile delle comunicazioni dei dati di gioco inviate da ciascun concessionario nell anno di riferimento. Modalità operative di restituzione del deposito cauzionale L ufficio 12 della Direzione per i giochi, acquisiti dalla banca dati gestita dal partner tecnologico SOGEI, provvede a determinare gli importi dovuti e, previa comunicazione al concessionario interessato, alla successiva liquidazione. Inoltre, fornisce i dettagli delle operazioni effettuate, nonché la relativa documentazione con un apposita relazione trattenuta agli atti dell Ufficio stesso. I concessionari possono presentare all Ufficio 12 della Direzione per i giochi eventuali osservazioni nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa 10
11 ai dati presi a base per il calcolo; l AAMS procederà, nei quindici giorni successivi al ricevimento, alla valutazione delle suddette osservazioni ed all eventuale ricalcolo. (Ministero dell Economia e delle Finanze, Decreto in Gazzetta Ufficiale n. 263 del ) 3) Professionisti: Non è dovuta IRAP se si avvalgono di mini-consulenze La Corte di Cassazione, con la sentenza n del , ha stabilito, che non è soggetto ad IRAP il commercialista che si avvale di consulenze occasionali di supporto alla propria attività professionale, anche se tale circostanza deve essere valutata alla luce dell entità complessiva delle somme corrisposte ai collaboratori. Il requisito dell autonoma organizzazione, infatti, non sussiste se un professionista abbia fruito di particolari consulenze, le quali non comportano, in via automatica, che il contribuente si sia avvalso di personale dipendente. Lo studio associato non evita l IRAP, ciò anche in presenza di strutture e mezzi esigui. In particolare non spetta il rimborso dell Irap per lo studio associato, anche se le attrezzature informatiche utilizzate e i compensi erogati a terzi sono minimi: La 11
12 mancanza della prova, da parte del contribuente, che il reddito deriva dal solo lavoro professionale dei singoli soci, è sufficiente a fare presumere l esistenza di un autonoma organizzazione l esercizio in forma collettiva della professione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n del , ha confermato il principio secondo il quale l esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sè idonea a fare presumere l esistenza di un autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorchè di non particolare onere economico, nonchè dell intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciprochi competenze, ovvero della sostituibilità nell adempimento dell attività, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto soltanto della professionalità di ciascun componente dello studio. Con la conseguenza che, in tale ipotesi, il reddito viene legittimamente assoggettato ad IRAP, tranne che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati. 4) Intrastat: Decreto Legislativo di recepimento delle Direttive Ue E pronto lo schema di Decreto Legislativo di recepimento delle Direttive Ue 2008/8, 2008/9 e 2008/17, con le seguenti novità relative ai modelli Intrastat: 12
13 obbligatorietà di dichiarare i servizi effettuati in ambito comunitario sia quelli ricevuti che quelli acquistati; presentazione dei modelli esclusivamente in via telematica; eliminazione della cadenza annuale per la presentazione; introduzione di nuovi limiti per determinare la periodicità della presentazione mensile o trimestrale e nuove modalità per la variazione della periodicità. Con un apposito Decreto del ministro dell Economia e di uno specifico Provvedimento delle Dogane saranno stabilite le nuove soglie e approvati i nuovi modelli con le relative istruzioni. Per le prestazioni di servizi quando il luogo di imposizione ricadrà nell ambito comunitario, debitore dell imposta sarà il committente che dovrà assolvere il tributo con il meccanismo dell inversione contabile. Per gli enti non commerciali saranno introdotte specifiche disposizioni. 5) Riforma professione forense: dodici associazioni di imprese scrivono a Governo e Parlamento 13
14 E stata trasmessa lo scorso 11 novembre a Governo e Parlamento una lettera congiunta in cui Abi, AGCI, Ania, Assogestioni, Assonime, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confindustria, CNA e Legacoop esprimono perplessità sulla proposta di riforma della disciplina della professione forense all esame della Commissione Giustizia del Senato. La proposta estende l ambito delle attività riservate agli avvocati a compiti attualmente svolti dai legali interni delle imprese, anche se non iscritti all albo, e dalle associazioni. Un eventuale approvazione delle nuove disposizioni comporterebbe per le imprese una riduzione del ruolo delle funzioni legali interne e un aumento dei costi connessi alla necessità di rivolgersi ad avvocati esterni anche per tutte le attività diverse dalla difesa in giudizio. Lo ha denunciato Assonime nella nota del , la quale ha, inoltre, affermato che le associazioni imprenditoriali non potrebbero continuare a svolgere l attività di consulenza e assistenza stragiudiziale a beneficio delle associate e ciò avrebbe un impatto rilevante sul piano organizzativo ed economico, in particolare per le piccole e medie imprese. Sulla riforma della disciplina della professione forense Assonime, Abi, Ania e Confindustria avevano già manifestato le proprie preoccupazioni al Ministro della Giustizia con una lettera congiunta dello scorso aprile. 14
15 6) Fisco: riduzione acconti Irap-Ires-Irpef E arrivato il via libera dal Consiglio dei ministri tenutosi il Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto legge per la riduzione degli acconti Ires, Irap e Irpef. Per quanto riguarda il taglio dell Irpef, nel testo sarebbe previsto anche un calo dell acconto che riguarda le famiglie con l obiettivo lasciare più soldi in tasca ai cittadini. Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri riduce l acconto Irpef da versare entro il prossimo 30 novembre di 20 punti percentuali, dal 99% al 79 per cento. Il taglio degli acconti fiscali di novembre riguarderà soltanto l Irpef. Piccole e medie imprese, ditte individuali e società di persone che pagano l imposta sulle persone fisiche godranno di uno sconto nel versamento di novembre. Restano escluse l Ires e l Irap. È quanto hanno riferito alle agenzie di stampa fonti di governo, respingendo l ipotesi che ci sia stata una retromarcia rispetto alle intenzioni iniziali. Via libera per le norme anti-burocrazia Via libera del Consiglio dei Ministri anche al disegno di legge anti-burocrazia. 15
16 Il provvedimento prevede, tra l altro, la carta dei doveri della pubblica amministrazione. Entro il tutte le prescrizioni farmaceutiche e specialistiche saranno scritte su un supporto elettronico. E quanto prevede il provvedimento approvato oggi dal governo sulla semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese. Il disegno di legge collegato alla manovra economica prevede anche che le cartelle cliniche siano conservate esclusivamente in forma digitale. Stop alle file per cambiare residenza. Il provvedimento anti-burocrazia prevede la possibilità di effettuare il cambio senza recarsi fisicamente allo sportello. Novità anche per la carta d identità che sarà rilasciata a coloro che hanno compiuto i 10 anni, in luogo dei 15. Dall anno scolastico le pagelle saranno redatte in formato elettronico, eliminando i costi legati alla gestione delle pagelle di tipo cartaceo. Le università, inoltre, adotteranno procedure telematiche che consentiranno di effettuare online l iscrizione, i pagamenti, la gestione informatizzata degli esami. Già dal primo anno gli effetti stimati, in termini di riduzione del costo della carta, ammontano a 7 milioni. A regime 30 milioni di euro l anno. 16
17 7) Finanziaria, sì a riforma, ora il testo al Senato La Camera ha approvato all unanimità la riforma della legge Finanziaria. Arrivano novità, da sicurezza ad agricoltura Arrivano le attese modifiche a firma del relatore alla legge Finanziaria: Tra le novità contenute nel primo emendamento, lo stanziamento di 100 milioni per la sicurezza e la vendita di 3000 immobili confiscati alla mafia i cui proventi vengono destinati per il 50% al ministero della Giustizia e per il 50% al ministero dell Interno. Previsti anche alcuni interventi per l agricoltura: tra questi, la proroga degli sgravi dei contributi agricoli (che potrebbero valere circa 40milioni di euro) e il rifinanziamento del fondo di solidarietà per il settore. Il secondo emendamento invece contiene le norme relative alla Banca del Sud, contenute in un precedente disegno di legge del governo. 8) DDL sul processo breve, il testo è in Senato 17
18 E stato depositato in Senato il testo del processo breve. Prescrizione 2 anni dopo rinvio giudizio Il DDL sul processo breve, composto da 3 articoli, prevede, tra l altro, la prescrizione dei processi in corso in primo grado per i reati inferiori nel massimo ai dieci anni di reclusione se sono trascorsi più di due anni a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero senza che sia stata emessa la sentenza. Il provvedimento entra in vigore il giorno dopo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Non più di 6 anni per tutti processi Tutti i processi penali, civili e amministrativi non dovranno durare nel complesso più di 6 anni (due anni in primo grado, due in secondo, e altri due per il giudizio di legittimità cui si aggiunge un altro anno se viene disposto il rinvio), termine oltre il quale il cittadino può reclamare un risarcimento danni dallo Stato per violazione della ragionevole durata del processo. E quanto in sostanza prevede il primo dei tre articoli del DDL sul processo breve depositato al Senato. La norma prevede in sostanza una modifica, in più punti, della legge Pinto del 2001 sull equo indennizzo per ingiusto processo. L obiettivo è scritto nella relazione illustrativa al DDL è quello di rendere più certi i 18
19 presupposti, la procedura e la quantificazione dell equo indennizzo, nel quadro di un generale contenimento degli effetti, anche economici, derivanti dalla ragionevole durata dei processi. E infatti preoccupante non solo il fatto che l Italia venga costantemente condannata dalla Corte europea dei diritti dell uomo per la lunghezza dei processi, ma anche l incremento dei ricorsi consentiti dalla legge Pinto ormai arrivati al 42% l anno (erano nel 2003, sono passati a nel 2008, mentre nel primo semestre del 2009 ammontavano a con una proiezione finale di oltre 34mila a fine anno). A questo punto il giudice e il capo dell ufficio giudiziario dovranno assicurare una corsia preferenziale al processo e la sentenza (ad eccezione delle sentenze penali) potrà essere motivata anche sinteticamente. Una norma transitoria prevede che nei giudizi pendenti all entrata in vigore della legge in cui siano già decorsi i termini di ragionevole durata, l istanza di sollecitazione deve essere depositata entro 60 giorni. Imputato può rifiutare prescrizione L imputato può non avvalersi dell estinzione del processo prevista nel caso in cui questo duri troppo a lungo. La dichiarazione dell imputato di non volersi avvalere della prescrizione dovrà essere formulata personalmente in udienza oppure dovrà essere presentata anche a mezzo 19
20 del suo legale con una richiesta autenticata. Prescrizione sospesa se impedimento imputato I termini della prescrizione del processo in due anni saranno sospesi nel caso in cui ci sia un impedimento dell imputato o del suo difensore. Oppure su richiesta dell imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova. Il corso dei termini sarà sospeso anche nel caso in cui venga chiesta l autorizzazione a procedere, o nel caso in cui ci sia un deferimento della questione ad altro giudizio. Oppure anche quando la sospensione del processo penale é imposta da una particolare disposizione di legge. 9) Altre di fisco: Obbligo di comunicazione dell indirizzo PEC per i professionisti: nessuna deroga 20
21 Il Ministero della Pubblica Amministrazione ha confermato che a partire dal per i professionisti iscritti agli Albi o elenchi istituiti per legge diviene effettivo l obbligo di dotarsi di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) da comunicare all Ordine o collegio di appartenenza come previsto dal D.L. n. 185/2008. Pertanto, sono state escluse possibili proroghe dei termini. Nei prossimi giorni sarà organizzato un incontro per risolvere le criticità e chiarire i principali dubbi sollevati dai diversi Ordini. Avvisi di accertamento IVA notificati irritualmente: Per il danno all Erario risponde il messo comunale Il messo notificatore che non ha ritualmente notificato al contribuente gli avvisi di rettifica IVA è tenuto a risarcire allo Stato il danno cagionato, costituito dall omesso introito dell imposta sul valore aggiunto e relative sanzioni. (Corte di Cassazione, a sezioni unite, sentenza n del ) 21
22 Versamenti in lire sotto controllo La Uif, l Unità di informazione finanziaria di Bankitalia, ha raccomandato a banche e poste la massima allerta sui versamenti in vecchie lire, soprattutto se di importi significativi, se fatti da clienti che non sono in grado di giustificare la detenzione e se provenienti dall estero. I motivi di sospetto sono sotto il profilo oggettivo (importo, taglio delle banconote, e se le stesse sono troppo nuove o logorate) e sotto quello oggettivo (es. clienti anziani accompagnati da sconosciuti). Il fine è quello di smascherare chi vuole utilizzare lo scudo fiscale per banconote mai uscite dall Italia, ma nascoste perché di provenienza illecita. Cartelle di pagamento: Diritto di accesso per i documenti sottostanti In virtù della legge n. 241/1990, il contribuente cui viene notificata una cartella di pagamento ha il diritto di potere visionare i documenti correlati che hanno determinato la formazione di tale provvedimento. L esclusione del diritto di accesso, nel procedimento tributario, infatti, riguarda soltanto gli atti e i documenti preparatori all emanazione del provvedimento ma non il 22
23 provvedimento adottato. Risulta essere irrilevante opporre il diniego motivandolo con il fatto che i documenti siano tenuti da una società di riscossione privata. La legge sulla trasparenza si applica, oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai soggetti privati che sono chiamati all espletamento di compiti di interesse pubblico. Reddito di lavoro dipendente: Tassato il contributo all affitto Le somme corrisposte al lavoratore trasferito per far fronte alle maggiori spese per la locazione della casa scontano regolarmente l Irpef. Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n del , devono essere assoggettati a Irpef tutti quei redditi che sono riconducibili al rapporto di lavoro. Vincenzo D Andò 23
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