Provincia di Vicenza
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1 COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE Provincia di Vicenza REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE - 1
2 DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Ambito e scopo del Regolamento 1. Il presente Regolamento adottato nell ambito della potestà regolamentare attribuita al Comune dall art.52 del D.Lgs n.446 disciplina in via generale le entrate tributarie e patrimoniali del Comune. 2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell attività del Comune quale soggetto attivo del tributo/entrata in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il cittadino-contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell osservanza dei principi dettati dallo Statuto del contribuente. Art.2 Oggetto del Regolamento 1. Costituiscono oggetto del presente Regolamento le entrate tributarie e patrimoniali istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura. 2. Fermi restando i criteri stabiliti dal presente Regolamento, ogni singolo tributo o entrata sono ulteriormente disciplinati nel dettaglio, con apposito Regolamento, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura degli stessi. 3. Nella gestione dei tributi e delle entrate disciplinati da apposito regolamento, le norme continuano ad essere applicate se non contrastanti con quelle del presente Regolamento. 4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE Art.3 Gestione delle Entrate 1. La gestione dell attività di controllo ed applicazione dei tributi e delle entrate è effettuata in forma diretta, fino a quando non venga disposto diversamente nei modi previsti dalla legislazione vigente. 2. La gestione dell attività di controllo ed applicazione dei tributi è di competenza del Funzionario responsabile dei tributi designato che, in particolare: Cura tutte le operazioni utili all acquisizione dell entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni; Sottoscrive le richieste, gli avvisi, anche di accertamento, i provvedimenti anche di rimborso ed ogni altro atto disposto dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo; Esercita i diritti di interpello e di autotutela; In caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento e riscossione del tributo, verifica e controlla l attività svolta dall affidatario, con particolare riguardo al rispetto COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE - 2
3 dei tempi e delle modalità stabiliti dal capitolato d appalto. 3. Responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie, sono i Responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono state affidate nell'ambito del PEG o altro provvedimento amministrativo; 4. In caso di assenza o impedimento i Funzionari sono sostituiti in base a quanto stabilito dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in vigore. Art.4 Gestione della riscossione 1. In applicazione di quanto previsto dall art.52 del D.Lgs.446/97 e dall art.36 della Legge 388/2000, il Comune può prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all ente creditore dei dati del pagamento stesso. 2. Per la Tassa rifiuti e l Imposta Comunale sugli Immobili si dispone di procedere a riscossione diretta, in deroga alla riscossione mediante ruolo, disponendo l apertura di un apposito conto corrente postale sul quale effettuare i versamenti, così come già avviene per la COSAP e l'imposta comunale sulla pubblicità. 3. Le entrate per le quali il comune non abbia esercitato la facoltà di cui all art.52 del D.Lgs. n. 446/1997 saranno riscosse a seguito affidamento in concessione, mediante procedura di gara, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del D.Lgs. n. 446/ L Ufficio tributi segue la procedura di formazione dei ruoli di riscossione nonché i rapporti con il Consorzio Nazionale dei Concessionari ed il Concessionario designato, restando ferma la competenza attribuita per legge al Funzionario responsabile dei tributi ad apporre il visto di esecutività sui ruoli stessi. 5. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate nei termini previsti dalla disciplina di ciascun tributo/entrata, viene effettuata o con ruolo esattoriale ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 602 del e successive modificazioni, o con decreto ingiuntivo ai sensi di quanto disposto dal R.D , n.639. Art.5 Riscossione diretta 1. La riscossione diretta avviene, di norma, con le seguenti modalità: a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale; b) versamento nei conti correnti postali aperti per ciascun tributo dal Comune di Piovene Rocchette; c) mediante strumenti elettronici di istituti convenzionati con il Tesoriere Comunale; d) tramite modello F24; Art.6 Ripetibilità delle spese di notifica 1. Le spese di notifica degli atti di accertamento, anche in rettifica, contestazione ed irrogazione di sanzioni, sono ripetibili nei limiti fissati dalla Legge per la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria dello Stato, e precisamente. - euro 5,88 per le notifiche effettuate mediante messi comunali (D.M ); - euro 3,90 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (D.M ). 2. Le spese di cui al comma precedente sono recuperate unitamente al tributo/entrata o COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE - 3
4 maggior tributo/entrata dovuti, alle sanzioni amministrative ed agli interessi. 3. Eventuali e successive modifiche in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento all'ammontare delle spese ripetibili, dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento. Art.7 Compensazione e dilazione dei versamenti 1. E ammessa la compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente per il medesimo tributo, anche con riferimento a diversi anni d imposta purchè autorizzata dalla sottoscrizione del Funzionario responsabile dei tributi. 2. Fermo restando quanto già previsto dai Regolamenti e dalle normative vigenti, su richiesta dell interessato in difficoltà di ordine economico, il Funzionario responsabile può eccezionalmente consentire il pagamento dilazionato dei tributi. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non onorata. Dalla data di scadenza naturale dell obbligo di pagamento alle scadenze concordate a seguito della dilazione, maturano gli interessi legali. Art.8 Interessi per tributi 1. La misura annua degli interessi è determinata in base al saggio legale. 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell eseguito versamento. 4. Il presente articolo trova applicazione anche ai rapporti pendenti al 1 Gennaio Art.9 Crediti tributari di modesta entità 1. Il potere di rinuncia all'imposizione può essere esercitato in considerazione di criteri di economicità, valutato il carico dei costi amministrativi connessi alla riscossione del tributo/entrata. 2. In particolare sono considerati crediti tributari di modesta entità gli importi da versare,riscuotere o rimborsare inferiori a: euro 12,00 per l'imu; - euro 12,00 per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani; - euro 7,00 per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP); euro 2,00 per l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni; euro 2,00 per tutte le altre entrate. 3. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all unità euro, così come previsto dall art.1 comma 166 della Legge Finanziaria Si intende, in tal senso, prevalente l anti economicità del procedimento di accertamento, riscossione o rimborso e non si procede ad attuarlo. 5. Il presente articolo trova applicazione anche ai rapporti pendenti al 1 Gennaio COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE - 4
5 RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE Art.10 Attività di controllo e rapporti con il contribuente 1. Il contribuente, o suo delegato, può rivolgersi in ogni momento in modo informale all Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all accertamento/liquidazione notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce. 2. L Ufficio Tributi può richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie richiesti indispensabili per l attività di accertamento, il Comune può procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l attività di controllo del Ministero delle Finanze. 3. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell Ufficio Tributi, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo da parte di persona addetta all ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy. Art.11 Istanze di rimborso 1. Ferme restando le normative specifiche vigenti in materia di rimborsi per ogni singolo tributo, l istanza di rimborso è da ritenersi decaduta se sono decorsi 90 giorni dalla comunicazione di sospensione del rimborso per richiesta di chiarimenti e/o documentazione, senza che ciò sia stato prodotto. Pertanto, il contribuente che volesse dare seguito al rimborso è tenuto a ripresentare nuovamente istanza. Art.12 Autotutela 1. Con o senza istanza da parte del contribuente, il Funzionario Responsabile dei tributi, se le condizioni lo richiedono, procede all applicazione del principio di autotutela amministrativa secondo la normativa vigente. Art.13 Accertamento con adesione 1. Su istanza del contribuente o su iniziativa dell Ufficio, al fine di instaurare un rapporto costruttivo con il contribuente improntato ai principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è possibile applicare l istituto dell accertamento con adesione secondo la normativa e le modalità prescritte dal Regolamento per la definizione dell accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.107 del e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE - 5
6 Art.14 Servizi al cittadino 1. Per raggiungere la certezza del rapporto tributario in un ottica di collaborazione, così come previsto dallo Statuto del Contribuente, il Comune organizza un servizio gratuito di assistenza al cittadino per la compilazione delle dichiarazioni, per il calcolo delle somme da pagare, per l'informazione su quanto pagato e sull'eventuale diritto al rimborso. 2. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è attivato un sistema di ricevimento della documentazione a mezzo fax e rete telematica ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento. 3. Il comune può inoltre avviare una serie di attività a favore del cittadino-contribuente quali ad esempio: - posizione tributaria inviata a domicilio con relativi conteggi di imposta; - nuove modalità di pagamento del tributi (a mezzo POS, etc.); - servizio di calcolo del tributi on-line; - posizione tributaria consultabile on-line a mezzo PIN personale con relativocalcolo dei tributi dovuti. Art.15 Diritto di interpello 1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull' abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo. Articolo 16 Presentazione dell'istanza di interpello 1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta quantificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello. 2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici. 3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente. 4. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello. 5. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. 6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE - 6
7 Articolo 17 Istanza di interpello 1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità : a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio o dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta; b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva; c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione; d) l'esposizione in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta; e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante. 2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato. 3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata. 4. L'istanza è inammissibile se: a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e b); b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'art. 16, comma 4; c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'art. 16, comma 1; d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente; e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della Legge 27 dicembre 2013, n.147; f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti. Articolo 18 Adempimenti del Comune 1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune. 2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla Legge. 3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul proprio sito internet. COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE - 7
8 Articolo 19 Efficacia della risposta all'istanza di interpello 1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative. 2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 18, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. 3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso. 4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. 5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili. Art. 20 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dall' Gli articoli 15,16,17,18,19 entrano in vigore dall' Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti. 4. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle contenute nel presente Regolamento. COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE - 8
9 APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale 8 del DIVENUTA ESECUTIVA il IN VIGORE dal MODIFICATO con deliberazione del Consiglio Comunale 15 del MODIFICATO con deliberazione del Consiglio Comunale 34 del COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE - 9
10 INDICE DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento Pag. 2 Art. 2 Oggetto del Regolamento Pag. 2 ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE Art. 3 Oggetto del Regolamento Pag. 2 Art. 4 Gestione della riscossione Pag. 3 Art. 5 Riscossione diretta Pag. 3 Art.. 6 Ripetibilità delle spese di notifica Pag. 3 Art. 7 Compensazione e dilazione dei versamenti Pag. 4 Art. 8 Interessi per tributi Pag. 4 Art. 9 Crediti tributari di modesta entità Pag. 4 RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE Art. 10 Attività di controllo e rapporti con il contribuente Pag. 5 Art. 11 Istanze di rimborso Pag. 5 Art.12 Autotutela Pag. 5 Art.13 Accertamento con adesione Pag. 5 Art.14 Servizi al cittadino Pag. 6 Art.15 Diritto di interpello Pag. 6 Art.16 Presentazione dell'istanza di interpello Pag. 6 Art.17 Istanza di interpello Pag. 7 Art.18 Adempimenti del Comune Pag. 7 Art.19 Efficacia della risposta all'istanza di interpello Pag. 8 Art.20 Entrata in vigore Pag 8 COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE - 10
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