Contratto ad esecuzione periodica e continuativa. Contratto di fornitura di beni

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1 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO Via Potito Petrone Potenza Telefono Fax Codice Fiscale e Partita IVA Contratto ad esecuzione periodica e continuativa Contratto di fornitura di beni PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI STAMPATI OCCORRENTI ALLE UU.OO. DELL AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO ALLEGATO N. 6 CAPITOLATO SPECIALE pagina 1 di 14

2 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Procedura: art 3, comma 37 e art 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 Criterio: offerta al prezzo più basso ai sensi dell art. 82, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 FORNITURA DI STAMPATI OCCORRENTI ALLE UU.OO. DELL AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO ARTICOLO 1 OGGETTO E QUANTITÀ DELLA FORNITURA Il presente capitolato disciplina la fornitura di stampati occorrenti alle varie UU.OO. dell Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza. Le quantità dell appalto, riportate nella Scheda Tecnica, tengono conto del normale fabbisogno presunto annuo; esse, pertanto, potranno subire variazioni quantitative incrementative o decrementative, in relazione all attività in concreto svolta. Si intendono autorizzate, fin d ora, modifiche quantitative del suddetto fabbisogno in relazione a sopravvenute disposizioni normative, a diverse e/o nuove modalità organizzative dell attività, ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili. L Azienda si riserva, inoltre, il diritto, espressamente accettato dal fornitore con la sottoscrizione del presente capitolato in fase di gara, di sospendere o annullare la fornitura dei prodotti assegnati allorquando venissero ad essere variate le attività delle UU.OO., sulla cui base sono stati previsti i consumi annui, senza che ciò possa costituire elemento di qualsivoglia rivalsa da parte del fornitore. I concorrenti potranno prendere visione dei modelli dei vari stampati di cui alla presente fornitura presso l U.O. Economato Provveditorato di questa Azienda via Potito Petrone durante le ore di ufficio (9,00 13,00) dal lunedi al venerdi. ARTICOLO 2 NORME LEGISLATIVE I prodotti offerti devono essere rispondenti alle vigenti disposizioni legislative relative alla autorizzazione alla produzione, all importazione ed alla commercializzazione. pagina 2 di 14

3 ARTICOLO 3 DURATA DELLA FORNITURA La fornitura avrà la durata di anni 3. La Ditta aggiudicataria avrà, comunque, l obbligo di continuare la fornitura di che trattasi, laddove richiesto dall Azienda e agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino alla conclusione della nuova procedura di gara e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso. ARTICOLO 4 PREZZO DELLA FORNITURA Il prezzo della fornitura sarà quello offerto dalla Ditta aggiudicataria della gara. I prezzi offerti si intendono per merce resa franco locali magazzino dell Azienda Sanitaria, a rischio della Ditta fornitrice. Gli stessi saranno comprensivi delle spese di confezionamento, imballaggio, trasporto fino al luogo indicato per la consegna, facchinaggio e di ogni altra spesa accessoria, ad esclusione dell IVA. La Stazione Appaltante, effettuato l esame di congruità dei prezzi in vigore nel tempo, si riserva la possibilità di richiedere l applicazione di condizioni economiche migliorative. ARTICOLO 5 REVISIONE PREZZI CONTRATTUALI Il prezzo pattuito è soggetto a revisione periodica con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto. La revisione viene operata sulla base dei dati, di cui all articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. In mancanza dei dati dell Osservatorio e dell ISTAT, relativi alla tipologia delle forniture oggetto del presente contratto, ed in particolare ai singoli prezzi, la revisione è calcolata sulla base della variazione degli indici generali dei prezzi al consumo rilevati dall ISTAT e pubblicati dall Istituto medesimo con periodicità mensile. ARTICOLO 6 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto previsto dall Allegato 1 al disciplinare di gara, pagina 3 di 14

4 in particolare per quanto riguarda le caratteristiche tecniche: qualità e peso della carta. La qualità dovrà corrispondere a quella dei modelli tipo e, comunque, tutti gli stampati dovranno essere di prima qualità, così come essa è definita dalle consuetudini di mercato. Ciascun articolo offerto e fornito dovrà essere conforme ai requisiti stabiliti dalle disposizioni normative nazionali e comunitarie vigenti che li regolano; la non conformità determina la non accettazione del prodotto. In caso di provvedimento che prevede la sospensione della fornitura la ditta dovrà segnalare tempestivamente all Azienda tale situazione, in caso contrario, l Azienda è autorizzata ad approvvigionarsi presso altra ditta, addebitando l eventuale maggiore spesa sostenuta all aggiudicatario inadempiente. ARTICOLO 7 OBBLIGHI DELLA DITTA La Ditta con la sottoscrizione del presente capitolato speciale si impegna a: consegnare i prodotti richiesti nei termini indicati nell ordine di acquisto; comunicare formalmente all Azienda Sanitaria appaltante, al momento del ricevimento dell ordine, l eventuale impossibilità di consegna entro il termine previsto; comunicare tempestivamente all Azienda Sanitaria appaltante le variazioni eventualmente intervenute nella composizione, nella formulazione, nel confezionamento e in qualsiasi altro aspetto della fornitura aggiudicata; comunicare tempestivamente all Azienda Sanitaria, a mezzo di raccomandata A/R, eventuali variazioni, cessioni e/o accorpamenti societari, con contestuale trasmissione di dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni e clausole contrattuali relative alla fornitura in essere da parte del nuovo soggetto subentrante nel rapporto; informare tempestivamente l Azienda Sanitaria, a mezzo telegramma o lettera in telefax, circa eventuali sospensioni e/o revoche di autorizzazione alla produzione e/o alla commercializzazione dei prodotti di cui la Ditta è risultata aggiudicataria. ARTICOLO 8 ACQUISTO DI PRODOTTI NON ESPRESSAMENTE RICHIESTI IN GARA L Azienda Sanitaria appaltante si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta aggiudicataria la fornitura di tipologie di articoli diverse da quelle indicate in gara; in questo caso la Ditta sarà obbligata a fornire gli stessi articoli, secondo modalità identiche a quelle previste nel presente Capitolato, pagina 4 di 14

5 applicando ai prezzi di listino la percentuale di sconto praticata in sede di gara. ARTICOLO 9 CONSEGNE La merce dovrà essere accompagnata da documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare: - numero di riferimento dell ordine; - data dell ordine; - luogo di consegna; - elenco descrittivo del materiale consegnato. I prodotti dovranno essere consegnati in confezioni distinte per tipo di modelli, sigillate, senza che segni possano evidenziare alterazioni. Ogni pacco dovrà contenere lo stesso numero di modelli. Le consegne ordinarie da effettuarsi in porto franco al Magazzino dell U.O. Provveditorato Economato della S.A., nelle quantità e qualità richieste, preferibilmente in un unica soluzione, in base alle disposizioni impartite dalla stessa, dovranno pervenire entro e non oltre 8 giorni lavorativi dal ricevimento dell ordine e nelle ore antimeridiane, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Sull imballaggio esterno dovranno essere facilmente visibili: o il contrassegno della ditta; o la sigla assegnata dall Azienda al prodotto; o il quantitativo del prodotto. Nel caso di prodotti mancanti rispetto all ordinativo, questi dovranno espressamente essere indicati nella bolla di consegna, con la previsione del tempo per la loro disponibilità. Costituiscono motivo di traslazione dei termini di consegna le cause di forza maggiore, debitamente comprovate dalla Ditta aggiudicataria ed accertate dall Azienda Sanitaria appaltante. In caso d urgenza, espressamente indicata nell ordine, la Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare la merce nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 72 ore dalla richiesta anticipata anche telefonicamente. In caso di inottemperanza da parte della Ditta aggiudicataria, l Azienda Sanitaria appaltante avrà il diritto di acquistare presso altre Ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà, cioè, a carico della Ditta aggiudicataria inadempiente sia la differenza per l eventuale maggiore prezzo pagato dall Azienda Sanitaria rispetto a quello offerto in fase di gara, sia ogni altro maggiore onere o danno, comunque, derivante all Azienda Sanitaria appaltante a causa dell inadempienza stessa. pagina 5 di 14

6 ARTICOLO 10 CONTROLLI SULLE FORNITURE E ACCETTAZIONE DELLA MERCE Le forniture dovranno corrispondere al quantitativo richiesto, riscontrato all atto del ricevimento; eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute e, di conseguenza, non saranno pagate. In tal senso, la firma all atto del ricevimento della merce dimostrerà soltanto una corrispondenza della tipologia di prodotto inviato. La quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino dell Azienda Sanitaria appaltante e si intende riconosciuta ad ogni effetto dalla Ditta aggiudicataria. La Ditta aggiudicataria è responsabile delle proprie obbligazioni relativamente a tutti i vizi della merce non rilevati all atto della consegna, fino all utilizzazione del materiale. Nel caso non fosse possibile controllare tutta la merce all atto dell arrivo, la Ditta aggiudicataria dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando, cioè, all apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo. In caso di mancata rispondenza del prodotto ai requisiti qualitativi, l Azienda Sanitaria appaltante potrà procedere, a suo insindacabile giudizio, in uno dei seguenti modi: a) restituzione della merce alla Ditta aggiudicataria, che sarà tenuta a ritirarla a proprie spese e a sostituirla entro i termini indicati dall U.O. competente dell Azienda Sanitaria. Ove ciò non avvenga si procederà come da art. 9; b) restituzione della merce alla Ditta aggiudicataria senza sostituzione e acquisto dei prodotti da altro fornitore in danno della Ditta medesima, salva ogni altra azione a tutela degli interessi dell Azienda Sanitaria e salvo il risarcimento degli ulteriori danni; c) restituzione della merce alla Ditta aggiudicataria senza sostituzione, con conseguente risoluzione del contratto ed incameramento del deposito cauzionale a titolo di penale, salva ulteriore e più completa tutela degli interessi dell Azienda Sanitaria appaltante nelle sedi competenti. La Ditta aggiudicataria si obbliga a sostituire con immediatezza e alle medesime condizioni quegli articoli che per qualsiasi motivo, ad insindacabile giudizio dell U.O. competente dell Azienda Sanitaria appaltante, non fossero rispondenti ai requisiti prescritti. L operazione di controllo della rispondenza degli articoli forniti sarà intesa a verificare che essi abbiano i requisiti previsti dal presente Capitolato e dagli allegati al disciplinare di gara, nonché ad accertare la rispondenza di quelli consegnati rispetto a quelli ordinati. A queste operazioni di rispondenza del materiale la Ditta aggiudicataria può farsi rappresentare da pagina 6 di 14

7 propri delegati. Anche dopo l effettuazione della verifica di corrispondenza dei prodotti resterà salva la garanzia dovuta dalla Ditta aggiudicataria per i vizi occulti e i difetti di qualità non apparenti. ARTICOLO 11 CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO La Stazione Appaltante eserciterà, attraverso il direttore dell esecuzione del contratto, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle forniture, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. Il direttore dell esecuzione del contratto, inoltre, provvederà anche alla verifica di conformità ai sensi del Titolo V del D.P.R. n. 207/2010. In particolare, ciascuna Azienda Sanitaria appaltante eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle forniture, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. Resta inteso che, in ogni caso, l Azienda Sanitaria appaltante non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta aggiudicataria ed il personale da questa dipendente. La Ditta aggiudicataria non potrà eccepire, durante l esecuzione dell appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore. ARTICOLO 12 CAUZIONI L offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando da costituirsi ai sensi dell art. 75, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell aggiudicazione definitiva, la Ditta contraente è tenuta a costituire una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, secondo le modalità prescritte dall art. 113, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. L Amministrazione appaltante ha, comunque, facoltà di esperire ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risulti insufficiente. La cauzione viene rimessa nella disponibilità del fornitore alla scadenza del contratto, liquidati tutti i pagina 7 di 14

8 conti, definite le eventuali contestazioni e vertenze, nonché previa verifica dell osservanza degli obblighi contrattuali. ARTICOLO 13 RISCHI, GARANZIE E RESPONSABILITA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA L Azienda Sanitaria appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell esecuzione del contratto, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o a cose che possano derivare dall espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti, nonché nell utilizzo dei prodotti forniti da difetti e imperfezioni degli stessi, intendendosi fin d ora l Azienda Sanitaria appaltante sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia. L Azienda medesima è, altresì, indenne, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. L Azienda Sanitaria appaltante è, infine, sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di violazione da parte della Ditta degli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e di previdenza. ARTICOLO 14 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA La Ditta aggiudicataria ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del presente contratto. L obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura. La Ditta aggiudicataria è responsabile dell esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. pagina 8 di 14

9 L inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l Azienda Sanitaria appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell art c.c.. ARTICOLO 15 PENALITÀ L Azienda Sanitaria appaltante, così come disciplinato dall art. 298 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, si riserva la facoltà di comminare penalità, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, in misura giornaliera pari all 1 per mille dell ammontare netto contrattuale, determinate ai sensi dell art c.c. e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) del valore della fornitura relativamente al singolo ordine, in caso di: a) consegne in ritardo; in tal caso l ammontare della penale è da determinare in relazione all entità delle conseguenze legate all eventuale ritardo; b) mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal presente capitolato; c) mancata effettuazione o effettuazione con ritardo della sostituzione dei prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti; d) interruzione della fornitura: in tal caso l importo della penale viene determinato con riferimento al valore medio dei consumi per il periodo dell interruzione. L Azienda Sanitaria appaltante è esonerata da ogni responsabilità per l eventuale deterioramento della merce non ritirata. ARTICOLO 16 MODALITA DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave l Azienda potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati. Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide e incontestabili anche se effettuate dai soli rappresentanti dell Azienda che si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento in presenza di inadempienze ritenute, a suo insindacabile giudizio, particolarmente gravi. L ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la SA e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione, che dovrà essere reintegrata nel termine di giorni pagina 9 di 14

10 quindici, a pena di risoluzione del contratto. Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale. L ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura. La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta. La Ditta aggiudicataria prende atto ed accetta che l applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell Azienda Sanitaria appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. ARTICOLO 17 FATTURAZIONE, TERMINI E MODALITA DI PAGAMENTO E fatto obbligo alla Ditta di utilizzare conti correnti, bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell articolo 3, della L. n. 136/2010. La Ditta aggiudicataria emetterà fattura su base mensile, o sulla base di quanto richiesto dagli Uffici aziendali competenti, a fronte degli ordini evasi nel mese precedente. Le fatture, rilasciate in originale, dovranno contenere tassativamente i seguenti elementi: - indicazione dettagliata della merce consegnata; - indicazione della deliberazione di affidamento; - indicazione del numero dell ordine aziendale informatizzato; - indicazione della bolla di consegna. Il mancato rispetto delle predette disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che verranno restituite al fornitore stesso. Le fatture verranno liquidate a 90 gg. dalla fine del mese di ricevimento della fattura con l importo decurtato delle eventuali penali. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà a seguito della presentazione della fattura da emettersi a seguito della consegna e a seguito della verifica sulla corretta erogazione dei servizi e di ogni altra opera prevista nel periodo e previo adempimento delle prescrizioni di cui alla suddetta legge 13 agosto 2010, n 136. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore spetteranno, a fronte di specifica richiesta da parte della Ditta aggiudicataria, gli interessi moratori così articolati: - fino al 180 giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta gli interessi legali, di cui all art pagina 10 di 14

11 c.c., fissati annualmente con Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze, maturati alla data di emissione del mandato; - dal 181 giorno, fino alla data di emissione del mandato, gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con Decreto dei Ministri dell Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e Trasporti. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria (anche a seguito di ritardo dell Azienda Sanitaria appaltante nei pagamenti delle fatture) sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta stessa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati dipendenti da tale interruzione. Detto divieto nasce dalla necessità di garantire il buon andamento dell attività sanitaria, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l Azienda Sanitaria appaltante è portatrice. La Ditta aggiudicataria può cedere a terzi il credito vantato nei confronti dell Azienda Sanitaria. La cessione avrà effetto solo dopo il consenso da parte dell Azienda Sanitaria. ARTICOLO 18 CESSIONE E SUBAPPALTO È assolutamente vietato alla Ditta aggiudicataria la cessione, nonché il subappalto di tutta o di parte della fornitura senza preventiva autorizzazione dell Azienda Sanitaria appaltante. L'inosservanza di tale divieto comporta l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per l'azienda di risolvere il contratto ai sensi dell art c.c., fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. ARTICOLO 19 SCIOPERI In caso di conflitto sindacale tra la Ditta aggiudicataria ed il proprio personale, o ogni altra situazione di vertenza sindacale o di sciopero, la Ditta si obbliga a garantire tutte le prestazioni oggetto del contratto, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l interruzione della fornitura. In caso contrario, la Ditta aggiudicataria non è liberata da responsabilità contrattuale da inadempimento. ARTICOLO 20 SUCCESSIONE, FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE E AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI In caso di morte del fornitore (se Ditta individuale) o estinzione della Società, la S.A. potrà risolvere pagina 11 di 14

12 il contratto ovvero accordare agli eredi o ai successori (in caso di società incorporate o fuse) la continuazione dello stesso. In caso di fallimento del fornitore, il contratto sarà risolto, salve le ragioni spettanti alla S.A. con privilegio sulla cauzione definitiva prestata, sui crediti maturati, nonché il risarcimento di ogni danno ulteriore che potrà essere dalla stessa determinato. In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, l Azienda Sanitaria appaltante, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di pretendere la risoluzione del contratto da parte della Società in liquidazione. ARTICOLO 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE EX ART C.C.. La Ditta aggiudicataria è responsabile dell esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della perfetta esecuzione della fornitura. Dopo la terza contestazione per violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità, o altro), l Azienda Sanitaria appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in via stragiudiziale e con semplice preavviso scritto, ipso facto et jure (senza alcuna pronunzia dell autorità giudiziaria), incamerando il deposito cauzionale, salvo ed impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta. In caso di risoluzione del contratto, l Azienda Sanitaria appaltante si riserva la facoltà di valutare l opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire nuova gara. Alla Ditta aggiudicataria verrà addebitato ogni ulteriore onere sostenuto dalla S.A. rispetto a quello previsto dal contratto risolto; nel caso di spesa inferiore nulla competerà alla Ditta aggiudicataria. L esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Il contratto, inoltre, si risolve di diritto al verificarsi di una o più delle fattispecie sottoelencate: 1) violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza come previsti all art. 14 del presente Capitolato, che costituisce grave inadempimento e comporta il diritto dell Azienda Sanitaria appaltante a dichiarare il contratto risolto di diritto ai sensi dell art c.c.; 2) violazione dell obbligo di cui all art. 18 del presente capitolato, che comporta l incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per l Azienda Sanitaria appaltante di risolvere il contratto ai sensi dell art c.c., fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni; pagina 12 di 14

13 3) la ricorrenza di una delle situazioni disciplinate dall art. 20 del presente Capitolato: a) successione o estinzione della Società, che potrà determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell art cc.; b) fallimento della Ditta, che determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell art.1456 cc. salve le ragioni spettanti all Azienda Sanitaria appaltante con privilegio sulla cauzione definitiva prestata; c) scioglimento o liquidazione della Ditta aggiudicataria, che comporta a insindacabile giudizio dell Azienda Sanitaria appaltante, la facoltà di pretendere la risoluzione del contratto, da parte della Società in liquidazione. In caso di risoluzione di diritto o giudiziale del contratto, la cauzione definitiva sarà incamerata a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento dei maggiori danni, qualora questi siano valutati di importo superiore a quello della cauzione. L Azienda Sanitaria appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, con semplice atto amministrativo e senza avviso di costituzione in mora o diffida giudiziale, nelle ulteriori seguenti condizioni: in qualunque momento dell esecuzione, avvalendosi della facoltà concessa dall art del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Ditta aggiudicataria dalle spese sostenute e/o dalle forniture eseguite; in caso di sospensione della fornitura per fatto della Ditta aggiudicataria; in caso di recidiva nella effettuazione di forniture non conformi ai requisiti richiesti; in caso di recidiva per mancata sostituzione delle forniture non accettate; in caso di cessione del contratto; in caso di subappalto non autorizzato; in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell esecuzione degli obblighi contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale dopo l applicazione delle penalità comminate; in caso di grave imperizia o negligenza della Ditta aggiudicataria, tali da compromettere la regolare esecuzione della fornitura; per motivi di pubblico interesse; in caso di cessazione d attività della Ditta aggiudicataria, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria; in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a pagina 13 di 14

14 consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010; in caso di annullamento della delibera di aggiudicazione della fornitura in oggetto. Per quanto non espressamente previsto o regolamentato dal presente capitolato speciale si rimanda alle disposizioni di legge in materia. ARTICOLO 22 SPESE CONTRATTUALI Le spese di contratto, di eventuale registrazione in caso d uso e ogni altra spesa accessoria inerente la presente fornitura, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria. A carico dell Azienda Sanitaria appaltante rimane l imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), che la Ditta aggiudicataria dovrà addebitare in fattura ai sensi dell art. 18, della Legge n. 633/1972 e ss.mm.ii.. ARTICOLO 23 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere fra le parti in merito al contratto oggetto del presente capitolato speciale di appalto, non risolte bonariamente, saranno devolute al Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale. ARTICOLO 24 NORMA DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia alle norme ed alle Leggi di carattere generale e al Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.. Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di averne compreso la portata e gli effetti. (indicare generalità, qualifica e firma) pagina 14 di 14

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