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1 !"# Modifiche articoli Aggiunto articolo 1 Modificati i numeri dal al! "#$#%%& '(!)*+,*)!*)- È costituita un consorzio denominato «Consorzio Verona Tuttintorno» tra imprenditori che operano nel turismo, in tutte le sue forme, nell ambito del sistema territoriale n 13 di cui all allegato A della legge regionale 3300, tra imprese commerciali e di servizi collegate al turismo, nonché tra enti pubblici e privati interessati al turismo, come definito dalla medesima Legge Regionale n ((% *+)()!,) ) La sede è fissata nel Comune di Verona. Il Consiglio direttivo può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località.,.$1$.# &, 0 ( '- ' - 1

2 9. 3 ; Art. 4 FINALITA Il Consorzio è apolitico e non ha finalità di lucro. Esso si propone di promuovere e favorire lo sviluppo turistico, commerciale, culturale, folcloristico, sociale e sportivo dell ambito territoriale dei propri soci. Il Consorzio, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ha per oggetto le seguenti attività 1. promozione e commercializzazione del prodotto turistico, attraverso l espletamento di studi relativi al turismo, di ricerche di mercato e di rapporti con i mass-media; la realizzazione di mostre, fiere, workshop, esposizioni, manifestazioni di ogni tipo, accoglienza di testimonials e di partecipanti a educationals ; organizzazione, gestione ed assistenza specializzata per convegni, corsi di formazione e di aggiornamento, seminari; la realizzazione di azioni pubblicitarie, l organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche e promozionali, l approntamento di cataloghi, depliants e manifesti; l edizione, la pubblicazione, e la diffusione di libri e periodici non quotidiani, la predisposizione di articoli promozionali (oggettistica, gadgets, ecc.) e di qualunque altro strumento ritenuto idoneo al potenziamento dell azione promozionale e alla salvaguardia dell ambiente come risorsa turistica;. presentazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese associate per sostenere e favorire la domanda e l offerta turistica nei mercati interessati. Per il conseguimento di tali fini potrà a) acquistare in proprietà od altro diritto reale di godimento ed assumere in affitto, locazione, comodato oppure in forza di convenzione qualsiasi tipo di immobile, mobile, struttura, impianto od attrezzatura turistica, commerciale, culturale, ricreativa o sportiva; b) attrezzare qualsiasi tipo di struttura, anche non di proprietà, per il raggiungimento dello scopo sociale; c) consentire ai soci e non, il godimento delle strutture e dei servizi sociali secondo le norme dell eventuale regolamento che potrà essere redatto a cura del Consiglio Di Amministrazione ed approvato dalla assemblea; d) stipulare contratti e convenzioni con enti, società, e privati; e) promuovere manifestazioni, spettacoli, convegni, festeggiamenti, competizioni, gite ed escursioni; f) assumere contributi e finanziamenti da enti pubblici e privati, anche ed istituti di credito; g) compiere tutti gli atti e concludere contratti di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria necessari o utili per il conseguimento delle proprie finalità; h) partecipare a consorzi, enti, associazioni o altri organismi che non siano in contrasto con gli scopi sociali. 3) esercizio di agenzie di viaggio e turismo attraverso l attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti. Esso potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge. Inoltre, con delibera del consiglio direttivo, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altri enti, cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

3 1, 0!"<$#%%& 9 =( > *!?!"#$#%%&, 0 ; ; Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte del consorzio come soci ordinari tutti gli operatori con i requisiti di cui alla legge regionale in materia di turismo vigente, successivamente aderenti che siano interessati all attività del Consorzio stesso. Possono partecipare al Consorzio gli Enti pubblici territoriali (Provincia e Comuni) in forma singola o associata, la Camera di Commercio, l Ente Fiere di Verona, le Proloco del territorio, la Comunità Montana della Lessinia, l Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia, il Consorzio Bima ed altri enti o associazioni interessati alla promozione turistica. Possono partecipare al Consorzio anche gli imprenditori privati interessati allo scopo sociale del Consorzio stesso. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua proposta dal consiglio di amministrazione e approvata dall assemblea dei soci. Sono tenuti inoltre a osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dal Consiglio Direttivo. Nessun socio può detenere quote superiori al 0% del capitale sociale. I soci hanno diritto di usufruire degli immobili, degli impianti, delle strutture e dei servizi secondo le norme dell eventuale regolamento interno, di partecipare alle assemblee e di rivolgere al Consiglio di Amministrazione reclami motivati e scritti e proposte scritte. " B ;, $ ; <, C, ;!, 0 3

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5 1 ; ; " F G 0 1$ G * 0G < ;, D & 0 G Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazioni del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentino almeno un quinto degli iscritti. I soci riuniti in Assemblea Straordinaria possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi del Consorzio stabiliti nel precedente articolo 4. Per la Costituzione legale dell Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l intervento in proprio o per delega di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento più uno degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di partecipanti la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l Assemblea è valida quando intervengano personalmente o per delega un terzo dei soci e delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati. Tuttavia, l assemblea straordinaria, per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 5% dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. 5

6 C,; 0 0,; D, ;, H ) I ; 0, 0 Il consiglio direttivo è eletto dall assemblea ordinaria dei soci ed è composto un numero di consiglieri determinato nella stessa assemblea comunque non inferiore a 3 e non superiore a 0. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. L amministrazione del consorzio può essere affidata a soggetti soci o specificatamente delegati da soci in quanto appartenenti alla loro organizzazione. Venendo meno questi requisiti l amministratore decade. Se un consigliere non interviene senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio, sarà considerato decaduto Il consiglio direttivo, nella prima riunione, elegge, scegliendoli tra i propri membri, il presidente e uno o più vice presidenti. Il consiglio direttivo può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall articolo 31, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. In caso di morte o dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea Ordinaria. Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. I Consiglieri hanno diritto ad un compenso, che sarà determinato dall Assemblea ed al rimborso delle spese sostenute. %,; 0 G, 3 9! ; G 6

7 .$,; G(!%1 Il Revisore e il Controllo contabile L assemblea dei soci può deliberare di adottare volontariamente una attività di controllo contabile esercitata da un Revisore Contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. L'organo deputato al controllo contabile - verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; - verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; - esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. La relazione sul bilancio è depositata presso la sede del consorzio 5 giorni prima dell assemblea dei soci per l approvazione del bilancio. I soggetti incaricati del controllo contabile possono chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede del consorzio o in luogo diverso stabilito dallo Statuto, secondo le disposizioni dell'articolo 41 c.c., terzo comma. L'incarico del Controllo Contabile è conferito dall'assemblea. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa. I soggetti incaricati del Controllo Contabile sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo 40 c.c. e sono responsabili nei confronti della Società, dei Soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri...,0;! 0 3 ; ;, ( 4 ;. 3!( "<$#%%&

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