Webinar Contesti normativi di riferimento nella professione di Coach. Pag. 1
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1 Webinar Contesti normativi di riferimento nella professione di Coach Pag. 1
2 L attività professionale Le professioni cosiddette «ordinistiche» sono definite e regolamentate dalla legge Le professioni non organizzate in ordini o collegi (art.1,comma2,l.4/2013) sono «autoregolamentate» Pag. 2
3 Legge 14 gennaio 2013, n.4 Art. 1. Oggetto e definizioni 1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. 2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. 3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice. 4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. 5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente Pag. 3
4 Attività riservate : lo psicologo La psicologia è la disciplina scientifica che studia i processi mentali, il comportamento e le relazioni che ne derivano Lo psicologo opera al fine di conoscere, migliorare e tutelare il benessere psicologico e la salute nelle persone, famiglie, comunità e organizzazioni sociali e lavorative. Pag. 4
5 ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI LA PROFESSIONE DELLO PSICOLOGO (Legge 18/02/1989, n. 56) La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito La diagnosi psicologica è l atto tipico di indagine e valutazione, conoscitivo e comunicativo; al fine di poter definire un processo diagnostico, lo psicologo si avvale del colloquio psicologico e del proprio strumentario psicodiagnostico (test e altri strumenti standardizzati), d uso esclusivo, per l analisi del comportamento, dei processi cognitivi e intrapsichici, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell interazione sociale, dell idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni Conseguenza dell azione diagnostica, è la definizione del piano di trattamento, inteso come percorso di abilitazione e di riabilitazione, e che comprende tutte le attività volte a promuovere benessere, sviluppo e mantenimento della salute individuale, di coppia, di gruppo, e nelle istituzioni; Il benessere psicologico è inteso come uno stato di equilibrio fra la persona - con i suoi bisogni e le sue risorse - e le richieste dell ambiente in cui vive; l azione riabilitativa è volta a recuperare le capacità e/o le competenze della persona, del gruppo o dell istituzione, attraverso tecniche che prevedono un percorso di valutazione psicologica e di assessment e consulenza. Pag. 5
6 ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI LA PROFESSIONE DELLO PSICOLOGO (Legge 18/02/1989, n. 56) - segue Il sostegno psicologico è un intervento il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di vita dell individuo e degli equilibri adattivi in tutte le situazioni (di salute e di malattia), nelle quali ciò si rileva opportuno, sviluppando e potenziando i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione, e che necessita della stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell ambiente; il sostegno psicologico realizza interventi diretti e mirati ad ottimizzare ogni tipo di relazione affettiva, adeguando la percezione del carico delle responsabilità e sviluppando le reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità o disagio psichico. La consulenza psicologica (o counseling) comprende tutte le attività caratterizzanti la professione psicologica, e cioè l ascolto, la definizione del problema e la valutazione, l empowerment, necessari alla formulazione dell eventuale, successiva, diagnosi; lo scopo è quello di sostenere, motivare, abilitare o riabilitare il soggetto, all interno della propria rete affettiva, relazionale e valoriale, al fine anche di esplorare difficoltà relative a processi evolutivi o involutivi, fasi di transizione e stati di crisi anche legati ai cicli di vita, rinforzando capacità di scelta, di problem solving o di cambiamento L attività di psicoterapia è rivolta alla risoluzione dei sintomi, e delle loro cause, conseguenti a psicopatologia, disadattamenti, sofferenza; l attività di psicoterapia è esercitata dal medico o dallo psicologo che sono in possesso della idonea specializzazione, di durata almeno quadriennale (L. 56/89, art. 3): si tratta quindi di atto tipico ed esclusivo dello psicologo e del medico Pag. 6
7 Legge 14 gennaio 2013, n.4 Art. 6. Autoregolamentazione volontaria 1. La presente legge promuove l autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all art. 1, anche indipendentemente dall adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all art La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell attività e le modalità di comunicazione verso l utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione. 4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all art.1. Pag. 7
8 Legge 14 gennaio 2013, n.4 Le associazioni professionali Il primo comma dell articolo 2 della L. 4/2013, recita: Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza Pag. 8
9 Legge 14 gennaio 2013, n.4 Le attestazioni professionali Art. 7 Sistema di attestazione 1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4; e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI. 2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale. Pag. 9
10 Legge 14 gennaio 2013, n.4 L elaborazione della norma tecnica e la certificazione Art. 9 Certificazione di conformità a norme tecniche UNI 1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art. 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accreditamento di cui al comma Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione. Pag. 10
11 A chi serve una norma UNI La norma ha due finalità: - Illustrare al professionista o imprenditore come fornire nel miglior modo possibile un servizio o un prodotto; la norma si occupa solo del «processo» (ossia dei «passi da compiere» per eseguire una determinata attività o fabbricare un prodotto). - Garantire il cliente che, chi si adegua alla norma (certificazione), fornirà un bene o servizio con altri standard di qualità Pag. 11
12 La norma UNI 11601:2015 Coaching Definizione, classificazione, caratteristiche e requisiti del servizio Pag. 12
13 La norma UNI 11601: INTRODUZIONE 2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 3. RIFERIMENTI NORMATIVI 4. TERMINI E DEFINIZIONI 5. CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI COACHING 6. PROGETTAZIONE E OFFERTA DI COACHING 7. EROGAZIONE DEL SERVIZIO 8. RESPONSABILITA 9. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO Pag. 13
14 Definizione di coaching Processo di partnership finalizzato al raggiungimento degli obiettivi definiti con il coachee e con l eventuale committente e si basa su una relazione strutturata di reciproca fiducia. L agire professionale del coach facilita il coachee a migliorare le sue competenze mediante la valorizzazione e il potenziamento delle sue risorse Pag. 14
15 Processo di partnership Il processo può definirsi come una sequenza di azioni, organicamente legate tra loro, attraverso le quali viene svolta un attività la parola partnership evoca contemporaneamente i significati di collaborazione, cooperazione e unione, parole a cui si associa una comunione di intenti Pag. 15
16 «finalizzato al raggiungimento degli obiettivi definiti con il coachee» Il coach ed il coachee si accordano al fine di raggiungere un obiettivo che viene definito con lo stesso coachee Il coachee è colui il quale decide gli obiettivi, in quanto lo riguardano personalmente, mentre il coach riveste solo il ruolo di facilitatore e, mediante un confronto costruttivo, propone, condivide e utilizza metodologie, tecniche, strumenti per supportare il coachee nell individuare, formulare e definire gli obiettivi e le azioni che deciderà di attuare Pag. 16
17 «si basa su una relazione strutturata di reciproca fiducia» La relazione tra il professionista ed il coachee è strutturata e di reciproca fiducia, ossia in modo paritario vengono concordate delle regole del gioco, modalità di lavoro che contraddistinguono qualsiasi lavoro di gruppo Il rapporto, inoltre, per essere proficuo ed efficiente, deve basarsi sulla fiducia, in quanto entrambi devono poter confidare sul rispetto delle regole fissate e sulle finalità dell agire di entrambi Pag. 17
18 Obiettivi del coachee La norma 11601/2015 specifica che gli obiettivi di coaching si articolano su due livelli complementari: obiettivi di apprendimento (competenze) obiettivi di perfomance (risultati attesi) Pag. 18
19 Qualità degli obiettivi Gli obiettivi possono essere qualitativamente di due tipi: Obiettivi di risultato Gli obiettivi di risultato si focalizzano unicamente sul risultato che si vuole raggiungere (vinco o perdo) Obiettivi di performance Si focalizzano su ciò che rimane sotto il proprio controllo e che dipende dalla propria volontà Pag. 19
20 Cosa fa un coach in sintesi Il coach facilita il coachee nello stabilire obiettivi di performance, ossia nel migliorare le sue prestazioni, intendendosi la capacità di agire in modo efficiente ed efficace al fine di porsi nelle migliori condizioni per poter raggiungere un risultato desiderato Gli obiettivi non sono orientati a sanare tratti o caratteristiche della personalità, ne tantomeno comportamenti disfunzionali, bensì a raggiungere finalità concrete della propria vita in modo più efficace (e/o efficiente) Pag. 20
21 Progetto di norma UNI Attività professionali non regolamentate - Coach - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza Pag. 21
22 Progetto di norma UNI Benefici attesi La norma intende uniformare il lessico sulla qualifica del Coach professionista, le conoscenze, le abilità e le competenze frutto dell apprendimento formale, non formale e informale. La norma potrà essere per il coach professionista un utile strumento per mettere in evidenza le proprie competenze sulla base di una norma nota anche al cliente, favorendo la scelta informata e consapevole da parte dei consumatori-clienti Pag. 22
23 Riferimenti normativi Legge n. 14 gennaio 2013, n.4 Norma UNI 11601:2015 (Coaching: Definizione, classificazione, caratteristiche e requisiti del servizio) DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196, come modificato come modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 LE COMPETENZE DISTINTIVE DEL COACH AICP: Pag. 23
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